Art. 3 
 
Adeguamento  dell'ordinamento   nazionale   alle   disposizioni   del
  regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
  del 28 febbraio 2024, e recepimento della direttiva  (UE)  2024/790
  del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  28  febbraio  2024,
  relativi ai mercati degli strumenti finanziari 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 5-bis.1, e' sostituito dal seguente: «5-bis.1.  Per
"sistema multilaterale" si  intende  un  sistema  multilaterale  come
definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE)
n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  15  maggio
2014.»; 
      2) il comma 5-ter, e'  sostituito  dal  seguente:  «5-ter.  Per
"internalizzatore sistematico" si intende l'impresa  di  investimento
che in modo organizzato, frequente e sistematico  negozia  per  conto
proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti  al
di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale  di
negoziazione o  di  un  sistema  organizzato  di  negoziazione  senza
gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per  lo  status  di
internalizzatore sistematico.»; 
    b) all'articolo 4-terdecies, al comma  1,  alla  lettera  d),  il
numero  2),  e'  sostituito  dal  seguente:  «2)   siano   membri   o
partecipanti  di  un  mercato   regolamentato   o   di   un   sistema
multilaterale  di  negoziazione,  ad  eccezione  delle  entita'   non
finanziarie che eseguono in una sede di negoziazione  operazioni  che
siano  parte  della   gestione   della   liquidita'   o   che   siano
oggettivamente misurabili in base alla capacita' di ridurre i  rischi
direttamente connessi all'attivita' commerciale  o  all'attivita'  di
finanziamento della tesoreria o del gruppo di appartenenza;»; 
    c) dopo l'articolo 62-decies e' inserito il seguente: 
      «Art. 62-undecies (Doveri informativi dei  soggetti  incaricati
della revisione legale dei conti). - 1. I soggetti  incaricati  della
revisione legale dei conti dei gestori dei  mercati  regolamentati  e
delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob
e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato,  alla
Banca d'Italia, gli  atti  o  i  fatti,  rilevati  nello  svolgimento
dell'incarico, che possano  costituire  una  grave  violazione  delle
norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a  revisione,
ovvero che possano  pregiudicare  la  continuita'  dell'attivita',  o
comportare un giudizio  negativo,  un  giudizio  con  rilievi  o  una
dichiarazione  di  impossibilita'  di  esprimere  un   giudizio   sul
bilancio.»; 
    d) l'articolo 63 e' abrogato; 
    e) all'articolo 65, comma 1: 
      1)  alla  lettera  f),  il  segno  di  interpunzione:  «.»   e'
sostituito dal seguente «;»; 
      2) dopo la lettera  f),  sono  inserite  le  seguenti:  «f-bis)
misure per  assicurare  il  rispetto  dei  requisiti  in  materia  di
qualita' dei dati di cui all'articolo 22-ter del regolamento (UE)  n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2014;
f-ter) almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno  dei
quali con la possibilita' di  interagire  con  tutti  gli  altri  per
quanto concerne la formazione dei prezzi.»; 
    f) all'articolo 65-bis, al  comma  1,  dopo  la  lettera  c),  e'
inserita la seguente: «c-bis) misure per assicurare il  rispetto  dei
requisiti in materia di qualita' dei dati di cui all'articolo  22-ter
del regolamento  (UE)  n.  600/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014;»; 
    g) all'articolo 65-sexies: 
      1)  al  comma  2,  alla  lettera  d),  dopo  le   parole:   «le
negoziazioni» sono inserite le seguenti: «in situazioni di  emergenza
o»; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema
multilaterale  di  negoziazione  o  di  un  sistema  organizzato   di
negoziazione pubblica sul proprio sito web le  informazioni  relative
alle circostanze che portano  alla  sospensione  o  alla  limitazione
delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri
tecnici utilizzati a tal fine. 
        2-ter. Qualora il gestore di un mercato regolamentato, di  un
sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato  di
negoziazione non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del comma
2, lettera d), nonostante una significativa variazione dei prezzi che
incide  su  uno  strumento  finanziario  o  su  strumenti  finanziari
correlati abbia determinato condizioni di  negoziazione  anormali  su
una o piu' sedi di  negoziazione,  la  Consob  e  la  Banca  d'Italia
relativamente alle sedi di negoziazione  all'ingrosso  di  titoli  di
Stato, possono adottare misure adeguate per  ristabilire  il  normale
funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando i  poteri
di vigilanza  di  cui  agli  articoli  66-quater,  commi  1  e  4,  e
68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).»; 
      3) al comma 5, la lettera a) e' abrogata; 
    h) all'articolo 65-septies: 
      1) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2.  Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  15  maggio
2014, le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su
richiesta, i dati relativi al book di  negoziazione,  anche  mediante
accesso allo stesso.»; 
      2) il comma 6 e' abrogato; 
    i) alla parte III, titolo I-bis, al capo  II,  la  rubrica  della
sezione V e' sostituita  dalla  seguente:  «Limiti  di  posizione  in
strumenti  derivati  su  merci  e  controlli  sulla  gestione   delle
posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti  derivati  sulle
quote di emissione»; 
    l) all'articolo 68-bis: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea, e' sostituita dalla seguente: «Il  gestore  di
una sede di negoziazione che negozia derivati  su  merci  o  derivati
sulle quote di emissione si dota di un  sistema  di  controlli  sulla
gestione delle posizioni che gli consenta di:»; 
        1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ottenere
dalle  persone  informazioni,  compresa   tutta   la   documentazione
pertinente, circa  l'entita'  e  la  finalita'  di  una  posizione  o
esposizione  assunta,   informazioni   sui   titolari   effettivi   o
sottostanti, eventuali misure  concertate  e  eventuali  attivita'  o
passivita'  nel  mercato  sottostante,  comprese,  se  del  caso,  le
posizioni detenute in derivati su quote di emissione o  le  posizioni
detenute in derivati su merci  aventi  lo  stesso  sottostante  e  le
stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e  in  contratti
EEOTC tramite i membri e i partecipanti;»; 
      2) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Controlli  del
gestore della sede  di  negoziazione  sulle  posizioni  in  strumenti
derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione»; 
    m) all'articolo 68-quater: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il gestore di una
sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su  merci  o
derivati su quote di emissione pubblica: 
        a) per  le  sedi  di  negoziazione  dove  sono  negoziate  le
opzioni, due relazioni settimanali, una delle  quali  senza  opzioni,
indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti  categorie
di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote  di
emissione, negoziati sulla  sede  di  negoziazione,  specificando  il
numero  delle  posizioni  lunghe  e  corte  per  tali  categorie,  le
modifiche  intervenute  rispetto  alla   relazione   precedente,   la
percentuale del  totale  delle  posizioni  aperte  rappresentata  per
ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione
in ciascuna categoria in conformita' al comma 4; 
        b) per le sedi di negoziazione in cui  le  opzioni  non  sono
negoziate, una relazione  settimanale  sugli  elementi  di  cui  alla
lettera a).»; 
      2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
relazioni  di  cui  al  comma  1  sono  trasmesse   alla   Consob   e
all'AESFEM.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Le  Sim  e  le
banche italiane che negoziano derivati su merci o derivati  su  quote
di emissione al di fuori  di  una  sede  di  negoziazione  forniscono
all'autorita' competente centrale o, qualora non esista  un'autorita'
competente centrale, all'autorita' competente della  sede  in  cui  i
derivati su merci o derivati su quote di  emissione  sono  negoziati,
almeno su base giornaliera, una  scomposizione  completa  delle  loro
posizioni  assunte  in  contratti  OTC  economicamente   equivalenti,
nonche' di quelle dei loro clienti e dei  clienti  di  detti  clienti
fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell'articolo  26  del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, e, se del caso, dell'articolo 8  del  regolamento
(UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25
ottobre 2011.»; 
      4) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «derivati  su  merci
ovvero» sono inserite le seguenti: «in strumenti derivati su»,  e  le
parole: «o strumenti derivati dalle stesse» sono soppresse; 
    n) all'articolo 71: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'impresa  di
investimento  che  soddisfa  le   caratteristiche   richieste   dalla
definizione di internalizzatore sistematico di  cui  all'articolo  1,
comma 5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a  tale  regime,
ne informa la Consob.»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    o) dopo l'articolo 71 e' inserito il seguente: 
      «Art. 71-bis (Individuazione dell'Autorita' competente ai  fini
dell'articolo 21-bis del regolamento  (UE)  600/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014). - 1. La Consob  concede
alle imprese di investimento,  su  richiesta  di  queste  ultime,  lo
status di soggetto designato a rendere pubbliche  le  operazioni  per
specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto  previsto
dall'articolo 21-bis del regolamento  (UE)  600/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 
      2. La Consob puo' disciplinare con regolamento il  contenuto  e
le modalita' di presentazione della domanda da parte delle imprese di
investimento ai sensi del comma 1.»; 
    p) all'articolo 74: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Fermo  restando
quanto previsto dal comma 4 e in conformita' a quanto previsto  dagli
articoli 4, paragrafi 1, 4 e 5 e 9, paragrafi 1, 2, 2-bis  e  3,  del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, la Consob puo' esentare il gestore di una sede di
negoziazione   dagli   obblighi   di   pubblicare   le   informazioni
pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3, 8,  8-bis  e  8-ter  del
citato regolamento nonche' revocare le esenzioni concesse.»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    q) all'articolo 76: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea e' sostituto dal seguente: «1. In conformita' a
quanto previsto dagli  articoli  7  e  20  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2014,
la Consob ha il potere di:»; 
        1.2) alla lettera a), le parole: «, stabilite dagli  articoli
6 e 10 del citato regolamento;» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
stabilite dall'articolo 6 del citato regolamento;»; 
        1.3) la lettera b) e' abrogata; 
      2) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. I  provvedimenti
di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  maggio  2014,  sono
adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,  in  relazione
agli strumenti del debito sovrano emessi dallo  Stato  italiano  o  a
loro categorie.»; 
      3) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4.  Fermo  restando
l'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto
ai  sensi  dell'articolo  4  del  presente  decreto,   in   caso   di
consultazione  da  parte  dell'AESFEM  ai  sensi  dell'articolo   11,
paragrafo 2, terzo  comma,  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le  autorita'
nazionali competenti sono la Consob e,  relativamente  ai  titoli  di
Stato, anche il Ministero dell'economia e delle finanze  e  la  Banca
d'Italia.»; 
      4) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Pubblicazione
differita»; 
    r) all'articolo 77: 
      1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 11, paragrafo 2»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis,
paragrafo 2»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «e su valute» sono aggiunte,  in
fine, le seguenti: «diversi dai derivati negoziati  in  borsa  e  dai
derivati OTC di  cui  all'articolo  8-bis  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014»; 
    s) all'articolo 78, al comma 1, le parole: «dagli articoli da 3 a
11» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli da 3 a 11-bis»; 
    t) all'articolo 79: 
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. La  gestione  di
un APA o di un ARM e' soggetta ad autorizzazione preventiva da  parte
della Consob, in conformita' a quanto previsto dal titolo IV-bis  del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, e dai relativi atti delegati.  La  Consob  revoca
l'autorizzazione  concessa  ai  sensi  del  presente   comma   quando
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 27-sexies e  27-septies,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.»; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
soggetti incaricati della revisione legale dei conti  di  APA  e  ARM
comunicano senza indugio alla Consob gli atti  o  i  fatti,  rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che  possano  costituire  una  grave
violazione  delle  norme  disciplinanti  l'attivita'   dei   soggetti
sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita'
dell'attivita' o comportare un giudizio  negativo,  un  giudizio  con
rilievi  o  una  dichiarazione  di  impossibilita'  di  esprimere  un
giudizio sul bilancio.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  4-terdecies,
          65, 65-bis, 65-sexies, 65-septies, 68-bis,  68-quater,  71,
          74, 76, 77, 78 e 79 del testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                  d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)":  il
          sistema  di  vigilanza  finanziaria  composto  dalla  Banca
          Centrale Europea e  dalle  autorita'  nazionali  competenti
          degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione  Unico  (MRU)":
          il  sistema  di  risoluzione   istituito   ai   sensi   del
          Regolamento  (UE)  806/2014,  composto  dal   Comitato   di
          Risoluzione  Unico   e   dalle   autorita'   nazionali   di
          risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la
          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare
          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale; 
                  d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
                  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                  e-bis) "Sim di classe 1": la  Sim  che  soddisfa  i
          requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
          i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2,  lettere
          a)  o  b),  del  regolamento  (UE)  2019/2033,  o  la   Sim
          destinataria di una decisione dell'autorita' competente  ai
          sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; 
                  f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha
          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                  h) ; 
                  i) 'societa' di investimento a capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente  il
          proprio patrimonio; 
                  i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
          in gestione esterna" (Sicav in  gestione  esterna):  l'Oicr
          aperto  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a
          capitale variabile con sede legale e direzione generale  in
          Italia  avente   per   oggetto   esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto  mediante  l'offerta  di
          proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o
          una societa' di gestione UE o un GEFIA  UE  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 38; 
                  i-bis) 'societa' di investimento a capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi  e  che  gestisce  direttamente  il   proprio
          patrimonio; 
                  i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
          in gestione esterna" (Sicaf in  gestione  esterna):  l'Oicr
          chiuso  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a
          capitale fisso con sede  legale  e  direzione  generale  in
          Italia  avente   per   oggetto   esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto  mediante  l'offerta  di
          proprie   azioni   e   di   altri   strumenti    finanziari
          partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr  o
          un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; 
                  i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):
          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta
          tutte le seguenti condizioni: 
                    1)  il  patrimonio  netto  non  eccede  euro   50
          milioni; 
                    2)  ha  per  oggetto   esclusivo   l'investimento
          diretto del patrimonio  raccolto  in  PMI  non  quotate  su
          mercati regolamentati di cui all'articolo  2  paragrafo  1,
          lettera f), primo alinea, del  regolamento  (UE)  2017/1129
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 14  giugno  2017
          che  si  trovano  nella   fase   di   sperimentazione,   di
          costituzione  e  di   avvio   dell'attivita',   in   deroga
          all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 
                    3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                    4) dispone di un capitale sociale almeno  pari  a
          quello previsto dall'articolo 2327 del  codice  civile,  in
          deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); 
                  j)   'fondo   comune   di   investimento':   l'Oicr
          costituito in forma di patrimonio  autonomo,  suddiviso  in
          quote, istituito e gestito da un gestore; 
                  k)  'Organismo  di  investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                  k-bis) 'Oicr aperto':  l'Oicr  i  cui  partecipanti
          hanno il diritto di chiedere  il  rimborso  delle  quote  o
          azioni a valere sul patrimonio  dello  stesso,  secondo  le
          modalita' e con  la  frequenza  previste  dal  regolamento,
          dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                  k-ter) 'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da  quello
          aperto; 
                  l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,
          le Sicav in gestione  esterna,  le  Sicaf  e  le  Sicaf  in
          gestione esterna; 
                  m) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento, la Sicav  e  la  Sicav  in  gestione  esterna
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2009/65/CE; 
                  m-bis) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                  m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):
          il fondo comune di investimento,  la  Sicav,  la  Sicav  in
          gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in  gestione  esterna
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                  m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                  m-quinquies) Oicr alternativi  UE  (FIA  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                  m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA  non  UE)':
          gli  Oicr  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della
          direttiva  2011/61/UE,  costituiti   in   uno   Stato   non
          appartenente all'UE; 
                  m-septies) 'fondo europeo per il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                  m-octies)  'fondo   europeo   per   l'imprenditoria
          sociale'  (EuSEF);   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a  lungo
          termine'  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                  m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM):  l'Oicr
          rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
          2017/1131; 
                  m-novies) 'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                  m-decies) 'Oicr master': l'Oicr  nel  quale  uno  o
          piu' Oicrfeeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le
          proprie attivita'; 
                  m-undecies) 'clienti professionali' o  'investitori
          professionali':   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                  m-undecies.1) 'Business Angel': gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                  m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                  n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                  o) "societa' di gestione del risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                  o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                  p) 'gestore di FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q) 'gestore di FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav,  la  Sicaf,  la
          societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non  UE,  il
          gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF
          e il gestore di FCM; 
                  q-ter)   'depositario   di   Oicr':   il   soggetto
          autorizzato nel paese  di  origine  dell'Oicr  ad  assumere
          l'incarico di depositario; 
                  q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                  q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
          fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav
          in  gestione  esterna,  le   azioni   e   altri   strumenti
          partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna; 
                  r) "soggetti abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                  r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                  r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE
          in cui l'OICR e' stato costituito; 
                  r-ter.1) "indice  di  riferimento"  o  "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,
          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo
          al merito creditizio di  un'entita',  cosi'  come  definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                  r-quinquies) 'agenzia di rating del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                  s) "servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                  t) "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":
          ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e
          con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                  u) "prodotti finanziari": gli strumenti  finanziari
          e ogni altra forma di investimento di  natura  finanziaria;
          non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          3, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                  w) "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani  o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                  w-bis)  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                  w-bis.1) «prodotto di investimento al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.2)  «prodotto  d'investimento  al   dettaglio
          preassemblato»  o  «PRIP»:   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.3) «prodotto di  investimento  assicurativo»:
          un prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,  numero  2),  del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                  w-bis.4) «ideatore di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un  soggetto
          di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                  w-bis.6) «investitore al dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.7) "gestore del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                  w-ter)     "mercato     regolamentato":     sistema
          multilaterale amministrato e/o gestito da  un  gestore  del
          mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
          e in base alle sue regole non discrezionali,  di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                  w-quater) "emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                    1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    2) gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    3) gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui  ai
          numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non
          appartenente all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in  cui  i
          propri valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato.  La  scelta  dello  Stato  membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                    4) gli  emittenti  valori  mobiliari  diversi  da
          quelli di cui ai numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in
          Italia  o  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alle
          negoziazioni in  un  mercato  regolamentato  italiano,  che
          hanno  scelto  l'Italia  come   Stato   membro   d'origine.
          L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro  d'origine.
          La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo  il  caso
          in cui i valori  mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'
          ammessi alla negoziazione in  alcun  mercato  regolamentato
          dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
          rientri tra gli emittenti di cui ai numeri  1),  2),  3)  e
          4-bis), della presente lettera; 
                    4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e  4)  i
          cui  valori  mobiliari   non   sono   piu'   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
          d'origine, ma sono stati ammessi alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato italiano o di altri Stati  membri  e,
          se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che  hanno
          scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di  mercato  inferiore  a  1  miliardo  di  euro.  Non   si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                  w-sexies)   "provvedimenti   di   risanamento":   i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                    1) l'amministrazione  straordinaria,  nonche'  le
          misure adottate nel suo ambito; 
                    2) le  misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo
          60-bis.4; 
                    3) le misure, equivalenti a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                  w-septies)  "depositari  centrali   di   titoli   o
          depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli; 
                  w-octies "Definizioni  relative  alle  obbligazioni
          verdi europee" o  "EuGB"  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
          2023/2631 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22
          novembre 2023: 
                    1) "obbligazione  verde  europea"  o  "EuGB":  la
          denominazione disciplinata al  regolamento  (UE)  2023/2631
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  novembre
          2023; 
                    2)    "obbligazione     commercializzata     come
          ecosostenibile": un'obbligazione  di  cui  all'articolo  2,
          numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631; 
                    3)  "obbligazione  legata  alla  sostenibilita'":
          un'obbligazione  di  cui  all'articolo  2,  numero  6)  del
          regolamento (UE) 2023/2631. 
                1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono  categorie
          di valori che possono  essere  negoziati  nel  mercato  dei
          capitali, quali ad esempio: 
                  a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          ricevute di deposito azionario; 
                  b) obbligazioni e altri titoli di debito,  comprese
          le ricevute di deposito relative a tali titoli; 
                  c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
          acquisire o di vendere i  valori  mobiliari  indicati  alle
          lettere a) e b) o che  comporti  un  regolamento  a  pronti
          determinato con riferimento  a  valori  mobiliari,  valute,
          tassi di interesse o rendimenti, merci  o  altri  indici  o
          misure. 
                1-bis.1. Per "clausola  make-whole"  si  intende  una
          clausola diretta a tutelare l'investitore  garantendo  che,
          in  caso  di  rimborso   anticipato   di   un'obbligazione,
          l'emittente   sia   tenuto   a   versare    al    detentore
          dell'obbligazione un importo pari  alla  somma  del  valore
          attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del
          valore nominale dell'obbligazione da rimborsare. 
                1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato  monetario"  si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
                1-quater. Per "ricevute  di  deposito"  si  intendono
          titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
          la proprieta' dei titoli di un emittente  non  domiciliato,
          ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
          negoziati indipendentemente dai titoli  dell'emittente  non
          domiciliato. 
                2. Per "strumento finanziario" si  intende  qualsiasi
          strumento  riportato  nella  Sezione  C  dell'Allegato   I,
          compresi  gli  strumenti  emessi  mediante   tecnologia   a
          registro distribuito. Gli strumenti di pagamento  non  sono
          strumenti finanziari. 
                2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il regolamento  di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  puo'
          individuare: 
                  a) gli altri contratti derivati di cui al punto  7,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri strumenti finanziari derivati; 
                  b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri  strumenti  finanziari  derivati,  negoziati  in   un
          mercato  regolamentato,  in  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 
                2-ter. Nel presente decreto legislativo si  intendono
          per: 
                  a) "strumenti derivati": gli  strumenti  finanziari
          citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c ); 
                  b) "derivati su merci":  gli  strumenti  finanziari
          che fanno riferimento a merci o  attivita'  sottostanti  di
          cui all'Allegato I, sezione C, punti  5),  6),  7)  e  10),
          nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma  1-bis,
          lettera c), quando fanno riferimento a  merci  o  attivita'
          sottostanti menzionati all'Allegato  I,  sezione  C,  punto
          10); 
                  c) "contratti derivati su prodotti energetici  C6":
          i contratti di opzione, i contratti  finanziari  a  termine
          standardizzati  (future),  gli  swap  e  tutti  gli   altri
          contratti   derivati   concernenti   carbone   o   petrolio
          menzionati nella Sezione C, punto 6,  dell'Allegato  I  che
          sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione  e
          devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. 
                3. 
                4. 
                5. Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"  si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                  a) negoziazione per conto proprio; 
                  b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                  c) assunzione a fermo e/o collocamento  sulla  base
          di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 
                  c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile  nei
          confronti dell'emittente; 
                  d) gestione di portafogli; 
                  e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                  f) consulenza in materia di investimenti; 
                  g)   gestione   di   sistemi    multilaterali    di
          negoziazione; 
                  g-bis)   gestione   di   sistemi   organizzati   di
          negoziazione. 
                5-bis.  Per  "negoziazione  per  conto  proprio"   si
          intende l'attivita' di  acquisto  e  vendita  di  strumenti
          finanziari, in contropartita diretta. 
                5-bis.1. Per "sistema multilaterale"  si  intende  un
          sistema  multilaterale  come  definito   dall'articolo   2,
          paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 
                5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si  intende
          l'impresa  di  investimento  che   in   modo   organizzato,
          frequente  e  sistematico  negozia  per  conto  proprio  in
          strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei  clienti  al
          di  fuori  di  un  mercato  regolamentato,  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione o di un  sistema  organizzato
          di negoziazione senza  gestire  un  sistema  multilaterale,
          ovvero  che  opta  per  lo   status   di   internalizzatore
          sistematico. 
                5-quater. Per "market maker" si intende  una  persona
          che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di  fuori
          delle  stesse,  su  base  continuativa,  come  disposta   a
          negoziare  per  conto  proprio   acquistando   e   vendendo
          strumenti finanziari in  contropartita  diretta  ai  prezzi
          dalla medesima definiti. 
                5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si  intende
          la gestione, su base discrezionale e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
                5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
                5-septies.   Per   "consulenza    in    materia    di
          investimenti" si intende la prestazione di  raccomandazioni
          personalizzate a un cliente, dietro  sua  richiesta  o  per
          iniziativa del prestatore del servizio, riguardo  a  una  o
          piu' operazioni relative a strumenti finanziari. 
                5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto  dei
          clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
          di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
          clienti,  compresa  la  conclusione  di  accordi   per   la
          sottoscrizione o la compravendita di  strumenti  finanziari
          emessi da un'impresa di investimento  o  da  una  banca  al
          momento della loro emissione. 
                5-septies.2. Per "agente  collegato"  si  intende  la
          persona  fisica  o  giuridica  che,  sotto   la   piena   e
          incondizionata  responsabilita'  di  una  sola  impresa  di
          investimento per conto della quale opera, promuove  servizi
          di investimento e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
          potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o  gli
          ordini dei clienti riguardanti servizi  di  investimento  o
          strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
          consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
          strumenti o servizi finanziari. 
                5-septies.3. Per  "consulente  finanziario  abilitato
          all'offerta  fuori  sede"  si  intende  la  persona  fisica
          iscritta   nell'apposita   sezione    dell'albo    previsto
          dall'articolo 31, comma 4, del  presente  decreto  che,  in
          qualita' di agente  collegato,  esercita  professionalmente
          l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 
                5-octies.  Nel  presente   decreto   legislativo   si
          intendono per: 
                  a)  "sistema  multilaterale  di  negoziazione":  un
          sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
          o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
          interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          conformemente alla parte II e alla parte III; 
                  b)  "sistema  organizzato  di   negoziazione":   un
          sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o
          da un sistema multilaterale di  negoziazione  che  consente
          l'interazione tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
          vendita  di  terzi  relativi  a   obbligazioni,   strumenti
          finanziari strutturati,  quote  di  emissioni  e  strumenti
          derivati, in modo da dare luogo a  contratti  conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
                  c)   "sede    di    negoziazione":    un    mercato
          regolamentato, un sistema multilaterale di  negoziazione  o
          un sistema organizzato di negoziazione. 
                5-octies.1. Per "ordine  con  limite  di  prezzo"  si
          intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
          finanziario al prezzo limite fissato o  a  un  prezzo  piu'
          vantaggioso e per un quantitativo fissato. 
                5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si  intendono
          i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
          del regolamento (UE) 2020/1503. 
                5-decies. 
                5-undecies. 
                5-duodecies. Per "imprese sociali"  si  intendono  le
          imprese sociali ai sensi del decreto legislativo  3  luglio
          2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
          di societa' cooperativa. 
                6. Per "servizio  accessorio"  si  intende  qualsiasi
          servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. 
                6-bis. Per "partecipazioni" si intendono  le  azioni,
          le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
                6-bis.1. Per  "controllante"  si  intende  un'impresa
          controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9,  e  22
          della direttiva 2013/34/UE. 
                6-bis.2.  Per  "controllata"  si  intende  un'impresa
          controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10,  e  22
          della  direttiva  2013/34/UE;  l'impresa   controllata   di
          un'impresa controllata  e'  parimenti  considerata  impresa
          controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
          imprese. 
                6-bis.3.  Per  "stretti   legami"   si   intende   la
          situazione  nella  quale  due  o  piu'  persone  fisiche  o
          giuridiche sono legate: 
                  a) da una  «partecipazione»,  ossia  dal  fatto  di
          detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
          20 per cento o piu' dei diritti di voto o del  capitale  di
          un'impresa; 
                  b)  da  un  legame  di  «controllo»,  ossia   dalla
          relazione   esistente   tra   un'impresa   controllante   e
          un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo
          22,  paragrafi  1  e  2,  della  direttiva  2013/34/UE,   o
          relazione  analoga  esistente   tra   persone   fisiche   e
          giuridiche  e  un'impresa,  nel  qual  caso  ogni   impresa
          controllata  di  un'impresa  controllata   e'   considerata
          impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo
          di tali imprese; 
                  c) da  un  legame  duraturo  tra  due  o  tutte  le
          suddette  persone  e  uno  stesso  soggetto  che  sia   una
          relazione di controllo. 
                6-ter. Se non diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
                6-quater. Se non diversamente disposto, le norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. 
                6-quinquies.  Per   "negoziazione   algoritmica"   si
          intende la negoziazione di strumenti finanziari in  cui  un
          algoritmo  informatizzato   determina   automaticamente   i
          parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
          dell'ordine,  la  relativa  tempistica,   il   prezzo,   la
          quantita' o  le  modalita'  di  gestione  dell'ordine  dopo
          l'invio,  con  intervento  umano  minimo  o   assente,   ad
          esclusione   dei   sistemi   utilizzati   unicamente    per
          trasmettere ordini a una o piu' sedi di  negoziazione,  per
          trattare ordini che non  comportano  la  determinazione  di
          parametri di negoziazione,  per  confermare  ordini  o  per
          eseguire il regolamento delle operazioni. 
                6-sexies.  Per  "accesso  elettronico   diretto"   si
          intende un  accordo  in  base  al  quale  un  membro  o  un
          partecipante o un  cliente  di  una  sede  di  negoziazione
          consente  a  un  terzo  l'utilizzo   del   proprio   codice
          identificativo di negoziazione per la trasmissione  in  via
          elettronica  direttamente  alla  sede  di  negoziazione  di
          ordini relativi a uno strumento finanziario, sia  nel  caso
          in cui l'accordo comporti l'utilizzo  da  parte  del  terzo
          dell'infrastruttura del  membro,  del  partecipante  o  del
          cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal
          membro, partecipante o cliente per trasmettere  gli  ordini
          (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia
          tale utilizzo (accesso sponsorizzato). 
                6-septies. Per "tecnica di  negoziazione  algoritmica
          ad  alta  frequenza"  si  intende  qualsiasi   tecnica   di
          negoziazione algoritmica caratterizzata da: 
                  a) infrastrutture volte  a  ridurre  al  minimo  le
          latenze di rete e di  altro  genere,  compresa  almeno  una
          delle strutture per l'inserimento algoritmico  dell'ordine:
          co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
          diretto a velocita' elevata; 
                  b)   determinazione   da    parte    del    sistema
          dell'inizializzazione,    generazione,    trasmissione    o
          esecuzione  dell'ordine  senza  intervento  umano  per   il
          singolo ordine o negoziazione, e 
                  c) elevato traffico infra-giornaliero  di  messaggi
          consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. 
                6-octies. Per  "negoziazione  matched  principal"  si
          intende  una  negoziazione  in  cui  il  soggetto  che   si
          interpone tra  l'acquirente  e  il  venditore  non  e'  mai
          esposto al rischio di mercato durante  l'intera  esecuzione
          dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita  eseguiti
          simultaneamente ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
          soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
          le commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione
          previamente comunicati. 
                6-novies.  Per  "pratica  di  vendita  abbinata"   si
          intende l'offerta di un servizio di investimento insieme  a
          un altro servizio o prodotto come parte di un  pacchetto  o
          come condizione per l'ottenimento dello  stesso  accordo  o
          pacchetto. 
                6-decies. Per "deposito strutturato"  si  intende  un
          deposito  quale  definito  all'articolo  69-bis,  comma  1,
          lettera  c),  del   T.U.   bancario   che   e'   pienamente
          rimborsabile alla scadenza in  base  a  termini  secondo  i
          quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
          rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: 
                  a) un indice o una combinazione di indici,  eccetto
          i  depositi  a  tasso  variabile  il  cui   rendimento   e'
          direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
          o il Libor; 
                  b) uno strumento  finanziario  o  una  combinazione
          degli strumenti finanziari; 
                  c) una merce o combinazione di  merci  o  di  altri
          beni infungibili, materiali o immateriali; o 
                  d) un tasso di cambio o una combinazione  di  tassi
          di cambio. 
                6-undecies.  Nel  presente  decreto  legislativo   si
          intendono per: 
                  a) "dispositivo  di  pubblicazione  autorizzato"  o
          "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
          1, punto 34), del regolamento (UE) n.  600/2014  a  cui  si
          applica la deroga prevista dall'articolo  2,  paragrafo  3,
          del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;95 
                  b) ; 
                  c)  "meccanismo  di  segnalazione  autorizzato"   o
          "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
          1, punto 36), del regolamento (UE) n.  600/2014  a  cui  si
          applica la deroga prevista dall'articolo  2,  paragrafo  3,
          del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati; 
                  d) ; 
                  e) . 
                6-duodecies.  Nel  presente  decreto  legislativo  si
          intendono per: 
                  a)  "Stato   membro   d'origine   dell'impresa   di
          investimento": 
                    1) se l'impresa di investimento  e'  una  persona
          fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha  la  propria
          sede principale; 
                    2) se l'impresa di investimento  e'  una  persona
          giuridica, lo Stato membro in cui  si  trova  la  sua  sede
          legale; 
                    3) se,  in  base  al  diritto  nazionale  cui  e'
          soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
          lo  Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  sua  direzione
          generale; 
                  b)   "Stato   membro    d'origine    del    mercato
          regolamentato": lo Stato membro in  cui  e'  registrato  il
          mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
          tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale,  lo
          Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  propria  direzione
          generale; 
                  c) . 
                6-terdecies.  Nel  presente  decreto  legislativo  si
          intendono per: 
                  a)   "Stato   membro   ospitante    l'impresa    di
          investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato  membro
          d'origine,  in  cui  un'impresa  di  investimento  ha   una
          succursale o presta servizi di  investimento  e/o  esercita
          attivita' di investimento; 
                  b)   "Stato    membro    ospitante    il    mercato
          regolamentato":  lo  Stato  membro  in   cui   un   mercato
          regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare
          l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo  sistema  da
          parte di membri o  partecipanti  stabiliti  in  tale  Stato
          membro. 
                6-quaterdecies.     Per     "prodotto      energetico
          all'ingrosso"   si   intende   un    prodotto    energetico
          all'ingrosso quale definito all'articolo 2,  punto  4,  del
          regolamento (UE) n. 1227/2011. 
                6-quinquiesdecies. Per "derivati su  merci  agricole"
          si intendono i contratti derivati connessi  a  prodotti  di
          cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti  da  I  a  XX  e
          XXIV/1  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  nonche'   i
          prodotti di cui all'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.
          1379/2013. 
                6-quinquiesdecies.1.  Per   "gruppo   prevalentemente
          commerciale" si intende qualsiasi gruppo la  cui  attivita'
          principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di
          investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio
          di una qualsiasi attivita'  di  cui  all'allegato  I  della
          direttiva 2013/36/EU o in attivita'  di  market  making  in
          relazione agli strumenti derivati su merci. 
                6-sexiesdecies. Per "emittente  sovrano"  si  intende
          uno dei seguenti emittenti di titoli di debito: 
                  a) l'Unione europea; 
                  b) uno Stato  membro,  ivi  inclusi  un  ministero,
          un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; 
                  c) in caso di  Stato  membro  federale,  un  membro
          della federazione; 
                  d) una societa' veicolo per conto di diversi  Stati
          membri; 
                  e) un ente finanziario internazionale costituito da
          due o piu'  Stati  membri  con  l'obiettivo  di  mobilitare
          risorse e fornire assistenza finanziaria  a  beneficio  dei
          suoi membri che stanno affrontando  o  sono  minacciati  da
          gravi crisi finanziarie; o 
                  f) la Banca europea per gli investimenti. 
                6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si  intende  un
          titolo di debito emesso da un emittente sovrano. 
                6-octiesdecies. Per "supporto  durevole"  si  intende
          qualsiasi strumento che: 
                  a) permetta al cliente di memorizzare  informazioni
          a lui personalmente dirette, in  modo  che  possano  essere
          agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato  ai
          fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 
                  b) che consenta la  riproduzione  inalterata  delle
          informazioni memorizzate. 
                6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si  intende
          qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta." 
                «Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1.  Le  disposizioni
          contenute nella parte II non si applicano: 
                  a) alle imprese di assicurazione ne'  alle  imprese
          che  svolgono  le  attivita'  di   riassicurazione   e   di
          retrocessione di cui al  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209; 
                  b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  controllanti,
          controllati o sottoposti a comune controllo; 
                  c) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          a   titolo   accessorio   nell'ambito    di    un'attivita'
          professionale disciplinata da  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o da un codice di  deontologia  professionale
          che  ammettano  la  prestazione  di  detti  servizi,  fermo
          restando quanto  previsto  dal  presente  decreto  per  gli
          intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo  106
          del T.U. bancario; 
                  d) ai soggetti che negoziano per conto  proprio  in
          strumenti finanziari diversi dagli  strumenti  derivati  su
          merci o dalle  quote  di  emissione  o  relativi  strumenti
          derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
          non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
          finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
          quote di emissione o  relativi  derivati,  salvo  che  tali
          soggetti: 
                    1) siano market maker, 
                    2) siano membri  o  partecipanti  di  un  mercato
          regolamentato   o   di   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, ad eccezione delle  entita'  non  finanziarie
          che eseguono in una sede  di  negoziazione  operazioni  che
          siano parte della gestione della  liquidita'  o  che  siano
          oggettivamente misurabili in base alla capacita' di ridurre
          i rischi direttamente connessi all'attivita' commerciale  o
          all'attivita' di finanziamento della tesoreria o del gruppo
          di appartenenza; 
                    3)  applichino  una   tecnica   di   negoziazione
          algoritmica ad alta frequenza, o 
                    4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
          ordini dei clienti. 
                  I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i  relativi
          depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
          norma delle lettere a), h), i) e l), non  sono  tenuti,  ai
          fini dell'esenzione, a soddisfare le  condizioni  enunciate
          nella presente lettera. 
                  e) agli operatori soggetti agli  obblighi  previsti
          dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano  quote  di
          emissione, non eseguono ordini di clienti  e  non  prestano
          servizi  o  attivita'   di   investimento   diversi   dalla
          negoziazione  per  conto  proprio,  a  condizione  che  non
          applichino tecniche di  negoziazione  algoritmica  ad  alta
          frequenza; 
                  f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          consistenti esclusivamente nella  gestione  di  sistemi  di
          partecipazione dei lavoratori; 
                  g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          consistenti   esclusivamente   nel   gestire   sistemi   di
          partecipazione dei lavoratori e  nel  prestare  servizi  di
          investimento esclusivamente per la propria controllante, le
          proprie  controllate  o  altre  controllate  della  propria
          controllante; 
                  h)  alla  Banca  centrale   europea,   alla   Banca
          d'Italia, ad altri membri del SEBC  e  ad  altri  organismi
          nazionali  che  svolgono  funzioni   analoghe   nell'Unione
          europea, al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ad
          altri  organismi  pubblici  che  sono  incaricati   o   che
          intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione
          europea e ad istituzioni finanziarie internazionali  create
          da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse
          e fornire assistenza  finanziaria  a  quelli,  tra  i  loro
          membri, che stiano affrontando o siano minacciati da  gravi
          difficolta' finanziarie; 
                  i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno
          dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai  loro  soggetti
          depositari; 
                  l) ai soggetti: 
                    i) compresi i market  maker,  che  negoziano  per
          conto proprio  strumenti  derivati  su  merci  o  quote  di
          emissione o  derivati  sulle  stesse,  esclusi  quelli  che
          negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o 
                    ii) che prestano servizi di investimento  diversi
          dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati
          su merci o quote di emissione o  strumenti  derivati  sulle
          stesse ai clienti  o  ai  fornitori  della  loro  attivita'
          principale; purche': 
                    1) per ciascuno di  tali  casi,  considerati  sia
          singolarmente  che  in  forma  aggregata,  si   tratti   di
          un'attivita'  accessoria  alla  loro  attivita'  principale
          considerata nell'ambito del gruppo; 
                    1-bis) tali soggetti non siano parte di un gruppo
          la cui attivita' principale sia la prestazione  di  servizi
          di investimento ai sensi del presente decreto,  l'esercizio
          di  qualsiasi  attivita'  di  cui  all'allegato   I   della
          direttiva 2013/36/UE o  l'attivita'  di  market  making  in
          relazione agli strumenti derivati su merci; 
                    2) tali soggetti non applichino  una  tecnica  di
          negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e 
                    3) detti soggetti  comunichino  alla  Consob,  su
          richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno
          valutato che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e  ii)
          sia accessoria all'attivita' principale, in  conformita'  a
          quanto  stabilito  negli  atti   delegati   emanati   dalla
          Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo  4,
          della direttiva 2014/65/UE. 
                  L'avvenuta  perdita  dei  requisiti  previsti   per
          l'esenzione  di  cui  alla  presente  lettera  deve  essere
          comunicata  senza  indugio   alla   Consob   dai   soggetti
          interessati  che  possono  continuare  ad   esercitare   le
          attivita' indicate sub i) e ii)  purche',  entro  sei  mesi
          dalla  suddetta  comunicazione,   presentino   domanda   di
          autorizzazione  secondo  le  norme  previste  dal  presente
          decreto; 
                  m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia
          di  investimenti  nell'esercizio  di   un'altra   attivita'
          professionale non contemplata dalla  direttiva  2014/65/UE,
          purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata; 
                  n)  agli  agenti  di  cambio  le  cui  attivita'  e
          funzioni sono disciplinate dall'articolo 201  del  presente
          decreto; 
                  o) ai gestori del  sistema  di  trasmissione  quali
          definiti  all'articolo  2,  paragrafo  4,  della  direttiva
          2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4,  della  direttiva
          2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
          delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
          o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di  rete  o
          degli orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,
          alle persone che agiscono  in  qualita'  di  prestatori  di
          servizi per loro conto per  espletare  i  loro  compiti  ai
          sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
          orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,  o  a
          qualsiasi gestore o  amministratore  di  un  meccanismo  di
          bilanciamento  dell'energia,  di  una  rete  o  sistema  di
          condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
          quando svolgono detti compiti. Tale  esenzione  si  applica
          alle persone che esercitano le attivita'  menzionate  nella
          presente  lettera  solo  quando  effettuano  attivita'   di
          investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
          derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'.  Tale
          esenzione non si applica in relazione alla gestione  di  un
          mercato  secondario,  incluse   le   piattaforme   per   la
          negoziazione  secondaria   di   diritti   di   trasmissione
          finanziari; 
                  p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi  del
          regolamento  (UE)  n.  909/2014,  salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto; 
                  p-bis) ai soggetti autorizzati a  prestare  servizi
          di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.» 
                «Art.  65  (Requisiti   organizzativi   dei   mercati
          regolamentati). - 1. Il mercato regolamentato dispone di: 
                  a) misure per identificare chiaramente e gestire le
          potenziali conseguenze negative, per il  funzionamento  del
          mercato regolamentato o per i suoi membri  o  partecipanti,
          di  qualsiasi  conflitto  tra  gli  interessi  del  mercato
          regolamentato, dei  suoi  proprietari  o  del  gestore  del
          mercato e il suo  ordinato  funzionamento,  in  particolare
          quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per
          l'assolvimento di qualsiasi funzione  delegata  al  mercato
          regolamentato dall'autorita' competente; 
                  b) procedure per gestire i  rischi  ai  quali  sono
          esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II
          del regolamento (UE) 2022/2554, del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dispositivi e  sistemi
          adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne
          il funzionamento  e  misure  efficaci  per  attenuare  tali
          rischi; 
                  c) ; 
                  d)   regole   e   procedure   trasparenti   e   non
          discrezionali che garantiscono un processo di  negoziazione
          corretto  e  ordinato  nonche'  di  criteri  obiettivi  che
          consentono l'esecuzione efficiente degli ordini; 
                  e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento
          efficiente  delle  operazioni  eseguite   nell'ambito   del
          sistema; 
                  f) risorse  finanziarie  sufficienti  per  renderne
          possibile il funzionamento ordinato,  tenendo  conto  della
          natura  e  dell'entita'  delle  operazioni   concluse   nel
          mercato, nonche' della portata e del grado  dei  rischi  ai
          quali esso e' esposto; 
                  f-bis)  misure  per  assicurare  il  rispetto   dei
          requisiti  in  materia  di  qualita'  dei   dati   di   cui
          all'articolo 22-ter del regolamento (UE)  n.  600/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; 
                  f-ter) almeno tre  membri  o  utenti  concretamente
          attivi,  ciascuno  dei  quali  con   la   possibilita'   di
          interagire con tutti  gli  altri  per  quanto  concerne  la
          formazione dei prezzi. 
                2. La  Consob  puo'  ulteriormente  dettagliare,  con
          regolamento,  i   requisiti   organizzativi   del   mercato
          regolamentato   e   puo'   dettare   la   metodologia    di
          determinazione  dell'entita'  delle   risorse   finanziarie
          previste nel comma 1, lettera f). 
                3.  Per  le  operazioni  concluse   su   un   mercato
          regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad
          applicarsi  reciprocamente  gli   obblighi   specificamente
          individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i
          partecipanti di un mercato  regolamentato  applicano  detti
          obblighi  per  quanto  concerne  i  loro  clienti   quando,
          operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini
          su un mercato regolamentato.» 
                «Art. 65-bis (Requisiti dei sistemi multilaterali  di
          negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione).  -
          1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o
          di un sistema organizzato di negoziazione dispone di 
                  a) regole e procedure trasparenti che  garantiscono
          un processo di negoziazione corretto e ordinato nonche'  di
          criteri obiettivi che  consentono  l'esecuzione  efficiente
          degli ordini; 
                  b)  misure  per   garantire   una   gestione   sana
          dell'operativita'  del  sistema,  compresi  dispositivi  di
          emergenza efficaci per far fronte ai rischi di  disfunzione
          del sistema; 
                  c) misure atte  ad  individuare  puntualmente  e  a
          gestire   le   potenziali    conseguenze    negative    per
          l'operativita' dei sistemi da essi gestiti  o  per  i  loro
          membri o partecipanti e clienti di eventuali conflitti  tra
          gli interessi del sistema  multilaterale  di  negoziazione,
          del  sistema  organizzato   di   negoziazione,   dei   loro
          proprietari,  del  gestore  del  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione e il
          sano funzionamento dei sistemi; 
                  c-bis)  misure  per  assicurare  il  rispetto   dei
          requisiti  in  materia  di  qualita'  dei   dati   di   cui
          all'articolo 22-ter del regolamento (UE)  n.  600/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; 
                  d) almeno  tre  membri  o  partecipanti  o  clienti
          concretamente   attivi,   ciascuno   dei   quali   con   la
          possibilita' di interagire con tutti gli altri  per  quanto
          concerne la formazione dei prezzi. 
                2.  Il  gestore  di  un  sistema   multilaterale   di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          adotta  altresi'  le  misure  necessarie  per  favorire  il
          regolamento  efficiente  delle  operazioni   concluse   nel
          sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato
          di  negoziazione  e  informa   chiaramente   i   membri   o
          partecipanti o clienti delle rispettive responsabilita' per
          quanto concerne il regolamento delle operazioni  effettuate
          nel sistema. 
                3.  Il  gestore  di  un  sistema   multilaterale   di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          fornisce alla Consob: 
                  a) una descrizione  dettagliata  del  funzionamento
          del  sistema  tra  cui,   fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 65-quater, commi 2,  3  e  4,  gli  eventuali
          legami o la partecipazione di un mercato regolamentato,  un
          sistema   multilaterale   di   negoziazione,   un   sistema
          organizzato   di   negoziazione   o   un   internalizzatore
          sistematico di proprieta' dello stesso gestore; 
                  b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti.» 
                «Art. 65-sexies (Requisiti operativi  delle  sedi  di
          negoziazione). - 1. I mercati regolamentati e i gestori  di
          un sistema multilaterale di negoziazione o  di  un  sistema
          organizzato di negoziazione istituiscono  e  mantengono  la
          loro  resilienza  operativa,  conformemente  agli  obblighi
          stabiliti al capo II del  regolamento  (UE)  2022/2554  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  dicembre  2022,
          per assicurare che i loro sistemi di negoziazione: 
                  a) siano resilienti e abbiano capacita' sufficiente
          per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi; 
                  b)  siano  in  grado  di   garantire   negoziazioni
          ordinate in condizioni di mercato critiche; 
                  c)  siano  pienamente  testati  per  garantire   il
          rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b); 
                  d)  siano  soggetti  a  efficaci  disposizioni   in
          materia di continuita' operativa, compresi politica e piani
          di continuita' operativa delle tecnologie dell'informazione
          e della comunicazione e piani di risposta e  di  ripristino
          relativi  alle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione  istituiti  ai  sensi  dell'articolo  11  del
          regolamento (UE) 2022/2554, per assicurare  la  continuita'
          dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di
          negoziazione. 
                2. I mercati regolamentati e i gestori di un  sistema
          multilaterale di negoziazione o di un  sistema  organizzato
          di  negoziazione  dispongono  di   sistemi,   procedure   e
          meccanismi efficaci: 
                  a) per  garantire  che  i  sistemi  algoritmici  di
          negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti
          non possano creare o contribuire  a  creare  condizioni  di
          negoziazione anormali sulla  sede  di  negoziazione  e  per
          gestire  qualsiasi  condizione  di  negoziazione   anormale
          causata dagli stessi; 
                  b) per identificare, attraverso la segnalazione  di
          membri  o  partecipanti  o  clienti,  gli  ordini  generati
          mediante  negoziazione  algoritmica,  i  diversi  algoritmi
          utilizzati   per   la   creazione   degli   ordini   e   le
          corrispondenti persone che avviano tali ordini; 
                  c) per rifiutare gli  ordini  che  eccedono  soglie
          predeterminate  di  prezzo  e  volume  o  sono  chiaramente
          errati; 
                  d) per sospendere  o  limitare  temporaneamente  le
          negoziazioni  in  situazioni  di  emergenza  o  qualora  si
          registri un'oscillazione significativa nel  prezzo  di  uno
          strumento finanziario nel mercato gestito o in  un  mercato
          correlato in un breve lasso di tempo; 
                  e) in casi eccezionali, per cancellare,  modificare
          o correggere qualsiasi operazione; 
                  f) per controllare gli ordini inseriti, incluse  le
          cancellazioni e le operazioni eseguite dai  loro  membri  o
          partecipanti o  clienti,  per  identificare  le  violazioni
          delle regole del sistema,  le  condizioni  di  negoziazione
          anormali o gli  atti  che  possono  indicare  comportamenti
          vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o  le  disfunzioni
          del sistema in relazione a uno strumento finanziario. 
                2-bis. Il gestore di un mercato regolamentato, di  un
          sistema multilaterale  di  negoziazione  o  di  un  sistema
          organizzato di negoziazione pubblica sul proprio  sito  web
          le informazioni relative alle circostanze che portano  alla
          sospensione o alla  limitazione  delle  negoziazioni  e  ai
          principi  per  stabilire  i  principali  parametri  tecnici
          utilizzati a tal fine. 
                2-ter.   Qualora   il   gestore   di    un    mercato
          regolamentato, di un sistema multilaterale di  negoziazione
          o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda  o
          limiti le negoziazioni ai sensi del comma  2,  lettera  d),
          nonostante una  significativa  variazione  dei  prezzi  che
          incide  su  uno  strumento  finanziario  o   su   strumenti
          finanziari  correlati  abbia  determinato   condizioni   di
          negoziazione anormali su una o piu' sedi  di  negoziazione,
          la Consob e la Banca d'Italia relativamente  alle  sedi  di
          negoziazione  all'ingrosso  di  titoli  di  Stato,  possono
          adottare  misure  adeguate  per  ristabilire   il   normale
          funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando
          i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi
          1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c). 
                3. I mercati regolamentati e i gestori di un  sistema
          multilaterale di negoziazione o di un  sistema  organizzato
          di negoziazione sottoscrivono  accordi  scritti  vincolanti
          con i  membri  o  partecipanti  o  clienti  che  perseguono
          strategie di market making  sul  sistema,  e  si  adoperano
          affinche' un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali
          accordi, in virtu' dei  quali  sono  tenuti  a  trasmettere
          quotazioni irrevocabili a  prezzi  concorrenziali,  con  il
          risultato di fornire liquidita' al mercato su base regolare
          e prevedibile, qualora tale  requisito  sia  adeguato  alla
          natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle  sedi  di
          negoziazione in questione. 
                4. I mercati regolamentati e i gestori di un  sistema
          multilaterale di negoziazione o di un  sistema  organizzato
          di negoziazione dispongono di misure e procedure  efficaci,
          tra cui le necessarie risorse, per  il  controllo  regolare
          dell'ottemperanza alle proprie regole. 
                5. I mercati regolamentati e i gestori di un  sistema
          multilaterale di negoziazione o di un  sistema  organizzato
          di negoziazione: 
                  a) (abrogata); 
                  b)  adottano  regole  trasparenti,   eque   e   non
          discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione; 
                  c)  adottano  una  struttura   delle   commissioni,
          incluse le commissioni di esecuzione delle  operazioni,  le
          commissioni accessorie e i rimborsi,  trasparente,  equa  e
          non discriminatoria; 
                  d) adottano regimi in  materia  di  dimensioni  dei
          tick di negoziazione  per  azioni,  ricevute  di  deposito,
          fondi indicizzati quotati, certificates e  altri  strumenti
          finanziari analoghi. 
                6. La Consob approva gli accordi che  il  gestore  di
          una   sede   di   negoziazione   intende   concludere   per
          l'esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle
          funzioni operative critiche relative ai sistemi della  sede
          da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica,
          intendendosi  come  funzioni  operative   critiche   quelle
          indicate dall'articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e). 
                7. La Consob individua con  regolamento  i  requisiti
          operativi specifici di cui le sedi di  negoziazione  devono
          dotarsi con riguardo a: 
                  a)  il  contenuto  minimo  degli  accordi   scritti
          richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di  controllo
          del  gestore  della  sede  di  negoziazione  in  merito  ai
          medesimi; 
                  b) i sistemi,  le  procedure  e  i  dispositivi  in
          materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal
          comma 2, lettere a) e b); 
                  c) i criteri in base ai quali fissare  i  parametri
          per  la  sospensione  delle  negoziazioni  e  le   relative
          modalita' di gestione; 
                  d) i requisiti per  l'accesso  elettronico  diretto
          alle sedi di negoziazione; 
                  e) i requisiti della struttura delle commissioni di
          cui al comma 5, lettera c); 
                  f) i parametri per calibrare i regimi in materia di
          dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel  comma  5,
          lettera d). 
                8. Le disposizioni di cui al  comma  7,  lettera  b),
          sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia,  per
          i  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  e  i   sistemi
          organizzati di negoziazione che  siano  gestiti  da  Sim  e
          banche italiane.» 
                «Art.   65-septies   (Obblighi   informativi   e   di
          comunicazione). - 1. La Consob,  con  proprio  regolamento,
          individua gli obblighi informativi e di  comunicazione  nei
          propri confronti dei gestori delle  sedi  di  negoziazione,
          indicandone contenuto, termini e modalita' di adempimento. 
                2. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  25,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)   n.   600/2014   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,  le
          sedi di negoziazione mettono a disposizione  della  Consob,
          su richiesta, i dati  relativi  al  book  di  negoziazione,
          anche mediante accesso allo stesso. 
                3. Fermi restando gli obblighi previsti dal comma  1,
          i  gestori  delle  sedi  di  negoziazione  segnalano  senza
          indugio  alla  Consob  le  violazioni  significative  delle
          regole del mercato o le condizioni di negoziazione anormali
          o disfunzioni del sistema  in  relazione  a  uno  strumento
          finanziario, nonche' le conseguenti iniziative assunte. 
                4. I gestori delle  sedi  di  negoziazione  segnalano
          altresi' senza indugio alla Consob  gli  atti  che  possono
          indicare un comportamento vietato ai sensi del  regolamento
          (UE) n. 596/2014. 
                5. I gestori delle sedi  di  negoziazione  comunicano
          senza indugio alla Consob le informazioni pertinenti per le
          indagini e per l'accertamento degli abusi  di  mercato  nei
          sistemi gestititi, e offrono piena assistenza in  relazione
          agli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per  loro
          tramite. 
                6. (abrogato).» 
                «Art. 68-bis (Controlli del  gestore  della  sede  di
          negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci
          e strumenti derivati sulle quote di  emissione).  -  1.  Il
          gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su
          merci o derivati sulle quote di emissione  si  dota  di  un
          sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che gli
          consenta di: 
                  a) controllare le posizioni aperte delle persone; 
                  b) ottenere dalle  persone  informazioni,  compresa
          tutta la documentazione pertinente, circa  l'entita'  e  la
          finalita'  di  una   posizione   o   esposizione   assunta,
          informazioni  sui   titolari   effettivi   o   sottostanti,
          eventuali  misure  concertate  e  eventuali   attivita'   o
          passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del  caso,
          le posizioni detenute in derivati su quote di  emissione  o
          le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso
          sottostante e le stesse caratteristiche in  altre  sedi  di
          negoziazione e in contratti EEOTC  tramite  i  membri  e  i
          partecipanti; 
                  c) imporre a una persona di chiudere o ridurre  una
          posizione in via temporanea  o  permanente  e  di  adottare
          unilateralmente misure per  assicurare  la  chiusura  o  la
          riduzione della posizione nel caso in cui  la  persona  non
          ottemperi; 
                  d) esigere che la persona reimmetta temporaneamente
          liquidita' nel mercato a un prezzo e un  volume  convenuti,
          con l'esplicito  intento  di  lenire  gli  effetti  di  una
          posizione elevata o dominante.» 
                «Art. 68-quater (Notifica dei titolari  di  posizioni
          in base alle categorie). - 1. Il gestore  di  una  sede  di
          negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o
          derivati su quote di emissione pubblica: 
                  a) per le sedi di negoziazione dove sono  negoziate
          le opzioni, due  relazioni  settimanali,  una  delle  quali
          senza opzioni, indicanti le  posizioni  aggregate  detenute
          dalle differenti categorie  di  persone  per  i  differenti
          derivati  su  merci  o  derivati  su  quote  di  emissione,
          negoziati  sulla  sede  di  negoziazione,  specificando  il
          numero delle posizioni lunghe e corte per  tali  categorie,
          le   modifiche   intervenute   rispetto   alla    relazione
          precedente,  la  percentuale  del  totale  delle  posizioni
          aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero  di
          persone che detengono una posizione in  ciascuna  categoria
          in conformita' al comma 4; 
                  b) per le sedi di negoziazione in  cui  le  opzioni
          non  sono  negoziate,  una  relazione   settimanale   sugli
          elementi di cui alla lettera a). 
                1-bis. Le relazioni di cui al comma 1 sono  trasmesse
          alla Consob e all'AESFEM. 
                2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati
          su merci o derivati su quote di emisione al di fuori di una
          sede di negoziazione  forniscono  all'autorita'  competente
          centrale o,  qualora  non  esista  un'autorita'  competente
          centrale, all'autorita' competente  della  sede  in  cui  i
          derivati su merci o derivati su  quote  di  emissione  sono
          negoziati, almeno su base  giornaliera,  una  scomposizione
          completa delle loro  posizioni  assunte  in  contratti  OTC
          economicamente equivalenti,  nonche'  di  quelle  dei  loro
          clienti e dei clienti di detti clienti fino  a  raggiungere
          il  cliente  finale,  ai   sensi   dell'articolo   26   del
          regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  15  maggio   2014,   e,   se   del   caso,
          dell'articolo 8  del  regolamento  (UE)  n.  1227/2011  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. 
                2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano  ai  valori  di
          cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  lettera  c),  che  si
          riferiscono  ad  una  merce  o  a  un  sottostante  di  cui
          all'allegato I, sezione C), punto 10. 
                3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e
          ai sistemi multilaterali di negoziazione e  i  clienti  dei
          sistemi organizzati di negoziazione comunicano  al  gestore
          della sede di negoziazione informazioni  dettagliate  sulle
          loro posizioni detenute mediante contratti negoziati  nella
          sede  di  negoziazione   in   oggetto,   almeno   su   base
          giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e  dei
          clienti di detti clienti, fino  a  raggiungere  il  cliente
          finale. 
                4. La Consob prevede con regolamento: 
                  a) i tempi e le modalita' di  invio  da  parte  del
          gestore della sede di negoziazione, dei  dati  disaggregati
          inerenti alle posizioni di tutte  le  persone,  compresi  i
          membri o partecipanti e i relativi clienti  nella  sede  di
          negoziazione; 
                  b) le modalita' di classificazione,  da  parte  dei
          gestori   delle   sedi    di    negoziazione,    ai    fini
          dell'informativa da rendere ai sensi del presente articolo,
          delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati
          su  merci  ovvero  in  strumenti  derivati  su   quote   di
          emissione.» 
                «Art.     71     (Obblighi      dell'internalizzatore
          sistematico). - 1. L'impresa di investimento  che  soddisfa
          le   caratteristiche   richieste   dalla   definizione   di
          internalizzatore sistematico di cui all'articolo  1,  comma
          5-ter, o che  sceglie  comunque  di  assoggettarsi  a  tale
          regime, ne informa la Consob. 
                2. Ai fini  della  verifica  della  permanenza  delle
          caratteristiche    richieste    dalla    definizione     di
          internalizzatore sistematico, la Consob puo' chiedere  agli
          internalizzatori  sistematici,  con  le  modalita'  e   nei
          termini da essa stabiliti, la comunicazione anche periodica
          di dati, notizie, atti e documenti. 
                3. (abrogato).» 
                «Art. 74  (Esenzioni  dai  requisiti  di  trasparenza
          pre-negoziazione delle sedi di negoziazione).  -  1.  Fermo
          restando quanto previsto dal comma 4  e  in  conformita'  a
          quanto previsto dagli articoli 4, paragrafi 1, 4 e 5  e  9,
          paragrafi 1, 2, 2-bis e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
          la  Consob  puo'  esentare  il  gestore  di  una  sede   di
          negoziazione dagli obblighi di pubblicare  le  informazioni
          pre-negoziazione stabiliti dagli articoli  3,  8,  8-bis  e
          8-ter del citato regolamento nonche' revocare le  esenzioni
          concesse. 
                2. La Consob disciplina con regolamento il  contenuto
          e le modalita' di presentazione della domanda di  esenzione
          da parte del gestore di una sede di negoziazione. 
                3. (abrogato). 
                4. I provvedimenti di  esenzione  dagli  obblighi  di
          trasparenza pre-negoziazione sono  adottati  dalla  Consob,
          d'intesa con la Banca d'Italia, nei confronti  dei  gestori
          delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.
          Gli  stessi  provvedimenti  sono  adottati  dalla   Consob,
          sentita la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori  delle
          sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli  obbligazionari
          privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di
          titoli normalmente negoziati sul  mercato  monetario  e  di
          strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su  tassi
          di interesse e su valute. 
                5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  la
          Banca d'Italia sono informati dalla Consob delle domande di
          esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione su
          titoli  di  Stato  ricevute,  nonche'   dell'adozione   dei
          provvedimenti di esenzione dagli  obblighi  di  trasparenza
          pre-negoziazione aventi ad oggetto titoli di Stato.» 
                «Art.  76  (Pubblicazione   differita).   -   1.   In
          conformita' a quanto previsto dagli articoli  7  e  20  del
          regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob ha il potere di: 
                  a)  autorizzare  il  gestore   di   una   sede   di
          negoziazione o un'impresa  di  investimento  che  concluda,
          anche come internalizzatore sistematico, per proprio  conto
          o  per  conto  dei   clienti,   operazioni   in   strumenti
          finanziari, a differire la pubblicazione delle informazioni
          post-negoziazione sulle operazioni, stabilite dall'articolo
          6 del citato regolamento; 
                  b) (abrogata); 
                  c) revocare l'autorizzazione concessa ai sensi  del
          presente comma. 
                2. La Consob disciplina con regolamento il  contenuto
          e  le  modalita'  di   presentazione   della   domanda   di
          autorizzazione alla pubblicazione differita. 
                3. I provvedimenti di cui all'articolo 11,  paragrafo
          3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 15 maggio 2014,  sono  adottati  dalla
          Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in  relazione  agli
          strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano  o
          a loro categorie. 
                4. Fermo restando l'esercizio da parte  della  Consob
          delle funzioni di punto di contatto ai sensi  dell'articolo
          4 del presente decreto, in caso di consultazione  da  parte
          dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo  2,  terzo
          comma, del regolamento  (UE)  n.  600/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,  le  autorita'
          nazionali competenti sono la  Consob  e,  relativamente  ai
          titoli di Stato, anche il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e la Banca d'Italia.» 
                «Art. 77  (Provvedimenti  di  temporanea  sospensione
          degli obblighi di trasparenza post-negoziazione). -  1.  Al
          ricorrere delle  condizioni  previste  dagli  articoli  11,
          paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
          600/2014 la Consob adotta  i  provvedimenti  di  temporanea
          sospensione degli obblighi di  pubblicare  le  informazioni
          post-negoziazione   stabiliti,   dall'articolo    10    del
          regolamento  citato,  per  gli  strumenti  finanziari   non
          rappresentativi di capitale. 
                2. I provvedimenti di cui al comma  1  sono  adottati
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  proposta
          della Banca d'Italia d'intesa con la Consob,  relativamente
          agli   obblighi   di   pubblicazione   delle   informazioni
          post-negoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi
          provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la  Banca
          d'Italia,  relativamente  agli  obblighi  di  pubblicazione
          delle informazioni post-negoziazione riguardanti  i  titoli
          obbligazionari privati e pubblici, diversi  dai  titoli  di
          Stato, nonche' i titoli normalmente negoziati  sul  mercato
          monetario e gli strumenti  finanziari  derivati  su  titoli
          pubblici, su tassi di interesse e  su  valute  diversi  dai
          derivati negoziati in borsa  e  dai  derivati  OTC  di  cui
          all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014.» 
                «Art. 78  (Informazioni  da  fornire  ai  fini  della
          trasparenza e  dell'effettuazione  degli  altri  calcoli  e
          obblighi di pubblicazione). - 1. Al fine  dell'applicazione
          dei  requisiti  di  trasparenza  pre  e   post-negoziazione
          imposti dagli articoli da 3 a 11-bis  e  da  14  a  21  del
          regolamento (UE) n.  600/2014  e  dell'implementazione  del
          regime previsto dall'articolo 32 del  medesimo  regolamento
          in connessione con l'obbligo di negoziazione  su  strumenti
          derivati,  nonche'  per  determinare   se   un'impresa   di
          investimento e' un internalizzatore sistematico, la Consob,
          secondo le modalita' e i termini dalla  stessa  determinati
          con regolamento, puo' chiedere informazioni: 
                  a) alle sedi di negoziazione; 
                  b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e 
                  c)  ai  fornitori  di  un  sistema  consolidato  di
          pubblicazione. 
                2.  Gli  obblighi  di  pubblicazione  imposti   dalle
          disposizioni contenute nei Titoli II e III del  regolamento
          (UE)  n.  600/2014  e  dalle  inerenti  norme  tecniche  di
          regolamentazione e di attuazione sono assolti dalla  Consob
          attraverso  la  messa  a  disposizione  dei  dati  e  delle
          informazioni sul proprio sito internet. 
                3. Le informazioni necessarie allo svolgimento  delle
          funzioni assegnate alla Banca d'Italia nel  presente  capo,
          ottenute ai sensi del comma 1, sono trasmesse dalla  Consob
          alla Banca d'Italia secondo il contenuto, le modalita' e  i
          tempi  stabiliti  nel   protocollo   di   intesa   previsto
          dall'articolo 62-ter, comma 4.» 
                «Art. 79 (Individuazione dell'autorita'  competente).
          - 1. La gestione di un APA o  di  un  ARM  e'  soggetta  ad
          autorizzazione  preventiva  da  parte  della   Consob,   in
          conformita'  a  quanto  previsto  dal  titolo  IV-bis   del
          regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  15  maggio  2014,  e  dai  relativi   atti
          delegati. La Consob  revoca  l'autorizzazione  concessa  ai
          sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti  di
          cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4,  del
          regolamento (UE) n. 600/2014. 
                1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio  sito  internet
          l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1. 
                2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1  e
          sui gestori delle sedi di  negoziazione  che  forniscono  i
          servizi di un APA o  di  un  ARM  per  accertare  che  essi
          rispettino  le  condizioni  di   esercizio   previste   dal
          regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti  delegati.
          A tali fini la CONSOB  esercita  i  poteri  previsti  dagli
          articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere
          a), b) e d). I soggetti incaricati della  revisione  legale
          dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob
          gli  atti   o   i   fatti,   rilevati   nello   svolgimento
          dell'incarico, che possano costituire una grave  violazione
          delle  norme   disciplinanti   l'attivita'   dei   soggetti
          sottoposti a revisione ovvero che possano  pregiudicare  la
          continuita'  dell'attivita'  o   comportare   un   giudizio
          negativo, un giudizio con rilievi o  una  dichiarazione  di
          impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. 
                2-bis. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento la
          procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»