Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I risultati dell'attivita' di valutazione dell'Agenzia
costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei
finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca. Il
Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali
a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente
significativi.»;
b) al comma 3, le parole: «un Rapporto sullo stato del sistema
universitario e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «un
Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Risultati dell'attivita' di valutazione). -
1. I risultati dell'attivita' di valutazione dell'Agenzia
costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei
finanziamenti statali alle universita' e agli enti di
ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori
specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito
risultati particolarmente significativi.
2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie
analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono
chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di
procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo
12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di
valutazione approvati dall'Agenzia.
3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sul
sistema della formazione superiore e della ricerca, che
viene presentato al Ministro, che lo trasmette al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato
interministeriale per la programmazione economica ed al
Parlamento.».