Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9, ciascun
ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei
preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in
conformita' alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento
alle strutture organizzative interessate dal processo di
riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti
incarichi dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non
dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti
salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di conferimento
dei nuovi incarichi.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 marzo 2026
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energentica, n. 674
Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101 recante: «Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - Omissis.
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i
rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante
conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
del presente comma. Per un numero corrispondente alle
unita' di personale risultante in soprannumero all'esito
delle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre
il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di
incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali
previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione
organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non
puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si
riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa
dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in
applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche'
con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati
del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al
presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze
funzionali strettamente necessarie e adeguatamente
motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti
di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data
di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione
percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del
medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con
decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita'
superiore.
Omissis.».