Art. 5
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono strutture decentrate del Ministero,
dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche
abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per le opere
pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che
seguono:
a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede in Torino e
sede coordinata in Genova;
b) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la
Lombardia, con sede in Milano;
c) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per
l'Emilia-Romagna con sede in Bologna;
d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con
sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede in Firenze e sedi
coordinate in Perugia e in Ancona;
f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma e sedi
coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
le regioni Campania e Molise con sede in Napoli e sede coordinata in
Campobasso;
h) Provveditorato interregionale per le regioni Puglia e
Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;
i) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
le regioni Sicilia e Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata
in Catanzaro.»;
b) al comma 2, dopo la parola: «Provveditorato» sono inserite le
seguenti: «regionale e»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «I Provveditorati
regionali e interregionali per le opere pubbliche».
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (I Provveditorati regionali e interregionali
per le opere pubbliche). - 1. Costituiscono strutture
decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per
le opere pubbliche e le politiche abitative, i
Provveditorati regionali e interregionali per le opere
pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le
sedi che seguono:
a) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria,
con sede in Torino e sede coordinata in Genova;
b) Provveditorato regionale per le opere pubbliche
per la Lombardia, con sede in Milano;
c) Provveditorato regionale per le opere pubbliche
per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna;
d) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi
coordinate in Trento e in Trieste;
e) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede
in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;
f) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con
sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
g) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Campania e Molise con sede in
Napoli e sede coordinata in Campobasso;
h) Provveditorato interregionale per le regioni
Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in
Potenza;
i) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria, con sede in
Palermo e sede coordinata in Catanzaro.
2. A ciascun Provveditorato regionale e
interregionale e' preposto un dirigente di livello generale
denominato "Provveditore per le opere pubbliche", nominato
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo
del Dipartimento in ordine al raggiungimento degli
obiettivi ad essi affidati.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche e' datore
di lavoro nelle sedi di competenza.
5. Presso ogni sede coordinata il Provveditore per le
opere pubbliche, d'intesa con il Capo Dipartimento, che
informa previamente il Ministro, nel rispetto del
contingente dirigenziale non generale attribuito
all'Ufficio decentrato, nomina un dirigente coordinatore e
responsabile della sede coordinata al quale possono essere
attribuite anche funzioni vicarie.
6. Il Provveditore per le opere pubbliche cura la
definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio
idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».