Art. 3
Modifiche al titolo III della parte II del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al titolo III della parte II del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al capo I, della rubrica, la parola: «autorizzati» e'
soppressa;
b) all'articolo 32-quater:
1) al comma 1, le parole: «alle Sicav, alle Sicaf,» sono
sostituite dalle seguenti: «alle Sicav in gestione interna, alle
Sicaf in gestione interna e alle societa' di partenariato in gestione
interna, nonche'»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I GEFIA sotto soglia registrati esercitano in via
professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio
esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal capo I-ter
del presente titolo.»;
c) all'articolo 33:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, dopo la parola: «Sgr» e' inserita la
seguente: «autorizzate»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «istituire e gestire
fondi pensione» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi i prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) in conformita' con quanto
previsto nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019»;
1.3) alla lettera d), le parole: «limitatamente alle quote di
Oicr gestiti» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle
quote o azioni di Oicr»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le Sgr autorizzate non possono prestare in via
esclusiva le attivita' e i servizi di cui al comma 2. Alle Sgr
autorizzate che prestano il servizio di gestione di crediti in
sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza di
cui al comma 2, lettera g-ter), si applicano le disposizioni
sull'acquisto e gestione di crediti in sofferenza di cui al titolo V,
capo II, laddove compatibili, nonche' gli articoli 128 e 144 del T.U.
bancario.»;
3) al comma 3, le parole: «Le Sicav e le Sicaf» sono sostituite
dalle seguenti: «Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf
in gestione interna autorizzate» e dopo le parole: «mediante
l'offerta di azioni proprie» sono inserite le seguenti: «e, nel caso
delle Sicaf, anche di strumenti finanziari partecipativi ove previsti
dallo statuto» e dopo le parole: «attivita' connesse e strumentali»
sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 2, lettera c)»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le societa' di partenariato in gestione interna
autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio
e le attivita' previste dal comma 1 in relazione al patrimonio
raccolto mediante l'offerta di azioni proprie e, ove previsti nello
statuto, anche di strumenti finanziari partecipativi e mediante le
ulteriori modalita' di raccolta ivi definite, nei limiti e alle
condizioni previsti all'articolo 35-novies.1; esse possono altresi'
svolgere le attivita' connesse e strumentali di cui al comma 2,
lettera c). Il presente comma si applica anche alle societa' di
partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, o gestori di fondi EuSEF
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con
i citati regolamenti europei.
3-ter. I GEFIA sotto soglia registrati prestano il servizio
di gestione collettiva del risparmio e le attivita' previste dal
comma 1 nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo
35-quaterdecies. Essi possono altresi' svolgere le attivita' connesse
e strumentali di cui al comma 2, lettera c).»;
5) al comma 4:
5.1) al primo periodo, le parole: «Le Sgr, le Sicav e le
Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori autorizzati»;
5.2) al secondo periodo, le parole: «della Sgr, della Sicav e
della Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore
autorizzato»;
d) all'articolo 34:
1) al comma 1, lettera h), le parole: «contenga le parole
"societa' di gestione del risparmio"» sono sostituite dalle seguenti:
«contenga l'indicazione di societa' di gestione del risparmio»;
2) al comma 4, le parole: «, sentita la Consob,» sono
soppresse;
e) all'articolo 35, comma 1, dopo le parole: «Le sgr» e' inserita
la seguente: «autorizzate»;
f) alla sezione II del capo I-bis del titolo III, nella rubrica,
dopo le parole: «Sicav e Sicaf» sono inserite le seguenti: «in
gestione interna autorizzate»;
g) all'articolo 35-bis:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «autorizza la costituzione delle
Sicav e delle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «autorizza le
Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna alla
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio»;
1.2) alla lettera c), dopo le parole: «il capitale sociale»
e' inserita la seguente: «versato»;
1.3) alla lettera f), dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf» sono
inserite le seguenti: «in gestione interna»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf» sono
inserite le seguenti: «in gestione interna autorizzate»;
3) al comma 2, lettera b), le parole: «che i soci fondatori
sono tenuti a presentare» sono sostituite dalle seguenti: «da
trasmettere», e le parole: «del progetto di atto costitutivo e di
statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto costitutivo e
dello statuto»;
4) al comma 3, le parole: «del progetto di atto costitutivo e
di statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto costitutivo e
dello statuto», e dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf» sono inserite le
seguenti: «in gestione interna»;
5) al comma 4, le parole: «I soci fondatori della Sicav o della
Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui
l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva
del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione
della societa', i soci fondatori della Sicav in gestione interna o
della Sicaf in gestione interna», e le parole: «ed ad effettuare»
sono sostituite dalle seguenti: «e a effettuare»;
6) al comma 5, dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf», ovunque
ricorrano, sono inserite le seguenti: «in gestione interna»;
7) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare il rispetto, in ogni momento,
delle disposizioni applicabili in materia di requisiti patrimoniali,
le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna
individuano le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che
costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis.»;
8) i commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater sono sostituiti dai
seguenti:
«6. Qualora la Sicav in gestione interna e la Sicaf in
gestione interna prevedano la costituzione di uno o piu' comparti, lo
statuto individua almeno le azioni sottoscritte a fronte dei
conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del
comma 6-bis e le categorie di azioni che attribuiscono diritti in
relazione ai singoli comparti. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2265 del codice civile, lo statuto della Sicav in
gestione interna e della Sicaf in gestione interna disciplina le
modalita' di partecipazione agli utili e alle perdite della societa',
e dei relativi comparti ove costituiti, per ciascuna categoria di
azioni. Le azioni di ciascun comparto rappresentano una frazione del
capitale sociale della Sicav e della Sicaf.
6-bis. Il patrimonio generale della Sicav in gestione interna
e della Sicaf in gestione interna che prevedono uno o piu' comparti
e' il complesso di beni e rapporti giuridici facenti capo alla
societa', non imputati ai singoli comparti, preordinato allo
svolgimento delle attivita' della societa' nel suo complesso. Lo
statuto disciplina, in conformita' con la normativa applicabile e con
quanto previsto al comma 6, la composizione del patrimonio generale e
le modalita' attraverso le quali e' possibile disporre, integrare e
sostituire i beni e i rapporti giuridici che lo compongono in modo da
assicurare la sana e prudente gestione della societa'.
6-ter. Nel caso di Sicav in gestione interna e Sicaf in
gestione interna che prevedono uno o piu' comparti, ciascun comparto
costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal
patrimonio generale della societa' e dai patrimoni degli altri
comparti, ove costituiti; delle obbligazioni relative alla gestione
del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, la
Sicav in gestione interna o la Sicaf in gestione interna risponde
esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul
patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori
degli altri comparti o nell'interesse degli stessi ne' azioni dei
creditori della societa' o nell'interesse della stessa. Gli atti
compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono
recare espressa menzione del comparto; in mancanza la societa' ne
risponde anche con il suo patrimonio generale. Resta esclusa la
aggredibilita' del patrimonio degli altri comparti, salvo che in caso
di obbligazioni derivanti da fatto illecito, per le quali la societa'
risponde anche con i patrimoni degli altri comparti, ove costituiti.
Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione interna puo' essere
suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o
esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e
nazionali.
6-quater. Sul patrimonio della Sicav in gestione interna e
della Sicaf in gestione interna e sui patrimoni dei comparti, ove
costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o
del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;
9) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazione
della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna»;
h) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: «Le
Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «Le Sicav in
gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna»;
i) all'articolo 35-quater:
1) dopo la parola: «Sicav», ovunque ricorre, sono inserite le
seguenti: «in gestione interna»;
2) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: «Il rimborso, anche in caso di recesso o conversione in
altri strumenti, delle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti
che costituiscono il patrimonio generale della Sicav in gestione
interna e' autorizzato dalla Banca d'Italia, nei casi e alle
condizioni previste dalle disposizioni di legge o regolamentari
applicabili. La Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge,
puo' limitare tale rimborso laddove cio' sia necessario ad assicurare
il rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione della Sicav
in gestione interna.»;
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Qualora sia prevista la costituzione di uno o piu'
comparti, lo statuto puo' prevedere che la distribuzione dei proventi
relativi al singolo comparto conseguiti possa avvenire anche in
assenza di utili complessivi della societa', previa asseverazione da
parte del soggetto incaricato della revisione contabile della
societa' e a condizione che sia assicurata la gestione sana e
prudente della societa'; le perdite relative alla gestione di un
comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo
comparto.»;
4) al comma 6, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei
quali sono emesse una o piu' categorie di azioni; in tal caso sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei
proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;»;
5) al comma 7, le parole: «2348, commi secondo e terzo,» sono
soppresse;
6) alla rubrica, dopo le parole: «Capitale e azioni della
Sicav» sono aggiunte le seguenti: «in gestione interna autorizzata»;
l) all'articolo 35-quinquies:
1) dopo la parola: «Sicaf», ovunque ricorre, sono inserite le
seguenti: «in gestione interna»;
2) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei
quali sono emesse una o piu' categorie di azioni o di strumenti
finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di
ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti
e il patrimonio generale;»;
3) al comma 4, lettera e), le parole: «a richiesta della Sicaf
stessa» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta della societa'
stessa»;
4) al comma 5, le parole: «2351, secondo comma, ultimo
periodo,» sono soppresse;
5) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Alle Sicaf in gestione interna che abbiano costituito
uno o piu' comparti non si applica l'articolo 2438 del codice civile
limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei
conferimenti compresi in ciascun comparto. L'articolo si applica alle
azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio
generale.»;
6) alla rubrica, dopo le parole: «Capitale e azioni della
Sicaf» sono aggiunte le seguenti: «in gestione interna autorizzata»;
m) all'articolo 35-sexies:
1) al comma 1, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le
seguenti: «in gestione interna»;
2) alla rubrica, dopo le parole: «Assemblea della Sicav» sono
aggiunte le seguenti: «in gestione interna autorizzata»;
n) all'articolo 35-septies, commi 1 e 2, le parole: «della Sicav
e della Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «della Sicav in
gestione interna autorizzata e della Sicaf in gestione interna
autorizzata»;
o) all'articolo 35-octies:
1) al comma 1, dopo le parole: «Alle Sicav» sono inserite le
seguenti: «in gestione interna autorizzate»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «Per le Sicav e le Sicaf»
sono sostituite dalle seguenti: «Per le Sicav in gestione interna
autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «ed il rimborso» sono
sostituite dalle seguenti: «e il rimborso», le parole: «nei casi
previsti dall'articolo 2484 del codice civile» sono sostituite dalle
seguenti: «negli altri casi previsti dall'articolo 2484 del codice
civile», e dopo le parole: «per le Sicav» sono inserite le seguenti:
«in gestione interna autorizzate»;
3) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Si applica l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma
1, lettera c).»;
4) al comma 7, le parole: «alla Sicav e alla Sicaf» sono
sostituite dalle seguenti: «alle Sicav in gestione interna
autorizzate e alle Sicaf in gestione interna autorizzate»;
p) al capo I-bis dopo la sezione II e' inserita la seguente:
«Sezione II-bis - Societa' di partenariato in gestione interna
autorizzata -
Art. 35-novies.1 (Autorizzazione della societa' di partenariato
in gestione interna). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob,
autorizza la societa' di partenariato in gestione interna alla
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio se
ricorrono le seguenti condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' in accomandita per azioni
e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale;
b) la sede legale e la direzione generale sono situate nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale e' almeno pari a quello previsto
dall'articolo 2327 del codice civile, fatti salvi gli ulteriori
requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo sono idonei, secondo quanto previsto
dall'articolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15,
comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto
previsto dall'articolo 15, comma 2;
f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non e'
tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla
societa' stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai
sensi dell'articolo 15, comma 5;
g) e' presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una
relazione sulla struttura organizzativa;
h) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo
l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del
venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle
proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonche'
mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite nello statuto;
sono altresi' indicate le eventuali attivita' connesse e strumentali.
Non sono ammessi conferimenti in natura;
i) la sottoscrizione delle azioni e degli eventuali strumenti
partecipativi, nonche' le ulteriori modalita' di raccolta del
patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate dal
regolamento di cui all'articolo 39.
2. Nel caso in cui l'autorizzazione alla prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1
sia contestuale alla costituzione della societa', i soci fondatori
della societa' di partenariato in gestione interna procedono alla
costituzione della societa' e ad effettuare i versamenti relativi al
capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di
rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere
interamente versato.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:
a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal
comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
b) individua la documentazione da trasmettere unitamente alla
richiesta di autorizzazione e al contenuto dell'atto costitutivo e
dello statuto.
4. La Banca d'Italia attesta la conformita' dell'atto
costitutivo e dello statuto alle prescrizioni di legge e di
regolamento.
5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di societa'
di partenariato in accomandita per azioni. Tale denominazione risulta
in tutti i documenti della societa'.
6. Alla societa' di partenariato in gestione interna non si
applicano gli articoli 2333, 2334, 2335, 2336 e 2453 del codice
civile.
7. Qualora lo statuto preveda la possibilita' di costituire
piu' comparti, ogni comparto e' separato a ogni effetto dagli altri
comparti e dal patrimonio generale della societa' di partenariato. Si
applicano gli articoli 35-bis, commi 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter e
6-quater, e 35-quater, comma 5-bis.
8. Le societa' di partenariato in gestione interna autorizzate
comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e alla Consob
qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento
significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della
domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.
Art. 35-novies.2. (Albo delle societa' di partenariato in
gestione interna). - 1. Le societa' di partenariato in gestione
interna autorizzate sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni
all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob
informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di
qualsiasi modifica dell'elenco delle societa' di partenariato
autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono
comunicate all'AESFEM su base trimestrale.
3. I soggetti di cui al comma 1 indicano negli atti e nella
corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
Art. 35-novies.3. (Capitale e azioni della societa' di
partenariato in gestione interna autorizzata). - 1. Alla societa' di
partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli da
2447-bis a 2447-decies del codice civile.
2. I diritti patrimoniali dei soci e dei titolari degli
eventuali strumenti finanziari partecipativi, incluse le modalita' di
determinazione del valore delle azioni e degli altri strumenti
finanziari partecipativi, sono definiti dallo statuto, che puo' tra
l'altro prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni e
degli strumenti partecipativi eventualmente emessi;
c) l'esistenza di piu' comparti di investimento, ai sensi
dell'articolo 35-novies.1, comma 7, per ognuno dei quali sono emesse
una o piu' categorie di azioni o di strumenti finanziari
partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione
delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il
patrimonio generale;
d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo
restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono
comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la
disciplina del presente capo;
e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-novies.1,
comma 2, la possibilita' di effettuare i versamenti relativi alle
azioni sottoscritte in piu' soluzioni, a seguito dell'impegno
dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della societa'
stessa in base alle esigenze di investimento;
f) le modalita' di raccolta del patrimonio gestito diverse
dall'emissione di azioni e di strumenti finanziari partecipativi.
3. Alle societa' di partenariato in gestione interna non si
applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2353 e
2355-bis, commi primo e secondo, del codice civile.
4. Alle societa' di partenariato in gestione interna che
abbiano costituito uno o piu' comparti non si applica l'articolo 2348
del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte
a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto. L'articolo
2348 del codice civile si applica alle azioni sottoscritte a fronte
dei conferimenti compresi nel patrimonio generale.
5. Le societa' di partenariato in gestione interna non possono
emettere obbligazioni. In caso di emissione di strumenti
partecipativi non si applica l'articolo 2376 del codice civile.
Art. 35-novies.4. (Modifiche dello statuto e diritto di
recesso). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2460 del
codice civile, le modificazioni dell'atto costitutivo sono approvate
dall'assemblea secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti
dallo statuto, ferma la necessita' di approvazione da parte di tutti
i soci accomandatari.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2437 del codice
civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro
azioni, esclusivamente i soci che non hanno concorso alle
deliberazioni che determinano:
a) la modifica della clausola relativa all'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della
societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso.
Art. 35-novies.5. (Scioglimento e liquidazione volontaria). -
1. Per le societa' di partenariato in gestione interna autorizzate,
gli atti per i quali e' prevista la pubblicita' dall'articolo 2484,
commi terzo e quarto, del codice civile, sono pubblicati anche con le
modalita' previste dallo statuto per la pubblicazione del valore
patrimoniale della societa' e comunicati alla Banca d'Italia nel
termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle
imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso
previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice
civile, dalla data di assunzione della delibera; negli altri casi
previsti dall'articolo 2484 del codice civile, dal momento
dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione
ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese
del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio
di amministrazione e' trasmessa anche alla Consob nel medesimo
termine.
2. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori
spetta all'assemblea straordinaria. Si applica l'articolo 2487 del
codice civile, a eccezione del comma 1, lettera c).
3. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano
di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a
liquidare l'attivo della societa' nel rispetto delle disposizioni
stabilite dalla Banca d'Italia.
4. Il bilancio di liquidazione e' sottoposto al giudizio del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed e' pubblicato
sui quotidiani indicati nello statuto.
5. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al
rimborso delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi
eventualmente emessi nella misura prevista dal bilancio finale di
liquidazione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo alla societa'
di partenariato in gestione interna autorizzata si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII,
del codice civile.
Art. 35-novies.6. (Disposizioni applicabili). - 1. Qualora non
diversamente disposto dalla presente sezione, alla societa' di
partenariato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
libro V, titolo V, capo VI, del codice civile.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e
35-novies.1, comma 3, la Banca d'Italia puo' emanare ulteriori
disposizioni applicative della presente sezione.»;
q) all'articolo 35-decies:
1) al comma 1, alinea, le parole: «Le Sgr, le Sicav e le Sicaf»
sono sostituite dalle seguenti: «I gestori autorizzati»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I gestori autorizzati collaborano con i liquidatori
in caso di liquidazione dell'Oicr gestito fornendo, in particolare,
le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento
dell'incarico del liquidatore.»;
r) l'articolo 35-undecies e' abrogato;
s) all'articolo 35-duodecies, comma 2, le parole: «adottati dai
gestori ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«adottati ai sensi del comma 1 dai gestori autorizzati», e dopo le
parole: «delle politiche di investimento degli Oicr» sono inserite le
seguenti: «da essi gestiti»;
t) dopo l'articolo 35-duodecies, e' inserito il seguente:
«Art. 35-terdecies (Revoca dell'autorizzazione). - 1. Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in
cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 57,
comma 1.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca
l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva
del risparmio di un gestore autorizzato quando la societa':
a) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
b) non soddisfi piu' le condizioni cui e' subordinata
l'autorizzazione;
c) non soddisfi piu' le condizioni di cui alla disciplina
attuativa della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2019, se l'autorizzazione comprende anche
la gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d).
3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2
costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la societa'
comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di
liquidazione della societa'. La societa' provvede a liquidare ovvero
a cedere gli Oicr gestiti. La Banca d'Italia puo' autorizzare, anche
contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai
sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore
trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della
liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale
esercizio provvisorio di attivita', anche alla Consob. La Banca
d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di
liquidazione. Nei confronti delle societa' in liquidazione restano
fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della
Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.
4. Il presente articolo si applica anche ai GEFIA non UE
autorizzati ai sensi dell'articolo 41-quater.»;
u) dopo il capo I-bis e' inserito il seguente:
«Capo I-ter. - Disciplina dei soggetti registrati
Art. 35-quaterdecies (Registrazione). - 1. Per le Sgr sotto
soglia registrate la Banca d'Italia dispone la registrazione nel
registro dei GEFIA sotto soglia registrati, su istanza della societa'
interessata, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono
situate nel territorio della Repubblica;
c) lo statuto prevede come oggetto esclusivo la prestazione
del servizio di gestione collettiva;
d) la denominazione sociale contiene l'indicazione di
societa' di gestione del risparmio sotto soglia registrata. Tale
denominazione risulta in tutti i documenti della societa';
e) il valore totale delle attivita' dei FIA gestiti,
calcolato in conformita' con la procedura disciplinata dall'articolo
2 del regolamento delegato (UE) 231/2013 della Commissione del 19
dicembre 2012, non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni di
euro se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non
e' consentito agli investitori l'esercizio del diritto di rimborso
per cinque anni dopo l'investimento iniziale. Ai fini del calcolo
delle soglie si tiene conto dei FIA gestiti, nonche' dei FIA gestiti
dalla societa' controllante, da soggetti da questa direttamente o
indirettamente controllati o controllanti ovvero sottoposti a comune
controllo. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23
del T.U. bancario;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo sono in possesso dei medesimi requisiti di
onorabilita' previsti dal regolamento di cui all'articolo 13;
g) sono identificati i FIA che la societa' intende gestire;
per ciascun FIA, e' fornita una descrizione della strategia di
investimento, ivi incluso l'utilizzo della leva finanziaria ove
previsto, e l'identita' del depositario;
h) i FIA gestiti sono istituiti in forma chiusa e sono
diversi da Oicr societari in gestione esterna, fondi EuVECA e fondi
EuSEF;
i) il patrimonio dei FIA gestiti e' investito in attivita'
diverse da crediti, a eccezione dei prestiti di azionista di cui
all'articolo 46-bis, comma 01, lettera c). I GEFIA sotto soglia
registrati non possono, inoltre, assumere, anche con riferimento ai
FIA gestiti, il ruolo di cedenti, prestatori originari o societa'
veicolo di operazioni di cartolarizzazione, ne' assumere posizioni
verso cartolarizzazioni;
l) i FIA gestiti sono riservati. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera m-quater), essi sono
commercializzati esclusivamente a investitori professionali; il
regolamento del FIA puo' prevedere la partecipazione anche di
investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano
quote del FIA per un importo complessivo non inferiore a
cinquecentomila euro e che dimostrino con idonee evidenze di avere un
portafoglio finanziario non inferiore a cinque milioni di euro. La
partecipazione minima iniziale non e' frazionabile. Ai fini della
presente lettera, per portafoglio finanziario si intende il valore
complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti
di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili
presso intermediari o gestori. Il regolamento del FIA puo' prevedere
che i componenti dell'organo di amministrazione e il personale del
gestore sotto soglia registrato possano sottoscrivere ovvero
acquistare quote dei FIA italiani riservati gestiti da quest'ultimo
anche per importi inferiori.
2. Per le Sicaf sotto soglia registrate, la Banca d'Italia
dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza
della societa' interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al
comma 1, lettere a), b), e), f), g), h), i) e l), intendendosi le
relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento
e alle azioni e agli altri strumenti partecipativi in luogo delle
quote, e delle seguenti condizioni:
a) lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie
azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello
statuto stesso;
b) la denominazione sociale contiene l'indicazione di Sicaf
sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i
documenti della societa'.
3. Per le societa' di partenariato sotto soglia registrate, la
Banca d'Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma
1, su istanza della societa' interessata, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g), h) e l),
intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo
del regolamento e alle azioni, agli altri strumenti finanziari
partecipativi e alle ulteriori modalita' di raccolta del patrimonio
previste dallo statuto in luogo delle quote, e delle seguenti
condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' in accomandita per azioni
e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale;
b) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo
l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del
venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle
proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonche'
mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite nello statuto.
Non sono ammessi conferimenti in natura. E' consentito, in ogni caso,
detenere liquidita' per esigenze di tesoreria;
c) la denominazione sociale contiene l'indicazione di
societa' di partenariato sotto soglia registrata. Tale denominazione
risulta in tutti i documenti della societa'.
4. In sede di registrazione, le societa' di cui ai commi 1, 2 e
3 trasmettono alla Banca d'Italia una relazione che illustra
l'assetto organizzativo e dei controlli adottati ai fini del rispetto
degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e alle relative disposizioni attuative. La relazione e'
accompagnata da un'attestazione dell'organo che svolge la funzione di
controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli
adottati rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo propri dell'attivita' della societa'.
5. La registrazione e' negata quando non ricorrono le
condizioni di cui ai commi 1, 2 o 3, e in ogni caso quando non
ricorrono le condizioni di cui al comma 4.
6. La Banca d'Italia informa la Consob dell'avvenuta
registrazione.
7. I GEFIA sotto soglia registrati informano la Banca d'Italia
di qualsiasi modifica delle condizioni per la registrazione di cui ai
commi 1, 2 o 3 e del comma 4.
8. Nel caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui
al comma 1, lettera e), il GEFIA sotto soglia registrato richiede
entro trenta giorni l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 34,
35-bis o 35-novies.1, secondo le procedure previste ai sensi del
comma 10, lettera b).
9. I GEFIA sotto soglia registrati indicano negli atti e nella
corrispondenza, nonche' nelle comunicazioni pubblicitarie, gli
estremi di iscrizione al registro di cui al comma 1 e che non sono
autorizzati dalla Banca d'Italia ne' sottoposti alla vigilanza di
sana e prudente gestione della Banca d'Italia e alla vigilanza di
trasparenza e correttezza della Consob.
10. La Banca d'Italia disciplina con regolamento:
a) la procedura e la documentazione da trasmettere per la
registrazione, il contenuto della relazione sull'assetto
organizzativo e dei controlli in materia antiriciclaggio di cui al
comma 4 e il procedimento di cancellazione del GEFIA sotto soglia
registrato;
b) la procedura per richiedere l'autorizzazione in caso di
superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera
e), o nel caso in cui il GEFIA sotto soglia registrato intenda
assoggettarsi volontariamente al regime dei gestori di cui agli
articoli 34, 35-bis o 35-novies.1;
c) gli adempimenti informativi, incluse le segnalazioni cui i
GEFIA sotto soglia registrati sono tenuti ai fini del monitoraggio
del rischio sistemico e della verifica del rispetto delle soglie di
cui al comma 1, lettera e);
d) le ipotesi di decadenza della registrazione, quando il
GEFIA sotto soglia registrato non abbia iniziato o abbia interrotto
lo svolgimento dei servizi per cui e' stato registrato.
11. Con il regolamento di cui al comma 10 la Banca d'Italia
puo' dettare ulteriori disposizioni attuative del presente capo.
Art. 35-quinquiesdecies (Cancellazione dal registro). - 1. La
Banca d'Italia dispone la cancellazione dal registro dei GEFIA sotto
soglia registrati, oltre che nelle ipotesi disciplinate con il
regolamento di cui all'articolo 35-quaterdecies, comma 10, quando:
a) la registrazione e' stata ottenuta presentando false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
b) non sono piu' soddisfatte le condizioni cui e' subordinata
la registrazione;
c) risultano violazioni eccezionalmente gravi di atti
dell'Unione europea direttamente applicabili al GEFIA sotto soglia
registrato. Il provvedimento che dispone la cancellazione e' adottato
dalla Banca d'Italia, su proposta vincolante della Consob, per quanto
di rispettiva competenza;
d) risultano violazioni eccezionalmente gravi degli obblighi
di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle
relative disposizioni attuative;
e) nei confronti del GEFIA sotto soglia registrato e'
disposta l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della
parte prima, titolo V del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14,
secondo quanto previsto dall'articolo 57-ter.
2. A seguito del provvedimento di cancellazione dal registro,
adottato ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e d), i FIA gestiti
sono liquidati ovvero ceduti dalla societa' secondo quanto previsto
dallo statuto o dal regolamento dei FIA. Entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di cancellazione, il consiglio di
amministrazione o, in caso di inerzia, il collegio sindacale della
societa' convocano l'assemblea per deliberarne lo scioglimento e la
messa in liquidazione o, in alternativa, per modificarne l'oggetto
sociale. Si applica il libro quinto, titolo V, capo VIII, del codice
civile in materia di liquidazione delle societa'.
3. La societa' comunica tempestivamente alla Banca d'Italia
l'avvenuta liquidazione o, a seconda dei casi, cessione dei FIA
gestiti.
Art. 35-sexiesdecies (Disposizioni sull'attivita' dei GEFIA
sotto soglia registrati). - 1. Il GEFIA sotto soglia registrato
determina il valore delle attivita' gestite in conformita' ai criteri
di valutazione previsti nello statuto, o nel regolamento dei FIA
gestiti, purche' coerenti con i criteri di valutazione per i gestori,
individuati con regolamento dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). Le Sgr sotto soglia
registrate per i FIA gestiti, le Sicaf sotto soglia registrate e le
societa' di partenariato sotto soglia registrate possono adottare gli
schemi e le modalita' di redazione dei prospetti contabili
individuati con regolamento della Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, numero 3).
2. I GEFIA sotto soglia registrati non possono istituire
strutture master-feeder.
3. Nello svolgimento della propria attivita', i GEFIA sotto
soglia registrati adottano la diligenza professionale richiesta dalla
natura dell'incarico nel rispetto dei seguenti principi:
a) operano con correttezza e trasparenza nel miglior
interesse dei FIA gestiti, dei relativi partecipanti e
dell'integrita' del mercato;
b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il
rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti;
c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei
partecipanti ai FIA gestiti e dispongono di risorse adeguate e
procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento
dell'attivita';
d) in caso di liquidazione dei FIA gestiti collaborano con i
liquidatori fornendo, in particolare, le informazioni e la
documentazione utili allo svolgimento dell'incarico del liquidatore.
4. Agli esponenti dei GEFIA sotto soglia registrati si
applicano le disposizioni concernenti la sospensione temporanea dalla
carica di cui al regolamento previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4,
e, limitatamente ai requisiti di onorabilita', l'articolo 13, commi 5
e 6.
5. L'organo con funzione di controllo del GEFIA sotto soglia
registrato informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio
dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle
condizioni per la registrazione.
6. Ai GEFIA sotto soglia registrati si applica l'articolo 159,
comma 1.
7. Si applicano altresi', in quanto compatibili:
a) gli articoli 36 e 37, commi 1 e 2, nonche' le altre
disposizioni del capo II salvo diversamente indicato;
b) gli articoli 47, a eccezione del comma 4, 48 e 49.
8. Alle Sicaf sotto soglia registrate si applicano altresi', in
quanto compatibili, gli articoli 35-bis, commi 5, 6, 6-ter e
6-quater, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio
generale, 35-quinquies, 35-octies, commi 2, 3, 5, 6 e 7, e 35-novies.
9. Alle societa' di partenariato sotto soglia registrate si
applicano, in quanto compatibili, altresi' i requisiti previsti
dall'articolo 35-novies.1, commi 6 e 7, a eccezione delle
disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-novies.3,
35-novies.4, 35-novies.5, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e 35-novies.6. Lo
statuto puo' prevedere cause di recesso ulteriori rispetto a quelle
previste nell'articolo 35-novies.4, comma 2, e disciplinarne le
modalita' e le condizioni di esercizio; in tali casi si applica
l'articolo 2437-ter del codice civile.
Art. 35-septiesdecies (Poteri delle Autorita'). - 1. La Banca
d'Italia e la Consob esercitano nei confronti dei GEFIA sotto soglia
registrati esclusivamente i poteri indicati nei commi 2 e 3.
2. La Banca d'Italia, avendo esclusivo riguardo alle condizioni
per la registrazione di cui all'articolo 35-quaterdecies e al
contenimento del rischio sistemico, esercita:
a) il potere di applicare ai GEFIA sotto soglia registrati,
anche con riferimento ai FIA gestiti, limiti di leva finanziaria
massima e adottare altre misure restrittive a presidio del rischio
sistemico;
b) il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie e
la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini
dalla stessa stabiliti:
1) ai GEFIA sotto soglia registrati e al relativo
personale;
2) al soggetto da essi incaricato della revisione legale
dei conti;
3) al depositario da essi incaricato per ciascun FIA
gestito;
c) il potere di convocare gli esponenti e il personale del
GEFIA sotto soglia registrato;
d) il potere di effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione dei documenti esclusivamente nei casi di fondato
sospetto di violazioni delle condizioni per la registrazione o di
grave rischio sistemico, al fine esclusivo di acquisire informazioni
necessarie per accertarne la sussistenza.
3. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia e della Consob
nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati derivanti da atti
dell'Unione europea direttamente applicabili, qualora emergano
circostanze che possano integrarne la violazione.»;
v) all'articolo 36:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, sentita la
Consob,» sono soppresse, e le parole: «dall'articolo 39» sono
sostituite dalle seguenti: «nella sezione III»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto
di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a
tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione del
risparmio, da quello di ciascun partecipante e da qualsiasi altro
comparto del medesimo fondo, nonche' da ogni altro patrimonio gestito
dalla medesima societa'; delle obbligazioni relative alla gestione
del fondo o del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura
tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del
fondo o del singolo comparto, rispettivamente. Su tali patrimoni non
sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o
nell'interesse degli stessi, ne' azioni dei creditori della societa'
di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, ne' azioni
dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse
degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono
ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La
societa' di gestione del risparmio non puo' in alcun caso utilizzare,
nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi
gestiti e dei relativi comparti.»;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, dopo le parole: «fondi comuni», il
segno di interpunzione «,» e' soppresso;
3.2) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e la loro rappresentabilita' in forma digitale»;
z) all'articolo 37:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera f), le parole: «della societa' di gestione
del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore»;
1.2) alla lettera g), le parole: «alla societa' di gestione
del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «al gestore»;
1.3) alla lettera i), il segno di interpunzione «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
1.4) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
«i-bis) in caso di gestore estero, la disciplina
dell'obbligo di collaborazione del gestore medesimo con i liquidatori
del fondo, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o
documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del
liquidatore.»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «della societa' di
gestione» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore»;
3) al comma 4, le parole: «ai sensi degli articoli 36 e 37»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36 e con le
disposizioni della sezione III del presente capo»;
aa) al capo II, sezione II, la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Oicr societari in gestione esterna»;
bb) all'articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «Le Sicav e Sicaf in gestione
esterna» sono sostituite dalle seguenti: «Le Sicav in gestione
esterna e le Sicaf in gestione esterna»;
1.2) alla lettera d):
1.2.1) al numero 1), dopo le parole: «Sicav» e «Sicaf» sono
inserite le seguenti: «in gestione esterna»;
1.2.2) al numero 2), dopo le parole: «all'articolo 33» sono
inserite le seguenti: «, comma 1,»;
1.3) alla lettera f), le parole: «la tempistica e le
modalita' di trasmissione di tali documenti e informazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «le tempistiche e le modalita' di
trasmissione di tali documenti e informazioni, nonche', in caso di
gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del
gestore nei confronti dei liquidatori della societa', ivi inclusa la
trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo
svolgimento dell'incarico del liquidatore»;
1.4) alla lettera g), le parole: «gestore esterno, se diverso
da una Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «gestore estero»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 2433-bis, comma 1,
del codice civile, le Sicaf in gestione esterna possono distribuire
acconti sui dividendi nei limiti e nelle modalita' previsti dal
medesimo articolo.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora lo statuto della Sicav in gestione esterna e
della Sicaf in gestione esterna preveda la possibilita' di costituire
uno o piu' comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio
autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri
comparti. Delle obbligazioni relative alla gestione del singolo
comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, purche' l'atto
rechi espressa menzione del comparto, la Sicav in gestione esterna o
la Sicaf in gestione esterna rispondono esclusivamente con il
patrimonio del comparto; in caso di mancata menzione del comparto
ovvero per le altre obbligazioni, la societa' risponde con l'intero
patrimonio. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse
azioni dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli
stessi. Coerentemente con la propria forma di FIA o di OICVM, il
patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna puo' essere
suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o
esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e
nazionali.»;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Sul patrimonio della Sicav in gestione esterna e
della Sicaf in gestione esterna, e sul patrimonio dei relativi
comparti ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del
gestore esterno o nell'interesse dello stesso, ne' azioni dei
creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse
degli stessi. Il gestore esterno non puo' in alcun caso utilizzare,
nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza delle Sicav e
Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti.»;
5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «della Sicav»
sono inserite le seguenti: «in gestione esterna», e dopo le parole
«del gestore» sono aggiunte le seguenti: «o sullo svolgimento diretto
dell'attivita' di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-bis»;
6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto dei
doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorita'
di vigilanza, per l'attivita' di gestione collettiva del risparmio
esercitata in base al contratto con la Sicav o Sicaf in gestione
esterna.
6. Al fine di verificare il rispetto del comma 5, la Banca
d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze,
chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e sulle Sicaf
gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d'Italia e la Consob
possono altresi' esercitare i poteri informativi e di indagine
previsti dall'articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti
necessari presso tali societa' in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 6-ter. La Banca d'Italia puo' esercitare nei confronti
delle Sicav e Sicaf in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui
all'articolo 7-ter e, a fini di stabilita', vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del loro patrimonio.
7. Nel caso di Sicav in gestione esterna e di Sicaf in
gestione esterna non riservate, la Banca d'Italia approva lo statuto
e le relative modificazioni. La Banca d'Italia attesta la conformita'
dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai
criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa
predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa
del gestore esterno designato assicuri la capacita' di quest'ultimo
di gestire il patrimonio della societa' nell'interesse degli
investitori.
8. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli
statuti della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione
esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni
dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di
costituzione della societa', e 2436 del codice civile.
9. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis,
comma 6, 35-quater, comma 1, primo periodo, e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.»;
cc) dopo l'articolo 38, e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Societa' di partenariato in gestione esterna). -
1. Le societa' di partenariato in gestione esterna rispettano le
seguenti condizioni:
a) adottano la forma di societa' in accomandita per azioni e
il relativo statuto prevede l'assemblea, un consiglio di
amministrazione e un collegio sindacale;
b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono
situate nel territorio della Repubblica;
c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello
previsto dall'articolo 2327 del codice civile, salvi gli ulteriori
requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia;
d) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo
l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del
venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle
proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonche'
mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite nello statuto,
nonche' attivita' connesse e strumentali;
e) lo statuto prevede con riferimento all'intero patrimonio
raccolto, l'affidamento della prestazione delle attivita' di cui
all'articolo 33, comma 1, a un gestore esterno e l'indicazione della
societa' designata;
f) la sottoscrizione delle azioni e degli strumenti
finanziari partecipativi eventualmente emessi, nonche' le eventuali
ulteriori modalita' di raccolta del patrimonio definite nello
statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle
categorie di investitori individuate dal regolamento di cui
all'articolo 39;
g) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuita'
della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
h) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al
consiglio di amministrazione della societa' di disporre dei documenti
e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento
degli obblighi del gestore, per definire la tempistica e le modalita'
di trasmissione di tali documenti e informazioni nonche', in caso di
gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del
gestore nei confronti dei liquidatori della societa', ivi inclusa la
trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo
svolgimento dell'incarico del liquidatore;
i) la stipula di un accordo tra il gestore estero e il
depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita' delle
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti,
secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e
41-ter, comma 2, lettera b).
2. Il gestore esterno puo' essere anche socio della societa' di
partenariato.
3. In deroga all'articolo 2453 del codice civile, la
denominazione sociale contiene l'indicazione di societa' di
partenariato in accomandita per azioni in gestione esterna. Tale
denominazione risulta in tutti i documenti della societa'.
4. Alle societa' di partenariato in gestione esterna non si
applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile. In
caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica
l'articolo 2376 del codice civile.
5. Qualora lo statuto preveda la possibilita' di costituire uno
o piu' comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo,
distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Si
applica l'articolo 35-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater,
intendendosi le suddette disposizioni riferite alle societa' di
partenariato in gestione esterna, in luogo delle Sicav o Sicaf.
6. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del
gestore esterno, il consiglio di amministrazione della societa' di
partenariato in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente
l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore o
sullo svolgimento diretto dell'attivita' di gestione collettiva ai
sensi dell'articolo 35-novies.1 del presente decreto. Se entro due
mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al primo periodo non
e' stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la societa' si
scioglie.
7. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto dei doveri
normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorita' di
vigilanza, per l'attivita' di gestione collettiva del risparmio
esercitata in base al contratto con la societa' di partenariato in
gestione esterna.
8. Al fine di verificare il rispetto del comma 7, la Banca
d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze,
chiedere informazioni al gestore esterno sulle societa' di
partenariato gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca
d'Italia e la Consob possono, altresi', esercitare i poteri
informativi e di indagine previsti dall'articolo 6-bis ed effettuare
ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento
degli atti ritenuti necessari presso tali societa' in conformita' con
quanto previsto dall'articolo 6-ter. La Banca d'Italia puo'
esercitare nei confronti delle societa' di partenariato in gestione
esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo 7-ter e, a fini di
stabilita', vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del
loro patrimonio.
9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti
della societa' di partenariato in gestione esterna e le relative
modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli
articoli 2330, nel caso di costituzione della societa', e 2436 del
codice civile.
10. Si applicano gli articoli 35-novies.3, 35-novies.4,
35-novies.5 e 35-novies.6.»;
dd) all'articolo 39:
1) al comma 1:
1.1) le lettere a), c) e d) sono abrogate;
1.2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e): in relazione ai FIA italiani immobiliari, all'oggetto
dell'investimento, alla forma, alle modalita' di partecipazione e
alle condizioni e modalita' con le quali devono essere effettuati gli
acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva sia in
fase successiva alla costituzione del FIA.»;
2) al comma 2:
2.1) le lettere b) e c) sono abrogate;
2.2) alla lettera d), il segno di interpunzione: «.» e'
sostituito dal seguente: «;»
2.2) dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) le ulteriori disposizioni concernenti i FIA
italiani immobiliari e gli OICR garantiti.»;
ee) dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis (Oggetto dell'investimento degli Oicr). - 1. Il
patrimonio dell'Oicr puo' essere investito in una o piu' delle
categorie dei seguenti beni:
a) strumenti finanziari negoziati in un mercato
regolamentato;
b) strumenti finanziari non negoziati in un mercato
regolamentato;
c) depositi bancari di denaro;
d) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi
quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura
traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in societa'
immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;
e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i
crediti erogati a valere sul patrimonio dell'Oicr;
f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un
valore determinabile con certezza con una periodicita' almeno
semestrale.
2. Il patrimonio dell'Oicr e' investito nelle categorie di beni
di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni della presente
sezione e del regolamento di cui all'articolo 39, nonche' dei
criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di
frazionamento del rischio e delle altre disposizioni stabilite dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c).
Art. 39-ter (Oggetto dell'investimento degli OICVM italiani). -
1. Il patrimonio degli OICVM italiani e' investito nei beni previsti
dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti
dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c),
del presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell'UE in
materia di OICVM.
2. Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella
forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav.
Art. 39-quater (Oggetto dell'investimento e struttura dei FIA
italiani). - 1. I FIA italiani possono essere istituiti in forma
aperta se il relativo patrimonio e' investito, nel rispetto dei
limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c):
a) nei beni previsti dall'articolo 39-bis, comma 1, lettere
a) e c);
b) nei beni indicati dall'articolo 39-bis, comma 1, lettera
b), in misura non superiore al 20 per cento.
2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di
Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite
del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b).
3. Fatto salvo quanto previsto in atti dell'Unione europea
direttamente applicabili e all'articolo 46-bis del presente decreto,
sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui patrimonio e'
investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla
Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), nei
beni previsti dall'articolo 39-bis, comma 1, lettere d), e), e f),
ovvero nei beni indicati al medesimo articolo 39-bis, comma 1,
lettera b) diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti, in
misura superiore al 20 per cento.
Art. 39-quinquies (Ammissione alle negoziazioni). - 1. Il
regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della
societa' di partenariato specifica se per le quote del fondo o per le
azioni e' prevista la negoziazione in un mercato regolamentato o in
un sistema multilaterale di negoziazione e, in caso positivo, indica
il termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta di
ammissione dell'Oicr alla negoziazione.
Art. 39-sexies (Durata). - 1. Il regolamento del fondo o lo
statuto della Sicav, della Sicaf o della societa' di partenariato
fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura degli
investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel caso di un
fondo il termine non puo' in ogni caso essere superiore al termine di
durata del gestore.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli
Oicr chiusi non puo' essere superiore a cinquanta anni, escluso il
periodo di proroga di cui all'articolo 39-novies, comma 2.
3. Il comma 2 non si applica agli ELTIF.
Art. 39-septies (Modalita' di partecipazione e di rimborso per
gli Oicr italiani aperti). - 1. La sottoscrizione degli Oicr aperti
ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore
delle quote di partecipazione o delle azioni o, nel caso in cui il
regolamento o lo statuto dell'Oicr lo preveda, mediante conferimento
di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i
quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli
scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi.
2. Il regolamento o lo statuto dell'Oicr prevedono che il
rimborso del valore delle quote o delle azioni avvenga con
periodicita' almeno ogni quindici giorni per gli OICVM e almeno ogni
anno per i FIA italiani aperti. Il calcolo del valore delle quote o
delle azioni ha luogo con la medesima frequenza ed e' comunque
effettuato in occasione dell'emissione di nuove quote o azioni.
3. I partecipanti all'Oicr aperto hanno diritto di chiedere il
rimborso delle quote o delle azioni secondo le modalita' e con la
frequenza previste dal regolamento del fondo o dallo statuto della
Sicav e dalla documentazione d'offerta. Il rimborso deve essere
eseguito entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da
parte del gestore. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento o
dallo statuto, il diritto al rimborso puo' essere sospeso dal gestore
per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione il gestore
informa tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob.
4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un OICVM
italiano che commercializza dette quote in altri Stati membri
dell'UE, il gestore informa della sospensione anche le autorita' di
vigilanza di tali Stati.
Art. 39-octies (Modalita' di partecipazione ai FIA italiani
chiusi). - 1. Il patrimonio del FIA italiano chiuso e' raccolto,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento o dallo statuto,
mediante una o piu' emissioni di quote o azioni di eguale valore
unitario. Il regolamento o lo statuto del FIA disciplina le modalita'
concernenti le emissioni successive alla prima.
2. Le azioni o quote del FIA italiano chiuso sono sottoscritte
entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione
positiva della procedura di commercializzazione prevista dagli
articoli 43 e 44 e dalle relative norme di attuazione. In caso di
offerta al pubblico, il termine decorre dalla pubblicazione del
prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3.
3. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso puo'
prevedere i casi in cui e' consentita una proroga del termine di
sottoscrizione di cui al comma 2 non superiore a dodici mesi al fine
di completare la raccolta del patrimonio.
4. Una volta terminato il periodo di sottoscrizione,
comprensivo dell'eventuale proroga di cui al comma 3, se risulta che
il patrimonio del FIA italiano chiuso e' stato sottoscritto in misura
non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento o nello
statuto, il gestore puo' decidere di ridimensionare il FIA italiano
chiuso, in conformita' alle previsioni del regolamento o dello
statuto del FIA stesso. Nel caso in cui il patrimonio del FIA sia
stato sottoscritto in misura superiore all'offerta, il gestore puo'
decidere di aumentarne il patrimonio del FIA, in conformita' alle
previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Tali
decisioni sono tempestivamente comunicate dal gestore autorizzato
alla Banca d'Italia.
5. I partecipanti a un FIA italiano chiuso o a un suo eventuale
comparto versano un importo corrispondente al valore delle quote o
delle azioni sottoscritte; tale importo puo' essere costituito da
crediti certi, liquidi ed esigibili detenuti nei confronti del fondo.
I partecipanti a un FIA riservato possono altresi' sottoscrivere le
quote o le azioni del FIA riservato o di un suo comparto mediante
conferimento di beni in natura o di crediti, ove non diversamente
specificato dal presente decreto.
6. I versamenti relativi alle quote o azioni sottoscritte
devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento o
nello statuto del FIA. Nel caso di FIA riservati, i versamenti
possono essere effettuati in piu' soluzioni, a seguito di impegno del
sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in
base alle esigenze di investimento del FIA medesimo.
Art. 39-novies (Modalita' di rimborso dei FIA italiani chiusi).
- 1. Le quote o le azioni di FIA italiani chiusi sono rimborsate ai
partecipanti secondo le modalita' indicate nel regolamento o nello
statuto alla scadenza del termine di durata del FIA.
2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso puo'
prevedere i casi in cui e' possibile una proroga del termine di
durata del FIA non superiore a tre anni per il completamento della
liquidazione degli investimenti. Nel caso in cui il gestore
autorizzato si avvale di tale proroga, ne da' tempestiva
comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le
motivazioni poste a supporto della relativa decisione.
3. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso puo'
prevedere la possibilita' che le quote o le azioni siano rimborsate
anticipatamente nei seguenti casi:
a) su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti,
proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute;
b) su richiesta dei singoli partecipanti, per un ammontare
non superiore alle somme acquisite attraverso nuove emissioni e, per
i FIA per cui non sia prevista la quotazione in un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, per un
ammontare non superiore ai prestiti contratti dal fondo, purche' non
eccedenti il 10 per cento del valore del FIA. Nel caso in cui il
fondo effettui nuove emissioni, i rimborsi anticipati hanno luogo con
la medesima frequenza e in coincidenza con le emissioni stesse e alla
stessa data e' prevista la determinazione periodica del valore delle
quote o delle azioni del FIA. Nel caso in cui le somme necessarie per
effettuare i rimborsi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove
emissioni e i prestiti consentiti, i rimborsi anticipati avvengono
proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello
statuto del FIA al fine di assicurare la parita' di trattamento dei
partecipanti.
4. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso
riservato puo' prevedere ulteriori modalita' di rimborso anticipato
delle quote o azioni su iniziativa del gestore, in deroga al
principio di proporzionalita' di cui al comma 3, lettera a), purche'
siano assicurate la tutela di tutti gli investitori del FIA e la
coerenza tra le politiche di investimento e di rimborso del FIA
medesimo. Per i GEFIA sotto soglia registrati, resta fermo il
rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo
I-ter. Ai fini del presente comma, i gestori autorizzati sono in
grado di dimostrare alla Banca d'Italia e alla Consob che:
a) il regolamento e lo statuto del FIA indicano chiaramente
le procedure e le condizioni di rimborso anticipato;
b) la politica di investimento e le politiche e procedure di
valutazione dei beni del fondo sono coerenti con la politica di
rimborso del FIA e, in particolare, con la frequenza dei rimborsi;
c) la finestra di rimborso e' offerta a tutti gli investitori
secondo le modalita' di pubblicita' previste nel regolamento o nello
statuto dell'Oicr per la diffusione del valore delle quote o delle
azioni e dandone notizia ai singoli partecipanti al fondo o ai
singoli azionisti;
d) l'importo complessivo dei rimborsi e' limitato a una
percentuale delle attivita' liquide nel portafoglio del FIA ed e'
definito dal gestore in modo da essere coerente con le
caratteristiche delle attivita' nel portafoglio del FIA, non
comprometterne la strategia di investimento e il profilo di
liquidita' e non recare pregiudizio agli investitori che permangono
nel fondo. Nel caso in cui la liquidita' necessaria a far fronte ai
rimborsi anticipati derivi da nuovi prestiti, il gestore assicura il
rispetto del limite di leva finanziaria di cui al comma 3, lettera
b);
e) i rimborsi sono preceduti da un periodo minimo di
preavviso (notice period) coerente con i sistemi di governo e
gestione del rischio di liquidita' del FIA;
f) gli investitori sono trattati equamente e, in caso di
superamento dell'importo definito dal gestore di cui alla lettera d),
i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri
stabiliti nel regolamento o nello statuto del FIA al fine di
assicurare la parita' di trattamento dei partecipanti;
g) e' previsto un periodo di detenzione minimo iniziale, pari
ad almeno trentasei mesi, durante il quale il gestore non puo'
rimborsare le quote o azioni dell'Oicr.
Art. 39-decies (Obblighi informativi per gli OICVM italiani). -
1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali
dal codice civile, per ciascun OICVM italiano vengono redatti:
a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno
per giorno, le operazioni relative alla gestione dell'OICVM e le
operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;
b) la relazione annuale, da pubblicare entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al
quale si procede alla distribuzione dei proventi;
c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni
esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di
riferimento;
d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario
delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell'OICVM,
con periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono
pubblicati nelle forme indicate nel regolamento del fondo o nello
statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che
ne fanno richiesta. Tali documenti devono essere tenuti a
disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della
societa'.
3. L'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale
debbono, inoltre, essere tenute a disposizione del pubblico nella
sede del depositario e nelle succursali del medesimo indicate nel
regolamento o nello statuto.
Art. 39-undecies (Obblighi informativi per i FIA italiani). -
1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali
dal codice civile, per ciascun FIA italiano gestito o
commercializzato nell'Unione europea vengono redatti:
a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno
per giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le
operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;
b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli
investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor
periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei
proventi;
c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni
esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi
dalla fine del periodo di riferimento;
d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario
delle quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con
periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono
forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.
3. Se il FIA e' tenuto a pubblicare una relazione finanziaria
annuale ai sensi dell'articolo 154-ter, sono fornite agli investitori
su richiesta solo le informazioni supplementari.»;
ff) all'articolo 40-ter, comma 1, le parole: «41, comma 2,
lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «41, comma 2-bis,»;
gg) al capo II-bis, sezione V, alla rubrica, e' aggiunta, in
fine, la seguente parola: «autorizzati»;
hh) all'articolo 41:
1) ai commi 1 e 2, dopo la parola: «Sgr» e' inserita la
seguente: «autorizzate»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «nonche' il ritiro della
notifica con la quale e' stata precedentemente comunicata la
commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso
dall'Italia» sono soppresse;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La Consob stabilisce con regolamento le norme di
attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti la
commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani in uno
Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e il ritiro della
notifica con la quale e' stata precedentemente comunicata la
commercializzazione di tali OICVM.»;
4) comma 4, le parole: «Sicav e alle Sicaf che gestiscono i
propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Sicav in gestione
interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e
alle societa' di partenariato in gestione interna autorizzate»;
5) alla rubrica dopo la parola: «Sgr» e' aggiunta la seguente:
«autorizzate»;
ii) all'articolo 41-bis:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o autorizza la
Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «o lo statuto della Sicav in
gestione esterna ai sensi dell'articolo 38»;
2) al comma 4, le parole: «l'autorizzazione» sono sostituite
dalle seguenti: «dello statuto»;
3) al comma 5, le parole: «servizi, nonche' il contenuto
dell'accordo» sono sostituite dalle seguenti: «servizi. La Banca
d'Italia disciplina altresi' il contenuto dell'accordo»;
ll) all'articolo 41-ter, comma 3, le parole: «, sentita la
Consob,» sono soppresse;
mm) all'articolo 42, commi 1, 3 e 4-bis, le parole: «, sentita la
Banca d'Italia» sono soppresse;
nn) all'articolo 42-bis:
1) ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9, dopo la parola: «Sgr» e'
inserita la seguente: «autorizzata»;
2) ai commi 2 e 10, dopo la parola: «Sgr» e' inserita la
seguente: «autorizzate»;
3) al comma 8:
3.1) all'alinea, le parole: «, sentita la Banca d'Italia»
sono soppresse;
3.2) alle lettere a) e b), dopo la parola: «Sgr» e' inserita
la seguente: «autorizzata»;
4) al comma 10, le parole: «ai FIA italiani e ai FIA UE che
gestiscono i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «alle
Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna
autorizzate e alle societa' di partenariato in gestione interna
autorizzate»;
oo) all'articolo 43:
1) al comma 2, dopo le parole: «una Sgr», ovunque ricorrano, e'
inserita la seguente: «autorizzata»;
2) al comma 3, lettera g-bis), dopo le parole: «la Sgr», e'
inserita la seguente: «autorizzata», e le parole: «il GEFIA UE non
UE» sono sostituite dalle seguenti: «il GEFIA non UE»;
3) al comma 4, dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorra, e'
inserita la seguente: «autorizzata», e le parole «il gestore»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «la Sgr
autorizzata o il GEFIA non UE»;
4) al comma 7, le parole: «il gestore» sono sostituite dalle
seguenti: «la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE»;
5) ai commi 7-bis e 7-ter, dopo la parola: «Sgr» e' inserita la
seguente: «autorizzate»;
6) al comma 7-quater, dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorra,
e' inserita la seguente: «autorizzata»;
7) al comma 9, dopo la parola: «Sgr» e' inserita la seguente:
«autorizzate», e le parole: «ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non
UE che gestiscono i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti:
«alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione
interna autorizzate e alle societa' di partenariato in gestione
interna autorizzate»;
pp) all'articolo 44:
1) al comma 1, dopo le parole: «dal gestore» e' inserita la
seguente: «autorizzato»;
2) al comma 4, alinea, le parole: «Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob,
sentita la Banca d'Italia, disciplina» sono sostituite dalle
seguenti: «La Consob disciplina»;
3) al comma 5:
3.1) all'alinea, dopo le parole: «I gestori» e' inserita la
seguente: «autorizzati»;
3.2) alla lettera e), le parole: «fermo restando quanto
previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015,» sono
soppresse;
qq) al capo II-quater, sezione V, alla rubrica, le parole: «delle
Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «dei gestori autorizzati»;
rr) all'articolo 45:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le Sgr», e' inserita la
seguente: «autorizzate», e il simbolo: «%», ovunque ricorre, e'
sostituito dalle parole: «per cento»;
2) al comma 2:
2.1) all'alinea, dopo la parola: «Sgr» e' inserita la
seguente: «autorizzate»;
2.2) alla lettera b), dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorra,
e' inserita la seguente: «autorizzata»;
3) al comma 3:
3.1) alle lettere a) e b), dopo la parola: «Sgr», e' inserita
la seguente: «autorizzate»;
3.2) alla lettera c), le parole: «alle Sgr che cooperano con
altre Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sgr autorizzate che
cooperano con altri gestori»;
3.3) alla lettera d), le parole: «alle Sicav e alle Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni» sono sostituite dalle
seguenti: «alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in
gestione interna autorizzate e alle societa' di partenariato in
gestione interna autorizzate»;
4) al comma 5, lettera d), le parole: «le Sgr sono tenute» sono
sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati sono tenuti»;
ss) all'articolo 46:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «Le Sgr», e' inserita la
seguente: «autorizzate»;
1.2) alla lettera b), dopo la parola: «Sgr», ovunque ricorra,
e' inserita la seguente: «autorizzata»;
2) al comma 2, le parole: «una Sgr, individualmente o in
accordo con altre Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «una Sgr
autorizzata, individualmente o in accordo con altri gestori»;
3) al comma 3:
3.1) alla lettera a), dopo la parola: «Sgr», e' inserita la
seguente: «autorizzate»;
3.2) alla lettera b), le parole: «alle Sgr che cooperano con
altre Sgr» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sgr autorizzate che
cooperano con altri gestori»;
3.3) alla lettera c), le parole: «alle Sicav e alle Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni» sono sostituite dalle
seguenti: «alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in
gestione interna autorizzate e alle societa' di partenariato in
gestione interna autorizzate»;
4) al comma 4, alla lettera c), le parole: «le Sgr sono tenute»
sono sostituite dalle seguenti: «i gestori autorizzati sono tenuti»;
tt) all'articolo 46-bis, comma 1, le parole: «degli articoli 6,
comma 1, e 39» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6,
comma 1»;
uu) all'articolo 46-ter, comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente:
«La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE
di cui al comma 2 alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia
tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo
le modalita' da essa stabilite.»;
vv) all'articolo 47:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca
d'Italia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di
depositario delle banche italiane; la Banca d'Italia rilascia
l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario delle
succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, delle
Sim e delle succursali italiane di imprese di investimento UE e di
imprese di paesi terzi diverse dalle banche. La Banca d'Italia
disciplina con regolamento le condizioni per l'assunzione
dell'incarico di depositario ai sensi del presente articolo.»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia,
nell'ambito del riparto di competenze definite al comma 3, dispongono
la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di
depositario da esse concessa, nei casi stabiliti con regolamento
dalla Banca d'Italia.»;
3) al comma 4, le parole: «i sindaci» sono sostituite dalle
seguenti: «i componenti dell'organo di controllo», e le parole: «del
gestore e nella gestione degli Oicr» sono sostituite dalle seguenti:
«del gestore autorizzato e nella gestione dei relativi Oicr»;
zz) all'articolo 48:
1) al comma 3-bis, le parole: «dell'OICVM» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'Oicr»;
2) al comma 4, le parole: «, sentita la Consob,» sono
soppresse;
aaa) all'articolo 49, comma 3, secondo periodo, le parole: «,
sentita la Consob,» sono soppresse;
bbb) all'articolo 56:
1) al comma 1, le parole: «, delle societa' di gestione del
risparmio, delle Sicav e delle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti:
«e dei gestori autorizzati»;
2) al comma 2, dopo le parole: «autorizzati in Italia», il
segno di interpunzione «:» e' sostituito dal seguente: «.», e le
parole «in tale ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «In tale
ipotesi»;
3) al comma 3, le parole: «alle societa' di gestione del
risparmio, alle Sicav, alle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti:
«ai gestori autorizzati»;
4) il comma 4 e' abrogato;
5) al comma 4-bis, le parole: «decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«T.U. bancario»;
6) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Alle Sim e ai gestori autorizzati non si applica
l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e' fondato sospetto
che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei
propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa'
controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il
codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al
tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide
con provvedimento motivato sentita la Consob.»;
ccc) all'articolo 56-bis:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «la rimozione» sono
aggiunte le seguenti: «e ordinare il rinnovo», e le parole: «delle
societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e» sono sostituite
dalle seguenti: «dei gestori autorizzati o»;
1.2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le
violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila.»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «della Sim, della
societa' di gestione del risparmio, della Sicav» sono sostituite
dalle seguenti: «della societa' di cui al comma 1»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la Banca
d'Italia puo', inoltre, ordinare la rimozione di uno o piu'
componenti dell'alta dirigenza della societa' di cui al medesimo
comma 1.
2-ter. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei
nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente
organo della societa'.»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti
aziendali ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, e
dell'articolo 12, comma 5-ter se sufficiente per porre rimedio alla
situazione.»;
5) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e
dell'alta dirigenza»;
ddd) all'articolo 57:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «, delle societa' di
gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf» sono sostituite
dalle seguenti: «e dei gestori autorizzati», e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, ovvero qualora la societa' non sia in
grado di pagare i propri debiti alla scadenza»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «quella indicata
all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui
all'articolo 20, comma 2,»
2) al comma 3:
2.1) al secondo periodo, le parole: «93, 94 e 97 del Testo
unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «93 e 94 del T.U.
bancario», e le parole: «, alle societa' di gestione del risparmio,
alle Sicav, alle Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e ai gestori
autorizzati»;
2.2) al terzo periodo, le parole: «alle societa' di gestione
del risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori
autorizzati» e le parole: «si intendono riferite ai fondi o ai
comparti gestiti dalla societa'» sono sostituite dalle seguenti: «si
intendono riferite, rispettivamente, ai fondi o ai comparti gestiti
dalla societa' di gestione del risparmio e ai comparti gestiti dalla
Sicav in gestione interna, dalla Sicaf in gestione interna e dalla
societa' di partenariato in gestione interna»;
3) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «societa' di
gestione del risparmio» e' inserita la seguente: «autorizzata»;
4) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Il comma 3-bis si applica anche alle Sicav in
gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna
autorizzate e alle societa' di partenariato in gestione interna
autorizzate, in relazione ai comparti da esse gestiti, nonche' ai
gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE)
345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento
(UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile
2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.»;
5) al comma 4, le parole: «, la societa' di gestione del
risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno» sono sostituite dalle seguenti:
«o il gestore autorizzato ha»;
6) al comma 6, le parole: «una Sicav o una Sicaf» sono
sostituite dalle seguenti: «una Sicav in gestione interna
autorizzata, una Sicaf in gestione interna autorizzata o una societa'
di partenariato in gestione interna autorizzata» e dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «Il presente comma si applica anche
alle Sicaf in gestione interna e alle societa' di partenariato in
gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai
sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, o gestori di fondi EuSEF disciplinati
ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con i citati
regolamenti europei.»;
7) i commi 6-bis, 6-bis.1 e 6-bis.2 sono abrogati;
eee) dopo l'articolo 57, sono inseriti i seguenti:
«Art. 57-bis (Liquidazione ordinaria). - 1. Alle Sim, ai
gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario.
2. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i
poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca
d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.
3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puo' emanare
disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 57-ter (Crisi del fondo comune di investimento e del
relativo comparto). - 1. Qualora le attivita' del fondo comune di
investimento italiano o del relativo comparto non consentano di
soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli
prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o piu'
creditori o la Sgr autorizzata o il gestore estero che lo gestisce
possono chiedere la liquidazione del fondo o del comparto. La
richiesta di liquidazione si presenta con ricorso al tribunale del
luogo in cui la Sgr autorizzata ha la sede legale o, in caso di
gestore estero, al tribunale del luogo dove questo ha un
rappresentante autorizzato a stare in giudizio o, in mancanza, al
tribunale del luogo dove e' stato costituito il fondo. Il tribunale,
sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della Sgr
autorizzata o del gestore estero, quando ritenga fondato il pericolo
di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo o del comparto con
sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca
d'Italia nomina uno o piu' liquidatori, che provvedono secondo quanto
disposto dall'articolo 57, comma 3-bis, nonche' un comitato di
sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti
il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche Sgr
autorizzate o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia e'
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile,
l'articolo 84, a eccezione del comma 5, del T.U. bancario. Se la Sgr
autorizzata che gestisce il fondo e' successivamente sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della
Sgr autorizzata assumono l'amministrazione del fondo sulla base di
una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo
stesso. Le indennita' spettanti ai liquidatori e ai componenti del
comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in
base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della
liquidazione.
2. Qualora il fondo comune di investimento o il comparto
sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 1 sia privo di risorse
liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a
soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della
liquidazione, i liquidatori pagano, con priorita' rispetto a tutti
gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il
funzionamento della liquidazione, le indennita' e le spese per lo
svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per
l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo
dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la
chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse
liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme
messe a disposizione dalla Sgr autorizzata che gestisce il fondo o il
comparto. Le somme anticipate dalla Sgr autorizzata sono recuperate
sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente
disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se
la Sgr autorizzata e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
ed e' priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari
insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di cui al primo
periodo, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 92-bis del T.U. bancario.
3. La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione
anche nei confronti dei comparti delle Sicav in gestione interna
autorizzate, delle Sicaf in gestione interna autorizzate e delle
societa' di partenariato in gestione interna autorizzate,
intendendosi le suddette disposizioni riferite ai comparti delle
Sicav in gestione interna, delle Sicaf in gestione interna e delle
societa' di partenariato in gestione interna in luogo dei comparti
dei fondi comuni di investimento, e alla Sicav in gestione interna,
Sicaf in gestione interna o societa' di partenariato in gestione
interna stesse in luogo della Sgr. Si applica agli organi
liquidatori, in quanto compatibile, anche l'articolo 84, comma 5, del
T.U. bancario.
4. La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione
anche nei confronti degli Oicr societari in gestione esterna o dei
relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite
alle Sicav in gestione esterna, alle Sicaf in gestione esterna o alle
societa' di partenariato in gestione esterna, o ai relativi comparti,
in luogo dei fondi comuni di investimento o dei comparti, e al
gestore esterno designato ai sensi degli articoli 38 o 38-bis in
luogo della Sgr autorizzata. Si applica agli organi liquidatori, in
quanto compatibile, anche l'articolo 84, comma 5, del T.U. bancario.
Qualora la procedura sopra richiamata riguardi un Oicr societario in
gestione esterna o tutti i relativi comparti, dalla data di
pubblicazione della sentenza di cui al comma 1 cessano le funzioni
degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonche' di
ogni altro organo dell'Oicr societario in gestione esterna.
5. Qualora ne ricorrano i relativi presupposti, la Sgr
autorizzata o il gestore estero, per conto del fondo comune di
investimento o del comparto, la Sicav in gestione interna
autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata e la societa'
di partenariato in gestione interna autorizzata, per conto del
comparto, possono presentare l'istanza di accesso alla composizione
negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte I, titolo II e
parte I, titolo IV, capo I, sezioni I e II del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019 n. 14. Si applicano, in quanto compatibili, le relative
disposizioni e le disposizioni ivi richiamate, intendendosi riferite
alla liquidazione di cui al comma 1 in luogo della liquidazione
giudiziale. Il tribunale competente comunica tempestivamente alla
Banca d'Italia i ricorsi per la concessione di misure cautelari o
protettive ovvero per l'accesso agli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza di cui al presente comma nonche' i
provvedimenti assunti.
6. Gli Oicr societari in gestione esterna possono presentare
l'istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui,
rispettivamente, alla parte I, titolo II e alla parte I, titolo IV,
capo I, sezioni I e II del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.
Si applica il comma 5, secondo e terzo periodo.
7. Il presente articolo si applica anche ai gestori di fondi
EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e ai gestori
di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto
compatibile con i citati regolamenti europei.
Art. 57-quater (Crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di un
FIA da esso gestito o del relativo comparto). - 1. Ai GEFIA sotto
soglia registrati si applicano le disposizioni del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del
2019, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai
sensi della parte prima, titolo V del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, e'
proposta su ricorso del GEFIA sotto soglia registrato, di uno o piu'
creditori o del pubblico ministero.
3. In caso di sottoposizione a liquidazione giudiziale del
GEFIA sotto soglia registrato, l'amministrazione dei FIA da questo
gestiti e dei comparti e' attribuita agli organi della procedura, che
provvedono con gestione separata alla liquidazione o alla cessione
degli stessi. A tal fine, si applicano le disposizioni della
liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in
quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
4. Il tribunale competente per l'avvio della liquidazione
giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato informa tempestivamente
la Banca d'Italia dell'apertura della procedura e comunica alla
stessa l'avvenuta liquidazione ovvero cessione dei FIA gestiti o dei
comparti.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57-ter e fuori dal
caso di liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato
previsto dal comma 3, ai FIA o ai relativi comparti gestiti dalla
societa' di gestione del risparmio sotto soglia registrata, nonche'
ai comparti della Sicaf sotto soglia registrata e della societa' di
partenariato sotto soglia registrata, si applica la liquidazione
giudiziale ai sensi del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in
quanto compatibile, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7. Se
il GEFIA sotto soglia registrato che gestisce il FIA o il comparto e'
successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del
comma 1, il curatore della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto
soglia registrato assume l'amministrazione del FIA o del comparto
sulla base di una situazione dei conti predisposta dal curatore della
liquidazione giudiziale del FIA o del comparto.
6. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale del FIA
o del comparto di cui al comma 5 puo' essere presentata da uno o piu'
creditori, dal GEFIA sotto soglia registrato o dal pubblico ministero
con ricorso al tribunale del luogo in cui il GEFIA sotto soglia
registrato ha la sede legale. Il tribunale, quando accerti
l'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo n. 14 del 2019 del FIA o del comparto, dichiara con
sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale e ne informa
tempestivamente la Banca d'Italia.
7. Il GEFIA sotto soglia registrato, nell'ambito della
procedura di liquidazione giudiziale dei FIA da questo gestiti e dei
comparti, deve essere sentito in tutti i casi in cui la legge
richiede che sia sentito il debitore ed e' tenuto a fornire le
informazioni, i chiarimenti, i documenti e adempiere agli obblighi
necessari per la gestione della procedura richiesti al debitore dagli
organi della medesima e dalla legge. Puo', altresi', presentare la
proposta di concordato nella liquidazione giudiziale per conto del
FIA o del comparto, nei casi e alle condizioni in cui la legge
legittima a cio' il debitore. Gli effetti che la legge fa discendere
dall'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti, pagamenti,
rapporti contrattuali o processuali del debitore si intendono
riferiti agli atti, ai pagamenti, ai rapporti contrattuali o
processuali compiuti o costituiti dal GEFIA sotto soglia registrato
per conto del FIA o del comparto in liquidazione giudiziale.
8. Qualora il FIA o il comparto sottoposto a liquidazione
giudiziale ai sensi del comma 5 sia privo di risorse liquide o queste
siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in
prededuzione fino alla chiusura della procedura, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 57-ter, comma 2.
9. Il GEFIA sotto soglia registrato puo', per conto del FIA da
questo gestito o del comparto, presentare l'istanza di accesso alla
composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte
prima, titolo II e alla parte prima, titolo IV, capi I, I-bis e III
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo n. 14 del 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le
relative disposizioni.»;
fff) all'articolo 60-bis:
1) al comma 1, le parole: «di una Sicav o di una Sicaf» sono
sostituite dalle seguenti: «di una Sicav, di una Sicaf o di una
societa' di partenariato»;
2) al comma 3: le parole «di una Sicav, o di una Sicaf» sono
sostituite dalle seguenti: «di una Sicav, di una Sicaf o di una
societa' di partenariato» e le parole «dal titolo IV della parte II»
sono sostituite dalle seguenti: «dal presente titolo»;
3) al comma 4, le parole: «Sicav e Sicaf» sono sostituite dalle
seguenti: «Sicav, Sicaf e societa' di partenariato»;
4) alla rubrica, le parole: «delle Sicav e delle Sicaf» sono
sostituite dalle seguenti: «delle Sicav, delle Sicaf e delle societa'
di partenariato».
Note all'art. 3:
Si riporta il testo della rubrica del capo I del titolo
III della parte II e degli articoli 32-quater, 33, 34,
35-bis, 35-ter, 35-quater, 35-quinquies, 35-sexies,
35-septies, 35-octies, 35-decies, 35-duodecies, 36, 37,
della rubrica del capo II, sezione II, 38, 39, 40-ter, del
capo II bis, sezione V, degli articoli 41, 41-bis, 41-ter,
42, 42-bis 43, 44, della rubrica capo II-quater, sezione V,
degli articoli 45, 46, 46-bis, 46-ter, 47, 48, 49, 56,
56-bis, 57, 60-bis del citato decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
"TITOLO III
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
CAPO I
Soggetti e attivita' esercitabili
"Art. 32-quater. Riserva di attivita'
1. L'esercizio in via professionale del servizio di
gestione collettiva del risparmio e' riservato alle Sgr,
alle Sicav in gestione interna, alle Sicaf in gestione
interna e alle societa' di partenariato in gestione
interna, nonche' alle societa' di gestione UE che
gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE
che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del
presente titolo.
1-bis. I GEFIA sotto soglia registrati esercitano in
via professionale il servizio di gestione collettiva del
risparmio esclusivamente nei limiti e alle condizioni
previste dal capo I-ter del presente titolo.
2. Le disposizioni del presente titolo non si
applicano:
a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca
centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il
Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee
di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo
bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario
Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e
organizzazioni internazionali analoghe, quando tali
istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalita'
di interesse pubblico;
b) alle Banche centrali nazionali;
c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli
altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento
dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi
pensionistici;
d) alle societa' di partecipazione finanziaria, intese
come societa' che detengono partecipazioni in una o piu'
imprese, con lo scopo di realizzare strategie
imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel
lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del
controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti
da partecipazioni e che:
1) operano per proprio conto e le cui azioni sono
ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato
dell'Unione europea; oppure
2) non sono costituite con lo scopo principale di
generare utili per i propri investitori mediante
disinvestimenti delle partecipazioni nelle societa'
controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate,
come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti
societari;
e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori
all'impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori;
f) alle societa' di cartolarizzazione dei crediti;
g) alle forme pensionistiche previste dal decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con
proprio regolamento le disposizioni attuative del presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione
europea.".
"Art. 33 Attivita' esercitabili
1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli
Oicr nonche' amministrano e commercializzano gli Oicr
gestiti.
2. Le Sgr autorizzate possono altresi':
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
b) istituire e gestire fondi pensione, inclusi i
prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) in
conformita' con quanto previsto nel regolamento (UE)
2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019;
c) svolgere le attivita' connesse o strumentali;
d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato I,
Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote o azioni di
Oicr;
e) prestare il servizio di consulenza in materia di
investimenti;
f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da
terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di
ordini;
g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta
eccezione per gli indici di riferimento utilizzati dagli
Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste nel
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2016;
g-ter) qualora autorizzate a prestare il servizio di
gestione di FIA, svolgere attivita' di gestione di crediti
nei confronti dei FIA gestiti e prestare il servizio di
gestione di crediti in sofferenza nei confronti di
acquirenti di crediti in sofferenza in conformita' alle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE)
2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2021;
g-quater) svolgere attivita' di concessione di
finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli
articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater;
g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA gestiti,
servizi per le societa' veicolo per la cartolarizzazione di
cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)
2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2017 e per le societa' per la cartolarizzazione
dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile
1999, n. 130, in conformita' con l'articolo 7 della
medesima legge n. 130 del 1999;
g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra
funzione o attivita' gia' svolta dalla Sgr in relazione a
un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che essa
fornisce a norma del comma 1 e del presente comma, a
condizione che potenziali conflitti di interesse derivanti
dalla fornitura di tali funzioni o attivita' a terze parti
siano gestiti in modo adeguato.
2-bis. Le Sgr autorizzate non possono prestare in via
esclusiva le attivita' e i servizi di cui al comma 2. Alle
Sgr autorizzate che prestano il servizio di gestione di
crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di
crediti in sofferenza di cui al comma 2, lettera g-ter), si
applicano le disposizioni sull'acquisto e gestione di
crediti in sofferenza di cui al titolo V, capo II, laddove
compatibili, nonche' gli articoli 128 e 144 del T.U.
bancario.
3. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf
in gestione interna autorizzate prestano il servizio di
gestione collettiva del risparmio e le attivita' previste
dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante
l'offerta di azioni proprie e, nel caso delle Sicaf, anche
di strumenti finanziari partecipativi ove previsti dallo
statuto; esse possono altresi' svolgere le attivita'
connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c).
3-bis. Le societa' di partenariato in gestione interna
autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del
risparmio e le attivita' previste dal comma 1 in relazione
al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie
e, ove previsti nello statuto, anche di strumenti
finanziari partecipativi e mediante le ulteriori modalita'
di raccolta ivi definite, nei limiti e alle condizioni
previsti all'articolo 35-novies.1; esse possono altresi'
svolgere le attivita' connesse e strumentali di cui al
comma 2, lettera c). Il presente comma si applica anche
alle societa' di partenariato in gestione interna che sono
gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2013, o gestori di fondi EuSEF
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, in
quanto compatibile con i citati regolamenti europei.
3-ter. I GEFIA sotto soglia registrati prestano il
servizio di gestione collettiva del risparmio e le
attivita' previste dal comma 1 nei limiti e alle condizioni
previsti all'articolo 35-quaterdecies. Essi possono
altresi' svolgere le attivita' connesse e strumentali di
cui al comma 2, lettera c).
4. I gestori autorizzati e le Sicaf possono delegare a
soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla
prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega
e' effettuata con modalita' tali da evitare lo svuotamento
di attivita' della societa' stessa ed e' esercitata nel
rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione
di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma
1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma
restando la responsabilita' del gestore autorizzato nei
confronti degli investitori per l'operato dei soggetti
delegati.
4-bis. La commercializzazione delle quote o azioni
degli Oicr gestiti svolta da uno o piu' distributori non e'
considerata delega ai sensi delle norme attuative della
direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati
in conformita' con le norme di recepimento della direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento
assicurativo in conformita' con le norme di recepimento
della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, a prescindere da eventuali
accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il
distributore.
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con
proprio regolamento, disposizioni attuative del presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione
europea.".
"Art. 35-bis. Autorizzazione della Sicav in gestione
interna e della Sicaf in gestione interna
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le
Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna
alla prestazione del servizio di gestione collettiva del
risparmio se ricorrono le seguenti condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato e' di ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto
dall'articolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i
criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono
le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15,
comma 2;
f) per le Sicav in gestione interna lo statuto prevede
come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni;
per le Sicaf in gestione interna lo statuto prevede come
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli
strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto
stesso;
g) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa'
non e' tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della
vigilanza sulla societa' e sono fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
h) e' presentato, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
nonche' una relazione sulla struttura organizzativa.
1-bis. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le
Sicaf in gestione interna autorizzate comunicano alla Banca
d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in
particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo
alle informazioni fornite a corredo della domanda di
autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con
regolamento:
a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista
dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
b) individua la documentazione da trasmettere
unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto
dell'atto costitutivo e dello statuto.
3. La Banca d'Italia attesta la conformita' dell'atto
costitutivo e dello statuto alle prescrizioni di legge e di
regolamento e, con riferimento alle Sicav in gestione
interna e alle Sicaf in gestione interna diverse dai FIA
riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.
4. Nel caso in cui l'autorizzazione alla prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi
del comma 1 sia contestuale alla costituzione della
societa', i soci fondatori della Sicav in gestione interna
o della Sicaf in gestione interna procedono alla
costituzione della societa' e a effettuare i versamenti
relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta
giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il
capitale iniziale deve essere interamente versato.
5. La denominazione sociale della Sicav in gestione
interna contiene l'indicazione di societa' di investimento
per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale
della Sicaf in gestione interna contiene l'indicazione di
societa' di investimento per azioni a capitale fisso. Tali
denominazioni risultano in tutti i documenti delle
societa'. Alla Sicav in gestione interna e alla Sicaf in
gestione interna non si applicano gli articoli 2333, 2334,
2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione
interna non sono ammessi i conferimenti in natura.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto, in ogni
momento, delle disposizioni applicabili in materia di
requisiti patrimoniali, le Sicav in gestione interna e le
Sicaf in gestione interna individuano le azioni
sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il
patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis.
6. Qualora la Sicav in gestione interna e la Sicaf in
gestione interna prevedano la costituzione di uno o piu'
comparti, lo statuto individua almeno le azioni
sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il
patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis e le categorie
di azioni che attribuiscono diritti in relazione ai singoli
comparti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2265
del codice civile, lo statuto della Sicav in gestione
interna e della Sicaf in gestione interna disciplina le
modalita' di partecipazione agli utili e alle perdite della
societa', e dei relativi comparti ove costituiti, per
ciascuna categoria di azioni. Le azioni di ciascun comparto
rappresentano una frazione del capitale sociale della Sicav
e della Sicaf.
6-bis. Il patrimonio generale della Sicav in gestione
interna e della Sicaf in gestione interna che prevedono uno
o piu' comparti e' il complesso di beni e rapporti
giuridici facenti capo alla societa', non imputati ai
singoli comparti, preordinato allo svolgimento delle
attivita' della societa' nel suo complesso. Lo statuto
disciplina, in conformita' con la normativa applicabile e
con quanto previsto al comma 6, la composizione del
patrimonio generale e le modalita' attraverso le quali e'
possibile disporre, integrare e sostituire i beni e i
rapporti giuridici che lo compongono in modo da assicurare
la sana e prudente gestione della societa'.
6-ter. Nel caso di Sicav in gestione interna e Sicaf in
gestione interna che prevedono uno o piu' comparti, ciascun
comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti
gli effetti dal patrimonio generale della societa' e dai
patrimoni degli altri comparti, ove costituiti; delle
obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto,
ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav in
gestione interna o la Sicaf in gestione interna risponde
esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul
patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei
creditori degli altri comparti o nell'interesse degli
stessi ne' azioni dei creditori della societa' o
nell'interesse della stessa. Gli atti compiuti in relazione
alla gestione di un singolo comparto debbono recare
espressa menzione del comparto; in mancanza la societa' ne
risponde anche con il suo patrimonio generale. Resta
esclusa la aggredibilita' del patrimonio degli altri
comparti, salvo che in caso di obbligazioni derivanti da
fatto illecito, per le quali la societa' risponde anche con
i patrimoni degli altri comparti, ove costituiti. Il
patrimonio di una medesima Sicav in gestione interna puo'
essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da
FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative
discipline europee e nazionali.
6-quater. Sul patrimonio della Sicav in gestione
interna e della Sicaf in gestione interna e sui patrimoni
dei comparti, ove costituiti, non sono ammesse azioni dei
creditori del depositario o del sub depositario o
nell'interesse degli stessi.".
"Art. 35-ter Albi
1. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf
in gestione interna autorizzate in Italia sono iscritte in
appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle
Sicav e' articolato in due sezioni distinte a seconda che
le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.
2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni
all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La
Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o
ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco delle Sicav e
delle Sicaf autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le
informazioni sono comunicate all'AESFEM su base
trimestrale.
3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti
e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione
all'albo.".
"Art. 35-quater Capitale e azioni della Sicav in
gestione interna autorizzata
1. Il capitale della Sicav in gestione interna e'
sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa',
cosi' come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera c), n. 5). Il rimborso, anche in caso di recesso o
conversione in altri strumenti, delle azioni sottoscritte a
fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio
generale della Sicav in gestione interna e' autorizzato
dalla Banca d'Italia, nei casi e alle condizioni previste
dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La
Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, puo'
limitare tale rimborso laddove cio' sia necessario ad
assicurare il rispetto delle condizioni di sana e prudente
gestione della Sicav in gestione interna.
2. Alla Sicav in gestione interna non si applicano gli
articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile.
3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav
in gestione interna devono essere interamente liberate al
momento della loro emissione.
4. Le azioni della Sicav in gestione interna possono
essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito
dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo
voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni
di tale categoria possedute.
5. Lo statuto della Sicav in gestione interna indica le
modalita' di determinazione del valore delle azioni e del
prezzo di emissione e di rimborso nonche' la periodicita'
con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.
5-bis. Qualora sia prevista la costituzione di uno o
piu' comparti, lo statuto puo' prevedere che la
distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto
conseguiti possa avvenire anche in assenza di utili
complessivi della societa', previa asseverazione da parte
del soggetto incaricato della revisione contabile della
societa' e a condizione che sia assicurata la gestione sana
e prudente della societa'; le perdite relative alla
gestione di un comparto sono imputate esclusivamente al
patrimonio del medesimo comparto.
6. Lo statuto della Sicav in gestione interna puo'
prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni
nominative;
c) l'esistenza di comparti di investimento per ognuno
dei quali sono emesse una o piu' categorie di azioni; in
tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle
spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il
patrimonio generale;
d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni,
fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno
un'azione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alla Sicav in gestione interna non si applicano gli
articoli 2346, comma sesto, 2349, 2350, commi secondo e
terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo,
numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile.
8. La Sicav in gestione interna non puo' emettere
obbligazioni o azioni di risparmio ne' acquistare o
comunque detenere azioni proprie.".
"Art. 35-quinquies. Capitale e azioni della Sicaf in
gestione interna autorizzata
1. Alla Sicaf in gestione interna non si applicano gli
articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.
2. Le azioni della Sicaf in gestione interna possono
essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito
dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo
voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni
di tale categoria possedute.
3. Lo statuto della Sicaf in gestione interna indica le
modalita' di determinazione del valore delle azioni e degli
eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf in gestione interna puo'
prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni
nominative;
c) l'esistenza di comparti di investimento per ognuno
dei quali sono emesse una o piu' categorie di azioni o di
strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e
dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;
d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni,
fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno
un'azione, secondo la disciplina del presente capo;
e) nel caso di Sicaf in gestione interna riservata e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma
4, la possibilita' di effettuare i versamenti relativi alle
azioni sottoscritte in piu' soluzioni, a seguito
dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a
richiesta della societa' stessa in base alle esigenze di
investimento.
5. Alle Sicaf in gestione interna non si applicano gli
articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, e 2353 del
codice civile. Alle Sicaf in gestione interna non riservate
a investitori professionali e alle categorie di investitori
individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si
applica, altresi', l'articolo 2356 del codice civile.
5-bis. Alle Sicaf in gestione interna che abbiano
costituito uno o piu' comparti non si applica l'articolo
2438 del codice civile limitatamente alle categorie di
azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in
ciascun comparto. L'articolo si applica alle azioni
sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel
patrimonio generale.
6. Le Sicaf in gestione interna non possono emettere
obbligazioni.".
"Art. 35-sexies. Assemblea della Sicav in gestione
interna autorizzata
1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in
seconda convocazione della Sicav in gestione interna sono
regolarmente costituite e possono validamente deliberare
qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.
2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio'
e' ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di
convocazione deve contenere per esteso la deliberazione
proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso
se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e'
conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma
le azioni relative sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalita'
operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.
3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo,
del codice civile e' pubblicato anche con le modalita'
previste dallo statuto per la pubblicazione del valore
patrimoniale della societa' e il valore unitario delle
azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366,
comma secondo, e' fissato in trenta giorni.
"Art. 35-septies. Modifiche dello statuto
1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto
della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf
in gestione interna autorizzata non riservate.
2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto
della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf
in gestione interna autorizzata non riservate non possono
essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti
dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto
l'approvazione nei termini e con le modalita' previste dal
comma 1. La delibera e' inviata alla Banca d'Italia entro
quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea;
il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile
deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di
ricezione del provvedimento di approvazione della Banca
d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice
civile.".
"Art. 35-octies. Scioglimento e liquidazione volontaria
1. Alle Sicav in gestione interna autorizzate non si
applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del
codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al
di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo
35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo
di sessanta giorni, la societa' si scioglie. Il termine e'
sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con
altra Sicav o una Sicaf.
2. Per le Sicav in gestione interna autorizzate e le
Sicaf in gestione interna autorizzate, gli atti per i quali
e' prevista la pubblicita' dall'articolo 2484, terzo e
quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche con
le modalita' previste dallo statuto per la pubblicazione
del valore patrimoniale della societa' e comunicati alla
Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta
iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione e il
rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto
dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice
civile, dalla data di assunzione della delibera, negli
altri casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile e,
per le Sicav in gestione interna autorizzate, dal comma 1
del presente articolo, dal momento dell'assunzione della
delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal
momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese
del decreto del presidente del tribunale. La delibera del
consiglio di amministrazione e' trasmessa anche alla Consob
nel medesimo termine.
3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei
liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applica
l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma
1, lettera c).
4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati
il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori
provvedono a liquidare l'attivo della societa' nel rispetto
delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
5. Il bilancio di liquidazione e' sottoposto al
giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti ed e' pubblicato sui quotidiani indicati nello
statuto.
6. Il depositario procede, su istruzione dei
liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista
dal bilancio finale di liquidazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo alle
Sicav in gestione interna autorizzate e alle Sicaf in
gestione interna autorizzate si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo
VIII, del codice civile.".
"Art. 35-decies. Regole di comportamento e diritto di
voto
1. I gestori autorizzati:
a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel
miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi
partecipanti e dell'integrita' del mercato;
b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il
rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni
gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da
assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti;
c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei
partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate
risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi;
d) assicurano la parita' di trattamento nei confronti
di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel
rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita
la Banca d'Italia, in conformita' al diritto dell'Unione
europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti
preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o
categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della
direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni
attuative;
e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti,
all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti
finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa
disposizione di legge.
1-bis. I gestori autorizzati collaborano con i
liquidatori in caso di liquidazione dell'Oicr gestito
fornendo, in particolare, le informazioni e la
documentazione utili allo svolgimento dell'incarico del
liquidatore.".
"Art. 35-duodecies. Valutazione del merito di credito
1. I gestori, per la valutazione del merito di credito
dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e
procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o
meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del
credito.
2. Tenendo conto della natura, della portata e della
complessita' delle attivita' degli Oicr, la Banca d'Italia
e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze,
verificano l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure
adottati ai sensi del comma 1 dai gestori autorizzati e
valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di
investimento degli Oicr da essi gestiti, dei riferimenti ai
rating del credito emessi da agenzie di rating del credito,
sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o
meccanico agli stessi.".
"Art. 36. Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune di investimento e' gestito dalla
societa' di gestione del risparmio che lo ha istituito o
dalla societa' di gestione subentrata nella gestione, in
conformita' alla legge e al regolamento.
2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di
investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo. La
Banca d'Italia determina i criteri generali di redazione
del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il
suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto
nella sezione III.
3. La Sgr che ha istituito il fondo o la societa' di
gestione che e' subentrata nella gestione agiscono in modo
indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,
assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le
responsabilita' del mandatario.
4 Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun
comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio
autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della
societa' di gestione del risparmio, da quello di ciascun
partecipante e da qualsiasi altro comparto del medesimo
fondo, nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla
medesima societa'; delle obbligazioni relative alla
gestione del fondo o del singolo comparto, ivi incluse
quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente
con il patrimonio del fondo o del singolo comparto,
rispettivamente. Su tali patrimoni non sono ammesse azioni
dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli
stessi, ne' azioni dei creditori della societa' di gestione
del risparmio o nell'interesse della stessa, ne' azioni dei
creditori del depositario o del sub depositario o
nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei
singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di
partecipazione dei medesimi. La societa' di gestione del
risparmio non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse
proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti
e dei relativi comparti.
5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono
nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel
regolamento del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire in
via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei
certificati e il valore nominale unitario iniziale delle
quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la
portabilita' delle quote e la loro rappresentabilita' in
forma digitale.".
"Art. 37. Regolamento del fondo
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di
investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne
disciplina il funzionamento, indica il gestore e il
depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali
soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti
e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e
le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e
della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le
modalita' di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli
investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri
valori in cui e' possibile investire il patrimonio del
fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi
e dei risultati della gestione nonche' le eventuali
modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico del
gestore;
g) la misura o i criteri di determinazione delle
provvigioni spettanti al gestore e degli oneri a carico dei
partecipanti;
h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote
di partecipazione;
i) se il fondo e' un fondo feeder;
i-bis) in caso di gestore estero, la disciplina
dell'obbligo di collaborazione del gestore medesimo con i
liquidatori del fondo, ivi inclusa la trasmissione di ogni
informazione o documentazione utile allo svolgimento
dell'incarico del liquidatore.
3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA
riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in
assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione
del gestore. L'assemblea e' convocata dal consiglio di
amministrazione del gestore anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta
delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non puo' in ogni caso essere inferiore al 10
per cento del valore di tutte le quote in circolazione.
4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi
diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni,
valutandone in particolare la completezza e la
compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi
dell'articolo 36 e con le disposizioni della sezione III
del presente capo.
5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in
base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di
investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il
regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati
in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
approvato quando la Banca d'Italia non adotta un
provvedimento di diniego nel termine dalla medesima
preventivamente stabilito.".
"CAPO II - Oicr italiani
Sezione II - Oicr societari in gestione esterna
"Art. 38. Sicav e Sicaf che designano un gestore
esterno
1. Le Sicav in gestione esterna e le Sicaf in gestione
esterna rispettano le seguenti condizioni:
a) adottano la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;
d) lo statuto prevede:
1) per le Sicav in gestione esterna, come oggetto
sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
per le Sicaf in gestione esterna, come oggetto sociale
esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni
e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti
dallo statuto stesso;
2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto,
l'affidamento della prestazione delle attivita' di cui
all'articolo 33, comma 1, a un gestore esterno e
l'indicazione della societa' designata;
e) definiscono procedure idonee ad assicurare la
continuita' della gestione in caso di sostituzione del
gestore esterno;
f) stipulano accordi con il gestore esterno per
consentire al consiglio di amministrazione della societa'
di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a
verificare il corretto adempimento degli obblighi del
gestore nonche' per definire le tempistiche e le modalita'
di trasmissione di tali documenti e informazioni, nonche',
in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di
collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori
della societa', ivi inclusa la trasmissione di ogni
informazione o documentazione utile allo svolgimento
dell'incarico del liquidatore;
g) la stipula di un accordo tra il gestore estero, e il
depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita'
delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri
compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis,
comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).
2. La denominazione sociale della Sicav in gestione
esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento
per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La
denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna
contiene l'indicazione di societa' di investimento per
azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali
denominazioni risultano in tutti i documenti della
societa'. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si
applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice
civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i
conferimenti in natura. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 2433-bis, comma 1, del codice civile, le
Sicaf in gestione esterna possono distribuire acconti sui
dividendi nei limiti e nelle modalita' previsti dal
medesimo articolo.
3. Qualora lo statuto della Sicav in gestione esterna e
della Sicaf in gestione esterna preveda la possibilita' di
costituire uno o piu' comparti, ciascun comparto
costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli
effetti da quello degli altri comparti. Delle obbligazioni
relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse
quelle di natura tributaria, purche' l'atto rechi espressa
menzione del comparto, la Sicav in gestione esterna o la
Sicaf in gestione esterna rispondono esclusivamente con il
patrimonio del comparto; in caso di mancata menzione del
comparto ovvero per le altre obbligazioni, la societa'
risponde con l'intero patrimonio. Sul patrimonio del
singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori
degli altri comparti o nell'interesse degli stessi.
Coerentemente con la propria forma di FIA o di OICVM, il
patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna puo'
essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da
FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative
discipline europee e nazionali.
3-bis. Sul patrimonio della Sicav in gestione esterna e
della Sicaf in gestione esterna, e sul patrimonio dei
relativi comparti ove costituiti, non sono ammesse azioni
dei creditori del gestore esterno o nell'interesse dello
stesso, ne' azioni dei creditori del depositario o del sub
depositario o nell'interesse degli stessi. Il gestore
esterno non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse
proprio o di terzi, i beni di pertinenza delle Sicav e
Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti.
4. In caso di scioglimento del contratto o di
liquidazione del gestore esterno, il consiglio di
amministrazione della Sicav in gestione esterna o Sicaf in
gestione esterna provvede a convocare tempestivamente
l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del
gestore o sullo svolgimento diretto dell'attivita' di
gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-bis. Se entro
due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al
periodo precedente non e' stata disposta la sostituzione
del gestore esterno, la societa' si scioglie.
5. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto dei
doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle
Autorita' di vigilanza, per l'attivita' di gestione
collettiva del risparmio esercitata in base al contratto
con la Sicav o Sicaf in gestione esterna.
6. Al fine di verificare il rispetto del comma 5, la
Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle
relative competenze, chiedere informazioni al gestore
esterno sulle Sicav e sulle Sicaf gestite. Nei confronti di
queste ultime la Banca d'Italia e la Consob possono
altresi' esercitare i poteri informativi e di indagine
previsti dall'articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e
richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli
atti ritenuti necessari presso tali societa' in conformita'
con quanto previsto dall'articolo 6-ter. La Banca d'Italia
puo' esercitare nei confronti delle Sicav e Sicaf in
gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo
7-ter e, a fini di stabilita', vietare la distribuzione di
utili o di altri elementi del loro patrimonio.
7. Nel caso di Sicav in gestione esterna e di Sicaf in
gestione esterna non riservate, la Banca d'Italia approva
lo statuto e le relative modificazioni. La Banca d'Italia
attesta la conformita' dello statuto alle prescrizioni di
legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto
minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta
che la situazione tecnica od organizzativa del gestore
esterno designato assicuri la capacita' di quest'ultimo di
gestire il patrimonio della societa' nell'interesse degli
investitori.
8. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli
statuti della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in
gestione esterna riservate e le relative modificazioni
entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli
articoli 2330, nel caso di costituzione della societa', e
2436 del codice civile.
9. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
35-bis, comma 6, 35-quater, comma 1, primo periodo, e commi
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies,
35-octies e 35-novies.".
"Art. 39. Struttura degli Oicr italiani
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli
Oicr italiani con riguardo:
a) (abrogata);
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote o azioni;
c) (abrogata);
d) (abrogata);
e): in relazione ai FIA italiani immobiliari,
all'oggetto dell'investimento, alla forma, alle modalita'
di partecipazione e alle condizioni e modalita' con le
quali devono essere effettuati gli acquisti o i
conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva sia in fase
successiva alla costituzione del FIA.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre.
a) le categorie di investitori non professionali nei
cui confronti e' possibile commercializzare quote di FIA
italiani riservati, secondo le modalita' previste
dall'articolo 43;
b) (abrogata);
c) (abrogata);
d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti
indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5);
d-bis) le ulteriori disposizioni concernenti i FIA
italiani immobiliari e gli OICR garantiti.".
"Art. 40-ter. Fusione transfrontaliera di OICVM
1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a
quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono
commercializzate in un altro Stato dell'UE ai sensi
dell'articolo 41, comma 2-bis, si applicano, oltre
all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
2. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o
incorporante non sia un OICVM italiano, l'autorizzazione
alla fusione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo
quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.
3. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o
incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d'Italia puo'
richiedere per tale OICVM la modifica dell'informativa ai
partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni
dell'Unione europea.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con
regolamento le disposizioni di attuazione del presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione
europea.".
"Sezione V - Fusione e scissione di organismi di
investimento del risparmio
CAPO II-bis - Operativita' transfrontaliera dei gestori
autorizzati"
"Art. 41 Operativita' transfrontaliera delle Sgr
autorizzate
1. Le Sgr autorizzate possono operare, anche senza
stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in
conformita' al regolamento previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con
regolamento le norme di attuazione delle disposizioni
dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr
autorizzate rispettano per:
a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attivita'
per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva
2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi
inclusa l'istituzione di OICVM;
b) l'operativita' in via transfrontaliera negli Stati
UE e non UE, in conformita' alle previsioni della direttiva
2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo
restando quanto previsto nel capo II-ter.
2-bis. La Consob stabilisce con regolamento le norme di
attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti la
commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani
in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e il
ritiro della notifica con la quale e' stata precedentemente
comunicata la commercializzazione di tali OICVM.
3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal
comma 2, definisce altresi' le condizioni e le procedure in
base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca
d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via
transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi
dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e
2011/61/UE. Ai fini dell'operativita' delle Sgr in uno
Stato non UE e' necessaria la sussistenza di apposite
intese di collaborazione con le competenti autorita' dello
Stato ospitante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle
Sicaf in gestione interna autorizzate e alle societa' di
partenariato in gestione interna autorizzate.".
"Art. 41-bis. Societa' di gestione UE
1. Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono
autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione
europea, le societa' di gestione UE possono stabilire
succursali nel territorio della Repubblica. Il primo
insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca
d'Italia e alla Consob da parte dell'autorita' competente
dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita'
decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le societa'
di gestione UE possono svolgere le attivita' per le quali
sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione
europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi
succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob
siano informate dall'autorita' competente dello Stato di
origine.
3. Le societa' di gestione UE che intendono gestire un
OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo
II, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo 6,
comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il
regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 o lo
statuto della Sicav in gestione esterna ai sensi
dell'articolo 38 a condizione che:
a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel
presente comma;
b) la societa' di gestione UE sia autorizzata a gestire
nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche
analoghe a quello oggetto di approvazione;
c) la societa' di gestione UE abbia stipulato con il
depositario un accordo che assicura al depositario la
disponibilita' delle informazioni necessarie per lo
svolgimento dei propri compiti.
4. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare
l'approvazione del regolamento del fondo o dello statuto
della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorita'
competente dello Stato di origine della societa' di
gestione UE.
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con
regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di
gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio
della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e 3
mediante stabilimento di succursali o in regime di libera
prestazione di servizi. La Banca d'Italia disciplina
altresi' il contenuto dell'accordo tra la societa' di
gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera
c).
6. Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita'
di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica,
mediante stabilimento di succursali, sono tenute a
rispettare le norme di condotta previste all'articolo
35-decies. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, alle societa' di
gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
chiedere informazioni al personale delle societa' di
gestione UE, anche per il tramite di queste ultime.".
"Art. 41-ter. GEFIA UE
1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i
GEFIA UE possono svolgere l'attivita' di gestione
collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai
sensi delle disposizioni dell'UE nel territorio della
Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante
stabilimento di succursali, a condizione che la Banca
d'Italia sia informata dall'autorita' competente dello
Stato di origine. La Banca d'Italia trasmette
tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.
2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano
rispettano le disposizioni previste nel capo II, le
disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1,
lettera c), e le seguenti condizioni:
a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine
FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono
istituire e gestire in Italia;
b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo
ad assicurare a quest'ultimo la disponibilita' delle
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri
compiti.
3. La Banca d'Italia disciplina con regolamento il
contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione e il
depositario previsto dal comma 2, lettera b).
4. I GEFIA UE che svolgono le attivita' previste dal
comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica
mediante stabilimento di succursali, sono tenute a
rispettare le norme di condotta previste dall'articolo
35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli
obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi
adottati in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera
b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca d'Italia e la
Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie
e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e
nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche per
il tramite di questi ultimi.".
"Art. 42. Commercializzazione in Italia di quote o di
azioni di OICVM UE
1. La commercializzazione in Italia di quote o di
azioni di OICVM UE e' preceduta da una notifica alla Consob
da parte dell'autorita' dello Stato di origine dell'OICVM,
secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE e
nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate
con regolamento dalla Consob. Con il medesimo regolamento
la Consob disciplina le strutture per gli investitori che
gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia,
previste dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in
particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli
investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio
dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti
dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce
la lingua attraverso cui tali strutture devono essere
fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle
quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere
svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE congiuntamente
a un soggetto terzo.
2. Alle societa' di gestione UE che intendono offrire
in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM
dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni
dell'articolo 41-bis.
3. La Consob con regolamento:
a) individua le informazioni da fornire al pubblico
nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle
azioni nel territorio della Repubblica nonche' le modalita'
con cui tali informazioni devono essere fornite;
b) determina le modalita' con cui devono essere resi
pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto
o di rimborso delle quote o delle azioni.
4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a
coloro che curano la commercializzazione delle quote o
delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche
periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti.
4-bis. La cessazione della commercializzazione in
Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una
notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di
origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla
direttiva 2009/65/CEe nel rispetto delle relative norme di
attuazione adottate con regolamento dalla Consob.
4-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita' di
autorita' competenti dello Stato in cui l'OICVM UE ha
cessato la commercializzazione: a) possono chiedere,
nell'ambito delle proprie competenze, alle societa' di
gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare
sull'osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi
derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e
dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del
presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli
OICVM UE i poteri previsti dall'articolo 7-quinquies; d)
possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel
presente decreto nei confronti degli OICVM UE.
4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della
Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e
la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare
la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative nazionali in materia di requisiti di
commercializzazione previste dall'articolo 5 del
regolamento (UE) 2019/1156.".
"Art. 42-bis. Pre-commercializzazione di FIA riservati
1. La pre-commercializzazione di FIA riservati e' la
fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o
indirettamente, su strategie o su idee di investimento da
parte di una Sgr autorizzata o di un GEFIA UE o per loro
conto ai potenziali investitori professionali residenti o
aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al
fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA
italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o
istituiti ma per i quali non e' stata ancora avviata la
procedura di notifica prevista dall'articolo 43, commi 2 e
8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori
risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la
pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai
sensi dell'articolo 43, comma 1.
2. Le Sgr autorizzate non possono svolgere in Italia e
negli altri Stati dell'Unione europea la
pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni
fornite ai potenziali investitori:
a) sono sufficienti a consentire agli investitori di
impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare
FIA;
b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti
analoghi, sia in forma di bozza che nella versione
definitiva;
c) equivalgono alla versione finale degli atti
costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta
relativi a un FIA non ancora istituito.
3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la
sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione
europea sono fornite da parte della Sgr autorizzata una
bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta,
esse non contengono informazioni sufficienti a consentire
agli investitori di prendere una decisione di investimento
e indicano chiaramente che:
a) non costituiscono un'offerta o un invito a
sottoscrivere quote o azioni di un FIA;
b) le informazioni in esse contenute non sono complete
e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui
non dovrebbero generare affidamento.
4. La Sgr autorizzata assicura che gli investitori non
sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la
pre-commercializzazione e che, qualora contattati
nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA,
possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto
nell'ambito della commercializzazione prevista
dall'articolo 43.
5. La Sgr autorizzata trasmette alla Consob una
comunicazione che contiene:
a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente
l'Italia, in cui si svolge o si e' svolta la
pre-commercializzazione;
b) i periodi di tempo in cui si svolge o si e' svolta
la pre-commercializzazione;
c) una breve descrizione dell'attivita' svolta nel
contesto della pre-commercializzazione, comprese le
informazioni sulle strategie di investimento presentate;
d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che
sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione.
6. La Consob informa prontamente le autorita'
competenti degli Stati membri in cui la Sgr autorizzata
svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.
7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione
in Italia, la Consob e' informata di tale circostanza
dall'autorita' competente sul GEFIA UE e puo' chiedere a
tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla
pre-commercializzazione che si svolge o si e' svolta sul
territorio della Repubblica.
8. La Consob disciplina con regolamento:
a) i termini e le modalita' che la Sgr autorizzata deve
osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al
comma 5;
b) le fattispecie in presenza delle quali la
sottoscrizione da parte di investitori professionali di
quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni
fornite nel contesto della pre-commercializzazione o
istituito a seguito della pre-commercializzazione, e'
considerata il risultato della commercializzazione svolta
dalla Sgr autorizzata e ad essa si applica l'articolo 43.
9. I soggetti terzi possono svolgere attivita' di
pre-commercializzazione per conto di una Sgr autorizzata.
La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua
i soggetti terzi che possono svolgere tali attivita'. Ad
essi si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo relative alle
Sgr autorizzate e ai GEFIA UE si applicano anche alle Sicav
in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione
interna autorizzate e alle societa' di partenariato in
gestione interna autorizzate.".
"Art. 43. Commercializzazione di FIA riservati
1. La commercializzazione di FIA e' l'offerta, anche
indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle
quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori
residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.
2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle
azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE
gestiti da una Sgr autorizzata o da un GEFIA non UE
autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato
dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori
professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE
e FIA non UE gestiti da una Sgr autorizzata o da un GEFIA
non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una
notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente
alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella
notifica e i documenti ivi allegati.
3. La notifica contiene:
a) la lettera di notifica, corredata del programma di
attivita' che individua il FIA oggetto della
commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;
b) il regolamento o lo statuto del FIA;
c) l'identita' del depositario del FIA;
d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe
a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina
attuativa;
e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master
se l'OICR oggetto di commercializzazione e' un OICR feeder;
f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE
diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA
saranno commercializzate;
g) le informazioni sulle modalita' stabilite per
impedire la commercializzazione delle quote o azioni del
FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine,
il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a
disposizione degli investitori prevedono che le quote o le
azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei
confronti di investitori professionali;
g-bis) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per
la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed
oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle
autorita' competenti dello Stato dell'Unione europea
diverso dall'Italia in cui la Sgr autorizzata o il GEFIA
non UE intende commercializzare il FIA;
g-ter) informazioni sulle strutture per gli investitori
previste dall'articolo 44.
4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non
sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal
ricevimento della notifica:
a) comunica alla Sgr autorizzata o al GEFIA non UE che
puo' avviare la commercializzazione in Italia delle quote o
azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di
commercializzazione in Italia di un FIA UE, la
comunicazione e' effettuata anche nei confronti
dell'autorita' competente dello Stato d'origine del FIA;
b) trasmette all'autorita' competente dello Stato
dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr autorizzata o il
GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo
di notifica che include la documentazione prevista dal
comma 3 e l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa
tempestivamente la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE
dell'avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica.
La Sgr autorizzata o il GEFIA non UE non puo' avviare
la commercializzazione prima della ricezione di tale
comunicazione.
5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui
profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma
3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA
oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno
Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca
d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il
gestore e' autorizzato a gestire il FIA oggetto di
notifica.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con
regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma
2.
7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e
dei documenti indicati nel comma 3, la Sgr autorizzata o il
GEFIA non UE comunica tali modifiche alla Consob almeno
trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di
modifiche che non e' possibile pianificare, non appena esse
intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla
Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica ed
i documenti alla stessa allegati. Entro quindici giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione la Consob e
la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono disporre il divieto della modifica.
7-bis. Le Sgr autorizzate che commercializzano quote o
azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendono
cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in
detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica alla
Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui
al comma 2.
7-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce
con regolamento le norme di attuazione della direttiva
2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli
obblighi che le Sgr autorizzate rispettano in caso di
ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in
uno Stato dell'Unione europea.
7-quater. La Consob, verificata la completezza della
notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni
lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette
all'autorita' competente dello Stato dell'UE diverso
dall'Italia in cui la Sgr autorizzata intende cessare la
commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica
tempestivamente alla Sgr autorizzata l'avvenuta
trasmissione della notifica.
8. La commercializzazione in Italia, a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39, delle quote o
azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti
da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, e' preceduta da una
notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato
membro di origine per ciascun FIA oggetto di
commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente
alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella
notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di
commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta
fermo quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La
Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con
regolamento la procedura per la notifica prevista dal
presente comma.
8-bis. La cessazione della commercializzazione in
Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE
e' preceduta da una notifica alla Consob da parte
dell'autorita' dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo
le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel
rispetto delle relative norme di attuazione adottate con
regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La
Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le
informazioni contenute nella notifica e i documenti alla
stessa allegati.
8-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita' di
autorita' competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha
cessato la commercializzazione:
a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie
competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie
e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e
nei termini dalle stesse stabiliti;
b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte dei
GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni
dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro
applicabili nelle materie del presente decreto;
c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i
poteri previsti dall'articolo 7-quinquies;
d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche
sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti
dei GEFIA UE.
8-quater. Dal momento del ricevimento da parte della
Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e
la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare
la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative nazionali in materia di requisiti di
commercializzazione previste dall'articolo 5 del
regolamento (UE) 2019/1156.
9. Le disposizioni del presente articolo relative alle
Sgr autorizzate, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano
anche alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle
Sicaf in gestione interna autorizzate e alle societa' di
partenariato in gestione interna autorizzate.".
"Art. 44. Commercializzazione di FIA non riservati
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di
quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie
di investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da una
notifica inoltrata dal gestore autorizzato alla Consob per
ciascun FIA oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente
documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di
commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori informazioni da
mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle
relative disposizioni di attuazione, da cui risulta
l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno
o piu' investitori o categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a
commercializzare agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA
indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della medesima quando e' verificata la
completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle
informazioni contenute nella documentazione allegata alla
lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la
commercializzazione agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima
della ricezione della comunicazione.
4. La Consob disciplina:
a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1;
b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i
gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste
dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in
particolare:
1) definisce i compiti delle strutture per gli
investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio
dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti
dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture
per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1);
3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i
compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un
soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto
terzo;
5. I gestori autorizzati di FIA UE e FIA non UE che
commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
relative azioni o quote nei confronti di investitori al
dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia
nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti
nelle categorie di investitori cui possono essere
commercializzati i FIA italiani riservati, presentano
istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa
con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e
c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le
seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste
dall'articolo 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di
contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA
sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e' equivalente
a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu'
investitori o categorie di investitori ai sensi
dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle
disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) i gestori mettono a disposizione in Italia le
strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti
nelle categorie di investitori cui possono essere
commercializzati i FIA italiani riservati, previste
dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in
conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla
Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare:
1) determina i compiti delle strutture per gli
investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio
dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti
dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture
devono essere fornite;
3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i
compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un
soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto
terzo;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli
investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano
complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
6-bis. Nel caso in cui i gestori commercializzino in
Italia quote o azioni di un FIA UE che investe
prevalentemente nelle azioni di una determinata societa',
presso i dipendenti di tale societa' o delle sue entita'
affiliate nel quadro di regimi di risparmio o di
partecipazione dei dipendenti, non sono imposti obblighi
aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro
di origine del FIA.
7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle
negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati
ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III,
capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista
dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui
offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica
prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini
e per gli effetti dell'articolo 94, comma 3, e la verifica
della completezza, coerenza e comprensibilita' delle
informazioni contenute nel documento di cui al comma 2,
lettera c), e' effettuata nel corso della procedura
prevista dall'articolo 95, comma 1, lettera a). La
comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il
provvedimento di approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri
previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli
organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi
gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'articolo
8.".
"CAPO II-quater
Obblighi dei gestori autorizzati i cui FIA acquisiscono
partecipazioni rilevanti e di controllo di societa' non
quotate e di emittenti".
"Art. 45. Obblighi relativi all'acquisizione di
partecipazioni rilevanti o di controllo di societa' non
quotate
1. Le Sgr autorizzate comunicano alla Consob il
raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto
delle soglie del 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento,
50 per cento e 75 per cento dei diritti di voto in una
societa' non quotata in conseguenza dell'acquisto, della
detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale
sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da
esse gestito. Tale comunicazione e' effettuata entro dieci
giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
2. Le Sgr autorizzate i cui FIA italiani, FIA UE o non
UE acquisiscono o detengono, anche indirettamente per il
tramite di fiduciari o per interposta persona, la
maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea di una societa' non quotata, comunicano
l'acquisizione del controllo, entro dieci giorni
lavorativi:
a) alla societa';
b) agli azionisti le cui identita' e i cui indirizzi
sono a disposizione della Sgr autorizzata ovvero possono
essere messi a disposizione tramite la societa' non quotata
ovvero tramite un registro a cui la Sgr autorizzata puo'
avere accesso;
c) alla Consob.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si
applicano anche:
a) alle Sgr autorizzate i cui FIA acquisiscono, anche
congiuntamente, una partecipazione rilevante in una
societa' non quotata;
b) alle Sgr autorizzate che gestiscono uno o piu' FIA
che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo,
acquisiscono il controllo di una societa' non quotata;
c) alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori
ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in
virtu' del quale i FIA dalle stesse gestiti acquisiscono
congiuntamente il controllo di una societa' non quotata;
d) alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle
Sicaf in gestione interna autorizzate e alle societa' di
partenariato in gestione interna autorizzate che si trovano
nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c).
4. Ai fini del presente articolo, sono considerate
societa' non quotate le societa' aventi sede legale
nell'Unione europea non aventi azioni ammesse alle
negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:
a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come
definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del
6 maggio 2003;
b) societa' veicolo finalizzate all'acquisto, alla
detenzione o all'amministrazione di beni immobili.
5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della
direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:
a) le modalita' di effettuazione delle comunicazioni
previste dal comma 1;
b) il contenuto e le modalita' di adempimento degli
obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al
comma 2, nonche' dei rappresentanti dei lavoratori della
societa' non quotata ovvero, in loro mancanza, dei
lavoratori stessi;
c) il contenuto delle informazioni ulteriori da
inserire nella relazione annuale della societa' non quotata
controllata, nonche' le modalita' e i termini con cui la
stessa e' messa a disposizione dall'organo amministrativo
ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai
lavoratori stessi;
d) gli obblighi che i gestori autorizzati sono tenuti
ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed
impedire lo scorporo delle attivita' della societa' non
quotata per un periodo di ventiquattro mesi
dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr
gestiti.".
"Art. 46. Obblighi relativi all'acquisizione di
partecipazioni di controllo di un emittente
1. Le Sgr autorizzate i cui FIA italiani, FIA UE e non
UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale
di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla
Consob con proprio regolamento, secondo le modalita' e nei
termini ivi stabiliti, nei confronti:
a) dell'emittente;
b) degli azionisti le cui identita' e i cui indirizzi
sono a disposizione della Sgr autorizzata ovvero possono
essere messi a disposizione tramite l'emittente ovvero
tramite un registro a cui la Sgr autorizzata puo' avere
accesso;
c) della Consob.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto
di una partecipazione di controllo si intende l'acquisto da
parte di una Sgr autorizzata, individualmente o in accordo
con altri gestori, anche indirettamente per il tramite di
fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione
che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore
alla soglia del trenta per cento del capitale di
un'emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla
diversa soglia determinata ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le
offerte pubbliche d'acquisto, secondo l'ordinamento dello
Stato membro ove ha sede l'emittente.
3. Il presente articolo si applica anche:
a) alle Sgr autorizzate che gestiscono uno o piu' FIA
italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o
congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il
controllo di un emittente;
b) alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori
ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in
virtu' del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle
stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di
un emittente;
c) alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle
Sicaf in gestione interna autorizzate e alle societa' di
partenariato in gestione interna autorizzate che si trovano
nelle situazioni previste dalle lettere a) e b).
4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della
direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:
a) il contenuto e le modalita' di adempimento degli
obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al
comma 1, nonche' dei rappresentanti dei lavoratori
dell'emittente;
b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;
c) gli obblighi che i gestori autorizzati sono tenuti
ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed
impedire lo scorporo delle attivita' dell'emittente per un
periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del
controllo da parte degli Oicr gestiti.
5. Ai fini del presente articolo, sono considerate
emittenti le societa' aventi azioni ammesse alle
negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:
a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come
definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del
6 maggio 2003;
b) societa' veicolo finalizzate all'acquisto, alla
detenzione o all'amministrazione di beni immobili.".
"Art. 46-bis. FIA italiani che investono in crediti
01. Ai fini del presente capo, si intendono per:
a) "investimento in crediti" o "investire in credito" e
"concessione del prestito" o "concedere prestiti",
l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, incluso l'acquisto di crediti, svolta direttamente
da parte di un FIA, o di un GEFIA per conto del FIA gestito
e a valere sul patrimonio del FIA, oppure indirettamente
attraverso un terzo o una societa' veicolo che concede un
finanziamento per un FIA o per conto dello stesso, oppure
per un GEFIA o per conto dello stesso rispetto al FIA,
quando il GEFIA o il FIA partecipa alla strutturazione del
prestito, o all'accordo preliminare delle sue
caratteristiche o alla loro definizione, prima di assumere
esposizioni sul finanziamento;
b) "FIA di credito" o "FIA concedente prestiti", un FIA
che presenta alternativamente uno dei seguenti requisiti:
1) ha una strategia di investimento che consiste
principalmente nell'investire in crediti;
2) detiene in portafoglio crediti aventi un valore
nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del suo
valore patrimoniale netto;
c) "prestito di azionista", un finanziamento concesso
da un FIA a un'impresa nella quale il FIA detiene,
direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del
capitale o dei diritti di voto e che non puo' essere
venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di
capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa;
d) "FIA che utilizza la leva finanziaria", un FIA le
cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo gestisce,
sia tramite finanziamenti in contante o in titoli oppure
tramite il ricorso alla leva finanziaria attraverso
l'assunzione di posizioni in strumenti derivati o mediante
qualsiasi altro mezzo;
e) "capitale del FIA", i conferimenti di capitale
aggregati e gli impegni non ancora richiamati per un FIA,
calcolati sulla base degli importi investibili previa
deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di
tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente
dagli investitori;
f) "FIA che investe anche in credito", i FIA, diversi
dai FIA di credito, che investono in almeno un credito.
1. I FIA italiani possono investire in crediti, a
valere sul proprio patrimonio nel rispetto delle norme del
presente decreto e delle relative disposizioni attuative
adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
1-bis. I FIA di credito e i FIA che investono anche in
credito italiani non investono in crediti erogati ai
seguenti soggetti:
a) il GEFIA che li gestisce e il relativo personale;
b) le terze parti ai quali il GEFIA ha delegato
funzioni e il relativo personale;
c) il depositario dei FIA stessi e le terze parti ai
quali il depositario ha delegato funzioni in relazione a
tali FIA;
d) i soggetti appartenenti al gruppo del GEFIA, salvo
il caso in cui essi siano imprese finanziarie che non
finanziano i soggetti di cui al presente comma, lettere a),
b), e c).
1-ter. I proventi dei crediti in cui investono i FIA di
credito e i FIA che investono anche in crediti sono
attribuiti integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di
amministrazione. I gestori di FIA di credito e di FIA che
investono anche in credito informano gli investitori di
tutti i costi e spese relativi all'amministrazione e alla
gestione dei crediti oggetto di investimento da parte del
FIA.
1-quater. E' vietata la costituzione di FIA di cui al
comma 01, lettere b) e f), la cui strategia di investimento
consista in tutto o in parte nell'investire in crediti con
la sola finalita' di cederli o trasferirli a terzi. Nel
caso in cui una parte dei crediti in cui investono tali FIA
sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA mantiene il 5 per
cento del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti
nel proprio portafoglio.
1-quinquies. Un FIA di credito italiano puo' essere
istituito in forma aperta, a condizione che il gestore del
fondo sia in grado di dimostrare alla Banca d'Italia che il
sistema di gestione del rischio di liquidita' del FIA di
credito e' compatibile con la strategia di investimento e
la politica di rimborso del FIA, in conformita' con quanto
previsto dagli atti dell'Unione europea direttamente
applicabili. La Banca d'Italia vieta, sentita la Consob,
l'istituzione del FIA di credito in forma aperta quando
ritenga che non ricorrono le condizioni previste dalla
normativa europea e nazionale applicabile.
1-sexies. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta
disposizioni attuative del presente articolo e
dell'articolo 46-ter. La Banca d'Italia detta disposizioni
attuative dell'articolo 46-quater.".
"Art. 46-ter. FIA UE che investono in crediti in Italia
1.
2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono
investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in
Italia informano la Banca d'Italia all'avvio di tale
operativita'.
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse
stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono chiedere informazioni al
personale dei gestori, anche per il tramite di questi
ultimi. La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione
dei FIA UE di cui al comma 2 alla Centrale dei rischi della
Banca d'Italia tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE
che li gestiscono, secondo le modalita' da essa stabilite.
4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili
ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in
ogni altra materia non espressamente regolata dal presente
articolo.
5.".
"Art. 47. Incarico di depositario
1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di
depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni
dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.
2. L'incarico di depositario puo' essere assunto da
banche italiane, succursali italiane di banche UE e di
banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese
di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse
dalle banche.
3. La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca
d'Italia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di depositario delle banche italiane; la Banca
d'Italia rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di depositario delle succursali italiane di banche
UE e di banche di paesi terzi, delle Sim e delle succursali
italiane di imprese di investimento UE e di imprese di
paesi terzi diverse dalle banche. La Banca d'Italia
disciplina con regolamento le condizioni per l'assunzione
dell'incarico di depositario ai sensi del presente
articolo.
3-bis. La Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia,
nell'ambito del riparto di competenze definite al comma 3,
dispongono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
delle funzioni di depositario da esse concessa, nei casi
stabiliti con regolamento dalla Banca d'Italia.
4. Gli amministratori e i componenti dell'organo di
controllo del depositario riferiscono senza ritardo alla
Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie
competenze, sulle irregolarita' riscontrate
nell'amministrazione del gestore autorizzato e nella
gestione dei relativi Oicr e forniscono, su richiesta della
Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti
di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni di depositario.
4-bis. I depositari autorizzati ai sensi del comma 3
possono svolgere l'incarico di depositario per i FIA UE
senza essere stabiliti nello Stato membro di origine del
FIA, se previsto dalle disposizioni di attuazione della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, di tale Stato membro, previa
comunicazione alla Banca d'Italia
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, il depositario
fornisce, su richiesta, alla Banca d'Italia, alla Consob,
alle autorita' competenti del FIA UE e, se diverse, alle
autorita' competenti del GEFIA che gestisce il FIA, le
informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio
dell'incarico di depositario del FIA.
4-quater. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito
delle rispettive competenze, cooperano con le autorita'
competenti dello Stato membro d'origine del FIA e, se
diverse, con le autorita' competenti dello Stato membro
d'origine del GEFIA che gestisce il FIA e con le autorita'
competenti del depositario; a tal fine condividono senza
indugio tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio
dei poteri di vigilanza di tali autorita'.
4-quinquies. Se vi e' fondato sospetto che un
depositario avente sede in un altro Stato membro non
ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob
informano senza indugio l'AESFEM e l'autorita' competente
del depositario, fornendo informazioni opportunamente
circostanziate.
4-sexies. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita'
competente del depositario, informa l'AESFEM e le autorita'
competenti del FIA UE e, se diverse, quelle dello Stato
membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA, delle
azioni adottate, su segnalazione di tali autorita', nei
confronti del depositario in caso di violazione degli
obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento
italiano e dell'Unione europea a esso applicabili nelle
materie del presente decreto.".
"Art. 48. Compiti del depositario
1. Il depositario agisce in modo indipendente e
nell'interesse dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta ogni
misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse
tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre
attivita' svolte.
2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia
degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica
della proprieta' nonche' alla tenuta delle registrazioni
degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi,
detiene altresi' le disponibilita' liquide degli Oicr.
3. Il depositario, nell'esercizio delle proprie
funzioni:
a) accerta la legittimita' delle operazioni di vendita,
emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote
del fondo, nonche' la destinazione dei redditi dell'Oicr;
b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle
parti dell'Oicr;
c) accerta che nelle operazioni relative all'Oicr la
controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
d) esegue le istruzioni del gestore se non sono
contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni
degli organi di vigilanza;
e) monitora i flussi di liquidita' dell'Oicr, nel caso
in cui la liquidita' non sia affidata al medesimo.
3-bis. Il depositario puo' svolgere altre attivita' nei
confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle
parti dell'Oicr, ferma restando l'applicazione della
disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e
comma 2-bis e a condizione che separi, sotto il profilo
gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di
depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente
confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse
siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli
investitori dell'Oicr.
4. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione
del presente articolo, anche con riferimento
all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui
possono essere affidate le disponibilita' liquide, alle
modalita' di deposito di tali disponibilita' liquide,
nonche' alle condizioni per la delega della custodia e il
riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.".
"Art. 49 Responsabilita' del depositario
1. Il depositario e' responsabile nei confronti del
gestore e dei partecipanti all'Oicr di ogni pregiudizio da
essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri
obblighi.
2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti
in custodia, il depositario, se non prova che
l'inadempimento e' stato determinato da caso fortuito o
forza maggiore, e' tenuto a restituire senza indebito
ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una
somma di importo corrispondente, salva la responsabilita'
per ogni altra perdita subita dall'Oicr o dagli investitori
in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto
a negligenza, dei propri obblighi.
3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte
del terzo al quale e' stata delegata la custodia, resta
impregiudicata la responsabilita' del depositario, fatta
salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il
gestore, il depositario e il terzo al quale e' stata
delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in
via esclusiva della responsabilita' da parte del terzo. Per
l'eventuale stipula di tali accordi il gestore, il
depositario e il terzo si attengono alla disciplina,
stabilita dalla Banca d'Italia che individua i casi in cui
tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.
4. In caso di assunzione in via esclusiva della
responsabilita' da parte del terzo ai sensi del comma 3,
esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la
responsabilita' del terzo, qualora deleghi a sua volta la
custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto,
fatta salva la possibilita' di accordi secondo quanto
previsto dal comma 3.".
"Art. 56. Amministrazione straordinaria
1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su
proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue
competenze, puo' disporre lo scioglimento degli organi con
funzione di amministrazione e di controllo delle Sim e dei
gestori autorizzati quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita',
sempre che gli interventi indicati dagli articoli
55-quinquies o 56-bis, ove applicabili, non siano
sufficienti per porre rimedio alla situazione;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della
societa';
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata
dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria
ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo
7-sexies.
2. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere
adottato anche nei confronti delle succursali italiane di
imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non
UE autorizzati in Italia. In tale ipotesi i commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei
confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di
amministrazione e di controllo dell'impresa.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5,
71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico
bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite
agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle
imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ai gestori
autorizzati e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in
luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari"
riferita agli strumenti finanziari e al denaro.
4. (abrogato).
4-bis. La procedura disciplinata dal presente articolo
trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e
delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim
di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi
dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre
componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100,
102, 103, 104, 105 del T.U. bancario, intendendosi le
suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle
banche, nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di
classe 1, alla societa' posta al vertice del gruppo ai
sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che
per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del
T.U. bancario, contenuto nell'articolo 105 del T.U.
bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del
presente decreto.
4-ter. Alle Sim e ai gestori autorizzati non si applica
l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e' fondato
sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in
violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno
alla societa' o a una o piu' societa' controllate, l'organo
con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o
lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale,
possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide
con provvedimento motivato sentita la Consob.".
"Art. 56-bis. Rimozione collettiva dei componenti degli
organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob puo' disporre
la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti
degli organi con funzione di amministrazione e di controllo
delle Sim, dei gestori autorizzati o delle relative
societa' capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati
all'articolo 56, comma 1, lettera a). Le misure sono
adottate su proposta della Consob quando le violazioni
riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila. Il
provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la
rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia
convoca l'assemblea della societa' di cui al comma 1 o
della societa' capogruppo con all'ordine del giorno il
rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e
controllo.
2-bis. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la
Banca d'Italia puo', inoltre, ordinare la rimozione di uno
o piu' componenti dell'alta dirigenza della societa' di cui
al medesimo comma 1.
2-ter. La Banca d'Italia approva la nomina dei
componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza
effettuata dal competente organo della societa'.
3. Resta salva la possibilita' di disporre in ogni
momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti
dall'articolo 56, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal presente titolo.
3-bis. Resta fermo il potere di rimuovere singoli
esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e
2-ter, e dell'articolo 12, comma 5-ter se sufficiente per
porre rimedio alla situazione.".
"Art. 57. Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su
proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, puo' disporre con decreto la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e
la liquidazione coatta amministrativa delle SIM e dei
gestori autorizzati, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione
secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita'
nell'amministrazione ovvero le violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le
perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale
gravita', ovvero qualora la societa' non sia in grado di
pagare i propri debiti alla scadenza. Nei confronti delle
Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione
e' disposta se ricorrono i presupposti indicati
all'articolo 17 del [decreto legislativo 16 novembre 2015,
n. 180], ma non sussiste quello di cui all'articolo 20,
comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il
medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, del commissario nominato ai sensi
dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e
7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi
1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario,
intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, e
ai gestori autorizzati in luogo delle banche, e
l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli
strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 92-bis del Testo unico bancario ai gestori
autorizzati, le disposizioni ivi contenute relative ai
clienti iscritti nella sezione separata si intendono
riferite, rispettivamente, ai fondi o ai comparti gestiti
dalla societa' di gestione del risparmio e ai comparti
gestiti dalla Sicav in gestione interna, dalla Sicaf in
gestione interna e dalla societa' di partenariato in
gestione interna.
3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta di una
societa' di gestione del risparmio autorizzata, i
commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla
cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi
comparti, esercitando a tali fini i poteri di
amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione
dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad
eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e
94 del T.U. bancario, nonche' i commi 4 e 5 del presente
articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno
diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto
di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive
quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del
decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le
funzioni degli organi del fondo.
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche alle Sicav in
gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione
interna autorizzate e alle societa' di partenariato in
gestione interna autorizzate, in relazione ai comparti da
esse gestiti, nonche' ai gestori di fondi EuVECA
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e
ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con i
citati regolamenti europei.
4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i
trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo
dove la SIM o il gestore autorizzato ha la sede legale, gli
elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di
prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei
diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonche'
dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e'
stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti
aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari
e del denaro relativi ai servizi e attivita' previsti dal
presente decreto sono iscritti in apposita e separata
sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica
in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U.
bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa riguarda una Sicav in gestione interna
autorizzata, una Sicaf in gestione interna autorizzata o
una societa' di partenariato in gestione interna
autorizzata, i commissari, entro trenta giorni dalla
nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle
azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le
scritture e i documenti della societa'. Il presente comma
si applica anche alle Sicaf in gestione interna e alle
societa' di partenariato in gestione interna che sono
gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, o gestori di fondi EuSEF
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in
quanto compatibile con i citati regolamenti europei.
6-bis. (abrogato)
6-bis.1. (abrogato)
6-bis.2 (abrogato)
6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo
trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e
delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim
di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi
dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre
componenti del gruppo. La liquidazione coatta
amministrativa della capogruppo e' disposta qualora le
irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale
gravita' nonche' quando le inadempienze nell'esercizio
dell'attivita' prevista dall'articolo 61, comma 4, del
Testo Unico bancario siano di eccezionale gravita'. In caso
di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo
55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa
della capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti di
cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e
alle altre componenti del gruppo si applica altresi'
l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano,
in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102,
103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le
suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle
banche, nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di
classe 1, alla societa' posta al vertice del gruppo ai
sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che
per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del
Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo
Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del
presente decreto.".
"Art. 60-bis. Responsabilita' delle Sim, delle Sgr,
delle Sicav, delle Sicaf e delle societa' di partenariato
per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi
dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, nel registro delle notizie di reato un illecito
amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una
Sicav, di una Sicaf o di una societa' di partenariato, ne
da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel
corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia
richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
le quali hanno, in ogni caso, facolta' di presentare
relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della
sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio,
l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di
aggiornate informazioni sulla situazione
dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura
organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di
una SIM, di una SGR, di una Sicav, di una Sicaf o di una
societa' di partenariato le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 D.Lgs. 08/06/2001, n.
231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni
medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita'
giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine,
la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle
rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti
previsti dagli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies,
7-sexies e dal presente titolo, avendo presenti le
caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti
finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei
diritti degli investitori.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare
alle SIM, SGR, Sicav, Sicaf e societa' di partenariato. Ai
medesimi intermediari non si applica, altresi', l'articolo
15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto
compatibile, alle succursali italiane di imprese di
investimento UE o di imprese di paesi terzi diverse dalle
banche, di societa' di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA
non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati
in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.".