Art. 3 
 
                 Misure in favore dell'autotrasporto 
 
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come  carburante,  alle
imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a) del testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto  un  contributo  straordinario,
sotto forma di credito di imposta, commisurato  alla  maggiore  spesa
sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto  al
prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente  comma
e' concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026
ed e' attributo alle condizioni  e  con  le  modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 3. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026.  Non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000,  n.  388.  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti  i
criteri e le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle  condizioni  di
cui al suddetto comma, alle procedure di concessione  del  contributo
sotto forma di credito d'imposta, anche  ai  fini  del  rispetto  dei
limiti di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100  milioni  di
euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 5. 
  6. In considerazione dell'andamento  delle  sensibili  oscillazioni
del prezzo dei carburanti, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge  e  fino  al  30  giugno   2026,
l'aggiornamento di cui all'articolo  1,  comma  250  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 avviene con  cadenza  mensile  con  riferimento
alla sola componente riferita al costo del gasolio.