Art. 10 
 
Modificazioni e integrazioni della normativa vigente  e  disposizioni
                          di coordinamento 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 96-quinquies, dopo il comma  4,  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «4-bis. La Banca d'Italia puo' emanare  disposizioni  attuative
del presente articolo.»; 
    b) all'articolo 99-bis, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. La Banca d'Italia puo' emanare  disposizioni  attuative
del presente articolo.»; 
    c) all'articolo 113-bis: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al primo periodo, le parole: «ovvero  gravi  violazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «o gravi violazioni»,  e  le  parole:
«nonche' ragioni di  urgenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
oppure siano previste gravi perdite del patrimonio ovvero  quando  la
sospensione  sia  richiesta  con  istanza   motivata   dagli   organi
amministrativi o dall'assemblea straordinaria della societa'»; 
        1.2) al secondo periodo, le parole: «sono frattanto  sospese»
sono sostituite dalle seguenti: «delle assemblee e degli altri organi
sono sospese per effetto del provvedimento di  gestione  provvisoria,
salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) al primo periodo, le parole: «non puo' avere una  durata
superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «dura  sino  a
sei mesi, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda  un
termine piu' breve.»; 
        2.2) dopo il primo periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo  di  sei  mesi,
anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel
comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»; 
        2.3) al terzo periodo, le  parole:  «72,  commi  2-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «72, commi 1, 1-bis, 2-bis»; 
        2.4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
          «3-bis.  Agli  intermediari  finanziari  non   si   applica
l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e'  fondato  sospetto
che i soggetti con funzioni di  amministrazione,  in  violazione  dei
propri doveri, abbiano compiuto gravi  irregolarita'  nella  gestione
che possono arrecare danno alla societa' o ad  una  o  piu'  societa'
controllate, l'organo con funzioni di  controllo  o  i  soci  che  il
codice civile  o  lo  statuto  abilitano  a  presentare  denuncia  al
tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide
con provvedimento motivato.»; 
      3) alla rubrica, le parole  «di  amministrazione  e  controllo»
sono soppresse; 
    d) all'articolo 113-ter: 
      1) al comma 1, dopo la lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:
«b-bis) la societa' non sia in grado di pagare i propri  debiti  alla
scadenza;»; 
      2) al comma 3-bis, le parole: «Ove la Banca  d'Italia  accerti,
in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente,  la  mancata
sussistenza  dei  presupposti  per  un  regolare  svolgimento   della
procedura  di  liquidazione,  e'  disposta»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Se ricorrono i presupposti di  cui  al  comma  1,  ma  non
quelli per un regolare svolgimento della  procedura  di  liquidazione
ordinaria,   la   Banca   d'Italia,   in    qualunque    momento    e
indipendentemente dalla comunicazione del programma  di  liquidazione
di cui al comma 3, propone al Ministro dell'economia e delle  finanze
la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita',   ove
questa non sia gia' stata disposta, e»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. In deroga al comma 3, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre con proprio decreto, da  adottare  su  proposta
della Banca d'Italia,  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi  del
titolo  IV,  capo  I,  sezione  III,  degli  intermediari  finanziari
autorizzati  all'esercizio  dei  servizi  di   investimento,   quando
ricorrono i presupposti di cui al comma 1, nonche' degli intermediari
finanziari dei quali sia stato accertato lo stato  di  insolvenza  ai
sensi dell'articolo 82, comma 1, anche quando ne siano stati  sospesi
gli organi di amministrazione  e  controllo  ai  sensi  dell'articolo
113-bis o ne sia in corso la liquidazione.»; 
      4) il comma 6-bis e' abrogato. 
  2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 2: 
        1.1) alla lettera f), la parola: «(SGR)» e' sostituita  dalla
seguente: «(Sgr)»; 
        1.2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
          «g) le societa' di investimento  a  capitale  variabile  in
gestione interna come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i.1)
del TUF (Sicav in gestione interna); 
        1.3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
          «h)  le  societa'  di  investimento  a  capitale  fisso  in
gestione interna come definite  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera
i-bis.1) del TUF (Sicaf in gestione interna);»; 
        1.4) dopo la lettera v-bis) e' aggiunta la seguente: 
          «v-ter) le societa' di  partenariato  in  gestione  interna
come definite dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  i-quater.2),  del
TUF.»; 
      2) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
        «2-ter. I gestori esterni degli Oicr  societari  in  gestione
esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-ter.1),  del  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  provvedono
all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto  anche  con
riferimento  ai  sottoscrittori  delle  azioni  e   degli   strumenti
finanziari partecipativi ovvero ai soggetti che partecipano  mediante
ulteriori modalita' di raccolta del patrimonio definite nello statuto
degli  Oicr  societari  che  gestiscono,  e  ai  soggetti  da  questi
finanziati.»; 
    b) all'articolo 6, comma 5, lettera a), il segno d'interpunzione:
«;» e' sostituito dal seguente: «.»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso dei gestori esterni di  cui  all'articolo
3, comma 2-ter i dati e  le  informazioni  possono  essere  acquisiti
anche presso tali Oicr;». 
  3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
      1) la lettera b) e' abrogata; 
      2) lettera c), dopo le parole: «le  societa'  di  gestione  del
risparmio di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  o),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono inserite le seguenti: «, a
eccezione di quelle  sotto  soglia  registrate  di  cui  al  medesimo
articolo 1, comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58  del
1998,». 
  4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19-bis, comma 1, dopo la lettera g), e'  inserita
la seguente: «g-bis) le societa' di partenariato;»; 
    b) all'articolo 19-ter, comma 1,  lettera  b),  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: 
      «L'articolo 12 del  Regolamento  europeo,  non  si  applica  ai
gestori di FIA sotto soglia registrati di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera q-bis.2), del TUF.». 
  5. All'articolo 43, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n. 136, dopo le parole:  «comma  1,  lettera  o),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono inserite le  seguenti:  «a
eccezione di quelle  sotto  soglia  registrate  di  cui  al  medesimo
articolo 1, comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58  del
1998,». 
  6. Al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per
l'attuazione  del   codice   civile   e   disposizioni   transitorie,
all'articolo 223-septies, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Ogni  riferimento  al  consiglio  di  amministrazione  e  agli
amministratori  presente  nelle  leggi  speciali  e'  da   intendersi
effettuato, se ivi non diversamente disposto, anche ai componenti del
consiglio di  gestione  e  del  consiglio  di  sorveglianza,  per  le
societa'  che  abbiano  adottato  il   sistema   con   consiglio   di
sorveglianza, e ai componenti del consiglio di amministrazione  e  ai
componenti del comitato per  il  controllo  sulla  gestione,  per  le
societa'  che  abbiano  adottato  il  sistema  con  comitato  per  il
controllo sulla gestione, ove compatibile con le specificita' di tali
organi.»; 
    b) al secondo comma, dopo la parola: «effettuato»  sono  inserite
le seguenti: «, se ivi non diversamente disposto,». 
 
          Note all'art. 10: 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli   96-quinquies,
          99-bis, 113-bis e 113-ter del citato decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 96-quinquies. Liquidazione ordinaria 
              1.  Le  banche  informano  tempestivamente   la   Banca
          d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della
          societa'. La Banca  d'Italia  accerta  la  sussistenza  dei
          presupposti per un regolare svolgimento della procedura  di
          liquidazione. 
              2. Non si puo' dar corso  all'iscrizione  nel  registro
          delle imprese degli atti che  deliberano  o  dichiarano  lo
          scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di
          cui al comma 1. 
              3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza
          dall'autorizzazione all'attivita' bancaria a decorrere  dal
          termine fissato dalla Banca d'Italia  nell'accertamento  di
          cui  al  comma  1.  La  decadenza  non  impedisce,   previa
          autorizzazione della Banca  d'Italia,  la  prosecuzione  di
          attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. 
              4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano
          fermi i poteri  delle  autorita'  creditizie  previsti  nel
          presente decreto. 
              4-bis. La  Banca  d'Italia  puo'  emanare  disposizioni
          attuative del presente articolo.". 
              "Art. 99-bis. Liquidazione ordinaria 
              1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente  la
          Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento
          della societa'. La Banca d'Italia  accerta  la  sussistenza
          dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura
          di liquidazione. 
              2. Non si puo' dar corso  all'iscrizione  nel  registro
          delle imprese degli atti che  deliberano  o  dichiarano  lo
          scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di
          cui al comma 1. 
              3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza
          dall'autorizzazione all'attivita' di capogruppo a decorrere
          dal termine fissato dalla Banca d'Italia  nell'accertamento
          di cui al comma  1.  La  decadenza  non  impedisce,  previa
          autorizzazione della Banca  d'Italia,  la  prosecuzione  di
          attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. 
              4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano
          fermi i poteri  delle  autorita'  creditizie  previsti  nel
          presente decreto. 
              4-bis. La  Banca  d'Italia  puo'  emanare  disposizioni
          attuative del presente articolo. 
              5. Alla  procedura  di  liquidazione  disciplinata  dal
          presente articolo si applica l'articolo 97. 
              6. Il presente articolo si applica anche alle  societa'
          italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.". 
              "Art.   113-bis.   Sospensione    degli    organi    di
          amministrazione e controllo 
              1.    Qualora     risultino     gravi     irregolarita'
          nell'amministrazione o gravi violazioni delle  disposizioni
          legislative,  amministrative  o  statutarie,  oppure  siano
          previste gravi perdite  del  patrimonio  ovvero  quando  la
          sospensione sia richiesta con istanza motivata dagli organi
          amministrativi   o   dall'assemblea   straordinaria   della
          societa', la Banca d'Italia puo' disporre che  uno  o  piu'
          commissari   assumano   i   poteri    di    amministrazione
          dell'intermediario finanziario  iscritto  all'albo  di  cui
          all'articolo   106.   Le   funzioni   degli    organi    di
          amministrazione e di  controllo  delle  assemblee  e  degli
          altri organi sono sospese per effetto del provvedimento  di
          gestione provvisoria, salvo quanto  previsto  dall'articolo
          72, comma 6.  Il  provvedimento  della  Banca  d'Italia  e'
          pubblicato per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana. 
              2. Possono essere nominati commissari anche  funzionari
          della Banca d'Italia.  I  commissari  nell'esercizio  delle
          loro funzioni sono pubblici ufficiali. 
              3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 dura  sino
          a sei mesi, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1
          preveda un termine piu' breve.  La  procedura  puo'  essere
          prorogata per lo stesso periodo di sei mesi, anche per piu'
          di una volta, se  sussistono  i  presupposti  indicati  nel
          comma 1. Il provvedimento  di  proroga  e'  pubblicato  per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
          113-ter, comma 1, lettera c),  i  commissari  restituiscono
          l'azienda  agli  organi  di  amministrazione  e   controllo
          secondo le modalita' previste dall'articolo  73,  comma  1,
          ovvero,  qualora   siano   rilevate   gravi   irregolarita'
          riferibili  agli  organi   aziendali   sospesi   e   previa
          autorizzazione della Banca d'Italia, convocano  l'assemblea
          per  la  revoca  e   la   nomina   di   nuovi   organi   di
          amministrazione  e  controllo.  Si  applicano,  in   quanto
          compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi  1,
          1-bis, 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75,  comma
          1. 
              3-bis. Agli  intermediari  finanziari  non  si  applica
          l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e'  fondato
          sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in
          violazione  dei  propri  doveri,  abbiano  compiuto   gravi
          irregolarita' nella gestione  che  possono  arrecare  danno
          alla  societa'  o  ad  una  o  piu'  societa'  controllate,
          l'organo con funzioni di controllo o i soci che  il  codice
          civile o lo statuto  abilitano  a  presentare  denuncia  al
          tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca  d'Italia,
          che decide con provvedimento motivato.". 
              Art. 113-ter. Revoca dell'autorizzazione e liquidazione 
              1.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo
          113-bis,  la  Banca  d'Italia,  puo'  disporre  la   revoca
          dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  107,  comma  1,
          quando: 
              a)  risultino   irregolarita'   eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
              b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale
          gravita'; 
              b-bis) la societa' non sia in grado di pagare i  propri
          debiti alla scadenza; 
              c) la revoca sia richiesta su  istanza  motivata  degli
          organi amministrativi,  dell'assemblea  straordinaria,  dei
          commissari di cui  all'articolo  113-bis,  comma  1  o  dei
          liquidatori. 
              2.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  pubblicato   per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana;   della   intervenuta   revoca    l'intermediario
          finanziario deve dare idonea evidenza  nelle  comunicazioni
          alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 
              3. La revoca dell'autorizzazione costituisce  causa  di
          scioglimento della societa'. Entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento di revoca,  l'intermediario
          finanziario comunica il  programma  di  liquidazione  della
          societa' alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei
          presupposti per un regolare svolgimento della procedura  di
          liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies. La  Banca
          d'Italia  puo'  autorizzare,  anche  contestualmente   alla
          revoca,  l'esercizio  provvisorio  di  attivita'  ai  sensi
          dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo  liquidatore
          trasmette alla Banca d'Italia riferimenti  periodici  sullo
          stato di  avanzamento  della  liquidazione.  Nei  confronti
          della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle
          autorita'  creditizie   previsti   nel   presente   decreto
          legislativo. 
              3-bis. Se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, ma
          non quelli per un regolare svolgimento della  procedura  di
          liquidazione ordinaria, la  Banca  d'Italia,  in  qualunque
          momento  e  indipendentemente   dalla   comunicazione   del
          programma di liquidazione di cui al  comma  3,  propone  al
          Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   la   revoca
          dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita',   ove
          questa non sia  gia'  stata  disposta,  e  la  liquidazione
          coatta amministrativa ai  sensi  del  titolo  IV,  capo  I,
          sezione III. 
              4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo
          96-quinquies e l'articolo 97. 
              5. 
              6. In deroga al comma 3, il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  puo'  disporre  con  proprio  decreto,   da
          adottare  su  proposta  della  Banca  d'Italia,  la  revoca
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   e   la
          liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,
          capo  I,  sezione  III,   degli   intermediari   finanziari
          autorizzati  all'esercizio  dei  servizi  di  investimento,
          quando ricorrono i presupposti di cui al comma  1,  nonche'
          degli intermediari finanziari dei quali sia stato accertato
          lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma  1,
          anche  quando  ne  siano  stati  sospesi  gli   organi   di
          amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo  113-bis
          o ne sia in corso la liquidazione. 
              6-bis (abrogato). 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle succursali di intermediari  finanziari
          aventi sede legale  all'estero  ammessi  all'esercizio,  in
          Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La
          Banca   d'Italia   comunica   i   provvedimenti    adottati
          all'Autorita' competente. 
              8.   Resta   fermo   quanto   previsto    dall'articolo
          114-terdecies.". 
              Si riporta il testo degli  articoli  3,  6  del  citato
          decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231,   come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 3. Soggetti obbligati 
              1. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si
          applicano  alle  categorie  di  soggetti  individuati   nel
          presente  articolo,  siano  esse  persone  fisiche   ovvero
          persone giuridiche. 
              2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
          e finanziari: 
              a) le banche; 
              b) Poste italiane S.p.a.; 
              c) gli istituti di  moneta  elettronica  come  definiti
          dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); 
              d)   gli   istituti   di   pagamento   come    definiti
          dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP); 
              e)  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare,  come
          definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); 
              f) le societa' di gestione del risparmio, come definite
          dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (Sgr); 
              g) le societa' di investimento a capitale variabile  in
          gestione interna come definite dall'articolo  1,  comma  1,
          lettera i.1) del TUF (Sicav in gestione interna); 
              h) le societa' di  investimento  a  capitale  fisso  in
          gestione interna come definite dall'articolo  1,  comma  1,
          lettera i-bis.1) del TUF (Sicaf in gestione interna);i) gli
          agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; 
              l)  gli  intermediari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106 TUB; 
              m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
              n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di
          cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
              o) gli intermediari assicurativi  di  cui  all'articolo
          109, comma 2, lettere a), b) e d),  CAP,  che  operano  nei
          rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
              p)  i  soggetti  eroganti   micro-credito,   ai   sensi
          dell'articolo 111 TUB; 
              q) i confidi e gli altri soggetti di  cui  all'articolo
          112 TUB; 
              r) 
              s) le societa' fiduciarie iscritte  nell'albo  previsto
          ai sensi dell'articolo 106 TUB; 
              t) le succursali insediate di  intermediari  bancari  e
          finanziari di cui al presente comma, aventi sede  legale  e
          amministrazione centrale in un altro Stato membro o in  uno
          Stato terzo; 
              u) gli intermediari bancari  e  finanziari  di  cui  al
          presente  comma  aventi  sede  legale   e   amministrazione
          centrale  in  un  altro  Stato  membro,   stabiliti   senza
          succursale sul territorio della Repubblica italiana; 
              v) i consulenti finanziari di cui  all'articolo  18-bis
          TUF  e  le  societa'  di  consulenza  finanziaria  di   cui
          all'articolo 18-ter TUF; 
              v-bis) i prestatori di servizi per le  cripto-attivita'
          come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto  15),  del
          regolamento (UE)  2023/1114,  autorizzati  in  Italia  alla
          prestazione di tali servizi, ad eccezione del  servizio  di
          consulenza sulle cripto-attivita'. 
              v-ter) le societa' di partenariato in gestione  interna
          come   definite   dall'articolo   1,   comma   1,   lettera
          i-quater.2), del TUF. 
              2-bis.  Nelle  operazioni   di   cartolarizzazione   di
          crediti, gli intermediari bancari e finanziari  di  cui  al
          comma 2, incaricati della riscossione dei  crediti  ceduti,
          dei servizi di cassa e di pagamento e  delle  verifiche  di
          conformita' provvedono all'adempimento  degli  obblighi  di
          cui al presente decreto anche nei  confronti  dei  debitori
          ceduti alle societa' per la cartolarizzazione  dei  crediti
          nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
          societa'. 
              2-ter.  I  gestori  esterni  degli  Oicr  societari  in
          gestione esterna di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          m-ter.1), del testo unico delle disposizioni in materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, provvedono  all'adempimento  degli
          obblighi di cui al presente decreto anche  con  riferimento
          ai sottoscrittori delle azioni e degli strumenti finanziari
          partecipativi ovvero ai soggetti che  partecipano  mediante
          ulteriori modalita' di  raccolta  del  patrimonio  definite
          nello statuto degli Oicr societari  che  gestiscono,  e  ai
          soggetti da questi finanziati. 
              3.  Rientrano  nella  categoria  di   altri   operatori
          finanziari: 
              a) le societa' fiduciarie, diverse da  quelle  iscritte
          nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB,  di  cui
          alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; 
              b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco  previsto
          dall'articolo 128-sexies TUB; 
              c)  gli  agenti  in  attivita'   finanziaria   iscritti
          nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
          TUB; 
              d)  i   soggetti   che   esercitano   professionalmente
          l'attivita'   di   cambio   valuta,    consistente    nella
          negoziazione a pronti di  mezzi  di  pagamento  in  valuta,
          iscritti in  un  apposito  registro  tenuto  dall'Organismo
          previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 
              4.  Rientrano  nella  categoria   dei   professionisti,
          nell'esercizio  della  professione  in  forma  individuale,
          associata o societaria: 
              a)  i   soggetti   iscritti   nell'albo   dei   dottori
          commercialisti e degli esperti contabili  e  nell'albo  dei
          consulenti del lavoro; 
              b) ogni altro soggetto che rende i servizi  forniti  da
          periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
          professionale, anche nei confronti dei propri  associati  o
          iscritti, attivita' in materia di contabilita'  e  tributi,
          ivi compresi associazioni di categoria  di  imprenditori  e
          commercianti, CAF e patronati; 
              c) i notai e gli avvocati quando, in nome o  per  conto
          dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
          finanziaria o  immobiliare  e  quando  assistono  i  propri
          clienti nella  predisposizione  o  nella  realizzazione  di
          operazioni riguardanti: 
              1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali
          su beni immobili o attivita' economiche; 
              2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o  altri
          beni; 
              3) l'apertura o la gestione di conti bancari,  libretti
          di deposito e conti di titoli; 
              4)  l'organizzazione  degli  apporti   necessari   alla
          costituzione,  alla  gestione  o   all'amministrazione   di
          societa'; 
              5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione  di
          societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
              d) i revisori legali e le societa' di revisione  legale
          con incarichi di revisione  legale  su  enti  di  interesse
          pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; 
              e) i revisori legali e le societa' di  revisione  senza
          incarichi di revisione su enti di interesse pubblico  o  su
          enti sottoposti a regimi intermedio. 
              5. Rientrano nella categoria  di  altri  operatori  non
          finanziari: 
              a) 
              b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio  di
          cose antiche, i soggetti che  esercitano  il  commercio  di
          opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
          commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
          e' effettuata da gallerie  d'arte  o  case  d'asta  di  cui
          all'articolo 115 TULPS qualora il  valore  dell'operazione,
          anche se frazionata o di operazioni collegate  sia  pari  o
          superiore a 10.000 euro; 
              c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte
          ovvero che agiscono da  intermediari  nel  commercio  delle
          stesse, qualora tale attivita' e' effettuata all'interno di
          porti  franchi  e  il  valore  dell'operazione,  anche   se
          frazionata, o di operazioni collegate sia pari o  superiore
          a 10.000 euro; 
              d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge
          17 gennaio 2000, n. 7; 
              e) gli agenti  in  affari  che  svolgono  attivita'  in
          mediazione  immobiliare  in  presenza  dell'iscrizione   al
          Registro delle imprese, ai sensi  della  legge  3  febbraio
          1989,  n.  39,  anche  quando  agiscono  in   qualita'   di
          intermediari nella locazione di un bene immobile e, in  tal
          caso, limitatamente alle sole operazioni per  le  quali  il
          canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro; 
              f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia  e
          trasporto di denaro contante e di titoli o valori  a  mezzo
          di guardie particolari giurate, in presenza  della  licenza
          di cui all'articolo 134 TULPS; 
              g) i soggetti che esercitano  attivita'  di  mediazione
          civile, ai sensi dell'articolo 60  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69; 
              h)  i  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  recupero
          stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in  presenza
          della  licenza  di  cui  all'articolo  115   TULPS,   fuori
          dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB; 
              i) 
              i-bis) 
              6. Rientrano nella categoria di prestatori  di  servizi
          di gioco: 
              a)  gli  operatori  di  gioco  on  line  che   offrono,
          attraverso la rete internet e altre reti telematiche  o  di
          telecomunicazione,  giochi,  con  vincite  in  denaro,   su
          concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
              b) gli operatori di gioco su rete fisica  che  offrono,
          anche attraverso distributori  ed  esercenti,  a  qualsiasi
          titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
          concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
              c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza
          delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore  e  del
          requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
              6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i  prestatori
          di servizi relativi a societa' e trust di cui  all'articolo
          1, comma 2, lettera  ee),  del  presente  decreto,  la  cui
          attivita' e' riservata ad operatori soggetti  a  regimi  di
          licenza o registrazione nazionale. 
              7. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si
          applicano anche alle succursali  insediate  nel  territorio
          della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui  ai
          commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
          e amministrazione centrale in uno Stato estero. 
              8. Alle societa' di gestione  accentrata  di  strumenti
          finanziari,  alle  societa'   di   gestione   dei   mercati
          regolamentati di strumenti finanziari  e  ai  soggetti  che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari  e  di  fondi  interbancari,  alle  societa'  di
          gestione dei servizi di liquidazione  delle  operazioni  su
          strumenti  finanziari  e  alle  societa'  di  gestione  dei
          sistemi di compensazione e  garanzia  delle  operazioni  in
          strumenti  finanziari  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente decreto in materia di segnalazione  di  operazioni
          sospette e comunicazioni oggettive. 
              9. I soggetti obbligati assicurano che  il  trattamento
          dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi  di  cui
          al presente decreto avvenga, per i  soli  scopi  e  per  le
          attivita'  da  esso   previsti   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e  delle  garanzie  stabilite  dal  Codice  in
          materia di protezione dei dati personali. 
              9-bis. I soggetti obbligati assicurano che  le  proprie
          succursali stabilite in altro Stato  membro  rispettino  le
          disposizioni  nazionali  di  recepimento  della   normativa
          europea in materia di prevenzione del  sistema  finanziario
          per fini di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo
          in vigore nel medesimo Stato membro.". 
              "Art. 6. Unita' d'informazione finanziaria 
              1. L'Unita' di informazione  finanziaria  per  l'Italia
          (UIF), istituita presso la Banca d'Italia,  e'  autonoma  e
          operativamente  indipendente.   In   attuazione   di   tale
          principio, la Banca d'Italia ne disciplina con  regolamento
          l'organizzazione  e  il  funzionamento,  ivi  compresa   la
          riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole  i
          mezzi  finanziari  e  le  risorse  idonei   ad   assicurare
          l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.  Alla
          UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24,  comma
          6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
              2.  Il  Direttore  della  UIF,  al  quale  compete   in
          autonomia la responsabilita' della  gestione,  e'  nominato
          con provvedimento del Direttorio della Banca  d'Italia,  su
          proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra  persone
          dotate   di    adeguati    requisiti    di    onorabilita',
          professionalita' e conoscenza del sistema  finanziario.  Il
          mandato ha la durata di cinque anni ed e'  rinnovabile  una
          sola volta. 
              3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla
          legge e dagli obblighi internazionali,  presso  la  UIF  e'
          costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il
          Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di
          onorabilita' e professionalita'. I componenti del  Comitato
          sono nominati, nel rispetto del  principio  dell'equilibrio
          di genere, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Governatore  della  Banca  d'Italia,  e
          restano in carica tre anni, rinnovabili per altri  tre.  La
          partecipazione al Comitato non da'  luogo  a  compensi.  Il
          Comitato e' convocato dal Direttore della UIF  con  cadenza
          almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio
          a  supporto  dell'azione  della  UIF.  Il  Comitato   cura,
          altresi', la redazione di un parere  sull'azione  dell'UIF,
          che forma parte integrante della  documentazione  trasmessa
          al Parlamento ai sensi del comma 8. 
              4. La UIF esercita le seguenti funzioni: 
              a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette  e  ne
          effettua l'analisi finanziaria; 
              b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare
          e  prevenire  fenomeni  di  riciclaggio  di  denaro  e   di
          finanziamento del terrorismo; 
              c) puo' sospendere, per un  massimo  di  cinque  giorni
          lavorativi, operazioni sospette,  anche  su  richiesta  del
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza,  della   Direzione   investigativa   antimafia   e
          dell'autorita' giudiziaria ovvero su richiesta di  un'altra
          FIU, ove non ne  derivi  pregiudizio  per  il  corso  delle
          indagini. La UIF provvede a dare  immediata  notizia  della
          sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta; 
              d) avuto riguardo  alle  caratteristiche  dei  soggetti
          obbligati,  emana  istruzioni,  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  sui  dati   e   le
          informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
          di operazioni sospette  e  nelle  comunicazioni  oggettive,
          sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela
          della riservatezza dell'identita' del segnalante; 
              e)  al  fine  di   agevolare   l'individuazione   delle
          operazioni  sospette,  emana  e  aggiorna   periodicamente,
          previa presentazione al Comitato di sicurezza  finanziaria,
          indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio
          sito istituzionale; 
              f) effettua, anche attraverso ispezioni,  verifiche  al
          fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia
          di  prevenzione  e  contrasto   del   riciclaggio   e   del
          finanziamento   del   terrorismo,   con    riguardo    alle
          segnalazioni di operazioni sospette e  ai  casi  di  omessa
          segnalazione di operazioni sospette, nonche'  con  riguardo
          alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e
          ai casi di  omissione  delle  medesime,  anche  avvalendosi
          della  collaborazione  del  Nucleo  speciale   di   polizia
          valutaria della Guardia di finanza; 
              g) in relazione ai propri compiti, accerta  e  contesta
          ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore  le
          violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui
          viene a conoscenza nell'esercizio  delle  proprie  funzioni
          istituzionali; 
              h) assicura la tempestiva trasmissione  alla  Direzione
          nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  dei  dati,   delle
          informazioni e  delle  analisi,  secondo  quanto  stabilito
          dall'articolo 8, comma 1, lettera a).  Assicura,  altresi',
          l'effettuazione delle  analisi  richieste  dalla  Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo
          8, comma 1, lettera d). 
              5.  Per   lo   svolgimento   delle   proprie   funzioni
          istituzionali, la UIF: 
              a)  acquisisce,  anche  attraverso  ispezioni,  dati  e
          informazioni presso i soggetti destinatari  degli  obblighi
          di cui al presente decreto. Nel caso dei gestori esterni di
          cui all'articolo 3, comma 2-ter i dati  e  le  informazioni
          possono essere acquisiti anche presso tali Oicr; 
              b)  riceve  la  comunicazione   dei   dati   statistici
          aggregati  da  parte  dei  soggetti  obbligati   tenuti   a
          effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche
          amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10. 
              6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi  4  e
          5, la UIF: 
              a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti
          e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248; 
              b) ha accesso ai dati  e  alle  informazioni  contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
              c) ha accesso alle informazioni sul titolare  effettivo
          di  persone  giuridiche  e  trust  espressi,  contenute  in
          apposita sezione  del  Registro  delle  imprese,  ai  sensi
          dell'articolo 21 del presente decreto. 
              7.  Avvalendosi  delle  informazioni   raccolte   nello
          svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: 
              a)  svolge  analisi  e  studi  su   singole   anomalie,
          riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento  del
          terrorismo su specifici settori  dell'economia  ritenuti  a
          rischio, su  categorie  di  strumenti  di  pagamento  e  su
          specifiche realta'  economiche  territoriali,  anche  sulla
          base  dell'analisi  nazionale  dei  rischi  elaborata   dal
          Comitato di sicurezza finanziaria; 
              b) elabora e diffonde modelli e schemi  rappresentativi
          di comportamenti anomali sul piano economico e  finanziario
          riferibili  a  possibili  attivita'  di  riciclaggio  e  di
          finanziamento del terrorismo. 
              8. Ai fini  della  presentazione  al  Parlamento  della
          relazione  sullo  stato  dell'azione  di  prevenzione   del
          riciclaggio  e  del  finanziamento   del   terrorismo,   il
          Direttore della UIF, entro  il  30  maggio  di  ogni  anno,
          trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il
          tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati
          alla medesima relazione, di cui all'articolo  4,  comma  2,
          del presente decreto.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato  decreto
          legislativo  28  febbraio  2005,  n.  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 2. Ambito di applicazione 
              1. Il presente decreto si applica a: 
              a) le societa' emittenti strumenti  finanziari  ammessi
          alla negoziazione in  mercati  regolamentati  di  qualsiasi
          Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di  cui
          alla lettera d); 
              a-bis)  le  societa'  emittenti  strumenti   finanziari
          ammessi alla negoziazione in un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera
          a), del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
              b) (abrogata) 
              c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385;   le   societa'
          finanziarie italiane di  cui  all'articolo  59,  comma  1),
          lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, che  controllano  banche  o  gruppi  bancari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese  di  cui
          alla lettera d); le societa' di partecipazione  finanziaria
          mista italiane di cui all'articolo  59  comma  1),  lettera
          b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
          che controllano una o piu' banche  o  societa'  finanziarie
          ovunque  costituite  qualora   il   settore   di   maggiore
          dimensione all'interno  del  conglomerato  finanziario  sia
          quello  bancario   determinato   ai   sensi   del   decreto
          legislativo  30  maggio  2005,  n.  142;  le  societa'   di
          intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
          (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
          o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo  11,
          comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58;  le  societa'  di  gestione  del   risparmio   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   o),   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a eccezione di  quelle
          sotto soglia registrate di  cui  al  medesimo  articolo  1,
          comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo  n.  58  del
          1998, le societa' finanziarie  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385; le societa' finanziarie  che  controllano  societa'
          finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  o  gruppi
          finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo  110  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;  le  agenzie
          di prestito su pegno di cui all'articolo  112  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385;  gli  istituti  di
          moneta elettronica di  cui  al  titolo  V-bis  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385;  gli  istituti  di
          pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, gli emittenti di token collegati ad
          attivita'  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo   21   del
          regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2023; i prestatori di servizi  per
          le criptoattivita' autorizzati ai  sensi  dell'articolo  63
          del regolamento (UE) 2023/1114; 
              d)  le  societa'  che  esercitano  le  imprese  incluse
          nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e  2,
          e quelle di cui all'articolo 95,  commi  2  e  2-bis),  del
          codice delle assicurazioni private; 
              e)  le  societa'   incluse,   secondo   i   metodi   di
          consolidamento integrale, proporzionale  e  del  patrimonio
          netto, nel  bilancio  consolidato  redatto  dalle  societa'
          indicate alle lettere da a) a d),  diverse  da  quelle  che
          possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai  sensi
          dell'articolo 2435-bis del  codice  civile,  e  diverse  da
          quelle indicate alle lettere da a) a d); 
              f) le societa' diverse da quelle indicate alle  lettere
          da a) ad e) e diverse da quelle  che  possono  redigere  il
          bilancio  in  forma  abbreviata,  ai  sensi   dell'articolo
          2435-bis  del  codice  civile,  che  redigono  il  bilancio
          consolidato; 
              g) le societa' diverse da quelle indicate alle  lettere
          da a) ad f) e diverse da quelle  che  possono  redigere  il
          bilancio  in  forma  abbreviata,  ai  sensi   dell'articolo
          2435-bis del codice civile.". 
              Si riporta il testo degli articoli 19-bis,  19-ter  del
          citato decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 19-bis Enti sottoposti a regime intermedio 
              1. Sono enti sottoposti a regime intermedio: 
              a) 
              b) le societa' di gestione dei mercati regolamentati; 
              c)  le   societa'   che   gestiscono   i   sistemi   di
          compensazione e di garanzia; 
              d) le societa'  di  gestione  accentrata  di  strumenti
          finanziari; 
              e) le societa' di intermediazione mobiliare; 
              f) le societa' di gestione del risparmio ed i  relativi
          fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti; 
              f-bis)  i  fondi  comuni  di  investimento  di  diritto
          italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non
          UE; 
              g) le societa' di investimento a capitale  variabile  e
          le societa' di investimento a capitale fisso; 
              g-bis) le societa' di partenariato; 
              h) gli istituti di  pagamento  di  cui  alla  direttiva
          2009/64/CE; 
              i) gli istituti di moneta elettronica; 
              l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo  106
          del TUB; 
              l-bis) i gestori di crediti in  sofferenza  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB 128. 
              l-ter)  emittenti  di  token  collegati  ad   attivita'
          autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento  (UE)
          2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  31
          maggio 2023;129 
              l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attivita'
          autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento  (UE)
          2023/1114. 
              2. Il bilancio di  esercizio  e,  ove  applicabile,  il
          bilancio  consolidato  degli  enti  sottoposti   a   regime
          intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi  del
          presente  decreto.   Negli   enti   sottoposti   a   regime
          intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a
          regime intermedio,  nelle  societa'  che  controllano  enti
          sottoposti a regime intermedio e nelle societa'  sottoposte
          con questi ultimi a comune controllo, la  revisione  legale
          non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.". 
              Art.   19-ter.   Disciplina   applicabile   agli   enti
          sottoposti a regime intermedio 
              1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di
          cui al presente decreto relative  alla  revisione  di  enti
          diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli
          enti sottoposti a regime intermedio si  applicano  altresi'
          le disposizioni di cui: 
              a) all'articolo 17, con espresso riferimento alle  sole
          norme relative alla revisione legale; 
              b) all'articolo 4, paragrafi 1  e  2,  all'articolo  5,
          paragrafi 1  e  5,  all'articolo  6,  paragrafo  1  e  agli
          articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.  L'articolo
          12 del Regolamento europeo, non si applica  ai  gestori  di
          FIA sotto soglia registrati di cui all'articolo 1, comma 1,
          lettera q-bis.2), del TUF. 
              1-bis. Ai revisori della sostenibilita' e alle societa'
          di  revisione  legale  incaricati   dell'attestazione   dai
          soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto  legislativo
          adottato in attuazione  dell'articolo  13  della  legge  21
          febbraio 2024, n. 15, che siano ente  sottoposto  a  regime
          intermedio, si applica l'articolo 17, commi 3-bis, 3-quater
          e 5-bis.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n.  136,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 43. Poteri delle Autorita' 
              1. Gli intermediari si attengono alle disposizioni  che
          la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche,
          su base individuale e su base consolidata,  dei  bilanci  e
          delle situazioni dei conti destinate al  pubblico,  nonche'
          alle modalita'  e  ai  termini  della  pubblicazione  delle
          situazioni dei conti. 
              2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  adottate
          anche in relazione: 
              a)  ai  rendiconti  dei  patrimoni  destinati  di   cui
          all'articolo 3; 
              b)  ai  rendiconti  dei  patrimoni  destinati  di   cui
          all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio
          2005, n. 38, costituiti dagli intermediari IFRS; 
              c)  ai  rendiconti  dei  patrimoni  destinati  di   cui
          all'articolo 8, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2005, n. 38; 
              d) alle relazioni sulla gestione di cui  agli  articoli
          37 e 41. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  relative  agli
          intermediari IFRS e  ai  rendiconti  di  cui  al  comma  2,
          lettera  c),  sono  adottate  nel  rispetto  dei   principi
          contabili internazionali. 
              4. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  adottate
          altresi'  per  le  modifiche,   le   integrazioni   e   gli
          aggiornamenti delle forme tecniche stabilite  dal  presente
          decreto  nonche'   per   l'adeguamento   della   disciplina
          nazionale all'evolversi della disciplina,  dei  principi  e
          degli orientamenti comunitari. 
              5. Nel caso di societa' finanziarie iscritte  nell'albo
          di  cui  all'articolo  106  del  decreto   legislativo   1°
          settembre  1993,  n.  385,  le  disposizioni  della   Banca
          d'Italia di cui al presente articolo sono adottate d'intesa
          con la Consob. Nel  caso  di  societa'  di  intermediazione
          mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e  di
          societa' di gestione del risparmio di cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera o), del decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, a eccezione di quelle sotto soglia  registrate
          di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera  o.2),  del
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  le  istruzioni  della
          Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob. 
              6. Le disposizioni adottate nell'esercizio  dei  poteri
          previsti  dal  presente  articolo  sono  pubblicate   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 223-septies del Regio
          decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante:  "Disposizioni  per
          l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie",
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 223-septies. 
              Ogni riferimento al consiglio di amministrazione e agli
          amministratori  presente  nelle  leggi   speciali   e'   da
          intendersi effettuato, se ivi  non  diversamente  disposto,
          anche  ai  componenti  del  consiglio  di  gestione  e  del
          consiglio di sorveglianza,  per  le  societa'  che  abbiano
          adottato il sistema con consiglio  di  sorveglianza,  e  ai
          componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti
          del comitato  per  il  controllo  sulla  gestione,  per  le
          societa' che abbiano adottato il sistema con  comitato  per
          il  controllo  sulla  gestione,  ove  compatibile  con   le
          specificita' di tali organi. 
              Ogni riferimento al collegio  sindacale  o  ai  sindaci
          presente nelle leggi speciali e' da intendersi  effettuato,
          se ivi non diversamente disposto,  anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          o ai loro componenti, ove compatibile con  le  specificita'
          di tali organi.".