Art. 3
Misure in favore dell'autotrasporto
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter,
comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa
sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al
prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma
e' concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026
ed e' attributo alle condizioni e con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i
criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di
cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo
sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei
limiti di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 5.
6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni
del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026,
l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento
alla sola componente riferita al costo del gasolio.