Art. 2 
 
Modifiche ai titoli I e II della  parte  II  del  testo  unico  delle
  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui  al
  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Ai  titoli  I  e  II  della  parte  II  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, lettera b), dopo le  parole:  «la  tutela  degli
investitori» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  attraverso  la
promozione dell'educazione finanziaria»; 
      2) al comma 2, dopo la parola: «intermediari» sono aggiunte  le
seguenti: «, ivi inclusi i  requisiti  e  i  criteri  applicabili  ai
relativi esponenti aziendali e partecipanti al capitale»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 01: 
        1.1) alla lettera d),  il  segno  di  interpunzione:  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        1.2) dopo la lettera d) e' aggiunta, in  fine,  la  seguente:
«d-bis) sviluppo sostenibile delle imprese e dei mercati.»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) alla lettera a), le parole: «delle SGR» sono  sostituite
dalle seguenti: «dei gestori autorizzati»; 
        2.2) alla lettera b), dopo le parole: «delle Sgr» e' inserita
la seguente: «autorizzate»; 
        2.3) alla lettera c), numero 3), le parole: «le  societa'  di
gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i gestori autorizzati e gli  Oicr  societari  in  gestione
esterna»; 
      3) al comma 2-quater: 
        3.1) alla lettera d), numero 1), le  parole:  «i  gestori,  i
fondi pensione, gli enti di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» sono
sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati, i fondi pensione»; 
        3.2) alla lettera d), numero 3), il  segno  di  interpunzione
«.» e' sostituito dal seguente: «;»; 
        3.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
          «d-bis) i clienti professionali privati; 
          d-ter) i criteri di identificazione  dei  soggetti  privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e
la relativa procedura di richiesta.»; 
      4) il comma 2-quinquies e' abrogato; 
      5) al  comma  2-septies,  le  parole:  «modello  dualistico  di
amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema
con consiglio di sorveglianza»; 
    c) all'articolo 6-bis: 
      1) al comma 3, dopo le  parole:  «della  revisione  legale  dei
conti» sono aggiunte le seguenti: «da parte dei soggetti abilitati  e
degli Oicr societari in gestione esterna»; 
      2) al comma 11, dopo le parole: «dei soggetti  abilitati»  sono
inserite le seguenti: «e degli Oicr societari in gestione esterna»; 
    d) all'articolo 6-ter, comma 6, la parola:  «Sgr»  e'  sostituita
dalle seguenti: «gestori autorizzati»; 
    e) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, lettera a), la parola: «sindaci»  e'  sostituita
dalle seguenti: «componenti dell'organo di controllo»; 
      2) al comma 1-bis, la parola:  «sindaci»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «componenti dell'organo di controllo»,  e  dopo  le  parole
«soggetti abilitati» sono inserite le seguenti: «e gli Oicr societari
in gestione esterna»; 
      3) ai commi 2-bis e 2-ter, le parole: «, societa'  di  gestione
del risparmio, Sicav e Sicaf»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
gestori autorizzati»; 
    f) all'articolo 7-ter, comma 1, le  parole:  «e  di  societa'  di
gestione del risparmio, di Sicav, di  Sicaf»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di gestori autorizzati,»; 
    g) all'articolo 7-sexies, comma 6, le parole: «alle  societa'  di
gestione del risparmio e alle Sicav» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai gestori autorizzati»; 
    h) all'articolo 8: 
      1) al comma 1-bis: 
        1.1) primo periodo, dopo la parola:  «OICR»  e'  inserita  la
seguente:  «italiani»,  e  dopo  le  parole  «Banca  d'Italia,»  sono
inserite le seguenti: «tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che
li gestiscono,»; 
        1.2) il secondo periodo e' soppresso; 
      2) ai commi 3 e 4, le parole: «delle societa' di  gestione  del
risparmio, delle  Sicav  o  delle  Sicaf»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «dei  gestori  autorizzati  e  degli  Oicr
societari in gestione esterna»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) al primo periodo, le  parole:  «Il  collegio  sindacale»
sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di controllo»; 
        3.2) al secondo periodo, le parole: «che svolge la  funzione»
sono soppresse; 
      4) al comma 5, le parole: «all'organo che  svolge  funzioni  di
controllo» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo di controllo»,
e le parole: «, le societa' di gestione del risparmio, le Sicav o  le
Sicaf o  che  sono  da  queste  controllate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate»; 
      5) al comma 6-bis, le parole: «della  Sim,  della  societa'  di
gestione del risparmio, della Sicav,  della  Sicaf»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle Sim, dei  gestori  autorizzati  e  degli  OICR
societari in gestione esterna»; 
    i) all'articolo 9, comma 1, le parole: «alle societa' di gestione
del risparmio,  alle  Sicav  e  alle  Sicaf»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai gestori autorizzati e agli Oicr societari  in  gestione
esterna»; 
    l) all'articolo 11, comma 1: 
      1.1) alla lettera a), le parole: «e 34, comma  1,  lettera  f)»
sono sostituite dalle seguenti: «34, comma  1,  lettera  f),  35-bis,
comma 1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f)»; 
      1.2) alla lettera a-bis), le parole: «una societa' di  gestione
del  risparmio»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «un   gestore
autorizzato»; 
      1.3) alla lettera b), numeri 1) e 2), le parole: «una  societa'
di gestione  del  risparmio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
gestore autorizzato»; 
    m) all'articolo 12, comma 3, le parole: «la societa' di  gestione
del  risparmio»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «il   gestore
autorizzato»; 
    n) all'articolo 13: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «,  societa'  di  gestione  del
risparmio, Sicav e Sicaf» sono sostituite dalle seguenti:  «e  presso
gestori autorizzati»; 
      2) al comma 6: 
        2.1) al primo periodo, le parole: «La  Banca  d'Italia  e  la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalita'  e
tempi stabiliti congiuntamente» sono sostituite dalle  seguenti:  «La
Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa  stabiliti»,  e  la
parola: «valutano» e' sostituita dalla seguente: «valuta»; 
        2.2) al secondo periodo, le parole: «la Banca d'Italia  e  la
Consob tengono» sono sostituite dalle seguenti:  «la  Banca  d'Italia
tiene»; 
        2.3) al terzo periodo, la parola: «pronunciano» e' sostituita
dalla seguente: «pronuncia»; 
      3) al comma 6-bis, le parole: «La Banca d'Italia  e  la  Consob
valutano» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia valuta»; 
    o) all'articolo 14: 
      1) al comma 3, le parole: «le Sicav e le Sicaf» sono sostituite
dalle seguenti: «le Sicav in gestione interna autorizzate e le  Sicaf
in gestione  interna  autorizzate»  e  la  parola  «stabiliscono»  e'
sostituita dalle seguenti: «possono stabilire»; 
      2) ai commi 7 e 8, le parole: «o dalla Consob» sono soppresse; 
    p) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, 
        1.1) alla lettera a), le parole: «, societa' di gestione  del
risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti:  «o  in  un
gestore autorizzato»; 
        1.2) alla lettera d), le parole: «, societa' di gestione  del
risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o  con  il
gestore autorizzato»; 
      2) al comma 4, lettera b), le parole: «, societa'  di  gestione
del risparmio, Sicav o Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «o  nel
gestore autorizzato»; 
    q) all'articolo 16, comma 2, le parole: «,  in  una  societa'  di
gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf» sono  sostituite
dalle seguenti: «o in un gestore autorizzato»; 
    r) all'articolo 17, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «, alle societa' di gestione del
risparmio, alle Sicav e alle Sicaf» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e ai gestori autorizzati»; 
      2) alla lettera c), le parole: «, nelle  societa'  di  gestione
del risparmio, nelle Sicav  e  nelle  Sicaf»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e nei gestori autorizzati»; 
    s) all'articolo 18, comma 2, primo e  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «Le Sgr» e' inserita la seguente: «autorizzate»; 
    t) all'articolo 19: 
      1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, in conformita' alle norme europee»; 
      2) al comma 4,  le  parole:  «La  Banca  d'Italia,  sentita  la
Consob,  autorizza  l'esercizio  dei  servizi   e   delle   attivita'
d'investimento da parte delle  banche  italiane  e  delle  succursali
italiane di banche di paesi terzi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«La Banca Centrale  Europea,  su  proposta  della  Banca  d'Italia  e
sentita  la  Consob,  autorizza  l'esercizio  dei  servizi  e   delle
attivita' d'investimento da parte delle  banche  italiane.  La  Banca
d'Italia, sentita la Consob,  autorizza  l'esercizio  dei  servizi  e
delle attivita' di investimento delle succursali italiane  di  banche
di paesi terzi»; 
      3) al comma 4-bis, le parole: «La Banca  d'Italia,  sentita  la
Consob, pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca Centrale
Europea o la Banca d'Italia pronunciano, nell'ambito del  riparto  di
competenze definito al comma 4 e sentita la Consob,»; 
    u) all'articolo 20-bis, comma 4, le parole:  «e'  disposta  dalla
Banca d'Italia, sentita la Consob» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«e' disposta dalla Banca Centrale Europea  o  dalla  Banca  d'Italia,
sentita la Consob, nell'ambito del  riparto  di  competenze  definito
nell'articolo 19, comma 4»; 
    v) all'articolo 21, commi 1-bis e 1-ter, dopo la parola: «Sgr» e'
inserita la seguente «autorizzate»; 
    z) all'articolo 22, commi 1 e 3, dopo la parola:  «Sgr»,  ovunque
ricorre, e' inserita la seguente «autorizzata»; 
    aa) all'articolo 26: 
      1) al comma 1, le parole: «previa  comunicazione  alla  Consob»
sono sostituite dalle  seguenti:  «previa  comunicazione  alla  Banca
d'Italia»; 
      2) al  comma  2,  le  parole:  «La  Consob,  sentita  la  Banca
d'Italia,» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) al primo periodo, le parole: «previa comunicazione  alla
Consob» sono sostituite dalle seguenti:  «previa  comunicazione  alla
Banca d'Italia»; 
        3.2) al secondo periodo, le parole: «La  Consob,  sentita  la
Banca d'Italia,» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»; 
      4) al comma 4, le parole: «sono disciplinate dalla Consob» sono
sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate dalla Banca d'Italia»; 
      5) ai commi 5 e 6,  le  parole:  «previa  autorizzazione  della
Consob, sentita la Banca d'Italia» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob»; 
      6) al  comma  8,  le  parole:  «La  Consob,  sentita  la  Banca
d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia, sentita
la Consob»; 
    bb) all'articolo 28: 
      1) al comma  3,  le  parole:  «2-quinquies,  lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»; 
      2) ai commi 5 e 6, le parole: «2-quinquies,  lettera  a)»  sono
sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»; 
      3) al comma 6, secondo periodo, le parole «, sentita  la  Banca
d'Italia» sono soppresse; 
    cc) all'articolo 29-ter: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «, 14,  comma  4,  e
15, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «e 14-bis»; 
      2) al comma  3,  le  parole:  «2-quinquies,  lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»; 
      3) ai commi 5 e 6, le parole: «2-quinquies,  lettera  a)»  sono
sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»; 
    dd) all'articolo 30: 
      1) al comma 2: 
        1.1)  alla  lettera  a),  le   parole:   «2-quinquies»   sono
sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-bis)»; 
        1.2) alla lettera b-bis), secondo  periodo,  le  parole:  «da
Sicav e da Sicaf» sono sostitute dalle seguenti: «da Sicav, da  Sicaf
e da societa' di partenariato»; 
      2) al comma  3,  lettera  b),  le  parole:  «dalle  Sgr,  dalle
societa' di gestione UE, dalle Sicav, dalle  Sicaf»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dai gestori autorizzati, dalle societa' di  gestione
UE»; 
      3) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «Sgr» e' inserita
la seguente: «autorizzate»; 
    ee) all'articolo 31, comma 1, le parole: «le Sgr, le societa'  di
gestione UE, le Sicav, le Sicaf» sono sostituite dalle  seguenti:  «i
gestori autorizzati, le societa' di gestione UE». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 6-bis,  6-ter,
          7, 7-ter, 7-sexies, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17,  18,
          19, 20-bis, 21, 22, 26, 28, 29-ter,  30  e  31  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 5 Finalita' e destinatari della vigilanza 
              1. La  vigilanza  sulle  attivita'  disciplinate  dalla
          presente parte ha per obiettivi: 
              a)  la   salvaguardia   della   fiducia   nel   sistema
          finanziario; 
              b) la tutela degli  investitori,  anche  attraverso  la
          promozione dell'educazione finanziaria; 
              c) la stabilita' e il buon  funzionamento  del  sistema
          finanziario; 
              d) la competitivita' del sistema finanziario; 
              e)   l'osservanza   delle   disposizioni   in   materia
          finanziaria. 
              2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1, la Banca d'Italia e' competente per quanto  riguarda  il
          contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale  e  la
          sana e prudente gestione degli intermediari, ivi inclusi  i
          requisiti e i criteri  applicabili  ai  relativi  esponenti
          aziendali e partecipanti al capitale. 
              3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1,  la  Consob  e'  competente  per  quanto   riguarda   la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 
              4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
          vigilanza nei confronti dei  soggetti  abilitati;  ciascuna
          vigila sull'osservanza  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2  e
          3. 
              5. La Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  operano  in  modo
          coordinato anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti  sui  soggetti  abilitati  e  si  danno  reciproca
          comunicazione   dei   provvedimenti   assunti    e    delle
          irregolarita'  rilevate  nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              5-bis. La Banca  d'Italia  e  la  Consob,  al  fine  di
          coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di  vigilanza
          e di ridurre al minimo  gli  oneri  gravanti  sui  soggetti
          abilitati, stipulano  un  protocollo  d'intesa,  avente  ad
          oggetto: 
              a) i compiti  di  ciascuna  e  le  modalita'  del  loro
          svolgimento, secondo il  criterio  della  prevalenza  delle
          funzioni di cui ai commi 2 e 3; 
              b) lo scambio di informazioni,  anche  con  riferimento
          alle irregolarita'  rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti
          nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 
              5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis  e'
          reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla  Consob  con  le
          modalita' da esse stabilite.". 
              "Art. 6 Poteri regolamentari 
              01. Nell'esercizio dei poteri regolamentari,  la  Banca
          d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi: 
              a)  valorizzazione   dell'autonomia   decisionale   dei
          soggetti abilitati; 
              b) proporzionalita', intesa come criterio di  esercizio
          del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il
          minore sacrificio degli interessi dei destinatari; 
              c)  riconoscimento  del  carattere  internazionale  del
          mercato  finanziario   e   salvaguardia   della   posizione
          competitiva dell'industria italiana; 
              d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza; 
              d-bis)  sviluppo  sostenibile  delle  imprese   e   dei
          mercati. 
              02. La Banca d'Italia e la Consob possono  mantenere  o
          imporre nei  regolamenti  obblighi  aggiuntivi  rispetto  a
          quelli previsti dall'articolo 16,  paragrafi  8,  9  e  10,
          della direttiva 2014/65/UE e dai  relativi  atti  delegati,
          nonche' dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei
          casi eccezionali in cui tali obblighi  sono  obiettivamente
          giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita'
          di fare fronte a rischi specifici per la  protezione  degli
          investitori  o  l'integrita'  del  mercato  che  presentano
          particolare rilevanza  nel  contesto  della  struttura  del
          mercato italiano. 
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  comunicano  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  le  disposizioni
          regolamentari recanti gli obblighi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma 02 ai  fini  della  loro  notifica  alla  Commissione
          europea. 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
              a) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi
          e  dei  gestori  autorizzati  in  materia  di   adeguatezza
          patrimoniale, contenimento del rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni   e   partecipazioni   detenibili,   nonche'
          l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e
          sul governo societario, l'organizzazione  amministrativa  e
          contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione
          e di incentivazione; 
              b) gli obblighi  delle  Sim,  delle  imprese  di  paesi
          terzi, delle Sgr autorizzate,  nonche'  degli  intermediari
          finanziari iscritti nell'albo  previsto  dall'articolo  106
          del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento, in materia di  modalita'  di  deposito  e  di
          sub-deposito degli strumenti finanziari  e  del  denaro  di
          pertinenza della clientela; 
              c) le regole applicabili agli Oicr  italiani  aventi  a
          oggetto: 
              1)  i  criteri,  i  limiti   e   i   divieti   relativi
          all'attivita' di  investimento,  avuto  riguardo  anche  ai
          rapporti  di  gruppo  e,  nel  caso   di   concessione   di
          finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di
          crediti, anche alla natura del soggetto finanziato; 
              1-bis)  i  requisiti  in  materia  di  gestione   della
          liquidita',  inclusi  gli  strumenti  di   gestione   della
          liquidita', e i requisiti in materia di gestione dei rischi
          derivanti dall'attivita' di concessione  di  finanziamenti,
          sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti; 
              2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
          del  rischio,  limitatamente  agli  Oicr  diversi  dai  FIA
          riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere  l'applicazione
          ai FIA italiani riservati di  limiti  di  leva  finanziaria
          massima, di norme prudenziali e misure  di  contenimento  e
          frazionamento del rischio per assicurare  la  stabilita'  e
          l'integrita' del mercato finanziario; 
              3) gli schemi tipo e  le  modalita'  di  redazione  dei
          prospetti contabili che i gestori autorizzati  e  gli  Oicr
          societari in gestione esterna redigono periodicamente; 
              4) i metodi di calcolo del valore delle quote o  azioni
          di Oicr; 
              5)  i  criteri  e  le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 
              6)  le  condizioni  per  la  delega   a   terzi   della
          valutazione dei beni in  cui  e'  investito  il  patrimonio
          dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative  quote  o
          azioni; 
              c-bis) gli obblighi  dei  soggetti  abilitati  relativi
          alla  prestazione  dei  servizi  e   delle   attivita'   di
          investimento e alla gestione collettiva del  risparmio,  in
          materia di: 
              1)  governo  societario   e   requisiti   generali   di
          organizzazione,   compresa    l'attuazione    dell'articolo
          4-undecies; 
              2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
              3) continuita' dell'attivita'; 
              4) organizzazione amministrativa e contabile,  compresa
          l'istituzione della funzione di controllo della conformita'
          alle norme; 
              5) gestione del rischio dell'impresa; 
              6) audit interno; 
              7) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
              8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
          importanti o di servizi o di attivita'. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          prevedono la possibilita' di adottare  sistemi  interni  di
          misurazione dei rischi per la determinazione dei  requisiti
          patrimoniali, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          nonche' di utilizzare valutazioni del  rischio  di  credito
          rilasciate da societa' o enti esterni. 
              2. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
              a) trasparenza, ivi inclusi: 
              1)  gli  obblighi  informativi  nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e
          alle pratiche di vendita abbinata; 
              2)  le  modalita'  e  i  criteri  da   adottare   nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
              3) gli obblighi di comunicazione  ai  clienti  relativi
          all'esecuzione degli ordini, alla gestione  di  portafogli,
          alle operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti
          di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide  dei
          clienti detenuti dall'impresa; 
              3-bis) gli obblighi  informativi  nei  confronti  degli
          investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; 
              b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
              1) gli obblighi di  acquisizione  di  informazioni  dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di  vendita
          abbinata; 
              2) le misure per eseguire gli  ordini  alle  condizioni
          piu' favorevoli per i clienti; 
              3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 
              4)  l'obbligo  di  assicurare  che   la   gestione   di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
              5) le condizioni alle quali possono essere  corrisposti
          o percepiti incentivi; 
              b-bis) prestazione dei servizi  e  delle  attivita'  di
          investimento  e  di  gestione  collettiva  del   risparmio,
          relativi: 
              1) alle procedure, anche di controllo interno,  per  la
          corretta e trasparente  prestazione  dei  servizi  e  delle
          attivita' di investimento, ivi incluse quelle per: 
              a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi
          strutturati; 
              b) la percezione o la corresponsione di incentivi; 
              2) alle procedure, anche di controllo interno,  per  la
          corretta   e   trasparente   prestazione   della   gestione
          collettiva  del  risparmio,  ivi  incluse  quelle  per   la
          percezione o la corresponsione di incentivi; 
              3)  alle  modalita'  di  esercizio  della  funzione  di
          controllo della conformita' alle norme; 
              4) al trattamento dei reclami; 
              5) alle operazioni personali; 
              6)   alla   gestione   dei   conflitti   di   interesse
          potenzialmente pregiudizievoli per i clienti,  ivi  inclusi
          quelli  derivanti  dai  sistemi  di  remunerazione   e   di
          incentivazione  e  dalle  fattispecie  in  cui  il  gestore
          gestisce o intende gestire un  Oicr  su  iniziativa  di  un
          terzo; 
              7) alla conservazione delle registrazioni; 
              8) alla conoscenza e competenza delle  persone  fisiche
          che forniscono consulenza  alla  clientela  in  materia  di
          investimenti  o  informazioni  su   strumenti   finanziari,
          servizi di investimento o accessori per conto dei  soggetti
          abilitati. 
              2-bis. Con riferimento alle materie indicate  al  comma
          1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7)  e  8),  la  Banca
          d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti  di
          disciplina rilevanti per le finalita' di  cui  all'articolo
          5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al  comma
          2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa
          della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina  rilevanti
          per le finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Gli
          aspetti  di  disciplina  rilevanti  per  le  finalita'   di
          competenza  della  Banca  d'Italia  e  della  Consob   sono
          specificati nel protocollo previsto all'articolo  5,  comma
          5-bis. Per  l'esercizio  della  vigilanza  ai  sensi  della
          presente parte, sono competenti la Banca  d'Italia  per  il
          rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma  1,
          lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per
          il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del  comma
          2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia  e
          la Consob,  in  relazione  agli  aspetti  sui  quali  hanno
          fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo  5,
          commi 2 e 3, possono: 
              a) esercitare i poteri di vigilanza  informativa  e  di
          indagine loro attribuiti dal presente capo, anche  al  fine
          di  adottare  i  provvedimenti  di  intervento  di  propria
          competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo; 
              b) comunicare le  irregolarita'  riscontrate  all'altra
          Autorita'  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti   di
          competenza. 
              2-ter. Per l'esercizio della vigilanza,  nelle  materie
          di cui al comma 2-bis, sono competenti: 
              a) la Banca d'Italia per  gli  aspetti  previsti  dalle
          lettere a), b), c), f), g) e h); 
              b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d),
          e), i), j), l), m) e n); 
              c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
          funzioni di cui all'articolo  5,  commi  2  e  3,  per  gli
          aspetti previsti dalla lettera k). 
              2-quater.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
              a) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti  fra   gestori   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione e i partecipanti ai medesimi; 
              b) le condizioni alle quali i  soggetti  abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e); 
              c) la disciplina specifica di condotta  applicabile  ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
              d) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui all'articolo 1, comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),  e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
              1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le
          imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori  autorizzati,
          i fondi  pensione,  gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  Testo   Unico
          bancario, le societa' di  cui  all'articolo  18  del  Testo
          Unico bancario, gli  istituti  di  moneta  elettronica,  le
          fondazioni  bancarie,  i  Governi  nazionali   e   i   loro
          corrispondenti  uffici,  compresi  gli  organismi  pubblici
          incaricati  di  gestire  il  debito  pubblico,  le   banche
          centrali e le  organizzazioni  sovranazionali  a  carattere
          pubblico; 
              2) le altre categorie di soggetti  privati  individuati
          con regolamento dalla Consob, sentita Banca  d'Italia,  nel
          rispetto dei criteri di cui  alla  direttiva  2014/65/UE  e
          alle relative misure di esecuzione; 
              3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e
          2)  di  soggetti  di  paesi  non  appartenenti   all'Unione
          europea; 
              d-bis) i clienti professionali privati; 
              d-ter)  i  criteri  di  identificazione  dei   soggetti
          privati che  su  richiesta  possono  essere  trattati  come
          clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-quinquies. (abrogato). 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento: 
              a) i clienti professionali pubblici; 
              b) i criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-septies. Le disposizioni in  materia  di  sistemi  di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono  prevedere  che
          determinate decisioni in  materia  di  remunerazione  e  di
          incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea
          dei soci, anche nel sistema con consiglio di  sorveglianza,
          stabilendo  quorum  costitutivi  e  deliberativi  anche  in
          deroga a norme di legge. 
              2-octies. E'  nullo  qualunque  patto  o  clausola  non
          conforme  alle  disposizioni  in  materia  di  sistemi   di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 1, lettera c-bis), numero 2),  o  contenute  in  atti
          dell'Unione europea direttamente applicabili.  La  nullita'
          della clausola non comporta la nullita' del  contratto.  Le
          previsioni contenute nelle clausole nulle  sono  sostituite
          di diritto, ove possibile, con i parametri  indicati  nelle
          disposizioni  suddette  nei  valori  piu'   prossimi   alla
          pattuizione originaria. 
              2-novies. I soci  e  gli  amministratori  dei  soggetti
          abilitati,   fermi   restando   gli    obblighi    previsti
          dall'articolo 2391, primo  comma,  del  codice  civile,  si
          astengono dalle deliberazioni in cui abbiano  un  interesse
          in conflitto, per conto proprio o di terzi." 
              "Art. 6-bis Poteri informativi e di indagine 
              1. La Banca d'Italia puo' chiedere,  nell'ambito  delle
          sue competenze, ai soggetti abilitati la  comunicazione  di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
          modalita' e nei termini dalla stessa  stabiliti.  La  Banca
          d'Italia, nell'ambito delle sue competenze,  puo'  chiedere
          informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per
          il tramite di questi ultimi. 
              2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche
          a  coloro   ai   quali   i   soggetti   abilitati   abbiano
          esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e
          al loro personale. 
              3.  I  poteri  previsti  dal  comma  1  possono  essere
          esercitati anche  nei  confronti  del  soggetto  incaricato
          della revisione legale dei  conti  da  parte  dei  soggetti
          abilitati e degli Oicr societari in gestione esterna. 
              4. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo': 
              a) chiedere a  chiunque  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la  trasmissione  di  atti  e  documenti  con  le
          modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano
          essere pertinenti  ai  fini  dell'esercizio  della  propria
          funzione di vigilanza; 
              b) procedere ad audizione personale  nei  confronti  di
          chiunque  possa  essere   in   possesso   di   informazioni
          pertinenti. 
              5. La Consob, nell'ambito delle  sue  competenze,  puo'
          altresi', nei confronti dei soggetti abilitati: 
              a)  procedere  a  perquisizioni   nei   modi   previsti
          dall'articolo  33  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dall'articolo  52
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633; 
              b) richiedere le  registrazioni  esistenti  relative  a
          conversazioni  telefoniche,  comunicazioni  elettroniche  o
          scambi di dati conservate da un soggetto abilitato; 
              c) richiedere le registrazioni detenute da un operatore
          di   telecomunicazioni   riguardanti    le    comunicazioni
          telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato; 
              d)  avvalersi  della  collaborazione  delle   pubbliche
          amministrazioni, richiedendo la comunicazione  di  dati  ed
          informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
          25, comma 1, del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196,  ed  accedere  al  sistema  informativo  dell'anagrafe
          tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
          3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; 
              e) richiedere la comunicazione di dati personali  anche
          in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma  1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
              f)  avvalersi,  ove  necessario,  dei  dati   contenuti
          nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui  all'articolo
          20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  nonche'
          acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti
          nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15; 
              g) accedere direttamente, mediante apposita connessione
          telematica, ai dati contenuti  nella  Centrale  dei  rischi
          della Banca d'Italia; 
              h)   avvalersi,   ove   necessario,   anche    mediante
          connessione telematica, dei  dati  contenuti  nell'apposita
          sezione dell'anagrafe tributaria  di  cui  all'articolo  7,
          comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605; 
              i) procedere al sequestro dei beni che possono  formare
          oggetto di confisca ai sensi dell'articolo  187-sexies  del
          presente  decreto.  Si  applicano  i  commi  9,  10  e   11
          dell'articolo 187-octies del presente decreto. 
              6. E' fatta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni
          degli articoli 199, 200, 201,  202  e  203  del  codice  di
          procedura penale, in quanto compatibili. 
              7. I poteri di cui al comma 5, lettere a),  c)  ed  i),
          sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della
          Repubblica. 
              8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal comma
          5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene  redatto  processo
          verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti
          accertati, dei sequestri eseguiti,  e  delle  dichiarazioni
          rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare  il
          processo verbale e hanno diritto di averne copia. 
              9. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4  e  5
          la Consob puo'  avvalersi  della  Guardia  di  Finanza  che
          esegue gli accertamenti richiesti agendo con  i  poteri  di
          indagine  ad  essa  attribuiti  ai  fini  dell'accertamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi. 
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i   dati
          acquisiti dalla Guardia di  Finanza  nell'assolvimento  dei
          compiti previsti dal  comma  9  sono  coperti  dal  segreto
          d'ufficio   e   vengono,    senza    indugio,    comunicati
          esclusivamente alla Consob. 
              11.  La   Banca   d'Italia,   nell'ambito   delle   sue
          competenze, puo' esercitare il potere previsto dal comma 4,
          lettera b), nei confronti degli esponenti e  del  personale
          dei soggetti abilitati e degli Oicr societari  in  gestione
          esterna. In tale caso si applica il comma 8." 
              "Art. 6-ter Poteri ispettivi 
              1. La Banca d'Italia e la Consob  possono,  nell'ambito
          delle  rispettive   competenze   e   nel   rispetto   delle
          disposizioni  normative  europee,  effettuare  ispezioni  e
          richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli
          atti  ritenuti  necessari  nei   confronti   dei   soggetti
          abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano
          esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e
          al  loro  personale.  Si  applicano  i   commi   9   e   10
          dell'articolo 6-bis. 
              2. Al fine di verificare l'osservanza da  parte  di  un
          soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla  presente
          parte, la Consob,  previa  autorizzazione  del  procuratore
          della Repubblica, puo' esercitare il potere di cui al comma
          1 anche nei confronti di soggetti, diversi  da  quelli  ivi
          indicati,  che  abbiano  intrattenuto  rapporti  di  natura
          patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato. 
              3. La Consob puo'  richiedere  ai  soggetti  incaricati
          della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati  di
          fornire   informazioni.   Quando   sussistono   particolari
          necessita' e  non  sia  possibile  provvedere  con  risorse
          proprie,  la  Consob  puo'  altresi'  autorizzare  revisori
          legali  o  societa'  di  revisione  legale  a  procedere  a
          verifiche  o  ispezioni  per   suo   conto.   Il   soggetto
          autorizzato  a  procedere  alle   predette   verifiche   ed
          ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale. 
              4. Nei casi previsti  dal  comma  2  la  Consob  redige
          processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite  o
          dei  fatti  accertati  e  delle  dichiarazioni  rese  dagli
          interessati, i quali sono invitati a  firmare  il  processo
          verbale e hanno diritto di averne copia. 
              5. Ciascuna autorita' comunica  le  ispezioni  disposte
          all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
          profili di propria competenza. 
              6. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere  alle
          autorita'  competenti  di  uno  Stato  UE   di   effettuare
          accertamenti  presso  succursali   di   Sim,   di   gestori
          autorizzati e di banche stabilite sul territorio  di  detto
          Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. 
              7. Le autorita' competenti di uno Stato UE,  dopo  aver
          informato  la  Banca  d'Italia   e   la   Consob,   possono
          ispezionare, anche tramite loro incaricati,  le  succursali
          di imprese di investimento UE, di banche UE, di societa' di
          gestione  UE  e  di  GEFIA  UE  dalle  stesse  autorizzate,
          stabilite nel territorio della Repubblica. Se le  autorita'
          di uno Stato dell'Unione europea lo  richiedono,  la  Banca
          d'Italia  e  la  Consob,   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
          concordano altre modalita' per le verifiche. 
              8. La Banca d'Italia e la  Consob  possono  concordare,
          nell'ambito delle rispettive competenze, con  le  autorita'
          competenti degli Stati non UE modalita' per l'ispezione  di
          succursali di Sim, banche  italiane,  e  imprese  di  paesi
          terzi insediate nei rispettivi territori." 
              "Art. 7. Poteri di intervento sui soggetti abilitati 
              1. La Banca d'Italia e  la  CONSOB,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, possono, con  riguardo  ai  soggetti
          abilitati: 
              a)   convocare   gli   amministratori,   i   componenti
          dell'organo di controllo e il personale; 
              b) ordinare la convocazione  degli  organi  collegiali,
          fissandone l'ordine del giorno; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali quando gli organi competenti non  abbiano
          ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). 
              1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
          rispettive  competenze,  possono  altresi'  convocare   gli
          amministratori, i componenti dell'organo di controllo e  il
          personale di coloro ai quali i  soggetti  abilitati  e  gli
          Oicr societari in gestione esterna  abbiano  esternalizzato
          funzioni aziendali essenziali o importanti. 
              1-ter. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
          rispettive competenze, possono pubblicare  avvertimenti  al
          pubblico. 
              1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non
          avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per  un
          periodo  non   superiore   a   tre   anni,   dell'attivita'
          professionale  di  un  soggetto   ove   possa   essere   di
          pregiudizio  per  la  trasparenza  e  la  correttezza   dei
          comportamenti. 
              2.  La  Banca  d'Italia  puo'  adottare,  a   fini   di
          stabilita', provvedimenti specifici  aventi  a  oggetto  le
          materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera  a),
          e, ove la situazione  lo  richieda:  adottare,  sentita  la
          Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi  concernenti
          i servizi, le  attivita',  le  operazioni  e  la  struttura
          territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri
          elementi  del  patrimonio;  con  riferimento  a   strumenti
          finanziari computabili nel patrimonio a fini di  vigilanza,
          vietare  il  pagamento   di   interessi;   fissare   limiti
          all'importo   totale   della    parte    variabile    delle
          remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
          per il mantenimento di  una  solida  base  patrimoniale.  I
          provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o
          piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di
          essi. 
              2-bis.  La  Banca  d'Italia,  nell'ambito   delle   sue
          competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la  rimozione
          di  uno  o  piu'  esponenti  aziendali  di  Sim  e  gestori
          autorizzati, qualora la loro permanenza in  carica  sia  di
          pregiudizio per la sana e prudente  gestione  del  soggetto
          abilitato; la rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli
          estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo
          13, salvo che sussista urgenza di provvedere. 
              2-ter. La Consob,  nell'ambito  delle  sue  competenze,
          dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di  uno  o
          piu' esponenti aziendali di Sim, banche italiane e  gestori
          autorizzati, qualora la loro permanenza in  carica  sia  di
          pregiudizio   alla   trasparenza    e    correttezza    dei
          comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  13,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
              3. Nell'interesse  degli  investitori,  in  circostanze
          eccezionali, la Banca d'Italia e la  Consob,  ciascuna  per
          quanto  di   competenza,   possono,   sentiti   i   gestori
          interessati,  ordinare  la  sospensione  temporanea   della
          sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o
          azioni di Oicr, qualora sussistano  rischi  per  la  tutela
          degli investitori o per la stabilita'  finanziaria  secondo
          una  visione  ragionevole  e  bilanciata.   Esse   possono,
          altresi',  ordinare   la   limitazione   temporanea   della
          sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o
          azioni di Oicr. Le misure adottate ai  sensi  del  presente
          comma sono comunicate, se  riguardano  un  OICVM  italiano,
          alle autorita'  competenti  dello  Stato  membro  ospitante
          dell'OICVM e alle autorita' competenti dello  Stato  membro
          d'origine del gestore dell'OICVM oppure, se  riguardano  un
          FIA gestito da un GEFIA italiano  o  da  un  GEFIA  non  UE
          autorizzato in Italia, alle autorita'  dello  Stato  membro
          ospitante  del  GEFIA,  nonche',  in   entrambi   i   casi,
          all'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi  per  la
          stabilita' e l'integrita' del sistema finanziario, al CERS.
          La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare  i  poteri
          di cui al presente comma anche su richiesta delle autorita'
          competenti, o dello Stato membro  ospitante  dell'OICVM,  o
          dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure,
          in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del  GEFIA.
          In caso di disaccordo  tra  l'autorita'  richiedente  e  la
          Banca d'Italia e la Consob, queste ultime ne  informano  le
          autorita'   richiedenti,   nonche'   l'AESFEM    ai    fini
          dell'emanazione  del  parere  previsto  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea e il CERS,  ove  esso  sia  stato  gia'
          interessato  dalle  autorita'  richiedenti,  indicando   le
          motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d'Italia e  la
          Consob  non  agiscano  conformemente   al   citato   parere
          dell'AESFEM  o  non  intendano  conformarsi  a   esso,   ne
          informano l'AESFEM e le autorita' richiedenti, esponendo le
          motivazioni della loro non conformita' o di tale intenzione
          di non conformarsi. 
              3-bis. La Consob ordina la sospensione per  un  periodo
          non  superiore  a  60  giorni  per  ciascuna  volta   della
          commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari
          in caso di  violazione  delle  disposizioni  di  attuazione
          dell'articolo  6,  comma  2,  lettera  b-bis),  numero  1),
          lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la  tutela
          degli investitori." 
              "Art. 7-ter.  Poteri  ingiuntivi  nei  confronti  degli
          intermediari nazionali e non UE 
              1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di
          paesi  terzi  di  gestori  autorizzati,  di  GEFIA  non  UE
          autorizzati  in  Italia  e  di  banche   autorizzate   alla
          prestazione di servizi e attivita' di  investimento  aventi
          sede  in  Italia  di  obblighi  derivanti  da  disposizioni
          dell'ordinamento  italiano  e  dell'Unione   europea   loro
          applicabili nelle materie del presente  decreto,  la  Banca
          d'Italia  o  la  Consob,   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze, possono ordinare  alle  stesse,  anche  in  via
          cautelare, la cessazione temporanea o  permanente  di  tali
          irregolarita'. 
              2.  L'autorita'  di  vigilanza  che  procede,   sentita
          l'altra autorita', vieta ai soggetti indicati nel  comma  1
          di intraprendere nuove  operazioni,  nonche'  imporre  ogni
          altra  limitazione   riguardante   singole   tipologie   di
          operazioni,   singoli   servizi    o    attivita',    anche
          limitatamente   a   singole   succursali    o    dipendenze
          dell'intermediario, quando: 
              a) le  violazioni  commesse  possono  pregiudicare  gli
          interessi inerenti agli  obiettivi  di  carattere  generale
          elencati nell'articolo 5, comma 1; 
              b) nei casi di urgenza per la  tutela  degli  interessi
          degli investitori.". 
              "Art. 7-sexies Sospensione degli organi amministrativi 
              1.  Il  Presidente  della  Consob   dispone,   in   via
          d'urgenza, ove  ricorrano  situazioni  di  pericolo  per  i
          clienti o per i mercati, la  sospensione  degli  organi  di
          amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che
          ne assume la gestione quando risultino gravi  irregolarita'
          nell'amministrazione   ovvero   gravi   violazioni    delle
          disposizioni legislative, amministrative o  statutarie.  Il
          provvedimento  assunto  dal  Presidente  della  Consob   e'
          sottoposto all'approvazione della Commissione. 
              2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo
          di sessanta giorni. Il  commissario,  nell'esercizio  delle
          sue funzioni, e' pubblico ufficiale.  Il  Presidente  dalla
          Consob puo' stabilire speciali cautele e limitazioni per la
          gestione della Sim. 
              3. L'indennita' spettante al commissario e' determinata
          dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed e'
          a  carico  della   societa'   commissariata.   Si   applica
          l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario. 
              4. Le azioni civili contro  il  commissario,  per  atti
          compiuti  nell'espletamento  dell'incarico,  sono  promosse
          previa autorizzazione della Consob. 
              5.  Il  presente  articolo  si   applica   anche   alle
          succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle
          banche.  Il  commissario   assume   nei   confronti   delle
          succursali  i  poteri  degli  organi   di   amministrazione
          dell'impresa. 
              6. Il presente articolo si  applica  anche  ai  gestori
          autorizzati.  Il  Presidente  della   Consob   dispone   il
          provvedimento,   sentito   il   Governatore   della   Banca
          d'Italia.". 
              "Art. 8 Doveri informativi 
              1. 
              1-bis. Gli  OICR  italiani  che  investono  in  crediti
          partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca  d'Italia,
          tramite  i  gestori  autorizzati  e  i  GEFIA  UE  che   li
          gestiscono, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 
              1-ter. 
              2. 
              3. L'organo di controllo informa senza indugio la Banca
          d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i  fatti,  di  cui
          venga a conoscenza nell'esercizio dei propri  compiti,  che
          possano costituire un'irregolarita' nella  gestione  ovvero
          una violazione delle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
          delle SIM, dei gestori autorizzati e degli  Oicr  societari
          in gestione esterna. A tali fini lo statuto delle SIM,  dei
          gestori autorizzati e  degli  Oicr  societari  in  gestione
          esterna, indipendentemente dal sistema di amministrazione e
          controllo  adottato,  assegna  all'organo  di  controllo  i
          relativi compiti e poteri. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti delle SIM,  dei  gestori  autorizzati  e  degli  Oicr
          societari in gestione esterna o  delle  societa'  poste  al
          vertice di gruppi individuati  ai  sensi  dell'articolo  11
          comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla  CONSOB
          gli  atti   o   i   fatti,   rilevati   nello   svolgimento
          dell'incarico, che possano costituire una grave  violazione
          delle  norme  disciplinanti  l'attivita'   delle   societa'
          sottoposte a revisione ovvero che possano  pregiudicare  la
          continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo,
          un  giudizio   con   rilievi   o   una   dichiarazione   di
          impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci  o  sui
          prospetti periodici degli OICR. 
              5. I commi 3, primo periodo, e  4  si  applicano  anche
          all'organo di controllo ed  ai  soggetti  incaricati  della
          revisione  legale  dei  conti  presso   le   societa'   che
          controllano le SIM e i gestori autorizzati o  che  sono  da
          questi controllate ai  sensi  dell'articolo  23  del  testo
          unico bancario. 
              5-bis. 
              6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis  si  applicano  alle  banche
          limitatamente  alla  prestazione  dei   servizi   e   delle
          attivita' di investimento. 
              6-bis. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'esercizio
          delle rispettive competenze e  sentita  l'altra  autorita',
          possono disporre la rimozione  dall'incarico  del  soggetto
          incaricato  della  revisione  legale  dei   conti   o   del
          responsabile dell'incarico di revisione legale  delle  Sim,
          dei gestori autorizzati e degli OICR societari in  gestione
          esterna o  della  societa'  posta  al  vertice  del  gruppo
          individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il  soggetto
          incaricato della revisione legale dei conti  abbia  violato
          gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si
          applica ai soggetti indicati al comma 5.". 
              "Art. 9 Revisione legale 
              1.  Alle  SIM,  ai  gestori  autorizzati  e  agli  Oicr
          societari in gestione esterna si  applica  l'articolo  159,
          comma 1. 
              2. Per  le  societa'  di  gestione  del  risparmio,  il
          revisore  legale  o  la  societa'   di   revisione   legale
          incaricati  della   revisione   provvedono   con   apposita
          relazione  di  revisione  a  rilasciare  un  giudizio   sul
          rendiconto del fondo comune di diritto italiano. 
              2-bis. Per i fondi comuni di diritto  italiano  gestiti
          da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il  giudizio
          sul rendiconto del fondo, in conformita' ai principi di cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
          39, e' rilasciato da un revisore legale o da  una  societa'
          di  revisione  legale  iscritti   nel   Registro   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo  decreto.
          Ferme restando le disposizioni concernenti le modalita'  di
          conferimento, revoca  e  dimissioni  dall'incarico  vigenti
          negli ordinamenti nazionali in cui le societa' di  gestione
          UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale,  si  applicano  le
          disposizioni previste dal decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a  regime
          intermedio.". 
              "Art. 11 Composizione del gruppo 
              1. La Banca d'Italia, sentita la Consob: 
              a) determina la nozione di  gruppo  rilevante  ai  fini
          della verifica dei requisiti previsti  dagli  articoli  19,
          comma 1, lettera h), 34, comma 1, lettera f), 35-bis, comma
          1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f); 
              a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II  del
          presente Titolo applicabili alle societa'  che  controllano
          una Sim o un  gestore  autorizzato,  individuate  ai  sensi
          della lettera b); 
              b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei
          soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata  tra
          quelli  esercenti   attivita'   bancaria   e   servizi   di
          investimento  o  di  gestione  collettiva  del   risparmio,
          nonche' altre attivita' finanziarie o attivita' connesse  e
          strumentali, come individuate ai  sensi  dell'articolo  59,
          comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U.  bancario.  Tali
          soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti  a
          vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico: 
              1) sono controllati, direttamente o indirettamente,  da
          una SIM o da un gestore autorizzato; 
              2) controllano, direttamente o indirettamente, una  SIM
          o un gestore autorizzato. 
              1-bis. Il gruppo individuato  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera b), e' iscritto in un apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla
          Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione
          aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa
          dalla Banca d'Italia alla Consob." 
              "Art. 12 Vigilanza sul gruppo 
              1. La Banca d'Italia impartisce alla societa' posta  al
          vertice del gruppo individuato ai sensi  dell'articolo  11,
          comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei
          soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi
          ad oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a),
          e lettera c-bis), numeri 1), 2),  3),  4)  e  6),  e  comma
          1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilita',  la  Banca
          d'Italia puo' emanare nelle stesse materie disposizioni  di
          carattere particolare. 
              1-bis. In armonia con  la  disciplina  comunitaria,  la
          Banca  d'Italia   individua   le   ipotesi   di   esenzione
          dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi  del
          comma 1. 
              2.    La    societa'     capogruppo,     nell'esercizio
          dell'attivita'  di   direzione   e   coordinamento,   emana
          disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato
          ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),  per
          l'esecuzione  delle  istruzioni   impartite   dalla   Banca
          d'Italia. Gli  organi  amministrativi  delle  societa'  del
          gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e  informazione  per
          l'emanazione   delle   disposizioni   e    la    necessaria
          collaborazione per il rispetto delle norme sulla  vigilanza
          consolidata. 
              3. La Banca d'Italia  e  la  Consob  possono  chiedere,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   ai   soggetti
          individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
          al soggetto che controlla la  societa'  capogruppo  di  cui
          all'articolo  11,  comma  1-bis,  la  SIM  o   il   gestore
          autorizzato,  nonche'  a  quelli  che   sono   controllati,
          direttamente o indirettamente,  ovvero  partecipati  almeno
          per il venti per cento da uno dei soggetti  individuati  ai
          sensi  dell'articolo  11,   comma   1,   lettera   b),   la
          trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. 
              3-bis.   Nell'esercizio   della   vigilanza   su   base
          consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
          ai sensi del presente articolo, nei confronti  di  tutti  i
          soggetti  inclusi   nel   gruppo   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 1, lettera b). 
              4. 
              5. La Banca d'Italia e la Consob  possono,  nell'ambito
          delle rispettive competenze: 
              a) effettuare ispezioni presso i  soggetti  individuati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b); 
              b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati
          e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i
          soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero
          partecipati almeno per  il  venti  per  cento  da  uno  dei
          soggetti individuati ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,
          lettera b); 
              b-bis) effettuare ispezioni presso  soggetti  ai  quali
          siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali  o
          importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere  a)
          e b), limitatamente alle finalita' ivi richiamate. 
              5-bis.   Nell'esercizio   della   vigilanza   su   base
          consolidata,   la   Banca   d'Italia   puo'   adottare    i
          provvedimenti  previsti  dall'articolo  7,  comma  2,   nei
          confronti dei soggetti di cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettera b). 
              5-ter. La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la loro
          permanenza in carica sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e
          prudente gestione del gruppo, la rimozione di  uno  o  piu'
          esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  13,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
              5-quater.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob   possono
          chiedere,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          informazioni anche al personale dei  soggetti  indicati  al
          comma 3, anche per il tramite di questi ultimi. 
              5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e  3  si
          applicano  anche  ai  soggetti   ai   quali   siano   state
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
          al loro personale. 
              5-sexies. Alla societa'  capogruppo  si  applicano  gli
          articoli 6, commi 2-septies e 2-octies,  e  7,  commi  1  e
          1-bis.". 
              "Art.  13  Esponenti  aziendali  e  responsabili  delle
          principali funzioni aziendali 
              1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso  Sim   e   presso   gestori
          autorizzati   devono   essere   idonei   allo   svolgimento
          dell'incarico. 
              2. Ai  fini  del  comma  1,  gli  esponenti  possiedono
          requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
          soddisfano   criteri   di   competenza,    correttezza    e
          indipendenza di  giudizio,  dedicano  il  tempo  necessario
          all'efficace espletamento dell'incarico. 
              3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
          individua: 
              a) requisiti di onorabilita'  omogenei  per  tutti  gli
          esponenti; 
              b) i  requisiti  di  professionalita'  e  indipendenza,
          graduati secondo principi di proporzionalita'; 
              c) i criteri di competenza, coerenti con la  carica  da
          ricoprire e con le caratteristiche del soggetto  abilitato,
          e di adeguata composizione dell'organo; 
              d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro,
          alle  relazioni  d'affari  dell'esponente,  alle   condotte
          tenute nei confronti delle autorita' di  vigilanza  e  alle
          sanzioni  o  misure  correttive  da  queste   irrogate,   a
          provvedimenti    restrittivi    inerenti    ad    attivita'
          professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro   elemento
          suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; 
              d-bis) i criteri  di  indipendenza  di  giudizio  degli
          esponenti; 
              e) i limiti al cumulo di incarichi  per  gli  esponenti
          delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita'  e
          tenendo conto  delle  dimensioni  dell'intermediario,  e  i
          criteri di disponibilita' di tempo allo  svolgimento  degli
          incarichi; 
              f) le cause che comportano  la  sospensione  temporanea
          dalla carica e la sua durata. 
              4. Ai responsabili delle principali funzioni  aziendali
          dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di
          cui  al  comma  3,  si  applicano  i  commi  1,  2   e   3,
          limitatamente ai requisiti di onorabilita' e ai criteri  di
          competenza e correttezza. 
              5. I soggetti indicati al comma 1 valutano  l'idoneita'
          dei  propri  esponenti  e  responsabili  delle   principali
          funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi
          di amministrazione e controllo, documentando il processo di
          analisi   e   motivando   opportunamente   l'esito    della
          valutazione. La  valutazione  e'  condotta  dall'organo  di
          appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non
          sono  componenti  di  un  organo,  dall'organo  che  li  ha
          nominati. In caso  di  specifiche  e  limitate  carenze,  i
          medesimi  organi  possono  adottare  misure  necessarie   a
          colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita'  o  la
          violazione dei limiti al cumulo degli  incarichi  determina
          la  decadenza  dall'ufficio;  questa  e'  pronunciata   dai
          medesimi organi entro trenta giorni dalla  nomina  o  dalla
          conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. 
              5-bis. La valutazione di cui al comma 5 e' condotta: 
              a)  con  riferimento  ai  componenti  degli  organi  di
          amministrazione e controllo: 
              1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui
          non   sia   rinnovata   la   maggioranza   dei   componenti
          dell'organo. A questo fine, l'efficacia  della  nomina  dei
          nuovi componenti e' sospesa  fino  alla  conclusione  della
          valutazione dell'idoneita'.  Resta  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile; 
              2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel  caso
          di rinnovo della maggioranza  dei  componenti  dell'organo.
          Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo  caso
          la nomina e' immediatamente efficace. 
              b) con riferimento  ai  responsabili  delle  principali
          funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono  funzioni  di
          direzione, prima che tali soggetti siano nominati. 
              6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa
          stabiliti, anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti sui soggetti abilitati: valuta  l'idoneita'  degli
          esponenti e  dei  responsabili  delle  principali  funzioni
          aziendali dei soggetti  abilitati  di  maggiore  rilevanza,
          come individuati dal regolamento di cui al comma  3,  e  il
          rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche  sulla
          base  dell'analisi  compiuta  e  delle   eventuali   misure
          adottate ai sensi del comma 5.  A  questo  fine,  la  Banca
          d'Italia tiene conto  anche  delle  informazioni  acquisite
          sulla base della disciplina in  materia  di  collaborazione
          tra autorita' o tramite accesso alla  banca  dati  centrale
          AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 31 maggio  2024.  In  caso  di
          difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica. 
              6-bis. La Banca d'Italia valuta  se  i  requisiti  e  i
          criteri di cui ai commi  2,  3  e  4  continuino  a  essere
          soddisfatti  qualora  sussistano  motivi  ragionevoli   per
          sospettare  che  sia  in  corso   o   abbia   avuto   luogo
          un'operazione  o  un  tentativo   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo  o  che  sussista  un  rischio
          maggiore di riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo
          collegato al soggetto abilitato.". 
              "Art. 14 Partecipanti al capitale 
              1.   I   titolari   delle    partecipazioni    indicate
          all'articolo 15  possiedono  requisiti  di  onorabilita'  e
          soddisfano criteri di competenza e correttezza in  modo  da
          garantire  la  sana  e  prudente  gestione  della  societa'
          partecipata. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
          individua: 
              a) i requisiti di onorabilita'; 
              b) i  criteri  di  competenza,  graduati  in  relazione
          all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare
          della partecipazione puo' esercitare; 
              c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro,
          alle relazioni d'affari del titolare della  partecipazione,
          alle condotte  tenute  nei  confronti  delle  autorita'  di
          vigilanza e alle sanzioni o  misure  correttive  da  queste
          irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
          professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro   elemento
          suscettibile di incidere  sulla  correttezza  del  titolare
          della partecipazione. 
              3. Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo  e
          dell'articolo  15,  per  le  Sicav  in   gestione   interna
          autorizzate e le Sicaf in gestione interna  autorizzate  si
          fa  riferimento  alle   sole   azioni   nominative   e   le
          disposizioni di cui al comma 2 possono stabilire le ipotesi
          in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali
          azioni sono  considerate  come  azioni  al  portatore,  con
          riguardo alla data di acquisto. 
              4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche: 
              a)  le  partecipazioni  possedute  per  il  tramite  di
          societa'  controllate,  di  societa'   fiduciarie   o   per
          interposta persona; 
              b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b); 
              c)  i  casi  in   cui   i   diritti   derivanti   dalle
          partecipazioni spettano o sono attribuiti  ad  un  soggetto
          diverso  dal  titolare  delle  partecipazioni   stesse   od
          esistono accordi concernenti  l'esercizio  dei  diritti  di
          voto. 
              5. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  16,
          qualora non siano soddisfatti i requisiti e  i  criteri  di
          cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i  diritti
          di voto e gli altri  diritti  che  consentono  di  influire
          sulla societa', inerenti alle partecipazioni  eccedenti  le
          soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a). 
              6.  In   caso   di   inosservanza   del   divieto,   la
          deliberazione od il diverso atto, adottati con il  voto  o,
          comunque, il contributo determinanti  delle  partecipazioni
          di cui al comma 1, sono impugnabili secondo  le  previsioni
          del codice civile. Le partecipazioni per le quali non  puo'
          essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
          della regolare costituzione della relativa assemblea. 
              7. L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche  dalla
          Banca d'Italia entro centottanta giorni  dalla  data  della
          deliberazione ovvero, se questa e'  soggetta  a  iscrizione
          nel  registro  delle  imprese,  entro  centottanta   giorni
          dall'iscrizione o, se e' soggetta solo  a  deposito  presso
          l'ufficio del registro  delle  imprese,  entro  centottanta
          giorni dalla data di questo. 
              8. Qualora  non  siano  soddisfatti  i  requisiti  e  i
          criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti
          le soglie previste dall'articolo 15, comma 1,  lettera  a),
          devono essere alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia.". 
              "Art. 15 Acquisizione e cessione di partecipazioni 
              1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla  Banca
          d'Italia: 
              a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi  titolo  in
          una Sim o in un gestore autorizzato di  partecipazioni  che
          comportano la possibilita' di esercitare il controllo o  la
          possibilita'  di  esercitare  un'influenza  notevole  sulla
          societa' o che attribuiscono una quota dei diritti di  voto
          o del capitale almeno pari al 10 per  cento,  tenuto  conto
          delle azioni o quote gia' possedute; 
              b) le variazioni delle partecipazioni quando  la  quota
          dei diritti di voto o del capitale raggiunge o  supera,  in
          aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per  cento  o
          50  per  cento  e,  in  ogni  caso,  quando  le  variazioni
          comportano l'acquisizione o la perdita del controllo  della
          societa'; 
              c) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in  una  societa'
          che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a): 
              1) del controllo; 
              2) di una quota dei diritti di  voto  o  del  capitale,
          quando, per effetto dell'acquisizione, e' integrato uno dei
          casi indicati nel comma 4, lettera b); 
              d) l'acquisizione a qualsiasi  titolo,  in  assenza  di
          acquisti di partecipazioni, anche  per  il  tramite  di  un
          contratto con la Sim o con il gestore autorizzato o di  una
          clausola del suo statuto, del  controllo  o  dell'influenza
          notevole sulla societa', o di una quota dei diritti di voto
          o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20  per  cento,
          30 per cento o 50 per cento, tenuto conto  delle  azioni  o
          quote gia' possedute. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  vietare  entro  il  termine
          stabilito ai sensi del comma 5, lettera c),  l'acquisizione
          della  partecipazione  quando  ritenga  che  non  ricorrono
          condizioni atte a garantire una gestione  sana  e  prudente
          dell'intermediario, valutando la  qualita'  del  potenziale
          acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
          acquisizione in base ai seguenti  criteri:  la  reputazione
          del  potenziale  acquirente  ai  sensi  dell'articolo   14;
          l'onorabilita',  la  correttezza,  la  professionalita'   e
          competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di
          coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni
          di amministrazione, e direzione; la  solidita'  finanziaria
          del potenziale acquirente; la capacita'  dell'intermediario
          di rispettare a seguito dell'acquisizione  le  disposizioni
          che ne regolano l'attivita';  l'idoneita'  della  struttura
          del  gruppo  del   potenziale   acquirente   a   consentire
          l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di  fondato
          sospetto che l'acquisizione sia connessa  a  operazioni  di
          riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo.  La  Banca
          d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione
          nonche' comunicare, anche prima della scadenza del termine,
          che nulla osta all'operazione. 
              3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono
          comunicati, una volta avvenuti, alla Banca  d'Italia,  alla
          CONSOB e alla societa'. 
              3-bis.  I  soggetti  valutati  ai  sensi  del  comma  2
          comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei  a
          far venire meno o modificare i presupposti e le  condizioni
          sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia e'
          stata effettuata. 
              4. Ai fini dell'applicazione del capo II  del  presente
          Titolo si considerano anche: 
              a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per
          il tramite di societa' controllate, di societa'  fiduciarie
          o per interposta persona. Il controllo  sussiste  nei  casi
          previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario; 
              b)  i  casi,  individuati  dalla  Banca  d'Italia,  che
          conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per
          effetto dei diritti di  voto  o  delle  quote  di  capitale
          posseduti attraverso societa', anche non controllate, che a
          loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale  nella
          Sim  o  nel  gestore  autorizzato,  tenendo   conto   della
          demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. 
              5. La Banca d'Italia determina con regolamento: 
              a) i criteri di calcolo dei diritti di  voto  rilevanti
          ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1,
          ivi inclusi i casi in  cui  i  diritti  di  voto  non  sono
          computati ai fini  dell'applicazione  del  medesimo  comma,
          nonche'  i  criteri  per  l'individuazione  dei   casi   di
          influenza notevole e di acquisizione involontaria; 
              b) i soggetti tenuti  ad  effettuare  le  comunicazioni
          quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano  o
          sono attribuiti a un soggetto diverso  dal  titolare  delle
          partecipazioni  stesse,  nonche'  quando  esistono  accordi
          concernenti l'esercizio del diritto di voto; 
              b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b); 
              c)  i  presupposti,  le  procedure  ed  i  termini  per
          l'effettuazione delle comunicazioni, nonche'  per  condurre
          la valutazione prevista al comma 2.". 
              "Art. 16 Sospensione del diritto di voto e degli  altri
          diritti, obbligo di alienazione 
              1.  Il  diritto  di  voto  e  gli  altri  diritti,  che
          consentono di influire sulla societa', anche  derivanti  da
          un contratto o da una clausola  statutaria,  inerenti  alle
          partecipazioni eccedenti le soglie stabilite  dall'articolo
          15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano
          state effettuate le  comunicazioni  previste  dall'articolo
          15, quando sia intervenuto il divieto della Banca  d'Italia
          o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca
          d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando  sia  scaduto
          il  termine  massimo   eventualmente   fissato   ai   sensi
          dell'articolo 15, comma 2. 
              2. La Banca d'Italia, anche su proposta  della  CONSOB,
          puo' in ogni momento sospendere il diritto di  voto  e  gli
          altri diritti, che consentono di influire  sulla  societa',
          anche  derivanti  da  un  contratto  o  da   una   clausola
          statutaria, inerenti a una  partecipazione  qualificata  in
          una SIM o in un gestore autorizzato, quando vengono meno  o
          si  modificano  i  presupposti  e  le  condizioni  previsti
          dall'articolo 15, comma 2. 
              3. In caso di inosservanza  dei  divieti  previsti  dai
          commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 6 e 7. 
              4. La Banca d'Italia puo' fissare un termine  entro  il
          quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le
          soglie stabilite dall'articolo  15,  comma  1,  quando  non
          siano state effettuate le comunicazioni preventive previste
          dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15,  comma
          2, sia intervenuto il divieto della Banca  d'Italia  o  sia
          scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente
          fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia  disposta
          la sospensione dei diritti di voto e  degli  altri  diritti
          che consentono di influire sulla societa'. 
              4-bis.  Non  possono  essere   esercitati   i   diritti
          derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie  quando
          non  siano  state  effettuate  le  comunicazioni   previste
          dall'articolo 15, quando sia intervenuto il  divieto  della
          Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il
          quale  il  divieto  puo'  intervenire,  oppure  quando  sia
          scaduto il termine massimo eventualmente fissato  ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 2.". 
              "Art. 17 Richiesta di informazioni sulle partecipazioni 
              1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il  termine
          per la risposta, possono richiedere: 
              a) alle SIM e  ai  gestori  autorizzati,  l'indicazione
          nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto
          risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute  e
          da altri dati a loro disposizione; 
              b) alle societa' ed agli enti di qualsiasi  natura  che
          possiedono  partecipazioni  nei  soggetti  indicati   nella
          lettera a), l'indicazione  nominativa  dei  titolari  delle
          partecipazioni secondo quanto risulta dal libro  dei  soci,
          dalle  comunicazioni  ricevute  e  da  altri  dati  a  loro
          disposizione; 
              c) agli amministratori  delle  societa'  e  degli  enti
          titolari  di  partecipazioni  nelle  SIM  e   nei   gestori
          autorizzati, l'indicazione dei soggetti controllanti; 
              d) alle societa' fiduciarie  che  abbiano  intestato  a
          proprio nome  partecipazioni  in  societa'  indicate  nella
          lettera c), le generalita' dei fiducianti.". 
              "Art. 18 Soggetti 
              1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dei servizi e delle attivita' di investimento e'  riservato
          alle Sim, alle imprese  di  investimento  UE,  alle  banche
          italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi. 
              2.    Le    Sgr    autorizzate     possono     prestare
          professionalmente nei  confronti  del  pubblico  i  servizi
          previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f).  Le
          Sgr     autorizzate     possono,     altresi',     prestare
          professionalmente nei confronti del  pubblico  il  servizio
          previsto dall'articolo 1,  comma  5,  lettera  e),  qualora
          autorizzate a prestare il servizio di gestione di  FIA.  Le
          societa' di gestione UE possono prestare  professionalmente
          nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo
          1, comma 5, lettere d), e) e f), qualora autorizzate  nello
          Stato membro d'origine. 
              3.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti   nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono
          esercitare professionalmente nei  confronti  del  pubblico,
          nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca  d'Italia,
          sentita la  Consob,  i  servizi  e  le  attivita'  previsti
          dall'articolo 1, comma 5, lettere a)  e  b),  limitatamente
          agli strumenti finanziari  derivati,  nonche'  il  servizio
          previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). 
              3-bis. 
              4.  Le  SIM  possono  prestare  professionalmente   nei
          confronti  del  pubblico  i  servizi  accessori   e   altre
          attivita'  finanziarie,  nonche'   attivita'   connesse   o
          strumentali. Sono salve le riserve  di  attivita'  previste
          dalla legge. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: 
              a)  puo'  individuare,   al   fine   di   tener   conto
          dell'evoluzione dei mercati finanziari  e  delle  norme  di
          adattamento stabilite dalle  autorita'  comunitarie,  nuove
          categorie  di  strumenti  finanziari,   nuovi   servizi   e
          attivita'  di  investimento  e  nuovi  servizi   accessori,
          indicando quali soggetti sottoposti a  forme  di  vigilanza
          prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita'; 
              b) adotta le norme  di  attuazione  e  di  integrazione
          delle riserve di attivita' previste dal presente  articolo,
          nel rispetto delle disposizioni europee.". 
              "Art. 19 Autorizzazione 
              1. La Consob, sentita  la  Banca  d'Italia,  autorizza,
          entro sei mesi dalla presentazione della domanda  completa,
          l'esercizio dei servizi e delle attivita'  di  investimento
          da  parte  delle  Sim,  quando,  in  conformita'  a  quanto
          specificato   dalle   pertinenti    norme    tecniche    di
          regolamentazione e di attuazione emanate dalla  Commissione
          europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE,  ricorrono  le
          seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
              b)  la  denominazione  sociale  comprenda   le   parole
          "societa' di intermediazione mobiliare"; 
              c)  la  sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica; 
              d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia, in
          conformita' alle norme europee; 
              e) vengano fornite tutte le informazioni,  compreso  un
          programma di attivita', che indichi in particolare  i  tipi
          di operazioni previste e la struttura organizzativa; 
              f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo siano idonei ai  sensi  dell'articolo
          13; 
              g)   i   titolari   delle    partecipazioni    indicate
          nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino
          i  criteri  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  14  e  non
          ricorrano   le   condizioni   per   il   divieto   previsto
          dall'articolo 15, comma 2; 
              h) la struttura del gruppo di cui e' parte la  societa'
          non sia tale da pregiudicare  l'effettivo  esercizio  della
          vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite  almeno  le
          informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; 
              i)  siano  rispettati,  per  la  gestione  di   sistemi
          multilaterali di negoziazione o di sistemi  organizzati  di
          negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati  nella  parte
          III. 
              2. L'autorizzazione e'  negata  quando  dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
          la sana e prudente gestione, ne'  assicurata  la  capacita'
          dell'impresa di esercitare correttamente  i  servizi  o  le
          attivita' di investimento. 
              3. La Consob disciplina la procedura di  autorizzazione
          delle Sim. 
              3-bis. Le Sim  comunicano  alla  Consob  e  alla  Banca
          d'Italia    ogni    modifica     rilevante,     intervenuta
          successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di  cui
          al comma 1. 
              3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
          le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim.  La
          Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia  la  decadenza
          dall'autorizzazione qualora la Sim non  abbia  iniziato  lo
          svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il  termine
          di un  anno  dal  rilascio  dall'autorizzazione  oppure  vi
          rinunci espressamente. 
              4. La Banca Centrale Europea, su proposta  della  Banca
          d'Italia e sentita la  Consob,  autorizza  l'esercizio  dei
          servizi e delle attivita'  d'investimento  da  parte  delle
          banche italiane. La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,
          autorizza l'esercizio dei  servizi  e  delle  attivita'  di
          investimento delle succursali italiane di banche  di  paesi
          terzi, nonche' l'esercizio dei servizi  e  delle  attivita'
          indicati  nell'articolo  18,   comma   3,   da   parte   di
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106 del Testo unico bancario. 
              4-bis. La Banca Centrale Europea o  la  Banca  d'Italia
          pronunciano, nell'ambito del riparto di competenze definito
          al  comma   4   e   sentita   la   Consob,   la   decadenza
          dall'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato  lo
          svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il  termine
          di un  anno  dal  rilascio  dall'autorizzazione  oppure  vi
          rinunci espressamente. 
              4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si  applicano  anche  alle
          imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli  articoli
          28 e 29-ter.". 
              "Art. 20-bis Revoca dell'autorizzazione 
              1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   trovano
          applicazione nei casi in cui non  ricorrano  i  presupposti
          per l'applicazione degli articoli 57, comma 1, e  60-bis.4,
          del presente decreto, nonche' degli articoli 17  e  20  del
          decreto  legislativo  16   novembre   2015,   n.   180,   e
          dell'articolo 80 del T.U. bancario. 
              2.  La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,   revoca
          l'autorizzazione  all'esercizio   dei   servizi   e   delle
          attivita' d'investimento delle  Sim,  rilasciata  ai  sensi
          dell'articolo 19, quando: 
              a)  l'esercizio  dei  servizi  e  delle  attivita'   di
          investimento e' interrotto da piu' di sei mesi; 
              b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false
          dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; 
              c)  vengono  meno  le  condizioni  cui  e'  subordinata
          l'autorizzazione; 
              d) nel caso delle  Sim  di  classe  1,  non  sia  stata
          ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1. 
              3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del  comma  2
          costituisce causa di  scioglimento  della  societa'  quando
          riguarda tutti i servizi e attivita' di investimento al cui
          esercizio la Sim  e'  autorizzata.  Entro  sessanta  giorni
          dalla comunicazione del provvedimento  di  revoca,  la  Sim
          comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma  di
          liquidazione della societa'. La Consob,  sentita  la  Banca
          d'Italia,  puo'  autorizzare,  anche  contestualmente  alla
          revoca,  l'esercizio  provvisorio  di  attivita'  ai  sensi
          dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo  liquidatore
          trasmette riferimenti periodici sullo stato di  avanzamento
          della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di
          eventuale esercizio provvisorio di attivita', alla  Consob.
          La Banca d'Italia vigila  sul  regolare  svolgimento  della
          procedura di liquidazione. Nei confronti delle societa'  in
          liquidazione  restano  fermi   i   poteri   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della
          Consob previsti nel presente decreto. 
              4.  La  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  dei
          servizi e delle attivita' d'investimento delle banche,  nei
          casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), e' disposta
          dalla  Banca  Centrale  Europea  o  dalla  Banca  d'Italia,
          sentita la Consob, nell'ambito del  riparto  di  competenze
          definito nell'articolo 19, comma 4. 
              5. Il presente articolo si applica anche  alle  imprese
          di paesi terzi autorizzate ai sensi  degli  articoli  28  e
          29-ter.". 
              "Art. 21 Criteri generali 
              1. Nella prestazione dei servizi e delle  attivita'  di
          investimento e accessori i soggetti abilitati devono: 
              a)   comportarsi   con   diligenza,    correttezza    e
          trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei  clienti
          e per l'integrita' dei mercati; 
              b) acquisire le informazioni necessarie dai  clienti  e
          operare  in  modo  che  essi  siano  sempre   adeguatamente
          informati; 
              c)    utilizzare    comunicazioni    pubblicitarie    e
          promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; 
              d) disporre di risorse e procedure, anche di  controllo
          interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento  dei
          servizi e delle attivita'. 
              1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle  attivita'
          di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese
          di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, i
          GEFIA  non  UE  autorizzati  in  Italia,  gli  intermediari
          finanziari iscritti nell'albo  previsto  dall'articolo  106
          del Testo Unico bancario e le banche italiane: 
              a)  adottano  ogni  misura  idonea  ad  identificare  e
          prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero
          insorgere  tra  tali  soggetti,  inclusi  i  dirigenti,   i
          dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente
          o indirettamente connesse  e  i  loro  clienti  o  tra  due
          clienti al momento della prestazione di qualunque  servizio
          di investimento o servizio accessorio o di una combinazione
          di tali servizi; 
              b) mantengono e applicano disposizioni organizzative  e
          amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure
          ragionevoli volte ad evitare che i conflitti  di  interesse
          incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; 
              c)   quando    le    disposizioni    organizzative    e
          amministrative adottate a norma della lettera b)  non  sono
          sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il
          rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia  evitato,
          informano chiaramente i clienti, prima di  agire  per  loro
          conto, della natura generale e/o delle fonti dei  conflitti
          di interesse nonche' delle misure adottate per  mitigare  i
          rischi connessi; 
              d) svolgono una gestione indipendente, sana e  prudente
          e adottano misure idonee  a  salvaguardare  i  diritti  dei
          clienti sui beni affidati. 
              1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e  c)
          del  comma  1-bis  si  applicano  anche  ai  conflitti   di
          interesse determinati dalla percezione  da  parte  di  Sim,
          imprese  di  paesi  terzi  autorizzate   in   Italia,   Sgr
          autorizzate,  GEFIA   non   UE   autorizzati   in   Italia,
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo  106  del  Testo  Unico  bancario  e   banche
          italiane di  incentivi  corrisposti  da  soggetti  terzi  o
          determinati  dalle  politiche  di  remunerazione  e   dalle
          strutture di incentivazione da loro adottate. 
              1-quater. I soggetti  abilitati  alla  prestazione  dei
          servizi e delle attivita'  di  investimento  forniscono  ai
          clienti  o  potenziali  clienti   tutte   le   informazioni
          richieste ai sensi della presente Parte  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione in formato  elettronico,  tranne
          nel caso in cui il cliente  o  potenziale  cliente  sia  un
          investitore al dettaglio che  ha  chiesto  di  ricevere  le
          informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso,  le
          informazioni sono fornite su carta  a  titolo  gratuito.  I
          soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti
          al dettaglio che questi ultimi  hanno  la  possibilita'  di
          ricevere le informazioni su supporto cartaceo. 
              2. Nello svolgimento dei servizi e delle  attivita'  di
          investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto
          del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo. 
              2-bis. Quando realizzano strumenti  finanziari  per  la
          vendita  alla  clientela,   i   soggetti   abilitati   alla
          prestazione dei servizi e delle attivita'  di  investimento
          fanno si' che tali prodotti siano concepiti per  soddisfare
          le esigenze di un determinato  mercato  di  riferimento  di
          clienti finali  individuato  all'interno  della  pertinente
          categoria di clienti e che la  strategia  di  distribuzione
          degli strumenti finanziari sia compatibile  con  i  clienti
          target. I  soggetti  di  cui  al  presente  comma  adottano
          inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo  strumento
          finanziario sia  distribuito  ai  clienti  all'interno  del
          mercato target. 
              2-ter.  Il  soggetto  abilitato  deve   conoscere   gli
          strumenti finanziari offerti o raccomandati,  valutarne  la
          compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce
          servizi  di  investimento  tenendo  conto  del  mercato  di
          riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare
          in modo  che  gli  strumenti  finanziari  siano  offerti  o
          raccomandati  solo  quando  cio'  sia  nell'interesse   del
          cliente. 
              2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e  le  disposizioni  di
          attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero
          1), lettera a), non si  applicano  quando  il  servizio  di
          investimento prestato riguarda  obbligazioni  con  clausola
          make-whole che  non  hanno  altri  derivati  incorporati  o
          quando gli strumenti  finanziari  sono  commercializzati  o
          distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. 
              2-quinquies. La fornitura  di  servizi  di  ricerca  da
          parte di  terzi  in  favore  dei  soggetti  abilitati  alla
          prestazione del servizio di gestione  di  portafogli  o  di
          altri servizi di  investimento  o  accessori  soddisfa  gli
          obblighi di cui al comma 1 qualora: 
              a) prima della  fornitura  dei  servizi  di  esecuzione
          degli ordini o  di  ricerca,  i  soggetti  abilitati  e  il
          prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo
          che identifica, all'interno degli  oneri  combinati  o  dei
          pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca,
          la quota che e' imputabile alla ricerca; 
              b) i soggetti abilitati informano i propri clienti  dei
          pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi
          di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi
          di ricerca; 
              c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli
          oneri  combinati  o  i   pagamenti   congiunti   riguardano
          emittenti la cui  capitalizzazione  di  mercato  non  abbia
          superato la soglia di 1  miliardo  di  euro  come  espressa
          dalle  quotazioni  di  fine  anno  per  i  trentasei   mesi
          precedenti la  fornitura  dei  servizi  di  ricerca  o  dal
          capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non
          sono o non erano quotati. 
              2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca  e'
          intesa come i servizi o i materiali di ricerca  riguardanti
          uno o piu' strumenti finanziari o altri attivi, oppure  gli
          emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari,
          o come i servizi o  i  materiali  di  ricerca  strettamente
          correlati a un settore o a un  mercato  specifico  in  modo
          tale da delineare una base di valutazione degli  strumenti,
          degli attivi o degli emittenti finanziari  all'interno  del
          settore o del mercato in questione.  La  ricerca  comprende
          altresi'  i  materiali  o  i  servizi  che  raccomandano  o
          propongono, esplicitamente o implicitamente, una  strategia
          di investimento e formulano un parere motivato  sul  valore
          attuale o  futuro  o  sul  prezzo  di  attivi  o  strumenti
          finanziari, o altrimenti contengono analisi e  informazioni
          originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni
          nuove o  esistenti  che  potrebbero  essere  impiegate  per
          elaborare  una  strategia   di   investimento   ed   essere
          pertinenti e in grado di  apportare  valore  aggiunto  alle
          decisioni assunte dai  soggetti  abilitati  per  conto  dei
          clienti a cui tale ricerca e' addebitata.". 
              "Art. 22 Separazione patrimoniale 
              1. Nella prestazione  dei  servizi  di  investimento  e
          accessori, gli strumenti finanziari e le  somme  di  denaro
          dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim,
          dall'impresa di  investimento  UE,  dall'impresa  di  paesi
          terzi diversa dalla banca,  dalla  Sgr  autorizzata,  dalla
          societa' di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli  intermediari
          finanziari iscritti nell'albo  previsto  dall'articolo  106
          del T.U. bancario, nonche'  gli  strumenti  finanziari  dei
          singoli clienti a qualsiasi titolo  detenuti  dalla  banca,
          costituiscono patrimonio distinto a tutti  gli  effetti  da
          quello dell'intermediario e da quello degli altri  clienti.
          Su tale patrimonio non sono ammesse  azioni  dei  creditori
          dell'intermediario  o  nell'interesse  degli  stessi,   ne'
          quelle   dei   creditori   dell'eventuale   depositario   o
          sub-depositario o nell'interesse degli  stessi.  Le  azioni
          dei creditori dei singoli clienti sono ammesse  nei  limiti
          del patrimonio di proprieta' di questi ultimi. 
              2. Per i conti relativi  a  strumenti  finanziari  e  a
          somme di denaro depositati  presso  terzi  non  operano  le
          compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'   essere
          pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
          vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti
          dell'intermediario o del depositario. 
              3.  Salvo  consenso  scritto  dei  clienti,   la   Sim,
          l'impresa di investimento  UE,  l'impresa  di  paesi  terzi
          diversa dalla banca, la Sgr  autorizzata,  la  societa'  di
          gestione  UE,  il  GEFIA  UE,  l'intermediario  finanziario
          iscritto nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  T.U.
          bancario e la banca non possono utilizzare,  nell'interesse
          proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di  pertinenza
          dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo.  La  Sim,
          l'impresa di investimento  UE,  l'impresa  di  paesi  terzi
          diversa dalla banca, l'intermediario  finanziario  iscritto
          nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,  la
          Sgr autorizzata, la societa' di gestione UE e il  GEFIA  UE
          non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di  terzi,
          le  disponibilita'  liquide  degli  investitori,  da   esse
          detenute a qualsiasi titolo.". 
              "Art. 26 Succursali e libera prestazione di servizi  di
          Sim 
              1. Le Sim, previa comunicazione alla Banca  d'Italia  e
          in conformita' a  quanto  previsto  dal  comma  4,  possono
          prestare servizi e attivita' di investimento, con  o  senza
          servizi accessori,  in  altri  Stati  dell'Unione  europea,
          nell'esercizio  del  diritto  di   stabilimento,   mediante
          succursali o  agenti  collegati  stabiliti  nel  territorio
          dello Stato membro ospitante. 
              2. La Banca d'Italia, procede, in conformita' a  quanto
          previsto dal comma 4, a comunicare all'autorita' competente
          dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto  della
          comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi  di
          dubitare dell'adeguatezza della struttura  organizzativa  o
          della  situazione  finanziaria,  economica  o  patrimoniale
          della Sim interessata. 
              3. Le Sim, previa comunicazione alla Banca  d'Italia  e
          in conformita' a  quanto  previsto  dal  comma  4,  possono
          prestare servizi e attivita' di investimento, con  o  senza
          servizi accessori, in altri Stati  dell'Unione  europea  in
          regime di libera prestazione  di  servizi,  anche  mediante
          l'impiego di  agenti  collegati  stabiliti  nel  territorio
          della Repubblica. La Banca d'Italia comunica  all'autorita'
          competente dello Stato membro ospitante l'impiego di agenti
          collegati in conformita' a quanto previsto dal comma 4. 
              4. Le condizioni necessarie e le procedure  che  devono
          essere rispettate perche' le  Sim  possano  prestare  negli
          altri Stati UE i servizi ammessi  al  mutuo  riconoscimento
          mediante il diritto di stabilimento  ovvero  attraverso  la
          libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla Banca
          d'Italia, in conformita' alle relative  norme  tecniche  di
          regolamentazione e di attuazione emanate dalla  Commissione
          europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE. 450 
              5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le
          attivita'  non  ammesse  al  mutuo  riconoscimento,  previa
          autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob. 
              6. Le Sim, possono operare in uno Stato non  UE,  anche
          senza stabilirvi succursali,  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia, sentita la Consob. 
              7.  Costituiscono  in  ogni  caso  condizioni  per   il
          rilascio delle  autorizzazioni  di  cui  ai  commi  5  e  6
          l'esistenza di apposite intese  di  collaborazione  con  le
          competenti autorita' dello Stato ospitante. 
              8. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con
          regolamento: 
              a) le procedure previste nel caso in  cui  non  intenda
          procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora  vi
          siano motivi di dubitare dell'adeguatezza  della  struttura
          organizzativa o della situazione finanziaria,  economica  o
          patrimoniale della Sim interessata; 
              b) le condizioni e le procedure per  il  rilascio  alle
          Sim  dell'autorizzazione  a  prestare  negli  altri   Stati
          dell'UE le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento  e
          negli Stati non UE i propri servizi.". 
              "Art. 28 Imprese di paesi terzi diverse dalle banche 
              1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte  di
          imprese di paesi terzi diverse dalle banche e'  autorizzato
          dalla Consob, sentita la Banca  d'Italia.  L'autorizzazione
          e' subordinata: 
              a)  alla  sussistenza,  in  capo  alla  succursale,  di
          requisiti corrispondenti a  quelli  previsti  dall'articolo
          19, comma 1, lettere d) ed f); 
              b) alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi
          un programma di attivita', che illustri  in  particolare  i
          tipi di operazioni previste e  la  struttura  organizzativa
          della succursale, specificate ai sensi del comma 4; 
              c) all'autorizzazione, alla vigilanza  e  all'effettivo
          svolgimento nello Stato d'origine dei servizi  o  attivita'
          di investimento  e  dei  servizi  accessori  che  l'impresa
          istante  intende   prestare   in   Italia,   nonche'   alla
          circostanza  che   l'autorita'   competente   dello   Stato
          d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del
          GAFI nel contesto delle azioni  contro  il  riciclaggio  di
          denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo; 
              d) all'esistenza di accordi di  collaborazione  tra  la
          Banca d'Italia, la Consob e le competenti  autorita'  dello
          Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo
          scambio  di  informazioni,   allo   scopo   di   preservare
          l'integrita' del mercato e garantire  la  protezione  degli
          investitori; 
              e) all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo  Stato
          d'origine  che  rispetta  pienamente  le   norme   di   cui
          all'articolo 26 del  Modello  di  Convenzione  fiscale  sul
          reddito e il patrimonio dell'OCSE e  assicura  un  efficace
          scambio  di  informazioni  in  materia  fiscale,   compresi
          eventuali accordi fiscali multilaterali; 
              f) all'adesione da parte  dell'impresa  istante  ad  un
          sistema  di   indennizzo   a   tutela   degli   investitori
          riconosciuto ai sensi dell'articolo 60, comma 2. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se  non
          risulta   garantita   la   capacita'    della    succursale
          dell'impresa  di  paesi  terzi  diversa  dalla   banca   di
          rispettare gli obblighi alla stessa  applicabili  ai  sensi
          del  presente  decreto  o  contenuti  in  atti  dell'Unione
          europea direttamente applicabili. 
              3. Le imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche
          possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
          senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti
          professionali  su  richiesta  come  individuati  ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera  d-bis),  e  comma
          2-sexies, lettera b), del presente  decreto  esclusivamente
          mediante stabilimento di succursali  nel  territorio  della
          Repubblica, in conformita' al comma 1. 
              4.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,   puo'
          disciplinare    le    condizioni    per     il     rilascio
          dell'autorizzazione allo svolgimento dei  servizi  e  delle
          attivita' di cui ai commi 1, 6 e 6-bis. 
              5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
          investimento, con o senza servizi accessori, in  regime  di
          libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti
          qualificate o di clienti professionali come individuati  ai
          sensi dell'articolo 6, comma 2-quater,  lettera  d-bis),  e
          comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da  parte
          di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si  applica
          il Titolo  VIII  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014.  Con
          riguardo a queste imprese, la Consob e la  Banca  d'Italia,
          secondo  le  rispettive  attribuzioni,  sono  le  autorita'
          nazionali competenti ai sensi dell'articolo  46,  paragrafi
          6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento. 
              6. Le imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche
          possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
          senza servizi accessori,  a  controparti  qualificate  o  a
          clienti   professionali   come   individuati    ai    sensi
          dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera  d-bis),  e  comma
          2-sexies, lettera a), del  presente  decreto,  anche  senza
          stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica,
          in mancanza di una decisione della  Commissione  europea  a
          norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
          n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia piu' vigente,
          sempreche' ricorrano le condizioni previste  dal  comma  1,
          lettere b), c), d) ed e), e venga presentato  un  programma
          concernente  l'attivita'  che  si  intende   svolgere   nel
          territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
          dalla Consob. 
              6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza  di  una
          decisione della Commissione europea a  norma  dell'articolo
          47,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)   n.   600/2014,
          limitatamente ai servizi e alle attivita'  di  investimento
          in essa non inclusi. 
              7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,
          in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi dei
          commi 6 e 6-bis, le imprese di paesi  terzi  diverse  dalle
          banche non possono prestare nel territorio della Repubblica
          senza stabilimento di succursali. 
              7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle  imprese  di
          paesi   terzi   che   soddisfano   i   requisiti   previsti
          dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),  lettera  b),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo  29-ter.
          Tali  imprese  sono  iscritte  in  una   sezione   speciale
          dell'albo previsto dall'articolo 20.". 
              "Art. 29-ter Banche di paesi terzi 
              1. Nel caso in  cui  sia  previsto  lo  svolgimento  di
          servizi o attivita' di investimento, con  o  senza  servizi
          accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte
          di  banche  di  paesi  terzi  e'  autorizzato  dalla  Banca
          d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle  condizioni
          di cui all'articolo 28, comma 1. Resta ferma l'applicazione
          degli articoli 13 e 14-bis del T.U. bancario. 
              2. L'autorizzazione e' negata se non risulta  garantita
          la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di
          rispettare gli obblighi alla stessa  applicabili  ai  sensi
          del  presente  decreto  o  contenuti  in  atti  dell'Unione
          europea direttamente applicabili. 
              3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi  e
          attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
          clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta
          come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma  2-quater,
          lettera   d-bis),   e   comma   2-sexies,    lettera    b),
          esclusivamente  mediante  stabilimento  di  succursali  nel
          territorio della Repubblica. 
              4.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   Consob,   puo'
          disciplinare    le    condizioni    per     il     rilascio
          dell'autorizzazione allo svolgimento dei  servizi  e  delle
          attivita' di cui ai commi 1, 6 e 6-bis. 
              5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
          investimento, con o senza servizi accessori, in  regime  di
          libera prestazione di servizi nei confronti di  controparti
          qualificate o di clienti professionali come individuati  ai
          sensi dell'articolo 6, comma 2-quater,  lettera  d-bis),  e
          comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto  da  parte
          di banche di paesi terzi si applicano le  disposizioni  del
          Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con  riguardo
          a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo  le
          rispettive  attribuzioni,  sono  le   autorita'   nazionali
          competenti ai sensi dell'articolo  46,  paragrafi  6-bis  e
          6-ter, del medesimo regolamento. 
              6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi  e
          attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
          controparti qualificate  o  a  clienti  professionali  come
          individuati  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2-quater,
          lettera d-bis), e comma 2-sexies, lettera a), del  presente
          decreto  anche  senza  stabilimento   di   succursali   nel
          territorio della Repubblica, in mancanza di  una  decisione
          della  Commissione  europea  a  norma   dell'articolo   47,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014,  oppure  ove
          tale decisione non sia piu' vigente,  sempreche'  ricorrano
          le condizioni previste dall'articolo 28, comma  1,  lettere
          b),  c),  d)  ed  e),  e  venga  presentato  un   programma
          concernente  l'attivita'  che  si  intende   svolgere   nel
          territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
          dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. 
              6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza  di  una
          decisione della Commissione europea a  norma  dell'articolo
          47,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)   n.   600/2014,
          limitatamente ai servizi e alle attivita'  di  investimento
          in essa non inclusi. 
              7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare,
          in via generale, i servizi e le attivita' che le banche  di
          paesi terzi, ai sensi dei commi  6  e  6-bis,  non  possono
          prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento
          di succursali.". 
              "Art. 30 Offerta fuori sede 
              1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione  e
          il collocamento presso il pubblico: 
              a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla  sede
          legale o dalle dipendenze  dell'emittente,  del  proponente
          l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
          del collocamento; 
              b) di servizi e  attivita'  di  investimento  in  luogo
          diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
          promuove o colloca il servizio o l'attivita'. 
              2. Non costituisce offerta fuori sede: 
              a)  l'offerta  effettuata  nei  confronti  di   clienti
          professionali, come individuati ai sensi  dell'articolo  6,
          commi 2-quater, lettera d-bis) e 2-sexies; 
              b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta  ai
          componenti del  consiglio  di  amministrazione  ovvero  del
          consiglio  di   gestione,   ai   dipendenti,   nonche'   ai
          collaboratori   non   subordinati   dell'emittente,   della
          controllante  ovvero  delle  sue  controllate,   effettuata
          presso le rispettive sedi o dipendenze; 
              b-bis) le offerte di vendita  o  di  sottoscrizione  di
          azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari
          di  propria  emissione  che  permettano  di   acquisire   o
          sottoscrivere tali azioni, purche' emessi da emittenti  con
          azioni  negoziate  in  mercati  regolamentati   o   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione   italiani   o   di   paesi
          dell'Unione europea,  a  condizione  che  siano  effettuate
          dall'emittente attraverso  i  propri  amministratori  o  il
          proprio personale con funzioni  direttive  per  importi  di
          sottoscrizione  o  acquisto  superiori  o  uguali  a   euro
          250.000. La presente lettera non  si  applica  alle  azioni
          emesse da Sicav, da Sicaf e da societa' di partenariato. 
              3. L'offerta fuori sede di  strumenti  finanziari  puo'
          essere effettuata: 
              a)  dai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento   dei
          servizi previsti dall'articolo 1, comma  5,  lettere  c)  e
          c-bis); 
              b) dai gestori autorizzati, dalle societa' di  gestione
          UE, dai GEFIA UE e  non  UE,  limitatamente  alle  quote  o
          azioni di Oicr. 
              4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di
          paesi  terzi,  le  banche,  gli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  Testo
          Unico bancario, le Sgr autorizzate, le societa' di gestione
          UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta  fuori
          sede dei propri servizi e attivita'  di  investimento.  Ove
          l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da
          altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento  UE,
          le imprese  di  paesi  terzi  e  le  banche  devono  essere
          autorizzate   allo   svolgimento   dei   servizi   previsti
          dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). 
              5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di
          paesi  terzi  diverse  dalle   banche   possono   procedere
          all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli  strumenti
          finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
          caratteristiche  sono  stabilite  con   regolamento   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 
              6.  L'efficacia  dei  contratti  di   collocamento   di
          strumenti  finanziari   o   di   gestione   di   portafogli
          individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
          sette giorni decorrenti dalla  data  di  sottoscrizione  da
          parte dell'investitore. Entro detto  termine  l'investitore
          puo'  comunicare  il  proprio  recesso  senza   spese   ne'
          corrispettivo   al   consulente    finanziario    abilitato
          all'offerta  fuori  sede  o  al  soggetto  abilitato;  tale
          facolta' e' indicata  nei  moduli  o  formulari  consegnati
          all'investitore.  Ferma   restando   l'applicazione   della
          disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai  servizi
          di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c),
          c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a  decorrere  dal
          1° settembre 2013 la medesima disciplina si  applica  anche
          ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma  5,
          lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
          contrattuali effettuate fuori sede. 
              7. L'omessa indicazione della facolta' di  recesso  nei
          moduli  o  formulari  comporta  la  nullita'  dei  relativi
          contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
              8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche  di
          vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
          di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
          sottoscrivere  tali  azioni,  purche'  le  azioni   o   gli
          strumenti   finanziari   siano   negoziati    in    mercati
          regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 
              9. Il presente articolo si applica  anche  ai  depositi
          strutturati  e  ai  prodotti   finanziari   diversi   dagli
          strumenti finanziari.". 
              "Art. 31 Consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori sede e Organismo  di  vigilanza  e  tenuta  dell'albo
          unico dei consulenti finanziari 
              1. Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane,
          le imprese di investimento e le banche UE,  le  imprese  di
          paesi terzi, i gestori autorizzati, le societa' di gestione
          UE, i GEFIA  UE  e  non  UE,  gli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
          unico  bancario  si  avvalgono  di  consulenti   finanziari
          abilitati all'offerta fuori  sede,  fermo  restando  quanto
          previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma  2.  I
          consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta  fuori  sede
          stabiliti  sul  territorio  della  Repubblica  di  cui   si
          avvalgono le imprese di investimento UE, le banche  UE,  le
          imprese di paesi terzi, le societa' di gestione UE, i GEFIA
          UE e non UE  sono  equiparati,  ai  fini  dell'applicazione
          delle regole di condotta, a una succursale  costituita  nel
          territorio della Repubblica. 
              2.  L'attivita'  di  consulente  finanziario  abilitato
          all'offerta   fuori   sede   e'    svolta    esclusivamente
          nell'interesse  di  un   solo   soggetto.   Il   consulente
          finanziario abilitato all'offerta  fuori  sede  promuove  e
          colloca i servizi d'investimento e/o  i  servizi  accessori
          presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette  le
          istruzioni o gli ordini  dei  clienti  riguardanti  servizi
          d'investimento o prodotti finanziari,  promuove  e  colloca
          prodotti  finanziari,  presta  consulenza  in  materia   di
          investimenti ai clienti o  potenziali  clienti  rispetto  a
          detti  prodotti  o  servizi   finanziari.   Il   consulente
          finanziario   abilitato   all'offerta   fuori   sede   puo'
          promuovere e collocare contratti relativi alla  concessione
          di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento
          per conto del soggetto nell'interesse  del  quale  esercita
          l'attivita' di offerta fuori sede. 
              2-bis. I consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori  sede  non  possono  detenere  denaro  e/o  strumenti
          finanziari dei clienti o potenziali  clienti  del  soggetto
          per cui operano. 
              3.   Il   soggetto   che   conferisce   l'incarico   e'
          responsabile in solido  dei  danni  arrecati  a  terzi  dal
          consulente finanziario abilitato  all'offerta  fuori  sede,
          anche se tali danni  siano  conseguenti  a  responsabilita'
          accertata in sede penale. 
              3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che  i
          consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta  fuori  sede
          comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale
          cliente   in   che   veste   operano   e   quale   soggetto
          rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano  tutti
          i  necessari  controlli  sulle  attivita'  esercitate   dai
          consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori  sede  in
          modo  che  essi   stessi   continuino   a   rispettare   le
          disposizioni del presente decreto e delle relative norme di
          attuazione. I  soggetti  che  si  avvalgono  di  consulenti
          finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano  che
          i  medesimi  possiedano  le  conoscenze  e  la   competenza
          adeguate  per  essere  in  grado  di  prestare  i   servizi
          d'investimento  o  i  servizi  accessori  e  di  comunicare
          accuratamente tutte le informazioni riguardanti  i  servizi
          proposti al cliente o potenziale cliente.  I  soggetti  che
          nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta  fuori
          sede  adottano  misure  adeguate  per   evitare   qualsiasi
          eventuale impatto negativo delle attivita' di questi ultimi
          che  non  rientrano  nell'ambito  di   applicazione   della
          direttiva  2014/65/UE  sulle  attivita'  esercitate   dagli
          stessi per loro conto. 
              4. E' istituito l'albo unico dei consulenti finanziari,
          nel  quale  sono  iscritti  in  tre  distinte   sezioni   i
          consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori  sede,  i
          consulenti finanziari autonomi e le societa' di  consulenza
          finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo  di
          vigilanza  e  tenuta   dell'albo   unico   dei   consulenti
          finanziari   che   e'   costituito    dalle    associazioni
          professionali  rappresentative  dei  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
          autonomi, delle societa' di consulenza  finanziaria  e  dei
          soggetti   abilitati.    Alle    riunioni    dell'assemblea
          dell'Organismo  puo'  assistere  un  rappresentante   della
          Consob.  L'Organismo  ha  personalita'  giuridica   ed   e'
          ordinato  in   forma   di   associazione,   con   autonomia
          organizzativa e statutaria, nel rispetto del  principio  di
          articolazione  territoriale  delle  proprie   strutture   e
          attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari  di  cui
          all'articolo 7-septies  e  i  poteri  sanzionatori  di  cui
          all'articolo  196.  I  provvedimenti  dell'Organismo   sono
          pubblicati sul proprio  sito  internet.  Lo  statuto  e  il
          regolamento interno dell'Organismo, e  le  loro  successive
          modifiche, sono  trasmessi  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per l'approvazione,  sentita  la  Consob.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   nomina   il
          Presidente   del   collegio    sindacale    dell'Organismo.
          Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo
          determina e riscuote i contributi e le altre  somme  dovute
          dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione  e  da  coloro
          che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma
          5, nella misura necessaria  per  garantire  lo  svolgimento
          delle  proprie  attivita'.   Il   provvedimento   con   cui
          l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti  ha
          efficacia  di  titolo  esecutivo.  Decorso  inutilmente  il
          termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede  alla
          esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
          la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello  Stato,
          degli   enti   territoriali,   degli   enti   pubblici    e
          previdenziali.  Esso  provvede   all'iscrizione   all'albo,
          previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
          dall'albo nelle  ipotesi  stabilite  dalla  Consob  con  il
          regolamento  di  cui  al  comma  6,  e  svolge  ogni  altra
          attivita' necessaria per la tenuta  dell'albo.  L'Organismo
          opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
          regolamento  della  Consob,  e  sotto  la  vigilanza  della
          medesima. All'Organismo, nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza sui soggetti iscritti  all'albo,  si  applica  il
          regime di responsabilita' previsto  per  l'esercizio  delle
          funzioni di  controllo  da  parte  della  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma  6-bis,  della  legge  28  dicembre
          2005, n.  262.  L'attivita'  dell'Organismo  diversa  dalla
          funzione di vigilanza e  di  tenuta  dell'albo,  anche  nei
          rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice  civile  e
          dalle altre norme applicabili alle  persone  giuridiche  di
          diritto privato. E' in  ogni  caso  esclusa  l'applicazione
          all'Organismo delle norme vigenti in materia  di  contratti
          pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione
          dei propri atti l'Organismo puo' avvalersi delle  forme  di
          notificazione previste dalla legge  20  novembre  1982,  n.
          890. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento  adottato  sentita  la  CONSOB,   determina   i
          requisiti  di  onorabilita'  e  di   professionalita'   per
          l'iscrizione   dei    consulenti    finanziari    abilitati
          all'offerta fuori sede all'albo previsto  dal  comma  4.  I
          requisiti di  professionalita'  per  l'iscrizione  all'albo
          sono accertati sulla base di  rigorosi  criteri  valutativi
          che tengano conto della pregressa esperienza professionale,
          validamente  documentata,  ovvero  sulla  base   di   prove
          valutative. 
              6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi: 
              a) alla formazione dell'albo previsto  dal  comma  4  e
          alle relative forme di pubblicita'; 
              b)   ai   requisiti   di    rappresentativita'    delle
          associazioni  professionali   dei   consulenti   finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
          autonomi, delle societa' di consulenza  finanziaria  e  dei
          soggetti abilitati; 
              c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle  cause  di
          riammissione all'albo previsto dal comma 4; 
              d) alle cause di incompatibilita'; 
              d-bis)    all'attivita'     di     vigilanza     svolta
          dall'Organismo; 
              e)  ai  provvedimenti   cautelari   e   alle   sanzioni
          disciplinati, rispettivamente, dagli articoli  7-septies  e
          196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste
          dallo stesso articolo 196, comma 1; 
              f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami
          contro le  delibere  dell'Organismo  di  cui  al  comma  4,
          relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); 
              g) alle regole di presentazione e di comportamento  che
          i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i
          consulenti finanziari autonomi e le societa' di  consulenza
          finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela; 
              h)  alle  modalita'  di  tenuta  della   documentazione
          concernente l'attivita' svolta  dai  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari
          autonomi e dalle societa' di consulenza finanziaria; 
              i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4; 
              l) alle modalita' di  aggiornamento  professionale  dei
          consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei
          consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono,
          per  conto  delle  societa'  di  cui  all'articolo  18-ter,
          attivita' di consulenza  in  materia  di  investimenti  nei
          confronti della clientela. 
              6-bis. Per le societa' di consulenza finanziaria di cui
          all'articolo  18-ter,  la  Consob  adotta  le  disposizioni
          attuative dell'articolo 4-undecies. 
              7. Per lo svolgimento dei  propri  compiti  l'Organismo
          puo' chiedere  ai  richiedenti  l'iscrizione  all'albo,  ai
          consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai
          soggetti che  si  avvalgono  dei  medesimi,  ai  consulenti
          finanziari  autonomi  e   alle   societa'   di   consulenza
          finanziaria,  ai  soggetti  abilitati,  alle  banche,  agli
          intermediari finanziari,  alle  societa'  fiduciarie,  alle
          imprese di assicurazione e agli intermediari  assicurativi,
          ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono  o
          siano stati iscritti all'albo la comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi  termini.  L'Organismo,  per  lo  svolgimento  dei
          propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano
          stati iscritti all'albo, puo' inoltre effettuare  ispezioni
          e richiedere l'esibizione  di  documenti  e  il  compimento
          degli  atti  ritenuti  necessari   nonche'   procedere   ad
          audizione    personale.    Nell'esercizio    dell'attivita'
          ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione
          alla Consob, della Guardia di  finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di
          collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono
          definiti in apposito protocollo d'intesa.".