Art. 12 
 
Disposizioni transitorie per i GEFIA di cui all'articolo  35-undecies
  del testo unico delle disposizioni in  materia  di  intermediazione
  finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Entro dodici mesi  dall'adozione  delle  disposizioni  attuative
della Banca d'Italia di cui  all'articolo  11,  comma  2,  i  gestori
italiani che si avvalgono alla data di entrata in vigore del presente
decreto delle deroghe di cui all'articolo 35-undecies del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
    a) comunicano alla Banca d'Italia l'intenzione  di  assoggettarsi
al regime dei gestori autorizzati. A tal  fine,  adottano  le  misure
necessarie per  rispettare  le  condizioni  di  autorizzazione  e  le
disposizioni ad essi applicabili; oppure 
    b)   se   rispettano   le   condizioni   di   cui    all'articolo
35-quaterdecies del testo unico cui al decreto legislativo n. 58  del
1998, presentano istanza alla Banca  d'Italia  per  l'iscrizione  nel
registro dei GEFIA sotto soglia registrati. A tal fine, in aggiunta a
quanto previsto dal richiamato articolo 35-quaterdecies,  il  gestore
informa i partecipanti ai FIA istituiti e, prima della  presentazione
dell'istanza alla Banca d'Italia, ottiene  da  ciascuno  di  essi  il
consenso espresso  alla  prosecuzione  dell'incarico  di  gestione  a
seguito della registrazione; in mancanza di tale consenso, il gestore
non puo' richiedere la  registrazione  nell'elenco  dei  GEFIA  sotto
soglia registrati. 
  2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la  Banca  d'Italia
dispone la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione  dagli  albi
di cui agli articoli 35 e 35-ter  del  testo  unico  cui  al  decreto
legislativo  n.  58  del  1998,  dei  gestori  che  non  siano  stati
autorizzati o  registrati  rispettivamente  ai  sensi  del  comma  1,
lettere a) o b). Si applica l'articolo 35-terdecies del  testo  unico
cui al decreto legislativo n. 58 del  1998.  I  gestori  che  abbiano
presentato la comunicazione o l'istanza di cui al comma 1, lettere a)
e b), per i quali sia  pendente  il  procedimento  amministrativo  di
autorizzazione o di registrazione, possono continuare a operare anche
oltre il termine previsto dal comma 1. 
  3. Nelle more del  termine  di  cui  al  comma  1,  i  gestori  ivi
menzionati possono istituire nuovi FIA, nonche' avviare e  proseguire
attivita'   di   commercializzazione    o    pre-commercializzazione,
esclusivamente con riguardo a FIA compatibili con le disposizioni  di
cui all'articolo 35-quaterdecies, comma 1, lettere h), i) e  l),  del
testo unico cui al decreto legislativo n. 58  del  1998.  Il  gestore
informa i sottoscrittori dei FIA di nuova istituzione che,  entro  il
termine di cui al comma 1, potra' essere presentata l'istanza di  cui
al comma 1, lettera b), e acquisisce da ciascuno  di  essi,  all'atto
della  sottoscrizione,  il  consenso   espresso   alla   prosecuzione
dell'incarico di gestione a seguito dell'eventuale registrazione.  Il
regolamento dei FIA di  nuova  istituzione  e  la  documentazione  di
commercializzazione e pre-commercializzazione utilizzata in  pendenza
del termine di cui al comma 1 indicano in modo  chiaro,  evidente  ed
espresso che il gestore si avvale del regime transitorio  di  cui  al
presente articolo e richiamano le conseguenze previste  dal  comma  2
per il caso di mancata autorizzazione o registrazione. 
  4. I gestori che abbiano istituito nuovi FIA ai sensi del  comma  3
possono comunque effettuare in ogni momento la comunicazione prevista
al comma 1, lettera a), ai fini dell'assoggettamento  al  regime  dei
gestori autorizzati, entro il termine ivi previsto.  Resta  ferma  la
facolta' per i GEFIA di  cui  al  comma  1  che  siano  Sicaf  oppure
Societa' di investimento semplice (SiS) di trasformarsi in  Sicaf  in
gestione esterna ai sensi dell'articolo 38 del  testo  unico  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998. 
  5. All'atto dell'emanazione delle  disposizioni  attuative  di  cui
all'articolo 11, comma 2,  la  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,
specifica le modalita' e le tempistiche per l'adeguata pianificazione
e la presentazione delle comunicazioni e istanze di cui al  comma  1,
lettere a) e b), da parte dei gestori e le conseguenti  procedure  di
autorizzazione e registrazione. 
  6. In aggiunta a quanto previsto dai commi 3 e 4, entro e non oltre
il termine di cui al  comma  1,  i  gestori  ivi  menzionati  possono
proseguire l'attivita' di gestione dei FIA la  cui  operativita'  sia
stata  avviata  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   delle
disposizioni  attuative  di  cui  all'articolo  11,  comma  2.  Fermo
restando quanto previsto al comma 3, in pendenza del termine  di  cui
al comma 1 e fino alla conclusione dei procedimenti di autorizzazione
o di registrazione ivi previsti, ai gestori  italiani  continuano  ad
applicarsi le disposizioni del testo unico cui al decreto legislativo
n.  58  del  1998  e  le  relative   disposizioni   attuative   nella
formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal presente decreto
e alle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 11,
comma 2. 
 
          Note all'art. 12: 
              Per   i   riferimenti   agli   articoli    35-undecies,
          35-terdecies e 35-quaterdecies del decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 si  veda  l'articolo  3  del  presente
          decreto.