Art. 4
Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese
ittiche
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, e'
riconosciuto alle imprese esercenti l'attivita' di pesca, nel limite
di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e
benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio
delle predette attivita', un contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e
maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare
riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di
credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa
previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di
revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.