Art. 4 
 
              Tavolo permanente per i cammini d'Italia 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e' istituito, presso il  Ministero  del  turismo,  con
decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e
il Ministro per le disabilita', nonche' la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
tavolo permanente per  i  cammini  d'Italia,  di  seguito  denominato
«tavolo permanente». 
  2. La composizione del tavolo permanente, presieduto  dal  Ministro
del turismo o da un suo delegato, e' definita con il decreto  di  cui
al comma 1. 
  3. Al tavolo permanente partecipano i componenti  della  cabina  di
regia, i rappresentanti delle  associazioni,  ivi  incluse  quelle  a
tutela delle persone con disabilita', delle universita',  degli  enti
del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi  nei  settori
culturale e turistico,  nonche'  esperti  della  materia.  Il  tavolo
permanente puo' articolare i suoi lavori in sezioni specializzate  su
specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere  chiamati  a
partecipare i  rappresentanti  di  amministrazioni  pubbliche  ovvero
altri soggetti esperti aventi competenza nelle  materie  oggetto  dei
provvedimenti e nelle  tematiche  poste  all'ordine  del  giorno.  La
partecipazione ai lavori del tavolo permanente  non  da'  diritto  ad
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese  o
altro emolumento comunque denominato. 
  4.  Il  tavolo  permanente  costituisce   una   sede   stabile   di
consultazione  e  favorisce  il  confronto  e  il   monitoraggio   di
problematiche, esigenze e  profili  di  evoluzione  dei  cammini,  lo
scambio di esperienze e di buone pratiche, nonche' l'elaborazione  di
proposte  normative  e  amministrative.  La  finalita'   del   tavolo
permanente e' quella  di  favorire  lo  sviluppo  dei  cammini  e  di
garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti  e  il
coordinamento delle attivita' tra gli attori coinvolti, la  creazione
di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi
di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo
gratuito, scelti  in  relazione  all'esperienza  maturata  in  ambito
professionale  o  associativo  con   competenze   specifiche   quali:
sicurezza e accessibilita', promozione e comunicazione, innovazione e
sviluppo sostenibile, nonche' valore culturale e paesaggistico. 
  5. Il supporto tecnico e amministrativo  al  tavolo  permanente  e'
assicurato  dal  Ministero  del  turismo  con   le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro  il
31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attivita' svolta. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
          locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del  30
          agosto 1997: 
                «Art. 8. - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali  e'  unificata  per  le  materie  ed  i  compiti  di
          interesse comune delle regioni, delle province, dei  comuni
          e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».