Art. 3 
 
Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 50, del decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.
206, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La formazione  di  farmacista  garantisce  l'acquisizione  da
parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti: 
      a) un'adeguata  conoscenza  dei  medicinali  e  delle  sostanze
utilizzate per la loro fabbricazione; 
      b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica  e  del
controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali; 
      c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli  effetti  dei
medicinali,   nonche'   dell'azione   delle   sostanze   tossiche   e
dell'utilizzo dei medicinali stessi; 
      d) un'adeguata conoscenza  che  consenta  di  valutare  i  dati
scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su  tale  base
fornire le informazioni appropriate; 
      e) un'adeguata conoscenza delle norme e  delle  condizioni  che
disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche; 
      f)   un'adeguata   conoscenza   della   farmacia   clinica    e
dell'assistenza  farmaceutica,   nonche'   le   competenze   relative
all'applicazione pratica; 
      g)  conoscenze  e  abilita'  adeguate  relative  alla   sanita'
pubblica e alle sue ripercussioni sulla  promozione  della  salute  e
sulla gestione delle malattie; 
      h) conoscenze e abilita' adeguate in materia di  collaborazione
interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione; 
      i) conoscenza adeguata  delle  tecnologie  dell'informazione  e
della tecnologia  digitale  e  competenze  relative  all'applicazione
pratica.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  50  del  citato
          decreto  legislativo  9  novembre  2007,   n.   206,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   50   (Formazione   di   farmacista).   -   1.
          L'ammissione alla formazione di farmacista  e'  subordinata
          al possesso di un diploma di  scuola  secondaria  superiore
          che dia accesso, per tali studi, alle universita'. 
                2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una
          formazione della durata di  almeno  cinque  anni  che  puo'
          essere  anche  espressa  in  aggiunta   in   crediti   ECTS
          equivalenti, di cui almeno: 
                  a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico  a
          tempo pieno in una universita', un  istituto  superiore  di
          livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di
          una universita'; 
                  b) durante o al termine della formazione teorica  e
          pratica, sei mesi di tirocinio in una  farmacia  aperta  al
          pubblico  o  in  un  ospedale  sotto  la  sorveglianza  del
          servizio  farmaceutico  di  quest'ultimo.  Tale  ciclo   di
          formazione verte almeno sul programma di  cui  all'allegato
          V, punto 5.6.1; 
                3.   La   formazione   di    farmacista    garantisce
          l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e
          abilita' seguenti: 
                  a) un'adeguata conoscenza dei  medicinali  e  delle
          sostanze utilizzate per la loro fabbricazione; 
                  b)   un'adeguata   conoscenza   della    tecnologia
          farmaceutica e del controllo fisico, chimico,  biologico  e
          microbiologico dei medicinali; 
                  c) un'adeguata conoscenza del metabolismo  e  degli
          effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle  sostanze
          tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi» 
                  d) un'adeguata conoscenza che consenta di  valutare
          i dati scientifici concernenti  i  medicinali  in  modo  da
          potere su tale base fornire le informazioni appropriate; 
                  e)  un'adeguata  conoscenza  delle  norme  e  delle
          condizioni che  disciplinano  l'esercizio  delle  attivita'
          farmaceutiche; 
                  f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica  e
          dell'assistenza   farmaceutica,   nonche'   le   competenze
          relative all'applicazione pratica; 
                  g) conoscenze e  abilita'  adeguate  relative  alla
          sanita' pubblica e alle sue ripercussioni sulla  promozione
          della salute e sulla gestione delle malattie; 
                  h) conoscenze e abilita'  adeguate  in  materia  di
          collaborazione          interdisciplinare,          pratica
          interprofessionale e comunicazione; 
                  i)    conoscenza    adeguata    delle    tecnologie
          dell'informazione e della tecnologia digitale e  competenze
          relative all'applicazione pratica. 
          ».