Art. 5 
 
                Modifiche all'articolo 5 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la parola:  «universita'»  sono  inserite  le
seguenti: «, le istituzioni AFAM»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. L'Agenzia assicura la trasparenza  delle  valutazioni,  dei
dati e degli indicatori utilizzati attraverso la  predisposizione  di
piattaforme e banche dati aperte  alla  consultazione,  nel  rispetto
della normativa sul trattamento dei dati personali.»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture  operative  e  con
gli  organi   di   consulenza   del   Ministero   allo   sviluppo   e
all'integrazione   dei   sistemi   informativo-statistici   per    la
valutazione delle attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM
e degli enti di ricerca.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Attivita' di raccolta e analisi di dati).  -
          1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento
          dei dati personali, ha l'accesso alle banche  dati  e  alle
          altre fonti informative del Ministero  e  si  avvale  dello
          stesso per le rilevazioni degli  ulteriori  dati  necessari
          per le proprie attivita' istituzionali. 
                2. Le universita', le istituzioni AFAM e gli enti  di
          ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o
          indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono  a
          disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento  da  questa
          richiesti rilevante ai fini delle attivita' da essa svolte,
          consentendo l'accesso alle proprie banche dati. 
                3.   L'Agenzia   assicura   la   trasparenza    delle
          valutazioni,  dei  dati  e  degli   indicatori   utilizzati
          attraverso la predisposizione di piattaforme e banche  dati
          aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul
          trattamento dei dati personali. 
              3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e
          con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo  e
          all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per  la
          valutazione  delle  attivita'  delle   universita',   delle
          istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.».