Art. 6 
 
Disposizioni integrative e correttive della disciplina  prevista  dal
  decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128,  per  il  recepimento
  della  direttiva  (UE)  2021/2101  del  Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa alla comunicazione  delle
  informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese  e
  succursali 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:  «g-bis)
per la relazione di revisione del bilancio d'esercizio delle  imprese
di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2015,  n.   139,   l'attestazione   circa   l'eventuale   sussistenza
dell'obbligo  di  redigere  la  comunicazione  di  cui   all'articolo
5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire dall'esercizio
finanziario precedente a  quello  sul  cui  bilancio  e'  chiamato  a
esprimere  un  giudizio  e   circa   l'avvenuta   predisposizione   e
pubblicazione di tale comunicazione da  parte  degli  amministratori.
Per la violazione degli obblighi di  cui  alla  presente  lettera  la
sanzione e' applicata nella misura disposta  dall'articolo  5-novies,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015». 
  2. All'articolo 5-octies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
139, il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione  della
          direttiva 2006/43/CE, relativa alle  revisioni  legali  dei
          conti annuali e dei  conti  consolidati,  che  modifica  le
          direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che   abroga   la
          direttiva  84/253/CEE),  come   modificato   dal   presente
          decreto: 
                «Art. 14  (Relazione  di  revisione  e  giudizio  sul
          bilancio). -  1.  Il  revisore  legale  o  la  societa'  di
          revisione legale  incaricati  di  effettuare  la  revisione
          legale dei conti: 
                  a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
          bilancio di  esercizio  e  sul  bilancio  consolidato,  ove
          redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; 
                  b) verificano nel corso dell'esercizio la  regolare
          tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
          dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 
                2. La relazione, redatta in conformita'  ai  principi
          di revisione di cui all'articolo 11, comprende: 
                  a) un  paragrafo  introduttivo  che  identifica  il
          bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a  revisione
          legale e il quadro normativo sull'informazione  finanziaria
          applicato alla sua redazione; 
                  b) una descrizione della  portata  della  revisione
          legale svolta con l'indicazione dei principi  di  revisione
          osservati; 
                  c) un giudizio sul bilancio che indica  chiaramente
          se questo e' conforme alle norme  che  ne  disciplinano  la
          redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto  la
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il   risultato
          economico dell'esercizio; 
                  d)  eventuali  richiami  di  informativa   che   il
          revisore  sottopone  all'attenzione  dei  destinatari   del
          bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; 
                  e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
          gestione con il bilancio; 
                  e-bis)  un   giudizio   sulla   conformita'   della
          relazione sulla gestione alle norme di  legge,  esclusa  la
          sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilita'  di
          cui  al  decreto   legislativo   adottato   in   attuazione
          dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; 
                  e-ter)  una  dichiarazione  rilasciata  sulla  base
          delle conoscenze e della comprensione  dell'impresa  e  del
          relativo contesto acquisite  nel  corso  dell'attivita'  di
          revisione  legale,  circa  l'eventuale  identificazione  di
          errori significativi nella relazione sulla gestione; 
                  f)  una  dichiarazione  su   eventuali   incertezze
          significative  relative  a  eventi  o  a  circostanze   che
          potrebbero sollevare dubbi  significativi  sulla  capacita'
          della societa'  sottoposta  a  revisione  di  mantenere  la
          continuita' aziendale; 
                  g) l'indicazione della sede del revisore  legale  o
          della societa' di revisione legale; 
                  g-bis) per la relazione di revisione  del  bilancio
          d'esercizio delle imprese di cui all'articolo 5-ter,  comma
          1,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.   139,
          l'attestazione circa l'eventuale  sussistenza  dell'obbligo
          di  redigere   la   comunicazione   di   cui   all'articolo
          5-quinquies del  medesimo  decreto  legislativo  a  partire
          dall'esercizio finanziario  precedente  a  quello  sul  cui
          bilancio e'  chiamato  a  esprimere  un  giudizio  e  circa
          l'avvenuta  predisposizione   e   pubblicazione   di   tale
          comunicazione  da  parte  degli  amministratori.   Per   la
          violazione degli obblighi di cui alla presente  lettera  la
          sanzione e' applicata nella misura  disposta  dall'articolo
          5-novies, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  139
          del 2015. 
                3. Nel caso in cui il revisore  esprima  un  giudizio
          sul bilancio con rilievi, un giudizio  negativo  o  rilasci
          una  dichiarazione  di  impossibilita'  di   esprimere   un
          giudizio, la relazione  illustra  analiticamente  i  motivi
          della decisione. 
                3-bis.  Qualora  la  revisione   legale   sia   stata
          effettuata da piu'  revisori  legali  o  piu'  societa'  di
          revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati
          della revisione legale dei conti e presentano una relazione
          e un  giudizio  congiunti.  In  caso  di  disaccordo,  ogni
          revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio
          giudizio  in  un  paragrafo  distinto  della  relazione  di
          revisione, indicando i motivi del disaccordo. 
                4.  La  relazione  e'  datata  e   sottoscritta   dal
          responsabile dell'incarico. Quando la revisione  legale  e'
          effettuata da una societa' di revisione, la relazione  reca
          almeno  la  firma  dei  responsabili  della  revisione  che
          effettuano la revisione per conto della societa'  medesima.
          Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu'
          revisori legali, la relazione di revisione  e'  firmata  da
          tutti i responsabili dell'incarico. 
                5. Si osservano i termini e le modalita' di  deposito
          di cui agli articoli  2429,  terzo  comma,  e  2435,  primo
          comma, del codice civile.  Si  osservano  i  termini  e  le
          modalita' di deposito di  cui  agli  articoli  2429,  terzo
          comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto
          disposto dall'articolo 154-ter del TUF. 
                6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno
          diritto  ad  ottenere  dagli  amministratori  documenti   e
          notizie utili all'attivita' di revisione legale  e  possono
          procedere ad accertamenti, controlli ed  esame  di  atti  e
          documentazione. 
                7. La relazione del revisore legale o della  societa'
          di  revisione  legale   sul   bilancio   consolidato   deve
          rispettare i requisiti di cui  ai  commi  da  2  a  4.  Nel
          giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il
          bilancio, come prescritto  dal  comma  2,  lettera  e),  il
          revisore  legale  o  la  societa'   di   revisione   legale
          considerano  il  bilancio  consolidato   e   la   relazione
          consolidata sulla gestione.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5-octies  del
          decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  139  (Attuazione
          della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio,
          ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di  talune
          tipologie di  imprese,  recante  modifica  della  direttiva
          2006/43/CE  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE, per  la  parte  relativa  alla  disciplina  del
          bilancio di  esercizio  e  di  quello  consolidato  per  le
          societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla
          legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla
          Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda  la  comunicazione
          delle informazioni sull'imposta sul  reddito  da  parte  di
          talune imprese e succursali) come modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 5-octies (Dichiarazione del revisore legale). -
          1. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
          dei conti delle societa' di cui al  comma  1  dell'articolo
          5-ter, verifica: 
                  a) il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere  la
          comunicazione di cui  all'articolo  5-quinquies  a  partire
          dall'esercizio finanziario precedente a quello  su  cui  e'
          chiamato ad esprimere un giudizio; 
                  b) l'avvenuta predisposizione  e  pubblicazione  da
          parte  degli  amministratori  della  comunicazione  di  cui
          all'articolo 5-quinquies se la relazione di cui al comma  2
          gia' lo prevede. 
                2. Il soggetto incaricato di effettuare la  revisione
          legale di cui al comma 1 riporta, nella  relazione  di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010  n.
          39, un'attestazione circa quanto previsto dalle lettere  a)
          e b) del comma 1. 
                3. (abrogato).»