Art. 2 
 
Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
                  ministri 30 ottobre 2023, n. 186 
 
  1. All'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  30  ottobre  2023,  n.  186,  le  parole
«Provveditorati  interregionali»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Provveditorati regionali e interregionali». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 2, del citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre  2023,
          n. 186, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Dipartimento per le  opere  pubbliche  e  le
          politiche abitative). - Omissis 
                2. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli
          interventi speciali svolge le funzioni  di  competenza  del
          Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
                  a)  opere  pubbliche  di  competenza  statale,  ivi
          compresi   gli   interventi   di   edilizia    giudiziaria,
          penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia
          per le Forze armate e di Polizia  nonche'  dei  Vigili  del
          fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; 
                  b) supporto alle amministrazioni  pubbliche,  anche
          locali,  per  l'esecuzione  di   interventi   sulle   opere
          pubbliche anche attraverso  i  Provveditorati  regionali  e
          interregionali; 
                  c)     attivita'     tecnico-amministrativa     per
          l'espletamento delle funzioni  statali  di  competenza  del
          Ministero  funzionali  alla  definizione  dei  criteri  per
          l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche
          per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei
          Lavori Pubblici; 
                  d) interventi per la  ricostruzione  dei  territori
          colpiti da eventi sismici,  ferme  restando  le  competenze
          della Presidenza del Consiglio dei ministri in  materia  di
          protezione civile e ricostruzione previste  a  legislazione
          vigente; 
                  e)  interventi  di  competenza  statale  per   Roma
          Capitale; 
                  f) interventi previsti da leggi speciali e connessi
          allo svolgimento di grandi eventi; 
                  g)  eliminazione  barriere  architettoniche   negli
          edifici pubblici; 
                  h) attivita' per la tutela e la salvaguardia  della
          laguna di Venezia; 
                  i) programmazione, gestione ed  esecuzione  diretta
          degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione,
          adeguamento,  risanamento   e   restauro   sul   patrimonio
          immobiliare adibito a sede di organi  costituzionali  e  di
          rilevanza costituzionale ovvero di organismi  di  rilevanza
          internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale; 
                  l)  procedimenti  in  materia   di   infrastrutture
          strategiche nelle materie di competenza  avviati  ai  sensi
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
                  m) interventi inerenti a progetti  infrastrutturali
          in attuazione di accordi internazionali; 
                  n) programmi di competenza ministeriale in  materia
          di  efficientamento  energetico  degli  edifici   sedi   di
          pubbliche istituzioni; 
                  o)    gestione     delle     attivita'     inerenti
          all'applicazione dell'articolo 60,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
                Omissis.».