Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo le parole: «, tutti iscritti al registro
dei revisori contabili» sono soppresse;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei
componenti del Collegio e' designato dal Ministro, uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale
sono assegnate le funzioni di Presidente.»;
3) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «I componenti
del Collegio, ad eccezione del magistrato nominato dalla Corte dei
conti e del componente designato dal Ministro dell'economia delle
finanze iscritto nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, devono essere iscritti al
registro dei revisori legali.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei
revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre
2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Il Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il
Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo
dell'attivita' amministrativa e contabile dell'Agenzia. E'
nominato con decreto del Ministro ed e' costituito da tre
componenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali.
Uno dei componenti del Collegio e' designato dal Ministro,
uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla
Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di
Presidente. I componenti del collegio, ad eccezione del
magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del
decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, devono essere iscritti
al registro dei revisori legali.
2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio
dei revisori dei conti e' determinato con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1,
comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».