Art. 5 
 
                 Programma nazionale per lo sviluppo 
                e la promozione dei cammini d'Italia 
 
  1. La cabina di regia, in  attuazione  dell'articolo  3,  comma  2,
lettera c), sentito il tavolo  permanente,  predispone  il  programma
nazionale per lo sviluppo e la promozione dei  cammini  d'Italia,  di
seguito  denominato  «programma»,  indicando   le   priorita'   degli
interventi e definendo la  strategia  unitaria  di  promozione  e  di
valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma
ha durata triennale. 
  2. Gli interventi inseriti  nel  programma  sono  realizzati  dalle
amministrazioni centrali, regionali o locali  secondo  le  rispettive
competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.