Art. 2 
 
                Modifiche all'articolo 2 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «principi  di  autonomia,»  e'
inserita  la   seguente:   «indipendenza,»   e,   dopo   la   parola:
«trasparenza» sono inserite le seguenti:  «,  efficienza,  efficacia,
semplificazione»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'Agenzia sovraintende al  sistema  pubblico  nazionale  di
valutazione della qualita' delle universita', delle istituzioni  AFAM
e degli enti di ricerca; opera sulla  base  di  un  programma  almeno
annuale predisposto  in  coerenza  con  le  linee  di  indirizzo  del
Ministro,  che   successivamente   lo   approva;   cura,   ai   sensi
dell'articolo  3,  la  valutazione  esterna  della   qualita'   delle
attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli  enti  di
ricerca pubblici e privati  destinatari  di  finanziamenti  pubblici;
indirizza  le  attivita'  di  valutazione  demandate  ai  nuclei   di
valutazione degli atenei, delle istituzioni  AFAM  e  degli  enti  di
ricerca.»; 
    c) al comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'attivita' di valutazione dell'Agenzia puo' essere svolta anche nei
confronti di istituzioni pubbliche o  private  di  altri  Paesi,  con
oneri a carico degli stessi.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Ai fini  della  valutazione  dell'attivita'  scientifica  e
didattica di  universita',  istituzioni  AFAM  ed  enti  di  ricerca,
l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.»; 
    e) al comma 5, primo periodo, le parole:  «anche  sulla  base  di
designazioni delle organizzazioni europee di settore» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Scopi e finalita'). - 1. L'Agenzia opera  in
          coerenza  con  le  migliori  prassi  di   valutazione   dei
          risultati a livello internazionale e in base ai principi di
          autonomia, imparzialita',  indipendenza,  professionalita',
          trasparenza,  efficienza,  efficacia,   semplificazione   e
          pubblicita' degli atti. 
                2.  L'Agenzia  sovraintende   al   sistema   pubblico
          nazionale di valutazione della qualita' delle  universita',
          delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla
          base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza
          con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente
          lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la  valutazione
          esterna della qualita' delle attivita'  delle  universita',
          delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca  pubblici  e
          privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le
          attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
          degli atenei,  delle  istituzioni  AFAM  e  degli  enti  di
          ricerca. 
                3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia  nazionale
          sull'assicurazione  della  qualita',  cosi'  come  previste
          dagli  accordi  europei  in   materia   nell'ambito   della
          realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore
          e della ricerca.  In  particolare,  essa  collabora,  anche
          mediante scambi di  esperienze  ed  informazioni,  con  gli
          organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con
          le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli
          organismi scientifici  internazionali,  anche  di  settore,
          operanti  nel   campo   della   valutazione   dei   sistemi
          dell'istruzione superiore e della ricerca.  L'attivita'  di
          valutazione  dell'Agenzia  puo'  essere  svolta  anche  nei
          confronti di  istituzioni  pubbliche  o  private  di  altri
          Paesi, con oneri a carico degli stessi.»; 
                4.   Ai   fini   della   valutazione   dell'attivita'
          scientifica e didattica di universita', istituzioni AFAM ed
          enti  di  ricerca,  l'Agenzia  adotta  propri  regolamenti,
          sentito il Ministro. 
                5. L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel
          contesto  internazionale  delle  attivita'  di  valutazione
          dell'universita'   e   della    ricerca    sono    valutati
          periodicamente  da  comitati  di   esperti   internazionali
          nominati dal Ministro. Ai componenti  dei  comitati  spetta
          esclusivamente il rimborso delle  spese  sostenute  per  la
          partecipazione alle sedute,  nei  limiti  della  disciplina
          vigente per i dipendenti dell'amministrazione  dello  Stato
          di livello dirigenziale.».