Art. 6 
 
                Modifiche all'articolo 6 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  «il  Consiglio  direttivo»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  il  Direttore  generale,   il   Comitato
consultivo»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Presidente  resta  in  carica  quattro  anni  e  non  e'
rinnovabile.  I  componenti  del  Consiglio  direttivo  diversi   dal
Presidente restano in carica quattro anni e possono essere  rinnovati
una sola volta. I componenti del  Collegio  dei  revisori  dei  conti
restano in carica quattro anni e possono essere  rinnovati  una  sola
volta.»; 
    c) al  comma  3,  la  parola:  «Direttore»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Direttore generale»; 
    d) il comma 4 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6 (Organi). - 1. Sono  organi  dell'Agenzia  il
          Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore  generale,
          il Comitato consultivo ed  il  Collegio  dei  revisori  dei
          conti. 
                2. Il Presidente resta in carica quattro anni  e  non
          e'  rinnovabile.  I  componenti  del  Consiglio   direttivo
          diversi dal Presidente restano in  carica  quattro  anni  e
          possono essere rinnovati una sola volta. I  componenti  del
          Collegio dei revisori dei conti restano in  carica  quattro
          anni e possono essere rinnovati una sola volta. 
                3. All'attivita' operativa e gestionale  dell'Agenzia
          sovraintende il Direttore generale, secondo quanto indicato
          all'articolo 10. 
                4. (abrogato).».