Art. 15 
 
Disposizioni transitorie in  materia  di  gestione  delle  crisi  dei
                        gestori e degli OICR 
 
  1. I ricorsi  per  l'apertura  della  liquidazione  giudiziale  dei
fondi, o dei relativi comparti e degli  OICR  societari  in  gestione
esterna, o dei relativi comparti, ai sensi  dell'articolo  57,  commi
6-bis, 6-bis.1 e 6-bis.2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, depositati prima dell'entrata in vigore  del
presente decreto, sono definiti secondo le disposizioni del  medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 vigenti alla
data del deposito. 
  2. Le procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite  secondo  le  disposizioni
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  vigenti
alla data del deposito del ricorso. 
  3.  L'articolo  57-quater  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo n. 58 del 1998 si applica al gestore dalla data della sua
iscrizione nel registro dei GEFIA  sotto  soglia  registrati  di  cui
all'articolo 35-quaterdecies. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per  i  riferimenti  agli  articoli  57,  commi  6-bis,
          6-bis.1 e 6-bis.2, e 57-quater del decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 si  veda  l'articolo  3  del  presente
          decreto.