Art. 2 
 
                       Disposizioni in materia 
                        di polizia mortuaria 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della
salute,  sentiti  il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro   della
giustizia, previo parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,
si provvede alla modifica del regolamento di  polizia  mortuaria,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,  n.
285, sulla base dei seguenti principi: 
    a) prevedere che,  a  decorrere  dalla  data  di  iscrizione  nel
registro degli indagati  e  fino  al  passaggio  in  giudicato  della
sentenza di assoluzione,  al  coniuge,  all'altra  parte  dell'unione
civile, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e  37,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale  rappresentante
con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera
b), e nelle forme di cui al comma 41  del  medesimo  articolo  1,  al
convivente di fatto che non ha reso la  dichiarazione  anagrafica  di
cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n.  76  del  2016,
laddove lo stesso sia stato  autorizzato  a  disporre  delle  spoglie
mortali della vittima in virtu' di  una  espressa  manifestazione  di
volonta' della medesima, a ogni persona legata da relazione affettiva
alla vittima, autorizzata  nelle  medesime  forme  a  disporre  delle
spoglie  mortali  della  vittima  stessa  o   al   parente   prossimo
individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice  civile,
indagati o imputati per i reati  di  cui  agli  articoli  572,  terzo
comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata  la  morte,  575,  578,
primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e  591,  terzo
comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la  morte,  del  codice
penale,  commessi  a  danno  dell'altro  coniuge,  dell'altra   parte
dell'unione civile, del convivente di fatto,  di  persona  legata  da
relazione affettiva o del parente prossimo, sia precluso  l'esercizio
di qualsiasi diritto e facolta' in tema di tumulazione, inumazione  o
cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento; 
    b) prevedere che, nel caso in cui  sia  avviato  un  procedimento
penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione
del cadavere sia comunque vietata  sino  al  passaggio  in  giudicato
della  sentenza  di  condanna  che   abbia   definito   il   suddetto
procedimento  ovvero  sino   alla   pronuncia   della   sentenza   di
proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere
che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi  tre  anni
dal provvedimento, salvo che il giudice per le  indagini  preliminari
disponga motivatamente altrimenti; 
    c) prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare
della facolta' di disporre della destinazione della salma  e  qualora
nessuno faccia richiesta di restituzione  della  salma  medesima,  il
pubblico ministero ne disponga in conformita' a quanto previsto dalla
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto Presidente della Repubblica  10  settembre
          1990, n. 285  recante:  «Approvazione  del  regolamento  di
          polizia mortuaria», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 239 del 12 ottobre 1990. 
              - Per l'art. 1 della legge 20 maggio 2016,  n.  76,  si
          vedano le note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli da  74  a  78  del
          codice civile: 
                «Art. 74 (Parentela). - La parentela  e'  il  vincolo
          tra le persone che discendono da uno  stesso  stipite,  sia
          nel caso in cui la filiazione e' avvenuta  all'interno  del
          matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori  di
          esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo
          di parentela non sorge nei  casi  di  adozione  di  persone
          maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti.» 
                «Art. 75 (Linee della parentela). - Sono  parenti  in
          linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in
          linea  collaterale  quelle  che,  pur  avendo  uno  stipite
          comune, non discendono l'una dall'altra.» 
                «Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta  si
          computano altrettanti gradi  quante  sono  le  generazioni,
          escluso lo stipite. 
                Nella linea collaterale i gradi  si  computano  dalle
          generazioni, salendo da uno dei parenti fino  allo  stipite
          comune e da questo discendendo  all'altro  parente,  sempre
          restando escluso lo stipite.» 
                «Art. 77 (Limite della parentela).  -  La  legge  non
          riconosce il vincolo di parentela  oltre  il  sesto  grado,
          salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.» 
                «Art. 78 (Affinita'). - L'affinita' e' il vincolo tra
          un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 
                Nella linea e nel grado  in  cui  taluno  e'  parente
          d'uno dei coniugi, egli e' affine dell'altro coniuge. 
                L'affinita' non  cessa  per  la  morte,  anche  senza
          prole, del coniuge da cui  deriva,  salvo  che  per  alcuni
          effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio e'
          dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87,  n.
          4.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  572,  575,  578,
          579, 580, 584, e 591 del codice penale: 
                «Art   572   (Maltrattamenti   contro   familiari   e
          conviventi).  -   Chiunque,   fuori   dei   casi   indicati
          nell'articolo  precedente,  maltratta  una  persona   della
          famiglia o comunque convivente ovvero non  piu'  convivente
          nel caso in cui l'agente  e  la  vittima  siano  legati  da
          vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta
          alla  sua  autorita'  o  a  lui  affidata  per  ragioni  di
          educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,  o  per
          l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
                La pena e' aumentata fino alla meta' se il  fatto  e'
          commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
          in stato di gravidanza o di persona  con  disabilita'  come
          definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio  1992,
          n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi. 
                Se dal fatto deriva una lesione personale  grave,  si
          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva
          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici
          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a
          ventiquattro anni. 
                Il  minore  di   anni   diciotto   che   assiste   ai
          maltrattamenti di cui al  presente  articolo  si  considera
          persona offesa dal reato. 
                La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il
          fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione  o
          di prevaricazione o come atto di  controllo  o  possesso  o
          dominio in quanto donna, o in relazione  al  rifiuto  della
          donna di instaurare o mantenere  un  rapporto  affettivo  o
          come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.». 
                «Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte  di
          un uomo e' punito con la reclusione non inferiore  ad  anni
          ventuno.». 
                «Art. 578 (Infanticidio in  condizioni  di  abbandono
          materiale e morale). - La madre che cagiona  la  morte  del
          proprio neonato immediatamente dopo il parto,  o  del  feto
          durante  il  parto,  quando  il  fatto  e'  determinato  da
          condizioni di abbandono  materiale  e  morale  connesse  al
          parto, e' punita con la  reclusione  da  quattro  a  dodici
          anni. 
                A coloro che concorrono nel fatto  di  cui  al  primo
          comma si  applica  la  reclusione  non  inferiore  ad  anni
          ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito  al  solo  scopo  di
          favorire la madre, la pena  puo'  essere  diminuita  da  un
          terzo a due terzi. 
                Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61
          del codice penale.» 
                «Art. 579 (Omicidio  del  consenziente).  -  Chiunque
          cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e' punito
          con la reclusione da sei a quindici anni. 
                Non si applicano le aggravanti indicate nell'art. 61. 
                Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se
          il fatto e' commesso: 
                  1. contro una persona minore degli anni diciotto; 
                  2. contro una persona inferma di mente,  o  che  si
          trova in condizioni di deficienza  psichica,  per  un'altra
          infermita'  o  per  l'abuso  di   sostanze   alcooliche   o
          stupefacenti; 
                  3. contro una persona il cui consenso sia stato dal
          colpevole estorto con  violenza,  minaccia  o  suggestione,
          ovvero carpito con inganno.» 
                «Art.  580  (Istigazione  o  aiuto  al  suicidio).  -
          Chiunque determina altri al suicidio  o  rafforza  l'altrui
          proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi  modo
          l'esecuzione, e' punito, se il  suicidio  avviene,  con  la
          reclusione da cinque a dodici  anni.  Se  il  suicidio  non
          avviene, e' punito con la reclusione da uno a cinque  anni,
          sempre che dal tentativo di  suicidio  derivi  una  lesione
          personale grave o gravissima. 
                Le pene sono  aumentate  se  la  persona  istigata  o
          eccitata  o  aiutata  si  trova  in  una  delle  condizioni
          indicate  nei  numeri  1°  e   2°   dell'art.   precedente.
          Nondimeno, se la persona  suddetta  e'  minore  degli  anni
          quattordici o comunque e' priva della capacita' d'intendere
          o  di  volere,  si  applicano  le   disposizioni   relative
          all'omicidio.». 
                «Art 584 (Omicidio preterintenzionale).  -  Chiunque,
          con atti diretti a commettere  uno  dei  delitti  preveduti
          dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un  uomo,  e'
          punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.». 
                «Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
          Chiunque  abbandona   una   persona   minore   degli   anni
          quattordici, ovvero una persona incapace, per  malattia  di
          mente o di corpo, per vecchiaia,  o  per  altra  causa,  di
          provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia  o
          debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
          cinque anni. 
                Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un
          cittadino  italiano  minore  degli  anni  diciotto,  a  lui
          affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. 
                La pena e' della reclusione da uno a sei anni se  dal
          fatto deriva una lesione personale, ed e'  da  tre  a  otto
          anni se ne deriva la morte. 
                Le pene sono aumentate se il fatto  e'  commesso  dal
          genitore, dal figlio, dal  tutore  o  dal  coniuge,  ovvero
          dall'adottante o dall'adottato.».