Art. 2
Banca dati dei cammini d'Italia
1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la
promozione, anche a fini turistici, dei cammini, e' istituita presso
il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di
seguito denominata «banca dati», che integra una mappa digitale dei
cammini con informazioni relative alle loro principali
caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri
individuati dal decreto di cui al comma 4:
a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini
riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio
d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013,
e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse
turistico, culturale, locale o regionale;
b) i cammini interregionali che interessano il territorio di
almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia
autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
d) i cammini riconosciuti dalle citta' metropolitane e da Roma
Capitale quali cammini di interesse locale.
3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di
cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la
qualifica di «cammino d'Italia».
4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della
cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini
d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti:
a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e
l'aggiornamento della banca dati;
b) gli standard di qualita' a cui i cammini indicati dal comma 2
devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
c) le modalita' e i termini per l'inserimento, la sospensione
temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non piu'
rispondenti ai criteri fissati dal decreto.
5. Per il funzionamento della banca dati e' autorizzata la spesa di
euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 8.
6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e
itinerari di interesse regionale e locale.
7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e
di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.