Art. 14 
 
Disposizioni transitorie per le SICAV o  SICAF  in  gestione  interna
                             autorizzate 
 
  1. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in  gestione
interna  autorizzate  si  adeguano  alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 35-bis, commi 5-bis, 6 e 6-bis, 35-quater,  comma  5-bis,  e
35-quinquies  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e in  quanto  applicabili,  entro  dodici  mesi
dalla data di  adozione  delle  disposizioni  attuative  della  Banca
d'Italia di cui all'articolo 11, comma 2. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per i riferimenti agli articoli 35-bis, commi 5-bis,  6
          e 6-bis, 35-quater, comma 5-bis, e 35-quinquies del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  si  vedano  le  note
          all'articolo 3 del presente decreto.