Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «il Consiglio direttivo» sono
inserite le seguenti: «, il Direttore generale, il Comitato
consultivo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente resta in carica quattro anni e non e'
rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal
Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati
una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti
restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola
volta.»;
c) al comma 3, la parola: «Direttore» e' sostituita dalle
seguenti: «Direttore generale»;
d) il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia il
Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale,
il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei
conti.
2. Il Presidente resta in carica quattro anni e non
e' rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo
diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e
possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del
Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro
anni e possono essere rinnovati una sola volta.
3. All'attivita' operativa e gestionale dell'Agenzia
sovraintende il Direttore generale, secondo quanto indicato
all'articolo 10.
4. (abrogato).».