Art. 13 
 
                Modifica all'articolo 14 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, il comma 4 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  14  (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento, e' abrogato il decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64. 
                2.  A  decorrere  dalla  data  di  insediamento   del
          Consiglio direttivo e  della  nomina  del  Presidente  sono
          soppressi il Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema universitario, il  Comitato  di  indirizzo  per  la
          valutazione della ricerca ed i Comitati di  valutazione  di
          cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno  2003,
          n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno
          2003, n. 128. L'Agenzia  subentra  nei  rapporti  giuridici
          posti  in  essere  dal  Ministero  per  le  attivita'   dei
          soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema
          universitario e Comitato di indirizzo  per  la  valutazione
          della  ricerca.  E'  assegnato  all'Agenzia,   nei   limiti
          dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di  ruolo
          e non di ruolo che, a  qualsiasi  titolo,  presta  servizio
          nelle segreterie tecnico-amministrative  dei  predetti  due
          Comitati,  salvo  il  diritto  del  personale  di  ruolo  a
          permanere  nei  ruoli  del  Ministero,  previa  opzione  da
          esercitare entro 30 giorni dalla  data  indicata  al  primo
          periodo del presente  comma  e  con  contestuale  riduzione
          della   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          provenienza. Sono altresi' assegnate all'Agenzia le risorse
          strumentali e materiali dei predetti due Comitati. 
                3. Allo scopo di facilitare la  gestione  della  fase
          transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato  nazionale
          per la valutazione del  sistema  universitario  e  Comitato
          d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte  a
          titolo  consultivo  e  gratuito  del  Consiglio   direttivo
          durante  il  primo  anno  di  attivita'.  Ad  essi  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5  e
          6,  e  spetta  esclusivamente  il  rimborso   delle   spese
          sostenute per la partecipazione  alle  sedute,  nei  limiti
          della    disciplina    vigente     per     i     dipendenti
          dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. 
                4. (abrogato) 
                5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2,  comma
          7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono determinate le modalita' della valutazione  delle
          attivita' degli  enti  del  comparto  dell'alta  formazione
          artistica e musicale,  nonche'  i  conseguenti  adeguamenti
          organizzativi  dell'Agenzia  per  lo  svolgimento  di  tali
          attivita', nell'ambito delle risorse materiali, strumentali
          e di personale previste dal presente regolamento. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».