Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: «universita'» sono inserite le
seguenti: «, le istituzioni AFAM»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei
dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di
piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto
della normativa sul trattamento dei dati personali.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e con
gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e
all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la
valutazione delle attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM
e degli enti di ricerca.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Attivita' di raccolta e analisi di dati). -
1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento
dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle
altre fonti informative del Ministero e si avvale dello
stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari
per le proprie attivita' istituzionali.
2. Le universita', le istituzioni AFAM e gli enti di
ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o
indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a
disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa
richiesti rilevante ai fini delle attivita' da essa svolte,
consentendo l'accesso alle proprie banche dati.
3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle
valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati
attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati
aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali.
3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e
con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e
all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la
valutazione delle attivita' delle universita', delle
istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.».