Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo  2,  comma  7,  pari  a  euro
1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 per  ciascuno  degli  anni
2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo
1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5,  e  dall'articolo
7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027
e a euro 1.050.000 annui a  decorrere  dall'anno  2028,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il comma 368, l'articolo 1, della legge 30
          dicembre 2021, n.  234  recante:  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2022-2024»  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: 
                «368.   Per   la   realizzazione   di    investimenti
          finalizzati ad incrementare l'attrattivita'  turistica  del
          Paese,   anche   in   relazione    all'organizzazione    di
          manifestazioni  ed  eventi,   compresi   quelli   sportivi,
          connotati  da  spiccato   rilievo   turistico,   garantendo
          positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali  sui
          territori e per le categorie interessate,  nello  stato  di
          previsione del Ministero del turismo e' istituito un  fondo
          da ripartire  denominato  "Fondo  unico  nazionale  per  il
          turismo di conto capitale", con una  dotazione  pari  a  50
          milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023 e 50 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          2024 e 2025.».