Art. 16 
 
Disposizioni transitorie relative agli emittenti di nuova  quotazione
                          e a emittenti PMI 
 
  1. Le disposizioni della parte IV, titolo  III,  capo  II,  sezione
V.1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
si applicano agli emittenti di nuova quotazione di  cui  all'articolo
154.1 del medesimo decreto legislativo n. 58 del  1998,  che  abbiano
modificato lo statuto secondo quanto  previsto  dall'articolo  154.2,
comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.  58
del 1998 e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato  italiano  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore   del
presente decreto. Dalla data di modifica  dello  statuto  di  cui  al
primo  periodo,  i  medesimi  emittenti  possono  non  assolvere  gli
obblighi di pubblicazione tramite mezzi di informazione  su  giornali
quotidiani nazionali e di pubblicazione  per  estratto  sui  giornali
quotidiani rispettivamente previsti dagli articoli 113-ter, comma 3 e
125-bis,  comma  1,  del  citato  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo n. 58 del 1998. 
  2. Le piccole e medie imprese  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998, che non abbiano superato il limite  di  capitalizzazione
ivi previsto nei tre esercizi precedenti quello di entrata in  vigore
del presente decreto possono, a decorrere da tale data, modificare lo
statuto in conformita' alle disposizioni di cui alla parte IV, titolo
III, capo II, sezione  IV.1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 58 del 1998, a condizione che non superino il suddetto
limite di capitalizzazione al momento della modifica dello statuto  e
le relative deliberazioni siano assunte anche con il voto  favorevole
della maggioranza  dei  soci  dell'emittente  presenti  in  assemblea
diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente,  la
partecipazione di maggioranza, anche relativa, purche'  superiore  al
dieci  per  cento,  individuati   secondo   i   criteri   applicativi
determinati dalla Consob con regolamento, da adottarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Anche  qualora
consti il voto contrario della maggioranza dei soci di cui  al  primo
periodo, la deliberazione si intende comunque approvata  ove  i  soci
che  hanno  espresso  voto   contrario   non   rappresentino,   anche
congiuntamente, almeno il dieci per cento del  capitale  sociale.  Ai
soci che non concorrono all'approvazione della  deliberazione  spetta
il diritto di recesso: si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e
2437-quater, del codice civile. 
  3. Le modifiche dello statuto di  cui  al  comma  1  devono  essere
adottate entro due anni dall'adozione del regolamento di cui al comma
2, ferma restando la  possibilita'  di  modificare  ulteriormente  lo
statuto in conformita'  alla  disciplina  prevista  dalla  parte  IV,
titolo III, capo II, sezione IV.1, del testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 58 del 1998, anche successivamente al decorso di  tale
termine. 
  4. La  Consob  pubblica  e  aggiorna  tempestivamente,  tramite  il
proprio sito internet, l'elenco degli emittenti di cui al comma 2. 
  5. Alle societa' che abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 2
e  successivamente  richiesto  e  ottenuto  il  trasferimento   delle
negoziazioni delle proprie azioni  su  un  sistema  multilaterale  di
negoziazione ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del testo unico
di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  trova
applicazione  quanto  previsto  dall'articolo  154.2,  comma  4,  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. 
  6. I soli emittenti di nuova quotazione di cui al comma  1  possono
disporre che un numero non superiore a due terzi degli amministratori
di minoranza siano eletti  esclusivamente  tra  le  liste  presentate
dagli investitori istituzionali  e  dai  gestori  di  attivi  di  cui
all'articolo  2,  paragrafo  1,  lettere  e)  e  f)  della  direttiva
2007/36/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  luglio
2007, relativa all'esercizio di alcuni  diritti  degli  azionisti  di
societa' quotate. 
 
          Note all'art. 16: 
              Si riporta il testo degli articoli 2437-bis, 2437-ter e
          2437-quater, del codice civile: 
              "art. 2437-bis - Termini e modalita' di esercizio 
              Il diritto di recesso e'  esercitato  mediante  lettera
          raccomandata che deve essere spedita entro quindici  giorni
          dall'iscrizione nel registro delle imprese  della  delibera
          che lo legittima, con l'indicazione delle  generalita'  del
          socio  recedente,  del  domicilio  per   le   comunicazioni
          inerenti al procedimento,  del  numero  e  della  categoria
          delle azioni per le  quali  il  diritto  di  recesso  viene
          esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso
          da una  deliberazione,  esso  e'  esercitato  entro  trenta
          giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. 
              Le azioni per le quali  e'  esercitato  il  diritto  di
          recesso  non  possono  essere  cedute   e   devono   essere
          depositate presso la sede sociale. 
              Il recesso  non  puo'  essere  esercitato  e,  se  gia'
          esercitato,  e'  privo  di  efficacia,  se,  entro  novanta
          giorni, la societa' revoca la  delibera  che  lo  legittima
          ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'. 
              art. 2437-ter - Criteri di  determinazione  del  valore
          delle azioni 
              Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni  per
          le quali esercita il recesso. 
              Il valore di liquidazione delle azioni  e'  determinato
          dagli  amministratori,  sentito  il  parere  del   collegio
          sindacale e del soggetto incaricato della revisione  legale
          dei conti,  tenuto  conto  della  consistenza  patrimoniale
          della societa' e delle sue prospettive reddituali,  nonche'
          dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 
              Il valore  di  liquidazione  delle  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati e'  determinato  facendo  riferimento
          alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei  sei  mesi
          che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
          di  convocazione  dell'assemblea   le   cui   deliberazioni
          legittimano il  recesso.  Lo  statuto  delle  societa'  con
          azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere  che
          il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
          indicati dai commi 2  e  4  del  presente  articolo,  fermo
          restando che in ogni  caso  tale  valore  non  puo'  essere
          inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione  del
          criterio indicato dal primo periodo del presente comma. 
              Lo  statuto   puo'   stabilire   criteri   diversi   di
          determinazione del valore di  liquidazione,  indicando  gli
          elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
          essere  rettificati  rispetto  ai  valori  risultanti   dal
          bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
          elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
          in considerazione. 
              I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
          valore di cui al secondo comma del  presente  articolo  nei
          quindici  giorni   precedenti   alla   data   fissata   per
          l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne  visione
          e di ottenerne copia a proprie spese. 
              In caso di contestazione  da  proporre  contestualmente
          alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione  e'
          determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
          di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
          dal tribunale, che provvede anche sulle spese,  su  istanza
          della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
          comma dell'articolo 1349. 
              art. 2437-quater - Procedimento di liquidazione 
              Gli amministratori offrono in  opzione  le  azioni  del
          socio recedente agli altri soci in  proporzione  al  numero
          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni
          convertibili,  il  diritto  di  opzione  spetta  anche   ai
          possessori di queste, in concorso con i  soci,  sulla  base
          del rapporto di cambio. 
              L'offerta di opzione e' depositata presso  il  registro
          delle imprese entro quindici  giorni  dalla  determinazione
          definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio  del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. 
              Qualora i soci non acquistino in tutto o  in  parte  le
          azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
          presso  terzi;  nel  caso  di  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati,  il  loro  collocamento   avviene   mediante
          offerta nei mercati medesimi. 
              In  caso  di  mancato  collocamento  ai   sensi   delle
          disposizioni dei commi precedenti entro centottanta  giorni
          dalla comunicazione del recesso, le  azioni  del  recedente
          vengono  rimborsate  mediante  acquisto  da   parte   della
          societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga  a
          quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. 
              In assenza di utili e riserve disponibili, deve  essere
          convocata  l'assemblea  straordinaria  per  deliberare   la
          riduzione del  capitale  sociale,  ovvero  lo  scioglimento
          della societa'. 
              Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si
          applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto
          dell'articolo  2445;  ove  l'opposizione  sia  accolta   la
          societa' si scioglie.".