Art. 2
Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da
parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda
l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici
e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni
biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e
all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e
del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui
l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute
dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di
denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche'
dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere
fisico e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici
che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie
dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti,
nonche' dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e
terapeutico;
e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno
controllo;
f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una
buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella
pratica.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Formazione dell'odontoiatra). - 1.
L'ammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata
al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
che dia accesso, per tali studi, alle universita'.
2. La formazione dell'odontoiatra comprende un
percorso di studi teorici e pratici della durata minima di
cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere
espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e
consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il programma
di studi, che permette il conseguimento del diploma di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde
almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti
studi sono effettuati presso un'universita' o sotto il
controllo di un'universita'.
3. La formazione dell'odontoiatra garantisce
l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e
abilita' seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei
metodi scientifici e in particolare dei principi relativi
alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di
fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della
fisiologia e del comportamento di persone sane e malate,
nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale
influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in
cui cio' sia correlato all'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della
funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti,
sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato
generale di salute ed il benessere fisico e sociale del
paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei
metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle
anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle
mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontoiatria
sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto
opportuno controllo;
f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria
digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua
applicazione sicura nella pratica.
4. La formazione di odontoiatra conferisce le
competenze necessarie per esercitare tutte le attivita'
inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle
anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle
mascelle e dei relativi tessuti.
5. Le attivita' professionali dell'odontoiatra sono
stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n.
409.».