Art. 8
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «quaranta» e' sostituita dalla
seguente: «quarantatre'» e la parola: «duecentoundici» e' sostituita
dalla seguente: «duecentodiciotto»;
b) al comma 3, le parole «, adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento,» sono soppresse.
Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 18, commi 3 e 4, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Determinazione posizioni di livello non
generale e delle dotazioni organiche del Ministero). -
Omissis.
2. Il numero delle posizioni dirigenziali di livello
generale e quello relativo ai relativi posti di funzione e'
determinato in quarantatre' unita', mentre il numero degli
uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato
in duecentodiciotto unita'. Il personale dirigenziale di
livello generale e non generale del Ministero e' inserito
nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro si provvede alla individuazione e alla definizione
dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Omissis.».