Art. 7 
 
              Sostituzione dell'articolo 7 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. L'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7 (Il Presidente). -  1.  Il  Presidente  e'  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica, su  proposta  del  Ministro,
sentite le competenti Commissioni parlamentari,  nell'ambito  di  una
terna di nomi, scelti tra personalita', anche straniere,  di  alta  e
riconosciuta qualificazione ed esperienza nel  campo  dell'istruzione
superiore  e  della  ricerca,  nonche'  della  valutazione  di   tali
attivita', provenienti da una pluralita' di  ambiti  professionali  e
disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi e'  predisposta
dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3. 
    2. Il Presidente ha la  rappresentanza  legale  dell'Agenzia,  ne
assicura il coordinamento e l'unitarieta'  delle  strategie  e  delle
attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo. 
    3. Il trattamento economico del  Presidente  e'  determinato  con
decreto del Ministro, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1,  comma  846,
della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  nell'ambito  delle  risorse
dell'Agenzia. 
    4.  Il  Presidente  nomina,  tra  i  componenti   del   Consiglio
direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o
impedimento. 
    5. L'incarico di Presidente e' a tempo pieno ed e' incompatibile,
a pena di decadenza, con qualsiasi  rapporto  di  lavoro,  diretto  o
indiretto, anche a titolo gratuito,  instaurato  con  le  istituzioni
valutate.».