Art. 6
Disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal
decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per il recepimento
della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa alla comunicazione delle
informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e
succursali
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: «g-bis)
per la relazione di revisione del bilancio d'esercizio delle imprese
di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 139, l'attestazione circa l'eventuale sussistenza
dell'obbligo di redigere la comunicazione di cui all'articolo
5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire dall'esercizio
finanziario precedente a quello sul cui bilancio e' chiamato a
esprimere un giudizio e circa l'avvenuta predisposizione e
pubblicazione di tale comunicazione da parte degli amministratori.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la
sanzione e' applicata nella misura disposta dall'articolo 5-novies,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015».
2. All'articolo 5-octies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
139, il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul
bilancio). - 1. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale incaricati di effettuare la revisione
legale dei conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare
tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformita' ai principi
di revisione di cui all'articolo 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il
bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione
legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria
applicato alla sua redazione;
b) una descrizione della portata della revisione
legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente
se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la
redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il
revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del
bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio;
e-bis) un giudizio sulla conformita' della
relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la
sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilita' di
cui al decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del
relativo contesto acquisite nel corso dell'attivita' di
revisione legale, circa l'eventuale identificazione di
errori significativi nella relazione sulla gestione;
f) una dichiarazione su eventuali incertezze
significative relative a eventi o a circostanze che
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacita'
della societa' sottoposta a revisione di mantenere la
continuita' aziendale;
g) l'indicazione della sede del revisore legale o
della societa' di revisione legale;
g-bis) per la relazione di revisione del bilancio
d'esercizio delle imprese di cui all'articolo 5-ter, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,
l'attestazione circa l'eventuale sussistenza dell'obbligo
di redigere la comunicazione di cui all'articolo
5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire
dall'esercizio finanziario precedente a quello sul cui
bilancio e' chiamato a esprimere un giudizio e circa
l'avvenuta predisposizione e pubblicazione di tale
comunicazione da parte degli amministratori. Per la
violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la
sanzione e' applicata nella misura disposta dall'articolo
5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139
del 2015.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio
sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci
una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi
della decisione.
3-bis. Qualora la revisione legale sia stata
effettuata da piu' revisori legali o piu' societa' di
revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati
della revisione legale dei conti e presentano una relazione
e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni
revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio
giudizio in un paragrafo distinto della relazione di
revisione, indicando i motivi del disaccordo.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal
responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale e'
effettuata da una societa' di revisione, la relazione reca
almeno la firma dei responsabili della revisione che
effettuano la revisione per conto della societa' medesima.
Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu'
revisori legali, la relazione di revisione e' firmata da
tutti i responsabili dell'incarico.
5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito
di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo
comma, del codice civile. Si osservano i termini e le
modalita' di deposito di cui agli articoli 2429, terzo
comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto
disposto dall'articolo 154-ter del TUF.
6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno
diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e
notizie utili all'attivita' di revisione legale e possono
procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione.
7. La relazione del revisore legale o della societa'
di revisione legale sul bilancio consolidato deve
rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel
giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il
revisore legale o la societa' di revisione legale
considerano il bilancio consolidato e la relazione
consolidata sulla gestione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5-octies del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (Attuazione
della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio,
ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del
bilancio di esercizio e di quello consolidato per le
societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla
legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla
Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali) come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5-octies (Dichiarazione del revisore legale). -
1. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
dei conti delle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
5-ter, verifica:
a) il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la
comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies a partire
dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui e'
chiamato ad esprimere un giudizio;
b) l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da
parte degli amministratori della comunicazione di cui
all'articolo 5-quinquies se la relazione di cui al comma 2
gia' lo prevede.
2. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale di cui al comma 1 riporta, nella relazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.
39, un'attestazione circa quanto previsto dalle lettere a)
e b) del comma 1.
3. (abrogato).»