Art. 11 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. L'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58 come modificato dal presente decreto si  applica
alle nomine perfezionate a partire dal  sesto  mese  successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le disposizioni modificative della parte II, titoli  II  e  III,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del  1998,  e  le
disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano  a
partire da nove mesi successivi all'entrata in  vigore  del  presente
decreto ed entro il medesimo termine: 
    a) la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio  dei  rispettivi
poteri regolamentari e secondo le forme di coordinamento applicabili,
adottano le relative disposizioni di attuazione; 
    b)  la  Banca  d'Italia  adotta,  altresi',  gli  interventi   di
adeguamento degli albi e  registri  di  vigilanza  alle  disposizioni
introdotte dal presente decreto. 
  4. In deroga a quanto previsto dal comma 3: 
    a) le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli  34,
comma 4, 36, comma 2, 41-bis, comma 5, 41-ter, comma 3, 42, commi  1,
3 e 4-bis, 42-bis, comma 8, 44, comma 4, 47, comma 3,  48,  comma  4,
49, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
1998 si applicano a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Ai procedimenti amministrativi  previsti  ai  sensi
dei richiamati articoli avviati prima della data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  del
testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998  e  le
relative disposizioni attuative  nella  formulazione  anteriore  alle
modifiche  introdotte  dal   presente   decreto   e   alle   relative
disposizioni attuative; 
    b) la disciplina dettata dal  titolo  III,  capo  I-bis,  sezione
II-bis e dal capo I-ter della parte II del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla  data
di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall'articolo
35-novies.1, comma 3, e dall'articolo 35-quaterdecies, comma 10,  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del  1998  e
dall'adeguamento dei rispettivi albi e  registri  di  vigilanza,  ove
precedente la scadenza del termine di cui al comma 3. 
  5. La Consob adotta le disposizioni di  attuazione  previste  dalle
disposizioni delle parti III e IV del decreto legislativo n.  58  del
1998 entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, salvo quelle previste: 
    a) dagli articoli 112-bis, comma 7, e 133, comma 1-bis, che  sono
adottate entro dodici mesi a decorrere dalla medesima data; 
    b) dall'articolo 154.4, comma 3, che sono adottate entro tre mesi
a decorrere dalla medesima data. 
  6. Le  modifiche  apportate  dal  presente  decreto  agli  articoli
62-quater, 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter,  65-bis,  comma  3-bis,
65-quater,  65-quinquies,  79-quinquiesdecies,  commi  1-bis,  1-ter,
1-quater  e  2,  112-bis,  123-ter,  comma  8,  133,   comma   1-bis,
147-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  applicazione  delle
disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla  scadenza
del termine previsto dal comma 5. 
  7. Le  modifiche  apportate  dal  presente  decreto  agli  articoli
125-bis, 125-bis.1, 126-bis,  127,  127-ter,  135-bis,  135-undecies,
135-undecies,  135-duodecies  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee  da  svolgersi
successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in
conformita' alle stesse. 
  8.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   7,   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 125-bis.1, comma 1, del  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  introdotto  dal
presente decreto, rilevano le sole previsioni statutarie  adottate  o
modificate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  9. Le societa'  adeguano  gli  statuti  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 147-bis.1 del testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 58 del 1998, come introdotto dal presente decreto, in tempo  utile
per consentirne l'applicazione alle nomine delle cariche  sociali  da
effettuarsi o rinnovarsi a partire dall'esercizio successivo a quello
in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  10. Le informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma  2,  lettere
d-ter) e d-quater), del testo unico di cui al decreto legislativo  n.
58 del 1998 e quelle dovute in relazione all'espletamento dei  doveri
dell'organo di controllo ai sensi  dell'articolo  2396-quinquies  del
codice civile e dell'articolo 149 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 58 del 1998, come introdotti o modificati dal presente
decreto, sono fornite nelle relazioni riferite all'esercizio  sociale
in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per  i  riferimenti   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  si  vedano  le  note
          all'articolo 2 del presente decreto. 
              Per i riferimenti agli articoli 34, comma 4, 36,  comma
          2, 41-bis, comma 5, 41-ter, comma  3,  42,  commi  1,  3  e
          4-bis, 42-bis, comma 8, 44, comma 4, 47, comma 3, 48, comma
          4, 49, comma 3, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
          n. 58 si vedano le note all'articolo 3. 
              Per i  riferimenti  agli  articoli  112-bis,  comma  7,
          123-bis, 125-bis, 125-bis.1, 126-bis,  127,  127-ter,  133,
          comma   1-bis,   135-bis,    135-undecies,    135-undecies,
          135-duodecies  e  147-bis.1  del  decreto  legislativo   24
          febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 5. 
              Per i riferimenti all' articolo  154.4,  comma  3,  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  si  vedano  le
          note all'articolo 6. 
              Per i riferimenti agli articoli  62-quater,  64-quater,
          commi 6, 6-bis e 6- ter, 65-bis,  comma  3-bis,  65-quater,
          65-quinquies,  79-quinquiesdecies,  commi   1-bis,   1-ter,
          1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma  1-bis,
          147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
          58 si vedano le note all'articolo 4.