Art. 3
Cabina di regia nazionale per lo sviluppo
e la promozione dei cammini d'Italia
1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalita' della
presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli
interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con
decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della
cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita, presso il Ministero
del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la
promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata «cabina di
regia».
2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni
della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il
tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:
a) definisce gli standard di qualita' dei cammini d'Italia,
eventualmente anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea
del Club alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione
stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI;
b) definisce le modalita' per la realizzazione, la gestione e
l'aggiornamento della banca dati;
c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la
promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora
l'attuazione;
d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo
sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.
3. La cabina di regia e' composta da un membro della segreteria
tecnica di cui al comma 4, due rappresentanti del Ministero del
turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un
rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle
persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca, un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ed e' presieduta dal Ministro del turismo o da un suo
delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i
rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza
nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti
all'ordine del giorno.
4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una
segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e
amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti
esterni all'amministrazione il cui incarico e' conferito
esclusivamente a titolo gratuito.
5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di
quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le
amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di
funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione
dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.