Art. 2 
 
Adeguamento  dell'ordinamento   nazionale   alle   disposizioni   del
  regolamento (UE) 2024/2987, del Parlamento europeo e del Consiglio,
  del 27 novembre 2024, in materia di controparti centrali 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  79-quinquies,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
seguente: «3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di  autorita',
previsto dall'articolo 18 del regolamento  (UE)  n.  648/2012,  e  lo
gestisce e copresiede insieme  a  uno  dei  membri  indipendenti  del
comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24-bis, paragrafo
2, lettera b), del medesimo regolamento.»; 
    b) all'articolo 79-sexies: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 17» sono inserite
le seguenti: «o dall'articolo 17-bis»; 
      2) al comma 5, dopo le parole: «dagli articoli 41, paragrafo 2,
49, paragrafo 1,» sono inserite le seguenti: «49-bis, paragrafo 1,» e
le parole: «articoli 31, paragrafi 1  e  2,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articoli 31, paragrafi 1, 5 e 7,»; 
      3) al comma 6, le  parole:  «pubbliche  le  informazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblico l'elenco delle informazioni»; 
    c) all'articolo 79-octies: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  La  Consob  e'
l'autorita' nazionale competente per il rispetto  degli  obblighi  di
cui agli  articoli  4,  paragrafo  3,  7-quater,  7-quinquies  e  38,
paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme
tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei  soggetti  che
agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali  o  in
qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo  2,
punto 15), del citato regolamento,  nonche'  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6  e
7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti  che  agiscono  in
qualita' di partecipanti alle controparti centrali.»; 
      2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La Consob
e' l'autorita' nazionale competente per il  rispetto  degli  obblighi
previsti dagli  articoli  7-bis  e  7-ter  del  regolamento  (UE)  n.
648/2012 e delle relative  norme  tecniche  di  regolamentazione  nei
confronti delle  controparti  finanziarie  e  delle  controparti  non
finanziarie. 1-ter. Le autorita' nazionali competenti per il rispetto
degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del regolamento  (UE)  n.
648/2012, e delle relative norme  tecniche  di  regolamentazione,  da
parte dei  prestatori  di  servizi  di  investimento  che  forniscono
servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono: 
        a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 1; 
        b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai
sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/2987,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  novembre  2024,
          in materia di controparti centrali si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  79-quinquies,
          79-sexies, 79-octies del decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia  di
          intermediazione finanziaria), come modificato dal  presente
          decreto: 
                «Art. 79-quinquies  (Individuazione  delle  autorita'
          nazionali competenti sulle controparti centrali). -  1.  La
          Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per
          l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali,
          ai sensi dell'articolo 22,  paragrafo  1,  del  regolamento
          (UE)  n.  648/2012,  secondo  quanto  disposto  dai   commi
          seguenti,   dall'articolo   79-sexies    e    dall'articolo
          79-novies.1. 
                2. La Consob  e'  l'autorita'  competente,  ai  sensi
          dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento  di  cui  al
          comma 1, per il coordinamento della  cooperazione  e  dello
          scambio  di  informazioni  con  la   Commissione   europea,
          l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri,
          l'ABE e i membri  interessati  del  Sistema  europeo  delle
          Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24,  83  e
          84 del regolamento di cui al comma 1. 
                3.  La  Banca  d'Italia  istituisce  il  collegio  di
          autorita', previsto dall'articolo 18 del  regolamento  (UE)
          n. 648/2012, e lo gestisce e co-presiede insieme a uno  dei
          membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP  di
          cui all'articolo 24  bis,  paragrafo  2,  lettera  b),  del
          medesimo regolamento. 
                4. La Banca d'Italia  e'  l'autorita'  competente  ai
          sensi  dell'articolo  25,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
          regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della  procedura
          per il riconoscimento delle controparti centrali dei  Paesi
          terzi. Il parere e' reso all'AESFEM dalla  Banca  d'Italia,
          d'intesa con la Consob.» 
                «Art. 79-sexies  (Autorizzazione  e  vigilanza  delle
          controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza  lo
          svolgimento dei servizi di  compensazione  in  qualita'  di
          controparte  centrale  da  parte  di   persone   giuridiche
          stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli
          14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17  o
          dall'articolo 17-bis del regolamento (UE) n.  648/2012.  La
          medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento
          di servizi da parte  di  una  controparte  centrale  quando
          ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo
          regolamento. Si applica l'articolo 79-octiesdecies. 
                2. La Banca d'Italia, in qualita' di  presidente  del
          collegio  di  autorita'  previsto  dall'articolo   18   del
          regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare  la  questione
          dell'adozione    di    un    parere     comune     negativo
          sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM,
          come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4,  del  medesimo
          regolamento, interrompendo i termini  del  procedimento  di
          autorizzazione. 
                3.  La  vigilanza  sulle  controparti   centrali   e'
          esercitata  dalla  Banca  d'Italia,  avendo  riguardo  alla
          stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla
          Consob, avendo riguardo  alla  trasparenza  e  alla  tutela
          degli investitori. A tale  fine  la  Banca  d'Italia  e  la
          Consob, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  possono
          nei   confronti   delle   controparti   centrali   e    dei
          partecipanti: 
                  a) chiedere la  comunicazione  anche  periodica  di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e  documenti,  con
          le modalita' e nei termini da esse stabiliti; 
                  b) procedere ad audizione personale; 
                  c) eseguire ispezioni; 
                  d)  richiedere  l'esibizione  di  documenti  e   il
          compimento degli atti ritenuti necessari. 
                Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma,
          la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei
          dati, delle informazioni acquisite  e  delle  dichiarazioni
          rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare  il
          processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob
          redige il processo verbale anche nel  caso  previsto  dalla
          lettera c) del presente comma. Le  modalita'  di  esercizio
          dei poteri di vigilanza informativa sono  disciplinate  con
          regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con  la
          Consob;  con  il  medesimo   regolamento   possono   essere
          stabiliti requisiti supplementari per  lo  svolgimento  dei
          servizi  di  controparte  centrale,   in   conformita'   al
          regolamento di cui al comma  1.  La  Banca  d'Italia  e  la
          Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze  e  nel
          perseguimento delle finalita' previste nel presente  comma,
          possono imporre alle controparti centrali  di  adottare  le
          azioni e le misure necessarie per  assicurare  il  rispetto
          del regolamento di  cui  al  comma  1,  dei  relativi  atti
          delegati, delle norme tecniche  di  regolamentazione  e  di
          attuazione, nonche' del presente titolo. 
                4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia
          adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i
          provvedimenti   necessari    anche    sostituendosi    alle
          controparti centrali. Dei provvedimenti adottati  la  Banca
          d'Italia  da'   tempestiva   comunicazione   alla   Consob,
          all'AESFEM, al collegio di autorita' di  cui  al  comma  2,
          alle rilevanti autorita' del Sistema europeo  delle  Banche
          centrali e  alle  altre  autorita'  interessate,  ai  sensi
          dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1. 
                5.  La  Banca   d'Italia   esercita   le   competenze
          specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49,
          paragrafo 1, 49-bis, paragrafo 1, e 54,  paragrafo  1,  del
          regolamento di cui al comma 1 e  adotta,  d'intesa  con  la
          Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi  degli  articoli
          31, paragrafi  1,  5  e  7,  35,  paragrafo  1,  e  45-bis,
          paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. 
                6.  Ai  sensi  dell'articolo  32,  paragrafo  4,  del
          regolamento di cui al comma  1,  la  Banca  d'Italia  e  la
          Consob  individuano  e  rendono  pubblico  l'elenco   delle
          informazioni  necessarie  per  effettuare  la   valutazione
          prevista dal medesimo articolo. 
                7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
          la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento  i
          requisiti di onorabilita', professionalita' e  indipendenza
          dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione  e  controllo  nella  controparte  centrale,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il  difetto
          dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa  e'
          dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal  consiglio
          di sorveglianza o dal consiglio di  gestione  entro  trenta
          giorni  dalla  nomina  o  dalla  conoscenza   del   difetto
          sopravvenuto.  In  caso  di  inerzia,   la   decadenza   e'
          pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 
                8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica il  comma  7,  terzo  e  quarto
          periodo. 
                9. In caso di violazione delle disposizioni  previste
          dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1  per  il
          trasferimento   di   partecipazioni    qualificate    nelle
          controparti  centrali,  non  possono  essere  esercitati  i
          diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. 
                10. In caso di inosservanza del  divieto  di  cui  al
          comma precedente,  la  deliberazione  o  il  diverso  atto,
          adottati  con  il   voto   o,   comunque,   il   contributo
          determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma,
          sono impugnabili secondo le previsioni del  codice  civile.
          Le partecipazioni per le quali non puo'  essere  esercitato
          il diritto di voto sono computate ai  fini  della  regolare
          costituzione della relativa assemblea. 
                11. L'impugnazione puo' essere proposta  anche  dalla
          Banca d'Italia o  dalla  Consob  entro  centottanta  giorni
          dalla  data  della  deliberazione  ovvero,  se  questa   e'
          soggetta a iscrizione nel  registro  delle  imprese,  entro
          centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
          centottanta giorni dalla data di questo. 
                11-bis. La Banca d'Italia puo' adottare, d'intesa con
          la   Consob,   le   disposizioni   previste   dall'articolo
          4-undecies, comma 4. 
                12. Ove non  diversamente  specificato  dal  presente
          decreto, le competenze previste dal regolamento di  cui  al
          comma 1 in materia di vigilanza delle controparti  centrali
          sono  esercitate  dalla  Banca  d'Italia  e  dalla  Consob,
          ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 
                13. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  stabiliscono,
          mediante  un  protocollo  di  intesa,  le  modalita'  della
          cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze,
          con particolare riferimento  alle  posizioni  rappresentate
          nell'ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni  di
          emergenza, all'adozione dei  provvedimenti  in  materia  di
          piani di risanamento  e  intervento  precoce,  e,  piu'  in
          generale, all'esercizio  delle  attribuzioni  previste  dal
          regolamento di cui  al  comma  1  e  dal  regolamento  (UE)
          2021/23, nonche' le  modalita'  del  reciproco  scambio  di
          informazioni  rilevanti,   anche   con   riferimento   alle
          irregolarita'   rilevate   e   ai   provvedimenti   assunti
          nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni,  tenuto  conto
          dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli
          operatori e dell'economicita' dell'azione  delle  autorita'
          di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla
          Banca d'Italia e dalla Consob  con  le  modalita'  da  esse
          stabilite.» 
                «Art.  79-octies  (Individuazione   delle   autorita'
          nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di
          vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012). -  1.
          La  Consob  e'  l'autorita'  nazionale  competente  per  il
          rispetto degli obblighi di cui agli articoli  4,  paragrafo
          3, 7-quater,  7-quinquies  e  38,  paragrafi  8  e  9,  del
          regolamento (UE) 648/2012 e delle relative  norme  tecniche
          di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti  che
          agiscono  in  qualita'  di  partecipanti  alle  controparti
          centrali o in qualita' di clienti di  questi  ultimi,  come
          definiti   dall'articolo   2,   punto   15),   del   citato
          regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38,
          paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7,  del
          medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in
          qualita' di partecipanti alle controparti centrali. 
                1-bis. La Consob e' l'autorita' nazionale  competente
          per il rispetto  degli  obblighi  previsti  dagli  articoli
          7-bis e 7-ter del regolamento  (UE)  n.  648/2012  e  delle
          relative norme tecniche di regolamentazione  nei  confronti
          delle  controparti  finanziarie  e  delle  controparti  non
          finanziarie. 
                1-ter.  Le  autorita'  nazionali  competenti  per  il
          rispetto degli obblighi previsti  dall'articolo  4-ter  del
          regolamento  (UE)  n.  648/2012,  e  delle  relative  norme
          tecniche di regolamentazione, da parte  dei  prestatori  di
          servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione
          del rischio post-negoziazione sono: 
                  a) la Consob, con riguardo ai soggetti  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 19, comma 1; 
                  b) la Banca  d'Italia,  con  riguardo  ai  soggetti
          autorizzati  ai  sensi  degli  articoli  19,  comma  4,   e
          20-bis.1.»