Art. 4
Tavolo permanente per i cammini d'Italia
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' istituito, presso il Ministero del turismo, con
decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e
il Ministro per le disabilita', nonche' la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato
«tavolo permanente».
2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro
del turismo o da un suo delegato, e' definita con il decreto di cui
al comma 1.
3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di
regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a
tutela delle persone con disabilita', delle universita', degli enti
del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori
culturale e turistico, nonche' esperti della materia. Il tavolo
permanente puo' articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su
specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a
partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero
altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La
partecipazione ai lavori del tavolo permanente non da' diritto ad
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o
altro emolumento comunque denominato.
4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di
consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di
problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo
scambio di esperienze e di buone pratiche, nonche' l'elaborazione di
proposte normative e amministrative. La finalita' del tavolo
permanente e' quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di
garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il
coordinamento delle attivita' tra gli attori coinvolti, la creazione
di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi
di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo
gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito
professionale o associativo con competenze specifiche quali:
sicurezza e accessibilita', promozione e comunicazione, innovazione e
sviluppo sostenibile, nonche' valore culturale e paesaggistico.
5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente e'
assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il
31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attivita' svolta.
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8. - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».