Art. 3 
 
Modifiche al  titolo  III  della  parte  II  del  testo  unico  delle
  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui  al
  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al titolo III della parte II del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria  di  cui   al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  capo  I,  della  rubrica,  la  parola:  «autorizzati»  e'
soppressa; 
    b) all'articolo 32-quater: 
      1) al comma 1,  le  parole:  «alle  Sicav,  alle  Sicaf,»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle  Sicav  in  gestione  interna,  alle
Sicaf in gestione interna e alle societa' di partenariato in gestione
interna, nonche'»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. I GEFIA sotto soglia  registrati  esercitano  in  via
professionale  il  servizio  di  gestione  collettiva  del  risparmio
esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal  capo  I-ter
del presente titolo.»; 
    c) all'articolo 33: 
      1) al comma 2: 
        1.1)  all'alinea,  dopo  la  parola:  «Sgr»  e'  inserita  la
seguente: «autorizzate»; 
        1.2) alla lettera b), dopo le parole:  «istituire  e  gestire
fondi pensione» sono aggiunte le  seguenti:  «,  inclusi  i  prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) in conformita' con quanto
previsto nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019»; 
        1.3) alla lettera d), le parole: «limitatamente alle quote di
Oicr gestiti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «limitatamente  alle
quote o azioni di Oicr»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Le  Sgr  autorizzate  non  possono  prestare  in  via
esclusiva le attivita' e i servizi  di  cui  al  comma  2.  Alle  Sgr
autorizzate che prestano  il  servizio  di  gestione  di  crediti  in
sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti  in  sofferenza  di
cui  al  comma  2,  lettera  g-ter),  si  applicano  le  disposizioni
sull'acquisto e gestione di crediti in sofferenza di cui al titolo V,
capo II, laddove compatibili, nonche' gli articoli 128 e 144 del T.U.
bancario.»; 
      3) al comma 3, le parole: «Le Sicav e le Sicaf» sono sostituite
dalle seguenti: «Le Sicav in gestione interna autorizzate e le  Sicaf
in  gestione  interna  autorizzate»  e  dopo  le  parole:   «mediante
l'offerta di azioni proprie» sono inserite le seguenti: «e, nel  caso
delle Sicaf, anche di strumenti finanziari partecipativi ove previsti
dallo statuto» e dopo le parole: «attivita' connesse  e  strumentali»
sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 2, lettera c)»; 
      4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Le  societa'  di  partenariato  in  gestione  interna
autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio
e le attivita' previste  dal  comma  1  in  relazione  al  patrimonio
raccolto mediante l'offerta di azioni proprie e, ove  previsti  nello
statuto, anche di strumenti finanziari partecipativi  e  mediante  le
ulteriori modalita' di raccolta  ivi  definite,  nei  limiti  e  alle
condizioni previsti all'articolo 35-novies.1; esse  possono  altresi'
svolgere le attivita' connesse e  strumentali  di  cui  al  comma  2,
lettera c). Il presente comma  si  applica  anche  alle  societa'  di
partenariato in gestione interna che sono  gestori  di  fondi  EuVECA
disciplinati ai sensi del regolamento (UE)  345/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, o gestori di fondi  EuSEF
disciplinati ai sensi del regolamento (UE)  346/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con
i citati regolamenti europei. 
        3-ter. I GEFIA sotto soglia registrati prestano  il  servizio
di gestione collettiva del risparmio  e  le  attivita'  previste  dal
comma  1  nei  limiti  e  alle   condizioni   previsti   all'articolo
35-quaterdecies. Essi possono altresi' svolgere le attivita' connesse
e strumentali di cui al comma 2, lettera c).»; 
      5) al comma 4: 
        5.1) al primo periodo, le parole: «Le  Sgr,  le  Sicav  e  le
Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori autorizzati»; 
        5.2) al secondo periodo, le parole: «della Sgr, della Sicav e
della  Sicaf»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «del   gestore
autorizzato»; 
    d) all'articolo 34: 
      1) al comma 1, lettera  h),  le  parole:  «contenga  le  parole
"societa' di gestione del risparmio"» sono sostituite dalle seguenti:
«contenga l'indicazione di societa' di gestione del risparmio»; 
      2)  al  comma  4,  le  parole:  «,  sentita  la  Consob,»  sono
soppresse; 
    e) all'articolo 35, comma 1, dopo le parole: «Le sgr» e' inserita
la seguente: «autorizzate»; 
    f) alla sezione II del capo I-bis del titolo III, nella  rubrica,
dopo le parole: «Sicav  e  Sicaf»  sono  inserite  le  seguenti:  «in
gestione interna autorizzate»; 
    g) all'articolo 35-bis: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, le parole: «autorizza la costituzione  delle
Sicav e delle Sicaf» sono sostituite dalle  seguenti:  «autorizza  le
Sicav in gestione  interna  e  le  Sicaf  in  gestione  interna  alla
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio»; 
        1.2) alla lettera c), dopo le parole: «il  capitale  sociale»
e' inserita la seguente: «versato»; 
        1.3) alla lettera f), dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf»  sono
inserite le seguenti: «in gestione interna»; 
      2) al comma 1-bis, dopo  le  parole:  «Sicav»  e  «Sicaf»  sono
inserite le seguenti: «in gestione interna autorizzate»; 
      3) al comma 2, lettera b), le parole:  «che  i  soci  fondatori
sono  tenuti  a  presentare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
trasmettere», e le parole: «del progetto di  atto  costitutivo  e  di
statuto» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'atto  costitutivo  e
dello statuto»; 
      4) al comma 3, le parole: «del progetto di atto  costitutivo  e
di statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto costitutivo  e
dello statuto», e dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf» sono inserite  le
seguenti: «in gestione interna»; 
      5) al comma 4, le parole: «I soci fondatori della Sicav o della
Sicaf»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Nel   caso   in   cui
l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva
del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla  costituzione
della societa', i soci fondatori della Sicav in  gestione  interna  o
della Sicaf in gestione interna», e le  parole:  «ed  ad  effettuare»
sono sostituite dalle seguenti: «e a effettuare»; 
      6) al comma 5, dopo  le  parole:  «Sicav»  e  «Sicaf»,  ovunque
ricorrano, sono inserite le seguenti: «in gestione interna»; 
      7) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Al fine di assicurare il rispetto, in  ogni  momento,
delle disposizioni applicabili in materia di requisiti  patrimoniali,
le  Sicav  in  gestione  interna  e  le  Sicaf  in  gestione  interna
individuano le azioni sottoscritte  a  fronte  dei  conferimenti  che
costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis.»; 
      8) i commi 6, 6-bis,  6-ter  e  6-quater  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
        «6. Qualora la Sicav  in  gestione  interna  e  la  Sicaf  in
gestione interna prevedano la costituzione di uno o piu' comparti, lo
statuto  individua  almeno  le  azioni  sottoscritte  a  fronte   dei
conferimenti che costituiscono il patrimonio generale  ai  sensi  del
comma 6-bis e le categorie di azioni  che  attribuiscono  diritti  in
relazione  ai  singoli  comparti.  Fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 2265 del codice  civile,  lo  statuto  della  Sicav  in
gestione interna e della Sicaf  in  gestione  interna  disciplina  le
modalita' di partecipazione agli utili e alle perdite della societa',
e dei relativi comparti ove costituiti,  per  ciascuna  categoria  di
azioni. Le azioni di ciascun comparto rappresentano una frazione  del
capitale sociale della Sicav e della Sicaf. 
        6-bis. Il patrimonio generale della Sicav in gestione interna
e della Sicaf in gestione interna che prevedono uno o  piu'  comparti
e' il complesso di  beni  e  rapporti  giuridici  facenti  capo  alla
societa',  non  imputati  ai  singoli  comparti,   preordinato   allo
svolgimento delle attivita' della  societa'  nel  suo  complesso.  Lo
statuto disciplina, in conformita' con la normativa applicabile e con
quanto previsto al comma 6, la composizione del patrimonio generale e
le modalita' attraverso le quali e' possibile disporre,  integrare  e
sostituire i beni e i rapporti giuridici che lo compongono in modo da
assicurare la sana e prudente gestione della societa'. 
        6-ter. Nel caso di Sicav  in  gestione  interna  e  Sicaf  in
gestione interna che prevedono uno o piu' comparti, ciascun  comparto
costituisce patrimonio autonomo, distinto a  tutti  gli  effetti  dal
patrimonio generale  della  societa'  e  dai  patrimoni  degli  altri
comparti, ove costituiti; delle obbligazioni relative  alla  gestione
del singolo comparto, ivi incluse quelle  di  natura  tributaria,  la
Sicav in gestione interna o la Sicaf  in  gestione  interna  risponde
esclusivamente  con  il  patrimonio  del   comparto   medesimo.   Sul
patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori
degli altri comparti o nell'interesse degli  stessi  ne'  azioni  dei
creditori della societa' o  nell'interesse  della  stessa.  Gli  atti
compiuti in relazione alla gestione di un  singolo  comparto  debbono
recare espressa menzione del comparto; in  mancanza  la  societa'  ne
risponde anche con il  suo  patrimonio  generale.  Resta  esclusa  la
aggredibilita' del patrimonio degli altri comparti, salvo che in caso
di obbligazioni derivanti da fatto illecito, per le quali la societa'
risponde anche con i patrimoni degli altri comparti, ove  costituiti.
Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione interna  puo'  essere
suddiviso  in   comparti   costituiti   esclusivamente   da   FIA   o
esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee  e
nazionali. 
        6-quater. Sul patrimonio della Sicav in  gestione  interna  e
della Sicaf in gestione interna e sui  patrimoni  dei  comparti,  ove
costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del  depositario  o
del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»; 
      9) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Autorizzazione
della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna»; 
    h) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo,  le  parole:  «Le
Sicav e le Sicaf»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le  Sicav  in
gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna»; 
    i) all'articolo 35-quater: 
      1) dopo la parola: «Sicav», ovunque ricorre, sono  inserite  le
seguenti: «in gestione interna»; 
      2) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: «Il rimborso, anche in caso di  recesso  o  conversione  in
altri strumenti, delle azioni sottoscritte a fronte dei  conferimenti
che costituiscono il patrimonio  generale  della  Sicav  in  gestione
interna  e'  autorizzato  dalla  Banca  d'Italia,  nei  casi  e  alle
condizioni previste  dalle  disposizioni  di  legge  o  regolamentari
applicabili. La Banca d'Italia, anche in deroga  a  norme  di  legge,
puo' limitare tale rimborso laddove cio' sia necessario ad assicurare
il rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione della  Sicav
in gestione interna.»; 
      3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Qualora sia prevista la costituzione di  uno  o  piu'
comparti, lo statuto puo' prevedere che la distribuzione dei proventi
relativi al singolo  comparto  conseguiti  possa  avvenire  anche  in
assenza di utili complessivi della societa', previa asseverazione  da
parte  del  soggetto  incaricato  della  revisione  contabile   della
societa' e a  condizione  che  sia  assicurata  la  gestione  sana  e
prudente della societa'; le perdite  relative  alla  gestione  di  un
comparto sono imputate  esclusivamente  al  patrimonio  del  medesimo
comparto.»; 
      4) al comma 6, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) l'esistenza di comparti di investimento  per  ognuno  dei
quali sono emesse una o piu' categorie di azioni; in  tal  caso  sono
stabiliti i criteri  di  ripartizione  delle  spese  generali  e  dei
proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;»; 
      5) al comma 7, le parole: «2348, commi secondo e  terzo,»  sono
soppresse; 
      6) alla rubrica, dopo  le  parole:  «Capitale  e  azioni  della
Sicav» sono aggiunte le seguenti: «in gestione interna autorizzata»; 
    l) all'articolo 35-quinquies: 
      1) dopo la parola: «Sicaf», ovunque ricorre, sono  inserite  le
seguenti: «in gestione interna»; 
      2) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) l'esistenza di comparti di investimento  per  ognuno  dei
quali sono emesse una o piu'  categorie  di  azioni  o  di  strumenti
finanziari partecipativi; in tal caso sono  stabiliti  i  criteri  di
ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari  comparti
e il patrimonio generale;»; 
      3) al comma 4, lettera e), le parole: «a richiesta della  Sicaf
stessa» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta  della  societa'
stessa»; 
      4)  al  comma  5,  le  parole:  «2351,  secondo  comma,  ultimo
periodo,» sono soppresse; 
      5) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Alle Sicaf in gestione interna che abbiano costituito
uno o piu' comparti non si applica l'articolo 2438 del codice  civile
limitatamente alle categorie di  azioni  sottoscritte  a  fronte  dei
conferimenti compresi in ciascun comparto. L'articolo si applica alle
azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio
generale.»; 
      6) alla rubrica, dopo  le  parole:  «Capitale  e  azioni  della
Sicaf» sono aggiunte le seguenti: «in gestione interna autorizzata»; 
    m) all'articolo 35-sexies: 
      1) al comma  1,  dopo  la  parola:  «Sicav»  sono  inserite  le
seguenti: «in gestione interna»; 
      2) alla rubrica, dopo le parole: «Assemblea della  Sicav»  sono
aggiunte le seguenti: «in gestione interna autorizzata»; 
    n) all'articolo 35-septies, commi 1 e 2, le parole: «della  Sicav
e della Sicaf»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  Sicav  in
gestione interna  autorizzata  e  della  Sicaf  in  gestione  interna
autorizzata»; 
    o) all'articolo 35-octies: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «Alle Sicav»  sono  inserite  le
seguenti: «in gestione interna autorizzate»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo, le parole: «Per le Sicav e  le  Sicaf»
sono sostituite dalle seguenti: «Per le  Sicav  in  gestione  interna
autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate»; 
        2.2) al secondo periodo, le parole:  «ed  il  rimborso»  sono
sostituite dalle seguenti: «e il  rimborso»,  le  parole:  «nei  casi
previsti dall'articolo 2484 del codice civile» sono sostituite  dalle
seguenti: «negli altri casi previsti dall'articolo  2484  del  codice
civile», e dopo le parole: «per le Sicav» sono inserite le  seguenti:
«in gestione interna autorizzate»; 
      3) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Si applica l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma
1, lettera c).»; 
      4) al comma 7, le  parole:  «alla  Sicav  e  alla  Sicaf»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «alle   Sicav   in   gestione   interna
autorizzate e alle Sicaf in gestione interna autorizzate»; 
    p) al capo I-bis dopo la sezione II e' inserita la seguente: 
      «Sezione II-bis - Societa' di partenariato in gestione  interna
autorizzata - 
      Art. 35-novies.1 (Autorizzazione della societa' di partenariato
in gestione interna). - 1. La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,
autorizza la  societa'  di  partenariato  in  gestione  interna  alla
prestazione del servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio  se
ricorrono le seguenti condizioni: 
        a) e' adottata la forma di societa' in accomandita per azioni
e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale; 
        b) la sede legale e la direzione generale  sono  situate  nel
territorio della Repubblica; 
        c) il capitale sociale  e'  almeno  pari  a  quello  previsto
dall'articolo 2327 del  codice  civile,  fatti  salvi  gli  ulteriori
requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia; 
        d) i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e  controllo  sono   idonei,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 13; 
        e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo  15,
comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai  sensi
dell'articolo 14  e  non  ricorrono  le  condizioni  per  il  divieto
previsto dall'articolo 15, comma 2; 
        f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non e'
tale da pregiudicare  l'effettivo  esercizio  della  vigilanza  sulla
societa' stessa e siano fornite almeno le informazioni  richieste  ai
sensi dell'articolo 15, comma 5; 
        g) e' presentato,  unitamente  all'atto  costitutivo  e  allo
statuto, un programma concernente l'attivita'  iniziale  nonche'  una
relazione sulla struttura organizzativa; 
        h)  lo  statuto  prevede  come  oggetto   sociale   esclusivo
l'investimento collettivo  nelle  forme  del  private  equity  e  del
venture  capital  del  patrimonio  raccolto  mediante  offerta  delle
proprie  azioni,  di  strumenti  finanziari  partecipativi,   nonche'
mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite  nello  statuto;
sono altresi' indicate le eventuali attivita' connesse e strumentali.
Non sono ammessi conferimenti in natura; 
        i) la sottoscrizione delle azioni e degli eventuali strumenti
partecipativi,  nonche'  le  ulteriori  modalita'  di  raccolta   del
patrimonio definite nello statuto, sono  riservate  agli  investitori
professionali  e  alle  categorie  di  investitori  individuate   dal
regolamento di cui all'articolo 39. 
      2. Nel  caso  in  cui  l'autorizzazione  alla  prestazione  del
servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi  del  comma  1
sia contestuale alla costituzione della societa',  i  soci  fondatori
della societa' di partenariato in  gestione  interna  procedono  alla
costituzione della societa' e ad effettuare i versamenti relativi  al
capitale iniziale sottoscritto entro  trenta  giorni  dalla  data  di
rilascio  dell'autorizzazione.  Il  capitale  iniziale  deve   essere
interamente versato. 
      3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento: 
        a) disciplina la procedura  di  autorizzazione  prevista  dal
comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa; 
        b) individua la documentazione da trasmettere unitamente alla
richiesta di autorizzazione e al contenuto  dell'atto  costitutivo  e
dello statuto. 
      4.  La  Banca  d'Italia  attesta   la   conformita'   dell'atto
costitutivo  e  dello  statuto  alle  prescrizioni  di  legge  e   di
regolamento. 
      5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di  societa'
di partenariato in accomandita per azioni. Tale denominazione risulta
in tutti i documenti della societa'. 
      6. Alla societa' di partenariato in  gestione  interna  non  si
applicano gli articoli 2333, 2334,  2335,  2336  e  2453  del  codice
civile. 
      7. Qualora lo statuto preveda  la  possibilita'  di  costituire
piu' comparti, ogni comparto e' separato a ogni effetto  dagli  altri
comparti e dal patrimonio generale della societa' di partenariato. Si
applicano gli  articoli  35-bis,  commi  5-bis,  6,  6-bis,  6-ter  e
6-quater, e 35-quater, comma 5-bis. 
      8. Le societa' di partenariato in gestione interna  autorizzate
comunicano  preventivamente  alla  Banca  d'Italia  e   alla   Consob
qualsiasi modifica  sostanziale  delle  condizioni  per  il  rilascio
dell'autorizzazione,    in    particolare    qualsiasi    cambiamento
significativo relativo alle  informazioni  fornite  a  corredo  della
domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. 
      Art. 35-novies.2.  (Albo  delle  societa'  di  partenariato  in
gestione interna). - 1.  Le  societa'  di  partenariato  in  gestione
interna autorizzate sono iscritte in un apposito  albo  tenuto  dalla
Banca d'Italia. 
      2.  La  Banca  d'Italia  comunica  alla  Consob  le  iscrizioni
all'albo di cui al comma 1 e le  cancellazioni  da  esso.  La  Consob
informa l'AESFEM delle autorizzazioni  rilasciate  o  ritirate  e  di
qualsiasi  modifica  dell'elenco  delle  societa'   di   partenariato
autorizzate. Nel caso di  GEFIA  autorizzati,  le  informazioni  sono
comunicate all'AESFEM su base trimestrale. 
      3. I soggetti di cui al comma 1 indicano  negli  atti  e  nella
corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo. 
      Art.  35-novies.3.  (Capitale  e  azioni  della   societa'   di
partenariato in gestione interna autorizzata). - 1. Alla societa'  di
partenariato in gestione interna non si  applicano  gli  articoli  da
2447-bis a 2447-decies del codice civile. 
      2. I  diritti  patrimoniali  dei  soci  e  dei  titolari  degli
eventuali strumenti finanziari partecipativi, incluse le modalita' di
determinazione del  valore  delle  azioni  e  degli  altri  strumenti
finanziari partecipativi, sono definiti dallo statuto, che  puo'  tra
l'altro prevedere: 
        a) limiti all'emissione di azioni; 
        b) particolari vincoli  di  trasferibilita'  delle  azioni  e
degli strumenti partecipativi eventualmente emessi; 
        c) l'esistenza di piu' comparti  di  investimento,  ai  sensi
dell'articolo 35-novies.1, comma 7, per ognuno dei quali sono  emesse
una  o  piu'  categorie  di  azioni   o   di   strumenti   finanziari
partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri  di  ripartizione
delle spese generali  e  dei  proventi  tra  i  vari  comparti  e  il
patrimonio generale; 
        d) la possibilita' di  emettere  frazioni  di  azioni,  fermo
restando che l'attribuzione e l'esercizio dei  diritti  sociali  sono
comunque subordinati al possesso  di  almeno  un'azione,  secondo  la
disciplina del presente capo; 
        e) fermo restando quanto previsto dall'articolo  35-novies.1,
comma 2, la possibilita' di effettuare  i  versamenti  relativi  alle
azioni  sottoscritte  in  piu'  soluzioni,  a  seguito   dell'impegno
dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della  societa'
stessa in base alle esigenze di investimento; 
        f) le modalita' di raccolta del  patrimonio  gestito  diverse
dall'emissione di azioni e di strumenti finanziari partecipativi. 
      3. Alle societa' di partenariato in  gestione  interna  non  si
applicano gli articoli 2349, 2350, commi  secondo  e  terzo,  2353  e
2355-bis, commi primo e secondo, del codice civile. 
      4. Alle  societa'  di  partenariato  in  gestione  interna  che
abbiano costituito uno o piu' comparti non si applica l'articolo 2348
del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte
a fronte dei conferimenti compresi in  ciascun  comparto.  L'articolo
2348 del codice civile si applica alle azioni sottoscritte  a  fronte
dei conferimenti compresi nel patrimonio generale. 
      5. Le societa' di partenariato in gestione interna non  possono
emettere  obbligazioni.   In   caso   di   emissione   di   strumenti
partecipativi non si applica l'articolo 2376 del codice civile. 
      Art.  35-novies.4.  (Modifiche  dello  statuto  e  diritto   di
recesso). - 1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  2460  del
codice civile, le modificazioni dell'atto costitutivo sono  approvate
dall'assemblea secondo i quorum costitutivi e  deliberativi  previsti
dallo statuto, ferma la necessita' di approvazione da parte di  tutti
i soci accomandatari. 
      2. In deroga a quanto previsto dall'articolo  2437  del  codice
civile, hanno diritto di recedere,  per  tutte  o  parte  delle  loro
azioni,  esclusivamente  i  soci  che   non   hanno   concorso   alle
deliberazioni che determinano: 
        a) la modifica della clausola relativa  all'oggetto  sociale,
quando consente un  cambiamento  significativo  dell'attivita'  della
societa'; 
        b) la trasformazione della societa'; 
        c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
        d) la modifica  dei  criteri  di  determinazione  del  valore
dell'azione in caso di recesso. 
      Art. 35-novies.5. (Scioglimento e liquidazione  volontaria).  -
1. Per le societa' di partenariato in gestione  interna  autorizzate,
gli atti per i quali e' prevista la pubblicita'  dall'articolo  2484,
commi terzo e quarto, del codice civile, sono pubblicati anche con le
modalita' previste dallo statuto  per  la  pubblicazione  del  valore
patrimoniale della societa' e  comunicati  alla  Banca  d'Italia  nel
termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel  registro  delle
imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel  caso
previsto dall'articolo 2484,  primo  comma,  numero  6),  del  codice
civile, dalla data di assunzione della  delibera;  negli  altri  casi
previsti  dall'articolo  2484  del   codice   civile,   dal   momento
dell'assunzione  della  delibera  del  consiglio  di  amministrazione
ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro  delle  imprese
del decreto del presidente del tribunale. La delibera  del  consiglio
di amministrazione  e'  trasmessa  anche  alla  Consob  nel  medesimo
termine. 
      2. La nomina, la  revoca  e  la  sostituzione  dei  liquidatori
spetta all'assemblea straordinaria. Si applica  l'articolo  2487  del
codice civile, a eccezione del comma 1, lettera c). 
      3. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano
di smobilizzo  e  quello  di  riparto.  I  liquidatori  provvedono  a
liquidare l'attivo della societa'  nel  rispetto  delle  disposizioni
stabilite dalla Banca d'Italia. 
      4. Il bilancio di liquidazione e' sottoposto  al  giudizio  del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed e' pubblicato
sui quotidiani indicati nello statuto. 
      5. Il depositario procede, su istruzione  dei  liquidatori,  al
rimborso delle azioni  e  degli  strumenti  finanziari  partecipativi
eventualmente emessi nella misura prevista  dal  bilancio  finale  di
liquidazione. 
      6. Per quanto non previsto dal presente articolo alla  societa'
di partenariato in gestione  interna  autorizzata  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII,
del codice civile. 
      Art. 35-novies.6. (Disposizioni applicabili). - 1. Qualora  non
diversamente  disposto  dalla  presente  sezione,  alla  societa'  di
partenariato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
libro V, titolo V, capo VI, del codice civile. 
      2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli   6   e
35-novies.1, comma  3,  la  Banca  d'Italia  puo'  emanare  ulteriori
disposizioni applicative della presente sezione.»; 
    q) all'articolo 35-decies: 
      1) al comma 1, alinea, le parole: «Le Sgr, le Sicav e le Sicaf»
sono sostituite dalle seguenti: «I gestori autorizzati»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. I gestori autorizzati collaborano con  i  liquidatori
in caso di liquidazione dell'Oicr gestito fornendo,  in  particolare,
le  informazioni  e  la   documentazione   utili   allo   svolgimento
dell'incarico del liquidatore.»; 
    r) l'articolo 35-undecies e' abrogato; 
    s) all'articolo 35-duodecies, comma 2, le parole:  «adottati  dai
gestori ai  sensi  del  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«adottati ai sensi del comma 1 dai gestori autorizzati»,  e  dopo  le
parole: «delle politiche di investimento degli Oicr» sono inserite le
seguenti: «da essi gestiti»; 
    t) dopo l'articolo 35-duodecies, e' inserito il seguente: 
      «Art.  35-terdecies  (Revoca  dell'autorizzazione).  -  1.   Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei  casi  in
cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo  57,
comma 1. 
      2.   La   Banca   d'Italia,   sentita   la    Consob,    revoca
l'autorizzazione all'esercizio del servizio  di  gestione  collettiva
del risparmio di un gestore autorizzato quando la societa': 
        a)   abbia   ottenuto    l'autorizzazione    tramite    false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; 
        b)  non  soddisfi  piu'  le  condizioni  cui  e'  subordinata
l'autorizzazione; 
        c) non soddisfi piu' le condizioni  di  cui  alla  disciplina
attuativa della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2019, se l'autorizzazione comprende  anche
la gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d). 
      3.  La  revoca  dell'autorizzazione  ai  sensi  del   comma   2
costituisce causa di  scioglimento  della  societa'.  Entro  sessanta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca,  la  societa'
comunica  alla  Banca  d'Italia  e  alla  Consob  il   programma   di
liquidazione della societa'. La societa' provvede a liquidare  ovvero
a cedere gli Oicr gestiti. La Banca d'Italia puo' autorizzare,  anche
contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita'  ai
sensi dell'articolo 2487  del  codice  civile.  L'organo  liquidatore
trasmette riferimenti periodici  sullo  stato  di  avanzamento  della
liquidazione alla Banca d'Italia  e,  per  il  periodo  di  eventuale
esercizio provvisorio di  attivita',  anche  alla  Consob.  La  Banca
d'Italia  vigila  sul  regolare  svolgimento   della   procedura   di
liquidazione. Nei confronti delle societa'  in  liquidazione  restano
fermi i poteri del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  della
Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto. 
      4. Il presente articolo  si  applica  anche  ai  GEFIA  non  UE
autorizzati ai sensi dell'articolo 41-quater.»; 
    u) dopo il capo I-bis e' inserito il seguente: 
      «Capo I-ter. - Disciplina dei soggetti registrati 
      Art. 35-quaterdecies (Registrazione). - 1.  Per  le  Sgr  sotto
soglia registrate la Banca  d'Italia  dispone  la  registrazione  nel
registro dei GEFIA sotto soglia registrati, su istanza della societa'
interessata, al ricorrere delle seguenti condizioni: 
        a) e' adottata la forma di societa' per azioni; 
        b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono
situate nel territorio della Repubblica; 
        c) lo statuto prevede come oggetto esclusivo  la  prestazione
del servizio di gestione collettiva; 
        d)  la  denominazione  sociale  contiene   l'indicazione   di
societa' di gestione del  risparmio  sotto  soglia  registrata.  Tale
denominazione risulta in tutti i documenti della societa'; 
        e)  il  valore  totale  delle  attivita'  dei  FIA   gestiti,
calcolato in conformita' con la procedura disciplinata  dall'articolo
2 del regolamento delegato (UE) 231/2013  della  Commissione  del  19
dicembre 2012, non supera 100 milioni di euro ovvero 500  milioni  di
euro se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria  e  non
e' consentito agli investitori l'esercizio del  diritto  di  rimborso
per cinque anni dopo l'investimento iniziale.  Ai  fini  del  calcolo
delle soglie si tiene conto dei FIA gestiti, nonche' dei FIA  gestiti
dalla societa' controllante, da soggetti  da  questa  direttamente  o
indirettamente controllati o controllanti ovvero sottoposti a  comune
controllo. Il controllo sussiste nei casi previsti  dall'articolo  23
del T.U. bancario; 
        f) i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo sono in  possesso  dei  medesimi  requisiti  di
onorabilita' previsti dal regolamento di cui all'articolo 13; 
        g) sono identificati i FIA che la societa'  intende  gestire;
per ciascun FIA,  e'  fornita  una  descrizione  della  strategia  di
investimento, ivi  incluso  l'utilizzo  della  leva  finanziaria  ove
previsto, e l'identita' del depositario; 
        h) i FIA gestiti  sono  istituiti  in  forma  chiusa  e  sono
diversi da Oicr societari in gestione esterna, fondi EuVECA  e  fondi
EuSEF; 
        i) il patrimonio dei FIA gestiti e'  investito  in  attivita'
diverse da crediti, a eccezione dei  prestiti  di  azionista  di  cui
all'articolo 46-bis, comma 01,  lettera  c).  I  GEFIA  sotto  soglia
registrati non possono, inoltre, assumere, anche con  riferimento  ai
FIA gestiti, il ruolo di cedenti,  prestatori  originari  o  societa'
veicolo di operazioni di cartolarizzazione,  ne'  assumere  posizioni
verso cartolarizzazioni; 
        l) i FIA gestiti sono riservati. In deroga a quanto  previsto
dall'articolo   1,   comma   1,   lettera   m-quater),   essi    sono
commercializzati  esclusivamente  a  investitori  professionali;   il
regolamento  del  FIA  puo'  prevedere  la  partecipazione  anche  di
investitori non professionali  che  sottoscrivono  ovvero  acquistano
quote  del  FIA  per  un  importo   complessivo   non   inferiore   a
cinquecentomila euro e che dimostrino con idonee evidenze di avere un
portafoglio finanziario non inferiore a cinque milioni  di  euro.  La
partecipazione minima iniziale non e'  frazionabile.  Ai  fini  della
presente lettera, per portafoglio finanziario si  intende  il  valore
complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari,  prodotti
di  investimento  assicurativi  e  strumenti  finanziari  disponibili
presso intermediari o gestori. Il regolamento del FIA puo'  prevedere
che i componenti dell'organo di amministrazione e  il  personale  del
gestore  sotto  soglia  registrato   possano   sottoscrivere   ovvero
acquistare quote dei FIA italiani riservati gestiti  da  quest'ultimo
anche per importi inferiori. 
      2. Per le Sicaf sotto  soglia  registrate,  la  Banca  d'Italia
dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1,  su  istanza
della societa' interessata, al ricorrere delle condizioni di  cui  al
comma 1, lettere a), b), e), f), g), h), i)  e  l),  intendendosi  le
relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del  regolamento
e alle azioni e agli altri strumenti  partecipativi  in  luogo  delle
quote, e delle seguenti condizioni: 
        a) lo statuto prevede come oggetto  esclusivo  l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto  mediante  offerta  delle  proprie
azioni e degli  strumenti  finanziari  partecipativi  indicati  nello
statuto stesso; 
        b) la denominazione sociale contiene l'indicazione  di  Sicaf
sotto soglia  registrata.  Tale  denominazione  risulta  in  tutti  i
documenti della societa'. 
      3. Per le societa' di partenariato sotto soglia registrate,  la
Banca d'Italia dispone la registrazione nel registro di cui al  comma
1,  su  istanza  della  societa'  interessata,  al  ricorrere   delle
condizioni di cui al comma 1, lettere  b),  e),  f),  g),  h)  e  l),
intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in  luogo
del regolamento  e  alle  azioni,  agli  altri  strumenti  finanziari
partecipativi e alle ulteriori modalita' di raccolta  del  patrimonio
previste dallo  statuto  in  luogo  delle  quote,  e  delle  seguenti
condizioni: 
        a) e' adottata la forma di societa' in accomandita per azioni
e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale; 
        b)  lo  statuto  prevede  come  oggetto   sociale   esclusivo
l'investimento collettivo  nelle  forme  del  private  equity  e  del
venture  capital  del  patrimonio  raccolto  mediante  offerta  delle
proprie  azioni,  di  strumenti  finanziari  partecipativi,   nonche'
mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite  nello  statuto.
Non sono ammessi conferimenti in natura. E' consentito, in ogni caso,
detenere liquidita' per esigenze di tesoreria; 
        c)  la  denominazione  sociale  contiene   l'indicazione   di
societa' di partenariato sotto soglia registrata. Tale  denominazione
risulta in tutti i documenti della societa'. 
      4. In sede di registrazione, le societa' di cui ai commi 1, 2 e
3  trasmettono  alla  Banca  d'Italia  una  relazione  che   illustra
l'assetto organizzativo e dei controlli adottati ai fini del rispetto
degli obblighi di cui al decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231,  e  alle  relative  disposizioni  attuative.  La  relazione   e'
accompagnata da un'attestazione dell'organo che svolge la funzione di
controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli
adottati rispetto ai rischi di riciclaggio  e  di  finanziamento  del
terrorismo propri dell'attivita' della societa'. 
      5.  La  registrazione  e'  negata  quando  non   ricorrono   le
condizioni di cui ai commi 1, 2 o  3,  e  in  ogni  caso  quando  non
ricorrono le condizioni di cui al comma 4. 
      6.  La  Banca  d'Italia   informa   la   Consob   dell'avvenuta
registrazione. 
      7. I GEFIA sotto soglia registrati informano la Banca  d'Italia
di qualsiasi modifica delle condizioni per la registrazione di cui ai
commi 1, 2 o 3 e del comma 4. 
      8. Nel caso di superamento non temporaneo delle soglie  di  cui
al comma 1, lettera e), il GEFIA  sotto  soglia  registrato  richiede
entro trenta giorni l'autorizzazione, ai  sensi  degli  articoli  34,
35-bis o 35-novies.1, secondo le  procedure  previste  ai  sensi  del
comma 10, lettera b). 
      9. I GEFIA sotto soglia registrati indicano negli atti e  nella
corrispondenza,  nonche'  nelle  comunicazioni   pubblicitarie,   gli
estremi di iscrizione al registro di cui al comma 1 e  che  non  sono
autorizzati dalla Banca d'Italia ne'  sottoposti  alla  vigilanza  di
sana e prudente gestione della Banca d'Italia  e  alla  vigilanza  di
trasparenza e correttezza della Consob. 
      10. La Banca d'Italia disciplina con regolamento: 
        a) la procedura e la documentazione  da  trasmettere  per  la
registrazione,   il   contenuto    della    relazione    sull'assetto
organizzativo e dei controlli in materia antiriciclaggio  di  cui  al
comma 4 e il procedimento di cancellazione  del  GEFIA  sotto  soglia
registrato; 
        b) la procedura per richiedere l'autorizzazione  in  caso  di
superamento non temporaneo delle soglie di cui al  comma  1,  lettera
e), o nel caso in  cui  il  GEFIA  sotto  soglia  registrato  intenda
assoggettarsi volontariamente al  regime  dei  gestori  di  cui  agli
articoli 34, 35-bis o 35-novies.1; 
        c) gli adempimenti informativi, incluse le segnalazioni cui i
GEFIA sotto soglia registrati sono tenuti ai  fini  del  monitoraggio
del rischio sistemico e della verifica del rispetto delle  soglie  di
cui al comma 1, lettera e); 
        d) le ipotesi di decadenza  della  registrazione,  quando  il
GEFIA sotto soglia registrato non abbia iniziato o  abbia  interrotto
lo svolgimento dei servizi per cui e' stato registrato. 
      11. Con il regolamento di cui al comma  10  la  Banca  d'Italia
puo' dettare ulteriori disposizioni attuative del presente capo. 
      Art. 35-quinquiesdecies (Cancellazione dal registro). -  1.  La
Banca d'Italia dispone la cancellazione dal registro dei GEFIA  sotto
soglia registrati,  oltre  che  nelle  ipotesi  disciplinate  con  il
regolamento di cui all'articolo 35-quaterdecies, comma 10, quando: 
        a) la  registrazione  e'  stata  ottenuta  presentando  false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; 
        b) non sono piu' soddisfatte le condizioni cui e' subordinata
la registrazione; 
        c)  risultano  violazioni  eccezionalmente  gravi   di   atti
dell'Unione europea direttamente applicabili al  GEFIA  sotto  soglia
registrato. Il provvedimento che dispone la cancellazione e' adottato
dalla Banca d'Italia, su proposta vincolante della Consob, per quanto
di rispettiva competenza; 
        d) risultano violazioni eccezionalmente gravi degli  obblighi
di cui al decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e  alle
relative disposizioni attuative; 
        e)  nei  confronti  del  GEFIA  sotto  soglia  registrato  e'
disposta l'apertura della  liquidazione  giudiziale  ai  sensi  della
parte  prima,  titolo  V  del  codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.  14,
secondo quanto previsto dall'articolo 57-ter. 
      2. A seguito del provvedimento di cancellazione  dal  registro,
adottato ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e d), i FIA gestiti
sono liquidati ovvero ceduti dalla societa' secondo  quanto  previsto
dallo statuto o dal regolamento dei FIA. Entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento di  cancellazione,  il  consiglio  di
amministrazione o, in caso di inerzia, il  collegio  sindacale  della
societa' convocano l'assemblea per deliberarne lo scioglimento  e  la
messa in liquidazione o, in alternativa,  per  modificarne  l'oggetto
sociale. Si applica il libro quinto, titolo V, capo VIII, del  codice
civile in materia di liquidazione delle societa'. 
      3. La societa' comunica  tempestivamente  alla  Banca  d'Italia
l'avvenuta liquidazione o, a  seconda  dei  casi,  cessione  dei  FIA
gestiti. 
      Art. 35-sexiesdecies  (Disposizioni  sull'attivita'  dei  GEFIA
sotto soglia registrati). -  1.  Il  GEFIA  sotto  soglia  registrato
determina il valore delle attivita' gestite in conformita' ai criteri
di valutazione previsti nello statuto,  o  nel  regolamento  dei  FIA
gestiti, purche' coerenti con i criteri di valutazione per i gestori,
individuati  con  regolamento   dalla   Banca   d'Italia   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). Le Sgr sotto  soglia
registrate per i FIA gestiti, le Sicaf sotto soglia registrate  e  le
societa' di partenariato sotto soglia registrate possono adottare gli
schemi  e  le  modalita'  di  redazione   dei   prospetti   contabili
individuati  con  regolamento   della   Banca   d'Italia   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 1, numero 3). 
      2. I  GEFIA  sotto  soglia  registrati  non  possono  istituire
strutture master-feeder. 
      3. Nello svolgimento della propria  attivita',  i  GEFIA  sotto
soglia registrati adottano la diligenza professionale richiesta dalla
natura dell'incarico nel rispetto dei seguenti principi: 
        a)  operano  con  correttezza  e  trasparenza   nel   miglior
interesse   dei   FIA   gestiti,   dei   relativi   partecipanti    e
dell'integrita' del mercato; 
        b) si organizzano in  modo  tale  da  ridurre  al  minimo  il
rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti; 
        c) adottano misure  idonee  a  salvaguardare  i  diritti  dei
partecipanti ai FIA  gestiti  e  dispongono  di  risorse  adeguate  e
procedure   idonee    ad    assicurare    l'efficiente    svolgimento
dell'attivita'; 
        d) in caso di liquidazione dei FIA gestiti collaborano con  i
liquidatori  fornendo,  in  particolare,   le   informazioni   e   la
documentazione utili allo svolgimento dell'incarico del liquidatore. 
      4.  Agli  esponenti  dei  GEFIA  sotto  soglia  registrati   si
applicano le disposizioni concernenti la sospensione temporanea dalla
carica di cui al regolamento previsto dall'articolo 13, commi 3 e  4,
e, limitatamente ai requisiti di onorabilita', l'articolo 13, commi 5
e 6. 
      5. L'organo con funzione di controllo del  GEFIA  sotto  soglia
registrato informa senza indugio la Banca d'Italia  e  la  Consob  di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga  a  conoscenza  nell'esercizio
dei propri compiti,  che  possano  costituire  una  violazione  delle
condizioni per la registrazione. 
      6. Ai GEFIA sotto soglia registrati si applica l'articolo  159,
comma 1. 
      7. Si applicano altresi', in quanto compatibili: 
        a) gli articoli 36 e 37,  commi  1  e  2,  nonche'  le  altre
disposizioni del capo II salvo diversamente indicato; 
        b) gli articoli 47, a eccezione del comma 4, 48 e 49. 
      8. Alle Sicaf sotto soglia registrate si applicano altresi', in
quanto  compatibili,  gli  articoli  35-bis,  commi  5,  6,  6-ter  e
6-quater, a eccezione delle disposizioni  concernenti  il  patrimonio
generale, 35-quinquies, 35-octies, commi 2, 3, 5, 6 e 7, e 35-novies. 
      9. Alle societa' di partenariato  sotto  soglia  registrate  si
applicano, in  quanto  compatibili,  altresi'  i  requisiti  previsti
dall'articolo  35-novies.1,  commi  6  e   7,   a   eccezione   delle
disposizioni  concernenti  il   patrimonio   generale,   35-novies.3,
35-novies.4, 35-novies.5, commi 1, 2, 4, 5 e  6,  e  35-novies.6.  Lo
statuto puo' prevedere cause di recesso ulteriori rispetto  a  quelle
previste nell'articolo  35-novies.4,  comma  2,  e  disciplinarne  le
modalita' e le condizioni di  esercizio;  in  tali  casi  si  applica
l'articolo 2437-ter del codice civile. 
      Art. 35-septiesdecies (Poteri delle Autorita'). - 1.  La  Banca
d'Italia e la Consob esercitano nei confronti dei GEFIA sotto  soglia
registrati esclusivamente i poteri indicati nei commi 2 e 3. 
      2. La Banca d'Italia, avendo esclusivo riguardo alle condizioni
per  la  registrazione  di  cui  all'articolo  35-quaterdecies  e  al
contenimento del rischio sistemico, esercita: 
        a) il potere di applicare ai GEFIA sotto  soglia  registrati,
anche con riferimento ai FIA  gestiti,  limiti  di  leva  finanziaria
massima e adottare altre misure restrittive a  presidio  del  rischio
sistemico; 
        b) il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie e
la trasmissione di atti e documenti con le modalita'  e  nei  termini
dalla stessa stabiliti: 
          1)  ai  GEFIA  sotto  soglia  registrati  e   al   relativo
personale; 
          2) al soggetto da essi incaricato  della  revisione  legale
dei conti; 
          3) al  depositario  da  essi  incaricato  per  ciascun  FIA
gestito; 
        c) il potere di convocare gli esponenti e  il  personale  del
GEFIA sotto soglia registrato; 
        d)  il  potere   di   effettuare   ispezioni   e   richiedere
l'esibizione  dei  documenti  esclusivamente  nei  casi  di   fondato
sospetto di violazioni delle condizioni per  la  registrazione  o  di
grave rischio sistemico, al fine esclusivo di acquisire  informazioni
necessarie per accertarne la sussistenza. 
      3. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia e  della  Consob
nei confronti dei GEFIA sotto soglia  registrati  derivanti  da  atti
dell'Unione  europea  direttamente  applicabili,   qualora   emergano
circostanze che possano integrarne la violazione.»; 
    v) all'articolo 36: 
      1) al comma 2,  secondo  periodo,  le  parole:  «,  sentita  la
Consob,»  sono  soppresse,  e  le  parole:  «dall'articolo  39»  sono
sostituite dalle seguenti: «nella sezione III»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun  comparto
di uno stesso fondo,  costituisce  patrimonio  autonomo,  distinto  a
tutti gli effetti dal  patrimonio  della  societa'  di  gestione  del
risparmio, da quello di ciascun partecipante  e  da  qualsiasi  altro
comparto del medesimo fondo, nonche' da ogni altro patrimonio gestito
dalla medesima societa'; delle obbligazioni  relative  alla  gestione
del fondo o del  singolo  comparto,  ivi  incluse  quelle  di  natura
tributaria, la Sgr risponde  esclusivamente  con  il  patrimonio  del
fondo o del singolo comparto, rispettivamente. Su tali patrimoni  non
sono  ammesse  azioni  dei   creditori   degli   altri   comparti   o
nell'interesse degli stessi, ne' azioni dei creditori della  societa'
di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa,  ne'  azioni
dei creditori del depositario o del sub depositario o  nell'interesse
degli stessi. Le azioni dei creditori dei  singoli  investitori  sono
ammesse soltanto sulle  quote  di  partecipazione  dei  medesimi.  La
societa' di gestione del risparmio non puo' in alcun caso utilizzare,
nell'interesse proprio o di terzi, i beni  di  pertinenza  dei  fondi
gestiti e dei relativi comparti.»; 
      3) al comma 5: 
        3.1) al primo periodo, dopo le  parole:  «fondi  comuni»,  il
segno di interpunzione «,» e' soppresso; 
        3.2) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e la loro rappresentabilita' in forma digitale»; 
    z) all'articolo 37: 
      1) al comma 2: 
        1.1) alla lettera f), le parole: «della societa' di  gestione
del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore»; 
        1.2) alla lettera g), le parole: «alla societa'  di  gestione
del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «al gestore»; 
        1.3) alla lettera  i),  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        1.4) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: 
          «i-bis)  in  caso  di   gestore   estero,   la   disciplina
dell'obbligo di collaborazione del gestore medesimo con i liquidatori
del fondo,  ivi  inclusa  la  trasmissione  di  ogni  informazione  o
documentazione   utile    allo    svolgimento    dell'incarico    del
liquidatore.»; 
      2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «della  societa'  di
gestione» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore»; 
      3) al comma 4, le parole: «ai sensi degli  articoli  36  e  37»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36 e  con  le
disposizioni della sezione III del presente capo»; 
    aa) al capo II,  sezione  II,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
seguente: «Oicr societari in gestione esterna»; 
    bb) all'articolo 38: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, le parole: «Le Sicav  e  Sicaf  in  gestione
esterna» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le  Sicav  in  gestione
esterna e le Sicaf in gestione esterna»; 
        1.2) alla lettera d): 
          1.2.1) al numero 1), dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf» sono
inserite le seguenti: «in gestione esterna»; 
          1.2.2) al numero 2), dopo le parole: «all'articolo 33» sono
inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
        1.3)  alla  lettera  f),  le  parole:  «la  tempistica  e  le
modalita' di trasmissione di  tali  documenti  e  informazioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «le  tempistiche  e  le  modalita'   di
trasmissione di tali documenti e informazioni, nonche',  in  caso  di
gestore estero, per disciplinare gli obblighi di  collaborazione  del
gestore nei confronti dei liquidatori della societa', ivi inclusa  la
trasmissione  di  ogni  informazione  o  documentazione  utile   allo
svolgimento dell'incarico del liquidatore»; 
        1.4) alla lettera g), le parole: «gestore esterno, se diverso
da una Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «gestore estero»; 
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2433-bis, comma 1,
del codice civile, le Sicaf in gestione esterna  possono  distribuire
acconti sui dividendi nei  limiti  e  nelle  modalita'  previsti  dal
medesimo articolo.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Qualora lo statuto della  Sicav  in  gestione  esterna  e
della Sicaf in gestione esterna preveda la possibilita' di costituire
uno  o  piu'  comparti,  ciascun  comparto   costituisce   patrimonio
autonomo,  distinto  a  tutti  gli  effetti  da  quello  degli  altri
comparti. Delle  obbligazioni  relative  alla  gestione  del  singolo
comparto, ivi incluse quelle di  natura  tributaria,  purche'  l'atto
rechi espressa menzione del comparto, la Sicav in gestione esterna  o
la  Sicaf  in  gestione  esterna  rispondono  esclusivamente  con  il
patrimonio del comparto; in caso di  mancata  menzione  del  comparto
ovvero per le altre obbligazioni, la societa' risponde  con  l'intero
patrimonio. Sul patrimonio del  singolo  comparto  non  sono  ammesse
azioni dei creditori degli  altri  comparti  o  nell'interesse  degli
stessi. Coerentemente con la propria forma di  FIA  o  di  OICVM,  il
patrimonio di una medesima Sicav  in  gestione  esterna  puo'  essere
suddiviso  in   comparti   costituiti   esclusivamente   da   FIA   o
esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee  e
nazionali.»; 
      4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Sul patrimonio della  Sicav  in  gestione  esterna  e
della Sicaf in  gestione  esterna,  e  sul  patrimonio  dei  relativi
comparti ove costituiti, non sono ammesse azioni  dei  creditori  del
gestore  esterno  o  nell'interesse  dello  stesso,  ne'  azioni  dei
creditori del depositario o  del  sub  depositario  o  nell'interesse
degli stessi. Il gestore esterno non puo' in alcun  caso  utilizzare,
nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza delle Sicav e
Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti.»; 
      5) al comma 4, primo periodo, dopo  le  parole:  «della  Sicav»
sono inserite le seguenti: «in gestione esterna», e  dopo  le  parole
«del gestore» sono aggiunte le seguenti: «o sullo svolgimento diretto
dell'attivita' di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-bis»; 
      6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
        «5. Il gestore  esterno  e'  responsabile  del  rispetto  dei
doveri normativamente previsti, anche nei confronti  delle  Autorita'
di vigilanza, per l'attivita' di gestione  collettiva  del  risparmio
esercitata in base al contratto con la  Sicav  o  Sicaf  in  gestione
esterna. 
        6. Al fine di verificare il rispetto del comma  5,  la  Banca
d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative  competenze,
chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav  e  sulle  Sicaf
gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d'Italia e la Consob
possono altresi'  esercitare  i  poteri  informativi  e  di  indagine
previsti dall'articolo 6-bis ed  effettuare  ispezioni  e  richiedere
l'esibizione dei  documenti  e  il  compimento  degli  atti  ritenuti
necessari presso tali societa' in  conformita'  con  quanto  previsto
dall'articolo 6-ter. La Banca d'Italia puo' esercitare nei  confronti
delle Sicav e Sicaf in gestione esterna i poteri  ingiuntivi  di  cui
all'articolo 7-ter e, a fini di stabilita', vietare la  distribuzione
di utili o di altri elementi del loro patrimonio. 
        7. Nel caso di Sicav  in  gestione  esterna  e  di  Sicaf  in
gestione esterna non riservate, la Banca d'Italia approva lo  statuto
e le relative modificazioni. La Banca d'Italia attesta la conformita'
dello statuto alle prescrizioni  di  legge  e  di  regolamento  e  ai
criteri generali e al contenuto minimo  dello  statuto  dalla  stessa
predeterminati e accerta che la situazione tecnica  od  organizzativa
del gestore esterno designato assicuri la capacita'  di  quest'ultimo
di  gestire  il  patrimonio  della  societa'   nell'interesse   degli
investitori. 
        8. Il gestore  esterno  trasmette  alla  Banca  d'Italia  gli
statuti della Sicav in gestione esterna e  della  Sicaf  in  gestione
esterna riservate e le  relative  modificazioni  entro  dieci  giorni
dagli  adempimenti  previsti  dagli  articoli  2330,  nel   caso   di
costituzione della societa', e 2436 del codice civile. 
        9. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli  35-bis,
comma 6, 35-quater, comma 1, primo periodo, e commi 2, 3, 4, 5, 6,  7
e 8, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.»; 
    cc) dopo l'articolo 38, e' inserito il seguente: 
      «Art. 38-bis (Societa' di partenariato in gestione esterna).  -
1. Le societa' di partenariato  in  gestione  esterna  rispettano  le
seguenti condizioni: 
        a) adottano la forma di societa' in accomandita per azioni  e
il  relativo   statuto   prevede   l'assemblea,   un   consiglio   di
amministrazione e un collegio sindacale; 
        b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono
situate nel territorio della Repubblica; 
        c) dispongono di un capitale sociale  almeno  pari  a  quello
previsto dall'articolo 2327 del codice civile,  salvi  gli  ulteriori
requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia; 
        d)  lo  statuto  prevede  come  oggetto   sociale   esclusivo
l'investimento collettivo  nelle  forme  del  private  equity  e  del
venture  capital  del  patrimonio  raccolto  mediante  offerta  delle
proprie  azioni,  di  strumenti  finanziari  partecipativi,   nonche'
mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite  nello  statuto,
nonche' attivita' connesse e strumentali; 
        e) lo statuto prevede con riferimento  all'intero  patrimonio
raccolto, l'affidamento della  prestazione  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 33, comma 1, a un gestore esterno e l'indicazione  della
societa' designata; 
        f)  la  sottoscrizione  delle  azioni   e   degli   strumenti
finanziari partecipativi eventualmente emessi, nonche'  le  eventuali
ulteriori  modalita'  di  raccolta  del  patrimonio  definite   nello
statuto,  sono  riservate  agli  investitori  professionali  e   alle
categorie  di  investitori  individuate  dal   regolamento   di   cui
all'articolo 39; 
        g) definiscono procedure idonee ad assicurare la  continuita'
della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; 
        h) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al
consiglio di amministrazione della societa' di disporre dei documenti
e delle informazioni necessari a verificare il  corretto  adempimento
degli obblighi del gestore, per definire la tempistica e le modalita'
di trasmissione di tali documenti e informazioni nonche', in caso  di
gestore estero, per disciplinare gli obblighi di  collaborazione  del
gestore nei confronti dei liquidatori della societa', ivi inclusa  la
trasmissione  di  ogni  informazione  o  documentazione  utile   allo
svolgimento dell'incarico del liquidatore; 
        i) la stipula di un  accordo  tra  il  gestore  estero  e  il
depositario che  assicura  a  quest'ultimo  la  disponibilita'  delle
informazioni  necessarie  per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti,
secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e
41-ter, comma 2, lettera b). 
      2. Il gestore esterno puo' essere anche socio della societa' di
partenariato. 
      3.  In  deroga  all'articolo  2453  del   codice   civile,   la
denominazione  sociale  contiene   l'indicazione   di   societa'   di
partenariato in accomandita per  azioni  in  gestione  esterna.  Tale
denominazione risulta in tutti i documenti della societa'. 
      4. Alle societa' di partenariato in  gestione  esterna  non  si
applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile.  In
caso  di  emissione  di  strumenti  partecipativi  non   si   applica
l'articolo 2376 del codice civile. 
      5. Qualora lo statuto preveda la possibilita' di costituire uno
o piu' comparti, ciascun comparto  costituisce  patrimonio  autonomo,
distinto a tutti gli effetti  da  quello  degli  altri  comparti.  Si
applica  l'articolo  35-bis,  commi  6,  6-bis,  6-ter  e   6-quater,
intendendosi le  suddette  disposizioni  riferite  alle  societa'  di
partenariato in gestione esterna, in luogo delle Sicav o Sicaf. 
      6. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione  del
gestore esterno, il consiglio di amministrazione  della  societa'  di
partenariato in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente
l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore  o
sullo svolgimento diretto dell'attivita' di  gestione  collettiva  ai
sensi dell'articolo 35-novies.1 del presente decreto.  Se  entro  due
mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al primo  periodo  non
e' stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la societa' si
scioglie. 
      7. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto  dei  doveri
normativamente previsti,  anche  nei  confronti  delle  Autorita'  di
vigilanza, per  l'attivita'  di  gestione  collettiva  del  risparmio
esercitata in base al contratto con la societa'  di  partenariato  in
gestione esterna. 
      8. Al fine di verificare il rispetto  del  comma  7,  la  Banca
d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative  competenze,
chiedere  informazioni  al  gestore   esterno   sulle   societa'   di
partenariato  gestite.  Nei  confronti  di  queste  ultime  la  Banca
d'Italia  e  la  Consob  possono,  altresi',  esercitare   i   poteri
informativi e di indagine previsti dall'articolo 6-bis ed  effettuare
ispezioni e richiedere l'esibizione dei  documenti  e  il  compimento
degli atti ritenuti necessari presso tali societa' in conformita' con
quanto  previsto  dall'articolo  6-ter.  La   Banca   d'Italia   puo'
esercitare nei confronti delle societa' di partenariato  in  gestione
esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo 7-ter e,  a  fini  di
stabilita', vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del
loro patrimonio. 
      9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti
della societa' di partenariato in  gestione  esterna  e  le  relative
modificazioni entro dieci giorni  dagli  adempimenti  previsti  dagli
articoli 2330, nel caso di costituzione della societa',  e  2436  del
codice civile. 
      10.  Si  applicano  gli  articoli   35-novies.3,   35-novies.4,
35-novies.5 e 35-novies.6.»; 
    dd) all'articolo 39: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le lettere a), c) e d) sono abrogate; 
        1.2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
          «e): in relazione ai FIA italiani immobiliari,  all'oggetto
dell'investimento, alla forma, alle  modalita'  di  partecipazione  e
alle condizioni e modalita' con le quali devono essere effettuati gli
acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase  costitutiva  sia  in
fase successiva alla costituzione del FIA.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) le lettere b) e c) sono abrogate; 
        2.2) alla lettera d),  il  segno  di  interpunzione:  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;» 
        2.2) dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
          «d-bis)  le  ulteriori  disposizioni  concernenti   i   FIA
italiani immobiliari e gli OICR garantiti.»; 
    ee) dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 39-bis (Oggetto dell'investimento degli Oicr).  -  1.  Il
patrimonio dell'Oicr puo'  essere  investito  in  una  o  piu'  delle
categorie dei seguenti beni: 
        a)   strumenti   finanziari   negoziati   in    un    mercato
regolamentato; 
        b)  strumenti  finanziari  non  negoziati   in   un   mercato
regolamentato; 
        c) depositi bancari di denaro; 
        d) beni immobili, diritti  reali  immobiliari,  ivi  compresi
quelli derivanti da  contratti  di  leasing  immobiliare  con  natura
traslativa e da rapporti concessori,  e  partecipazioni  in  societa'
immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri; 
        e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i
crediti erogati a valere sul patrimonio dell'Oicr; 
        f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano  un
valore  determinabile  con  certezza  con  una  periodicita'   almeno
semestrale. 
      2. Il patrimonio dell'Oicr e' investito nelle categorie di beni
di cui al comma 1 nel  rispetto  delle  disposizioni  della  presente
sezione e  del  regolamento  di  cui  all'articolo  39,  nonche'  dei
criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento  e  di
frazionamento del rischio e delle altre disposizioni stabilite  dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c). 
      Art. 39-ter (Oggetto dell'investimento degli OICVM italiani). -
1. Il patrimonio degli OICVM italiani e' investito nei beni  previsti
dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, nel rispetto dei limiti e dei  criteri  stabiliti
dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera  c),
del presente decreto, in attuazione  delle  disposizioni  dell'UE  in
materia di OICVM. 
      2. Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente  nella
forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav. 
      Art. 39-quater (Oggetto dell'investimento e struttura  dei  FIA
italiani). - 1. I FIA italiani  possono  essere  istituiti  in  forma
aperta se il relativo  patrimonio  e'  investito,  nel  rispetto  dei
limiti e  dei  criteri  stabiliti  dalla  Banca  d'Italia,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c): 
        a) nei beni previsti dall'articolo 39-bis, comma  1,  lettere
a) e c); 
        b) nei beni indicati dall'articolo 39-bis, comma  1,  lettera
b), in misura non superiore al 20 per cento. 
      2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o  azioni  di
Oicr aperti non quotati non viene computato nel  calcolo  del  limite
del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b). 
      3. Fatto salvo quanto  previsto  in  atti  dell'Unione  europea
direttamente applicabili e all'articolo 46-bis del presente  decreto,
sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il  cui  patrimonio  e'
investito, nel rispetto dei limiti  e  dei  criteri  stabiliti  dalla
Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  lettera  c),  nei
beni previsti dall'articolo 39-bis, comma 1, lettere d),  e),  e  f),
ovvero nei beni  indicati  al  medesimo  articolo  39-bis,  comma  1,
lettera b) diversi dalle quote o dalle  azioni  di  Oicr  aperti,  in
misura superiore al 20 per cento. 
      Art. 39-quinquies  (Ammissione  alle  negoziazioni).  -  1.  Il
regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf  o  della
societa' di partenariato specifica se per le quote del fondo o per le
azioni e' prevista la negoziazione in un mercato regolamentato  o  in
un sistema multilaterale di negoziazione e, in caso positivo,  indica
il termine entro il quale deve  essere  effettuata  la  richiesta  di
ammissione dell'Oicr alla negoziazione. 
      Art. 39-sexies (Durata). - 1. Il regolamento  del  fondo  o  lo
statuto della Sicav, della Sicaf o  della  societa'  di  partenariato
fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura  degli
investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel  caso  di  un
fondo il termine non puo' in ogni caso essere superiore al termine di
durata del gestore. 
      2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la  durata  degli
Oicr chiusi non puo' essere superiore a cinquanta  anni,  escluso  il
periodo di proroga di cui all'articolo 39-novies, comma 2. 
      3. Il comma 2 non si applica agli ELTIF. 
      Art. 39-septies (Modalita' di partecipazione e di rimborso  per
gli Oicr italiani aperti). - 1. La sottoscrizione degli  Oicr  aperti
ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore
delle quote di partecipazione o delle azioni o, nel caso  in  cui  il
regolamento o lo statuto dell'Oicr lo preveda, mediante  conferimento
di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i
quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la  frequenza  degli
scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi. 
      2. Il regolamento o  lo  statuto  dell'Oicr  prevedono  che  il
rimborso  del  valore  delle  quote  o  delle  azioni   avvenga   con
periodicita' almeno ogni quindici giorni per gli OICVM e almeno  ogni
anno per i FIA italiani aperti. Il calcolo del valore delle  quote  o
delle azioni ha luogo  con  la  medesima  frequenza  ed  e'  comunque
effettuato in occasione dell'emissione di nuove quote o azioni. 
      3. I partecipanti all'Oicr aperto hanno diritto di chiedere  il
rimborso delle quote o delle azioni secondo le  modalita'  e  con  la
frequenza previste dal regolamento del fondo o  dallo  statuto  della
Sicav e dalla  documentazione  d'offerta.  Il  rimborso  deve  essere
eseguito entro quindici giorni dalla  ricezione  della  richiesta  da
parte del gestore. Nei casi eccezionali precisati dal  regolamento  o
dallo statuto, il diritto al rimborso puo' essere sospeso dal gestore
per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione il gestore
informa tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob. 
      4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un OICVM
italiano  che  commercializza  dette  quote  in  altri  Stati  membri
dell'UE, il gestore informa della sospensione anche le  autorita'  di
vigilanza di tali Stati. 
      Art. 39-octies (Modalita' di  partecipazione  ai  FIA  italiani
chiusi). - 1. Il patrimonio del  FIA  italiano  chiuso  e'  raccolto,
secondo le modalita'  stabilite  dal  regolamento  o  dallo  statuto,
mediante una o piu' emissioni di quote  o  azioni  di  eguale  valore
unitario. Il regolamento o lo statuto del FIA disciplina le modalita'
concernenti le emissioni successive alla prima. 
      2. Le azioni o quote del FIA italiano chiuso sono  sottoscritte
entro il termine  massimo  di  ventiquattro  mesi  dalla  conclusione
positiva  della  procedura  di  commercializzazione  prevista   dagli
articoli 43 e 44 e dalle relative norme di  attuazione.  In  caso  di
offerta al pubblico,  il  termine  decorre  dalla  pubblicazione  del
prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3. 
      3. Il regolamento o lo statuto del  FIA  italiano  chiuso  puo'
prevedere i casi in cui e' consentita  una  proroga  del  termine  di
sottoscrizione di cui al comma 2 non superiore a dodici mesi al  fine
di completare la raccolta del patrimonio. 
      4.  Una  volta  terminato   il   periodo   di   sottoscrizione,
comprensivo dell'eventuale proroga di cui al comma 3, se risulta  che
il patrimonio del FIA italiano chiuso e' stato sottoscritto in misura
non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento  o  nello
statuto, il gestore puo' decidere di ridimensionare il  FIA  italiano
chiuso, in  conformita'  alle  previsioni  del  regolamento  o  dello
statuto del FIA stesso. Nel caso in cui il  patrimonio  del  FIA  sia
stato sottoscritto in misura superiore all'offerta, il  gestore  puo'
decidere di aumentarne il patrimonio del  FIA,  in  conformita'  alle
previsioni del regolamento o  dello  statuto  del  FIA  stesso.  Tali
decisioni sono tempestivamente  comunicate  dal  gestore  autorizzato
alla Banca d'Italia. 
      5. I partecipanti a un FIA italiano chiuso o a un suo eventuale
comparto versano un importo corrispondente al valore  delle  quote  o
delle azioni sottoscritte; tale importo  puo'  essere  costituito  da
crediti certi, liquidi ed esigibili detenuti nei confronti del fondo.
I partecipanti a un FIA riservato possono altresi'  sottoscrivere  le
quote o le azioni del FIA riservato o di  un  suo  comparto  mediante
conferimento di beni in natura o di  crediti,  ove  non  diversamente
specificato dal presente decreto. 
      6. I versamenti  relativi  alle  quote  o  azioni  sottoscritte
devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento o
nello statuto del FIA.  Nel  caso  di  FIA  riservati,  i  versamenti
possono essere effettuati in piu' soluzioni, a seguito di impegno del
sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore  in
base alle esigenze di investimento del FIA medesimo. 
      Art. 39-novies (Modalita' di rimborso dei FIA italiani chiusi).
- 1. Le quote o le azioni di FIA italiani chiusi sono  rimborsate  ai
partecipanti secondo le modalita' indicate nel  regolamento  o  nello
statuto alla scadenza del termine di durata del FIA. 
      2. Il regolamento o lo statuto del  FIA  italiano  chiuso  puo'
prevedere i casi in cui e'  possibile  una  proroga  del  termine  di
durata del FIA non superiore a tre anni per  il  completamento  della
liquidazione  degli  investimenti.  Nel  caso  in  cui   il   gestore
autorizzato  si  avvale  di   tale   proroga,   ne   da'   tempestiva
comunicazione alla Banca d'Italia  e  alla  Consob,  specificando  le
motivazioni poste a supporto della relativa decisione. 
      3. Il regolamento o lo statuto del  FIA  italiano  chiuso  puo'
prevedere la possibilita' che le quote o le azioni  siano  rimborsate
anticipatamente nei seguenti casi: 
        a)  su  iniziativa  del  gestore,  a  tutti  i  partecipanti,
proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute; 
        b) su richiesta dei singoli partecipanti,  per  un  ammontare
non superiore alle somme acquisite attraverso nuove emissioni e,  per
i  FIA  per  cui  non  sia  prevista  la  quotazione  in  un  mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione,  per  un
ammontare non superiore ai prestiti contratti dal fondo, purche'  non
eccedenti il 10 per cento del valore del FIA.  Nel  caso  in  cui  il
fondo effettui nuove emissioni, i rimborsi anticipati hanno luogo con
la medesima frequenza e in coincidenza con le emissioni stesse e alla
stessa data e' prevista la determinazione periodica del valore  delle
quote o delle azioni del FIA. Nel caso in cui le somme necessarie per
effettuare i rimborsi eccedano quelle acquisite attraverso  le  nuove
emissioni e i prestiti consentiti, i  rimborsi  anticipati  avvengono
proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello
statuto del FIA al fine di assicurare la parita' di  trattamento  dei
partecipanti. 
      4.  Il  regolamento  o  lo  statuto  del  FIA  italiano  chiuso
riservato puo' prevedere ulteriori modalita' di  rimborso  anticipato
delle quote  o  azioni  su  iniziativa  del  gestore,  in  deroga  al
principio di proporzionalita' di cui al comma 3, lettera a),  purche'
siano assicurate la tutela di tutti gli  investitori  del  FIA  e  la
coerenza tra le politiche di  investimento  e  di  rimborso  del  FIA
medesimo. Per  i  GEFIA  sotto  soglia  registrati,  resta  fermo  il
rispetto delle disposizioni di cui alla parte II,  titolo  III,  capo
I-ter. Ai fini del presente comma,  i  gestori  autorizzati  sono  in
grado di dimostrare alla Banca d'Italia e alla Consob che: 
        a) il regolamento e lo statuto del FIA  indicano  chiaramente
le procedure e le condizioni di rimborso anticipato; 
        b) la politica di investimento e le politiche e procedure  di
valutazione dei beni del fondo  sono  coerenti  con  la  politica  di
rimborso del FIA e, in particolare, con la frequenza dei rimborsi; 
        c) la finestra di rimborso e' offerta a tutti gli investitori
secondo le modalita' di pubblicita' previste nel regolamento o  nello
statuto dell'Oicr per la diffusione del valore delle  quote  o  delle
azioni e dandone notizia  ai  singoli  partecipanti  al  fondo  o  ai
singoli azionisti; 
        d) l'importo complessivo  dei  rimborsi  e'  limitato  a  una
percentuale delle attivita' liquide nel portafoglio  del  FIA  ed  e'
definito  dal  gestore  in   modo   da   essere   coerente   con   le
caratteristiche  delle  attivita'  nel  portafoglio  del   FIA,   non
comprometterne  la  strategia  di  investimento  e  il   profilo   di
liquidita' e non recare pregiudizio agli investitori  che  permangono
nel fondo. Nel caso in cui la liquidita' necessaria a far  fronte  ai
rimborsi anticipati derivi da nuovi prestiti, il gestore assicura  il
rispetto del limite di leva finanziaria di cui al  comma  3,  lettera
b); 
        e)  i  rimborsi  sono  preceduti  da  un  periodo  minimo  di
preavviso (notice  period)  coerente  con  i  sistemi  di  governo  e
gestione del rischio di liquidita' del FIA; 
        f) gli investitori sono trattati  equamente  e,  in  caso  di
superamento dell'importo definito dal gestore di cui alla lettera d),
i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo  i  criteri
stabiliti nel  regolamento  o  nello  statuto  del  FIA  al  fine  di
assicurare la parita' di trattamento dei partecipanti; 
        g) e' previsto un periodo di detenzione minimo iniziale, pari
ad almeno trentasei mesi,  durante  il  quale  il  gestore  non  puo'
rimborsare le quote o azioni dell'Oicr. 
      Art. 39-decies (Obblighi informativi per gli OICVM italiani). -
1. In aggiunta alle scritture prescritte per le  imprese  commerciali
dal codice civile, per ciascun OICVM italiano vengono redatti: 
        a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno
per giorno, le operazioni relative  alla  gestione  dell'OICVM  e  le
operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; 
        b) la relazione annuale, da  pubblicare  entro  quattro  mesi
dalla chiusura dell'esercizio o del minor  periodo  in  relazione  al
quale si procede alla distribuzione dei proventi; 
        c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni
esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla  fine  del  periodo  di
riferimento; 
        d) un prospetto recante  l'indicazione  del  valore  unitario
delle quote di partecipazione e del  valore  complessivo  dell'OICVM,
con periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote. 
      2. I documenti di cui al comma 1, lettere b),  c)  e  d),  sono
pubblicati nelle forme indicate nel regolamento  del  fondo  o  nello
statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che
ne  fanno  richiesta.  Tali  documenti   devono   essere   tenuti   a
disposizione del pubblico  nel  sito  internet  e  nella  sede  della
societa'. 
      3. L'ultima relazione annuale e l'ultima  relazione  semestrale
debbono, inoltre, essere tenute a  disposizione  del  pubblico  nella
sede del depositario e nelle succursali  del  medesimo  indicate  nel
regolamento o nello statuto. 
      Art. 39-undecies (Obblighi informativi per i FIA  italiani).  -
1. In aggiunta alle scritture prescritte per le  imprese  commerciali
dal   codice   civile,   per   ciascun   FIA   italiano   gestito   o
commercializzato nell'Unione europea vengono redatti: 
        a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno
per giorno, le  operazioni  relative  alla  gestione  del  FIA  e  le
operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; 
        b) la relazione  annuale  da  mettere  a  disposizione  degli
investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del  minor
periodo in relazione al  quale  si  procede  alla  distribuzione  dei
proventi; 
        c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni
esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi
dalla fine del periodo di riferimento; 
        d) un prospetto recante  l'indicazione  del  valore  unitario
delle quote di partecipazione e del valore complessivo del  FIA,  con
periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote. 
      2. I documenti di cui al comma 1, lettere b),  c)  e  d),  sono
forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. 
      3. Se il FIA e' tenuto a pubblicare una  relazione  finanziaria
annuale ai sensi dell'articolo 154-ter, sono fornite agli investitori
su richiesta solo le informazioni supplementari.»; 
    ff) all'articolo 40-ter,  comma  1,  le  parole:  «41,  comma  2,
lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «41, comma 2-bis,»; 
    gg) al capo II-bis, sezione V,  alla  rubrica,  e'  aggiunta,  in
fine, la seguente parola: «autorizzati»; 
    hh) all'articolo 41: 
      1) ai commi 1 e  2,  dopo  la  parola:  «Sgr»  e'  inserita  la
seguente: «autorizzate»; 
      2) al comma 2, lettera a), le parole: «nonche' il ritiro  della
notifica  con  la  quale  e'  stata  precedentemente  comunicata   la
commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso
dall'Italia» sono soppresse; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. La Consob stabilisce  con  regolamento  le  norme  di
attuazione    delle    disposizioni    dell'UE     concernenti     la
commercializzazione di OICVM da parte  di  gestori  italiani  in  uno
Stato dell'Unione europea  diverso  dall'Italia  e  il  ritiro  della
notifica  con  la  quale  e'  stata  precedentemente  comunicata   la
commercializzazione di tali OICVM.»; 
      4) comma 4, le parole: «Sicav e alle  Sicaf  che  gestiscono  i
propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Sicav in  gestione
interna autorizzate, alle Sicaf in  gestione  interna  autorizzate  e
alle societa' di partenariato in gestione interna autorizzate»; 
      5) alla rubrica dopo la parola: «Sgr» e' aggiunta la  seguente:
«autorizzate»; 
    ii) all'articolo 41-bis: 
      1) al comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «o  autorizza  la
Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «o lo statuto della  Sicav  in
gestione esterna ai sensi dell'articolo 38»; 
      2) al comma 4, le parole:  «l'autorizzazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dello statuto»; 
      3) al comma  5,  le  parole:  «servizi,  nonche'  il  contenuto
dell'accordo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «servizi.  La  Banca
d'Italia disciplina altresi' il contenuto dell'accordo»; 
    ll) all'articolo 41-ter,  comma  3,  le  parole:  «,  sentita  la
Consob,» sono soppresse; 
    mm) all'articolo 42, commi 1, 3 e 4-bis, le parole: «, sentita la
Banca d'Italia» sono soppresse; 
    nn) all'articolo 42-bis: 
      1) ai commi 1, 3, 4, 5,  6  e  9,  dopo  la  parola:  «Sgr»  e'
inserita la seguente: «autorizzata»; 
      2) ai commi 2 e 10,  dopo  la  parola:  «Sgr»  e'  inserita  la
seguente: «autorizzate»; 
      3) al comma 8: 
        3.1) all'alinea, le parole: «,  sentita  la  Banca  d'Italia»
sono soppresse; 
        3.2) alle lettere a) e b), dopo la parola: «Sgr» e'  inserita
la seguente: «autorizzata»; 
      4) al comma 10, le parole: «ai FIA italiani e  ai  FIA  UE  che
gestiscono i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti:  «alle
Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna
autorizzate e alle  societa'  di  partenariato  in  gestione  interna
autorizzate»; 
    oo) all'articolo 43: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «una Sgr», ovunque ricorrano, e'
inserita la seguente: «autorizzata»; 
      2) al comma 3, lettera g-bis), dopo le  parole:  «la  Sgr»,  e'
inserita la seguente: «autorizzata», e le parole: «il  GEFIA  UE  non
UE» sono sostituite dalle seguenti: «il GEFIA non UE»; 
      3) al comma 4, dopo  la  parola:  «Sgr»,  ovunque  ricorra,  e'
inserita la  seguente:  «autorizzata»,  e  le  parole  «il  gestore»,
ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la   Sgr
autorizzata o il GEFIA non UE»; 
      4) al comma 7, le parole: «il gestore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE»; 
      5) ai commi 7-bis e 7-ter, dopo la parola: «Sgr» e' inserita la
seguente: «autorizzate»; 
      6) al comma 7-quater, dopo la parola: «Sgr»,  ovunque  ricorra,
e' inserita la seguente: «autorizzata»; 
      7) al comma 9, dopo la parola: «Sgr» e' inserita  la  seguente:
«autorizzate», e le parole: «ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA  non
UE che gestiscono i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti:
«alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf  in  gestione
interna autorizzate e  alle  societa'  di  partenariato  in  gestione
interna autorizzate»; 
    pp) all'articolo 44: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «dal  gestore»  e'  inserita  la
seguente: «autorizzato»; 
      2) al comma  4,  alinea,  le  parole:  «Fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  26  del  regolamento   (UE)   2015/760   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29  aprile  2015,  la  Consob,
sentita  la  Banca  d'Italia,  disciplina»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «La Consob disciplina»; 
      3) al comma 5: 
        3.1) all'alinea, dopo le parole: «I gestori» e'  inserita  la
seguente: «autorizzati»; 
        3.2) alla lettera  e),  le  parole:  «fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  26  del  regolamento   (UE)   2015/760   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  29  aprile  2015,»  sono
soppresse; 
    qq) al capo II-quater, sezione V, alla rubrica, le parole: «delle
Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «dei gestori autorizzati»; 
    rr) all'articolo 45: 
      1) al comma 1,  dopo  le  parole:  «Le  Sgr»,  e'  inserita  la
seguente: «autorizzate», e  il  simbolo:  «%»,  ovunque  ricorre,  e'
sostituito dalle parole: «per cento»; 
      2) al comma 2: 
        2.1)  all'alinea,  dopo  la  parola:  «Sgr»  e'  inserita  la
seguente: «autorizzate»; 
        2.2) alla lettera b), dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorra,
e' inserita la seguente: «autorizzata»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) alle lettere a) e b), dopo la parola: «Sgr», e' inserita
la seguente: «autorizzate»; 
        3.2) alla lettera c), le parole: «alle Sgr che cooperano  con
altre Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sgr autorizzate  che
cooperano con altri gestori»; 
        3.3) alla lettera d), le parole: «alle Sicav e alle Sicaf che
gestiscono direttamente i propri  patrimoni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf  in
gestione interna autorizzate  e  alle  societa'  di  partenariato  in
gestione interna autorizzate»; 
      4) al comma 5, lettera d), le parole: «le Sgr sono tenute» sono
sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati sono tenuti»; 
    ss) all'articolo 46: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, dopo le parole: «Le  Sgr»,  e'  inserita  la
seguente: «autorizzate»; 
        1.2) alla lettera b), dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorra,
e' inserita la seguente: «autorizzata»; 
      2) al comma 2,  le  parole:  «una  Sgr,  individualmente  o  in
accordo con altre Sgr»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «una  Sgr
autorizzata, individualmente o in accordo con altri gestori»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) alla lettera a), dopo la parola: «Sgr», e'  inserita  la
seguente: «autorizzate»; 
        3.2) alla lettera b), le parole: «alle Sgr che cooperano  con
altre Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sgr autorizzate  che
cooperano con altri gestori»; 
        3.3) alla lettera c), le parole: «alle Sicav e alle Sicaf che
gestiscono direttamente i propri  patrimoni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf  in
gestione interna autorizzate  e  alle  societa'  di  partenariato  in
gestione interna autorizzate»; 
      4) al comma 4, alla lettera c), le parole: «le Sgr sono tenute»
sono sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati sono tenuti»; 
    tt) all'articolo 46-bis, comma 1, le parole: «degli  articoli  6,
comma 1, e 39» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  6,
comma 1»; 
    uu) all'articolo 46-ter, comma 3, l'ultimo periodo e'  sostituito
dal seguente: 
      «La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione dei FIA  UE
di cui al comma 2 alla  Centrale  dei  rischi  della  Banca  d'Italia
tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo
le modalita' da essa stabilite.»; 
    vv) all'articolo 47: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. La  Banca  Centrale  Europea,  su  proposta  della  Banca
d'Italia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle  funzioni  di
depositario  delle  banche  italiane;  la  Banca  d'Italia   rilascia
l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni  di  depositario  delle
succursali italiane di banche UE e di banche di  paesi  terzi,  delle
Sim e delle succursali italiane di imprese di investimento  UE  e  di
imprese di paesi  terzi  diverse  dalle  banche.  La  Banca  d'Italia
disciplina   con   regolamento   le   condizioni   per   l'assunzione
dell'incarico di depositario ai sensi del presente articolo.»; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. La  Banca  Centrale  Europea  o  la  Banca  d'Italia,
nell'ambito del riparto di competenze definite al comma 3, dispongono
la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  delle   funzioni   di
depositario da esse concessa,  nei  casi  stabiliti  con  regolamento
dalla Banca d'Italia.»; 
      3) al comma 4, le parole: «i  sindaci»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i componenti dell'organo di controllo», e le parole:  «del
gestore e nella gestione degli Oicr» sono sostituite dalle  seguenti:
«del gestore autorizzato e nella gestione dei relativi Oicr»; 
    zz) all'articolo 48: 
      1) al comma 3-bis,  le  parole:  «dell'OICVM»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'Oicr»; 
      2)  al  comma  4,  le  parole:  «,  sentita  la  Consob,»  sono
soppresse; 
    aaa) all'articolo 49, comma 3, secondo  periodo,  le  parole:  «,
sentita la Consob,» sono soppresse; 
    bbb) all'articolo 56: 
      1) al comma 1, le parole: «, delle  societa'  di  gestione  del
risparmio, delle Sicav e delle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti:
«e dei gestori autorizzati»; 
      2) al comma 2, dopo le  parole:  «autorizzati  in  Italia»,  il
segno di interpunzione «:» e' sostituito  dal  seguente:  «.»,  e  le
parole «in tale ipotesi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «In  tale
ipotesi»; 
      3) al comma 3,  le  parole:  «alle  societa'  di  gestione  del
risparmio, alle Sicav, alle Sicaf» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ai gestori autorizzati»; 
      4) il comma 4 e' abrogato; 
      5) al comma 4-bis, le parole: «decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«T.U. bancario»; 
      6) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
        «4-ter. Alle Sim e ai  gestori  autorizzati  non  si  applica
l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e'  fondato  sospetto
che i soggetti con funzioni di  amministrazione,  in  violazione  dei
propri doveri, abbiano compiuto gravi  irregolarita'  nella  gestione
che possono arrecare danno alla societa' o  a  una  o  piu'  societa'
controllate, l'organo con funzioni di  controllo  o  i  soci  che  il
codice civile  o  lo  statuto  abilitano  a  presentare  denuncia  al
tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide
con provvedimento motivato sentita la Consob.»; 
    ccc) all'articolo 56-bis: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al primo periodo, dopo le parole:  «la  rimozione»  sono
aggiunte le seguenti: «e ordinare il rinnovo», e  le  parole:  «delle
societa' di gestione del risparmio, delle Sicav  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei gestori autorizzati o»; 
        1.2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: 
          «Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le
violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila.»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «della  Sim,  della
societa' di gestione del  risparmio,  della  Sicav»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della societa' di cui al comma 1»; 
      3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la  Banca
d'Italia  puo',  inoltre,  ordinare  la  rimozione  di  uno  o   piu'
componenti dell'alta dirigenza della  societa'  di  cui  al  medesimo
comma 1. 
        2-ter. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei
nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata  dal  competente
organo della societa'.»; 
      4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Resta fermo il potere di rimuovere singoli  esponenti
aziendali  ai  sensi  dell'articolo  7,  commi  2-bis  e   2-ter,   e
dell'articolo 12, comma 5-ter se sufficiente per porre  rimedio  alla
situazione.»; 
      5) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti  parole:  «e
dell'alta dirigenza»; 
    ddd) all'articolo 57: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al primo  periodo,  le  parole:  «,  delle  societa'  di
gestione del risparmio, delle Sicav e delle  Sicaf»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e dei gestori  autorizzati»,  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, ovvero qualora la societa'  non  sia  in
grado di pagare i propri debiti alla scadenza»; 
        1.2)  al  secondo  periodo,  le  parole:   «quella   indicata
all'articolo 20» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quello  di  cui
all'articolo 20, comma 2,» 
      2) al comma 3: 
        2.1) al secondo periodo, le parole: «93, 94 e  97  del  Testo
unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «93  e  94  del  T.U.
bancario», e le parole: «, alle societa' di gestione  del  risparmio,
alle Sicav, alle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e ai gestori
autorizzati»; 
        2.2) al terzo periodo, le parole: «alle societa' di  gestione
del  risparmio»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «ai   gestori
autorizzati» e le parole:  «si  intendono  riferite  ai  fondi  o  ai
comparti gestiti dalla societa'» sono sostituite dalle seguenti:  «si
intendono riferite, rispettivamente, ai fondi o ai  comparti  gestiti
dalla societa' di gestione del risparmio e ai comparti gestiti  dalla
Sicav in gestione interna, dalla Sicaf in gestione  interna  e  dalla
societa' di partenariato in gestione interna»; 
      3) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «societa'  di
gestione del risparmio» e' inserita la seguente: «autorizzata»; 
      4) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
        «3-ter. Il  comma  3-bis  si  applica  anche  alle  Sicav  in
gestione  interna  autorizzate,  alle  Sicaf  in   gestione   interna
autorizzate e alle  societa'  di  partenariato  in  gestione  interna
autorizzate, in relazione ai comparti da  esse  gestiti,  nonche'  ai
gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi  del  regolamento  (UE)
345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2013,
e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati  ai  sensi  del  regolamento
(UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.»; 
      5) al comma 4, le  parole:  «,  la  societa'  di  gestione  del
risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno» sono sostituite dalle seguenti:
«o il gestore autorizzato ha»; 
      6) al comma  6,  le  parole:  «una  Sicav  o  una  Sicaf»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «una   Sicav   in   gestione   interna
autorizzata, una Sicaf in gestione interna autorizzata o una societa'
di partenariato in gestione interna  autorizzata»  e  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: «Il presente comma si applica  anche
alle Sicaf in gestione interna e alle  societa'  di  partenariato  in
gestione interna che sono gestori di  fondi  EuVECA  disciplinati  ai
sensi del regolamento (UE) 345/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2013, o gestori di fondi EuSEF  disciplinati
ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto  compatibile  con  i  citati
regolamenti europei.»; 
      7) i commi 6-bis, 6-bis.1 e 6-bis.2 sono abrogati; 
    eee) dopo l'articolo 57, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 57-bis  (Liquidazione  ordinaria).  -  1.  Alle  Sim,  ai
gestori autorizzati e agli Oicr  societari  in  gestione  esterna  si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario. 
      2. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i
poteri del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  della  Banca
d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto. 
      3. La Banca d'Italia, d'intesa  con  la  Consob,  puo'  emanare
disposizioni attuative del presente articolo. 
      Art. 57-ter (Crisi del  fondo  comune  di  investimento  e  del
relativo comparto). - 1. Qualora le attivita'  del  fondo  comune  di
investimento italiano o  del  relativo  comparto  non  consentano  di
soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano  ragionevoli
prospettive che tale situazione possa essere  superata,  uno  o  piu'
creditori o la Sgr autorizzata o il gestore estero  che  lo  gestisce
possono chiedere  la  liquidazione  del  fondo  o  del  comparto.  La
richiesta di liquidazione si presenta con ricorso  al  tribunale  del
luogo in cui la Sgr autorizzata ha la  sede  legale  o,  in  caso  di
gestore  estero,  al  tribunale  del  luogo   dove   questo   ha   un
rappresentante autorizzato a stare in giudizio  o,  in  mancanza,  al
tribunale del luogo dove e' stato costituito il fondo. Il  tribunale,
sentiti la  Banca  d'Italia  e  i  rappresentanti  legali  della  Sgr
autorizzata o del gestore estero, quando ritenga fondato il  pericolo
di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo o del comparto  con
sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca
d'Italia nomina uno o piu' liquidatori, che provvedono secondo quanto
disposto dall'articolo  57,  comma  3-bis,  nonche'  un  comitato  di
sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti
il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche  Sgr
autorizzate  o  enti.  Il  provvedimento  della  Banca  d'Italia   e'
pubblicato per estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto  compatibile,
l'articolo 84, a eccezione del comma 5, del T.U. bancario. Se la  Sgr
autorizzata che gestisce il fondo  e'  successivamente  sottoposta  a
liquidazione coatta amministrativa, i  commissari  liquidatori  della
Sgr autorizzata assumono l'amministrazione del fondo  sulla  base  di
una situazione  dei  conti  predisposta  dai  liquidatori  del  fondo
stesso. Le indennita' spettanti ai liquidatori e  ai  componenti  del
comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca  d'Italia  in
base ai  criteri  dalla  stessa  stabiliti  e  sono  a  carico  della
liquidazione. 
      2. Qualora il  fondo  comune  di  investimento  o  il  comparto
sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 1 sia privo  di  risorse
liquide o  queste  siano  stimate  dai  liquidatori  insufficienti  a
soddisfare  i  crediti  in  prededuzione  fino  alla  chiusura  della
liquidazione, i liquidatori pagano, con priorita'  rispetto  a  tutti
gli  altri  crediti  prededucibili,  le  spese  necessarie   per   il
funzionamento della liquidazione, le indennita' e  le  spese  per  lo
svolgimento dell'incarico degli  organi  liquidatori,  le  spese  per
l'accertamento del  passivo,  per  la  conservazione  e  il  realizzo
dell'attivo, per l'esecuzione di riparti  e  restituzioni  e  per  la
chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima  le  risorse
liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le  somme
messe a disposizione dalla Sgr autorizzata che gestisce il fondo o il
comparto. Le somme anticipate dalla Sgr autorizzata  sono  recuperate
sulle risorse liquide della procedura che si rendano  successivamente
disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili.  Se
la Sgr autorizzata e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
ed e' priva di risorse liquide o queste sono stimate  dai  commissari
insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di cui  al  primo
periodo, al fondo o al comparto si applica,  in  quanto  compatibile,
l'articolo 92-bis del T.U. bancario. 
      3. La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione
anche nei confronti dei comparti  delle  Sicav  in  gestione  interna
autorizzate, delle Sicaf in  gestione  interna  autorizzate  e  delle
societa'   di   partenariato   in   gestione   interna   autorizzate,
intendendosi le suddette  disposizioni  riferite  ai  comparti  delle
Sicav in gestione interna, delle Sicaf in gestione  interna  e  delle
societa' di partenariato in gestione interna in  luogo  dei  comparti
dei fondi comuni di investimento, e alla Sicav in  gestione  interna,
Sicaf in gestione interna o  societa'  di  partenariato  in  gestione
interna  stesse  in  luogo  della  Sgr.  Si   applica   agli   organi
liquidatori, in quanto compatibile, anche l'articolo 84, comma 5, del
T.U. bancario. 
      4. La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione
anche nei confronti degli Oicr societari in gestione  esterna  o  dei
relativi comparti, intendendosi  le  suddette  disposizioni  riferite
alle Sicav in gestione esterna, alle Sicaf in gestione esterna o alle
societa' di partenariato in gestione esterna, o ai relativi comparti,
in luogo dei fondi comuni  di  investimento  o  dei  comparti,  e  al
gestore esterno designato ai sensi degli  articoli  38  o  38-bis  in
luogo della Sgr autorizzata. Si applica agli organi  liquidatori,  in
quanto compatibile, anche l'articolo 84, comma 5, del T.U.  bancario.
Qualora la procedura sopra richiamata riguardi un Oicr societario  in
gestione  esterna  o  tutti  i  relativi  comparti,  dalla  data   di
pubblicazione della sentenza di cui al comma 1  cessano  le  funzioni
degli organi amministrativi, di controllo e assembleari,  nonche'  di
ogni altro organo dell'Oicr societario in gestione esterna. 
      5.  Qualora  ne  ricorrano  i  relativi  presupposti,  la   Sgr
autorizzata o il gestore  estero,  per  conto  del  fondo  comune  di
investimento  o  del  comparto,  la   Sicav   in   gestione   interna
autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata e  la  societa'
di partenariato  in  gestione  interna  autorizzata,  per  conto  del
comparto, possono presentare l'istanza di accesso  alla  composizione
negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione  della  crisi  e
dell'insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte I,  titolo  II  e
parte I, titolo IV, capo I, sezioni I e II  del  codice  della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019  n.  14.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  relative
disposizioni e le disposizioni ivi richiamate, intendendosi  riferite
alla liquidazione di cui al  comma  1  in  luogo  della  liquidazione
giudiziale. Il tribunale  competente  comunica  tempestivamente  alla
Banca d'Italia i ricorsi per la concessione  di  misure  cautelari  o
protettive ovvero per l'accesso agli strumenti di  regolazione  della
crisi  e  dell'insolvenza  di  cui  al  presente  comma   nonche'   i
provvedimenti assunti. 
      6. Gli Oicr societari in gestione  esterna  possono  presentare
l'istanza di accesso alla composizione negoziata  e  avvalersi  degli
strumenti di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  di  cui,
rispettivamente, alla parte I, titolo II e alla parte I,  titolo  IV,
capo  I,  sezioni  I  e  II  del  codice  della  crisi  d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.
Si applica il comma 5, secondo e terzo periodo. 
      7. Il presente articolo si applica anche ai  gestori  di  fondi
EuVECA disciplinati  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  345/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e ai  gestori
di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del  regolamento  (UE)  346/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto
compatibile con i citati regolamenti europei. 
      Art. 57-quater (Crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di  un
FIA da esso gestito o del relativo comparto). -  1.  Ai  GEFIA  sotto
soglia registrati si applicano le disposizioni del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14  del
2019, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo. 
      2. La domanda di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  ai
sensi della parte prima, titolo V del codice della crisi d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n.  14  del  2019,  e'
proposta su ricorso del GEFIA sotto soglia registrato, di uno o  piu'
creditori o del pubblico ministero. 
      3. In caso di  sottoposizione  a  liquidazione  giudiziale  del
GEFIA sotto soglia registrato, l'amministrazione dei  FIA  da  questo
gestiti e dei comparti e' attribuita agli organi della procedura, che
provvedono con gestione separata alla liquidazione  o  alla  cessione
degli  stessi.  A  tal  fine,  si  applicano  le  disposizioni  della
liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n.  14  del  2019,  in
quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 
      4. Il  tribunale  competente  per  l'avvio  della  liquidazione
giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato informa  tempestivamente
la Banca d'Italia  dell'apertura  della  procedura  e  comunica  alla
stessa l'avvenuta liquidazione ovvero cessione dei FIA gestiti o  dei
comparti. 
      5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57-ter e fuori dal
caso di liquidazione giudiziale del  GEFIA  sotto  soglia  registrato
previsto dal comma 3, ai FIA o ai  relativi  comparti  gestiti  dalla
societa' di gestione del risparmio sotto soglia  registrata,  nonche'
ai comparti della Sicaf sotto soglia registrata e della  societa'  di
partenariato sotto soglia  registrata,  si  applica  la  liquidazione
giudiziale  ai   sensi   del   codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n.  14  del  2019,  in
quanto compatibile, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e  7.  Se
il GEFIA sotto soglia registrato che gestisce il FIA o il comparto e'
successivamente sottoposto a liquidazione  giudiziale  ai  sensi  del
comma 1, il curatore della liquidazione giudiziale  del  GEFIA  sotto
soglia registrato assume l'amministrazione del  FIA  o  del  comparto
sulla base di una situazione dei conti predisposta dal curatore della
liquidazione giudiziale del FIA o del comparto. 
      6. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale del FIA
o del comparto di cui al comma 5 puo' essere presentata da uno o piu'
creditori, dal GEFIA sotto soglia registrato o dal pubblico ministero
con ricorso al tribunale del luogo  in  cui  il  GEFIA  sotto  soglia
registrato  ha  la  sede  legale.  Il   tribunale,   quando   accerti
l'insolvenza ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 14 del 2019 del  FIA  o  del  comparto,  dichiara  con
sentenza  l'apertura  della  liquidazione  giudiziale  e  ne  informa
tempestivamente la Banca d'Italia. 
      7.  Il  GEFIA  sotto  soglia  registrato,   nell'ambito   della
procedura di liquidazione giudiziale dei FIA da questo gestiti e  dei
comparti, deve essere sentito  in  tutti  i  casi  in  cui  la  legge
richiede che sia sentito il  debitore  ed  e'  tenuto  a  fornire  le
informazioni, i chiarimenti, i documenti e  adempiere  agli  obblighi
necessari per la gestione della procedura richiesti al debitore dagli
organi della medesima e dalla legge. Puo',  altresi',  presentare  la
proposta di concordato nella liquidazione giudiziale  per  conto  del
FIA o del comparto, nei casi  e  alle  condizioni  in  cui  la  legge
legittima a cio' il debitore. Gli effetti che la legge fa  discendere
dall'apertura della liquidazione giudiziale  sugli  atti,  pagamenti,
rapporti  contrattuali  o  processuali  del  debitore  si   intendono
riferiti  agli  atti,  ai  pagamenti,  ai  rapporti  contrattuali   o
processuali compiuti o costituiti dal GEFIA sotto  soglia  registrato
per conto del FIA o del comparto in liquidazione giudiziale. 
      8. Qualora il FIA  o  il  comparto  sottoposto  a  liquidazione
giudiziale ai sensi del comma 5 sia privo di risorse liquide o queste
siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in
prededuzione fino alla chiusura della  procedura,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 57-ter, comma 2. 
      9. Il GEFIA sotto soglia registrato puo', per conto del FIA  da
questo gestito o del comparto, presentare l'istanza di  accesso  alla
composizione negoziata e avvalersi  degli  strumenti  di  regolazione
della crisi e dell'insolvenza di  cui,  rispettivamente,  alla  parte
prima, titolo II e alla parte prima, titolo IV, capi I, I-bis  e  III
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo n. 14 del 2019. Si applicano, in quanto  compatibili,  le
relative disposizioni.»; 
    fff) all'articolo 60-bis: 
      1) al comma 1, le parole: «di una Sicav o di  una  Sicaf»  sono
sostituite dalle seguenti: «di una Sicav,  di  una  Sicaf  o  di  una
societa' di partenariato»; 
      2) al comma 3: le parole «di una Sicav, o di  una  Sicaf»  sono
sostituite dalle seguenti: «di una Sicav,  di  una  Sicaf  o  di  una
societa' di partenariato» e le parole «dal titolo IV della parte  II»
sono sostituite dalle seguenti: «dal presente titolo»; 
      3) al comma 4, le parole: «Sicav e Sicaf» sono sostituite dalle
seguenti: «Sicav, Sicaf e societa' di partenariato»; 
      4) alla rubrica, le parole: «delle Sicav e  delle  Sicaf»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle Sicav, delle Sicaf e delle societa'
di partenariato». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo della rubrica del capo I del titolo
          III della parte II e  degli  articoli  32-quater,  33,  34,
          35-bis,   35-ter,   35-quater,   35-quinquies,   35-sexies,
          35-septies, 35-octies,  35-decies,  35-duodecies,  36,  37,
          della rubrica del capo II, sezione II, 38, 39, 40-ter,  del
          capo II bis, sezione V, degli articoli 41, 41-bis,  41-ter,
          42, 42-bis 43, 44, della rubrica capo II-quater, sezione V,
          degli articoli 45, 46, 46-bis,  46-ter,  47,  48,  49,  56,
          56-bis,  57,  60-bis  del  citato  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto: 
              "TITOLO III 
              GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO 
              CAPO I 
              Soggetti e attivita' esercitabili 
              "Art. 32-quater. Riserva di attivita' 
              1. L'esercizio in via  professionale  del  servizio  di
          gestione collettiva del risparmio e'  riservato  alle  Sgr,
          alle Sicav in gestione  interna,  alle  Sicaf  in  gestione
          interna  e  alle  societa'  di  partenariato  in   gestione
          interna,  nonche'  alle  societa'  di   gestione   UE   che
          gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai  GEFIA  non  UE
          che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del
          presente titolo. 
              1-bis. I GEFIA sotto soglia  registrati  esercitano  in
          via professionale il servizio di  gestione  collettiva  del
          risparmio  esclusivamente  nei  limiti  e  alle  condizioni
          previste dal capo I-ter del presente titolo. 
              2.  Le  disposizioni  del  presente   titolo   non   si
          applicano: 
              a) alle  istituzioni  sovranazionali,  quali  la  Banca
          centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il
          Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni  europee
          di  finanziamento  allo  sviluppo  e  le  banche   sviluppo
          bilaterali,  la  Banca   Mondiale,   il   Fondo   Monetario
          Internazionale, e le  altre  istituzioni  sovranazionali  e
          organizzazioni   internazionali   analoghe,   quando   tali
          istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA  per  finalita'
          di interesse pubblico; 
              b) alle Banche centrali nazionali; 
              c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali  e  agli
          altri enti che gestiscono fondi destinati al  finanziamento
          dei   regimi   di   sicurezza   sociale   e   dei   sistemi
          pensionistici; 
              d) alle societa' di partecipazione finanziaria,  intese
          come societa' che detengono partecipazioni in  una  o  piu'
          imprese,   con   lo   scopo   di    realizzare    strategie
          imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore  nel
          lungo termine  delle  stesse,  attraverso  l'esercizio  del
          controllo, dell'influenza notevole o dei diritti  derivanti
          da partecipazioni e che: 
              1) operano per proprio  conto  e  le  cui  azioni  sono
          ammesse  alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato
          dell'Unione europea; oppure 
              2) non sono  costituite  con  lo  scopo  principale  di
          generare  utili   per   i   propri   investitori   mediante
          disinvestimenti   delle   partecipazioni   nelle   societa'
          controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate,
          come comprovato dal loro  bilancio  e  da  altri  documenti
          societari; 
              e)  ai  regimi   di   partecipazione   dei   lavoratori
          all'impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori; 
              f) alle societa' di cartolarizzazione dei crediti; 
              g)  alle  forme  pensionistiche  previste  dal  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
              3. La Banca d'Italia, sentita  la  Consob,  adotta  con
          proprio regolamento le disposizioni attuative del  presente
          articolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni   dell'Unione
          europea.". 
              "Art. 33 Attivita' esercitabili 
              1. Le Sgr gestiscono il patrimonio  e  i  rischi  degli
          Oicr  nonche'  amministrano  e  commercializzano  gli  Oicr
          gestiti. 
              2. Le Sgr autorizzate possono altresi': 
              a) prestare il servizio di gestione di portafogli; 
              b)  istituire  e  gestire  fondi  pensione,  inclusi  i
          prodotti pensionistici  individuali  paneuropei  (PEPP)  in
          conformita'  con  quanto  previsto  nel  regolamento   (UE)
          2019/1238 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
          giugno 2019; 
              c) svolgere le attivita' connesse o strumentali; 
              d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato  I,
          Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote o azioni di
          Oicr; 
              e) prestare il servizio di  consulenza  in  materia  di
          investimenti; 
              f) commercializzare quote o azioni di Oicr  gestiti  da
          terzi, in conformita' alle  regole  di  condotta  stabilite
          dalla Consob, sentita la Banca d'Italia; 
              g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione  di
          ordini; 
              g-bis)  amministrare  indici  di   riferimento,   fatta
          eccezione per gli indici di  riferimento  utilizzati  dagli
          Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste  nel
          regolamento (UE) 2016/1011 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'8 giugno 2016; 
              g-ter) qualora autorizzate a prestare  il  servizio  di
          gestione di FIA, svolgere attivita' di gestione di  crediti
          nei confronti dei FIA gestiti e  prestare  il  servizio  di
          gestione  di  crediti  in  sofferenza  nei   confronti   di
          acquirenti di crediti in  sofferenza  in  conformita'  alle
          disposizioni nazionali di attuazione della  direttiva  (UE)
          2021/2167 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  24
          novembre 2021; 
              g-quater)  svolgere   attivita'   di   concessione   di
          finanziamenti per conto dei FIA  gestiti,  ai  sensi  degli
          articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater; 
              g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA  gestiti,
          servizi per le societa' veicolo per la cartolarizzazione di
          cui  all'articolo  2,  punto  2),  del   regolamento   (UE)
          2017/2402 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12
          dicembre 2017 e per le societa'  per  la  cartolarizzazione
          dei crediti di cui all'articolo 3  della  legge  30  aprile
          1999,  n.  130,  in  conformita'  con  l'articolo  7  della
          medesima legge n. 130 del 1999; 
              g-sexies)  prestare  a  terze  parti  qualsiasi   altra
          funzione o attivita' gia' svolta dalla Sgr in  relazione  a
          un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che  essa
          fornisce a norma del  comma  1  e  del  presente  comma,  a
          condizione che potenziali conflitti di interesse  derivanti
          dalla fornitura di tali funzioni o attivita' a terze  parti
          siano gestiti in modo adeguato. 
              2-bis. Le Sgr autorizzate non possono prestare  in  via
          esclusiva le attivita' e i servizi di cui al comma 2.  Alle
          Sgr autorizzate che prestano il  servizio  di  gestione  di
          crediti  in  sofferenza  nei  confronti  di  acquirenti  di
          crediti in sofferenza di cui al comma 2, lettera g-ter), si
          applicano  le  disposizioni  sull'acquisto  e  gestione  di
          crediti in sofferenza di cui al titolo V, capo II,  laddove
          compatibili, nonche'  gli  articoli  128  e  144  del  T.U.
          bancario. 
              3. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le  Sicaf
          in gestione interna autorizzate  prestano  il  servizio  di
          gestione collettiva del risparmio e le  attivita'  previste
          dal comma 1 in relazione al  patrimonio  raccolto  mediante
          l'offerta di azioni proprie e, nel caso delle Sicaf,  anche
          di strumenti finanziari partecipativi  ove  previsti  dallo
          statuto;  esse  possono  altresi'  svolgere  le   attivita'
          connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c). 
              3-bis. Le societa' di partenariato in gestione  interna
          autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del
          risparmio e le attivita' previste dal comma 1 in  relazione
          al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie
          e,  ove  previsti  nello  statuto,   anche   di   strumenti
          finanziari partecipativi e mediante le ulteriori  modalita'
          di raccolta ivi definite,  nei  limiti  e  alle  condizioni
          previsti all'articolo 35-novies.1;  esse  possono  altresi'
          svolgere le attivita' connesse  e  strumentali  di  cui  al
          comma 2, lettera c). Il presente  comma  si  applica  anche
          alle societa' di partenariato in gestione interna che  sono
          gestori  di  fondi  EuVECA  disciplinati   ai   sensi   del
          regolamento (UE) 345/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 17 aprile 2013,  o  gestori  di  fondi  EuSEF
          disciplinati ai sensi del  regolamento  (UE)  346/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile  2013,  in
          quanto compatibile con i citati regolamenti europei. 
              3-ter. I GEFIA  sotto  soglia  registrati  prestano  il
          servizio  di  gestione  collettiva  del  risparmio   e   le
          attivita' previste dal comma 1 nei limiti e alle condizioni
          previsti   all'articolo   35-quaterdecies.   Essi   possono
          altresi' svolgere le attivita' connesse  e  strumentali  di
          cui al comma 2, lettera c). 
              4. I gestori autorizzati e le Sicaf possono delegare  a
          soggetti   terzi   specifiche   funzioni   inerenti    alla
          prestazione dei servizi di cui al presente capo. La  delega
          e' effettuata con modalita' tali da evitare lo  svuotamento
          di attivita' della societa' stessa  ed  e'  esercitata  nel
          rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione
          di funzioni previste in attuazione dell'articolo  6,  comma
          1,  lettera  c-bis),  numero  8),  e  comma  2-bis),  ferma
          restando la responsabilita'  del  gestore  autorizzato  nei
          confronti degli  investitori  per  l'operato  dei  soggetti
          delegati. 
              4-bis. La  commercializzazione  delle  quote  o  azioni
          degli Oicr gestiti svolta da uno o piu' distributori non e'
          considerata delega ai sensi  delle  norme  attuative  della
          direttiva  (UE)  2011/61  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009
          quando le quote o azioni degli Oicr  sono  commercializzati
          in conformita' con le norme di recepimento della  direttiva
          2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
          maggio  2014  o   attraverso   prodotti   di   investimento
          assicurativo in conformita' con  le  norme  di  recepimento
          della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 20 gennaio 2016, a prescindere da  eventuali
          accordi di distribuzione tra il gestore  autorizzato  e  il
          distributore. 
              5. La Banca d'Italia, sentita  la  Consob,  detta,  con
          proprio regolamento, disposizioni  attuative  del  presente
          articolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni   dell'Unione
          europea.". 
              "Art. 35-bis. Autorizzazione della  Sicav  in  gestione
          interna e della Sicaf in gestione interna 
              1. La Banca d'Italia, sentita la Consob,  autorizza  le
          Sicav in gestione interna e le Sicaf  in  gestione  interna
          alla prestazione del servizio di  gestione  collettiva  del
          risparmio se ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) e' adottata la forma  di  societa'  per  azioni  nel
          rispetto delle disposizioni del presente capo; 
              b)  la  sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' sono situate nel territorio della Repubblica; 
              c) il capitale sociale  versato  e'  di  ammontare  non
          inferiore a quello determinato in via generale dalla  Banca
          d'Italia; 
              d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo siano idonei secondo quanto  previsto
          dall'articolo 13; 
              e)   i   titolari   delle    partecipazioni    indicate
          all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano  i
          criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono
          le condizioni per il  divieto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 2; 
              f) per le Sicav in gestione interna lo statuto  prevede
          come  oggetto  esclusivo  l'investimento   collettivo   del
          patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie  azioni;
          per le Sicaf in gestione interna lo  statuto  prevede  come
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio
          raccolto mediante offerta  delle  proprie  azioni  e  degli
          strumenti finanziari partecipativi indicati  nello  statuto
          stesso; 
              g) la struttura del gruppo di cui e' parte la  societa'
          non e' tale da  pregiudicare  l'effettivo  esercizio  della
          vigilanza  sulla  societa'  e  sono   fornite   almeno   le
          informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; 
              h) e' presentato,  unitamente  all'atto  costitutivo  e
          allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
          nonche' una relazione sulla struttura organizzativa. 
              1-bis. Le Sicav in gestione interna  autorizzate  e  le
          Sicaf in gestione interna autorizzate comunicano alla Banca
          d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle
          condizioni  per   il   rilascio   dell'autorizzazione,   in
          particolare qualsiasi  cambiamento  significativo  relativo
          alle  informazioni  fornite  a  corredo  della  domanda  di
          autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. 
              2.  La  Banca  d'Italia,   sentita   la   Consob,   con
          regolamento: 
              a) disciplina la procedura di  autorizzazione  prevista
          dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa; 
              b)   individua   la   documentazione   da   trasmettere
          unitamente alla richiesta di autorizzazione e al  contenuto
          dell'atto costitutivo e dello statuto. 
              3. La Banca d'Italia attesta la  conformita'  dell'atto
          costitutivo e dello statuto alle prescrizioni di legge e di
          regolamento e,  con  riferimento  alle  Sicav  in  gestione
          interna e alle Sicaf in gestione interna  diverse  dai  FIA
          riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati. 
              4. Nel caso in cui  l'autorizzazione  alla  prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio ai  sensi
          del  comma  1  sia  contestuale  alla  costituzione   della
          societa', i soci fondatori della Sicav in gestione  interna
          o  della  Sicaf  in   gestione   interna   procedono   alla
          costituzione della societa' e  a  effettuare  i  versamenti
          relativi al capitale  iniziale  sottoscritto  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  rilascio  dell'autorizzazione.  Il
          capitale iniziale deve essere interamente versato. 
              5. La denominazione sociale  della  Sicav  in  gestione
          interna contiene l'indicazione di societa' di  investimento
          per azioni a capitale variabile. La  denominazione  sociale
          della Sicaf in gestione interna contiene  l'indicazione  di
          societa' di investimento per azioni a capitale fisso.  Tali
          denominazioni  risultano  in  tutti   i   documenti   delle
          societa'. Alla Sicav in gestione interna e  alla  Sicaf  in
          gestione interna non si applicano gli articoli 2333,  2334,
          2335 e 2336 del codice civile; per  le  Sicav  in  gestione
          interna non sono ammessi i conferimenti in natura. 
              5-bis. Al fine  di  assicurare  il  rispetto,  in  ogni
          momento,  delle  disposizioni  applicabili  in  materia  di
          requisiti patrimoniali, le Sicav in gestione interna  e  le
          Sicaf   in   gestione   interna   individuano   le   azioni
          sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il
          patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis. 
              6. Qualora la Sicav in gestione interna e la  Sicaf  in
          gestione interna prevedano la costituzione di  uno  o  piu'
          comparti,   lo   statuto   individua   almeno   le   azioni
          sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il
          patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis e le categorie
          di azioni che attribuiscono diritti in relazione ai singoli
          comparti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2265
          del codice civile,  lo  statuto  della  Sicav  in  gestione
          interna e della Sicaf in  gestione  interna  disciplina  le
          modalita' di partecipazione agli utili e alle perdite della
          societa', e  dei  relativi  comparti  ove  costituiti,  per
          ciascuna categoria di azioni. Le azioni di ciascun comparto
          rappresentano una frazione del capitale sociale della Sicav
          e della Sicaf. 
              6-bis. Il patrimonio generale della Sicav  in  gestione
          interna e della Sicaf in gestione interna che prevedono uno
          o  piu'  comparti  e'  il  complesso  di  beni  e  rapporti
          giuridici facenti  capo  alla  societa',  non  imputati  ai
          singoli  comparti,  preordinato  allo   svolgimento   delle
          attivita' della societa'  nel  suo  complesso.  Lo  statuto
          disciplina, in conformita' con la normativa  applicabile  e
          con  quanto  previsto  al  comma  6,  la  composizione  del
          patrimonio generale e le modalita' attraverso le  quali  e'
          possibile disporre, integrare  e  sostituire  i  beni  e  i
          rapporti giuridici che lo compongono in modo da  assicurare
          la sana e prudente gestione della societa'. 
              6-ter. Nel caso di Sicav in gestione interna e Sicaf in
          gestione interna che prevedono uno o piu' comparti, ciascun
          comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a  tutti
          gli effetti dal patrimonio generale della  societa'  e  dai
          patrimoni  degli  altri  comparti,  ove  costituiti;  delle
          obbligazioni relative alla gestione del  singolo  comparto,
          ivi incluse  quelle  di  natura  tributaria,  la  Sicav  in
          gestione interna o la Sicaf in  gestione  interna  risponde
          esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul
          patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei
          creditori  degli  altri  comparti  o  nell'interesse  degli
          stessi  ne'  azioni  dei   creditori   della   societa'   o
          nell'interesse della stessa. Gli atti compiuti in relazione
          alla  gestione  di  un  singolo  comparto  debbono   recare
          espressa menzione del comparto; in mancanza la societa'  ne
          risponde  anche  con  il  suo  patrimonio  generale.  Resta
          esclusa  la  aggredibilita'  del  patrimonio  degli   altri
          comparti, salvo che in caso di  obbligazioni  derivanti  da
          fatto illecito, per le quali la societa' risponde anche con
          i  patrimoni  degli  altri  comparti,  ove  costituiti.  Il
          patrimonio di una medesima Sicav in gestione  interna  puo'
          essere suddiviso in comparti costituiti  esclusivamente  da
          FIA o  esclusivamente  da  OICVM,  soggetti  alle  relative
          discipline europee e nazionali. 
              6-quater.  Sul  patrimonio  della  Sicav  in   gestione
          interna e della Sicaf in gestione interna e  sui  patrimoni
          dei comparti, ove costituiti, non sono ammesse  azioni  dei
          creditori  del  depositario  o  del   sub   depositario   o
          nell'interesse degli stessi.". 
              "Art. 35-ter Albi 
              1. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le  Sicaf
          in gestione interna autorizzate in Italia sono iscritte  in
          appositi albi tenuti dalla  Banca  d'Italia.  L'albo  delle
          Sicav e' articolato in due sezioni distinte a  seconda  che
          le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA. 
              2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni
          all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da  esso.  La
          Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni  rilasciate  o
          ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco delle Sicav  e
          delle Sicaf autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati,  le
          informazioni   sono   comunicate   all'AESFEM    su    base
          trimestrale. 
              3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli  atti
          e  nella   corrispondenza   gli   estremi   dell'iscrizione
          all'albo.". 
              "Art.  35-quater  Capitale  e  azioni  della  Sicav  in
          gestione interna autorizzata 
              1. Il capitale  della  Sicav  in  gestione  interna  e'
          sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla  societa',
          cosi' come determinato ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,
          lettera c), n. 5). Il rimborso, anche in caso di recesso  o
          conversione in altri strumenti, delle azioni sottoscritte a
          fronte dei conferimenti  che  costituiscono  il  patrimonio
          generale della Sicav in  gestione  interna  e'  autorizzato
          dalla Banca d'Italia, nei casi e alle  condizioni  previste
          dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La
          Banca d'Italia, anche in deroga  a  norme  di  legge,  puo'
          limitare tale  rimborso  laddove  cio'  sia  necessario  ad
          assicurare il rispetto delle condizioni di sana e  prudente
          gestione della Sicav in gestione interna. 
              2. Alla Sicav in gestione interna non si applicano  gli
          articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile. 
              3. Le azioni rappresentative del capitale  della  Sicav
          in gestione interna devono essere interamente  liberate  al
          momento della loro emissione. 
              4. Le azioni della Sicav in  gestione  interna  possono
          essere nominative o al portatore secondo  quanto  stabilito
          dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo
          voto per ogni socio indipendentemente dal numero di  azioni
          di tale categoria possedute. 
              5. Lo statuto della Sicav in gestione interna indica le
          modalita' di determinazione del valore delle azioni  e  del
          prezzo di emissione e di rimborso nonche'  la  periodicita'
          con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate. 
              5-bis. Qualora sia prevista la costituzione  di  uno  o
          piu'  comparti,  lo   statuto   puo'   prevedere   che   la
          distribuzione dei proventi  relativi  al  singolo  comparto
          conseguiti  possa  avvenire  anche  in  assenza  di   utili
          complessivi della societa', previa asseverazione  da  parte
          del soggetto incaricato  della  revisione  contabile  della
          societa' e a condizione che sia assicurata la gestione sana
          e  prudente  della  societa';  le  perdite  relative   alla
          gestione di un comparto  sono  imputate  esclusivamente  al
          patrimonio del medesimo comparto. 
              6. Lo statuto della  Sicav  in  gestione  interna  puo'
          prevedere: 
              a) limiti all'emissione di azioni nominative; 
              b) particolari vincoli di trasferibilita' delle  azioni
          nominative; 
              c) l'esistenza di comparti di investimento  per  ognuno
          dei quali sono emesse una o piu' categorie  di  azioni;  in
          tal caso sono stabiliti i  criteri  di  ripartizione  delle
          spese generali e dei proventi tra  i  vari  comparti  e  il
          patrimonio generale; 
              d) la possibilita'  di  emettere  frazioni  di  azioni,
          fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
          sociali sono comunque subordinati  al  possesso  di  almeno
          un'azione, secondo la disciplina del presente capo. 
              7. Alla Sicav in gestione interna non si applicano  gli
          articoli 2346, comma sesto, 2349,  2350,  commi  secondo  e
          terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353,  2354,  comma  terzo,
          numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile. 
              8. La Sicav  in  gestione  interna  non  puo'  emettere
          obbligazioni  o  azioni  di  risparmio  ne'  acquistare   o
          comunque detenere azioni proprie.". 
              "Art. 35-quinquies. Capitale e azioni  della  Sicaf  in
          gestione interna autorizzata 
              1. Alla Sicaf in gestione interna non si applicano  gli
          articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile. 
              2. Le azioni della Sicaf in  gestione  interna  possono
          essere nominative o al portatore secondo  quanto  stabilito
          dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo
          voto per ogni socio indipendentemente dal numero di  azioni
          di tale categoria possedute. 
              3. Lo statuto della Sicaf in gestione interna indica le
          modalita' di determinazione del valore delle azioni e degli
          eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi. 
              4. Lo statuto della  Sicaf  in  gestione  interna  puo'
          prevedere: 
              a) limiti all'emissione di azioni nominative; 
              b) particolari vincoli di trasferibilita' delle  azioni
          nominative; 
              c) l'esistenza di comparti di investimento  per  ognuno
          dei quali sono emesse una o piu' categorie di azioni  o  di
          strumenti  finanziari  partecipativi;  in  tal  caso   sono
          stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali  e
          dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale; 
              d) la possibilita'  di  emettere  frazioni  di  azioni,
          fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
          sociali sono comunque subordinati  al  possesso  di  almeno
          un'azione, secondo la disciplina del presente capo; 
              e) nel caso di Sicaf in gestione  interna  riservata  e
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis,  comma
          4, la possibilita' di effettuare i versamenti relativi alle
          azioni  sottoscritte   in   piu'   soluzioni,   a   seguito
          dell'impegno dell'azionista a effettuare  il  versamento  a
          richiesta della societa' stessa in base  alle  esigenze  di
          investimento. 
              5. Alle Sicaf in gestione interna non si applicano  gli
          articoli 2349, 2350, commi secondo  e  terzo,  e  2353  del
          codice civile. Alle Sicaf in gestione interna non riservate
          a investitori professionali e alle categorie di investitori
          individuate dal regolamento di cui all'articolo 39  non  si
          applica, altresi', l'articolo 2356 del codice civile. 
              5-bis. Alle  Sicaf  in  gestione  interna  che  abbiano
          costituito uno o piu' comparti non  si  applica  l'articolo
          2438 del codice  civile  limitatamente  alle  categorie  di
          azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti  compresi  in
          ciascun  comparto.  L'articolo  si  applica   alle   azioni
          sottoscritte  a  fronte  dei  conferimenti   compresi   nel
          patrimonio generale. 
              6. Le Sicaf in gestione interna  non  possono  emettere
          obbligazioni.". 
              "Art. 35-sexies.  Assemblea  della  Sicav  in  gestione
          interna autorizzata 
              1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in
          seconda convocazione della Sicav in gestione  interna  sono
          regolarmente costituite e  possono  validamente  deliberare
          qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. 
              2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se  cio'
          e'  ammesso  dallo  statuto.  In  tal  caso   l'avviso   di
          convocazione deve contenere  per  esteso  la  deliberazione
          proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo  espresso
          se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e'
          conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma
          le azioni relative sono computate ai  fini  della  regolare
          costituzione dell'assemblea straordinaria. Con  regolamento
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la
          Banca d'Italia e la Consob,  sono  stabilite  le  modalita'
          operative per l'esercizio del voto per corrispondenza. 
              3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo,
          del codice civile e'  pubblicato  anche  con  le  modalita'
          previste dallo statuto  per  la  pubblicazione  del  valore
          patrimoniale della societa'  e  il  valore  unitario  delle
          azioni; il termine indicato  nello  stesso  articolo  2366,
          comma secondo, e' fissato in trenta giorni. 
              "Art. 35-septies. Modifiche dello statuto 
              1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto
          della Sicav in gestione interna autorizzata e  della  Sicaf
          in gestione interna autorizzata non riservate. 
              2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo  statuto
          della Sicav in gestione interna autorizzata e  della  Sicaf
          in gestione interna autorizzata non riservate  non  possono
          essere  iscritte  ai  sensi  e  per  gli  effetti  previsti
          dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto
          l'approvazione nei termini e con le modalita' previste  dal
          comma 1. La delibera e' inviata alla Banca  d'Italia  entro
          quindici giorni dalla data di  svolgimento  dell'assemblea;
          il deposito previsto dall'articolo 2436 del  codice  civile
          deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data  di
          ricezione del provvedimento  di  approvazione  della  Banca
          d'Italia.  Non  si  applica  l'articolo  2376  del   codice
          civile.". 
              "Art. 35-octies. Scioglimento e liquidazione volontaria 
              1. Alle Sicav in gestione interna  autorizzate  non  si
          applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e  5),  del
          codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce  al
          di sotto della misura determinata  ai  sensi  dell'articolo
          35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un  periodo
          di sessanta giorni, la societa' si scioglie. Il termine  e'
          sospeso qualora sia iniziata una procedura di  fusione  con
          altra Sicav o una Sicaf. 
              2. Per le Sicav in gestione interna  autorizzate  e  le
          Sicaf in gestione interna autorizzate, gli atti per i quali
          e' prevista la  pubblicita'  dall'articolo  2484,  terzo  e
          quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche  con
          le modalita' previste dallo statuto  per  la  pubblicazione
          del valore patrimoniale della societa'  e  comunicati  alla
          Banca d'Italia nel termine di  dieci  giorni  dall'avvenuta
          iscrizione nel registro delle  imprese.  L'emissione  e  il
          rimborso  di  azioni  sono  sospesi,  nel   caso   previsto
          dall'articolo 2484, primo  comma,  numero  6),  del  codice
          civile, dalla data  di  assunzione  della  delibera,  negli
          altri casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile e,
          per le Sicav in gestione interna autorizzate, dal  comma  1
          del presente articolo, dal  momento  dell'assunzione  della
          delibera  del  consiglio  di  amministrazione  ovvero   dal
          momento dell'iscrizione presso il  registro  delle  imprese
          del decreto del presidente del tribunale. La  delibera  del
          consiglio di amministrazione e' trasmessa anche alla Consob
          nel medesimo termine. 
              3.  La  nomina,  la  revoca  e  la   sostituzione   dei
          liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si  applica
          l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione  del  comma
          1, lettera c). 
              4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente  comunicati
          il piano di smobilizzo e quello di riparto.  I  liquidatori
          provvedono a liquidare l'attivo della societa' nel rispetto
          delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 
              5.  Il  bilancio  di  liquidazione  e'  sottoposto   al
          giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei
          conti  ed  e'  pubblicato  sui  quotidiani  indicati  nello
          statuto. 
              6.  Il   depositario   procede,   su   istruzione   dei
          liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista
          dal bilancio finale di liquidazione. 
              7. Per quanto non previsto dal presente  articolo  alle
          Sicav in gestione  interna  autorizzate  e  alle  Sicaf  in
          gestione  interna  autorizzate  si  applicano,  in   quanto
          compatibili, le disposizioni del libro V,  titolo  V,  capo
          VIII, del codice civile.". 
              "Art. 35-decies. Regole di comportamento e  diritto  di
          voto 
              1. I gestori autorizzati: 
              a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel
          miglior  interesse  degli  Oicr   gestiti,   dei   relativi
          partecipanti e dell'integrita' del mercato; 
              b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo  il
          rischio di conflitti di interesse  anche  tra  i  patrimoni
          gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo  da
          assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti; 
              c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei
          partecipanti agli Oicr gestiti  e  dispongono  di  adeguate
          risorse  e  procedure  idonee  ad  assicurare  l'efficiente
          svolgimento dei servizi; 
              d) assicurano la parita' di trattamento  nei  confronti
          di tutti i partecipanti  a  uno  stesso  Oicr  gestito  nel
          rispetto delle condizioni stabilite dalla  Consob,  sentita
          la Banca d'Italia, in conformita'  al  diritto  dell'Unione
          europea.  In  relazione  ai  FIA   riservati,   trattamenti
          preferenziali nei confronti di uno  o  piu'  investitori  o
          categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della
          direttiva  2011/61/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative; 
              e)   provvedono,   nell'interesse   dei   partecipanti,
          all'esercizio dei diritti di voto inerenti  agli  strumenti
          finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo  diversa
          disposizione di legge. 
              1-bis.  I  gestori  autorizzati   collaborano   con   i
          liquidatori  in  caso  di  liquidazione  dell'Oicr  gestito
          fornendo,   in   particolare,   le   informazioni   e    la
          documentazione utili  allo  svolgimento  dell'incarico  del
          liquidatore.". 
              "Art. 35-duodecies. Valutazione del merito di credito 
              1. I gestori, per la valutazione del merito di  credito
          dei beni in cui investono  gli  Oicr,  adottano  sistemi  e
          procedure  che  non  prevedono  l'affidamento  esclusivo  o
          meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating  del
          credito. 
              2. Tenendo conto della natura, della  portata  e  della
          complessita' delle attivita' degli Oicr, la Banca  d'Italia
          e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
          verificano l'adeguatezza  dei  sistemi  e  delle  procedure
          adottati ai sensi del comma 1  dai  gestori  autorizzati  e
          valutano che l'utilizzo,  nell'ambito  delle  politiche  di
          investimento degli Oicr da essi gestiti, dei riferimenti ai
          rating del credito emessi da agenzie di rating del credito,
          sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o
          meccanico agli stessi.". 
              "Art. 36. Fondi comuni di investimento 
              1. Il fondo comune di  investimento  e'  gestito  dalla
          societa' di gestione del risparmio che lo  ha  istituito  o
          dalla societa' di gestione subentrata  nella  gestione,  in
          conformita' alla legge e al regolamento. 
              2. Il rapporto di partecipazione  al  fondo  comune  di
          investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo.  La
          Banca d'Italia determina i criteri  generali  di  redazione
          del regolamento del fondo diverso dal FIA  riservato  e  il
          suo contenuto minimo, a  integrazione  di  quanto  previsto
          nella sezione III. 
              3. La Sgr che ha istituito il fondo o  la  societa'  di
          gestione che e' subentrata nella gestione agiscono in  modo
          indipendente e nell'interesse dei  partecipanti  al  fondo,
          assumendo  verso  questi   ultimi   gli   obblighi   e   le
          responsabilita' del mandatario. 
              4 Ciascun  fondo  comune  di  investimento,  o  ciascun
          comparto  di  uno  stesso  fondo,  costituisce   patrimonio
          autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della
          societa' di gestione del risparmio, da  quello  di  ciascun
          partecipante e da qualsiasi  altro  comparto  del  medesimo
          fondo, nonche'  da  ogni  altro  patrimonio  gestito  dalla
          medesima  societa';  delle   obbligazioni   relative   alla
          gestione del fondo o  del  singolo  comparto,  ivi  incluse
          quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente
          con  il  patrimonio  del  fondo  o  del  singolo  comparto,
          rispettivamente. Su tali patrimoni non sono ammesse  azioni
          dei creditori degli altri comparti o  nell'interesse  degli
          stessi, ne' azioni dei creditori della societa' di gestione
          del risparmio o nell'interesse della stessa, ne' azioni dei
          creditori  del  depositario  o  del   sub   depositario   o
          nell'interesse degli stessi. Le azioni  dei  creditori  dei
          singoli investitori sono ammesse soltanto  sulle  quote  di
          partecipazione dei medesimi. La societa'  di  gestione  del
          risparmio non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse
          proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi  gestiti
          e dei relativi comparti. 
              5. Le quote di  partecipazione  ai  fondi  comuni  sono
          nominative o al  portatore,  secondo  quanto  previsto  nel
          regolamento del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire  in
          via generale, sentita la  Consob,  le  caratteristiche  dei
          certificati e il valore nominale  unitario  iniziale  delle
          quote, tenendo conto anche dell'esigenza di  assicurare  la
          portabilita' delle quote e la  loro  rappresentabilita'  in
          forma digitale.". 
              "Art. 37. Regolamento del fondo 
              1.  Il  regolamento  di   ciascun   fondo   comune   di
          investimento definisce le  caratteristiche  del  fondo,  ne
          disciplina  il  funzionamento,  indica  il  gestore  e   il
          depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali
          soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti
          e i partecipanti al fondo. 
              2. Il regolamento stabilisce in particolare: 
              a) la denominazione e la durata del fondo; 
              b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e
          le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e
          della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche'  le
          modalita' di liquidazione del fondo; 
              c)  gli  organi  competenti   per   la   scelta   degli
          investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
          medesimi; 
              d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di  altri
          valori in cui e'  possibile  investire  il  patrimonio  del
          fondo; 
              e) i criteri relativi alla determinazione dei  proventi
          e  dei  risultati  della  gestione  nonche'  le   eventuali
          modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi; 
              f) le spese a carico del fondo e quelle  a  carico  del
          gestore; 
              g) la  misura  o  i  criteri  di  determinazione  delle
          provvigioni spettanti al gestore e degli oneri a carico dei
          partecipanti; 
              h) le modalita' di pubblicita' del valore  delle  quote
          di partecipazione; 
              i) se il fondo e' un fondo feeder; 
              i-bis)  in  caso  di  gestore  estero,  la   disciplina
          dell'obbligo di collaborazione del gestore medesimo  con  i
          liquidatori del fondo, ivi inclusa la trasmissione di  ogni
          informazione  o  documentazione  utile   allo   svolgimento
          dell'incarico del liquidatore. 
              3. Il regolamento dei  fondi  chiusi  diversi  dai  FIA
          riservati prevede che i partecipanti  possono  riunirsi  in
          assemblea esclusivamente per deliberare sulla  sostituzione
          del gestore. L'assemblea  e'  convocata  dal  consiglio  di
          amministrazione  del  gestore  anche   su   richiesta   dei
          partecipanti che rappresentano almeno il 5  per  cento  del
          valore delle quote in circolazione e le deliberazioni  sono
          approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta
          delle quote  degli  intervenuti  all'assemblea.  Il  quorum
          deliberativo non puo' in ogni caso essere inferiore  al  10
          per cento del valore di tutte le quote in circolazione. 
              4. La Banca d'Italia approva il regolamento  dei  fondi
          diversi dai FIA  riservati  e  le  relative  modificazioni,
          valutandone   in   particolare   la   completezza   e    la
          compatibilita' con i criteri generali determinati ai  sensi
          dell'articolo 36 e con le disposizioni  della  sezione  III
          del presente capo. 
              5. La Banca d'Italia individua le ipotesi  in  cui,  in
          base  all'oggetto  dell'investimento,  alla  categoria   di
          investitori o alle regole di funzionamento  del  fondo,  il
          regolamento e le sue modificazioni si  intendono  approvati
          in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
          approvato  quando  la  Banca   d'Italia   non   adotta   un
          provvedimento  di  diniego  nel  termine   dalla   medesima
          preventivamente stabilito.". 
              "CAPO II - Oicr italiani 
              Sezione II - Oicr societari in gestione esterna 
              "Art. 38.  Sicav  e  Sicaf  che  designano  un  gestore
          esterno 
              1. Le Sicav in gestione esterna e le Sicaf in  gestione
          esterna rispettano le seguenti condizioni: 
              a) adottano la forma di societa' per azioni; 
              b)  la  sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' sono situate nel territorio della Repubblica; 
              c) dispongono di un  capitale  sociale  almeno  pari  a
          quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile; 
              d) lo statuto prevede: 
              1) per le  Sicav  in  gestione  esterna,  come  oggetto
          sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio
          raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
          per le Sicaf in  gestione  esterna,  come  oggetto  sociale
          esclusivo,   l'investimento   collettivo   del   patrimonio
          raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie  azioni
          e degli altri strumenti finanziari  partecipativi  previsti
          dallo statuto stesso; 
              2)  con  riferimento  all'intero  patrimonio  raccolto,
          l'affidamento della  prestazione  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo  33,  comma  1,  a  un   gestore   esterno   e
          l'indicazione della societa' designata; 
              e)  definiscono  procedure  idonee  ad  assicurare   la
          continuita' della gestione  in  caso  di  sostituzione  del
          gestore esterno; 
              f)  stipulano  accordi  con  il  gestore  esterno   per
          consentire al consiglio di amministrazione  della  societa'
          di disporre dei documenti e delle informazioni necessari  a
          verificare  il  corretto  adempimento  degli  obblighi  del
          gestore nonche' per definire le tempistiche e le  modalita'
          di trasmissione di tali documenti e informazioni,  nonche',
          in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di
          collaborazione del gestore nei  confronti  dei  liquidatori
          della  societa',  ivi  inclusa  la  trasmissione  di   ogni
          informazione  o  documentazione  utile   allo   svolgimento
          dell'incarico del liquidatore; 
              g) la stipula di un accordo tra il gestore estero, e il
          depositario che assicura a quest'ultimo  la  disponibilita'
          delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri
          compiti, secondo quanto  previsto  negli  articoli  41-bis,
          comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b). 
              2. La denominazione sociale  della  Sicav  in  gestione
          esterna contiene l'indicazione di societa' di  investimento
          per azioni a capitale variabile  in  gestione  esterna.  La
          denominazione  sociale  della  Sicaf  in  gestione  esterna
          contiene l'indicazione  di  societa'  di  investimento  per
          azioni  a  capitale  fisso  in   gestione   esterna.   Tali
          denominazioni  risultano  in  tutti   i   documenti   della
          societa'. Alle Sicav e Sicaf in  gestione  esterna  non  si
          applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336  del  codice
          civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i
          conferimenti  in  natura.  In  deroga  a  quanto   previsto
          dall'articolo 2433-bis, comma  1,  del  codice  civile,  le
          Sicaf in gestione esterna possono distribuire  acconti  sui
          dividendi  nei  limiti  e  nelle  modalita'  previsti   dal
          medesimo articolo. 
              3. Qualora lo statuto della Sicav in gestione esterna e
          della Sicaf in gestione esterna preveda la possibilita'  di
          costituire  uno   o   piu'   comparti,   ciascun   comparto
          costituisce  patrimonio  autonomo,  distinto  a  tutti  gli
          effetti da quello degli altri comparti. Delle  obbligazioni
          relative alla gestione del singolo  comparto,  ivi  incluse
          quelle di natura tributaria, purche' l'atto rechi  espressa
          menzione del comparto, la Sicav in gestione  esterna  o  la
          Sicaf in gestione esterna rispondono esclusivamente con  il
          patrimonio del comparto; in caso di  mancata  menzione  del
          comparto ovvero per  le  altre  obbligazioni,  la  societa'
          risponde  con  l'intero  patrimonio.  Sul  patrimonio   del
          singolo comparto non  sono  ammesse  azioni  dei  creditori
          degli  altri  comparti  o  nell'interesse   degli   stessi.
          Coerentemente con la propria forma di FIA o  di  OICVM,  il
          patrimonio di una medesima Sicav in gestione  esterna  puo'
          essere suddiviso in comparti costituiti  esclusivamente  da
          FIA o  esclusivamente  da  OICVM,  soggetti  alle  relative
          discipline europee e nazionali. 
              3-bis. Sul patrimonio della Sicav in gestione esterna e
          della Sicaf in  gestione  esterna,  e  sul  patrimonio  dei
          relativi comparti ove costituiti, non sono  ammesse  azioni
          dei creditori del gestore esterno  o  nell'interesse  dello
          stesso, ne' azioni dei creditori del depositario o del  sub
          depositario  o  nell'interesse  degli  stessi.  Il  gestore
          esterno non puo' in alcun caso  utilizzare,  nell'interesse
          proprio o di terzi, i beni  di  pertinenza  delle  Sicav  e
          Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti. 
              4.  In  caso  di  scioglimento  del  contratto   o   di
          liquidazione  del  gestore   esterno,   il   consiglio   di
          amministrazione della Sicav in gestione esterna o Sicaf  in
          gestione  esterna  provvede  a  convocare   tempestivamente
          l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione  del
          gestore  o  sullo  svolgimento  diretto  dell'attivita'  di
          gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-bis. Se entro
          due mesi dal verificarsi di  una  delle  cause  di  cui  al
          periodo precedente non e' stata  disposta  la  sostituzione
          del gestore esterno, la societa' si scioglie. 
              5. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto  dei
          doveri normativamente previsti, anche nei  confronti  delle
          Autorita'  di  vigilanza,  per  l'attivita'   di   gestione
          collettiva del risparmio esercitata in  base  al  contratto
          con la Sicav o Sicaf in gestione esterna. 
              6. Al fine di verificare il rispetto del  comma  5,  la
          Banca d'Italia  e  la  Consob  possono,  nell'ambito  delle
          relative  competenze,  chiedere  informazioni  al   gestore
          esterno sulle Sicav e sulle Sicaf gestite. Nei confronti di
          queste  ultime  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob  possono
          altresi' esercitare i  poteri  informativi  e  di  indagine
          previsti dall'articolo  6-bis  ed  effettuare  ispezioni  e
          richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli
          atti ritenuti necessari presso tali societa' in conformita'
          con quanto previsto dall'articolo 6-ter. La Banca  d'Italia
          puo' esercitare  nei  confronti  delle  Sicav  e  Sicaf  in
          gestione esterna i poteri ingiuntivi  di  cui  all'articolo
          7-ter e, a fini di stabilita', vietare la distribuzione  di
          utili o di altri elementi del loro patrimonio. 
              7. Nel caso di Sicav in gestione esterna e di Sicaf  in
          gestione esterna non riservate, la Banca  d'Italia  approva
          lo statuto e le relative modificazioni. La  Banca  d'Italia
          attesta la conformita' dello statuto alle  prescrizioni  di
          legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto
          minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e  accerta
          che la situazione  tecnica  od  organizzativa  del  gestore
          esterno designato assicuri la capacita' di quest'ultimo  di
          gestire il patrimonio della societa'  nell'interesse  degli
          investitori. 
              8. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli
          statuti della Sicav in gestione esterna e  della  Sicaf  in
          gestione esterna  riservate  e  le  relative  modificazioni
          entro  dieci  giorni  dagli  adempimenti   previsti   dagli
          articoli 2330, nel caso di costituzione della  societa',  e
          2436 del codice civile. 
              9. Si applicano, in quanto  compatibili,  gli  articoli
          35-bis, comma 6, 35-quater, comma 1, primo periodo, e commi
          2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 35-quinquies, 35-sexies,  35-septies,
          35-octies e 35-novies.". 
                
              "Art. 39. Struttura degli Oicr italiani 
              1. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
          determina i criteri generali  cui  devono  uniformarsi  gli
          Oicr italiani con riguardo: 
              a) (abrogata); 
              b) alle  categorie  di  investitori  cui  e'  destinata
          l'offerta delle quote o azioni; 
              c) (abrogata); 
              d) (abrogata); 
              e):  in  relazione   ai   FIA   italiani   immobiliari,
          all'oggetto dell'investimento, alla forma,  alle  modalita'
          di partecipazione e alle  condizioni  e  modalita'  con  le
          quali  devono  essere   effettuati   gli   acquisti   o   i
          conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva sia in  fase
          successiva alla costituzione del FIA. 
              2. Il  regolamento  previsto  dal  comma  1  stabilisce
          inoltre. 
              a) le categorie di investitori  non  professionali  nei
          cui confronti e' possibile commercializzare  quote  di  FIA
          italiani   riservati,   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 43; 
              b) (abrogata); 
              c) (abrogata); 
              d) i requisiti e i compensi degli esperti  indipendenti
          indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5); 
              d-bis) le  ulteriori  disposizioni  concernenti  i  FIA
          italiani immobiliari e gli OICR garantiti.". 
              "Art. 40-ter. Fusione transfrontaliera di OICVM 
              1. Alle fusioni tra OICVM  UE  e  OICVM  italiani  e  a
          quelle che coinvolgono OICVM italiani  le  cui  quote  sono
          commercializzate  in  un  altro  Stato  dell'UE  ai   sensi
          dell'articolo  41,  comma  2-bis,   si   applicano,   oltre
          all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente
          articolo. 
              2. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla  fusione  o
          incorporante non sia un  OICVM  italiano,  l'autorizzazione
          alla fusione e' rilasciata dalla  Banca  d'Italia,  secondo
          quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea. 
              3. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla  fusione  o
          incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d'Italia  puo'
          richiedere per tale OICVM la modifica  dell'informativa  ai
          partecipanti, secondo quanto  previsto  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea. 
              4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce  con
          regolamento le  disposizioni  di  attuazione  del  presente
          articolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni   dell'Unione
          europea.". 
              "Sezione V  -  Fusione  e  scissione  di  organismi  di
          investimento del risparmio 
              CAPO II-bis - Operativita' transfrontaliera dei gestori
          autorizzati" 
              "Art.  41  Operativita'  transfrontaliera   delle   Sgr
          autorizzate 
              1. Le Sgr  autorizzate  possono  operare,  anche  senza
          stabilirvi succursali,  in  uno  Stato  UE  e  non  UE,  in
          conformita' al regolamento previsto dal comma 2. 
              2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con
          regolamento  le  norme  di  attuazione  delle  disposizioni
          dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr
          autorizzate rispettano per: 
              a) la prestazione negli Stati dell'UE  delle  attivita'
          per le quali sono  autorizzate  ai  sensi  della  direttiva
          2009/65/CE e delle  relative  disposizioni  attuative,  ivi
          inclusa l'istituzione di OICVM; 
              b) l'operativita' in via transfrontaliera  negli  Stati
          UE e non UE, in conformita' alle previsioni della direttiva
          2011/61/UE e delle relative disposizioni  attuative,  fermo
          restando quanto previsto nel capo II-ter. 
              2-bis. La Consob stabilisce con regolamento le norme di
          attuazione  delle  disposizioni  dell'UE   concernenti   la
          commercializzazione di OICVM da parte di  gestori  italiani
          in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia  e  il
          ritiro della notifica con la quale e' stata precedentemente
          comunicata la commercializzazione di tali OICVM. 
              3. La Banca  d'Italia,  nel  regolamento  previsto  dal
          comma 2, definisce altresi' le condizioni e le procedure in
          base  alle  quali  le  Sgr  sono  autorizzate  dalla  Banca
          d'Italia, d'intesa  con  la  Consob,  per  operare  in  via
          transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei  casi  esclusi
          dall'ambito di applicazione delle  direttive  2009/65/CE  e
          2011/61/UE. Ai fini  dell'operativita'  delle  Sgr  in  uno
          Stato non UE  e'  necessaria  la  sussistenza  di  apposite
          intese di collaborazione con le competenti autorita'  dello
          Stato ospitante. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle Sicav  in  gestione  interna  autorizzate,  alle
          Sicaf in gestione interna autorizzate e  alle  societa'  di
          partenariato in gestione interna autorizzate.". 
              "Art. 41-bis. Societa' di gestione UE 
              1. Per l'esercizio delle attivita' per  le  quali  sono
          autorizzate  ai  sensi   delle   disposizioni   dell'Unione
          europea, le  societa'  di  gestione  UE  possono  stabilire
          succursali  nel  territorio  della  Repubblica.  Il   primo
          insediamento e' preceduto da una comunicazione  alla  Banca
          d'Italia e alla Consob da parte  dell'autorita'  competente
          dello Stato di origine. La  succursale  inizia  l'attivita'
          decorsi due mesi dalla comunicazione. 
              2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le  societa'
          di gestione UE possono svolgere le attivita' per  le  quali
          sono autorizzate ai sensi  delle  disposizioni  dell'Unione
          europea nel territorio della  Repubblica  senza  stabilirvi
          succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la  Consob
          siano informate dall'autorita' competente  dello  Stato  di
          origine. 
              3. Le societa' di gestione UE che intendono gestire  un
          OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo
          II, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo  6,
          comma  1,  lettera  c).  La  Banca  d'Italia   approva   il
          regolamento del  fondo  ai  sensi  dell'articolo  37  o  lo
          statuto  della  Sicav  in   gestione   esterna   ai   sensi
          dell'articolo 38 a condizione che: 
              a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel
          presente comma; 
              b) la societa' di gestione UE sia autorizzata a gestire
          nello  Stato  di  origine  un  OICVM  con   caratteristiche
          analoghe a quello oggetto di approvazione; 
              c) la societa' di gestione UE abbia  stipulato  con  il
          depositario un  accordo  che  assicura  al  depositario  la
          disponibilita'  delle  informazioni   necessarie   per   lo
          svolgimento dei propri compiti. 
              4.  Qualora  la  Banca   d'Italia   intenda   rifiutare
          l'approvazione del regolamento del fondo  o  dello  statuto
          della  Sicav  di  cui  al  comma  3,  consulta  l'autorita'
          competente  dello  Stato  di  origine  della  societa'   di
          gestione UE. 
              5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con
          regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di
          gestione UE devono rispettare per svolgere  nel  territorio
          della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e  3
          mediante stabilimento di succursali o in regime  di  libera
          prestazione  di  servizi.  La  Banca  d'Italia   disciplina
          altresi' il  contenuto  dell'accordo  tra  la  societa'  di
          gestione UE e il depositario previsto nel comma 3,  lettera
          c). 
              6. Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita'
          di cui ai commi 1 e  3  nel  territorio  della  Repubblica,
          mediante  stabilimento  di  succursali,   sono   tenute   a
          rispettare  le  norme  di  condotta  previste  all'articolo
          35-decies. La Banca d'Italia e la Consob possono  chiedere,
          nell'ambito delle rispettive competenze, alle  societa'  di
          gestione UE  la  comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la
          trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e  nei
          termini dalle stesse stabiliti.  La  Banca  d'Italia  e  la
          Consob, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  possono
          chiedere  informazioni  al  personale  delle  societa'   di
          gestione UE, anche per il tramite di queste ultime.". 
              "Art. 41-ter. GEFIA UE 
              1. Fermo restando quanto previsto nel  capo  II-ter,  i
          GEFIA  UE  possono   svolgere   l'attivita'   di   gestione
          collettiva del risparmio per la quale sono  autorizzati  ai
          sensi  delle  disposizioni  dell'UE  nel  territorio  della
          Repubblica in libera  prestazione  di  servizi  o  mediante
          stabilimento di  succursali,  a  condizione  che  la  Banca
          d'Italia  sia  informata  dall'autorita'  competente  dello
          Stato   di   origine.   La   Banca    d'Italia    trasmette
          tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob. 
              2. I GEFIA UE che intendono  gestire  un  FIA  italiano
          rispettano  le  disposizioni  previste  nel  capo  II,   le
          disposizioni  di  attuazione  dell'articolo  6,  comma   1,
          lettera c), e le seguenti condizioni: 
              a) sono autorizzati a gestire nello  Stato  di  origine
          FIA con caratteristiche analoghe  a  quelli  che  intendono
          istituire e gestire in Italia; 
              b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo
          ad  assicurare  a  quest'ultimo  la  disponibilita'   delle
          informazioni  necessarie  per  lo  svolgimento  dei  propri
          compiti. 
              3. La Banca  d'Italia  disciplina  con  regolamento  il
          contenuto dell'accordo tra la societa'  di  gestione  e  il
          depositario previsto dal comma 2, lettera b). 
              4. I GEFIA UE che svolgono le  attivita'  previste  dal
          comma 1 e dal capo II-ter nel territorio  della  Repubblica
          mediante  stabilimento  di  succursali,   sono   tenute   a
          rispettare le  norme  di  condotta  previste  dall'articolo
          35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli
          obblighi in materia di gestione dei conflitti di  interessi
          adottati in attuazione dell'articolo 6,  comma  2,  lettera
          b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca  d'Italia  e  la
          Consob  possono  chiedere,  nell'ambito  delle   rispettive
          competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e  notizie
          e la trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e
          nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e  la
          Consob, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  possono
          chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche  per
          il tramite di questi ultimi.". 
              "Art. 42. Commercializzazione in Italia di quote  o  di
          azioni di OICVM UE 
              1. La commercializzazione  in  Italia  di  quote  o  di
          azioni di OICVM UE e' preceduta da una notifica alla Consob
          da parte dell'autorita' dello Stato di origine  dell'OICVM,
          secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE  e
          nel rispetto delle relative norme  di  attuazione  adottate
          con regolamento dalla Consob. Con il  medesimo  regolamento
          la Consob disciplina le strutture per gli  investitori  che
          gli OICVM UE  devono  mettere  a  disposizione  in  Italia,
          previste dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e,  in
          particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli
          investitori in modo da garantire  ai  medesimi  l'esercizio
          dei  diritti  e  l'accesso   alle   informazioni   previsti
          dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE; b)  stabilisce
          la lingua  attraverso  cui  tali  strutture  devono  essere
          fornite; c) disciplina  le  condizioni  in  presenza  delle
          quali i compiti di  cui  alla  lettera  a)  possono  essere
          svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE  congiuntamente
          a un soggetto terzo. 
              2. Alle societa' di gestione UE che  intendono  offrire
          in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM
          dalle stesse  gestiti  non  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 41-bis. 
              3. La Consob con regolamento: 
              a) individua le informazioni  da  fornire  al  pubblico
          nell'ambito della commercializzazione delle quote  o  delle
          azioni nel territorio della Repubblica nonche' le modalita'
          con cui tali informazioni devono essere fornite; 
              b) determina le modalita' con cui  devono  essere  resi
          pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto
          o di rimborso delle quote o delle azioni. 
              4. La Banca d'Italia e la  Consob  possono  richiedere,
          nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a
          coloro che curano  la  commercializzazione  delle  quote  o
          delle azioni indicate nel comma 1 la  comunicazione,  anche
          periodica, di dati e notizie e la trasmissione  di  atti  e
          documenti. 
              4-bis.  La  cessazione  della  commercializzazione   in
          Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una
          notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di
          origine dell'OICVM, secondo  le  procedure  previste  dalla
          direttiva 2009/65/CEe nel rispetto delle relative norme  di
          attuazione adottate con regolamento dalla Consob. 
              4-ter. La Banca d'Italia e la Consob,  in  qualita'  di
          autorita' competenti dello  Stato  in  cui  l'OICVM  UE  ha
          cessato  la  commercializzazione:  a)   possono   chiedere,
          nell'ambito delle  proprie  competenze,  alle  societa'  di
          gestione UE  la  comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la
          trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e  nei
          termini dalle stesse stabiliti; b)  continuano  a  vigilare
          sull'osservanza da parte  degli  OICVM  UE  degli  obblighi
          derivanti  da  disposizioni  dell'ordinamento  italiano   e
          dell'Unione europea  loro  applicabili  nelle  materie  del
          presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli
          OICVM UE i poteri previsti  dall'articolo  7-quinquies;  d)
          possono  esercitare  gli  ulteriori  poteri  previsti   nel
          presente decreto nei confronti degli OICVM UE. 
              4-quater. Dal momento del ricevimento  da  parte  della
          Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e
          la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di  dimostrare
          la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari
          e amministrative  nazionali  in  materia  di  requisiti  di
          commercializzazione   previste    dall'articolo    5    del
          regolamento (UE) 2019/1156.". 
              "Art. 42-bis. Pre-commercializzazione di FIA riservati 
              1. La pre-commercializzazione di FIA  riservati  e'  la
          fornitura di informazioni o comunicazioni,  direttamente  o
          indirettamente, su strategie o su idee di  investimento  da
          parte di una Sgr autorizzata o di un GEFIA UE  o  per  loro
          conto ai potenziali investitori professionali  residenti  o
          aventi sede legale nel territorio dell'Unione  europea,  al
          fine di sondare  l'interesse  dei  medesimi  verso  un  FIA
          italiano  o  UE  o  un  comparto  non  ancora  istituiti  o
          istituiti ma per i quali non e'  stata  ancora  avviata  la
          procedura di notifica prevista dall'articolo 43, commi 2  e
          8, nello Stato  membro  in  cui  i  potenziali  investitori
          risiedono  o  hanno  la  sede  legale.  In  ogni  caso,  la
          pre-commercializzazione non costituisce mai  un'offerta  ai
          sensi dell'articolo 43, comma 1. 
              2. Le Sgr autorizzate non possono svolgere in Italia  e
          negli    altri     Stati     dell'Unione     europea     la
          pre-commercializzazione nei casi  in  cui  le  informazioni
          fornite ai potenziali investitori: 
              a) sono sufficienti a consentire  agli  investitori  di
          impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare
          FIA; 
              b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti
          analoghi,  sia  in  forma  di  bozza  che  nella   versione
          definitiva; 
              c)  equivalgono  alla  versione   finale   degli   atti
          costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta
          relativi a un FIA non ancora istituito. 
              3. Se ai potenziali investitori residenti o  aventi  la
          sede legale in Italia  o  in  un  altro  Stato  dell'Unione
          europea sono fornite da parte  della  Sgr  autorizzata  una
          bozza di prospetto o una bozza  di  documenti  di  offerta,
          esse non contengono informazioni sufficienti  a  consentire
          agli investitori di prendere una decisione di  investimento
          e indicano chiaramente che: 
              a)  non  costituiscono  un'offerta  o   un   invito   a
          sottoscrivere quote o azioni di un FIA; 
              b) le informazioni in esse contenute non sono  complete
          e potrebbero essere soggette a modifiche,  ragion  per  cui
          non dovrebbero generare affidamento. 
              4. La Sgr autorizzata assicura che gli investitori  non
          sottoscrivano quote  o  azioni  di  un  FIA  attraverso  la
          pre-commercializzazione   e   che,    qualora    contattati
          nell'ambito  della  pre-commercializzazione  di   un   FIA,
          possano sottoscrivere quote o azioni di tale  FIA  soltanto
          nell'ambito     della     commercializzazione      prevista
          dall'articolo 43. 
              5.  La  Sgr  autorizzata  trasmette  alla  Consob   una
          comunicazione che contiene: 
              a) un elenco degli Stati membri, inclusa  eventualmente
          l'Italia,  in  cui  si   svolge   o   si   e'   svolta   la
          pre-commercializzazione; 
              b) i periodi di tempo in cui si svolge o si  e'  svolta
          la pre-commercializzazione; 
              c) una  breve  descrizione  dell'attivita'  svolta  nel
          contesto   della   pre-commercializzazione,   comprese   le
          informazioni sulle strategie di investimento presentate; 
              d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti  che
          sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione. 
              6.  La  Consob   informa   prontamente   le   autorita'
          competenti degli Stati membri in  cui  la  Sgr  autorizzata
          svolge o ha svolto la pre-commercializzazione. 
              7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione
          in Italia, la  Consob  e'  informata  di  tale  circostanza
          dall'autorita' competente sul GEFIA UE e  puo'  chiedere  a
          tale autorita'  di  fornire  ulteriori  informazioni  sulla
          pre-commercializzazione che si svolge o si  e'  svolta  sul
          territorio della Repubblica. 
              8. La Consob disciplina con regolamento: 
              a) i termini e le modalita' che la Sgr autorizzata deve
          osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al
          comma 5; 
              b)  le  fattispecie  in   presenza   delle   quali   la
          sottoscrizione da parte  di  investitori  professionali  di
          quote o  azioni  di  un  FIA  indicato  nelle  informazioni
          fornite  nel  contesto  della   pre-commercializzazione   o
          istituito  a  seguito  della  pre-commercializzazione,   e'
          considerata il risultato della  commercializzazione  svolta
          dalla Sgr autorizzata e ad essa si applica l'articolo 43. 
              9. I  soggetti  terzi  possono  svolgere  attivita'  di
          pre-commercializzazione per conto di una  Sgr  autorizzata.
          La Consob, con il regolamento di cui al comma 8,  individua
          i soggetti terzi che possono svolgere  tali  attivita'.  Ad
          essi si applicano le disposizioni del presente articolo. 
              10. Le disposizioni del presente articolo relative alle
          Sgr autorizzate e ai GEFIA UE si applicano anche alle Sicav
          in gestione interna autorizzate,  alle  Sicaf  in  gestione
          interna autorizzate e  alle  societa'  di  partenariato  in
          gestione interna autorizzate.". 
              "Art. 43. Commercializzazione di FIA riservati 
              1. La commercializzazione di FIA  e'  l'offerta,  anche
          indiretta, su iniziativa o per  conto  del  gestore,  delle
          quote o azioni  del  FIA  gestito  rivolta  ad  investitori
          residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE. 
              2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle
          azioni di FIA italiani riservati,  FIA  UE  e  FIA  non  UE
          gestiti da una  Sgr  autorizzata  o  da  un  GEFIA  non  UE
          autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato
          dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti  di  investitori
          professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE
          e FIA non UE gestiti da una Sgr autorizzata o da  un  GEFIA
          non  UE  autorizzato  in  Italia,  sono  precedute  da  una
          notifica alla Consob. La Consob  trasmette  tempestivamente
          alla  Banca  d'Italia  le  informazioni   contenute   nella
          notifica e i documenti ivi allegati. 
              3. La notifica contiene: 
              a) la lettera di notifica, corredata del  programma  di
          attivita'   che   individua   il    FIA    oggetto    della
          commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; 
              b) il regolamento o lo statuto del FIA; 
              c) l'identita' del depositario del FIA; 
              d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe
          a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo  6,
          comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina
          attuativa; 
              e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master
          se l'OICR oggetto di commercializzazione e' un OICR feeder; 
              f) se  rilevante,  l'indicazione  dello  Stato  dell'UE
          diverso dall'Italia in  cui  le  quote  o  azioni  del  FIA
          saranno commercializzate; 
              g)  le  informazioni  sulle  modalita'  stabilite   per
          impedire la commercializzazione delle quote  o  azioni  del
          FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal  fine,
          il regolamento o lo statuto e  la  documentazione  messa  a
          disposizione degli investitori prevedono che le quote o  le
          azioni dei FIA possono  essere  commercializzate  solo  nei
          confronti di investitori professionali; 
              g-bis) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo,  per
          la fatturazione o la comunicazione di  eventuali  spese  ed
          oneri   regolamentari   eventualmente   applicabili   dalle
          autorita'  competenti  dello  Stato   dell'Unione   europea
          diverso dall'Italia in cui la Sgr autorizzata  o  il  GEFIA
          non UE intende commercializzare il FIA; 
              g-ter) informazioni sulle strutture per gli investitori
          previste dall'articolo 44. 
              4. La Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  se  non
          sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi  dal
          ricevimento della notifica: 
              a) comunica alla Sgr autorizzata o al GEFIA non UE  che
          puo' avviare la commercializzazione in Italia delle quote o
          azioni  del  FIA  oggetto  della  notifica.  Nel  caso   di
          commercializzazione  in   Italia   di   un   FIA   UE,   la
          comunicazione   e'   effettuata   anche    nei    confronti
          dell'autorita' competente dello Stato d'origine del FIA; 
              b)  trasmette  all'autorita'  competente  dello   Stato
          dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr autorizzata o  il
          GEFIA non UE intende commercializzare il FIA  il  fascicolo
          di notifica che  include  la  documentazione  prevista  dal
          comma 3 e l'attestato di cui al comma 5. La Consob  informa
          tempestivamente la  Sgr  autorizzata  o  il  GEFIA  non  UE
          dell'avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica. 
              La Sgr autorizzata o il GEFIA non UE non  puo'  avviare
          la  commercializzazione  prima  della  ricezione  di   tale
          comunicazione. 
              5. La Banca d'Italia  esprime  la  propria  intesa  sui
          profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e)  del  comma
          3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA
          oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno
          Stato  membro  dell'UE  diverso   dall'Italia,   la   Banca
          d'Italia, ove rilasci la propria  intesa,  attesta  che  il
          gestore  e'  autorizzato  a  gestire  il  FIA  oggetto   di
          notifica. 
              6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce  con
          regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma
          2. 
              7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e
          dei documenti indicati nel comma 3, la Sgr autorizzata o il
          GEFIA non UE comunica tali  modifiche  alla  Consob  almeno
          trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel  caso  di
          modifiche che non e' possibile pianificare, non appena esse
          intervengono.  La  Consob  trasmette  tempestivamente  alla
          Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica  ed
          i documenti alla stessa  allegati.  Entro  quindici  giorni
          lavorativi dal ricevimento della comunicazione la Consob  e
          la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze,
          possono disporre il divieto della modifica. 
              7-bis. Le Sgr autorizzate che commercializzano quote  o
          azioni di alcuni o  di  tutti  i  loro  FIA  in  uno  Stato
          dell'Unione europea diverso  dall'Italia  e  che  intendono
          cessare la commercializzazione di tali quote  o  azioni  in
          detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica  alla
          Consob con la quale ritirano la precedente notifica di  cui
          al comma 2. 
              7-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce
          con regolamento le  norme  di  attuazione  della  direttiva
          2011/61/UE concernenti le condizioni, le  procedure  e  gli
          obblighi che le  Sgr  autorizzate  rispettano  in  caso  di
          ritiro della notifica relativa alla commercializzazione  in
          uno Stato dell'Unione europea. 
              7-quater. La Consob, verificata  la  completezza  della
          notifica di cui  al  comma  7-bis,  entro  quindici  giorni
          lavorativi  dal  ricevimento  della  stessa,  la  trasmette
          all'autorita'  competente  dello  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia in cui la Sgr autorizzata  intende  cessare  la
          commercializzazione  e  all'AESFEM.  La   Consob   comunica
          tempestivamente    alla    Sgr    autorizzata    l'avvenuta
          trasmissione della notifica. 
              8. La  commercializzazione  in  Italia,  a  investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di  cui  all'articolo  39,  delle  quote  o
          azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non  UE  gestiti
          da un GEFIA UE o da un GEFIA  non  UE  autorizzato  in  uno
          Stato dell'UE diverso  dall'Italia,  e'  preceduta  da  una
          notifica alla Consob da parte  dell'autorita'  dello  Stato
          membro   di   origine   per   ciascun   FIA   oggetto    di
          commercializzazione. La  Consob  trasmette  tempestivamente
          alla  Banca  d'Italia  le  informazioni   contenute   nella
          notifica e i documenti alla stessa allegati.  Nel  caso  di
          commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta
          fermo quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La
          Consob,  sentita   la   Banca   d'Italia,   definisce   con
          regolamento la  procedura  per  la  notifica  prevista  dal
          presente comma. 
              8-bis.  La  cessazione  della  commercializzazione   in
          Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un  GEFIA  UE
          e'  preceduta  da  una  notifica  alla  Consob   da   parte
          dell'autorita' dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo
          le procedure previste  dalla  direttiva  2011/61/UE  e  nel
          rispetto delle relative norme di  attuazione  adottate  con
          regolamento dalla Consob, sentita  la  Banca  d'Italia.  La
          Consob trasmette tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  le
          informazioni contenute nella notifica e  i  documenti  alla
          stessa allegati. 
              8-ter. La Banca d'Italia e la Consob,  in  qualita'  di
          autorita' competenti dello Stato in  cui  il  GEFIA  UE  ha
          cessato la commercializzazione: 
              a)  possono   chiedere,   nell'ambito   delle   proprie
          competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e  notizie
          e la trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e
          nei termini dalle stesse stabiliti; 
              b) continuano a vigilare sull'osservanza da  parte  dei
          GEFIA   degli   obblighi    derivanti    da    disposizioni
          dell'ordinamento  italiano  e  dell'Unione   europea   loro
          applicabili nelle materie del presente decreto; 
              c) possono esercitare nei  confronti  dei  GEFIA  UE  i
          poteri previsti dall'articolo 7-quinquies; 
              d)  possono  esercitare  gli  ulteriori  poteri,  anche
          sanzionatori, previsti nel presente decreto  nei  confronti
          dei GEFIA UE. 
              8-quater. Dal momento del ricevimento  da  parte  della
          Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e
          la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE  di  dimostrare
          la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari
          e amministrative  nazionali  in  materia  di  requisiti  di
          commercializzazione   previste    dall'articolo    5    del
          regolamento (UE) 2019/1156. 
              9. Le disposizioni del presente articolo relative  alle
          Sgr autorizzate, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano
          anche alle Sicav  in  gestione  interna  autorizzate,  alle
          Sicaf in gestione interna autorizzate e  alle  societa'  di
          partenariato in gestione interna autorizzate.". 
              "Art. 44. Commercializzazione di FIA non riservati 
              1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli
          35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione  in  Italia  di
          quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie
          di investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da  una
          notifica inoltrata dal gestore autorizzato alla Consob  per
          ciascun FIA oggetto di commercializzazione. 
              2. Alla lettera di notifica  e'  allegata  la  seguente
          documentazione: 
              a) il prospetto destinato alla pubblicazione; 
              b) il regolamento o  lo  statuto  del  FIA  oggetto  di
          commercializzazione; 
              c) il documento contenente le ulteriori informazioni da
          mettere a disposizione  prima  dell'investimento  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n.  3-bis),  e  delle
          relative  disposizioni  di  attuazione,  da   cui   risulta
          l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno
          o piu' investitori o categorie di investitori. 
              3. La Consob comunica al gestore che  puo'  iniziare  a
          commercializzare  agli   investitori   al   dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i FIA  italiani  riservati,  i  FIA
          indicati nella notifica  entro  10  giorni  lavorativi  dal
          ricevimento  della  medesima  quando   e'   verificata   la
          completezza,  la  coerenza  e  la  comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nella documentazione  allegata  alla
          lettera  di  notifica.  Il  gestore  non  puo'  avviare  la
          commercializzazione  agli  investitori  al  dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i  FIA  italiani  riservati,  prima
          della ricezione della comunicazione. 
              4. La Consob disciplina: 
              a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1; 
              b) le strutture per gli investitori al  dettaglio,  non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i FIA  italiani  riservati,  che  i
          gestori devono mettere a disposizione in  Italia,  previste
          dall'articolo  43-bis  della  direttiva  2011/61/UE  e,  in
          particolare: 
              1)  definisce  i  compiti  delle  strutture   per   gli
          investitori in modo da garantire  ai  medesimi  l'esercizio
          dei  diritti  e  l'accesso   alle   informazioni   previsti
          dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 
              2) stabilisce la lingua utilizzata  da  tali  strutture
          per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1); 
              3) disciplina le condizioni in presenza delle  quali  i
          compiti di cui al numero 1) possono  essere  svolti  da  un
          soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a  un  soggetto
          terzo; 
              5. I gestori autorizzati di FIA UE e  FIA  non  UE  che
          commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
          relative azioni o quote nei  confronti  di  investitori  al
          dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in  Italia
          nei confronti di investitori al  dettaglio  non  rientranti
          nelle  categorie  di   investitori   cui   possono   essere
          commercializzati  i  FIA  italiani  riservati,   presentano
          istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob,  d'intesa
          con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b)  e
          c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate  le
          seguenti condizioni: 
              a) i gestori hanno  completato  le  procedure  previste
          dall'articolo 43; 
              b)  gli  schemi  di  funzionamento  e   le   norme   di
          contenimento e di frazionamento del  rischio  di  tali  FIA
          sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; 
              c) la disciplina del depositario di FIA e'  equivalente
          a quella applicabile ai FIA italiani non riservati; 
              d) il regolamento o lo statuto  del  FIA  non  consente
          trattamenti preferenziali  nei  confronti  di  uno  o  piu'
          investitori   o   categorie   di   investitori   ai   sensi
          dell'articolo 35-decies,  comma  1,  lettera  d),  e  delle
          disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia; 
              e) i  gestori  mettono  a  disposizione  in  Italia  le
          strutture per gli investitori al dettaglio, non  rientranti
          nelle  categorie  di   investitori   cui   possono   essere
          commercializzati  i  FIA   italiani   riservati,   previste
          dall'articolo  43-bis  della   direttiva   2011/61/UE,   in
          conformita' alle disposizioni regolamentari  dettate  dalla
          Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare: 
              1)  determina  i  compiti  delle  strutture   per   gli
          investitori in modo da garantire  ai  medesimi  l'esercizio
          dei  diritti  e  l'accesso   alle   informazioni   previsti
          dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 
              2) stabilisce la lingua attraverso cui  tali  strutture
          devono essere fornite; 
              3) disciplina le condizioni in presenza delle  quali  i
          compiti di cui al numero 1) possono  essere  svolti  da  un
          soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a  un  soggetto
          terzo; 
              f) le informazioni  da  mettere  a  disposizione  degli
          investitori al dettaglio prima dell'investimento  risultano
          complete, coerenti e comprensibili. 
              6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
          regolamento    le     procedure     per     il     rilascio
          dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 
              6-bis. Nel caso in cui i  gestori  commercializzino  in
          Italia  quote  o  azioni  di  un   FIA   UE   che   investe
          prevalentemente nelle azioni di una  determinata  societa',
          presso i dipendenti di tale societa' o  delle  sue  entita'
          affiliate  nel  quadro  di  regimi  di   risparmio   o   di
          partecipazione dei dipendenti, non  sono  imposti  obblighi
          aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro
          di origine del FIA. 
              7.  All'offerta  al  pubblico  e  all'ammissione   alle
          negoziazioni delle quote o azioni dei FIA  commercializzati
          ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
          previste dalla parte IV, titolo II, capo I  e  titolo  III,
          capo I, e le relative norme di attuazione. 
              8. Nel caso di FIA soggetti  alla  disciplina  prevista
          dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I,  per  la  cui
          offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la  notifica
          prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai  fini
          e per gli effetti dell'articolo 94, comma 3, e la  verifica
          della  completezza,  coerenza  e   comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nel documento di  cui  al  comma  2,
          lettera  c),  e'  effettuata  nel  corso  della   procedura
          prevista  dall'articolo  95,  comma  1,  lettera   a).   La
          comunicazione prevista dal comma 3  e'  effettuata  con  il
          provvedimento di approvazione del prospetto. 
              9. La Consob e la Banca d'Italia  esercitano  i  poteri
          previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei  confronti  degli
          organismi  esteri  indicati  al  comma  5  e  dei  relativi
          gestori. A tali soggetti  si  applica  altresi'  l'articolo
          8.". 
              "CAPO II-quater 
              Obblighi dei gestori autorizzati i cui FIA acquisiscono
          partecipazioni rilevanti e di  controllo  di  societa'  non
          quotate e di emittenti". 
              "Art.  45.  Obblighi   relativi   all'acquisizione   di
          partecipazioni rilevanti o di  controllo  di  societa'  non
          quotate 
              1.  Le  Sgr  autorizzate  comunicano  alla  Consob   il
          raggiungimento, il superamento o la riduzione al  di  sotto
          delle soglie del 10 per cento, 20 per cento, 30 per  cento,
          50 per cento e 75 per cento dei  diritti  di  voto  in  una
          societa' non quotata in  conseguenza  dell'acquisto,  della
          detenzione o della cessione di partecipazioni  al  capitale
          sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non  UE  da
          esse gestito. Tale comunicazione e' effettuata entro  dieci
          giorni lavorativi dalla data dell'operazione. 
              2. Le Sgr autorizzate i cui FIA italiani, FIA UE o  non
          UE acquisiscono o detengono, anche  indirettamente  per  il
          tramite  di  fiduciari  o  per   interposta   persona,   la
          maggioranza  assoluta  dei  diritti  di  voto  esercitabili
          nell'assemblea di  una  societa'  non  quotata,  comunicano
          l'acquisizione   del   controllo,   entro   dieci    giorni
          lavorativi: 
              a) alla societa'; 
              b) agli azionisti le cui identita' e  i  cui  indirizzi
          sono a disposizione della Sgr  autorizzata  ovvero  possono
          essere messi a disposizione tramite la societa' non quotata
          ovvero tramite un registro a cui la  Sgr  autorizzata  puo'
          avere accesso; 
              c) alla Consob. 
              3. Le  disposizioni  contenute  nei  commi  1  e  2  si
          applicano anche: 
              a) alle Sgr autorizzate i cui FIA  acquisiscono,  anche
          congiuntamente,  una  partecipazione   rilevante   in   una
          societa' non quotata; 
              b) alle Sgr autorizzate che gestiscono uno o  piu'  FIA
          che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo,
          acquisiscono il controllo di una societa' non quotata; 
              c) alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori
          ovvero con GEFIA UE o non UE, in  base  ad  un  accordo  in
          virtu' del quale i FIA dalle  stesse  gestiti  acquisiscono
          congiuntamente il controllo di una societa' non quotata; 
              d) alle Sicav in  gestione  interna  autorizzate,  alle
          Sicaf in gestione interna autorizzate e  alle  societa'  di
          partenariato in gestione interna autorizzate che si trovano
          nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c). 
              4. Ai fini  del  presente  articolo,  sono  considerate
          societa'  non  quotate  le  societa'  aventi  sede   legale
          nell'Unione  europea  non  aventi   azioni   ammesse   alle
          negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle: 
              a) microimprese, piccole imprese e medie imprese,  come
          definite dall'articolo 2, paragrafo 1,  dell'allegato  alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea,  del
          6 maggio 2003; 
              b)  societa'  veicolo  finalizzate  all'acquisto,  alla
          detenzione o all'amministrazione di beni immobili. 
              5. La Consob, nel  rispetto  delle  disposizioni  della
          direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento: 
              a) le modalita' di  effettuazione  delle  comunicazioni
          previste dal comma 1; 
              b) il contenuto e le  modalita'  di  adempimento  degli
          obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al
          comma 2, nonche' dei rappresentanti  dei  lavoratori  della
          societa'  non  quotata  ovvero,  in  loro   mancanza,   dei
          lavoratori stessi; 
              c)  il  contenuto  delle  informazioni   ulteriori   da
          inserire nella relazione annuale della societa' non quotata
          controllata, nonche' le modalita' e i termini  con  cui  la
          stessa e' messa a disposizione  dall'organo  amministrativo
          ai rappresentanti dei lavoratori o, in  loro  mancanza,  ai
          lavoratori stessi; 
              d) gli obblighi che i gestori autorizzati  sono  tenuti
          ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed
          impedire lo scorporo delle  attivita'  della  societa'  non
          quotata   per   un    periodo    di    ventiquattro    mesi
          dall'acquisizione  del  controllo  da  parte   degli   Oicr
          gestiti.". 
              "Art.  46.  Obblighi   relativi   all'acquisizione   di
          partecipazioni di controllo di un emittente 
              1. Le Sgr autorizzate i cui FIA italiani, FIA UE e  non
          UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale
          di un emittente comunicano le informazioni stabilite  dalla
          Consob con proprio regolamento, secondo le modalita' e  nei
          termini ivi stabiliti, nei confronti: 
              a) dell'emittente; 
              b) degli azionisti le cui identita' e i  cui  indirizzi
          sono a disposizione della Sgr  autorizzata  ovvero  possono
          essere messi  a  disposizione  tramite  l'emittente  ovvero
          tramite un registro a cui la  Sgr  autorizzata  puo'  avere
          accesso; 
              c) della Consob. 
              2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto
          di una partecipazione di controllo si intende l'acquisto da
          parte di una Sgr autorizzata, individualmente o in  accordo
          con altri gestori, anche indirettamente per il  tramite  di
          fiduciari o per interposta persona, di  una  partecipazione
          che attribuisca diritti di voto in misura pari o  superiore
          alla  soglia  del  trenta  per  cento   del   capitale   di
          un'emittente avente sede  legale  in  Italia,  ovvero  alla
          diversa  soglia  determinata  ai  sensi  dell'articolo   5,
          paragrafo 3, della  direttiva  2004/25/CE,  concernente  le
          offerte pubbliche d'acquisto, secondo  l'ordinamento  dello
          Stato membro ove ha sede l'emittente. 
              3. Il presente articolo si applica anche: 
              a) alle Sgr autorizzate che gestiscono uno o  piu'  FIA
          italiani,  FIA  UE  o  non  UE   che,   individualmente   o
          congiuntamente  in  base  a  un  accordo,  acquisiscono  il
          controllo di un emittente; 
              b) alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori
          ovvero con GEFIA UE o non UE, in  base  ad  un  accordo  in
          virtu' del quale i FIA italiani, i FIA UE o  non  UE  dalle
          stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo  di
          un emittente; 
              c) alle Sicav in  gestione  interna  autorizzate,  alle
          Sicaf in gestione interna autorizzate e  alle  societa'  di
          partenariato in gestione interna autorizzate che si trovano
          nelle situazioni previste dalle lettere a) e b). 
              4. La Consob, nel  rispetto  delle  disposizioni  della
          direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento: 
              a) il contenuto e le  modalita'  di  adempimento  degli
          obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al
          comma  1,  nonche'  dei   rappresentanti   dei   lavoratori
          dell'emittente; 
              b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; 
              c) gli obblighi che i gestori autorizzati  sono  tenuti
          ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed
          impedire lo scorporo delle attivita' dell'emittente per  un
          periodo  di   ventiquattro   mesi   dall'acquisizione   del
          controllo da parte degli Oicr gestiti. 
              5. Ai fini  del  presente  articolo,  sono  considerate
          emittenti  le   societa'   aventi   azioni   ammesse   alle
          negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle: 
              a) microimprese, piccole imprese e medie imprese,  come
          definite dall'articolo 2, paragrafo 1,  dell'allegato  alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea,  del
          6 maggio 2003; 
              b)  societa'  veicolo  finalizzate  all'acquisto,  alla
          detenzione o all'amministrazione di beni immobili.". 
              "Art. 46-bis. FIA italiani che investono in crediti 
              01. Ai fini del presente capo, si intendono per: 
              a) "investimento in crediti" o "investire in credito" e
          "concessione  del   prestito"   o   "concedere   prestiti",
          l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
          forma, incluso l'acquisto di crediti,  svolta  direttamente
          da parte di un FIA, o di un GEFIA per conto del FIA gestito
          e a valere sul patrimonio del  FIA,  oppure  indirettamente
          attraverso un terzo o una societa' veicolo che  concede  un
          finanziamento per un FIA o per conto dello  stesso,  oppure
          per un GEFIA o per conto  dello  stesso  rispetto  al  FIA,
          quando il GEFIA o il FIA partecipa alla strutturazione  del
          prestito,   o    all'accordo    preliminare    delle    sue
          caratteristiche o alla loro definizione, prima di  assumere
          esposizioni sul finanziamento; 
              b) "FIA di credito" o "FIA concedente prestiti", un FIA
          che presenta alternativamente uno dei seguenti requisiti: 
              1)  ha  una  strategia  di  investimento  che  consiste
          principalmente nell'investire in crediti; 
              2) detiene in  portafoglio  crediti  aventi  un  valore
          nozionale che rappresenta almeno il 50 per  cento  del  suo
          valore patrimoniale netto; 
              c) "prestito di azionista", un  finanziamento  concesso
          da  un  FIA  a  un'impresa  nella  quale  il  FIA  detiene,
          direttamente o indirettamente, almeno il 5  per  cento  del
          capitale o dei diritti  di  voto  e  che  non  puo'  essere
          venduto  a  terzi  indipendentemente  dagli  strumenti   di
          capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa; 
              d) "FIA che utilizza la leva finanziaria",  un  FIA  le
          cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che  lo  gestisce,
          sia tramite finanziamenti in contante o  in  titoli  oppure
          tramite  il  ricorso  alla  leva   finanziaria   attraverso
          l'assunzione di posizioni in strumenti derivati o  mediante
          qualsiasi altro mezzo; 
              e) "capitale  del  FIA",  i  conferimenti  di  capitale
          aggregati e gli impegni non ancora richiamati per  un  FIA,
          calcolati  sulla  base  degli  importi  investibili  previa
          deduzione di tutte le commissioni, di tutti i  costi  e  di
          tutte le  spese  sostenuti  direttamente  o  indirettamente
          dagli investitori; 
              f) "FIA che investe anche in credito", i  FIA,  diversi
          dai FIA di credito, che investono in almeno un credito. 
              1. I FIA  italiani  possono  investire  in  crediti,  a
          valere sul proprio patrimonio nel rispetto delle norme  del
          presente decreto e delle  relative  disposizioni  attuative
          adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1. 
              1-bis. I FIA di credito e i FIA che investono anche  in
          credito  italiani  non  investono  in  crediti  erogati  ai
          seguenti soggetti: 
              a) il GEFIA che li gestisce e il relativo personale; 
              b) le  terze  parti  ai  quali  il  GEFIA  ha  delegato
          funzioni e il relativo personale; 
              c) il depositario dei FIA stessi e le  terze  parti  ai
          quali il depositario ha delegato funzioni  in  relazione  a
          tali FIA; 
              d) i soggetti appartenenti al gruppo del  GEFIA,  salvo
          il caso in cui  essi  siano  imprese  finanziarie  che  non
          finanziano i soggetti di cui al presente comma, lettere a),
          b), e c). 
              1-ter. I proventi dei crediti in cui investono i FIA di
          credito e  i  FIA  che  investono  anche  in  crediti  sono
          attribuiti integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di
          amministrazione. I gestori di FIA di credito e di  FIA  che
          investono anche in credito  informano  gli  investitori  di
          tutti i costi e spese relativi all'amministrazione  e  alla
          gestione dei crediti oggetto di investimento da  parte  del
          FIA. 
              1-quater. E' vietata la costituzione di FIA di  cui  al
          comma 01, lettere b) e f), la cui strategia di investimento
          consista in tutto o in parte nell'investire in crediti  con
          la sola finalita' di cederli o  trasferirli  a  terzi.  Nel
          caso in cui una parte dei crediti in cui investono tali FIA
          sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA mantiene il  5  per
          cento del valore nozionale dei crediti ceduti o  trasferiti
          nel proprio portafoglio. 
              1-quinquies. Un FIA di  credito  italiano  puo'  essere
          istituito in forma aperta, a condizione che il gestore  del
          fondo sia in grado di dimostrare alla Banca d'Italia che il
          sistema di gestione del rischio di liquidita'  del  FIA  di
          credito e' compatibile con la strategia di  investimento  e
          la politica di rimborso del FIA, in conformita' con  quanto
          previsto  dagli  atti  dell'Unione   europea   direttamente
          applicabili. La Banca d'Italia vieta,  sentita  la  Consob,
          l'istituzione del FIA di credito  in  forma  aperta  quando
          ritenga che non  ricorrono  le  condizioni  previste  dalla
          normativa europea e nazionale applicabile. 
              1-sexies. La Banca d'Italia, sentita la  Consob,  detta
          disposizioni   attuative   del    presente    articolo    e
          dell'articolo 46-ter. La Banca d'Italia detta  disposizioni
          attuative dell'articolo 46-quater.". 
              "Art. 46-ter. FIA UE che investono in crediti in Italia 
              1. 
              2. I  gestori  che  gestiscono  FIA  UE  che  intendono
          investire in crediti a valere  sul  proprio  patrimonio  in
          Italia  informano  la  Banca  d'Italia  all'avvio  di  tale
          operativita'. 
              3. La Banca d'Italia  e  la  Consob  possono  chiedere,
          nell'ambito delle rispettive  competenze,  ai  gestori,  la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti con le  modalita'  e  nei  termini  dalle  stesse
          stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
          rispettive competenze,  possono  chiedere  informazioni  al
          personale dei gestori,  anche  per  il  tramite  di  questi
          ultimi. La Banca d'Italia puo' prevedere la  partecipazione
          dei FIA UE di cui al comma 2 alla Centrale dei rischi della
          Banca d'Italia tramite i gestori autorizzati e i  GEFIA  UE
          che li gestiscono, secondo le modalita' da essa stabilite. 
              4. Restano ferme le disposizioni  italiane  applicabili
          ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e  in
          ogni altra materia non espressamente regolata dal  presente
          articolo. 
              5.". 
              "Art. 47. Incarico di depositario 
              1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di
          depositario a un unico soggetto, cui sono affidati  i  beni
          dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo. 
              2. L'incarico di depositario  puo'  essere  assunto  da
          banche italiane, succursali italiane  di  banche  UE  e  di
          banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese
          di investimento UE e di  imprese  di  paesi  terzi  diverse
          dalle banche. 
              3. La Banca Centrale Europea, su proposta  della  Banca
          d'Italia,  rilascia  l'autorizzazione  all'esercizio  delle
          funzioni di depositario delle  banche  italiane;  la  Banca
          d'Italia  rilascia  l'autorizzazione  all'esercizio   delle
          funzioni di depositario delle succursali italiane di banche
          UE e di banche di paesi terzi, delle Sim e delle succursali
          italiane di imprese di investimento  UE  e  di  imprese  di
          paesi  terzi  diverse  dalle  banche.  La  Banca   d'Italia
          disciplina con regolamento le condizioni  per  l'assunzione
          dell'incarico  di  depositario  ai   sensi   del   presente
          articolo. 
              3-bis. La Banca Centrale Europea o la  Banca  d'Italia,
          nell'ambito del riparto di competenze definite al comma  3,
          dispongono  la  revoca  dell'autorizzazione   all'esercizio
          delle funzioni di depositario da esse  concessa,  nei  casi
          stabiliti con regolamento dalla Banca d'Italia. 
              4. Gli amministratori e  i  componenti  dell'organo  di
          controllo del depositario riferiscono  senza  ritardo  alla
          Banca d'Italia e  alla  Consob,  ciascuna  per  le  proprie
          competenze,      sulle      irregolarita'       riscontrate
          nell'amministrazione  del  gestore  autorizzato   e   nella
          gestione dei relativi Oicr e forniscono, su richiesta della
          Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti
          di  cui  sono  venuti  a  conoscenza  nell'esercizio  delle
          funzioni di depositario. 
              4-bis. I depositari autorizzati ai sensi  del  comma  3
          possono svolgere l'incarico di depositario  per  i  FIA  UE
          senza essere stabiliti nello Stato membro  di  origine  del
          FIA, se previsto dalle  disposizioni  di  attuazione  della
          direttiva  2011/61/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011, di tale Stato membro, previa
          comunicazione alla Banca d'Italia 
              4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis,  il  depositario
          fornisce, su richiesta, alla Banca d'Italia,  alla  Consob,
          alle autorita' competenti del FIA UE e,  se  diverse,  alle
          autorita' competenti del GEFIA  che  gestisce  il  FIA,  le
          informazioni  di  cui  venga  a  conoscenza  nell'esercizio
          dell'incarico di depositario del FIA. 
              4-quater. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'ambito
          delle rispettive competenze,  cooperano  con  le  autorita'
          competenti dello Stato  membro  d'origine  del  FIA  e,  se
          diverse, con le autorita'  competenti  dello  Stato  membro
          d'origine del GEFIA che gestisce il FIA e con le  autorita'
          competenti del depositario; a tal  fine  condividono  senza
          indugio tutte le informazioni  pertinenti  per  l'esercizio
          dei poteri di vigilanza di tali autorita'. 
              4-quinquies.  Se  vi  e'  fondato   sospetto   che   un
          depositario avente  sede  in  un  altro  Stato  membro  non
          ottemperi  agli  obblighi  derivanti   dalle   disposizioni
          dell'Unione  europea,  la  Banca  d'Italia  o   la   Consob
          informano senza indugio l'AESFEM e  l'autorita'  competente
          del  depositario,  fornendo   informazioni   opportunamente
          circostanziate. 
              4-sexies. La Banca d'Italia, in qualita'  di  autorita'
          competente del depositario, informa l'AESFEM e le autorita'
          competenti del FIA UE e, se  diverse,  quelle  dello  Stato
          membro d'origine del  GEFIA  che  gestisce  il  FIA,  delle
          azioni adottate, su segnalazione  di  tali  autorita',  nei
          confronti del  depositario  in  caso  di  violazione  degli
          obblighi   derivanti   da   disposizioni   dell'ordinamento
          italiano e dell'Unione europea  a  esso  applicabili  nelle
          materie del presente decreto.". 
              "Art. 48. Compiti del depositario 
              1.  Il  depositario  agisce  in  modo  indipendente   e
          nell'interesse dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta  ogni
          misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse
          tra l'esercizio delle funzioni di depositario  e  le  altre
          attivita' svolte. 
              2. Il depositario adempie  agli  obblighi  di  custodia
          degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica
          della proprieta' nonche' alla  tenuta  delle  registrazioni
          degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti  diversi,
          detiene altresi' le disponibilita' liquide degli Oicr. 
              3.  Il  depositario,   nell'esercizio   delle   proprie
          funzioni: 
              a) accerta la legittimita' delle operazioni di vendita,
          emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle  quote
          del fondo, nonche' la destinazione dei redditi dell'Oicr; 
              b) accerta la correttezza del calcolo del valore  delle
          parti dell'Oicr; 
              c) accerta che nelle operazioni  relative  all'Oicr  la
          controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; 
              d)  esegue  le  istruzioni  del  gestore  se  non  sono
          contrarie alla legge, al regolamento  o  alle  prescrizioni
          degli organi di vigilanza; 
              e) monitora i flussi di liquidita' dell'Oicr, nel  caso
          in cui la liquidita' non sia affidata al medesimo. 
              3-bis. Il depositario puo' svolgere altre attivita' nei
          confronti del gestore, incluso il calcolo del valore  delle
          parti  dell'Oicr,  ferma  restando   l'applicazione   della
          disciplina  in  materia  di  esternalizzazione   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 1,  lettera  c-bis),  numero  8),  e
          comma 2-bis e a condizione che  separi,  sotto  il  profilo
          gerarchico e funzionale, l'espletamento delle  funzioni  di
          depositario  dagli  altri   suoi   compiti   potenzialmente
          confliggenti e che  i  potenziali  conflitti  di  interesse
          siano identificati, gestiti, monitorati e  comunicati  agli
          investitori dell'Oicr. 
              4. La Banca d'Italia emana disposizioni  di  attuazione
          del    presente    articolo,    anche    con    riferimento
          all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui
          possono essere affidate  le  disponibilita'  liquide,  alle
          modalita'  di  deposito  di  tali  disponibilita'  liquide,
          nonche' alle condizioni per la delega della custodia  e  il
          riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.". 
              "Art. 49 Responsabilita' del depositario 
              1. Il depositario e'  responsabile  nei  confronti  del
          gestore e dei partecipanti all'Oicr di ogni pregiudizio  da
          essi subito in conseguenza  dell'inadempimento  dei  propri
          obblighi. 
              2. In caso di perdita di strumenti finanziari  detenuti
          in   custodia,   il   depositario,   se   non   prova   che
          l'inadempimento e' stato determinato  da  caso  fortuito  o
          forza maggiore,  e'  tenuto  a  restituire  senza  indebito
          ritardo strumenti finanziari  della  stessa  specie  o  una
          somma di importo corrispondente, salva  la  responsabilita'
          per ogni altra perdita subita dall'Oicr o dagli investitori
          in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o  dovuto
          a negligenza, dei propri obblighi. 
              3. In caso di perdita di strumenti finanziari da  parte
          del terzo al quale e' stata  delegata  la  custodia,  resta
          impregiudicata la responsabilita'  del  depositario,  fatta
          salva  l'eventuale  stipula  di  accordi  scritti  tra   il
          gestore, il depositario  e  il  terzo  al  quale  e'  stata
          delegata la custodia, volti a determinare  l'assunzione  in
          via esclusiva della responsabilita' da parte del terzo. Per
          l'eventuale  stipula  di  tali  accordi  il   gestore,   il
          depositario  e  il  terzo  si  attengono  alla  disciplina,
          stabilita dalla Banca d'Italia che individua i casi in  cui
          tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo. 
              4.  In  caso  di  assunzione  in  via  esclusiva  della
          responsabilita' da parte del terzo ai sensi  del  comma  3,
          esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la
          responsabilita' del terzo, qualora deleghi a sua  volta  la
          custodia degli strumenti finanziari a  un  altro  soggetto,
          fatta salva  la  possibilita'  di  accordi  secondo  quanto
          previsto dal comma 3.". 
              "Art. 56. Amministrazione straordinaria 
              1. La  Banca  d'Italia,  di  propria  iniziativa  o  su
          proposta  formulata  dalla  Consob  nell'ambito  delle  sue
          competenze, puo' disporre lo scioglimento degli organi  con
          funzione di amministrazione e di controllo delle Sim e  dei
          gestori autorizzati quando: 
              a) risultino gravi  irregolarita'  nell'amministrazione
          ovvero gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative,
          amministrative o statutarie che  ne  regolano  l'attivita',
          sempre  che  gli   interventi   indicati   dagli   articoli
          55-quinquies  o  56-bis,   ove   applicabili,   non   siano
          sufficienti per porre rimedio alla situazione; 
              b) siano previste gravi perdite  del  patrimonio  della
          societa'; 
              c) lo scioglimento sia richiesto con  istanza  motivata
          dagli organi amministrativi o dall'assemblea  straordinaria
          ovvero dal  commissario  nominato  ai  sensi  dell'articolo
          7-sexies. 
              2. Il provvedimento previsto dal comma  1  puo'  essere
          adottato anche nei confronti delle succursali  italiane  di
          imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia.  In  tale  ipotesi  i  commissari
          straordinari e il comitato  di  sorveglianza  assumono  nei
          confronti delle succursali stesse i poteri degli organi  di
          amministrazione e di controllo dell'impresa. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e  5,
          71, 72, 73,  74,  75,  75-bis  e  77-bis  del  Testo  unico
          bancario, intendendosi le  suddette  disposizioni  riferite
          agli investitori in luogo dei depositanti, alle  SIM,  alle
          imprese di paesi terzi diverse  dalle  banche,  ai  gestori
          autorizzati e ai GEFIA non  UE  autorizzati  in  Italia  in
          luogo delle banche, e l'espressione "strumenti  finanziari"
          riferita agli strumenti finanziari e al denaro. 
              4. (abrogato). 
              4-bis. La procedura disciplinata dal presente  articolo
          trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
          al vertice del gruppo di Sim ai sensi  dell'articolo  11  e
          delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim
          di classe  1,  nei  confronti  della  capogruppo  ai  sensi
          dell'articolo 60 del Testo Unico  Bancario  e  delle  altre
          componenti del gruppo. Si applicano gli articoli  98,  100,
          102, 103, 104,  105  del  T.U.  bancario,  intendendosi  le
          suddette disposizioni riferite  alle  Sim  in  luogo  delle
          banche, nonche', nel caso  di  Sim  diverse  da  quelle  di
          classe 1, alla societa' posta  al  vertice  del  gruppo  ai
          sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che
          per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64  del
          T.U.  bancario,  contenuto  nell'articolo  105   del   T.U.
          bancario,  si  intende  effettuato  all'articolo   11   del
          presente decreto. 
              4-ter. Alle Sim e ai gestori autorizzati non si applica
          l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e'  fondato
          sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in
          violazione  dei  propri  doveri,  abbiano  compiuto   gravi
          irregolarita' nella gestione  che  possono  arrecare  danno
          alla societa' o a una o piu' societa' controllate, l'organo
          con funzioni di controllo o i soci che il codice  civile  o
          lo statuto abilitano a presentare  denuncia  al  tribunale,
          possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che  decide
          con provvedimento motivato sentita la Consob.". 
              "Art. 56-bis. Rimozione collettiva dei componenti degli
          organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza 
              1. La Banca d'Italia, sentita la Consob  puo'  disporre
          la rimozione e ordinare il rinnovo di  tutti  i  componenti
          degli organi con funzione di amministrazione e di controllo
          delle  Sim,  dei  gestori  autorizzati  o  delle   relative
          societa' capogruppo, al ricorrere dei presupposti  indicati
          all'articolo 56,  comma  1,  lettera  a).  Le  misure  sono
          adottate su proposta  della  Consob  quando  le  violazioni
          riguardano disposizioni sul cui rispetto  essa  vigila.  Il
          provvedimento e' pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              2. Il provvedimento fissa la data  da  cui  decorre  la
          rimozione dei componenti degli organi.  La  Banca  d'Italia
          convoca l'assemblea della societa' di  cui  al  comma  1  o
          della societa' capogruppo  con  all'ordine  del  giorno  il
          rinnovo degli organi  con  funzioni  di  amministrazione  e
          controllo. 
              2-bis. Ricorrendo i presupposti di cui al comma  1,  la
          Banca d'Italia puo', inoltre, ordinare la rimozione di  uno
          o piu' componenti dell'alta dirigenza della societa' di cui
          al medesimo comma 1. 
              2-ter.  La  Banca  d'Italia  approva  la   nomina   dei
          componenti dei nuovi organi o della  nuova  alta  dirigenza
          effettuata dal competente organo della societa'. 
              3. Resta salva la  possibilita'  di  disporre  in  ogni
          momento l'amministrazione straordinaria nei  casi  previsti
          dall'articolo 56, secondo le modalita' e  con  gli  effetti
          previsti dal presente titolo. 
              3-bis. Resta  fermo  il  potere  di  rimuovere  singoli
          esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e
          2-ter, e dell'articolo 12, comma 5-ter se  sufficiente  per
          porre rimedio alla situazione.". 
              "Art. 57. Liquidazione coatta amministrativa 
              1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta della Banca d'Italia o della  CONSOB,  nell'ambito
          delle rispettive competenze, puo' disporre con  decreto  la
          revoca dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'  e
          la liquidazione  coatta  amministrativa  delle  SIM  e  dei
          gestori  autorizzati,  anche  quando  ne   sia   in   corso
          l'amministrazione  straordinaria  ovvero  la   liquidazione
          secondo  le  norme  ordinarie,  qualora  le   irregolarita'
          nell'amministrazione    ovvero    le    violazioni    delle
          disposizioni legislative, amministrative o statutarie o  le
          perdite previste  dall'articolo  56  siano  di  eccezionale
          gravita', ovvero qualora la societa' non sia  in  grado  di
          pagare i propri debiti alla scadenza. Nei  confronti  delle
          Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, la  liquidazione
          e'   disposta   se   ricorrono   i   presupposti   indicati
          all'articolo 17 del [decreto legislativo 16 novembre  2015,
          n. 180], ma non sussiste quello  di  cui  all'articolo  20,
          comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta  con  il
          medesimo procedimento previsto  dal  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria,   del   commissario   nominato   ai    sensi
          dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari  o  dei
          liquidatori. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli
          articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6  e
          7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione  dei  commi
          1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93  e  94  del  T.U.  bancario,
          intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim,  e
          ai  gestori  autorizzati   in   luogo   delle   banche,   e
          l'espressione   "strumenti   finanziari"   riferita    agli
          strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione
          dell'articolo 92-bis del Testo unico  bancario  ai  gestori
          autorizzati, le  disposizioni  ivi  contenute  relative  ai
          clienti  iscritti  nella  sezione  separata  si   intendono
          riferite, rispettivamente, ai fondi o ai  comparti  gestiti
          dalla societa' di gestione  del  risparmio  e  ai  comparti
          gestiti dalla Sicav in gestione  interna,  dalla  Sicaf  in
          gestione  interna  e  dalla  societa'  di  partenariato  in
          gestione interna. 
              3-bis. Se e' disposta la  liquidazione  coatta  di  una
          societa'  di  gestione   del   risparmio   autorizzata,   i
          commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o  alla
          cessione  dei  fondi  da  questa  gestiti  e  dei  relativi
          comparti,   esercitando   a   tali   fini   i   poteri   di
          amministrazione  degli  stessi.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione
          dei commi 6 e 7, 87, commi  2  e  3,  88,  89,  90,  91  ad
          eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93  e
          94 del T.U. bancario, nonche' i commi 4 e  5  del  presente
          articolo. I partecipanti  ai  fondi  o  ai  comparti  hanno
          diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo  netto
          di liquidazione in  misura  proporzionale  alle  rispettive
          quote di partecipazione;  dalla  data  dell'emanazione  del
          decreto di liquidazione coatta  amministrativa  cessano  le
          funzioni degli organi del fondo. 
              3-ter. Il comma 3-bis si applica anche  alle  Sicav  in
          gestione  interna  autorizzate,  alle  Sicaf  in   gestione
          interna autorizzate e  alle  societa'  di  partenariato  in
          gestione interna autorizzate, in relazione ai  comparti  da
          esse  gestiti,  nonche'  ai   gestori   di   fondi   EuVECA
          disciplinati ai sensi del  regolamento  (UE)  345/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2013,  e
          ai  gestori  di  fondi  EuSEF  disciplinati  ai  sensi  del
          regolamento (UE) 346/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con  i
          citati regolamenti europei. 
              4.  I  commissari,  trascorso   il   termine   previsto
          dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre  i
          trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
          depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
          aventi diritto, nella cancelleria del tribunale  del  luogo
          dove la SIM o il gestore autorizzato ha la sede legale, gli
          elenchi dei  creditori  ammessi,  indicando  i  diritti  di
          prelazione  e  l'ordine  degli  stessi,  dei  titolari  dei
          diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonche'
          dei soggetti appartenenti alle medesime  categorie  cui  e'
          stato negato il riconoscimento  delle  pretese.  I  clienti
          aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari
          e del denaro relativi ai servizi e attivita'  previsti  dal
          presente decreto  sono  iscritti  in  apposita  e  separata
          sezione dello stato passivo. Il presente comma  si  applica
          in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 
              5. Possono proporre  opposizione  allo  stato  passivo,
          relativamente  alla   propria   posizione   e   contro   il
          riconoscimento dei diritti in favore dei  soggetti  inclusi
          negli elenchi indicati nella disposizione del  comma  4,  i
          soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
          in  parte,  entro   15   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del  T.U.
          bancario e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
          dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario. 
              6.  Se  il   provvedimento   di   liquidazione   coatta
          amministrativa  riguarda  una  Sicav  in  gestione  interna
          autorizzata, una Sicaf in gestione  interna  autorizzata  o
          una  societa'   di   partenariato   in   gestione   interna
          autorizzata,  i  commissari,  entro  trenta  giorni   dalla
          nomina, comunicano ai soci il  numero  e  la  specie  delle
          azioni risultanti di  pertinenza  di  ciascuno  secondo  le
          scritture e i documenti della societa'. Il  presente  comma
          si applica anche alle Sicaf  in  gestione  interna  e  alle
          societa' di  partenariato  in  gestione  interna  che  sono
          gestori  di  fondi  EuVECA  disciplinati   ai   sensi   del
          regolamento (UE) 345/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17 aprile 2013, o  gestori  di  fondi  EuSEF
          disciplinati ai sensi del  regolamento  (UE)  346/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,  in
          quanto compatibile con i citati regolamenti europei. 
              6-bis. (abrogato) 
              6-bis.1. (abrogato) 
              6-bis.2 (abrogato) 
              6-ter. La procedura disciplinata dal presente  articolo
          trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
          al vertice del gruppo di Sim ai sensi  dell'articolo  11  e
          delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim
          di classe  1,  nei  confronti  della  capogruppo  ai  sensi
          dell'articolo 60 del Testo Unico  Bancario  e  delle  altre
          componenti   del    gruppo.    La    liquidazione    coatta
          amministrativa della  capogruppo  e'  disposta  qualora  le
          irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero  le  violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale
          gravita'  nonche'  quando  le  inadempienze  nell'esercizio
          dell'attivita' prevista  dall'articolo  61,  comma  4,  del
          Testo Unico bancario siano di eccezionale gravita'. In caso
          di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata  all'articolo
          55-bis, comma  1,  la  liquidazione  coatta  amministrativa
          della capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti  di
          cui all'articolo 99, comma 2, del Testo  Unico  bancario  e
          alle  altre  componenti  del  gruppo  si  applica  altresi'
          l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si  applicano,
          in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5,  101,  102,
          103, 104, e 105 del Testo Unico bancario,  intendendosi  le
          suddette disposizioni riferite  alle  Sim  in  luogo  delle
          banche, nonche', nel caso  di  Sim  diverse  da  quelle  di
          classe 1, alla societa' posta  al  vertice  del  gruppo  ai
          sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che
          per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64  del
          Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo
          Unico bancario, si intende effettuato all'articolo  11  del
          presente decreto.". 
              "Art. 60-bis. Responsabilita'  delle  Sim,  delle  Sgr,
          delle Sicav, delle Sicaf e delle societa'  di  partenariato
          per illecito amministrativo dipendente da reato 
              1.  Il  pubblico  ministero  che  iscrive,   ai   sensi
          dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.
          231, nel  registro  delle  notizie  di  reato  un  illecito
          amministrativo a carico di una SIM,  di  una  SGR,  di  una
          Sicav, di una Sicaf o di una societa' di  partenariato,  ne
          da' comunicazione alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB.  Nel
          corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia
          richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e  la  CONSOB,
          le quali  hanno,  in  ogni  caso,  facolta'  di  presentare
          relazioni scritte. 
              2. In ogni grado del giudizio di  merito,  prima  della
          sentenza,   il   giudice    dispone,    anche    d'ufficio,
          l'acquisizione dalla  Banca  d'Italia  e  dalla  CONSOB  di
          aggiornate       informazioni       sulla        situazione
          dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura
          organizzativa e di controllo. 
              3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di
          una SIM, di una SGR, di una Sicav, di una Sicaf  o  di  una
          societa' di partenariato le sanzioni  interdittive  di  cui
          all'articolo 9, comma 2,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n.  231  D.Lgs.  08/06/2001,  n.
          231, decorsi i termini per la  conversione  delle  sanzioni
          medesime,  e'  trasmessa  per  l'esecuzione  dall'Autorita'
          giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal  fine,
          la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti
          previsti  dagli  articoli  7-ter,  7-quater,   7-quinquies,
          7-sexies  e  dal  presente  titolo,  avendo   presenti   le
          caratteristiche della sanzione  irrogata  e  le  preminenti
          finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela  dei
          diritti degli investitori. 
              4. Le sanzioni interdittive indicate  nell'articolo  9,
          comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8  giugno
          2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare
          alle SIM, SGR, Sicav, Sicaf e societa' di partenariato.  Ai
          medesimi intermediari non si applica, altresi',  l'articolo
          15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
              5.  Il  presente  articolo  si   applica,   in   quanto
          compatibile,  alle  succursali  italiane  di   imprese   di
          investimento UE o di imprese di paesi terzi  diverse  dalle
          banche, di societa' di gestione UE, di GEFIA UE,  di  GEFIA
          non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE  autorizzati
          in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.".