Art. 4 
 
                Modifiche all'articolo 4 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I  risultati  dell'attivita'  di  valutazione  dell'Agenzia
costituiscono  criterio  di   riferimento   per   l'allocazione   dei
finanziamenti statali alle universita' e agli  enti  di  ricerca.  Il
Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi  premiali
a  strutture   che   hanno   conseguito   risultati   particolarmente
significativi.»; 
    b) al comma 3, le parole: «un Rapporto sullo  stato  del  sistema
universitario e della ricerca» sono sostituite  dalle  seguenti:  «un
Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Risultati dell'attivita' di valutazione).  -
          1. I risultati dell'attivita' di  valutazione  dell'Agenzia
          costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei
          finanziamenti statali  alle  universita'  e  agli  enti  di
          ricerca. Il Ministero  valuta  l'allocazione  di  ulteriori
          specifici fondi premiali a strutture che  hanno  conseguito
          risultati particolarmente significativi. 
                2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie
          analisi e valutazioni. Le istituzioni  interessate  possono
          chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base  di
          procedure disciplinate dai regolamenti di cui  all'articolo
          12, comma  4,  lettera  a),  il  riesame  dei  rapporti  di
          valutazione approvati dall'Agenzia. 
                3. L'Agenzia redige ogni due  anni  un  Rapporto  sul
          sistema della formazione superiore  e  della  ricerca,  che
          viene  presentato  al  Ministro,  che   lo   trasmette   al
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   al   Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  ed  al
          Parlamento.».