Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
                dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 
 
  1. All'articolo 18 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  30  ottobre  2023,  n.  186,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  la  parola:  «quaranta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarantatre'» e la parola: «duecentoundici» e'  sostituita
dalla seguente: «duecentodiciotto»; 
    b) al comma 3, le parole «, adottato entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento,» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'articolo 18, commi 3  e  4,  del  citato
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
          ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 18 (Determinazione  posizioni  di  livello  non
          generale e  delle  dotazioni  organiche  del  Ministero). -
          Omissis. 
                2. Il numero delle posizioni dirigenziali di  livello
          generale e quello relativo ai relativi posti di funzione e'
          determinato in quarantatre' unita', mentre il numero  degli
          uffici dirigenziali di livello non generale e'  determinato
          in duecentodiciotto unita'. Il  personale  dirigenziale  di
          livello generale e non generale del Ministero  e'  inserito
          nei ruoli del personale dirigenziale  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                3.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro si provvede alla individuazione e alla definizione
          dei  compiti  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma  4,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                Omissis.».