Art. 8 
 
                Modifiche all'articolo 8 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «da sette componenti,» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal Presidente di cui all'articolo 7  e  da  quattro
componenti»; 
    b) al  comma  2,  secondo  periodo,  la  parola:  «Direttore»  e'
sostituita dalle seguenti: «Direttore generale» e  le  parole:  «,  e
provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui
all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo  14,  comma
4» sono soppresse; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. I componenti del  Consiglio  direttivo  sono  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica, su  proposta  del  Ministro,
sentite  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  all'interno   di
quattro terne  di  nomi  predisposte  da  un  comitato  di  selezione
appositamente costituito con  decreto  del  Ministro,  favorendo  una
equilibrata rappresentanza di genere  e  in  modo  da  assicurare  la
presenza di un  componente  per  l'insieme  delle  aree  disciplinari
individuate   dal    Consiglio    universitario    nazionale    (CUN)
tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04,  08,  09),  un  componente  per
l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05,
06,   07),   un   componente   per   l'insieme   delle    aree    CUN
economico-giuridiche-umanistiche  (10,  11,  12,  13,   14)   ed   un
componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione  di  cui
al primo periodo e' composto da cinque membri, di cui due  designati,
rispettivamente,  dai  Presidenti   dell'Accademia   dei   Lincei   e
dall'European Research Council, scelti tra  personalita'  italiane  o
straniere  di  alta  qualificazione   scientifica,   con   esperienza
pluriennale nell'ambito delle attivita' di valutazione  dell'Agenzia.
Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni  di  nominativi,
con relativi curricula, fornite, sulla  base  di  bandi  ad  evidenza
pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati,  da  istituzioni,
da accademie,  da  societa'  scientifiche,  da  esperti,  nonche'  da
istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.
Ai componenti del comitato  di  selezione  spetta  esclusivamente  il
rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei
limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione
dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito
capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Se il Presidente o un componente  del  Consiglio  direttivo
cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato,
le  rispettive  cariche  sono  rinnovate  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma  3,  per  la  durata
prevista dall'articolo 6, comma 2.»; 
    e) al comma 6: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «dipendenti di universita'
italiane,» sono inserite le seguenti: «di istituzioni AFAM,»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «, fermo quanto previsto  dal
penultimo periodo del comma 5,» sono soppresse; 
    f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Il  trattamento  economico  dei  componenti  del  Consiglio
direttivo e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  nonche'  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 846, della legge 30  dicembre  2024,  n.  207,
nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 8 (Il Consiglio direttivo). - 1.  Il  Consiglio
          direttivo e' costituito dal Presidente di cui  all'articolo
          7 e da quattro componenti, scelti con le modalita'  di  cui
          al comma 3, tra personalita', anche straniere,  di  alta  e
          riconosciuta  qualificazione  ed   esperienza   nel   campo
          dell'istruzione superiore e della  ricerca,  nonche'  della
          valutazione  di  tali   attivita',   provenienti   da   una
          pluralita' di ambiti professionali e disciplinari. 
                2. Il Consiglio direttivo determina  le  attivita'  e
          gli  indirizzi  della  gestione  dell'Agenzia,  nonche'   i
          criteri e i metodi di valutazione, predispone il  programma
          delle attivita', approva il bilancio preventivo,  il  conto
          consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore
          generale, su proposta del Presidente. 
                3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati
          con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del   Ministro,   sentite   le    competenti    Commissioni
          parlamentari,  all'interno  di  quattro   terne   di   nomi
          predisposte  da  un  comitato  di  selezione  appositamente
          costituito  con  decreto  del   Ministro,   favorendo   una
          equilibrata  rappresentanza  di  genere  e   in   modo   da
          assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle
          aree disciplinari individuate dal  Consiglio  universitario
          nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03,  04,  08,
          09), un componente  per  l'insieme  delle  aree  CUN  delle
          scienze  della  vita  e  della  salute  (05,  06,  07),  un
          componente     per     l'insieme     delle     aree     CUN
          economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un
          componente  per  le  istituzioni  AFAM.  Il   comitato   di
          selezione di cui al primo periodo  e'  composto  da  cinque
          membri,  di  cui  due   designati,   rispettivamente,   dai
          Presidenti  dell'Accademia  dei  Lincei   e   dall'European
          Research  Council,  scelti  tra  personalita'  italiane   o
          straniere   di   alta   qualificazione   scientifica,   con
          esperienza  pluriennale  nell'ambito  delle  attivita'   di
          valutazione dell'Agenzia. Il comitato di  selezione  valuta
          anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula,
          fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia
          e  all'estero,  dagli  interessati,  da   istituzioni,   da
          accademie, da societa' scientifiche, da esperti, nonche' da
          istituzioni e da  organizzazioni  degli  studenti  e  delle
          parti sociali. Ai  componenti  del  comitato  di  selezione
          spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per
          la partecipazione alle sedute, nei limiti della  disciplina
          vigente per i dipendenti dell'amministrazione  dello  Stato
          di livello dirigenziale, con onere a  carico  dell'apposito
          capitolo  di  bilancio  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero. 
                4. Se il Presidente o  un  componente  del  Consiglio
          direttivo cessano dalla carica, anche prima della  scadenza
          del proprio mandato, le rispettive cariche  sono  rinnovate
          con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  e
          all'articolo  8,  comma   3,   per   la   durata   prevista
          dall'articolo 6, comma 2. 
                
                5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo e'
          a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con
          qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche  a
          titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.  I
          componenti  del  Consiglio   direttivo   possono   svolgere
          attivita' di ricerca  e  pubblicare  i  risultati  di  tali
          attivita', a titolo gratuito,  fatti  salvi  gli  eventuali
          diritti d'autore. I risultati delle predette  attivita'  di
          ricerca  non  possono,   comunque,   formare   oggetto   di
          valutazione da parte dell'Agenzia. 
                6.  I  dipendenti   di   universita'   italiane,   di
          istituzioni AFAM,  di  enti  di  ricerca  o,  comunque,  di
          amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti  del
          Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del
          mandato,   in   aspettativa   senza   assegni,   ai   sensi
          dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  o,  se  professori  o   ricercatori
          universitari, ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,  numero
          13, del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382.  In  ogni  caso,  gli  stessi  cessano  dalle
          cariche eventualmente ricoperte nelle universita'  e  negli
          enti di  ricerca  e,  non  possono  essere  assegnatari  di
          finanziamenti  statali  di  ricerca,  ne'  far   parte   di
          commissioni  di  valutazione  per  il  reclutamento  e   le
          conferme  in  ruolo  dei  professori  e   dei   ricercatori
          universitari e del personale degli enti di ricerca. 
              7.  Il  trattamento  economico   dei   componenti   del
          Consiglio  direttivo  e'  determinato   con   decreto   del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596,  della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1,
          comma  846,  della  legge  30  dicembre   2024,   n.   207,
          nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».