Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da sette componenti,» sono sostituite
dalle seguenti: «dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro
componenti»;
b) al comma 2, secondo periodo, la parola: «Direttore» e'
sostituita dalle seguenti: «Direttore generale» e le parole: «, e
provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui
all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma
4» sono soppresse;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di
quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione
appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una
equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la
presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari
individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN)
tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per
l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05,
06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN
economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un
componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui
al primo periodo e' composto da cinque membri, di cui due designati,
rispettivamente, dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e
dall'European Research Council, scelti tra personalita' italiane o
straniere di alta qualificazione scientifica, con esperienza
pluriennale nell'ambito delle attivita' di valutazione dell'Agenzia.
Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi,
con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza
pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni,
da accademie, da societa' scientifiche, da esperti, nonche' da
istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.
Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei
limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione
dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito
capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo
cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato,
le rispettive cariche sono rinnovate con le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, per la durata
prevista dall'articolo 6, comma 2.»;
e) al comma 6:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dipendenti di universita'
italiane,» sono inserite le seguenti: «di istituzioni AFAM,»;
2) al secondo periodo, le parole: «, fermo quanto previsto dal
penultimo periodo del comma 5,» sono soppresse;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio
direttivo e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1,
comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi
dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Il Consiglio direttivo). - 1. Il Consiglio
direttivo e' costituito dal Presidente di cui all'articolo
7 e da quattro componenti, scelti con le modalita' di cui
al comma 3, tra personalita', anche straniere, di alta e
riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo
dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della
valutazione di tali attivita', provenienti da una
pluralita' di ambiti professionali e disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e
gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i
criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma
delle attivita', approva il bilancio preventivo, il conto
consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore
generale, su proposta del Presidente.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi
predisposte da un comitato di selezione appositamente
costituito con decreto del Ministro, favorendo una
equilibrata rappresentanza di genere e in modo da
assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle
aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario
nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08,
09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle
scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un
componente per l'insieme delle aree CUN
economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un
componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di
selezione di cui al primo periodo e' composto da cinque
membri, di cui due designati, rispettivamente, dai
Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European
Research Council, scelti tra personalita' italiane o
straniere di alta qualificazione scientifica, con
esperienza pluriennale nell'ambito delle attivita' di
valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta
anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula,
fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia
e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da
accademie, da societa' scientifiche, da esperti, nonche' da
istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle
parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione
spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per
la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina
vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato
di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito
capitolo di bilancio dello stato di previsione del
Ministero.
4. Se il Presidente o un componente del Consiglio
direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza
del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate
con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1, e
all'articolo 8, comma 3, per la durata prevista
dall'articolo 6, comma 2.
5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo e'
a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con
qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a
titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I
componenti del Consiglio direttivo possono svolgere
attivita' di ricerca e pubblicare i risultati di tali
attivita', a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali
diritti d'autore. I risultati delle predette attivita' di
ricerca non possono, comunque, formare oggetto di
valutazione da parte dell'Agenzia.
6. I dipendenti di universita' italiane, di
istituzioni AFAM, di enti di ricerca o, comunque, di
amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del
Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del
mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi
dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori
universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero
13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle
cariche eventualmente ricoperte nelle universita' e negli
enti di ricerca e, non possono essere assegnatari di
finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte di
commissioni di valutazione per il reclutamento e le
conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori
universitari e del personale degli enti di ricerca.
7. Il trattamento economico dei componenti del
Consiglio direttivo e' determinato con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1,
comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».