Art. 15
Disposizioni transitorie in materia di gestione delle crisi dei
gestori e degli OICR
1. I ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale dei
fondi, o dei relativi comparti e degli OICR societari in gestione
esterna, o dei relativi comparti, ai sensi dell'articolo 57, commi
6-bis, 6-bis.1 e 6-bis.2, del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, depositati prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti secondo le disposizioni del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 vigenti alla
data del deposito.
2. Le procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite secondo le disposizioni
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 vigenti
alla data del deposito del ricorso.
3. L'articolo 57-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 si applica al gestore dalla data della sua
iscrizione nel registro dei GEFIA sotto soglia registrati di cui
all'articolo 35-quaterdecies.
Note all'art. 15:
Per i riferimenti agli articoli 57, commi 6-bis,
6-bis.1 e 6-bis.2, e 57-quater del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 si veda l'articolo 3 del presente
decreto.