Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «principi di autonomia,» e'
inserita la seguente: «indipendenza,» e, dopo la parola:
«trasparenza» sono inserite le seguenti: «, efficienza, efficacia,
semplificazione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di
valutazione della qualita' delle universita', delle istituzioni AFAM
e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno
annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del
Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi
dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita' delle
attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di
ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei di
valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di
ricerca.»;
c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'attivita' di valutazione dell'Agenzia puo' essere svolta anche nei
confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con
oneri a carico degli stessi.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della valutazione dell'attivita' scientifica e
didattica di universita', istituzioni AFAM ed enti di ricerca,
l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.»;
e) al comma 5, primo periodo, le parole: «anche sulla base di
designazioni delle organizzazioni europee di settore» sono soppresse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Scopi e finalita'). - 1. L'Agenzia opera in
coerenza con le migliori prassi di valutazione dei
risultati a livello internazionale e in base ai principi di
autonomia, imparzialita', indipendenza, professionalita',
trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e
pubblicita' degli atti.
2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico
nazionale di valutazione della qualita' delle universita',
delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla
base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza
con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente
lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione
esterna della qualita' delle attivita' delle universita',
delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di
ricerca.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale
sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste
dagli accordi europei in materia nell'ambito della
realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore
e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche
mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli
organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con
le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli
organismi scientifici internazionali, anche di settore,
operanti nel campo della valutazione dei sistemi
dell'istruzione superiore e della ricerca. L'attivita' di
valutazione dell'Agenzia puo' essere svolta anche nei
confronti di istituzioni pubbliche o private di altri
Paesi, con oneri a carico degli stessi.»;
4. Ai fini della valutazione dell'attivita'
scientifica e didattica di universita', istituzioni AFAM ed
enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti,
sentito il Ministro.
5. L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel
contesto internazionale delle attivita' di valutazione
dell'universita' e della ricerca sono valutati
periodicamente da comitati di esperti internazionali
nominati dal Ministro. Ai componenti dei comitati spetta
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la
partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina
vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato
di livello dirigenziale.».