Art. 10
Modificazioni e integrazioni della normativa vigente e disposizioni
di coordinamento
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 96-quinquies, dopo il comma 4, e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative
del presente articolo.»;
b) all'articolo 99-bis, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative
del presente articolo.»;
c) all'articolo 113-bis:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «ovvero gravi violazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «o gravi violazioni», e le parole:
«nonche' ragioni di urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «,
oppure siano previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando la
sospensione sia richiesta con istanza motivata dagli organi
amministrativi o dall'assemblea straordinaria della societa'»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «sono frattanto sospese»
sono sostituite dalle seguenti: «delle assemblee e degli altri organi
sono sospese per effetto del provvedimento di gestione provvisoria,
salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole: «non puo' avere una durata
superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dura sino a
sei mesi, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un
termine piu' breve.»;
2.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La
procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di sei mesi,
anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel
comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
2.3) al terzo periodo, le parole: «72, commi 2-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «72, commi 1, 1-bis, 2-bis»;
2.4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli intermediari finanziari non si applica
l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e' fondato sospetto
che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei
propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla societa' o ad una o piu' societa'
controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il
codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al
tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide
con provvedimento motivato.»;
3) alla rubrica, le parole «di amministrazione e controllo»
sono soppresse;
d) all'articolo 113-ter:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) la societa' non sia in grado di pagare i propri debiti alla
scadenza;»;
2) al comma 3-bis, le parole: «Ove la Banca d'Italia accerti,
in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata
sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della
procedura di liquidazione, e' disposta» sono sostituite dalle
seguenti: «Se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, ma non
quelli per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione
ordinaria, la Banca d'Italia, in qualunque momento e
indipendentemente dalla comunicazione del programma di liquidazione
di cui al comma 3, propone al Ministro dell'economia e delle finanze
la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', ove
questa non sia gia' stata disposta, e»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In deroga al comma 3, il Ministro dell'economia e delle
finanze puo' disporre con proprio decreto, da adottare su proposta
della Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del
titolo IV, capo I, sezione III, degli intermediari finanziari
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, quando
ricorrono i presupposti di cui al comma 1, nonche' degli intermediari
finanziari dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai
sensi dell'articolo 82, comma 1, anche quando ne siano stati sospesi
gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo
113-bis o ne sia in corso la liquidazione.»;
4) il comma 6-bis e' abrogato.
2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera f), la parola: «(SGR)» e' sostituita dalla
seguente: «(Sgr)»;
1.2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) le societa' di investimento a capitale variabile in
gestione interna come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i.1)
del TUF (Sicav in gestione interna);
1.3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) le societa' di investimento a capitale fisso in
gestione interna come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera
i-bis.1) del TUF (Sicaf in gestione interna);»;
1.4) dopo la lettera v-bis) e' aggiunta la seguente:
«v-ter) le societa' di partenariato in gestione interna
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-quater.2), del
TUF.»;
2) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. I gestori esterni degli Oicr societari in gestione
esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-ter.1), del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, provvedono
all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con
riferimento ai sottoscrittori delle azioni e degli strumenti
finanziari partecipativi ovvero ai soggetti che partecipano mediante
ulteriori modalita' di raccolta del patrimonio definite nello statuto
degli Oicr societari che gestiscono, e ai soggetti da questi
finanziati.»;
b) all'articolo 6, comma 5, lettera a), il segno d'interpunzione:
«;» e' sostituito dal seguente: «.» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso dei gestori esterni di cui all'articolo
3, comma 2-ter i dati e le informazioni possono essere acquisiti
anche presso tali Oicr;».
3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera b) e' abrogata;
2) lettera c), dopo le parole: «le societa' di gestione del
risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono inserite le seguenti: «, a
eccezione di quelle sotto soglia registrate di cui al medesimo
articolo 1, comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58 del
1998,».
4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19-bis, comma 1, dopo la lettera g), e' inserita
la seguente: «g-bis) le societa' di partenariato;»;
b) all'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
«L'articolo 12 del Regolamento europeo, non si applica ai
gestori di FIA sotto soglia registrati di cui all'articolo 1, comma
1, lettera q-bis.2), del TUF.».
5. All'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 136, dopo le parole: «comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono inserite le seguenti: «a
eccezione di quelle sotto soglia registrate di cui al medesimo
articolo 1, comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58 del
1998,».
6. Al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
all'articolo 223-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Ogni riferimento al consiglio di amministrazione e agli
amministratori presente nelle leggi speciali e' da intendersi
effettuato, se ivi non diversamente disposto, anche ai componenti del
consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le
societa' che abbiano adottato il sistema con consiglio di
sorveglianza, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai
componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le
societa' che abbiano adottato il sistema con comitato per il
controllo sulla gestione, ove compatibile con le specificita' di tali
organi.»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «effettuato» sono inserite
le seguenti: «, se ivi non diversamente disposto,».
Note all'art. 10:
Si riporta il testo degli articoli 96-quinquies,
99-bis, 113-bis e 113-ter del citato decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 96-quinquies. Liquidazione ordinaria
1. Le banche informano tempestivamente la Banca
d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della
societa'. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei
presupposti per un regolare svolgimento della procedura di
liquidazione.
2. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro
delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo
scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di
cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza
dall'autorizzazione all'attivita' bancaria a decorrere dal
termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di
cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di
attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano
fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel
presente decreto.
4-bis. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni
attuative del presente articolo.".
"Art. 99-bis. Liquidazione ordinaria
1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente la
Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento
della societa'. La Banca d'Italia accerta la sussistenza
dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura
di liquidazione.
2. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro
delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo
scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di
cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza
dall'autorizzazione all'attivita' di capogruppo a decorrere
dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento
di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di
attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano
fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel
presente decreto.
4-bis. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni
attuative del presente articolo.
5. Alla procedura di liquidazione disciplinata dal
presente articolo si applica l'articolo 97.
6. Il presente articolo si applica anche alle societa'
italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.".
"Art. 113-bis. Sospensione degli organi di
amministrazione e controllo
1. Qualora risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione o gravi violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o statutarie, oppure siano
previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando la
sospensione sia richiesta con istanza motivata dagli organi
amministrativi o dall'assemblea straordinaria della
societa', la Banca d'Italia puo' disporre che uno o piu'
commissari assumano i poteri di amministrazione
dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui
all'articolo 106. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo delle assemblee e degli
altri organi sono sospese per effetto del provvedimento di
gestione provvisoria, salvo quanto previsto dall'articolo
72, comma 6. Il provvedimento della Banca d'Italia e'
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari
della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle
loro funzioni sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 dura sino
a sei mesi, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1
preveda un termine piu' breve. La procedura puo' essere
prorogata per lo stesso periodo di sei mesi, anche per piu'
di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel
comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono
l'azienda agli organi di amministrazione e controllo
secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1,
ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarita'
riferibili agli organi aziendali sospesi e previa
autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea
per la revoca e la nomina di nuovi organi di
amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 1,
1-bis, 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma
1.
3-bis. Agli intermediari finanziari non si applica
l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e' fondato
sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in
violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno
alla societa' o ad una o piu' societa' controllate,
l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice
civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al
tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia,
che decide con provvedimento motivato.".
Art. 113-ter. Revoca dell'autorizzazione e liquidazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1,
quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale
gravita';
b-bis) la societa' non sia in grado di pagare i propri
debiti alla scadenza;
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei
liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; della intervenuta revoca l'intermediario
finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni
alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di
scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario
finanziario comunica il programma di liquidazione della
societa' alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei
presupposti per un regolare svolgimento della procedura di
liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies. La Banca
d'Italia puo' autorizzare, anche contestualmente alla
revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi
dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore
trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo
stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti
della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle
autorita' creditizie previsti nel presente decreto
legislativo.
3-bis. Se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, ma
non quelli per un regolare svolgimento della procedura di
liquidazione ordinaria, la Banca d'Italia, in qualunque
momento e indipendentemente dalla comunicazione del
programma di liquidazione di cui al comma 3, propone al
Ministro dell'economia e delle finanze la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', ove
questa non sia gia' stata disposta, e la liquidazione
coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I,
sezione III.
4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo
96-quinquies e l'articolo 97.
5.
6. In deroga al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' disporre con proprio decreto, da
adottare su proposta della Banca d'Italia, la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,
capo I, sezione III, degli intermediari finanziari
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento,
quando ricorrono i presupposti di cui al comma 1, nonche'
degli intermediari finanziari dei quali sia stato accertato
lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1,
anche quando ne siano stati sospesi gli organi di
amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-bis
o ne sia in corso la liquidazione.
6-bis (abrogato).
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle succursali di intermediari finanziari
aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in
Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La
Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati
all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
114-terdecies.".
Si riporta il testo degli articoli 3, 6 del citato
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 3. Soggetti obbligati
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano alle categorie di soggetti individuati nel
presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero
persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (Sgr);
g) le societa' di investimento a capitale variabile in
gestione interna come definite dall'articolo 1, comma 1,
lettera i.1) del TUF (Sicav in gestione interna);
h) le societa' di investimento a capitale fisso in
gestione interna come definite dall'articolo 1, comma 1,
lettera i-bis.1) del TUF (Sicaf in gestione interna);i) gli
agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di
cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei
rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'articolo 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo
112 TUB;
r)
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
ai sensi dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e
finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al
presente comma aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza
succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis
TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui
all'articolo 18-ter TUF;
v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attivita'
come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del
regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla
prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di
consulenza sulle cripto-attivita'.
v-ter) le societa' di partenariato in gestione interna
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera
i-quater.2), del TUF.
2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di
crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al
comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti,
dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di
conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di
cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
societa'.
2-ter. I gestori esterni degli Oicr societari in
gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
m-ter.1), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, provvedono all'adempimento degli
obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento
ai sottoscrittori delle azioni e degli strumenti finanziari
partecipativi ovvero ai soggetti che partecipano mediante
ulteriori modalita' di raccolta del patrimonio definite
nello statuto degli Oicr societari che gestiscono, e ai
soggetti da questi finanziati.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori
finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte
nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambio valuta, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti,
nell'esercizio della professione in forma individuale,
associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
professionale, anche nei confronti dei propri associati o
iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi,
ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella predisposizione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali
su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri
beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti
di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione legale
con incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza
incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su
enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non
finanziari:
a)
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di
cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di
opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui
all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione,
anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte
ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle
stesse, qualora tale attivita' e' effettuata all'interno di
porti franchi e il valore dell'operazione, anche se
frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore
a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge
17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in
mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al
Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di
intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal
caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e
trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione
civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza
della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori
dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
i)
i-bis)
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono,
attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono,
anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi
titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza
delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del
requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori
di servizi relativi a societa' e trust di cui all'articolo
1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui
attivita' e' riservata ad operatori soggetti a regimi di
licenza o registrazione nazionale.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano anche alle succursali insediate nel territorio
della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei
sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in
strumenti finanziari si applicano le disposizioni del
presente decreto in materia di segnalazione di operazioni
sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui
al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le
attivita' da esso previsti e nel rispetto delle
prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa
europea in materia di prevenzione del sistema finanziario
per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
in vigore nel medesimo Stato membro.".
"Art. 6. Unita' d'informazione finanziaria
1. L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia
(UIF), istituita presso la Banca d'Italia, e' autonoma e
operativamente indipendente. In attuazione di tale
principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento
l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la
riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i
mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare
l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla
UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma
6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Il Direttore della UIF, al quale compete in
autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato
con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su
proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone
dotate di adeguati requisiti di onorabilita',
professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il
mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una
sola volta.
3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla
legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e'
costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il
Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di
onorabilita' e professionalita'. I componenti del Comitato
sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio
di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e
restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi. Il
Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza
almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio
a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura,
altresi', la redazione di un parere sull'azione dell'UIF,
che forma parte integrante della documentazione trasmessa
al Parlamento ai sensi del comma 8.
4. La UIF esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne
effettua l'analisi finanziaria;
b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare
e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di
finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, per un massimo di cinque giorni
lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, della Direzione investigativa antimafia e
dell'autorita' giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra
FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle
indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della
sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta;
d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti
obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le
informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive,
sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela
della riservatezza dell'identita' del segnalante;
e) al fine di agevolare l'individuazione delle
operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente,
previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria,
indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio
sito istituzionale;
f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al
fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia
di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, con riguardo alle
segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa
segnalazione di operazioni sospette, nonche' con riguardo
alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e
ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi
della collaborazione del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza;
g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta
ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le
violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui
viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali;
h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle
informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresi',
l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera d).
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, la UIF:
a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e
informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi
di cui al presente decreto. Nel caso dei gestori esterni di
cui all'articolo 3, comma 2-ter i dati e le informazioni
possono essere acquisiti anche presso tali Oicr;
b) riceve la comunicazione dei dati statistici
aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a
effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e
5, la UIF:
a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti
e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo
di persone giuridiche e trust espressi, contenute in
apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi
dell'articolo 21 del presente decreto.
7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello
svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a
rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su
specifiche realta' economiche territoriali, anche sulla
base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal
Comitato di sicurezza finanziaria;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi
di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario
riferibili a possibili attivita' di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
8. Ai fini della presentazione al Parlamento della
relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il
Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno,
trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il
tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati
alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2,
del presente decreto.".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui
alla lettera d);
a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera
a), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) (abrogata)
c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1),
lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui
alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria
mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera
b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie
ovunque costituite qualora il settore di maggiore
dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia
quello bancario determinato ai sensi del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le societa' di
intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11,
comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; le societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a eccezione di quelle
sotto soglia registrate di cui al medesimo articolo 1,
comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58 del
1998, le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385; le societa' finanziarie che controllano societa'
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie
di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di
moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di
pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, gli emittenti di token collegati ad
attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del
regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023; i prestatori di servizi per
le criptoattivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63
del regolamento (UE) 2023/1114;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2,
e quelle di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis), del
codice delle assicurazioni private;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio
netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa'
indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da
quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere
da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo
2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio
consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere
da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo
2435-bis del codice civile.".
Si riporta il testo degli articoli 19-bis, 19-ter del
citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 19-bis Enti sottoposti a regime intermedio
1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:
a)
b) le societa' di gestione dei mercati regolamentati;
c) le societa' che gestiscono i sistemi di
compensazione e di garanzia;
d) le societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) le societa' di gestione del risparmio ed i relativi
fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;
f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto
italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non
UE;
g) le societa' di investimento a capitale variabile e
le societa' di investimento a capitale fisso;
g-bis) le societa' di partenariato;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva
2009/64/CE;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del TUB;
l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati
ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB 128.
l-ter) emittenti di token collegati ad attivita'
autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023;129
l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attivita'
autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE)
2023/1114.
2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il
bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime
intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del
presente decreto. Negli enti sottoposti a regime
intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a
regime intermedio, nelle societa' che controllano enti
sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte
con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale
non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.".
Art. 19-ter. Disciplina applicabile agli enti
sottoposti a regime intermedio
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al presente decreto relative alla revisione di enti
diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli
enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresi'
le disposizioni di cui:
a) all'articolo 17, con espresso riferimento alle sole
norme relative alla revisione legale;
b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5,
paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli
articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo. L'articolo
12 del Regolamento europeo, non si applica ai gestori di
FIA sotto soglia registrati di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis.2), del TUF.
1-bis. Ai revisori della sostenibilita' e alle societa'
di revisione legale incaricati dell'attestazione dai
soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime
intermedio, si applica l'articolo 17, commi 3-bis, 3-quater
e 5-bis.".
Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 136, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 43. Poteri delle Autorita'
1. Gli intermediari si attengono alle disposizioni che
la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche,
su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e
delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonche'
alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle
situazioni dei conti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate
anche in relazione:
a) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui
all'articolo 3;
b) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui
all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, costituiti dagli intermediari IFRS;
c) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38;
d) alle relazioni sulla gestione di cui agli articoli
37 e 41.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 relative agli
intermediari IFRS e ai rendiconti di cui al comma 2,
lettera c), sono adottate nel rispetto dei principi
contabili internazionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate
altresi' per le modifiche, le integrazioni e gli
aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente
decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina
nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e
degli orientamenti comunitari.
5. Nel caso di societa' finanziarie iscritte nell'albo
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le disposizioni della Banca
d'Italia di cui al presente articolo sono adottate d'intesa
con la Consob. Nel caso di societa' di intermediazione
mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e di
societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, a eccezione di quelle sotto soglia registrate
di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera o.2), del
decreto legislativo n. 58 del 1998, le istruzioni della
Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob.
6. Le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri
previsti dal presente articolo sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
Si riporta il testo dell'articolo 223-septies del Regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante: "Disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie",
come modificato dal presente decreto:
"Art. 223-septies.
Ogni riferimento al consiglio di amministrazione e agli
amministratori presente nelle leggi speciali e' da
intendersi effettuato, se ivi non diversamente disposto,
anche ai componenti del consiglio di gestione e del
consiglio di sorveglianza, per le societa' che abbiano
adottato il sistema con consiglio di sorveglianza, e ai
componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti
del comitato per il controllo sulla gestione, per le
societa' che abbiano adottato il sistema con comitato per
il controllo sulla gestione, ove compatibile con le
specificita' di tali organi.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci
presente nelle leggi speciali e' da intendersi effettuato,
se ivi non diversamente disposto, anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
o ai loro componenti, ove compatibile con le specificita'
di tali organi.".