Art. 3 
 
              Cabina di regia nazionale per lo sviluppo 
                e la promozione dei cammini d'Italia 
 
  1. Al fine di agevolare  il  conseguimento  delle  finalita'  della
presente legge, favorendo il coordinamento delle  politiche  e  degli
interventi che le amministrazioni  interessate  devono  attuare,  con
decreto del Ministro del turismo, di concerto con il  Ministro  della
cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita,  presso  il  Ministero
del turismo, la cabina di  regia  nazionale  per  lo  sviluppo  e  la
promozione dei cammini d'Italia, di  seguito  denominata  «cabina  di
regia». 
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e  le  funzioni
della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il
tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4: 
    a) definisce gli  standard  di  qualita'  dei  cammini  d'Italia,
eventualmente anche prevedendo l'utilizzo della  segnaletica  europea
del  Club  alpino  italiano  (CAI)  sulla  base  di  una  convenzione
stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI; 
    b) definisce le modalita' per la  realizzazione,  la  gestione  e
l'aggiornamento della banca dati; 
    c)  definisce  il  programma  nazionale  per  lo  sviluppo  e  la
promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e  ne  monitora
l'attuazione; 
    d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a  favorire  lo
sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia. 
  3. La cabina di regia e' composta da  un  membro  della  segreteria
tecnica di cui al comma  4,  due  rappresentanti  del  Ministero  del
turismo,  due  rappresentanti  del  Ministero   della   cultura,   un
rappresentante del Dipartimento per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca,  un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
un  rappresentante  designato  dalla  Conferenza  permanente  per   i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ed e' presieduta dal Ministro del  turismo  o  da  un  suo
delegato.  Alla  cabina  di   regia   possono   essere   invitati   i
rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi  competenza
nelle materie oggetto  dei  provvedimenti  e  delle  tematiche  posti
all'ordine del giorno. 
  4.  Il  Ministero  del  turismo,  mediante  l'istituzione  di   una
segreteria tecnica, assicura, con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e
amministrativo alla cabina di regia,  anche  avvalendosi  di  esperti
esterni   all'amministrazione   il   cui   incarico   e'    conferito
esclusivamente a titolo gratuito. 
  5. Ai componenti della  cabina  di  regia  non  spettano  compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad  eccezione  di
quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque  denominati.  Le
amministrazioni  interessate  fanno  fronte  ad  eventuali  costi  di
funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione
dei componenti della  cabina  di  regia,  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.