Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
                       1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 3 del decreto 
  del Presidente della Repubblica  1°  febbraio  2010,  n.  76,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a)  valuta   la   qualita'   complessiva   delle   attivita'
didattiche, di ricerca  e,  anche  su  richiesta  del  Ministero,  di
valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle
universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;»; 
      2)  alla  lettera  b),  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «definisce criteri e metodologie  per  la  valutazione,  in
base a parametri oggettivi e certificabili, delle universita',  delle
istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di
studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari  e
le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento  periodico
degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per  le  scuole
di   specializzazione    di    area    sanitaria,    le    competenze
dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica
di cui all'articolo 43 del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.
368. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della
qualita' interni ai singoli soggetti valutati,  l'Agenzia  si  occupa
delle attivita' di accreditamento periodico  dell'offerta  formativa,
ispirandosi a principi di autonomia responsabile  e  proporzionalita'
nelle procedure di verifica esterna.  L'accreditamento  iniziale  dei
corsi e' limitato alla sola verifica dei requisiti di  docenza  e  di
strutture.»; 
      3) alla lettera c), dopo le  parole:  «funzioni  di  indirizzo»
sono inserite le seguenti: «e coordinamento» e le parole: «nuclei  di
valutazione interna degli  atenei  e  degli  enti  di  ricerca»  sono
sostituite dalle seguenti: «nuclei di valutazione degli atenei, delle
istituzioni AFAM e degli enti di ricerca»; 
      4) alla lettera d), le parole: «interna» e  «soprattutto»  sono
soppresse; 
      5) alla lettera e),  alle  parole:  «elabora  e  propone»  sono
anteposte le seguenti: «anche su richiesta del Ministro,  attenendosi
a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,»  e  le
parole «dell'istituzione fusione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'istituzione, fusione»; 
      6) le lettere f) e g) sono abrogate; 
      7) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
        «h) valuta, anche su richiesta del Ministro,  l'efficienza  e
l'efficacia  dei   programmi   pubblici   di   finanziamento   e   di
incentivazione  delle  attivita'  didattiche,   di   ricerca   e   di
innovazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17,  comma  5,
del decreto legislativo n. 218 del 2016;»; 
      8) la lettera i-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «i-bis) svolge la valutazione della  qualita'  della  ricerca
delle universita', delle istituzioni AFAM e degli  enti  di  ricerca,
sulla base di uno o piu' decreti del Ministro diretti  a  individuare
le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima  valutazione
e le risorse economiche a tal fine necessarie;»; 
      9) dopo la lettera i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
        «i-ter) definisce, in accordo con il Comitato  nazionale  per
la  valutazione  della  ricerca,   i   criteri   per   la   creazione
dell'Anagrafe   nazionale   delle   ricerche   istituita   ai   sensi
dell'articolo 63 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382; 
        i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli  esperti,
tra i quali le universita', le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca
scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando  che
ogni esperto non puo' essere nominato in piu' di tre nuclei a livello
nazionale.»; 
    b) al comma 2: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) la  qualita'  dei  prodotti  della  ricerca,  utilizzando
criteri omogenei rispetto  a  quelli  previsti  per  l'ammissione  ai
concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite  procedimenti
di valutazione tra pari;»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) le competenze trasversali e disciplinari acquisite  dagli
studenti  e  dalle  studentesse  e  gli  sbocchi  occupazionali   dei
laureati.»; 
      3) le lettere d), e) ed f) sono abrogate; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Nello  svolgimento  delle  proprie  attivita',   l'Agenzia
utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori  piu'  appropriati  per
ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi  ambiti
disciplinari, nonche'  delle  esperienze  sviluppate  e  condivise  a
livello nazionale e internazionale, in applicazione dei  principi  di
trasparenza e semplificazione.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Attivita', criteri e metodi). - 1.L 'Agenzia
          svolge le seguenti attivita': 
                  a) valuta la qualita' complessiva  delle  attivita'
          didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero,
          di valorizzazione della conoscenza, ivi  inclusa  la  terza
          missione, delle universita', delle istituzioni AFAM e degli
          enti di ricerca; 
                  b)  definisce  criteri   e   metodologie   per   la
          valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili,
          delle universita', delle istituzioni AFAM e degli  enti  di
          ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i
          dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole  di
          specializzazione,  ai  fini  dell'accreditamento  periodico
          degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte  salve,  per
          le  scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria,   le
          competenze dell'Osservatorio nazionale  per  la  formazione
          sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del  decreto
          legislativo 17 agosto 1999,  n.  368.  In  particolare,  in
          raccordo con i  sistemi  di  assicurazione  della  qualita'
          interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia  si  occupa
          delle attivita' di  accreditamento  periodico  dell'offerta
          formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile
          e proporzionalita' nelle  procedure  di  verifica  esterna.
          L'accreditamento iniziale dei corsi e' limitato  alla  sola
          verifica dei requisiti di docenza e di  strutture.  Per  le
          questioni didattiche e' promosso il  coinvolgimento  attivo
          degli studenti e dei loro  organismi  di  rappresentanza  e
          delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica; 
                  c) esercita funzioni di indirizzo  e  coordinamento
          delle attivita'  di  valutazione  demandate  ai  nuclei  di
          valutazione degli atenei, delle istituzioni  AFAM  e  degli
          enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle
          rispettive  istituzioni  di  appartenenza,  raccordando  la
          propria attivita' con quella di valutazione interna  svolta
          dai  nuclei  e  confrontandosi  con  questi  ultimi   sulla
          definizione di criteri, metodi ed indicatori; 
                  d) predispone, anche in riferimento  alle  funzioni
          di cui alla lettera b), in collaborazione con i  nuclei  di
          valutazione procedure uniformi  per  la  rilevazione  della
          valutazione dei corsi da  parte  degli  studenti,  fissa  i
          requisiti minimi cui le Universita'  si  attengono  per  le
          procedure di valutazione dell'efficacia della  didattica  e
          dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e  ne
          cura   l'analisi   e   la   pubblicazione   con   modalita'
          informatiche; 
                  e) anche su richiesta del Ministro,  attenendosi  a
          principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,
          elabora e propone al Ministro i  requisiti  quantitativi  e
          qualitativi, in termini di risorse umane,  infrastrutturali
          e finanziarie stabili, e di adeguatezza  dei  programmi  di
          insegnamento  e  di   capacita'   di   ricerca,   ai   fini
          dell'istituzione, fusione o federazione ovvero soppressione
          di  universita'  o  di  sedi  distaccate   di   universita'
          esistenti,  nonche'  per  l'attivazione,  la   chiusura   o
          l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi
          compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le
          scuole di specializzazione; 
                  f) (abrogata) 
                  g) (abrogata) 
                  h)  valuta,  anche  su  richiesta   del   Ministro,
          l'efficienza  e  l'efficacia  dei  programmi  pubblici   di
          finanziamento   e   di   incentivazione   delle   attivita'
          didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto
          previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
          n. 218 del 2016; 
                  i)   svolge,   su   richiesta   del   Ministro    e
          compatibilmente con  le  risorse  finanziarie  disponibili,
          ulteriori attivita' di valutazione, nonche' di  definizione
          di standard, di parametri e di normativa tecnica; 
                  i-bis) svolge la valutazione della  qualita'  della
          ricerca delle universita', delle istituzioni AFAM  e  degli
          enti di ricerca, sulla base  di  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro diretti a individuare le linee  guida  concernenti
          lo svolgimento della  medesima  valutazione  e  le  risorse
          economiche a tal fine necessarie; 
                
                  i-ter)  definisce,  in  accordo  con  il   Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca, i  criteri  per
          la  creazione  dell'Anagrafe   nazionale   delle   ricerche
          istituita  ai  sensi  dell'articolo  63  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
                  i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli
          esperti, tra i quali le universita', le istituzioni AFAM  e
          gli enti di ricerca scelgono il Presidente  del  nucleo  di
          valutazione, fermo  restando  che  ogni  esperto  non  puo'
          essere nominato in piu' di tre nuclei a livello nazionale. 
                2.   Costituiscono   tra   l'altro   oggetto    della
          valutazione di cui alla lettera a) del comma 1: 
                  a)  l'efficienza   e   l'efficacia   dell'attivita'
          didattica sulla base di  standard  qualitativi  di  livello
          internazionale,   anche   con   riferimento   agli    esiti
          dell'apprendimento da  parte  degli  studenti  ed  al  loro
          adeguato inserimento nel mondo del lavoro; 
                  b)  la  qualita'  dei   prodotti   della   ricerca,
          utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per
          l'ammissione  ai  concorsi  universitari,   valutati,   ove
          possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari; 
                  c)  le  competenze   trasversali   e   disciplinari
          acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli  sbocchi
          occupazionali dei laureati. 
                  d) (abrogata) 
                  e) (abrogata) 
                  f) Abrogata. 
                3.  Nello  svolgimento   delle   proprie   attivita',
          l'Agenzia utilizza i criteri, i  metodi  e  gli  indicatori
          piu' appropriati per ogni tipologia di  valutazione,  anche
          in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonche' delle
          esperienze sviluppate e condivise  a  livello  nazionale  e
          internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza
          e semplificazione. 
                4. Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e  2
          sono svolte su richiesta del Ministro anche  nei  confronti
          dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi  per
          la  ricerca  universitaria,  nonche'  di  altre   strutture
          universitarie e di ricerca.».