Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) valuta la qualita' complessiva delle attivita'
didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di
valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle
universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;»;
2) alla lettera b), il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «definisce criteri e metodologie per la valutazione, in
base a parametri oggettivi e certificabili, delle universita', delle
istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di
studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e
le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico
degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per le scuole
di specializzazione di area sanitaria, le competenze
dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica
di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della
qualita' interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa
delle attivita' di accreditamento periodico dell'offerta formativa,
ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalita'
nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei
corsi e' limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di
strutture.»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «funzioni di indirizzo»
sono inserite le seguenti: «e coordinamento» e le parole: «nuclei di
valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca» sono
sostituite dalle seguenti: «nuclei di valutazione degli atenei, delle
istituzioni AFAM e degli enti di ricerca»;
4) alla lettera d), le parole: «interna» e «soprattutto» sono
soppresse;
5) alla lettera e), alle parole: «elabora e propone» sono
anteposte le seguenti: «anche su richiesta del Ministro, attenendosi
a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,» e le
parole «dell'istituzione fusione» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'istituzione, fusione»;
6) le lettere f) e g) sono abrogate;
7) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) valuta, anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e
l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di
incentivazione delle attivita' didattiche, di ricerca e di
innovazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5,
del decreto legislativo n. 218 del 2016;»;
8) la lettera i-bis) e' sostituita dalla seguente:
«i-bis) svolge la valutazione della qualita' della ricerca
delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca,
sulla base di uno o piu' decreti del Ministro diretti a individuare
le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione
e le risorse economiche a tal fine necessarie;»;
9) dopo la lettera i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«i-ter) definisce, in accordo con il Comitato nazionale per
la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione
dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi
dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti,
tra i quali le universita', le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca
scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che
ogni esperto non puo' essere nominato in piu' di tre nuclei a livello
nazionale.»;
b) al comma 2:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) la qualita' dei prodotti della ricerca, utilizzando
criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai
concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti
di valutazione tra pari;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli
studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei
laureati.»;
3) le lettere d), e) ed f) sono abrogate;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia
utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per
ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti
disciplinari, nonche' delle esperienze sviluppate e condivise a
livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di
trasparenza e semplificazione.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Attivita', criteri e metodi). - 1.L 'Agenzia
svolge le seguenti attivita':
a) valuta la qualita' complessiva delle attivita'
didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero,
di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza
missione, delle universita', delle istituzioni AFAM e degli
enti di ricerca;
b) definisce criteri e metodologie per la
valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili,
delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di
ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i
dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di
specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico
degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per
le scuole di specializzazione di area sanitaria, le
competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione
sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In particolare, in
raccordo con i sistemi di assicurazione della qualita'
interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa
delle attivita' di accreditamento periodico dell'offerta
formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile
e proporzionalita' nelle procedure di verifica esterna.
L'accreditamento iniziale dei corsi e' limitato alla sola
verifica dei requisiti di docenza e di strutture. Per le
questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo
degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e
delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
c) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento
delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di
valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli
enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle
rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la
propria attivita' con quella di valutazione interna svolta
dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla
definizione di criteri, metodi ed indicatori;
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni
di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di
valutazione procedure uniformi per la rilevazione della
valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i
requisiti minimi cui le Universita' si attengono per le
procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e
dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne
cura l'analisi e la pubblicazione con modalita'
informatiche;
e) anche su richiesta del Ministro, attenendosi a
principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,
elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e
qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali
e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di
insegnamento e di capacita' di ricerca, ai fini
dell'istituzione, fusione o federazione ovvero soppressione
di universita' o di sedi distaccate di universita'
esistenti, nonche' per l'attivazione, la chiusura o
l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi
compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le
scuole di specializzazione;
f) (abrogata)
g) (abrogata)
h) valuta, anche su richiesta del Ministro,
l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di
finanziamento e di incentivazione delle attivita'
didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
n. 218 del 2016;
i) svolge, su richiesta del Ministro e
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,
ulteriori attivita' di valutazione, nonche' di definizione
di standard, di parametri e di normativa tecnica;
i-bis) svolge la valutazione della qualita' della
ricerca delle universita', delle istituzioni AFAM e degli
enti di ricerca, sulla base di uno o piu' decreti del
Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti
lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse
economiche a tal fine necessarie;
i-ter) definisce, in accordo con il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per
la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche
istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli
esperti, tra i quali le universita', le istituzioni AFAM e
gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di
valutazione, fermo restando che ogni esperto non puo'
essere nominato in piu' di tre nuclei a livello nazionale.
2. Costituiscono tra l'altro oggetto della
valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) l'efficienza e l'efficacia dell'attivita'
didattica sulla base di standard qualitativi di livello
internazionale, anche con riferimento agli esiti
dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro
adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
b) la qualita' dei prodotti della ricerca,
utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per
l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove
possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;
c) le competenze trasversali e disciplinari
acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi
occupazionali dei laureati.
d) (abrogata)
e) (abrogata)
f) Abrogata.
3. Nello svolgimento delle proprie attivita',
l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori
piu' appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche
in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonche' delle
esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e
internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza
e semplificazione.
4. Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2
sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti
dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per
la ricerca universitaria, nonche' di altre strutture
universitarie e di ricerca.».