Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
                  ministri 30 ottobre 2023, n. 186 
 
  1. All'articolo 9 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  30  ottobre  2023,  n.  186,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «Provveditorati interregionali», ovunque ricorrono,
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Provveditorati   regionali   e
interregionali»; 
    b) al comma 2, lettera m), dopo le  parole:  «Direzione  generale
per gli affari legali» e' inserita la seguente: «, societari»; 
    c) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Competenze  dei
Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  l'articolo  9  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre  2023,  n.
          186, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 9 (Competenze dei  Provveditorati  regionali  e
          interregionali per le opere pubbliche). - 1. Ferme restando
          le competenze in materia infrastrutturale delle  Regioni  e
          delle  Province   autonome   di   Trento   e   Bolzano,   i
          Provveditorati regionali e  interregionali  assicurano,  in
          sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e  dei  compiti
          di  spettanza  statale  nelle  aree   funzionali   di   cui
          all'articolo  42,  comma  1,  lettere   a),   b),   d-ter),
          d-quater), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                2.  Fatto   salvo   quanto   disposto   dal   decreto
          legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  e  dai  conseguenti
          provvedimenti di attuazione, i Provveditorati  regionali  e
          interregionali svolgono, in  particolare,  le  funzioni  di
          competenza nei seguenti ambiti di attivita': 
                  a) opere pubbliche  di  competenza  del  Ministero,
          fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  5,  comma  2,
          lettera i); 
                  b) attivita' di vigilanza sulle opere  pubbliche  e
          di supporto al Ministero all'attivita' di  vigilanza  sulle
          reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e  da
          altri enti pubblici; 
                  c) attivita'  di  supporto  su  base  convenzionale
          nella programmazione, progettazione ed esecuzione di  opere
          anche di competenza di Amministrazioni non  statali,  anche
          ad ordinamento autonomo, economico e non economico, nonche'
          di Enti e organismi pubblici; 
                  d) attivita'  di  competenza  statale  di  supporto
          degli  Uffici  territoriali  di  governo  in   materia   di
          repressione dell'abusivismo edilizio; 
                  e)  supporto   all'attivita'   di   vigilanza   del
          Ministero su ANAS S.p.a.; 
                  f) supporto all'attivita' di gestione da parte  del
          Ministero dei programmi di iniziativa europea; 
                  g) attivita' di vigilanza per l'edilizia  economica
          e popolare; 
                  h) supporto tecnico alla Direzione generale per  le
          strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali e  alla
          Direzione generale  per  le  autostrade  la  vigilanza  sui
          contratti di concessione autostradale, per le attivita'  di
          competenza; 
                  i) espletamento del servizio di polizia stradale di
          cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285; 
                  l)  supporto  al  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale,  delle
          attivita' di vigilanza di cui  al  decreto  legislativo  16
          giugno 2017, n. 106. 
                  m) gestione del contenzioso con il  supporto  della
          Direzione generale per gli affari  legali,  societari  e  i
          contratti pubblici.».