Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro
1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 per ciascuno degli anni
2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo
1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo
7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027
e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo.
Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 368, l'articolo 1, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«368. Per la realizzazione di investimenti
finalizzati ad incrementare l'attrattivita' turistica del
Paese, anche in relazione all'organizzazione di
manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi,
connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo
positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui
territori e per le categorie interessate, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo
da ripartire denominato "Fondo unico nazionale per il
turismo di conto capitale", con una dotazione pari a 50
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per
l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.».