Art. 12
Disposizioni transitorie per i GEFIA di cui all'articolo 35-undecies
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni attuative
della Banca d'Italia di cui all'articolo 11, comma 2, i gestori
italiani che si avvalgono alla data di entrata in vigore del presente
decreto delle deroghe di cui all'articolo 35-undecies del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
a) comunicano alla Banca d'Italia l'intenzione di assoggettarsi
al regime dei gestori autorizzati. A tal fine, adottano le misure
necessarie per rispettare le condizioni di autorizzazione e le
disposizioni ad essi applicabili; oppure
b) se rispettano le condizioni di cui all'articolo
35-quaterdecies del testo unico cui al decreto legislativo n. 58 del
1998, presentano istanza alla Banca d'Italia per l'iscrizione nel
registro dei GEFIA sotto soglia registrati. A tal fine, in aggiunta a
quanto previsto dal richiamato articolo 35-quaterdecies, il gestore
informa i partecipanti ai FIA istituiti e, prima della presentazione
dell'istanza alla Banca d'Italia, ottiene da ciascuno di essi il
consenso espresso alla prosecuzione dell'incarico di gestione a
seguito della registrazione; in mancanza di tale consenso, il gestore
non puo' richiedere la registrazione nell'elenco dei GEFIA sotto
soglia registrati.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Banca d'Italia
dispone la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dagli albi
di cui agli articoli 35 e 35-ter del testo unico cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, dei gestori che non siano stati
autorizzati o registrati rispettivamente ai sensi del comma 1,
lettere a) o b). Si applica l'articolo 35-terdecies del testo unico
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. I gestori che abbiano
presentato la comunicazione o l'istanza di cui al comma 1, lettere a)
e b), per i quali sia pendente il procedimento amministrativo di
autorizzazione o di registrazione, possono continuare a operare anche
oltre il termine previsto dal comma 1.
3. Nelle more del termine di cui al comma 1, i gestori ivi
menzionati possono istituire nuovi FIA, nonche' avviare e proseguire
attivita' di commercializzazione o pre-commercializzazione,
esclusivamente con riguardo a FIA compatibili con le disposizioni di
cui all'articolo 35-quaterdecies, comma 1, lettere h), i) e l), del
testo unico cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il gestore
informa i sottoscrittori dei FIA di nuova istituzione che, entro il
termine di cui al comma 1, potra' essere presentata l'istanza di cui
al comma 1, lettera b), e acquisisce da ciascuno di essi, all'atto
della sottoscrizione, il consenso espresso alla prosecuzione
dell'incarico di gestione a seguito dell'eventuale registrazione. Il
regolamento dei FIA di nuova istituzione e la documentazione di
commercializzazione e pre-commercializzazione utilizzata in pendenza
del termine di cui al comma 1 indicano in modo chiaro, evidente ed
espresso che il gestore si avvale del regime transitorio di cui al
presente articolo e richiamano le conseguenze previste dal comma 2
per il caso di mancata autorizzazione o registrazione.
4. I gestori che abbiano istituito nuovi FIA ai sensi del comma 3
possono comunque effettuare in ogni momento la comunicazione prevista
al comma 1, lettera a), ai fini dell'assoggettamento al regime dei
gestori autorizzati, entro il termine ivi previsto. Resta ferma la
facolta' per i GEFIA di cui al comma 1 che siano Sicaf oppure
Societa' di investimento semplice (SiS) di trasformarsi in Sicaf in
gestione esterna ai sensi dell'articolo 38 del testo unico cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. All'atto dell'emanazione delle disposizioni attuative di cui
all'articolo 11, comma 2, la Banca d'Italia, sentita la Consob,
specifica le modalita' e le tempistiche per l'adeguata pianificazione
e la presentazione delle comunicazioni e istanze di cui al comma 1,
lettere a) e b), da parte dei gestori e le conseguenti procedure di
autorizzazione e registrazione.
6. In aggiunta a quanto previsto dai commi 3 e 4, entro e non oltre
il termine di cui al comma 1, i gestori ivi menzionati possono
proseguire l'attivita' di gestione dei FIA la cui operativita' sia
stata avviata prima della data di entrata in vigore delle
disposizioni attuative di cui all'articolo 11, comma 2. Fermo
restando quanto previsto al comma 3, in pendenza del termine di cui
al comma 1 e fino alla conclusione dei procedimenti di autorizzazione
o di registrazione ivi previsti, ai gestori italiani continuano ad
applicarsi le disposizioni del testo unico cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 e le relative disposizioni attuative nella
formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal presente decreto
e alle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 11,
comma 2.
Note all'art. 12:
Per i riferimenti agli articoli 35-undecies,
35-terdecies e 35-quaterdecies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 si veda l'articolo 3 del presente
decreto.