Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Provveditorati interregionali», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e
interregionali»;
b) al comma 2, lettera m), dopo le parole: «Direzione generale
per gli affari legali» e' inserita la seguente: «, societari»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Competenze dei
Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Competenze dei Provveditorati regionali e
interregionali per le opere pubbliche). - 1. Ferme restando
le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, i
Provveditorati regionali e interregionali assicurano, in
sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti
di spettanza statale nelle aree funzionali di cui
all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter),
d-quater), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti
provvedimenti di attuazione, i Provveditorati regionali e
interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di
competenza nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza del Ministero,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2,
lettera i);
b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche e
di supporto al Ministero all'attivita' di vigilanza sulle
reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da
altri enti pubblici;
c) attivita' di supporto su base convenzionale
nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere
anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche
ad ordinamento autonomo, economico e non economico, nonche'
di Enti e organismi pubblici;
d) attivita' di competenza statale di supporto
degli Uffici territoriali di governo in materia di
repressione dell'abusivismo edilizio;
e) supporto all'attivita' di vigilanza del
Ministero su ANAS S.p.a.;
f) supporto all'attivita' di gestione da parte del
Ministero dei programmi di iniziativa europea;
g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica
e popolare;
h) supporto tecnico alla Direzione generale per le
strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali e alla
Direzione generale per le autostrade la vigilanza sui
contratti di concessione autostradale, per le attivita' di
competenza;
i) espletamento del servizio di polizia stradale di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
l) supporto al Consiglio superiore dei lavori
pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle
attivita' di vigilanza di cui al decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 106.
m) gestione del contenzioso con il supporto della
Direzione generale per gli affari legali, societari e i
contratti pubblici.».