Art. 5
Programma nazionale per lo sviluppo
e la promozione dei cammini d'Italia
1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2,
lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma
nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di
seguito denominato «programma», indicando le priorita' degli
interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di
valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma
ha durata triennale.
2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle
amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive
competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.