Art. 13
Modifica all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Norme transitorie e finali). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.
2. A decorrere dalla data di insediamento del
Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono
soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici
posti in essere dal Ministero per le attivita' dei
soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca. E' assegnato all'Agenzia, nei limiti
dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo
e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio
nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due
Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a
permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da
esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo
periodo del presente comma e con contestuale riduzione
della dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza. Sono altresi' assegnate all'Agenzia le risorse
strumentali e materiali dei predetti due Comitati.
3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase
transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario e Comitato
d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a
titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo
durante il primo anno di attivita'. Ad essi non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e
6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti
della disciplina vigente per i dipendenti
dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4. (abrogato)
5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma
7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinate le modalita' della valutazione delle
attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione
artistica e musicale, nonche' i conseguenti adeguamenti
organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali
attivita', nell'ambito delle risorse materiali, strumentali
e di personale previste dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».