Art. 14
Disposizioni transitorie per le SICAV o SICAF in gestione interna
autorizzate
1. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione
interna autorizzate si adeguano alle disposizioni di cui agli
articoli 35-bis, commi 5-bis, 6 e 6-bis, 35-quater, comma 5-bis, e
35-quinquies del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e in quanto applicabili, entro dodici mesi
dalla data di adozione delle disposizioni attuative della Banca
d'Italia di cui all'articolo 11, comma 2.
Note all'art. 14:
Per i riferimenti agli articoli 35-bis, commi 5-bis, 6
e 6-bis, 35-quater, comma 5-bis, e 35-quinquies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note
all'articolo 3 del presente decreto.