Art. 7
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 1 e 8, le parole «Provveditorati interregionali» sono
sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e
interregionali»;
b) al comma 2, le parole «Provveditorato interregionale» sono
sostituite dalle seguenti: «Provveditorato regionale e
interregionale»;
c) ai commi 3 e 6, la parola: «interregionale», ovunque ricorra,
e' sostituita dalle seguenti: «regionale o interregionale»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Organizzazione dei
Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Organizzazione dei Provveditorati regionali
e interregionali per le opere pubbliche). - 1.
L'organizzazione dei Provveditorati regionali e
interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente
dimensionamento delle strutture, tenendo conto della
qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della
rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con
riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale
interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva
del Ministero.
2. Presso ciascun Provveditorato regionale e
interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di
seguito definito Comitato.
3. Il Comitato e' costituito, per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio,
nel rispetto del principio di uguaglianza di genere, con
decreto del Ministro ed e' composto dai seguenti membri:
a) il Provveditore regionale o interregionale, con
funzioni di Presidente;
b) i dirigenti degli uffici di livello dirigenziale
non generale del Provveditorato regionale o interregionale;
c) un avvocato dello Stato designato dalle
Avvocature distrettuali rientranti nella competenza
territoriale del Provveditorato regionale o interregionale;
d) un rappresentante della Ragioneria territoriale
dello Stato della citta' sede del Provveditorato regionale
o interregionale;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno,
della Prefettura della citta' sede del Provveditorato
regionale o interregionale;
f) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio,
designato dalle Direzioni territoriali interessate;
g) un rappresentante del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
h) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia
su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i cui
distretti rientrino nella competenza territoriale del
Provveditorato;
l) un rappresentante del Ministero della cultura,
scelto tra i Soprintendenti nel territorio di competenza
del Provveditorato;
m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare,
in qualita' di esperti per la trattazione adi speciali
problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle
Amministrazioni dello Stato.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3
stabilisce le modalita' di convocazione e deliberazione dei
Comitati.
6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi di opere attribuite alla competenza del
Provveditorato regionale o interregionale, da eseguire a
cura dello Stato e a totale suo carico, nonche' sui
progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da
privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il
cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le
disposizioni di legge richiedano il parere degli organi
consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i
venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti
alla competenza del Provveditorato regionale o
interregionale per maggiori oneri o per esonero di
penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i
cinquantamila euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di
contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per
opere di importi eccedenti i limiti di competenza del
responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e
pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del
responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta
giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione
dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali
dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i
quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del
Comitato;
g) sugli affari per i quali il Provveditore
regionale o interregionale ritenga opportuno richiedere il
parere del Comitato.
7. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non
sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese.
8. L'organizzazione, il numero e i compiti degli
uffici dirigenziali di livello non generale in cui si
articolano i Provveditorati regionali e interregionali per
le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 18, comma 3.».