Art. 2
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/2987, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 novembre 2024, in materia di controparti centrali
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79-quinquies, il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di autorita',
previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo
gestisce e copresiede insieme a uno dei membri indipendenti del
comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24-bis, paragrafo
2, lettera b), del medesimo regolamento.»;
b) all'articolo 79-sexies:
1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 17» sono inserite
le seguenti: «o dall'articolo 17-bis»;
2) al comma 5, dopo le parole: «dagli articoli 41, paragrafo 2,
49, paragrafo 1,» sono inserite le seguenti: «49-bis, paragrafo 1,» e
le parole: «articoli 31, paragrafi 1 e 2,» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 31, paragrafi 1, 5 e 7,»;
3) al comma 6, le parole: «pubbliche le informazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «pubblico l'elenco delle informazioni»;
c) all'articolo 79-octies:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Consob e'
l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di
cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38,
paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme
tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che
agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in
qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2,
punto 15), del citato regolamento, nonche' degli obblighi di cui
all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e
7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in
qualita' di partecipanti alle controparti centrali.»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La Consob
e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi
previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n.
648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei
confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non
finanziarie. 1-ter. Le autorita' nazionali competenti per il rispetto
degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n.
648/2012, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da
parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono
servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono:
a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 19, comma 1;
b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai
sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.».
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/2987, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024,
in materia di controparti centrali si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 79-quinquies,
79-sexies, 79-octies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 79-quinquies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti sulle controparti centrali). - 1. La
Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per
l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali,
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi
seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo
79-novies.1.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al
comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello
scambio di informazioni con la Commissione europea,
l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri,
l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle
Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e
84 del regolamento di cui al comma 1.
3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di
autorita', previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE)
n. 648/2012, e lo gestisce e co-presiede insieme a uno dei
membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di
cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, lettera b), del
medesimo regolamento.
4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura
per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi
terzi. Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia,
d'intesa con la Consob.»
«Art. 79-sexies (Autorizzazione e vigilanza delle
controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo
svolgimento dei servizi di compensazione in qualita' di
controparte centrale da parte di persone giuridiche
stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli
14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 o
dall'articolo 17-bis del regolamento (UE) n. 648/2012. La
medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento
di servizi da parte di una controparte centrale quando
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo
regolamento. Si applica l'articolo 79-octiesdecies.
2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del
collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del
regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare la questione
dell'adozione di un parere comune negativo
sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM,
come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo
regolamento, interrompendo i termini del procedimento di
autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali e'
esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla
stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla
Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela
degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
nei confronti delle controparti centrali e dei
partecipanti:
a) chiedere la comunicazione anche periodica di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con
le modalita' e nei termini da esse stabiliti;
b) procedere ad audizione personale;
c) eseguire ispezioni;
d) richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari.
Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma,
la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei
dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni
rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il
processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob
redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla
lettera c) del presente comma. Le modalita' di esercizio
dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con
regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la
Consob; con il medesimo regolamento possono essere
stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei
servizi di controparte centrale, in conformita' al
regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e nel
perseguimento delle finalita' previste nel presente comma,
possono imporre alle controparti centrali di adottare le
azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto
del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti
delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, nonche' del presente titolo.
4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia
adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i
provvedimenti necessari anche sostituendosi alle
controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca
d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob,
all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma 2,
alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche
centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi
dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze
specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49,
paragrafo 1, 49-bis, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del
regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la
Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli
31, paragrafi 1, 5 e 7, 35, paragrafo 1, e 45-bis,
paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del
regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la
Consob individuano e rendono pubblico l'elenco delle
informazioni necessarie per effettuare la valutazione
prevista dal medesimo articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i
requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella controparte centrale, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto
dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e'
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto
periodo.
9. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il
trasferimento di partecipazioni qualificate nelle
controparti centrali, non possono essere esercitati i
diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.
10. In caso di inosservanza del divieto di cui al
comma precedente, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o, comunque, il contributo
determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma,
sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
11. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
11-bis. La Banca d'Italia puo' adottare, d'intesa con
la Consob, le disposizioni previste dall'articolo
4-undecies, comma 4.
12. Ove non diversamente specificato dal presente
decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al
comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali
sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob,
ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
13. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono,
mediante un protocollo di intesa, le modalita' della
cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze,
con particolare riferimento alle posizioni rappresentate
nell'ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni di
emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di
piani di risanamento e intervento precoce, e, piu' in
generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal
regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE)
2021/23, nonche' le modalita' del reciproco scambio di
informazioni rilevanti, anche con riferimento alle
irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto
dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli
operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita'
di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla
Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse
stabilite.»
«Art. 79-octies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di
vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012). - 1.
La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il
rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo
3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del
regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche
di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che
agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti
centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come
definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato
regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del
medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in
qualita' di partecipanti alle controparti centrali.
1-bis. La Consob e' l'autorita' nazionale competente
per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli
7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle
relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti
delle controparti finanziarie e delle controparti non
finanziarie.
1-ter. Le autorita' nazionali competenti per il
rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del
regolamento (UE) n. 648/2012, e delle relative norme
tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di
servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione
del rischio post-negoziazione sono:
a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati
ai sensi dell'articolo 19, comma 1;
b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti
autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e
20-bis.1.»