Art. 6 
 
               Studi e ricerche. Relazione alle Camere 
 
  1. Il Ministero del turismo e il Ministero  della  cultura  possono
promuovere la realizzazione di  studi,  approfondimenti,  ricerche  e
iniziative scientifiche, anche in collaborazione  con  universita'  e
altre istituzioni, finalizzati  alla  valorizzazione  del  patrimonio
materiale e immateriale associato ai cammini. 
  2. Entro il 31 maggio di ciascun  anno,  il  Ministro  del  turismo
trasmette alle Camere una relazione  sui  cammini  d'Italia  che  da'
conto delle attivita' svolte dalla cabina di regia e dello  stato  di
attuazione degli interventi previsti nel programma. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.