Art. 4 
 
Adeguamento  dell'ordinamento   nazionale   alle   disposizioni   del
  regolamento (UE) 2023/2631, del Parlamento europeo e del Consiglio,
  del 22 novembre 2023, in materia di obbligazioni verdi  europee,  e
  sull'informativa volontaria per le  obbligazioni  verdi  europee  e
  sull'informativa volontaria per  le  obbligazioni  commercializzate
  come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate  alla
  sostenibilita' 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, al comma 1: 
      1) alla lettera w-septies, il segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
      2) dopo la lettera w-septies e' aggiunta, in fine, la seguente:
«w-octies "Definizioni relative alle obbligazioni  verdi  europee"  o
"EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 novembre 2023: 
        1) "obbligazione verde europea" o  "EuGB":  la  denominazione
disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 22 novembre 2023; 
        2)  "obbligazione  commercializzata   come   ecosostenibile":
un'obbligazione di cui all'articolo 2,  numero  5),  del  regolamento
(UE) 2023/2631; 
        3) "obbligazione legata alla sostenibilita'": un'obbligazione
di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631.»; 
    b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente: 
      «Art. 93.1 (Utilizzo della  denominazione  "obbligazione  verde
europea" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2631).  -  1.
L'utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o  "EuGB"
per l'offerta al pubblico all'interno dell'Unione o l'ammissione alla
negoziazione in una  sede  di  negoziazione  situata  nell'Unione  di
obbligazioni e  per  l'informativa  volontaria  per  le  obbligazioni
commercializzate  come   obbligazioni   ecosostenibili   e   per   le
obbligazioni  legate  alla  sostenibilita'  sono   disciplinate   dal
regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 22 novembre 2023, dalle  norme  tecniche  di  regolamentazione  e
attuazione previste dal medesimo regolamento, nonche' dalle norme del
presente articolo. 
      2. La Consob  e'  l'autorita'  nazionale  competente  ai  sensi
dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1. 
      3. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal comma  2,
la Consob dispone dei poteri di vigilanza, di  indagine  e  cautelari
previsti dagli articoli  18,  paragrafo  4,  45  e  48  del  medesimo
regolamento  e  puo'  esercitare  gli   ulteriori   poteri   previsti
dall'articolo 187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite. 
      4. Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni derivanti
dal presente articolo, nonche' dei rispettivi compiti  istituzionali,
la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP  disciplinano  forme
di coordinamento e di collaborazione, anche mediante  lo  scambio  di
informazioni e la stipulazione di protocolli di intesa o la  modifica
di quelli esistenti, anche ai sensi degli  articoli  20  e  21  della
legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
      5. Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate  al
comma 3, la Consob puo' adottare con regolamento le  disposizioni  di
attuazione del presente articolo,  anche  al  fine  di  stabilire  le
modalita' procedurali della notifica da parte dell'emittente ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.»; 
    c) dopo l'articolo 191-ter e' inserito il seguente: 
      «Art.  191-quater  (Sanzioni   amministrative   relative   alla
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.  2023/2631).  -
1. Nei confronti degli enti  e  delle  societa'  che  commettono  una
violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 49,  paragrafo
1, lettera a), del  regolamento  (UE)  n.  2023/2631  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle  norme  tecniche
di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o
delle disposizioni di attuazione previste dal  presente  decreto,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000  euro  fino  a
500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per  cento  del  fatturato,  quando
tale  importo  e'  superiore  a  euro  500.000  e  il  fatturato   e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
      2. Se la violazione delle disposizioni di cui  al  comma  1  e'
commessa da una persona fisica si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro. 
      3. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  la  sanzione
indicata dal  comma  2  si  applica  nei  confronti  degli  esponenti
aziendali e del personale della  societa'  o  dell'ente  responsabile
della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis,  comma  1,
lettera a). 
      4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  anche  in
caso di mancata osservanza delle  misure  adottate  dalla  Consob  ai
sensi dell'articolo 93.1. 
      5. La  Consob,  in  ragione  della  gravita'  della  violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo  194-bis
e di quelli stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, del  regolamento
(UE) 2023/2631, puo' disporre  l'applicazione  delle  misure  di  cui
all'articolo 49, paragrafo 4, lettere a), b) e  c),  del  regolamento
(UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui ai commi  precedenti.  Nel  caso  di
violazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4,  lettere
b) e c),  del  regolamento  (UE)  2023/2631,  si  applica  l'articolo
192-bis, comma 1-quater, del presente decreto. 
      6. Alle violazioni previste dal presente articolo,  si  applica
l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'articolo 1 del  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come
          modificato  dal  presente  decreto,  si  veda  nelle   note
          all'articolo 3.