Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo di
cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito
provvedimento legislativo.