Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. L'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 come modificato dal presente decreto si applica
alle nomine perfezionate a partire dal sesto mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le
disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a
partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente
decreto ed entro il medesimo termine:
a) la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio dei rispettivi
poteri regolamentari e secondo le forme di coordinamento applicabili,
adottano le relative disposizioni di attuazione;
b) la Banca d'Italia adotta, altresi', gli interventi di
adeguamento degli albi e registri di vigilanza alle disposizioni
introdotte dal presente decreto.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3:
a) le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 34,
comma 4, 36, comma 2, 41-bis, comma 5, 41-ter, comma 3, 42, commi 1,
3 e 4-bis, 42-bis, comma 8, 44, comma 4, 47, comma 3, 48, comma 4,
49, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai procedimenti amministrativi previsti ai sensi
dei richiamati articoli avviati prima della data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e le
relative disposizioni attuative nella formulazione anteriore alle
modifiche introdotte dal presente decreto e alle relative
disposizioni attuative;
b) la disciplina dettata dal titolo III, capo I-bis, sezione
II-bis e dal capo I-ter della parte II del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla data
di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall'articolo
35-novies.1, comma 3, e dall'articolo 35-quaterdecies, comma 10, del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e
dall'adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove
precedente la scadenza del termine di cui al comma 3.
5. La Consob adotta le disposizioni di attuazione previste dalle
disposizioni delle parti III e IV del decreto legislativo n. 58 del
1998 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo quelle previste:
a) dagli articoli 112-bis, comma 7, e 133, comma 1-bis, che sono
adottate entro dodici mesi a decorrere dalla medesima data;
b) dall'articolo 154.4, comma 3, che sono adottate entro tre mesi
a decorrere dalla medesima data.
6. Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli
62-quater, 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter, 65-bis, comma 3-bis,
65-quater, 65-quinquies, 79-quinquiesdecies, commi 1-bis, 1-ter,
1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma 1-bis,
147-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle
disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla scadenza
del termine previsto dal comma 5.
7. Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli
125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies,
135-undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi
successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in
conformita' alle stesse.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 125-bis.1, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come introdotto dal
presente decreto, rilevano le sole previsioni statutarie adottate o
modificate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. Le societa' adeguano gli statuti alle disposizioni di cui
all'articolo 147-bis.1 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998, come introdotto dal presente decreto, in tempo utile
per consentirne l'applicazione alle nomine delle cariche sociali da
effettuarsi o rinnovarsi a partire dall'esercizio successivo a quello
in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
10. Le informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 2, lettere
d-ter) e d-quater), del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998 e quelle dovute in relazione all'espletamento dei doveri
dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2396-quinquies del
codice civile e dell'articolo 149 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, come introdotti o modificati dal presente
decreto, sono fornite nelle relazioni riferite all'esercizio sociale
in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 11:
Per i riferimenti all'articolo 13 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note
all'articolo 2 del presente decreto.
Per i riferimenti agli articoli 34, comma 4, 36, comma
2, 41-bis, comma 5, 41-ter, comma 3, 42, commi 1, 3 e
4-bis, 42-bis, comma 8, 44, comma 4, 47, comma 3, 48, comma
4, 49, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 si vedano le note all'articolo 3.
Per i riferimenti agli articoli 112-bis, comma 7,
123-bis, 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 133,
comma 1-bis, 135-bis, 135-undecies, 135-undecies,
135-duodecies e 147-bis.1 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 5.
Per i riferimenti all' articolo 154.4, comma 3, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le
note all'articolo 6.
Per i riferimenti agli articoli 62-quater, 64-quater,
commi 6, 6-bis e 6- ter, 65-bis, comma 3-bis, 65-quater,
65-quinquies, 79-quinquiesdecies, commi 1-bis, 1-ter,
1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma 1-bis,
147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 si vedano le note all'articolo 4.