Art. 5
Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo
3 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di istituzione di un
punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso
centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti
per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita'
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un
accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023;
b) «informazioni regolamentate»: le informazioni di cui
all'articolo 113-ter del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) «organismo di raccolta»: un organismo di raccolta di cui
all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) «formato per dati estraibili»: un formato per dati estraibili
ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile
meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento
(UE) 2023/2859;
f) «metadati»: informazioni strutturate che facilitano il
reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione,
anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale
informazione;
g) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo
2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859;
h) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita
all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. L'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso
dell'emittente e' tenuto a trasmettere le informazioni regolamentate
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5 al
fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico
europeo ESAP.
3. Le informazioni regolamentate devono soddisfare i seguenti
requisiti:
a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili o, laddove
previsto dal diritto dell'Unione europea o nazionale, in un formato
leggibile meccanicamente;
b) sono corredate dei seguenti metadati:
1) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni
fanno riferimento;
2) l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha
trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si
riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di
attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338
della Commissione, del 10 luglio 2025;
3) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso
le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le
informazioni, come specificate dalle norme tecniche di attuazione
previste dal medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
4) il settore o i settori industriali delle attivita'
economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le
informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione
previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
5) il tipo di informazioni trasmesse dal soggetto secondo la
classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338, e se tali informazioni sono
state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2859 o su base
volontaria a norma del medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
6) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
4. Ai fini del comma 3, lettera b), numero 2), gli emittenti sono
tenuti a ottenere un identificativo della persona giuridica che ha
trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si
riferiscono le informazioni.
5. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 2 accessibili
tramite ESAP, l'organismo di raccolta e' l'attuale meccanismo
ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, e delle relative disposizioni attuative.
6. Le informazioni di cui all'articolo 23-bis, paragrafo 4, della
direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004, sono rese accessibili tramite ESAP. A tal fine,
l'organismo di raccolta e' l'autorita' competente a norma del
presente articolo. Le informazioni devono soddisfare i requisiti
seguenti:
a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili;
b) sono corredate dei seguenti metadati:
1) tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a
cui le informazioni fanno riferimento;
2) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del
soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica
cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme
tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE)
2025/1338;
3) il tipo di informazioni come da classificazione prevista
dalle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di
esecuzione (UE) n. 2025/1338 trasmesse dal soggetto e se tali
informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma
dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
2023/2859 o su base volontaria a norma del medesimo articolo 1,
paragrafo 1, lettera b);
4) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati
personali.
7. La Consob e' l'autorita' competente per le disposizioni
introdotte dal presente articolo.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 113-ter del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58:
«Art. 113-ter (Disposizioni generali in materia di
informazioni regolamentate). - 1. Per informazioni
regolamentate si intendono quelle che devono essere
pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati
aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti
che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute
nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente
Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei
relativi regolamenti di attuazione ovvero delle
disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute
equivalenti dalla Consob.
2. Le informazioni regolamentate sono depositate
presso la Consob e il gestore del mercato per il quale
l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla
negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni
attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo
I-bis, del presente decreto.
3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e
termini di diffusione al pubblico delle informazioni
regolamentate, ferma restando la necessita' di
pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali
informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne
l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea.
4. La Consob:
a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente
all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni
regolamentate;
b) autorizza il servizio di stoccaggio
centralizzato delle informazioni regolamentate;
c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio
centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti
autorizzati ai sensi della lettera b).
5. La Consob, in relazione alle informazioni
regolamentate, stabilisce con regolamento:
a) modalita' e termini per il deposito di cui al
comma 2;
b) requisiti e condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di
diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma
3;
c) requisiti e condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di
stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti
d'informazione, registrazione dell'ora e della data della
ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso
per gli utenti finali, procedure allineate con quelle
previste per il deposito presso la Consob;
d) la lingua in cui devono essere comunicate;
e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito,
diffusione e stoccaggio in conformita' alla disciplina
comunitaria.
6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso
dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni
regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il
caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi
delle disposizioni del proprio Stato di origine, le
informazioni regolamentate richieste dalla normativa
comunitaria.
7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico
delle informazioni regolamentate non possono esigere
corrispettivi per tale comunicazione.
8. La Consob puo' rendere pubblico il fatto che i
soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni
regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
66-quater, comma 1, la Consob puo':
a) sospendere o richiedere che il mercato
regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei
valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di
dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di
sospettare che le disposizioni relative alle informazioni
regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato,
ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle
informazioni regolamentate;
b) proibire la negoziazione in un mercato
regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla
lettera a) sono state violate.»
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della
Commissione, del 10 luglio 2025 che stabilisce norme
tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le funzionalita' del punto di accesso unico
europeo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio 2025, Serie
L.
- La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la
direttiva 2001/34/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
dicembre 2004, n. L 390.