Art. 2
Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole
«Provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti:
«Provveditorati regionali e interregionali».
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 5, comma 2, del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023,
n. 186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Dipartimento per le opere pubbliche e le
politiche abitative). - Omissis
2. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli
interventi speciali svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi
compresi gli interventi di edilizia giudiziaria,
penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia
per le Forze armate e di Polizia nonche' dei Vigili del
fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
b) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche
locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere
pubbliche anche attraverso i Provveditorati regionali e
interregionali;
c) attivita' tecnico-amministrativa per
l'espletamento delle funzioni statali di competenza del
Ministero funzionali alla definizione dei criteri per
l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche
per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici;
d) interventi per la ricostruzione dei territori
colpiti da eventi sismici, ferme restando le competenze
della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
protezione civile e ricostruzione previste a legislazione
vigente;
e) interventi di competenza statale per Roma
Capitale;
f) interventi previsti da leggi speciali e connessi
allo svolgimento di grandi eventi;
g) eliminazione barriere architettoniche negli
edifici pubblici;
h) attivita' per la tutela e la salvaguardia della
laguna di Venezia;
i) programmazione, gestione ed esecuzione diretta
degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione,
adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio
immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza
internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale;
l) procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche nelle materie di competenza avviati ai sensi
della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
m) interventi inerenti a progetti infrastrutturali
in attuazione di accordi internazionali;
n) programmi di competenza ministeriale in materia
di efficientamento energetico degli edifici sedi di
pubbliche istituzioni;
o) gestione delle attivita' inerenti
all'applicazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Omissis.».