Art. 3
Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206
1. All'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da
parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze
utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del
controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei
medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze tossiche e
dell'utilizzo dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati
scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base
fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che
disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche;
f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e
dell'assistenza farmaceutica, nonche' le competenze relative
all'applicazione pratica;
g) conoscenze e abilita' adeguate relative alla sanita'
pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e
sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze e abilita' adeguate in materia di collaborazione
interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e
della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione
pratica.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Formazione di farmacista). - 1.
L'ammissione alla formazione di farmacista e' subordinata
al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
che dia accesso, per tali studi, alle universita'.
2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una
formazione della durata di almeno cinque anni che puo'
essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS
equivalenti, di cui almeno:
a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a
tempo pieno in una universita', un istituto superiore di
livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di
una universita';
b) durante o al termine della formazione teorica e
pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al
pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del
servizio farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di
formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato
V, punto 5.6.1;
3. La formazione di farmacista garantisce
l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e
abilita' seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle
sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia
farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e
microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli
effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze
tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi»
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare
i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da
potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle
condizioni che disciplinano l'esercizio delle attivita'
farmaceutiche;
f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e
dell'assistenza farmaceutica, nonche' le competenze
relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze e abilita' adeguate relative alla
sanita' pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione
della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze e abilita' adeguate in materia di
collaborazione interdisciplinare, pratica
interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie
dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze
relative all'applicazione pratica.
».