Art. 2
Modifiche ai titoli I e II della parte II del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Ai titoli I e II della parte II del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la tutela degli
investitori» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso la
promozione dell'educazione finanziaria»;
2) al comma 2, dopo la parola: «intermediari» sono aggiunte le
seguenti: «, ivi inclusi i requisiti e i criteri applicabili ai
relativi esponenti aziendali e partecipanti al capitale»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 01:
1.1) alla lettera d), il segno di interpunzione: «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) sviluppo sostenibile delle imprese e dei mercati.»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), le parole: «delle SGR» sono sostituite
dalle seguenti: «dei gestori autorizzati»;
2.2) alla lettera b), dopo le parole: «delle Sgr» e' inserita
la seguente: «autorizzate»;
2.3) alla lettera c), numero 3), le parole: «le societa' di
gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle
seguenti: «i gestori autorizzati e gli Oicr societari in gestione
esterna»;
3) al comma 2-quater:
3.1) alla lettera d), numero 1), le parole: «i gestori, i
fondi pensione, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» sono
sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati, i fondi pensione»;
3.2) alla lettera d), numero 3), il segno di interpunzione
«.» e' sostituito dal seguente: «;»;
3.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) i clienti professionali privati;
d-ter) i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e
la relativa procedura di richiesta.»;
4) il comma 2-quinquies e' abrogato;
5) al comma 2-septies, le parole: «modello dualistico di
amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema
con consiglio di sorveglianza»;
c) all'articolo 6-bis:
1) al comma 3, dopo le parole: «della revisione legale dei
conti» sono aggiunte le seguenti: «da parte dei soggetti abilitati e
degli Oicr societari in gestione esterna»;
2) al comma 11, dopo le parole: «dei soggetti abilitati» sono
inserite le seguenti: «e degli Oicr societari in gestione esterna»;
d) all'articolo 6-ter, comma 6, la parola: «Sgr» e' sostituita
dalle seguenti: «gestori autorizzati»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera a), la parola: «sindaci» e' sostituita
dalle seguenti: «componenti dell'organo di controllo»;
2) al comma 1-bis, la parola: «sindaci» e' sostituita dalle
seguenti: «componenti dell'organo di controllo», e dopo le parole
«soggetti abilitati» sono inserite le seguenti: «e gli Oicr societari
in gestione esterna»;
3) ai commi 2-bis e 2-ter, le parole: «, societa' di gestione
del risparmio, Sicav e Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e
gestori autorizzati»;
f) all'articolo 7-ter, comma 1, le parole: «e di societa' di
gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf» sono sostituite dalle
seguenti: «di gestori autorizzati,»;
g) all'articolo 7-sexies, comma 6, le parole: «alle societa' di
gestione del risparmio e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti:
«ai gestori autorizzati»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 1-bis:
1.1) primo periodo, dopo la parola: «OICR» e' inserita la
seguente: «italiani», e dopo le parole «Banca d'Italia,» sono
inserite le seguenti: «tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che
li gestiscono,»;
1.2) il secondo periodo e' soppresso;
2) ai commi 3 e 4, le parole: «delle societa' di gestione del
risparmio, delle Sicav o delle Sicaf», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «dei gestori autorizzati e degli Oicr
societari in gestione esterna»;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «Il collegio sindacale»
sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di controllo»;
3.2) al secondo periodo, le parole: «che svolge la funzione»
sono soppresse;
4) al comma 5, le parole: «all'organo che svolge funzioni di
controllo» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo di controllo»,
e le parole: «, le societa' di gestione del risparmio, le Sicav o le
Sicaf o che sono da queste controllate» sono sostituite dalle
seguenti: «e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate»;
5) al comma 6-bis, le parole: «della Sim, della societa' di
gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf» sono sostituite
dalle seguenti: «delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR
societari in gestione esterna»;
i) all'articolo 9, comma 1, le parole: «alle societa' di gestione
del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf» sono sostituite dalle
seguenti: «ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione
esterna»;
l) all'articolo 11, comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «e 34, comma 1, lettera f)»
sono sostituite dalle seguenti: «34, comma 1, lettera f), 35-bis,
comma 1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f)»;
1.2) alla lettera a-bis), le parole: «una societa' di gestione
del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «un gestore
autorizzato»;
1.3) alla lettera b), numeri 1) e 2), le parole: «una societa'
di gestione del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «un
gestore autorizzato»;
m) all'articolo 12, comma 3, le parole: «la societa' di gestione
del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «il gestore
autorizzato»;
n) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «, societa' di gestione del
risparmio, Sicav e Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e presso
gestori autorizzati»;
2) al comma 6:
2.1) al primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalita' e
tempi stabiliti congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «La
Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti», e la
parola: «valutano» e' sostituita dalla seguente: «valuta»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «la Banca d'Italia e la
Consob tengono» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d'Italia
tiene»;
2.3) al terzo periodo, la parola: «pronunciano» e' sostituita
dalla seguente: «pronuncia»;
3) al comma 6-bis, le parole: «La Banca d'Italia e la Consob
valutano» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia valuta»;
o) all'articolo 14:
1) al comma 3, le parole: «le Sicav e le Sicaf» sono sostituite
dalle seguenti: «le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf
in gestione interna autorizzate» e la parola «stabiliscono» e'
sostituita dalle seguenti: «possono stabilire»;
2) ai commi 7 e 8, le parole: «o dalla Consob» sono soppresse;
p) all'articolo 15:
1) al comma 1,
1.1) alla lettera a), le parole: «, societa' di gestione del
risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o in un
gestore autorizzato»;
1.2) alla lettera d), le parole: «, societa' di gestione del
risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o con il
gestore autorizzato»;
2) al comma 4, lettera b), le parole: «, societa' di gestione
del risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o nel
gestore autorizzato»;
q) all'articolo 16, comma 2, le parole: «, in una societa' di
gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf» sono sostituite
dalle seguenti: «o in un gestore autorizzato»;
r) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, alle societa' di gestione del
risparmio, alle Sicav e alle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti:
«e ai gestori autorizzati»;
2) alla lettera c), le parole: «, nelle societa' di gestione
del risparmio, nelle Sicav e nelle Sicaf» sono sostituite dalle
seguenti: «e nei gestori autorizzati»;
s) all'articolo 18, comma 2, primo e secondo periodo, dopo le
parole: «Le Sgr» e' inserita la seguente: «autorizzate»;
t) all'articolo 19:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, in conformita' alle norme europee»;
2) al comma 4, le parole: «La Banca d'Italia, sentita la
Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita'
d'investimento da parte delle banche italiane e delle succursali
italiane di banche di paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti:
«La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia e
sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle
attivita' d'investimento da parte delle banche italiane. La Banca
d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e
delle attivita' di investimento delle succursali italiane di banche
di paesi terzi»;
3) al comma 4-bis, le parole: «La Banca d'Italia, sentita la
Consob, pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca Centrale
Europea o la Banca d'Italia pronunciano, nell'ambito del riparto di
competenze definito al comma 4 e sentita la Consob,»;
u) all'articolo 20-bis, comma 4, le parole: «e' disposta dalla
Banca d'Italia, sentita la Consob» sono sostituite dalle seguenti:
«e' disposta dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia,
sentita la Consob, nell'ambito del riparto di competenze definito
nell'articolo 19, comma 4»;
v) all'articolo 21, commi 1-bis e 1-ter, dopo la parola: «Sgr» e'
inserita la seguente «autorizzate»;
z) all'articolo 22, commi 1 e 3, dopo la parola: «Sgr», ovunque
ricorre, e' inserita la seguente «autorizzata»;
aa) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole: «previa comunicazione alla Consob»
sono sostituite dalle seguenti: «previa comunicazione alla Banca
d'Italia»;
2) al comma 2, le parole: «La Consob, sentita la Banca
d'Italia,» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «previa comunicazione alla
Consob» sono sostituite dalle seguenti: «previa comunicazione alla
Banca d'Italia»;
3.2) al secondo periodo, le parole: «La Consob, sentita la
Banca d'Italia,» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»;
4) al comma 4, le parole: «sono disciplinate dalla Consob» sono
sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate dalla Banca d'Italia»;
5) ai commi 5 e 6, le parole: «previa autorizzazione della
Consob, sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti:
«previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob»;
6) al comma 8, le parole: «La Consob, sentita la Banca
d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia, sentita
la Consob»;
bb) all'articolo 28:
1) al comma 3, le parole: «2-quinquies, lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
2) ai commi 5 e 6, le parole: «2-quinquies, lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
3) al comma 6, secondo periodo, le parole «, sentita la Banca
d'Italia» sono soppresse;
cc) all'articolo 29-ter:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «, 14, comma 4, e
15, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «e 14-bis»;
2) al comma 3, le parole: «2-quinquies, lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
3) ai commi 5 e 6, le parole: «2-quinquies, lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
dd) all'articolo 30:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «2-quinquies» sono
sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»;
1.2) alla lettera b-bis), secondo periodo, le parole: «da
Sicav e da Sicaf» sono sostitute dalle seguenti: «da Sicav, da Sicaf
e da societa' di partenariato»;
2) al comma 3, lettera b), le parole: «dalle Sgr, dalle
societa' di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf» sono sostituite
dalle seguenti: «dai gestori autorizzati, dalle societa' di gestione
UE»;
3) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «Sgr» e' inserita
la seguente: «autorizzate»;
ee) all'articolo 31, comma 1, le parole: «le Sgr, le societa' di
gestione UE, le Sicav, le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «i
gestori autorizzati, le societa' di gestione UE».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 6-bis, 6-ter,
7, 7-ter, 7-sexies, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20-bis, 21, 22, 26, 28, 29-ter, 30 e 31 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 5 Finalita' e destinatari della vigilanza
1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla
presente parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema
finanziario;
b) la tutela degli investitori, anche attraverso la
promozione dell'educazione finanziaria;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema
finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia
finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il
contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la
sana e prudente gestione degli intermediari, ivi inclusi i
requisiti e i criteri applicabili ai relativi esponenti
aziendali e partecipanti al capitale.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Consob e' competente per quanto riguarda la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna
vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e
3.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di
coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza
e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti
abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad
oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro
svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento
alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le
modalita' da esse stabilite.".
"Art. 6 Poteri regolamentari
01. Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca
d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio
del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza;
d-bis) sviluppo sostenibile delle imprese e dei
mercati.
02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o
imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10,
della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati,
nonche' dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei
casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente
giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita'
di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli
investitori o l'integrita' del mercato che presentano
particolare rilevanza nel contesto della struttura del
mercato italiano.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione
europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi
e dei gestori autorizzati in materia di adeguatezza
patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni e partecipazioni detenibili, nonche'
l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e
sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e
contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione
e di incentivazione;
b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi
terzi, delle Sgr autorizzate, nonche' degli intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento, in materia di modalita' di deposito e di
sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di
pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a
oggetto:
1) i criteri, i limiti e i divieti relativi
all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai
rapporti di gruppo e, nel caso di concessione di
finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di
crediti, anche alla natura del soggetto finanziato;
1-bis) i requisiti in materia di gestione della
liquidita', inclusi gli strumenti di gestione della
liquidita', e i requisiti in materia di gestione dei rischi
derivanti dall'attivita' di concessione di finanziamenti,
sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA
riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione
ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria
massima, di norme prudenziali e misure di contenimento e
frazionamento del rischio per assicurare la stabilita' e
l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che i gestori autorizzati e gli Oicr
societari in gestione esterna redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni
di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio
dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o
azioni;
c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi
alla prestazione dei servizi e delle attivita' di
investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in
materia di:
1) governo societario e requisiti generali di
organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo
4-undecies;
2) sistemi di remunerazione e di incentivazione;
3) continuita' dell'attivita';
4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa
l'istituzione della funzione di controllo della conformita'
alle norme;
5) gestione del rischio dell'impresa;
6) audit interno;
7) responsabilita' dell'alta dirigenza;
8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
importanti o di servizi o di attivita'.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e
alle pratiche di vendita abbinata;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi
all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli,
alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti
di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei
clienti detenuti dall'impresa;
3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli
investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione
di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita
abbinata;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni
piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti
o percepiti incentivi;
b-bis) prestazione dei servizi e delle attivita' di
investimento e di gestione collettiva del risparmio,
relativi:
1) alle procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento, ivi incluse quelle per:
a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi
strutturati;
b) la percezione o la corresponsione di incentivi;
2) alle procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione della gestione
collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la
percezione o la corresponsione di incentivi;
3) alle modalita' di esercizio della funzione di
controllo della conformita' alle norme;
4) al trattamento dei reclami;
5) alle operazioni personali;
6) alla gestione dei conflitti di interesse
potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi
quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di
incentivazione e dalle fattispecie in cui il gestore
gestisce o intende gestire un Oicr su iniziativa di un
terzo;
7) alla conservazione delle registrazioni;
8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche
che forniscono consulenza alla clientela in materia di
investimenti o informazioni su strumenti finanziari,
servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti
abilitati.
2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma
1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca
d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti di
disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo
5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al comma
2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa
della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti
per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2. Gli
aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di
competenza della Banca d'Italia e della Consob sono
specificati nel protocollo previsto all'articolo 5, comma
5-bis. Per l'esercizio della vigilanza ai sensi della
presente parte, sono competenti la Banca d'Italia per il
rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1,
lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per
il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma
2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e
la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno
fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo 5,
commi 2 e 3, possono:
a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di
indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine
di adottare i provvedimenti di intervento di propria
competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo;
b) comunicare le irregolarita' riscontrate all'altra
Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di
competenza.
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie
di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle
lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d),
e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli
aspetti previsti dalla lettera k).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di
negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le
imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori autorizzati,
i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico
bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del Testo
Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le
fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro
corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici
incaricati di gestire il debito pubblico, le banche
centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere
pubblico;
2) le altre categorie di soggetti privati individuati
con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel
rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e
alle relative misure di esecuzione;
3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e
2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione
europea;
d-bis) i clienti professionali privati;
d-ter) i criteri di identificazione dei soggetti
privati che su richiesta possono essere trattati come
clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-quinquies. (abrogato).
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento:
a) i clienti professionali pubblici;
b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che
determinate decisioni in materia di remunerazione e di
incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea
dei soci, anche nel sistema con consiglio di sorveglianza,
stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in
deroga a norme di legge.
2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti
dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita'
della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite
di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle
disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla
pattuizione originaria.
2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti
abilitati, fermi restando gli obblighi previsti
dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse
in conflitto, per conto proprio o di terzi."
"Art. 6-bis Poteri informativi e di indagine
1. La Banca d'Italia puo' chiedere, nell'ambito delle
sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca
d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' chiedere
informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per
il tramite di questi ultimi.
2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche
a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e
al loro personale.
3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti da parte dei soggetti
abilitati e degli Oicr societari in gestione esterna.
4. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo':
a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano
essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria
funzione di vigilanza;
b) procedere ad audizione personale nei confronti di
chiunque possa essere in possesso di informazioni
pertinenti.
5. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo'
altresi', nei confronti dei soggetti abilitati:
a) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o
scambi di dati conservate da un soggetto abilitato;
c) richiedere le registrazioni detenute da un operatore
di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni
telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato;
d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
e) richiedere la comunicazione di dati personali anche
in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche'
acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
g) accedere direttamente, mediante apposita connessione
telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi
della Banca d'Italia;
h) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
i) procedere al sequestro dei beni che possono formare
oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies del
presente decreto. Si applicano i commi 9, 10 e 11
dell'articolo 187-octies del presente decreto.
6. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
7. I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed i),
sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica.
8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal comma
5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto processo
verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti
accertati, dei sequestri eseguiti, e delle dichiarazioni
rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il
processo verbale e hanno diritto di averne copia.
9. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5
la Consob puo' avvalersi della Guardia di Finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla Consob.
11. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue
competenze, puo' esercitare il potere previsto dal comma 4,
lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale
dei soggetti abilitati e degli Oicr societari in gestione
esterna. In tale caso si applica il comma 8."
"Art. 6-ter Poteri ispettivi
1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito
delle rispettive competenze e nel rispetto delle
disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e
richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli
atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti
abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e
al loro personale. Si applicano i commi 9 e 10
dell'articolo 6-bis.
2. Al fine di verificare l'osservanza da parte di un
soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente
parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica, puo' esercitare il potere di cui al comma
1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi
indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura
patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.
3. La Consob puo' richiedere ai soggetti incaricati
della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di
fornire informazioni. Quando sussistono particolari
necessita' e non sia possibile provvedere con risorse
proprie, la Consob puo' altresi' autorizzare revisori
legali o societa' di revisione legale a procedere a
verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto
autorizzato a procedere alle predette verifiche ed
ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.
4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige
processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o
dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto di averne copia.
5. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte
all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
profili di propria competenza.
6. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle
autorita' competenti di uno Stato UE di effettuare
accertamenti presso succursali di Sim, di gestori
autorizzati e di banche stabilite sul territorio di detto
Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche.
7. Le autorita' competenti di uno Stato UE, dopo aver
informato la Banca d'Italia e la Consob, possono
ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali
di imprese di investimento UE, di banche UE, di societa' di
gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate,
stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita'
di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca
d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
concordano altre modalita' per le verifiche.
8. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare,
nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorita'
competenti degli Stati non UE modalita' per l'ispezione di
succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi
terzi insediate nei rispettivi territori."
"Art. 7. Poteri di intervento sui soggetti abilitati
1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti
abilitati:
a) convocare gli amministratori, i componenti
dell'organo di controllo e il personale;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali,
fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono altresi' convocare gli
amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il
personale di coloro ai quali i soggetti abilitati e gli
Oicr societari in gestione esterna abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti.
1-ter. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al
pubblico.
1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non
avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per un
periodo non superiore a tre anni, dell'attivita'
professionale di un soggetto ove possa essere di
pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti.
2. La Banca d'Italia puo' adottare, a fini di
stabilita', provvedimenti specifici aventi a oggetto le
materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a),
e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la
Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti
i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura
territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza,
vietare il pagamento di interessi; fissare limiti
all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I
provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o
piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di
essi.
2-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue
competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali di Sim e gestori
autorizzati, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto
abilitato; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli
estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo
13, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2-ter. La Consob, nell'ambito delle sue competenze,
dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o
piu' esponenti aziendali di Sim, banche italiane e gestori
autorizzati, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei
comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3. Nell'interesse degli investitori, in circostanze
eccezionali, la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per
quanto di competenza, possono, sentiti i gestori
interessati, ordinare la sospensione temporanea della
sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o
azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela
degli investitori o per la stabilita' finanziaria secondo
una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono,
altresi', ordinare la limitazione temporanea della
sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o
azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente
comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano,
alle autorita' competenti dello Stato membro ospitante
dell'OICVM e alle autorita' competenti dello Stato membro
d'origine del gestore dell'OICVM oppure, se riguardano un
FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE
autorizzato in Italia, alle autorita' dello Stato membro
ospitante del GEFIA, nonche', in entrambi i casi,
all'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la
stabilita' e l'integrita' del sistema finanziario, al CERS.
La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri
di cui al presente comma anche su richiesta delle autorita'
competenti, o dello Stato membro ospitante dell'OICVM, o
dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure,
in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA.
In caso di disaccordo tra l'autorita' richiedente e la
Banca d'Italia e la Consob, queste ultime ne informano le
autorita' richiedenti, nonche' l'AESFEM ai fini
dell'emanazione del parere previsto dalle disposizioni
dell'Unione europea e il CERS, ove esso sia stato gia'
interessato dalle autorita' richiedenti, indicando le
motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d'Italia e la
Consob non agiscano conformemente al citato parere
dell'AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne
informano l'AESFEM e le autorita' richiedenti, esponendo le
motivazioni della loro non conformita' o di tale intenzione
di non conformarsi.
3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo
non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della
commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari
in caso di violazione delle disposizioni di attuazione
dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1),
lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela
degli investitori."
"Art. 7-ter. Poteri ingiuntivi nei confronti degli
intermediari nazionali e non UE
1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di
paesi terzi di gestori autorizzati, di GEFIA non UE
autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla
prestazione di servizi e attivita' di investimento aventi
sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni
dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro
applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca
d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via
cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali
irregolarita'.
2. L'autorita' di vigilanza che procede, sentita
l'altra autorita', vieta ai soggetti indicati nel comma 1
di intraprendere nuove operazioni, nonche' imporre ogni
altra limitazione riguardante singole tipologie di
operazioni, singoli servizi o attivita', anche
limitatamente a singole succursali o dipendenze
dell'intermediario, quando:
a) le violazioni commesse possono pregiudicare gli
interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale
elencati nell'articolo 5, comma 1;
b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi
degli investitori.".
"Art. 7-sexies Sospensione degli organi amministrativi
1. Il Presidente della Consob dispone, in via
d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i
clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di
amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che
ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il
provvedimento assunto dal Presidente della Consob e'
sottoposto all'approvazione della Commissione.
2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo
di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle
sue funzioni, e' pubblico ufficiale. Il Presidente dalla
Consob puo' stabilire speciali cautele e limitazioni per la
gestione della Sim.
3. L'indennita' spettante al commissario e' determinata
dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed e'
a carico della societa' commissariata. Si applica
l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.
4. Le azioni civili contro il commissario, per atti
compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse
previa autorizzazione della Consob.
5. Il presente articolo si applica anche alle
succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle
banche. Il commissario assume nei confronti delle
succursali i poteri degli organi di amministrazione
dell'impresa.
6. Il presente articolo si applica anche ai gestori
autorizzati. Il Presidente della Consob dispone il
provvedimento, sentito il Governatore della Banca
d'Italia.".
"Art. 8 Doveri informativi
1.
1-bis. Gli OICR italiani che investono in crediti
partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia,
tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li
gestiscono, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
1-ter.
2.
3. L'organo di controllo informa senza indugio la Banca
d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero
una violazione delle norme che disciplinano l'attivita'
delle SIM, dei gestori autorizzati e degli Oicr societari
in gestione esterna. A tali fini lo statuto delle SIM, dei
gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione
esterna, indipendentemente dal sistema di amministrazione e
controllo adottato, assegna all'organo di controllo i
relativi compiti e poteri.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle SIM, dei gestori autorizzati e degli Oicr
societari in gestione esterna o delle societa' poste al
vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11
comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB
gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa'
sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la
continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo,
un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci o sui
prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche
all'organo di controllo ed ai soggetti incaricati della
revisione legale dei conti presso le societa' che
controllano le SIM e i gestori autorizzati o che sono da
questi controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo
unico bancario.
5-bis.
6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche
limitatamente alla prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento.
6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio
delle rispettive competenze e sentita l'altra autorita',
possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti o del
responsabile dell'incarico di revisione legale delle Sim,
dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione
esterna o della societa' posta al vertice del gruppo
individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti abbia violato
gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si
applica ai soggetti indicati al comma 5.".
"Art. 9 Revisione legale
1. Alle SIM, ai gestori autorizzati e agli Oicr
societari in gestione esterna si applica l'articolo 159,
comma 1.
2. Per le societa' di gestione del risparmio, il
revisore legale o la societa' di revisione legale
incaricati della revisione provvedono con apposita
relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul
rendiconto del fondo comune di diritto italiano.
2-bis. Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti
da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio
sul rendiconto del fondo, in conformita' ai principi di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, e' rilasciato da un revisore legale o da una societa'
di revisione legale iscritti nel Registro di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto.
Ferme restando le disposizioni concernenti le modalita' di
conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico vigenti
negli ordinamenti nazionali in cui le societa' di gestione
UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a regime
intermedio.".
"Art. 11 Composizione del gruppo
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini
della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19,
comma 1, lettera h), 34, comma 1, lettera f), 35-bis, comma
1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f);
a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del
presente Titolo applicabili alle societa' che controllano
una Sim o un gestore autorizzato, individuate ai sensi
della lettera b);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei
soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra
quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio,
nonche' altre attivita' finanziarie o attivita' connesse e
strumentali, come individuate ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U. bancario. Tali
soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a
vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da
una SIM o da un gestore autorizzato;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM
o un gestore autorizzato.
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1,
lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla
Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione
aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa
dalla Banca d'Italia alla Consob."
"Art. 12 Vigilanza sul gruppo
1. La Banca d'Italia impartisce alla societa' posta al
vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei
soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi
ad oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a),
e lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 4) e 6), e comma
1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilita', la Banca
d'Italia puo' emanare nelle stesse materie disposizioni di
carattere particolare.
1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la
Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione
dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del
comma 1.
2. La societa' capogruppo, nell'esercizio
dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana
disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia. Gli organi amministrativi delle societa' del
gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per
l'emanazione delle disposizioni e la necessaria
collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti
individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
al soggetto che controlla la societa' capogruppo di cui
all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o il gestore
autorizzato, nonche' a quelli che sono controllati,
direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno
per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la
trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.
3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base
consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i
soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b).
4.
5. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito
delle rispettive competenze:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati
e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i
soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero
partecipati almeno per il venti per cento da uno dei
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b);
b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali
siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a)
e b), limitatamente alle finalita' ivi richiamate.
5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base
consolidata, la Banca d'Italia puo' adottare i
provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b).
5-ter. La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e
prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o piu'
esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
5-quater. La Banca d'Italia e la Consob possono
chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze,
informazioni anche al personale dei soggetti indicati al
comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.
5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si
applicano anche ai soggetti ai quali siano state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
al loro personale.
5-sexies. Alla societa' capogruppo si applicano gli
articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e
1-bis.".
"Art. 13 Esponenti aziendali e responsabili delle
principali funzioni aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso Sim e presso gestori
autorizzati devono essere idonei allo svolgimento
dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfano criteri di competenza, correttezza e
indipendenza di giudizio, dedicano il tempo necessario
all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza,
graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da
ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato,
e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro,
alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle
sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli
esponenti;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti
delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita' e
tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i
criteri di disponibilita' di tempo allo svolgimento degli
incarichi;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali
dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di
cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3,
limitatamente ai requisiti di onorabilita' e ai criteri di
competenza e correttezza.
5. I soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita'
dei propri esponenti e responsabili delle principali
funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi
di amministrazione e controllo, documentando il processo di
analisi e motivando opportunamente l'esito della
valutazione. La valutazione e' condotta dall'organo di
appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non
sono componenti di un organo, dall'organo che li ha
nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i
medesimi organi possono adottare misure necessarie a
colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la
violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina
la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dai
medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 e' condotta:
a) con riferimento ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo:
1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui
non sia rinnovata la maggioranza dei componenti
dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei
nuovi componenti e' sospesa fino alla conclusione della
valutazione dell'idoneita'. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;
2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso
di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso
la nomina e' immediatamente efficace.
b) con riferimento ai responsabili delle principali
funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di
direzione, prima che tali soggetti siano nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa
stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti abilitati: valuta l'idoneita' degli
esponenti e dei responsabili delle principali funzioni
aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza,
come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il
rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla
base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure
adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca
d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite
sulla base della disciplina in materia di collaborazione
tra autorita' o tramite accesso alla banca dati centrale
AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di
difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica.
6-bis. La Banca d'Italia valuta se i requisiti e i
criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere
soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per
sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo
un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio
maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
collegato al soggetto abilitato.".
"Art. 14 Partecipanti al capitale
1. I titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilita' e
soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da
garantire la sana e prudente gestione della societa'
partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare
della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro,
alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione,
alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di
vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste
irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare
della partecipazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 15, per le Sicav in gestione interna
autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate si
fa riferimento alle sole azioni nominative e le
disposizioni di cui al comma 2 possono stabilire le ipotesi
in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali
azioni sono considerate come azioni al portatore, con
riguardo alla data di acquisto.
4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:
a) le partecipazioni possedute per il tramite di
societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona;
b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b);
c) i casi in cui i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di
voto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16,
qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di
cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti che consentono di influire
sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le
soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).
6. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni
di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo.
8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i
criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti
le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a),
devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia.".
"Art. 15 Acquisizione e cessione di partecipazioni
1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca
d'Italia:
a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in
una Sim o in un gestore autorizzato di partecipazioni che
comportano la possibilita' di esercitare il controllo o la
possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
societa' o che attribuiscono una quota dei diritti di voto
o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto
delle azioni o quote gia' possedute;
b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota
dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in
aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o
50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni
comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della
societa';
c) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una societa'
che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
1) del controllo;
2) di una quota dei diritti di voto o del capitale,
quando, per effetto dell'acquisizione, e' integrato uno dei
casi indicati nel comma 4, lettera b);
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di
acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un
contratto con la Sim o con il gestore autorizzato o di una
clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza
notevole sulla societa', o di una quota dei diritti di voto
o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento,
30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' possedute.
2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine
stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione
della partecipazione quando ritenga che non ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14;
l'onorabilita', la correttezza, la professionalita' e
competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di
coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni
di amministrazione, e direzione; la solidita' finanziaria
del potenziale acquirente; la capacita' dell'intermediario
di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni
che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura
del gruppo del potenziale acquirente a consentire
l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato
sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca
d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione
nonche' comunicare, anche prima della scadenza del termine,
che nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono
comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla
CONSOB e alla societa'.
3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2
comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a
far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni
sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia e'
stata effettuata.
4. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente
Titolo si considerano anche:
a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per
il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie
o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi
previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario;
b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che
conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per
effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale
posseduti attraverso societa', anche non controllate, che a
loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella
Sim o nel gestore autorizzato, tenendo conto della
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
5. La Banca d'Italia determina con regolamento:
a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti
ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1,
ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono
computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma,
nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di
influenza notevole e di acquisizione involontaria;
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o
sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi
concernenti l'esercizio del diritto di voto;
b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b);
c) i presupposti, le procedure ed i termini per
l'effettuazione delle comunicazioni, nonche' per condurre
la valutazione prevista al comma 2.".
"Art. 16 Sospensione del diritto di voto e degli altri
diritti, obbligo di alienazione
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla societa', anche derivanti da
un contratto o da una clausola statutaria, inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall'articolo
15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano
state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo
15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia
o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca
d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto
il termine massimo eventualmente fissato ai sensi
dell'articolo 15, comma 2.
2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB,
puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli
altri diritti, che consentono di influire sulla societa',
anche derivanti da un contratto o da una clausola
statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in
una SIM o in un gestore autorizzato, quando vengono meno o
si modificano i presupposti e le condizioni previsti
dall'articolo 15, comma 2.
3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai
commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 6 e 7.
4. La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il
quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le
soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non
siano state effettuate le comunicazioni preventive previste
dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma
2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia
scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente
fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta
la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti
che consentono di influire sulla societa'.
4-bis. Non possono essere esercitati i diritti
derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando
non siano state effettuate le comunicazioni previste
dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della
Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il
quale il divieto puo' intervenire, oppure quando sia
scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi
dell'articolo 15, comma 2.".
"Art. 17 Richiesta di informazioni sulle partecipazioni
1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine
per la risposta, possono richiedere:
a) alle SIM e ai gestori autorizzati, l'indicazione
nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto
risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e
da altri dati a loro disposizione;
b) alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che
possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella
lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle
partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci,
dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro
disposizione;
c) agli amministratori delle societa' e degli enti
titolari di partecipazioni nelle SIM e nei gestori
autorizzati, l'indicazione dei soggetti controllanti;
d) alle societa' fiduciarie che abbiano intestato a
proprio nome partecipazioni in societa' indicate nella
lettera c), le generalita' dei fiducianti.".
"Art. 18 Soggetti
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dei servizi e delle attivita' di investimento e' riservato
alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche
italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.
2. Le Sgr autorizzate possono prestare
professionalmente nei confronti del pubblico i servizi
previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f). Le
Sgr autorizzate possono, altresi', prestare
professionalmente nei confronti del pubblico il servizio
previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), qualora
autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le
societa' di gestione UE possono prestare professionalmente
nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo
1, comma 5, lettere d), e) e f), qualora autorizzate nello
Stato membro d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono
esercitare professionalmente nei confronti del pubblico,
nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia,
sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente
agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio
previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis).
3-bis.
4. Le SIM possono prestare professionalmente nei
confronti del pubblico i servizi accessori e altre
attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o
strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste
dalla legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:
a) puo' individuare, al fine di tener conto
dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di
adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove
categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e
attivita' di investimento e nuovi servizi accessori,
indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita';
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione
delle riserve di attivita' previste dal presente articolo,
nel rispetto delle disposizioni europee.".
"Art. 19 Autorizzazione
1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza,
entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa,
l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento
da parte delle Sim, quando, in conformita' a quanto
specificato dalle pertinenti norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione
europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole
"societa' di intermediazione mobiliare";
c) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia, in
conformita' alle norme europee;
e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un
programma di attivita', che indichi in particolare i tipi
di operazioni previste e la struttura organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo
13;
g) i titolari delle partecipazioni indicate
nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino
i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non
ricorrano le condizioni per il divieto previsto
dall'articolo 15, comma 2;
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa'
non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della
vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
i) siano rispettati, per la gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di
negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte
III.
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione, ne' assicurata la capacita'
dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le
attivita' di investimento.
3. La Consob disciplina la procedura di autorizzazione
delle Sim.
3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca
d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta
successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui
al comma 1.
3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim. La
Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia la decadenza
dall'autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo
svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il termine
di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi
rinunci espressamente.
4. La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca
d'Italia e sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei
servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle
banche italiane. La Banca d'Italia, sentita la Consob,
autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' di
investimento delle succursali italiane di banche di paesi
terzi, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita'
indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del Testo unico bancario.
4-bis. La Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia
pronunciano, nell'ambito del riparto di competenze definito
al comma 4 e sentita la Consob, la decadenza
dall'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato lo
svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il termine
di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi
rinunci espressamente.
4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle
imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli
28 e 29-ter.".
"Art. 20-bis Revoca dell'autorizzazione
1. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti
per l'applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60-bis.4,
del presente decreto, nonche' degli articoli 17 e 20 del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e
dell'articolo 80 del T.U. bancario.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
attivita' d'investimento delle Sim, rilasciata ai sensi
dell'articolo 19, quando:
a) l'esercizio dei servizi e delle attivita' di
investimento e' interrotto da piu' di sei mesi;
b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) vengono meno le condizioni cui e' subordinata
l'autorizzazione;
d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata
ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.
3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2
costituisce causa di scioglimento della societa' quando
riguarda tutti i servizi e attivita' di investimento al cui
esercizio la Sim e' autorizzata. Entro sessanta giorni
dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim
comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di
liquidazione della societa'. La Consob, sentita la Banca
d'Italia, puo' autorizzare, anche contestualmente alla
revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi
dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore
trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento
della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di
eventuale esercizio provvisorio di attivita', alla Consob.
La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della
procedura di liquidazione. Nei confronti delle societa' in
liquidazione restano fermi i poteri del Ministero
dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della
Consob previsti nel presente decreto.
4. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei
servizi e delle attivita' d'investimento delle banche, nei
casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), e' disposta
dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia,
sentita la Consob, nell'ambito del riparto di competenze
definito nell'articolo 19, comma 4.
5. Il presente articolo si applica anche alle imprese
di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e
29-ter.".
"Art. 21 Criteri generali
1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di
investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti
e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e
promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei
servizi e delle attivita'.
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita'
di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese
di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, i
GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del Testo Unico bancario e le banche italiane:
a) adottano ogni misura idonea ad identificare e
prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero
insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i
dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente
o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due
clienti al momento della prestazione di qualunque servizio
di investimento o servizio accessorio o di una combinazione
di tali servizi;
b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e
amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure
ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse
incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
c) quando le disposizioni organizzative e
amministrative adottate a norma della lettera b) non sono
sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il
rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato,
informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro
conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti
di interesse nonche' delle misure adottate per mitigare i
rischi connessi;
d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente
e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei
clienti sui beni affidati.
1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di
interesse determinati dalla percezione da parte di Sim,
imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr
autorizzate, GEFIA non UE autorizzati in Italia,
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche
italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o
determinati dalle politiche di remunerazione e dalle
strutture di incentivazione da loro adottate.
1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento forniscono ai
clienti o potenziali clienti tutte le informazioni
richieste ai sensi della presente Parte e delle relative
disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne
nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un
investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le
informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le
informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I
soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti
al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilita' di
ricevere le informazioni su supporto cartaceo.
2. Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di
investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto
del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo.
2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la
vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento
fanno si' che tali prodotti siano concepiti per soddisfare
le esigenze di un determinato mercato di riferimento di
clienti finali individuato all'interno della pertinente
categoria di clienti e che la strategia di distribuzione
degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti
target. I soggetti di cui al presente comma adottano
inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento
finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del
mercato target.
2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli
strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la
compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce
servizi di investimento tenendo conto del mercato di
riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare
in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o
raccomandati solo quando cio' sia nell'interesse del
cliente.
2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di
attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero
1), lettera a), non si applicano quando il servizio di
investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola
make-whole che non hanno altri derivati incorporati o
quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o
distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.
2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da
parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla
prestazione del servizio di gestione di portafogli o di
altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli
obblighi di cui al comma 1 qualora:
a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione
degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il
prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo
che identifica, all'interno degli oneri combinati o dei
pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca,
la quota che e' imputabile alla ricerca;
b) i soggetti abilitati informano i propri clienti dei
pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi
di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi
di ricerca;
c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli
oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano
emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia
superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa
dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi
precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal
capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non
sono o non erano quotati.
2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca e'
intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti
uno o piu' strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli
emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari,
o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente
correlati a un settore o a un mercato specifico in modo
tale da delineare una base di valutazione degli strumenti,
degli attivi o degli emittenti finanziari all'interno del
settore o del mercato in questione. La ricerca comprende
altresi' i materiali o i servizi che raccomandano o
propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia
di investimento e formulano un parere motivato sul valore
attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti
finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni
originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni
nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per
elaborare una strategia di investimento ed essere
pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle
decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei
clienti a cui tale ricerca e' addebitata.".
"Art. 22 Separazione patrimoniale
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e
accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro
dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim,
dall'impresa di investimento UE, dall'impresa di paesi
terzi diversa dalla banca, dalla Sgr autorizzata, dalla
societa' di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario, nonche' gli strumenti finanziari dei
singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca,
costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da
quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori
dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne'
quelle dei creditori dell'eventuale depositario o
sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni
dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti
del patrimonio di proprieta' di questi ultimi.
2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a
somme di denaro depositati presso terzi non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti
dell'intermediario o del depositario.
3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim,
l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi
diversa dalla banca, la Sgr autorizzata, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, l'intermediario finanziario
iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U.
bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse
proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza
dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La Sim,
l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi
diversa dalla banca, l'intermediario finanziario iscritto
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, la
Sgr autorizzata, la societa' di gestione UE e il GEFIA UE
non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi,
le disponibilita' liquide degli investitori, da esse
detenute a qualsiasi titolo.".
"Art. 26 Succursali e libera prestazione di servizi di
Sim
1. Le Sim, previa comunicazione alla Banca d'Italia e
in conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono
prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza
servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea,
nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante
succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio
dello Stato membro ospitante.
2. La Banca d'Italia, procede, in conformita' a quanto
previsto dal comma 4, a comunicare all'autorita' competente
dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della
comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di
dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o
della situazione finanziaria, economica o patrimoniale
della Sim interessata.
3. Le Sim, previa comunicazione alla Banca d'Italia e
in conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono
prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza
servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea in
regime di libera prestazione di servizi, anche mediante
l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio
della Repubblica. La Banca d'Italia comunica all'autorita'
competente dello Stato membro ospitante l'impiego di agenti
collegati in conformita' a quanto previsto dal comma 4.
4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono
essere rispettate perche' le Sim possano prestare negli
altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento
mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la
libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla Banca
d'Italia, in conformita' alle relative norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione
europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE. 450
5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le
attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.
6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche
senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della
Banca d'Italia, sentita la Consob.
7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il
rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6
l'esistenza di apposite intese di collaborazione con le
competenti autorita' dello Stato ospitante.
8. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con
regolamento:
a) le procedure previste nel caso in cui non intenda
procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi
siano motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura
organizzativa o della situazione finanziaria, economica o
patrimoniale della Sim interessata;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle
Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati
dell'UE le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e
negli Stati non UE i propri servizi.".
"Art. 28 Imprese di paesi terzi diverse dalle banche
1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di
imprese di paesi terzi diverse dalle banche e' autorizzato
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione
e' subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di
requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo
19, comma 1, lettere d) ed f);
b) alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi
un programma di attivita', che illustri in particolare i
tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa
della succursale, specificate ai sensi del comma 4;
c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo
svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attivita'
di investimento e dei servizi accessori che l'impresa
istante intende prestare in Italia, nonche' alla
circostanza che l'autorita' competente dello Stato
d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del
GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di
denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;
d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra la
Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorita' dello
Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo
scambio di informazioni, allo scopo di preservare
l'integrita' del mercato e garantire la protezione degli
investitori;
e) all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo Stato
d'origine che rispetta pienamente le norme di cui
all'articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale sul
reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace
scambio di informazioni in materia fiscale, compresi
eventuali accordi fiscali multilaterali;
f) all'adesione da parte dell'impresa istante ad un
sistema di indennizzo a tutela degli investitori
riconosciuto ai sensi dell'articolo 60, comma 2.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se non
risulta garantita la capacita' della succursale
dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di
rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi
del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili.
3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche
possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti
professionali su richiesta come individuati ai sensi
dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d-bis), e comma
2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente
mediante stabilimento di succursali nel territorio della
Repubblica, in conformita' al comma 1.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo'
disciplinare le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle
attivita' di cui ai commi 1, 6 e 6-bis.
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, in regime di
libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti
qualificate o di clienti professionali come individuati ai
sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d-bis), e
comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte
di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica
il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con
riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia,
secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorita'
nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi
6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.
6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche
possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, a controparti qualificate o a
clienti professionali come individuati ai sensi
dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d-bis), e comma
2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza
stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica,
in mancanza di una decisione della Commissione europea a
norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia piu' vigente,
sempreche' ricorrano le condizioni previste dal comma 1,
lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma
concernente l'attivita' che si intende svolgere nel
territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
dalla Consob.
6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una
decisione della Commissione europea a norma dell'articolo
47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014,
limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento
in essa non inclusi.
7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,
in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi dei
commi 6 e 6-bis, le imprese di paesi terzi diverse dalle
banche non possono prestare nel territorio della Repubblica
senza stabilimento di succursali.
7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di
paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti
dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del
regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-ter.
Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale
dell'albo previsto dall'articolo 20.".
"Art. 29-ter Banche di paesi terzi
1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di
servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi
accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte
di banche di paesi terzi e' autorizzato dalla Banca
d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni
di cui all'articolo 28, comma 1. Resta ferma l'applicazione
degli articoli 13 e 14-bis del T.U. bancario.
2. L'autorizzazione e' negata se non risulta garantita
la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di
rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi
del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili.
3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta
come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater,
lettera d-bis), e comma 2-sexies, lettera b),
esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo'
disciplinare le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle
attivita' di cui ai commi 1, 6 e 6-bis.
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, in regime di
libera prestazione di servizi nei confronti di controparti
qualificate o di clienti professionali come individuati ai
sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d-bis), e
comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte
di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del
Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con riguardo
a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le
rispettive attribuzioni, sono le autorita' nazionali
competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e
6-ter, del medesimo regolamento.
6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
controparti qualificate o a clienti professionali come
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater,
lettera d-bis), e comma 2-sexies, lettera a), del presente
decreto anche senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione
della Commissione europea a norma dell'articolo 47,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove
tale decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano
le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere
b), c), d) ed e), e venga presentato un programma
concernente l'attivita' che si intende svolgere nel
territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una
decisione della Commissione europea a norma dell'articolo
47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014,
limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento
in essa non inclusi.
7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare,
in via generale, i servizi e le attivita' che le banche di
paesi terzi, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, non possono
prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento
di succursali.".
"Art. 30 Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e
il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
del collocamento;
b) di servizi e attivita' di investimento in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio o l'attivita'.
2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti
professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6,
commi 2-quater, lettera d-bis) e 2-sexies;
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai
collaboratori non subordinati dell'emittente, della
controllante ovvero delle sue controllate, effettuata
presso le rispettive sedi o dipendenze;
b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di
azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari
di propria emissione che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' emessi da emittenti con
azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di paesi
dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate
dall'emittente attraverso i propri amministratori o il
proprio personale con funzioni direttive per importi di
sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro
250.000. La presente lettera non si applica alle azioni
emesse da Sicav, da Sicaf e da societa' di partenariato.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei
servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e
c-bis);
b) dai gestori autorizzati, dalle societa' di gestione
UE, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o
azioni di Oicr.
4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di
paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo
Unico bancario, le Sgr autorizzate, le societa' di gestione
UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori
sede dei propri servizi e attivita' di investimento. Ove
l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da
altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE,
le imprese di paesi terzi e le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).
5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di
paesi terzi diverse dalle banche possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne'
corrispettivo al consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale
facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati
all'investitore. Ferma restando l'applicazione della
disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi
di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c),
c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal
1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche
ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
contrattuali effettuate fuori sede.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli
strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai depositi
strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari.".
"Art. 31 Consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
unico dei consulenti finanziari
1. Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane,
le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di
paesi terzi, i gestori autorizzati, le societa' di gestione
UE, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si
avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le
imprese di paesi terzi, le societa' di gestione UE, i GEFIA
UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione
delle regole di condotta, a una succursale costituita nel
territorio della Repubblica.
2. L'attivita' di consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede e' svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e
colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori
presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le
istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi
d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca
prodotti finanziari, presta consulenza in materia di
investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a
detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede puo'
promuovere e collocare contratti relativi alla concessione
di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento
per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita
l'attivita' di offerta fuori sede.
2-bis. I consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti
finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto
per cui operano.
3. Il soggetto che conferisce l'incarico e'
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita'
accertata in sede penale.
3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale
cliente in che veste operano e quale soggetto
rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti
i necessari controlli sulle attivita' esercitate dai
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in
modo che essi stessi continuino a rispettare le
disposizioni del presente decreto e delle relative norme di
attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che
i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza
adeguate per essere in grado di prestare i servizi
d'investimento o i servizi accessori e di comunicare
accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi
proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che
nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori
sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi
eventuale impatto negativo delle attivita' di questi ultimi
che non rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva 2014/65/UE sulle attivita' esercitate dagli
stessi per loro conto.
4. E' istituito l'albo unico dei consulenti finanziari,
nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i
consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza
finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti
finanziari che e' costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei
soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea
dell'Organismo puo' assistere un rappresentante della
Consob. L'Organismo ha personalita' giuridica ed e'
ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e
attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui
all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui
all'articolo 196. I provvedimenti dell'Organismo sono
pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il
regolamento interno dell'Organismo, e le loro successive
modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob. Il
Ministero dell'economia e delle finanze nomina il
Presidente del collegio sindacale dell'Organismo.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute
dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro
che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma
5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento
delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui
l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha
efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede alla
esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il
regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra
attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo
opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della
medesima. All'Organismo, nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, si applica il
regime di responsabilita' previsto per l'esercizio delle
funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi
dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre
2005, n. 262. L'attivita' dell'Organismo diversa dalla
funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei
rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e
dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di
diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione
all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti
pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione
dei propri atti l'Organismo puo' avvalersi delle forme di
notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n.
890.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I
requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo
sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi
che tengano conto della pregressa esperienza professionale,
validamente documentata, ovvero sulla base di prove
valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei
soggetti abilitati;
c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di
riammissione all'albo previsto dal comma 4;
d) alle cause di incompatibilita';
d-bis) all'attivita' di vigilanza svolta
dall'Organismo;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e
196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste
dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami
contro le delibere dell'Organismo di cui al comma 4,
relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i
consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza
finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari
autonomi e dalle societa' di consulenza finanziaria;
i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei
consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono,
per conto delle societa' di cui all'articolo 18-ter,
attivita' di consulenza in materia di investimenti nei
confronti della clientela.
6-bis. Per le societa' di consulenza finanziaria di cui
all'articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni
attuative dell'articolo 4-undecies.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo
puo' chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai
soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti
finanziari autonomi e alle societa' di consulenza
finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli
intermediari finanziari, alle societa' fiduciarie, alle
imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi,
ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o
siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei
propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano
stati iscritti all'albo, puo' inoltre effettuare ispezioni
e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento
degli atti ritenuti necessari nonche' procedere ad
audizione personale. Nell'esercizio dell'attivita'
ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione
alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di
collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono
definiti in apposito protocollo d'intesa.".