Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
                  ministri 30 ottobre 2023, n. 186 
 
  1. All'articolo 8 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  30  ottobre  2023,  n.  186,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.   Costituiscono   strutture   decentrate   del   Ministero,
dipendenti dal Dipartimento per le opere  pubbliche  e  le  politiche
abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per  le  opere
pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi  che
seguono: 
        a) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per
le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede  in  Torino  e
sede coordinata in Genova; 
        b) Provveditorato regionale per le  opere  pubbliche  per  la
Lombardia, con sede in Milano; 
        c)  Provveditorato  regionale  per  le  opere  pubbliche  per
l'Emilia-Romagna con sede in Bologna; 
        d) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per
le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia  Giulia,  con
sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; 
        e) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per
le regioni Toscana, Marche e Umbria,  con  sede  in  Firenze  e  sedi
coordinate in Perugia e in Ancona; 
        f) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per
le regioni Lazio, Abruzzo  e  Sardegna,  con  sede  in  Roma  e  sedi
coordinate in L'Aquila e in Cagliari; 
        g) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per
le regioni Campania e Molise con sede in Napoli e sede coordinata  in
Campobasso; 
        h) Provveditorato interregionale  per  le  regioni  Puglia  e
Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza; 
        i) Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  per
le regioni Sicilia e Calabria, con sede in Palermo e sede  coordinata
in Catanzaro.»; 
    b) al comma 2, dopo la parola: «Provveditorato» sono inserite  le
seguenti: «regionale e»; 
    c) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «I  Provveditorati
regionali e interregionali per le opere pubbliche». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si  riporta  l'articolo  8  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre  2023,  n.
          186, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 8 (I Provveditorati regionali e  interregionali
          per le  opere  pubbliche).  -  1.  Costituiscono  strutture
          decentrate del Ministero, dipendenti dal  Dipartimento  per
          le  opere   pubbliche   e   le   politiche   abitative,   i
          Provveditorati regionali  e  interregionali  per  le  opere
          pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le
          sedi che seguono: 
                  a)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria,
          con sede in Torino e sede coordinata in Genova; 
                  b) Provveditorato regionale per le opere  pubbliche
          per la Lombardia, con sede in Milano; 
                  c) Provveditorato regionale per le opere  pubbliche
          per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna; 
                  d)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per le  regioni  Veneto,  Trentino-Alto  Adige  e
          Friuli-Venezia  Giulia,  con  sede  in   Venezia   e   sedi
          coordinate in Trento e in Trieste; 
                  e)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede
          in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona; 
                  f)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per le regioni Lazio,  Abruzzo  e  Sardegna,  con
          sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari; 
                  g)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per le regioni Campania  e  Molise  con  sede  in
          Napoli e sede coordinata in Campobasso; 
                  h) Provveditorato  interregionale  per  le  regioni
          Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata  in
          Potenza; 
                  i)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria,  con  sede  in
          Palermo e sede coordinata in Catanzaro. 
                2.   A    ciascun    Provveditorato    regionale    e
          interregionale e' preposto un dirigente di livello generale
          denominato "Provveditore per le opere pubbliche",  nominato
          ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. 
                3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono  al  Capo
          del  Dipartimento  in  ordine   al   raggiungimento   degli
          obiettivi ad essi affidati. 
                4. Il Provveditore per le opere pubbliche  e'  datore
          di lavoro nelle sedi di competenza. 
                5. Presso ogni sede coordinata il Provveditore per le
          opere pubbliche, d'intesa con  il  Capo  Dipartimento,  che
          informa  previamente  il   Ministro,   nel   rispetto   del
          contingente   dirigenziale    non    generale    attribuito
          all'Ufficio decentrato, nomina un dirigente coordinatore  e
          responsabile della sede coordinata al quale possono  essere
          attribuite anche funzioni vicarie. 
                6. Il Provveditore per le  opere  pubbliche  cura  la
          definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio
          idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai  sensi
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».