Art. 3 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
attivita'  previste  dalla  presente  legge  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo  di
cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con  apposito
provvedimento legislativo.