Art. 2 
 
                   Banca dati dei cammini d'Italia 
 
  1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela  e  la
promozione, anche a fini turistici, dei cammini, e' istituita  presso
il Ministero del turismo la  banca  dati  dei  cammini  d'Italia,  di
seguito denominata «banca dati», che integra una mappa  digitale  dei
cammini   con   informazioni   relative    alle    loro    principali
caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore. 
  2. Sono inseriti nella banca  dati,  qualora  conformi  ai  criteri
individuati dal decreto di cui al comma 4: 
    a)  i  tratti  presenti  sul  territorio  italiano  dei   cammini
riconosciuti  quali  itinerari  culturali   europei   dal   Consiglio
d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato  dei  Ministri
del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013,
e  le  loro  dirette  confluenze  viarie  di  riconosciuto  interesse
turistico, culturale, locale o regionale; 
    b) i cammini interregionali  che  interessano  il  territorio  di
almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero
delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    c) i cammini riconosciuti da  una  regione  o  da  una  provincia
autonoma quali cammini di interesse regionale o locale; 
    d) i cammini riconosciuti dalle citta' metropolitane  e  da  Roma
Capitale quali cammini di interesse locale. 
  3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di
cui al comma  2  nella  banca  dati,  assegnando  contestualmente  la
qualifica di «cammino d'Italia». 
  4. Con decreto  del  Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro della cultura, da adottare  entro  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  della
cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini
d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono definiti: 
    a)  le  linee  guida  per  la  realizzazione,   la   gestione   e
l'aggiornamento della banca dati; 
    b) gli standard di qualita' a cui i cammini indicati dal comma  2
devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati; 
    c) le modalita' e i termini  per  l'inserimento,  la  sospensione
temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini  non  piu'
rispondenti ai criteri fissati dal decreto. 
  5. Per il funzionamento della banca dati e' autorizzata la spesa di
euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 8. 
  6. Resta  ferma  la  competenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini  e
itinerari di interesse regionale e locale. 
  7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026  e
di euro 500.000 per ciascuno degli anni  2027  e  2028.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.