Art. 2 
 
Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La formazione dell'odontoiatra garantisce  l'acquisizione  da
parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti: 
      a) adeguate conoscenze  delle  scienze  sulle  quali  si  fonda
l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici
e in particolare dei principi relativi  alla  misura  delle  funzioni
biologiche, alla valutazione di fatti  stabiliti  scientificamente  e
all'analisi dei dati; 
      b) adeguate conoscenze della costituzione, della  fisiologia  e
del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo  in  cui
l'ambiente  naturale  e  sociale  influisce  sullo  stato  di  salute
dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria; 
      c) adeguate conoscenze della  struttura  e  della  funzione  di
denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche'
dei loro rapporti con lo stato generale di  salute  ed  il  benessere
fisico e sociale del paziente; 
      d) adeguate conoscenze delle discipline e  dei  metodi  clinici
che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e  malattie
dei denti, della  bocca,  delle  mascelle  e  dei  relativi  tessuti,
nonche' dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo,  diagnostico  e
terapeutico; 
      e) un'adeguata esperienza  clinica  acquisita  sotto  opportuno
controllo; 
      f) un'adeguata  conoscenza  dell'odontoiatria  digitale  e  una
buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura  nella
pratica.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  41  del  citato
          decreto  legislativo  9  novembre  2007,   n.   206,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  41   (Formazione   dell'odontoiatra).   -   1.
          L'ammissione alla formazione di odontoiatra e'  subordinata
          al possesso di un diploma di  scuola  secondaria  superiore
          che dia accesso, per tali studi, alle universita'. 
                2.  La  formazione  dell'odontoiatra   comprende   un
          percorso di studi teorici e pratici della durata minima  di
          cinque  anni  svolti  a  tempo  pieno  che  possono  essere
          espressi in aggiunta anche in crediti  ECTS  equivalenti  e
          consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il  programma
          di studi, che permette  il  conseguimento  del  diploma  di
          laurea in  odontoiatria  e  protesi  dentaria,  corrisponde
          almeno a quello di cui all'allegato V, punto  5.3.1.  Detti
          studi sono effettuati  presso  un'universita'  o  sotto  il
          controllo di un'universita'. 
                3.   La   formazione   dell'odontoiatra    garantisce
          l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e
          abilita' seguenti: 
                  a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
          fonda l'odontoiatria, nonche' una  buona  comprensione  dei
          metodi scientifici e in particolare dei  principi  relativi
          alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione  di
          fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati; 
                  b) adeguate conoscenze  della  costituzione,  della
          fisiologia e del comportamento di persone  sane  e  malate,
          nonche' del modo  in  cui  l'ambiente  naturale  e  sociale
          influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura  in
          cui cio' sia correlato all'odontoiatria; 
                  c) adeguate  conoscenze  della  struttura  e  della
          funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi  tessuti,
          sani e malati, nonche'  dei  loro  rapporti  con  lo  stato
          generale di salute ed il benessere  fisico  e  sociale  del
          paziente; 
                  d)  adeguate  conoscenze  delle  discipline  e  dei
          metodi clinici che  forniscano  un  quadro  coerente  delle
          anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca,  delle
          mascelle e dei relativi tessuti, nonche'  dell'odontoiatria
          sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico; 
                  e) un'adeguata esperienza clinica  acquisita  sotto
          opportuno controllo; 
                  f)   un'adeguata    conoscenza    dell'odontoiatria
          digitale e una buona comprensione del suo uso e  della  sua
          applicazione sicura nella pratica. 
                4.  La  formazione  di  odontoiatra   conferisce   le
          competenze necessarie per  esercitare  tutte  le  attivita'
          inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura  delle
          anomalie e delle malattie dei  denti,  della  bocca,  delle
          mascelle e dei relativi tessuti. 
                5. Le attivita' professionali  dell'odontoiatra  sono
          stabilite dall'articolo 1 della legge 24  luglio  1985,  n.
          409.».