Art. 5 
 
Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale  dell'articolo
  3 della direttiva (UE) 2023/2864,  del  Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio, del 13 dicembre  2023,  del  Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di  istituzione  di  un
  punto  di  accesso  unico   europeo   che   fornisce   un   accesso
  centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico  pertinenti
  per  i  servizi  finanziari,  i   mercati   dei   capitali   e   la
  sostenibilita' 
 
  1. Ai fini del presente articolo si intende per: 
    a) «ESAP»: il punto di accesso  unico  europeo  che  fornisce  un
accesso elettronico centralizzato alle  informazioni  accessibili  al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei  capitali
e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal  regolamento
(UE) 2023/2859  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13
dicembre 2023; 
    b)  «informazioni  regolamentate»:   le   informazioni   di   cui
all'articolo 113-ter del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
    c) «organismo di raccolta»:  un  organismo  di  raccolta  di  cui
all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859; 
    d) «formato per dati estraibili»: un formato per dati  estraibili
ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859; 
    e)  «formato  leggibile  meccanicamente»:  un  formato  leggibile
meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto  4),  del  regolamento
(UE) 2023/2859; 
    f)  «metadati»:  informazioni  strutturate  che   facilitano   il
reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione,
anche  descrivendo,  spiegando  o  localizzando  la  fonte  di   tale
informazione; 
    g) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo
2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859; 
    h) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita
all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859. 
  2. L'emittente o  la  persona  che  ha  chiesto  l'ammissione  alla
negoziazione  in  un  mercato   regolamentato   senza   il   consenso
dell'emittente e' tenuto a trasmettere le informazioni  regolamentate
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui  al  comma  5  al
fine di renderle  accessibili  tramite  il  punto  di  accesso  unico
europeo ESAP. 
  3. Le  informazioni  regolamentate  devono  soddisfare  i  seguenti
requisiti: 
    a) sono trasmesse in un formato per dati  estraibili  o,  laddove
previsto dal diritto dell'Unione europea o nazionale, in  un  formato
leggibile meccanicamente; 
    b) sono corredate dei seguenti metadati: 
      1) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le  informazioni
fanno riferimento; 
      2) l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha
trasmesso  le  informazioni  e  della  persona   giuridica   cui   si
riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di
attuazione previste dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2025/1338
della Commissione, del 10 luglio 2025; 
      3) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha  trasmesso
le informazioni e della  persona  giuridica  cui  si  riferiscono  le
informazioni, come specificate dalle  norme  tecniche  di  attuazione
previste dal medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338; 
      4)  il  settore  o  i  settori  industriali   delle   attivita'
economiche della persona fisica o giuridica  cui  si  riferiscono  le
informazioni, come specificato dalle  norme  tecniche  di  attuazione
previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338; 
      5) il tipo di informazioni trasmesse dal  soggetto  secondo  la
classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338, e se tali informazioni sono
state  trasmesse  su  base  obbligatoria  a  norma  dell'articolo  1,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2859 o su  base
volontaria a norma del medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b); 
      6) un'indicazione che precisi  se  le  informazioni  contengono
dati personali. 
  4. Ai fini del comma 3, lettera b), numero 2), gli  emittenti  sono
tenuti a ottenere un identificativo della persona  giuridica  che  ha
trasmesso  le  informazioni  e  della  persona   giuridica   cui   si
riferiscono le informazioni. 
  5. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 2 accessibili
tramite  ESAP,  l'organismo  di  raccolta  e'  l'attuale   meccanismo
ufficialmente stabilito per le informazioni  regolamentate  ai  sensi
dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 58 del 1998, e delle relative disposizioni attuative. 
  6. Le informazioni di cui all'articolo 23-bis, paragrafo  4,  della
direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15
dicembre 2004, sono  rese  accessibili  tramite  ESAP.  A  tal  fine,
l'organismo  di  raccolta  e'  l'autorita'  competente  a  norma  del
presente articolo. Le  informazioni  devono  soddisfare  i  requisiti
seguenti: 
    a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili; 
    b) sono corredate dei seguenti metadati: 
      1) tutte le denominazioni della persona fisica  o  giuridica  a
cui le informazioni fanno riferimento; 
      2) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del
soggetto che ha trasmesso le informazioni e della  persona  giuridica
cui si riferiscono le  informazioni,  come  specificato  dalle  norme
tecniche di attuazione previste dal regolamento  di  esecuzione  (UE)
2025/1338; 
      3) il tipo di informazioni  come  da  classificazione  prevista
dalle  norme  tecniche  di  attuazione  di  cui  al  regolamento   di
esecuzione (UE)  n.  2025/1338  trasmesse  dal  soggetto  e  se  tali
informazioni sono  state  trasmesse  su  base  obbligatoria  a  norma
dell'articolo 1,  paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)
2023/2859 o su base volontaria  a  norma  del  medesimo  articolo  1,
paragrafo 1, lettera b); 
      4) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati
personali. 
  7.  La  Consob  e'  l'autorita'  competente  per  le   disposizioni
introdotte dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2023/2859  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 113-ter  del  testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58: 
                «Art. 113-ter (Disposizioni generali  in  materia  di
          informazioni  regolamentate).   -   1.   Per   informazioni
          regolamentate  si  intendono  quelle  che   devono   essere
          pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati
          aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai  soggetti
          che li controllano, ai sensi delle  disposizioni  contenute
          nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,  nel  presente
          Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis,  e  nei
          relativi   regolamenti   di   attuazione    ovvero    delle
          disposizioni previste  da  Paesi  extracomunitari  ritenute
          equivalenti dalla Consob. 
                2.  Le  informazioni  regolamentate  sono  depositate
          presso la Consob e il gestore  del  mercato  per  il  quale
          l'emittente ha richiesto o ha approvato  l'ammissione  alla
          negoziazione dei propri valori mobiliari o quote  di  fondi
          chiusi, al fine di assicurare  l'esercizio  delle  funzioni
          attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo
          I-bis, del presente decreto. 
                3. La  Consob,  nell'esercizio  dei  poteri  ad  essa
          attribuiti dal  presente  Titolo,  stabilisce  modalita'  e
          termini  di  diffusione  al  pubblico  delle   informazioni
          regolamentate,   ferma   restando    la    necessita'    di
          pubblicazione tramite mezzi  di  informazione  su  giornali
          quotidiani nazionali, tenuto conto  della  natura  di  tali
          informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
          discriminatorio  e  ragionevolmente  idoneo  a   garantirne
          l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea. 
                4. La Consob: 
                  a) autorizza soggetti terzi rispetto  all'emittente
          all'esercizio dei servizi di diffusione delle  informazioni
          regolamentate; 
                  b)   autorizza   il    servizio    di    stoccaggio
          centralizzato delle informazioni regolamentate; 
                  c) organizza e gestisce il servizio  di  stoccaggio
          centralizzato delle informazioni  in  assenza  di  soggetti
          autorizzati ai sensi della lettera b). 
                5.  La  Consob,  in   relazione   alle   informazioni
          regolamentate, stabilisce con regolamento: 
                  a) modalita' e termini per il deposito  di  cui  al
          comma 2; 
                  b)  requisiti  e   condizioni   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione   all'esercizio   del    servizio    di
          diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
          attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui  al  comma
          3; 
                  c)  requisiti  e   condizioni   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione   all'esercizio   del    servizio    di
          stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
          attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle  fonti
          d'informazione, registrazione dell'ora e della  data  della
          ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso
          per gli  utenti  finali,  procedure  allineate  con  quelle
          previste per il deposito presso la Consob; 
                  d) la lingua in cui devono essere comunicate; 
                  e) eventuali esenzioni dagli obblighi di  deposito,
          diffusione e  stoccaggio  in  conformita'  alla  disciplina
          comunitaria. 
                6. Se un  soggetto  ha  chiesto,  senza  il  consenso
          dell'emittente,  l'ammissione  alla  negoziazione   in   un
          mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di  fondi
          chiusi, gli obblighi di  comunicazione  delle  informazioni
          regolamentate sono osservati da  tale  soggetto,  salvo  il
          caso in cui l'emittente  comunica  al  pubblico,  ai  sensi
          delle  disposizioni  del  proprio  Stato  di  origine,   le
          informazioni  regolamentate   richieste   dalla   normativa
          comunitaria. 
                7. I soggetti tenuti alla comunicazione  al  pubblico
          delle  informazioni  regolamentate  non   possono   esigere
          corrispettivi per tale comunicazione. 
                8. La Consob puo' rendere pubblico  il  fatto  che  i
          soggetti  tenuti  alla  comunicazione  delle   informazioni
          regolamentate non ottemperano ai loro obblighi. 
                9.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          66-quater, comma 1, la Consob puo': 
                  a)  sospendere  o   richiedere   che   il   mercato
          regolamentato  interessato  sospenda  la  negoziazione  dei
          valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo  di
          dieci  giorni  per  volta,  se  ha  motivi  ragionevoli  di
          sospettare che le disposizioni relative  alle  informazioni
          regolamentate siano state violate dal  soggetto  obbligato,
          ai sensi del presente articolo,  alla  comunicazione  delle
          informazioni regolamentate; 
                  b)  proibire  la   negoziazione   in   un   mercato
          regolamentato se accerta che le disposizioni indicate  alla
          lettera a) sono state violate.» 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2025/1338  della
          Commissione,  del  10  luglio  2025  che  stabilisce  norme
          tecniche di attuazione per l'applicazione  del  regolamento
          (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del  Consiglio  per
          quanto riguarda le funzionalita' del punto di accesso unico
          europeo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio 2025, Serie
          L. 
              - La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 15 dicembre 2004  sull'armonizzazione  degli
          obblighi di trasparenza riguardanti le  informazioni  sugli
          emittenti  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica  la
          direttiva  2001/34/CE  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.   31
          dicembre 2004, n. L 390.