Art. 7
Campagne di promozione dei cammini
1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati,
incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo
lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del
turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di
promozione a livello nazionale e internazionale.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 8.