Art. 6
Studi e ricerche. Relazione alle Camere
1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono
promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e
iniziative scientifiche, anche in collaborazione con universita' e
altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio
materiale e immateriale associato ai cammini.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo
trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che da'
conto delle attivita' svolte dalla cabina di regia e dello stato di
attuazione degli interventi previsti nel programma.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.