Art. 7 
 
                 Campagne di promozione dei cammini 
 
  1. Al fine di promuovere  i  cammini  inseriti  nella  banca  dati,
incentivandone la fruizione e favorendo lo  sviluppo  di  un  turismo
lento,  sostenibile  e  diffuso  sul  territorio,  il  Ministero  del
turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne  di
promozione a livello nazionale e internazionale. 
  2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 8.