Art. 4
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2023/2631, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 novembre 2023, in materia di obbligazioni verdi europee, e
sull'informativa volontaria per le obbligazioni verdi europee e
sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate
come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla
sostenibilita'
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 1:
1) alla lettera w-septies, il segno di interpunzione «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera w-septies e' aggiunta, in fine, la seguente:
«w-octies "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o
"EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 novembre 2023:
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione
disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023;
2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile":
un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento
(UE) 2023/2631;
3) "obbligazione legata alla sostenibilita'": un'obbligazione
di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631.»;
b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente:
«Art. 93.1 (Utilizzo della denominazione "obbligazione verde
europea" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2631). - 1.
L'utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"
per l'offerta al pubblico all'interno dell'Unione o l'ammissione alla
negoziazione in una sede di negoziazione situata nell'Unione di
obbligazioni e per l'informativa volontaria per le obbligazioni
commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le
obbligazioni legate alla sostenibilita' sono disciplinate dal
regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 novembre 2023, dalle norme tecniche di regolamentazione e
attuazione previste dal medesimo regolamento, nonche' dalle norme del
presente articolo.
2. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi
dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1.
3. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal comma 2,
la Consob dispone dei poteri di vigilanza, di indagine e cautelari
previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo
regolamento e puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti
dall'articolo 187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite.
4. Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni derivanti
dal presente articolo, nonche' dei rispettivi compiti istituzionali,
la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP disciplinano forme
di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di
informazioni e la stipulazione di protocolli di intesa o la modifica
di quelli esistenti, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate al
comma 3, la Consob puo' adottare con regolamento le disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche al fine di stabilire le
modalita' procedurali della notifica da parte dell'emittente ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.»;
c) dopo l'articolo 191-ter e' inserito il seguente:
«Art. 191-quater (Sanzioni amministrative relative alla
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631). -
1. Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una
violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 49, paragrafo
1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle norme tecniche
di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o
delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a
500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando
tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione
indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile
della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,
lettera a).
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in
caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai
sensi dell'articolo 93.1.
5. La Consob, in ragione della gravita' della violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis
e di quelli stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2023/2631, puo' disporre l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 49, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento
(UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di
violazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere
b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, si applica l'articolo
192-bis, comma 1-quater, del presente decreto.
6. Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica
l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 1 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'articolo 3.