Art. 7
Sostituzione dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Il Presidente). - 1. Il Presidente e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una
terna di nomi, scelti tra personalita', anche straniere, di alta e
riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione
superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali
attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e
disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi e' predisposta
dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne
assicura il coordinamento e l'unitarieta' delle strategie e delle
attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
3. Il trattamento economico del Presidente e' determinato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse
dell'Agenzia.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio
direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o
impedimento.
5. L'incarico di Presidente e' a tempo pieno ed e' incompatibile,
a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o
indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni
valutate.».