Art. 9 
 
  Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, adottato entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   si   provvede   alla
individuazione  e  alla  definizione   dei   compiti   degli   uffici
dirigenziali  di  livello  non  generale  del  Ministero  oggetto  di
riorganizzazione, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici  tra
le strutture di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti  all'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 si vedano le note alle premesse.