Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 febbraio 2024, e recepimento della direttiva (UE) 2024/790
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024,
relativi ai mercati degli strumenti finanziari
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 5-bis.1, e' sostituito dal seguente: «5-bis.1. Per
"sistema multilaterale" si intende un sistema multilaterale come
definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE)
n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014.»;
2) il comma 5-ter, e' sostituito dal seguente: «5-ter. Per
"internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento
che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto
proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al
di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza
gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di
internalizzatore sistematico.»;
b) all'articolo 4-terdecies, al comma 1, alla lettera d), il
numero 2), e' sostituito dal seguente: «2) siano membri o
partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione, ad eccezione delle entita' non
finanziarie che eseguono in una sede di negoziazione operazioni che
siano parte della gestione della liquidita' o che siano
oggettivamente misurabili in base alla capacita' di ridurre i rischi
direttamente connessi all'attivita' commerciale o all'attivita' di
finanziamento della tesoreria o del gruppo di appartenenza;»;
c) dopo l'articolo 62-decies e' inserito il seguente:
«Art. 62-undecies (Doveri informativi dei soggetti incaricati
della revisione legale dei conti). - 1. I soggetti incaricati della
revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e
delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob
e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla
Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle
norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione,
ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita', o
comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul
bilancio.»;
d) l'articolo 63 e' abrogato;
e) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera f), il segno di interpunzione: «.» e'
sostituito dal seguente «;»;
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: «f-bis)
misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di
qualita' dei dati di cui all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
f-ter) almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei
quali con la possibilita' di interagire con tutti gli altri per
quanto concerne la formazione dei prezzi.»;
f) all'articolo 65-bis, al comma 1, dopo la lettera c), e'
inserita la seguente: «c-bis) misure per assicurare il rispetto dei
requisiti in materia di qualita' dei dati di cui all'articolo 22-ter
del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014;»;
g) all'articolo 65-sexies:
1) al comma 2, alla lettera d), dopo le parole: «le
negoziazioni» sono inserite le seguenti: «in situazioni di emergenza
o»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di
negoziazione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative
alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione
delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri
tecnici utilizzati a tal fine.
2-ter. Qualora il gestore di un mercato regolamentato, di un
sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di
negoziazione non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del comma
2, lettera d), nonostante una significativa variazione dei prezzi che
incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari
correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su
una o piu' sedi di negoziazione, la Consob e la Banca d'Italia
relativamente alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di
Stato, possono adottare misure adeguate per ristabilire il normale
funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando i poteri
di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi 1 e 4, e
68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).»;
3) al comma 5, la lettera a) e' abrogata;
h) all'articolo 65-septies:
1) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su
richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante
accesso allo stesso.»;
2) il comma 6 e' abrogato;
i) alla parte III, titolo I-bis, al capo II, la rubrica della
sezione V e' sostituita dalla seguente: «Limiti di posizione in
strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle
posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle
quote di emissione»;
l) all'articolo 68-bis:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea, e' sostituita dalla seguente: «Il gestore di
una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati
sulle quote di emissione si dota di un sistema di controlli sulla
gestione delle posizioni che gli consenta di:»;
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ottenere
dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione
pertinente, circa l'entita' e la finalita' di una posizione o
esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o
sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attivita' o
passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le
posizioni detenute in derivati su quote di emissione o le posizioni
detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le
stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti
EEOTC tramite i membri e i partecipanti;»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Controlli del
gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti
derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione»;
m) all'articolo 68-quater:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il gestore di una
sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o
derivati su quote di emissione pubblica:
a) per le sedi di negoziazione dove sono negoziate le
opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni,
indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie
di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote di
emissione, negoziati sulla sede di negoziazione, specificando il
numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le
modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la
percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata per
ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione
in ciascuna categoria in conformita' al comma 4;
b) per le sedi di negoziazione in cui le opzioni non sono
negoziate, una relazione settimanale sugli elementi di cui alla
lettera a).»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le
relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Consob e
all'AESFEM.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le Sim e le
banche italiane che negoziano derivati su merci o derivati su quote
di emissione al di fuori di una sede di negoziazione forniscono
all'autorita' competente centrale o, qualora non esista un'autorita'
competente centrale, all'autorita' competente della sede in cui i
derivati su merci o derivati su quote di emissione sono negoziati,
almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro
posizioni assunte in contratti OTC economicamente equivalenti,
nonche' di quelle dei loro clienti e dei clienti di detti clienti
fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, e, se del caso, dell'articolo 8 del regolamento
(UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2011.»;
4) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «derivati su merci
ovvero» sono inserite le seguenti: «in strumenti derivati su», e le
parole: «o strumenti derivati dalle stesse» sono soppresse;
n) all'articolo 71:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa di
investimento che soddisfa le caratteristiche richieste dalla
definizione di internalizzatore sistematico di cui all'articolo 1,
comma 5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime,
ne informa la Consob.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
o) dopo l'articolo 71 e' inserito il seguente:
«Art. 71-bis (Individuazione dell'Autorita' competente ai fini
dell'articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014). - 1. La Consob concede
alle imprese di investimento, su richiesta di queste ultime, lo
status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per
specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto previsto
dall'articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
2. La Consob puo' disciplinare con regolamento il contenuto e
le modalita' di presentazione della domanda da parte delle imprese di
investimento ai sensi del comma 1.»;
p) all'articolo 74:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando
quanto previsto dal comma 4 e in conformita' a quanto previsto dagli
articoli 4, paragrafi 1, 4 e 5 e 9, paragrafi 1, 2, 2-bis e 3, del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, la Consob puo' esentare il gestore di una sede di
negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni
pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3, 8, 8-bis e 8-ter del
citato regolamento nonche' revocare le esenzioni concesse.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
q) all'articolo 76:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituto dal seguente: «1. In conformita' a
quanto previsto dagli articoli 7 e 20 del regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
la Consob ha il potere di:»;
1.2) alla lettera a), le parole: «, stabilite dagli articoli
6 e 10 del citato regolamento;» sono sostituite dalle seguenti: «,
stabilite dall'articolo 6 del citato regolamento;»;
1.3) la lettera b) e' abrogata;
2) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. I provvedimenti
di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sono
adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in relazione
agli strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano o a
loro categorie.»;
3) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando
l'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto
ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, in caso di
consultazione da parte dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le autorita'
nazionali competenti sono la Consob e, relativamente ai titoli di
Stato, anche il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia.»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pubblicazione
differita»;
r) all'articolo 77:
1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 11, paragrafo 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis,
paragrafo 2»;
2) al comma 2, dopo le parole: «e su valute» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «diversi dai derivati negoziati in borsa e dai
derivati OTC di cui all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n.
600/2014»;
s) all'articolo 78, al comma 1, le parole: «dagli articoli da 3 a
11» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli da 3 a 11-bis»;
t) all'articolo 79:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. La gestione di
un APA o di un ARM e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte
della Consob, in conformita' a quanto previsto dal titolo IV-bis del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, e dai relativi atti delegati. La Consob revoca
l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 27-sexies e 27-septies,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM
comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti
sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita'
dell'attivita' o comportare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio sul bilancio.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4-terdecies,
65, 65-bis, 65-sexies, 65-septies, 68-bis, 68-quater, 71,
74, 76, 77, 78 e 79 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)":
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del
Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di
Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere
a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim
destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h) ;
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente il
proprio patrimonio;
i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr
aperto costituito in forma di societa' per azioni a
capitale variabile con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di
proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o
una societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'articolo 38;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi e che gestisce direttamente il proprio
patrimonio;
i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr
chiuso costituito in forma di societa' per azioni a
capitale fisso con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di
proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o
un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS):
il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta
tutte le seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 50
milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento
diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su
mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
che si trovano nella fase di sperimentazione, di
costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga
all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in
deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c);
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento,
le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in
gestione esterna;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento, la Sicav e la Sicav in gestione esterna
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicav in
gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)':
gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria
sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine' (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav, la Sicaf, la
societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il
gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF
e il gestore di FCM;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav
in gestione esterna, le azioni e altri strumenti
partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo
al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:
un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto
di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del
mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i
propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in
Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso
in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato
dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i
cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e,
se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno
scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
w-octies "Definizioni relative alle obbligazioni
verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE)
2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
novembre 2023:
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la
denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre
2023;
2) "obbligazione commercializzata come
ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2,
numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631;
3) "obbligazione legata alla sostenibilita'":
un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del
regolamento (UE) 2023/2631.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie
di valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese
le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle
lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti
determinato con riferimento a valori mobiliari, valute,
tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o
misure.
1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una
clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che,
in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione,
l'emittente sia tenuto a versare al detentore
dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore
attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del
valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono
titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato,
ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non
domiciliato.
2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi
strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I,
compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a
registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono
strumenti finanziari.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo'
individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un
mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari
citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c );
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari
che fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di
cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),
nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,
lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivita'
sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto
10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici C6":
i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine
standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri
contratti derivati concernenti carbone o petrolio
menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che
sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e
devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
3.
4.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base
di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di
negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si
intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti
finanziari, in contropartita diretta.
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un
sistema multilaterale come definito dall'articolo 2,
paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende
l'impresa di investimento che in modo organizzato,
frequente e sistematico negozia per conto proprio in
strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al
di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale,
ovvero che opta per lo status di internalizzatore
sistematico.
5-quater. Per "market maker" si intende una persona
che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a
negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi
dalla medesima definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende
la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di
investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni
personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per
iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o
piu' operazioni relative a strumenti finanziari.
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei
clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
clienti, compresa la conclusione di accordi per la
sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari
emessi da un'impresa di investimento o da una banca al
momento della loro emissione.
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la
persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilita' di una sola impresa di
investimento per conto della quale opera, promuove servizi
di investimento e/o servizi accessori presso clienti o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli
ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o
strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
strumenti o servizi finanziari.
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica
iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto
dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in
qualita' di agente collegato, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
5-octies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un
sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
interno e in base a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
conformemente alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un
sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o
da un sistema multilaterale di negoziazione che consente
l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti
derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato
regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o
un sistema organizzato di negoziazione.
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si
intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu'
vantaggioso e per un quantitativo fissato.
5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono
i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (UE) 2020/1503.
5-decies.
5-undecies.
5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
di societa' cooperativa.
6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi
servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,
le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa
controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22
della direttiva 2013/34/UE.
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa
controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22
della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di
un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa
controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
imprese.
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la
situazione nella quale due o piu' persone fisiche o
giuridiche sono legate:
a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di
detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla
relazione esistente tra un'impresa controllante e
un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o
relazione analoga esistente tra persone fisiche e
giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa
controllata di un'impresa controllata e' considerata
impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo
di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le
suddette persone e uno stesso soggetto che sia una
relazione di controllo.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si
intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un
algoritmo informatizzato determina automaticamente i
parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la
quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo
l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per
trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di
parametri di negoziazione, per confermare ordini o per
eseguire il regolamento delle operazioni.
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si
intende un accordo in base al quale un membro o un
partecipante o un cliente di una sede di negoziazione
consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice
identificativo di negoziazione per la trasmissione in via
elettronica direttamente alla sede di negoziazione di
ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso
in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo
dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del
cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal
membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini
(accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia
tale utilizzo (accesso sponsorizzato).
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica
ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di
negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le
latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una
delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine:
co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema
dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il
singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si
intende una negoziazione in cui il soggetto che si
interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai
esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione
dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti
simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale
soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione
previamente comunicati.
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si
intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a
un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o
come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o
pacchetto.
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un
deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1,
lettera c), del T.U. bancario che e' pienamente
rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i
quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto
i depositi a tasso variabile il cui rendimento e'
direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione
degli strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri
beni infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi
di cambio.
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o
"APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;95
b) ;
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o
"ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
d) ;
e) .
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di
investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona
fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria
sede principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e'
soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione
generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il
mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo
Stato membro in cui e' situata la propria direzione
generale;
c) .
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di
investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una
succursale o presta servizi di investimento e/o esercita
attivita' di investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato
regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare
l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da
parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato
membro.
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico
all'ingrosso" si intende un prodotto energetico
all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del
regolamento (UE) n. 1227/2011.
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"
si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di
cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e
XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i
prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.
1379/2013.
6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente
commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di
investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio
di una qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della
direttiva 2013/36/EU o in attivita' di market making in
relazione agli strumenti derivati su merci.
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende
uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,
un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro
della federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati
membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da
due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare
risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei
suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da
gravi crisi finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti.
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un
titolo di debito emesso da un emittente sovrano.
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende
qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni
a lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate.
6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si intende
qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta."
«Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1. Le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano:
a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese
che svolgono le attivita' di riassicurazione e di
retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti,
controllati o sottoposti a comune controllo;
c) ai soggetti che prestano servizi di investimento
a titolo accessorio nell'ambito di un'attivita'
professionale disciplinata da disposizioni legislative o
regolamentari o da un codice di deontologia professionale
che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo
restando quanto previsto dal presente decreto per gli
intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario;
d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in
strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su
merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti
derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali
soggetti:
1) siano market maker,
2) siano membri o partecipanti di un mercato
regolamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione, ad eccezione delle entita' non finanziarie
che eseguono in una sede di negoziazione operazioni che
siano parte della gestione della liquidita' o che siano
oggettivamente misurabili in base alla capacita' di ridurre
i rischi direttamente connessi all'attivita' commerciale o
all'attivita' di finanziamento della tesoreria o del gruppo
di appartenenza;
3) applichino una tecnica di negoziazione
algoritmica ad alta frequenza, o
4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
ordini dei clienti.
I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi
depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai
fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate
nella presente lettera.
e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti
dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di
emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano
servizi o attivita' di investimento diversi dalla
negoziazione per conto proprio, a condizione che non
applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta
frequenza;
f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di
partecipazione dei lavoratori;
g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di
partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di
investimento esclusivamente per la propria controllante, le
proprie controllate o altre controllate della propria
controllante;
h) alla Banca centrale europea, alla Banca
d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi
nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione
europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad
altri organismi pubblici che sono incaricati o che
intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione
europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create
da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse
e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro
membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi
difficolta' finanziarie;
i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno
dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti
depositari;
l) ai soggetti:
i) compresi i market maker, che negoziano per
conto proprio strumenti derivati su merci o quote di
emissione o derivati sulle stesse, esclusi quelli che
negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
ii) che prestano servizi di investimento diversi
dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati
su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle
stesse ai clienti o ai fornitori della loro attivita'
principale; purche':
1) per ciascuno di tali casi, considerati sia
singolarmente che in forma aggregata, si tratti di
un'attivita' accessoria alla loro attivita' principale
considerata nell'ambito del gruppo;
1-bis) tali soggetti non siano parte di un gruppo
la cui attivita' principale sia la prestazione di servizi
di investimento ai sensi del presente decreto, l'esercizio
di qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della
direttiva 2013/36/UE o l'attivita' di market making in
relazione agli strumenti derivati su merci;
2) tali soggetti non applichino una tecnica di
negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e
3) detti soggetti comunichino alla Consob, su
richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno
valutato che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
sia accessoria all'attivita' principale, in conformita' a
quanto stabilito negli atti delegati emanati dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4,
della direttiva 2014/65/UE.
L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per
l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere
comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti
interessati che possono continuare ad esercitare le
attivita' indicate sub i) e ii) purche', entro sei mesi
dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di
autorizzazione secondo le norme previste dal presente
decreto;
m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia
di investimenti nell'esercizio di un'altra attivita'
professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE,
purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata;
n) agli agenti di cambio le cui attivita' e
funzioni sono disciplinate dall'articolo 201 del presente
decreto;
o) ai gestori del sistema di trasmissione quali
definiti all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o
degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti,
alle persone che agiscono in qualita' di prestatori di
servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai
sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a
qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di
bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di
condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica
alle persone che esercitano le attivita' menzionate nella
presente lettera solo quando effettuano attivita' di
investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'. Tale
esenzione non si applica in relazione alla gestione di un
mercato secondario, incluse le piattaforme per la
negoziazione secondaria di diritti di trasmissione
finanziari;
p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del
regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto
dall'articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto;
p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi
di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.»
«Art. 65 (Requisiti organizzativi dei mercati
regolamentati). - 1. Il mercato regolamentato dispone di:
a) misure per identificare chiaramente e gestire le
potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del
mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti,
di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato
regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del
mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare
quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per
l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato
regolamentato dall'autorita' competente;
b) procedure per gestire i rischi ai quali sono
esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II
del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dispositivi e sistemi
adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne
il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali
rischi;
c) ;
d) regole e procedure trasparenti e non
discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione
corretto e ordinato nonche' di criteri obiettivi che
consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;
e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento
efficiente delle operazioni eseguite nell'ambito del
sistema;
f) risorse finanziarie sufficienti per renderne
possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della
natura e dell'entita' delle operazioni concluse nel
mercato, nonche' della portata e del grado dei rischi ai
quali esso e' esposto;
f-bis) misure per assicurare il rispetto dei
requisiti in materia di qualita' dei dati di cui
all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
f-ter) almeno tre membri o utenti concretamente
attivi, ciascuno dei quali con la possibilita' di
interagire con tutti gli altri per quanto concerne la
formazione dei prezzi.
2. La Consob puo' ulteriormente dettagliare, con
regolamento, i requisiti organizzativi del mercato
regolamentato e puo' dettare la metodologia di
determinazione dell'entita' delle risorse finanziarie
previste nel comma 1, lettera f).
3. Per le operazioni concluse su un mercato
regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad
applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i
partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti
obblighi per quanto concerne i loro clienti quando,
operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini
su un mercato regolamentato.»
«Art. 65-bis (Requisiti dei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione). -
1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o
di un sistema organizzato di negoziazione dispone di
a) regole e procedure trasparenti che garantiscono
un processo di negoziazione corretto e ordinato nonche' di
criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente
degli ordini;
b) misure per garantire una gestione sana
dell'operativita' del sistema, compresi dispositivi di
emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione
del sistema;
c) misure atte ad individuare puntualmente e a
gestire le potenziali conseguenze negative per
l'operativita' dei sistemi da essi gestiti o per i loro
membri o partecipanti e clienti di eventuali conflitti tra
gli interessi del sistema multilaterale di negoziazione,
del sistema organizzato di negoziazione, dei loro
proprietari, del gestore del sistema multilaterale di
negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione e il
sano funzionamento dei sistemi;
c-bis) misure per assicurare il rispetto dei
requisiti in materia di qualita' dei dati di cui
all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
d) almeno tre membri o partecipanti o clienti
concretamente attivi, ciascuno dei quali con la
possibilita' di interagire con tutti gli altri per quanto
concerne la formazione dei prezzi.
2. Il gestore di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
adotta altresi' le misure necessarie per favorire il
regolamento efficiente delle operazioni concluse nel
sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato
di negoziazione e informa chiaramente i membri o
partecipanti o clienti delle rispettive responsabilita' per
quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate
nel sistema.
3. Il gestore di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
fornisce alla Consob:
a) una descrizione dettagliata del funzionamento
del sistema tra cui, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 65-quater, commi 2, 3 e 4, gli eventuali
legami o la partecipazione di un mercato regolamentato, un
sistema multilaterale di negoziazione, un sistema
organizzato di negoziazione o un internalizzatore
sistematico di proprieta' dello stesso gestore;
b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti.»
«Art. 65-sexies (Requisiti operativi delle sedi di
negoziazione). - 1. I mercati regolamentati e i gestori di
un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema
organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la
loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi
stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
per assicurare che i loro sistemi di negoziazione:
a) siano resilienti e abbiano capacita' sufficiente
per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;
b) siano in grado di garantire negoziazioni
ordinate in condizioni di mercato critiche;
c) siano pienamente testati per garantire il
rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) siano soggetti a efficaci disposizioni in
materia di continuita' operativa, compresi politica e piani
di continuita' operativa delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino
relativi alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento (UE) 2022/2554, per assicurare la continuita'
dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di
negoziazione.
2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e
meccanismi efficaci:
a) per garantire che i sistemi algoritmici di
negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti
non possano creare o contribuire a creare condizioni di
negoziazione anormali sulla sede di negoziazione e per
gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale
causata dagli stessi;
b) per identificare, attraverso la segnalazione di
membri o partecipanti o clienti, gli ordini generati
mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi
utilizzati per la creazione degli ordini e le
corrispondenti persone che avviano tali ordini;
c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie
predeterminate di prezzo e volume o sono chiaramente
errati;
d) per sospendere o limitare temporaneamente le
negoziazioni in situazioni di emergenza o qualora si
registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno
strumento finanziario nel mercato gestito o in un mercato
correlato in un breve lasso di tempo;
e) in casi eccezionali, per cancellare, modificare
o correggere qualsiasi operazione;
f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le
cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o
partecipanti o clienti, per identificare le violazioni
delle regole del sistema, le condizioni di negoziazione
anormali o gli atti che possono indicare comportamenti
vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni
del sistema in relazione a uno strumento finanziario.
2-bis. Il gestore di un mercato regolamentato, di un
sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema
organizzato di negoziazione pubblica sul proprio sito web
le informazioni relative alle circostanze che portano alla
sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai
principi per stabilire i principali parametri tecnici
utilizzati a tal fine.
2-ter. Qualora il gestore di un mercato
regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione
o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda o
limiti le negoziazioni ai sensi del comma 2, lettera d),
nonostante una significativa variazione dei prezzi che
incide su uno strumento finanziario o su strumenti
finanziari correlati abbia determinato condizioni di
negoziazione anormali su una o piu' sedi di negoziazione,
la Consob e la Banca d'Italia relativamente alle sedi di
negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, possono
adottare misure adeguate per ristabilire il normale
funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando
i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi
1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).
3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti
con i membri o partecipanti o clienti che perseguono
strategie di market making sul sistema, e si adoperano
affinche' un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali
accordi, in virtu' dei quali sono tenuti a trasmettere
quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il
risultato di fornire liquidita' al mercato su base regolare
e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla
natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di
negoziazione in questione.
4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci,
tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare
dell'ottemperanza alle proprie regole.
5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione:
a) (abrogata);
b) adottano regole trasparenti, eque e non
discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione;
c) adottano una struttura delle commissioni,
incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le
commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e
non discriminatoria;
d) adottano regimi in materia di dimensioni dei
tick di negoziazione per azioni, ricevute di deposito,
fondi indicizzati quotati, certificates e altri strumenti
finanziari analoghi.
6. La Consob approva gli accordi che il gestore di
una sede di negoziazione intende concludere per
l'esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle
funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede
da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica,
intendendosi come funzioni operative critiche quelle
indicate dall'articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e).
7. La Consob individua con regolamento i requisiti
operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono
dotarsi con riguardo a:
a) il contenuto minimo degli accordi scritti
richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di controllo
del gestore della sede di negoziazione in merito ai
medesimi;
b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in
materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal
comma 2, lettere a) e b);
c) i criteri in base ai quali fissare i parametri
per la sospensione delle negoziazioni e le relative
modalita' di gestione;
d) i requisiti per l'accesso elettronico diretto
alle sedi di negoziazione;
e) i requisiti della struttura delle commissioni di
cui al comma 5, lettera c);
f) i parametri per calibrare i regimi in materia di
dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel comma 5,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b),
sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, per
i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi
organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e
banche italiane.»
«Art. 65-septies (Obblighi informativi e di
comunicazione). - 1. La Consob, con proprio regolamento,
individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei
propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione,
indicandone contenuto, termini e modalita' di adempimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le
sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob,
su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione,
anche mediante accesso allo stesso.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dal comma 1,
i gestori delle sedi di negoziazione segnalano senza
indugio alla Consob le violazioni significative delle
regole del mercato o le condizioni di negoziazione anormali
o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento
finanziario, nonche' le conseguenti iniziative assunte.
4. I gestori delle sedi di negoziazione segnalano
altresi' senza indugio alla Consob gli atti che possono
indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento
(UE) n. 596/2014.
5. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano
senza indugio alla Consob le informazioni pertinenti per le
indagini e per l'accertamento degli abusi di mercato nei
sistemi gestititi, e offrono piena assistenza in relazione
agli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro
tramite.
6. (abrogato).»
«Art. 68-bis (Controlli del gestore della sede di
negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci
e strumenti derivati sulle quote di emissione). - 1. Il
gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su
merci o derivati sulle quote di emissione si dota di un
sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che gli
consenta di:
a) controllare le posizioni aperte delle persone;
b) ottenere dalle persone informazioni, compresa
tutta la documentazione pertinente, circa l'entita' e la
finalita' di una posizione o esposizione assunta,
informazioni sui titolari effettivi o sottostanti,
eventuali misure concertate e eventuali attivita' o
passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del caso,
le posizioni detenute in derivati su quote di emissione o
le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso
sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di
negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i
partecipanti;
c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una
posizione in via temporanea o permanente e di adottare
unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la
riduzione della posizione nel caso in cui la persona non
ottemperi;
d) esigere che la persona reimmetta temporaneamente
liquidita' nel mercato a un prezzo e un volume convenuti,
con l'esplicito intento di lenire gli effetti di una
posizione elevata o dominante.»
«Art. 68-quater (Notifica dei titolari di posizioni
in base alle categorie). - 1. Il gestore di una sede di
negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o
derivati su quote di emissione pubblica:
a) per le sedi di negoziazione dove sono negoziate
le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali
senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute
dalle differenti categorie di persone per i differenti
derivati su merci o derivati su quote di emissione,
negoziati sulla sede di negoziazione, specificando il
numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie,
le modifiche intervenute rispetto alla relazione
precedente, la percentuale del totale delle posizioni
aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di
persone che detengono una posizione in ciascuna categoria
in conformita' al comma 4;
b) per le sedi di negoziazione in cui le opzioni
non sono negoziate, una relazione settimanale sugli
elementi di cui alla lettera a).
1-bis. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
alla Consob e all'AESFEM.
2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati
su merci o derivati su quote di emisione al di fuori di una
sede di negoziazione forniscono all'autorita' competente
centrale o, qualora non esista un'autorita' competente
centrale, all'autorita' competente della sede in cui i
derivati su merci o derivati su quote di emissione sono
negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione
completa delle loro posizioni assunte in contratti OTC
economicamente equivalenti, nonche' di quelle dei loro
clienti e dei clienti di detti clienti fino a raggiungere
il cliente finale, ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, e, se del caso,
dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai valori di
cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si
riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui
all'allegato I, sezione C), punto 10.
3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e
ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei
sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore
della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle
loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella
sede di negoziazione in oggetto, almeno su base
giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei
clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente
finale.
4. La Consob prevede con regolamento:
a) i tempi e le modalita' di invio da parte del
gestore della sede di negoziazione, dei dati disaggregati
inerenti alle posizioni di tutte le persone, compresi i
membri o partecipanti e i relativi clienti nella sede di
negoziazione;
b) le modalita' di classificazione, da parte dei
gestori delle sedi di negoziazione, ai fini
dell'informativa da rendere ai sensi del presente articolo,
delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati
su merci ovvero in strumenti derivati su quote di
emissione.»
«Art. 71 (Obblighi dell'internalizzatore
sistematico). - 1. L'impresa di investimento che soddisfa
le caratteristiche richieste dalla definizione di
internalizzatore sistematico di cui all'articolo 1, comma
5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale
regime, ne informa la Consob.
2. Ai fini della verifica della permanenza delle
caratteristiche richieste dalla definizione di
internalizzatore sistematico, la Consob puo' chiedere agli
internalizzatori sistematici, con le modalita' e nei
termini da essa stabiliti, la comunicazione anche periodica
di dati, notizie, atti e documenti.
3. (abrogato).»
«Art. 74 (Esenzioni dai requisiti di trasparenza
pre-negoziazione delle sedi di negoziazione). - 1. Fermo
restando quanto previsto dal comma 4 e in conformita' a
quanto previsto dagli articoli 4, paragrafi 1, 4 e 5 e 9,
paragrafi 1, 2, 2-bis e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
la Consob puo' esentare il gestore di una sede di
negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni
pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3, 8, 8-bis e
8-ter del citato regolamento nonche' revocare le esenzioni
concesse.
2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto
e le modalita' di presentazione della domanda di esenzione
da parte del gestore di una sede di negoziazione.
3. (abrogato).
4. I provvedimenti di esenzione dagli obblighi di
trasparenza pre-negoziazione sono adottati dalla Consob,
d'intesa con la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori
delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.
Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob,
sentita la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle
sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari
privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di
titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi
di interesse e su valute.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia sono informati dalla Consob delle domande di
esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione su
titoli di Stato ricevute, nonche' dell'adozione dei
provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza
pre-negoziazione aventi ad oggetto titoli di Stato.»
«Art. 76 (Pubblicazione differita). - 1. In
conformita' a quanto previsto dagli articoli 7 e 20 del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob ha il potere di:
a) autorizzare il gestore di una sede di
negoziazione o un'impresa di investimento che concluda,
anche come internalizzatore sistematico, per proprio conto
o per conto dei clienti, operazioni in strumenti
finanziari, a differire la pubblicazione delle informazioni
post-negoziazione sulle operazioni, stabilite dall'articolo
6 del citato regolamento;
b) (abrogata);
c) revocare l'autorizzazione concessa ai sensi del
presente comma.
2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto
e le modalita' di presentazione della domanda di
autorizzazione alla pubblicazione differita.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 11, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sono adottati dalla
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in relazione agli
strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano o
a loro categorie.
4. Fermo restando l'esercizio da parte della Consob
delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo
4 del presente decreto, in caso di consultazione da parte
dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo
comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le autorita'
nazionali competenti sono la Consob e, relativamente ai
titoli di Stato, anche il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia.»
«Art. 77 (Provvedimenti di temporanea sospensione
degli obblighi di trasparenza post-negoziazione). - 1. Al
ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 11,
paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea
sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni
post-negoziazione stabiliti, dall'articolo 10 del
regolamento citato, per gli strumenti finanziari non
rappresentativi di capitale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati
dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta
della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente
agli obblighi di pubblicazione delle informazioni
post-negoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi
provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca
d'Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione
delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di
Stato, nonche' i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute diversi dai
derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui
all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014.»
«Art. 78 (Informazioni da fornire ai fini della
trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e
obblighi di pubblicazione). - 1. Al fine dell'applicazione
dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione
imposti dagli articoli da 3 a 11-bis e da 14 a 21 del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dell'implementazione del
regime previsto dall'articolo 32 del medesimo regolamento
in connessione con l'obbligo di negoziazione su strumenti
derivati, nonche' per determinare se un'impresa di
investimento e' un internalizzatore sistematico, la Consob,
secondo le modalita' e i termini dalla stessa determinati
con regolamento, puo' chiedere informazioni:
a) alle sedi di negoziazione;
b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e
c) ai fornitori di un sistema consolidato di
pubblicazione.
2. Gli obblighi di pubblicazione imposti dalle
disposizioni contenute nei Titoli II e III del regolamento
(UE) n. 600/2014 e dalle inerenti norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione sono assolti dalla Consob
attraverso la messa a disposizione dei dati e delle
informazioni sul proprio sito internet.
3. Le informazioni necessarie allo svolgimento delle
funzioni assegnate alla Banca d'Italia nel presente capo,
ottenute ai sensi del comma 1, sono trasmesse dalla Consob
alla Banca d'Italia secondo il contenuto, le modalita' e i
tempi stabiliti nel protocollo di intesa previsto
dall'articolo 62-ter, comma 4.»
«Art. 79 (Individuazione dell'autorita' competente).
- 1. La gestione di un APA o di un ARM e' soggetta ad
autorizzazione preventiva da parte della Consob, in
conformita' a quanto previsto dal titolo IV-bis del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, e dai relativi atti
delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai
sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di
cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 600/2014.
1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet
l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.
2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e
sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i
servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi
rispettino le condizioni di esercizio previste dal
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.
A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli
articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere
a), b) e d). I soggetti incaricati della revisione legale
dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob
gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti
sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la
continuita' dell'attivita' o comportare un giudizio
negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.
2-bis. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»