Art. 11 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino all'adozione del decreto di  cui  all'articolo  9,  ciascun
ufficio  di  livello  dirigenziale  generale  opera  avvalendosi  dei
preesistenti  uffici  dirigenziali  di  livello   non   generale   in
conformita' alle competenze del rispettivo settore di attribuzione. 
  2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 2,  comma  8,  primo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  con  riferimento
alle   strutture   organizzative   interessate   dal   processo    di
riorganizzazione di cui al  presente  regolamento,  i  corrispondenti
incarichi dirigenziali, nonche'  le  assegnazioni  di  personale  non
dirigenziale in servizio presso le  predette  strutture,  sono  fatti
salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di  conferimento
dei nuovi incarichi. 
  3. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 11 marzo 2026 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Meloni 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Salvini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Zangrillo 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energentica, n. 674 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 8,  del  decreto-legge
          31 agosto 2013, n. 101 recante: «Disposizioni  urgenti  per
          il perseguimento di obiettivi  di  razionalizzazione  nelle
          pubbliche  amministrazioni»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  204  del  31  agosto  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
                «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di  accesso  nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - Omissis. 
                8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
          degli interventi di riorganizzazione di  cui  al  comma  7,
          provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          le  strutture  riorganizzate  seguendo  le  modalita',   le
          procedure  ed  i  criteri  previsti  dall'articolo  19  del
          decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165.   Sono
          salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i
          rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135  mediante
          conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
          del presente  comma.  Per  un  numero  corrispondente  alle
          unita' di personale risultante  in  soprannumero  all'esito
          delle   procedure   di   conferimento    degli    incarichi
          dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre
          il 31 dicembre  2014,  un  contingente  ad  esaurimento  di
          incarichi dirigenziali da conferire ai sensi  dell'articolo
          19, comma 10, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, fermo restando l'obbligo di rispettare le  percentuali
          previste dall'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo n. 165  del  2001,  calcolate  sulla  dotazione
          organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non
          puo' superare il valore degli  effettivi  soprannumeri,  si
          riduce con le cessazioni dal servizio per  qualsiasi  causa
          dei  dirigenti  di  ruolo,  comprese   le   cessazioni   in
          applicazione dell'articolo 2, comma  11,  lettera  a),  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  nonche'
          con la scadenza degli incarichi dirigenziali non  rinnovati
          del  personale  non  appartenente  ai  ruoli   dirigenziali
          dell'amministrazione. Per  le  amministrazioni  di  cui  al
          presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze
          funzionali   strettamente   necessarie   e    adeguatamente
          motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti
          di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino  alla  data
          di adozione dei regolamenti organizzativi  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre  2013.  Nelle  more  dei  processi  di
          riorganizzazione,  per  il  conferimento  degli   incarichi
          dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  qualora  l'applicazione
          percentuale per gli incarichi  previsti  dal  comma  6  del
          medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con
          decimali,  si  procedera'   all'arrotondamento   all'unita'
          superiore. 
                Omissis.».