Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
                dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 
 
  1. All'articolo 10 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  30  ottobre  2023,  n.  186,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 8, le parole «Provveditorati interregionali» sono
sostituite    dalle    seguenti:    «Provveditorati    regionali    e
interregionali»; 
    b) al comma 2, le  parole  «Provveditorato  interregionale»  sono
sostituite    dalle    seguenti:    «Provveditorato    regionale    e
interregionale»; 
    c) ai commi 3 e 6, la parola: «interregionale», ovunque  ricorra,
e' sostituita dalle seguenti: «regionale o interregionale»; 
    d) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Organizzazione  dei
Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  l'articolo  10  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre  2023,  n.
          186, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 10 (Organizzazione dei Provveditorati regionali
          e  interregionali   per   le   opere   pubbliche).   -   1.
          L'organizzazione    dei    Provveditorati    regionali    e
          interregionali  e'  ispirata  al  criterio  dell'efficiente
          dimensionamento  delle  strutture,  tenendo   conto   della
          qualita'  e  della  quantita'  dei  servizi  svolti,  della
          rilevanza  dei  compiti  e  delle  funzioni  assegnate  con
          riferimento al bacino di utenza e  all'ambito  territoriale
          interessato, nonche' alla  dotazione  organica  complessiva
          del Ministero. 
                2.  Presso   ciascun   Provveditorato   regionale   e
          interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di
          seguito definito Comitato. 
                3. Il Comitato e' costituito, per  l'esercizio  delle
          funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un  triennio,
          nel rispetto del principio di uguaglianza  di  genere,  con
          decreto del Ministro ed e' composto dai seguenti membri: 
                  a) il Provveditore regionale o interregionale,  con
          funzioni di Presidente; 
                  b) i dirigenti degli uffici di livello dirigenziale
          non generale del Provveditorato regionale o interregionale; 
                  c)  un  avvocato  dello   Stato   designato   dalle
          Avvocature   distrettuali   rientranti   nella   competenza
          territoriale del Provveditorato regionale o interregionale; 
                  d) un rappresentante della Ragioneria  territoriale
          dello Stato della citta' sede del Provveditorato  regionale
          o interregionale; 
                  e) un rappresentante  del  Ministero  dell'interno,
          della  Prefettura  della  citta'  sede  del  Provveditorato
          regionale o interregionale; 
                  f)  un  rappresentante  dell'Agenzia  del  Demanio,
          designato dalle Direzioni territoriali interessate; 
                  g)     un     rappresentante     del      Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste; 
                  h) un rappresentante del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali; 
                  i) un rappresentante del Ministero della  giustizia
          su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i  cui
          distretti  rientrino  nella  competenza  territoriale   del
          Provveditorato; 
                  l) un rappresentante del Ministero  della  cultura,
          scelto tra i Soprintendenti nel  territorio  di  competenza
          del Provveditorato; 
                  m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica. 
                4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare,
          in qualita' di esperti  per  la  trattazione  adi  speciali
          problemi, studiosi e tecnici anche  non  appartenenti  alle
          Amministrazioni dello Stato. 
                5.  Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma   3
          stabilisce le modalita' di convocazione e deliberazione dei
          Comitati. 
                6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi: 
                  a)  sui   progetti   preliminari,   definitivi   ed
          esecutivi  di  opere   attribuite   alla   competenza   del
          Provveditorato regionale o interregionale,  da  eseguire  a
          cura dello  Stato  e  a  totale  suo  carico,  nonche'  sui
          progetti definitivi da  eseguire  da  enti  pubblici  o  da
          privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno  il
          cinquanta per cento e comunque per opere per  le  quali  le
          disposizioni di legge richiedano  il  parere  degli  organi
          consultivi del Ministero  quando  l'importo  non  ecceda  i
          venticinque milioni di euro; 
                  b) sulle vertenze  relative  ai  lavori  attribuiti
          alla   competenza   del    Provveditorato    regionale    o
          interregionale  per  maggiori  oneri  o  per   esonero   di
          penalita'  contrattuali  e  per  somme  non   eccedenti   i
          cinquantamila euro; 
                  c) sulle proposte di risoluzione o  rescissione  di
          contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per
          opere di importi  eccedenti  i  limiti  di  competenza  del
          responsabile del procedimento; 
                  d)  sulle  perizie  di   manutenzione   annuali   e
          pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del
          responsabile del procedimento; 
                  e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta
          giorni dei termini contrattuali fissati  per  l'ultimazione
          dei lavori; 
                  f) sugli affari di competenza degli  organi  locali
          dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per  i
          quali le disposizioni  vigenti  richiedano  il  parere  del
          Comitato; 
                  g)  sugli  affari  per  i  quali  il   Provveditore
          regionale o interregionale ritenga opportuno richiedere  il
          parere del Comitato. 
                7. Ai componenti ed agli  esperti  del  Comitato  non
          sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese. 
                8. L'organizzazione, il  numero  e  i  compiti  degli
          uffici dirigenziali di  livello  non  generale  in  cui  si
          articolano i Provveditorati regionali e interregionali  per
          le opere pubbliche sono definiti  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 18, comma 3.».