Art. 9
Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla
individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero oggetto di
riorganizzazione, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra
le strutture di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 si vedano le note alle premesse.