Art. 4 
 
Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a  favore  delle  imprese
                               ittiche 
 
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina,   derivanti   dalle   recenti   crisi   internazionali,   e'
riconosciuto alle imprese esercenti l'attivita' di pesca, nel  limite
di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale  compensazione  dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e
benzina per l'alimentazione  dei  mezzi  utilizzati  per  l'esercizio
delle predette attivita', un contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, fino al 20 per cento  della  spesa  sostenuta  per
l'acquisto del carburante effettuato nei  mesi  di  marzo,  aprile  e
maggio  dell'anno  2026,  comprovato  mediante  le  relative  fatture
d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2026. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  3. Con decreto del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le  modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,  con  particolare
riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di
credito d'imposta, anche ai fini del rispetto  dei  limiti  di  spesa
previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle  condizioni  di
revoca e all'effettuazione dei controlli. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato.  Ai
relativi adempimenti europei provvede il Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.