Art. 9 
 
                Modifiche all'articolo 9 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al secondo periodo le parole: «, tutti iscritti al  registro
dei revisori contabili» sono soppresse; 
      2) il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Uno  dei
componenti del Collegio e' designato dal Ministro, uno  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti,  al  quale
sono assegnate le funzioni di Presidente.»; 
      3) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «I  componenti
del Collegio, ad eccezione del magistrato nominato  dalla  Corte  dei
conti e del componente designato  dal  Ministro  dell'economia  delle
finanze iscritto nell'elenco di cui all'articolo 10,  comma  19,  del
decreto legge 6  luglio  2011,  n.  98,  devono  essere  iscritti  al
registro dei revisori legali.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il trattamento economico dei componenti  del  Collegio  dei
revisori dei conti  e'  determinato  con  decreto  del  Ministro,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 596, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30  dicembre
2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 9 (Il Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il
          Collegio dei  revisori  dei  conti  provvede  al  controllo
          dell'attivita' amministrativa e contabile dell'Agenzia.  E'
          nominato con decreto del Ministro ed e' costituito  da  tre
          componenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali.
          Uno dei componenti del Collegio e' designato dal  Ministro,
          uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno  dalla
          Corte dei conti, al quale sono  assegnate  le  funzioni  di
          Presidente. I componenti del  collegio,  ad  eccezione  del
          magistrato nominato dalla Corte dei conti e del  componente
          designato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
          iscritto nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19,  del
          decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, devono  essere  iscritti
          al registro dei revisori legali. 
              2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio
          dei revisori dei  conti  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596,  della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1,
          comma  846,  della  legge  30  dicembre   2024,   n.   207,
          nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».