Art. 4
Modifiche alla parte III del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte III del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62-quater:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «65-quater, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «65-quater, comma 3; 65-quinquies, comma
1»;
1.2) alla lettera b), le parole: «64-quater, commi 1, 6, 7 e
9» sono sostituite dalle seguenti: «64-quater, commi 1, 7 e 9»;
1.3) alla lettera c), le parole: «64, comma 7» sono
sostituite dalle seguenti: «64, commi 7 e 7-bis», dopo le parole:
«64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6;» sono inserite le seguenti:
«65-bis, comma 3-bis;» e, le parole: «e 67-bis, comma 2» sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: «64-quater, commi 1, 6, 7 e 9» sono
sostituite dalle seguenti: «64-quater, commi 1, 6-bis, 7 e 9», e le
parole: «65-quater, comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«65-quater, comma 3»;
b) l'articolo 62-sexies e' sostituito dal seguente:
«Art. 62-sexies (Vigilanza sulle sedi di negoziazione di
strumenti finanziari sull'energia e il gas). - 1. Fatto salvo quanto
previsto ai commi 2, 3 e 4, la Consob vigila sui mercati
regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati
sull'energia elettrica e il gas e sulle societa' che organizzano e
gestiscono tali mercati secondo le disposizioni del presente titolo.
Restano ferme le competenze dell'Autorita' di regolazione per
l'energia reti e ambiente (ARERA) e del Gestore dei mercati
energetici (GME) in materia di organizzazione e gestione del mercato
elettrico e del gas.
2. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, tenuto conto
delle rispettive competenze, l'ARERA segnala alla Consob eventuali
criticita' relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di
strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas.
3. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente
articolo, la Consob e l'ARERA si prestano reciproca assistenza e
collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza
che sia opponibile il segreto d'ufficio. A tal fine la Consob e
l'ARERA stipulano appositi protocolli di intesa.
4. L'ARERA informa il Ministero delle imprese e del made in
Italy sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita'
riscontrate relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di
strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas che
possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti
sottesi, nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento
delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.»;
c) all'articolo 64:
1) al comma 3, dopo le parole: «anche qualora l'esecuzione di
funzioni operative essenziali sia affidata a terzi», sono inserite le
seguenti: «, mantenendo su base continuativa l'autonomia
organizzativa e decisionale rispetto alle funzioni di cui al comma
2»;
2) al comma 4, la lettera a), e' abrogata;
3) dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge, i gestori dei mercati regolamentati possono, inoltre, previa
notifica alla Consob, gestire sistemi multilaterali di scambio di
depositi monetari e svolgere attivita' connesse o strumentali alla
gestione di mercati regolamentati, nonche' alle altre attivita' che
e' loro consentito svolgere ai sensi del presente decreto o di altre
disposizione di legge.»;
d) all'articolo 64-quater:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I gestori dei mercati regolamentati inviano alla Consob i
progetti di modifica del regolamento del mercato, corredati dalla
documentazione completa individuata dalla Consob con regolamento,
entro il termine ivi stabilito, comunque non superiore a trenta
giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione da
parte dell'organo competente.»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La Consob verifica che i progetti di modifica del
regolamento del mercato regolamentato siano conformi alle
disposizioni del presente decreto e alle disposizioni europee
direttamente applicabili in materia e siano in ogni caso idonei ad
assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori. La Consob puo', entro il
termine dalla stessa stabilito con regolamento, richiedere al gestore
del mercato regolamentato di apportare le modifiche idonee a
eliminare le eventuali criticita' riscontrate.
6-ter. Le previsioni dei commi 6 e 6-bis si applicano anche
ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche di attuazione,
qualora siano connessi a una modifica del regolamento del mercato
regolamentato, nonche' nei casi da quest'ultimo espressamente
indicati.
6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, approva le modifiche al regolamento
del mercato regolamentato all'ingrosso dei titoli di Stato.»;
e) all'articolo 65-bis:
1) al comma 3, lettera a), le parole: «dall'articolo 65-quater,
commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo
65-quater, commi 2 e 3»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi
organizzati di negoziazione si applica l'articolo 64-quater, commi 6,
6-bis e 6-ter.»;
f) all'articolo 65-quater:
1) i commi 1-bis, 4 e 5 sono abrogati;
2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Consob disciplina con regolamento gli ulteriori
requisiti organizzativi e vincoli operativi, nonche' i connessi
obblighi informativi e di comunicazione, cui sono soggetti i sistemi
organizzati di negoziazione, in conformita' alle pertinenti
disposizioni europee in materia.»;
g) l'articolo 65-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 65-quinquies (Negoziazione "matched principal" e
operativita' in conto proprio del gestore di una sede di
negoziazione). - 1. La Consob definisce con regolamento i vincoli cui
sono soggette le sedi di negoziazione in materia di operativita'
"matched principal" e di negoziazione in conto proprio all'interno
del sistema.»;
h) all'articolo 66-ter il comma 6 e' abrogato;
i) all'articolo 67-bis il comma 2 e' abrogato;
l) all'articolo 69, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Qualora il gestore del mercato abbia previsto,
conformemente al comma 3, una disciplina in materia di obblighi di
offerta pubblica di acquisto per le ipotesi di trasferimento del
controllo di emittenti azioni ammesse alla negoziazione sul mercato,
il gestore del mercato stabilisce adeguati presidi per garantire
l'effettivita' degli obblighi medesimi.»;
m) all'articolo 79-quinquies, comma 4, le parole: «, d'intesa con
la Consob» sono soppresse;
n) all'articolo 79-sexies, dopo il comma 6 e' inserito il
seguente:
«6-bis. In conformita' al regolamento di cui al comma 1 e alle
relative disposizioni attuative, le controparti centrali mantengono
su base continuativa un'adeguata autonomia organizzativa e
decisionale rispetto ai servizi di compensazione centralizzata da
esse prestati.»;
o) all'articolo 79-undecies:
1) al comma 7, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla
seguente: «sentita»;
2) al comma 9, le parole: «, d'intesa con la Banca d'Italia,»
sono soppresse;
p) all'articolo 79-quaterdecies:
1) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Si applica l'articolo 79-sexies, commi 7 e 8.»;
2) al comma 9, le parole: «Al fine di coordinare l'esercizio
delle funzioni di cui al presente titolo» sono sostitute dalle
seguenti: «Al fine di coordinare l'esercizio delle attribuzioni
previste dal regolamento di cui al comma 2 e dal presente titolo»;
q) all'articolo 79-quinquiesdecies:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I depositari centrali inviano alla Consob e alla
Banca d'Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi di
cui al comma 1, corredati dalla documentazione completa individuata
con regolamento adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca
d'Italia, almeno trenta giorni lavorativi prima della data prevista
per l'approvazione da parte dell'organo competente.
1-ter. La Consob verifica che i progetti di modifica del
regolamento dei servizi siano conformi alle disposizioni del presente
decreto e alle disposizioni europee direttamente applicabili in
materia e siano idonei ad assicurare l'ordinata prestazione dei
servizi del depositario centrale. La Consob puo', entro venti giorni
lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1-bis, richiedere al
depositario centrale di apportare le modifiche idonee a eliminare le
eventuali criticita' riscontrate.
1-quater. Le previsioni dei commi 1-bis e 1-ter si applicano
anche ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche di
attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento dei
servizi, nonche' nei casi da quest'ultimo espressamente indicati.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consob puo' richiedere di apportare modificazioni al
regolamento dei servizi di cui al comma 1 idonee a eliminare le
disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I depositari centrali assicurano su base continuativa
l'adeguatezza dei sistemi di governo societario rispetto alla
gestione dei rischi, in conformita' al regolamento (UE) 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e alle
relative disposizioni attuative. In particolare, i depositari
centrali mantengono su base continuativa l'autonomia organizzativa e
decisionale rispetto ai servizi di base di cui alla sezione A
dell'allegato al citato regolamento e ai servizi accessori di cui ai
punti 1), lettera c), e 2), lettera b), della sezione B del medesimo
allegato.»;
r) all'articolo 82, comma 3, le parole: «, sentita la Banca
d'Italia,» sono soppresse;
s) all'articolo 90-bis, comma 1, alinea, le parole: «d'intesa con
la Banca d'Italia» sono sostituite dalla seguente: «sentita la Banca
d'Italia»;
t) all'articolo 90-ter, comma 1, lettera a), le parole: «d'intesa
con la Banca d'Italia» sono sostituite dalla seguente: «sentita la
Banca d'Italia».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo degli articoli 62-quater, 64,
64-quater, 65-bis, 65-quater, 66-ter, 67-bis, 69,
79-quinquies, 79-sexies, 79-undecies, 79-quaterdecies,
79-quinquiesdecies, 82, 90-bis e 90-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 62-quater Vigilanza regolamentare e informativa
sulle sedi di negoziazione all'ingrosso
1. La Banca d'Italia con proprio provvedimento
individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei
gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli
di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto,
termini e modalita' di comunicazione.
2. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli
di Stato:
a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64,
comma 4; 64-bis, comma 6; 64-ter, comma 9; 65, comma 2;
65-quater, comma 3; 65-quinquies, comma 1; 65-sexies, comma
7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob,
d'intesa con la Banca d'Italia;
b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli
64, comma 5; 64-quater, commi 1, 7 e 9 e 64-quinquies,
comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob;
c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli
64, commi 7 e 7-bis; 64-bis, commi 5, 8 e 9; 64-ter, comma
7; 64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6; 65-bis, comma 3-bis;
65-sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11, spettano alla Banca
d'Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai
sensi dell'articolo 65-septies, comma 2, e' attribuito,
oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia;
d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni
previste dagli articoli 64-bis, commi 3 e 4; 64-ter, comma
8; 64-quater, comma 8; 65-bis, comma 3; 65-septies, comma
3; e 66-ter, comma 3, sono trasmesse al Ministero
dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla
Consob;
e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle
disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca
d'Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle
comunicazioni previste dall'articolo 65-septies, commi 4 e
5.
3. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di strumenti del mercato monetario e di
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi
di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui
agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6, 8 e
9; 64-ter, commi 7 e 9; 64-quater, commi 1, 6-bis, 7 e 9;
64-quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; 65-quater,
comma 3; 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob,
sentita la Banca d'Italia.
4. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano
reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite
con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso di
titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli
di Stato, nonche' di strumenti di mercato monetario e di
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi
di interesse e su valute secondo le modalita' stabilite nel
protocollo di intesa di cui all'articolo 62-ter, comma 4.".
"Art. 64 L'attivita' di organizzazione e gestione di
mercati regolamentati
1. L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati
regolamentati di strumenti finanziari e' esercitata da
societa' per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del
mercato regolamentato).
2. Il gestore del mercato regolamentato:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del
mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti;
b) assicura e verifica il rispetto dei requisiti del
mercato regolamentato previsti nel presente titolo;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione
degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle
negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni;
d) adotta tutti gli atti necessari per l'ordinato
funzionamento del mercato regolamentato;
e) adotta le disposizioni e gli atti necessari a
prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
e manipolazioni del mercato;
f) provvede agli altri compiti a esso eventualmente
affidati dalle autorita' competenti.
3. Il gestore del mercato regolamentato esercita i
diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la
responsabilita' di garantire che il mercato gestito
soddisfi, al momento dell'autorizzazione e
continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente
parte, anche qualora l'esecuzione di funzioni operative
essenziali sia affidata a terzi, mantenendo su base
continuativa l'autonomia organizzativa e decisionale
rispetto alle funzioni di cui al comma 2.
4. La Consob, con regolamento:
a) (abrogata);
b) stabilisce i requisiti generali di organizzazione
del gestore del mercato regolamentato;
c) adotta le disposizioni attuative dell'articolo
4-undecies.
5. La Consob verifica che le modificazioni statutarie
dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i
requisiti previsti dal presente capo. Non si puo' dare
corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese se non consti tale verifica.
6. Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione
VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.
7. Il gestore del mercato regolamentato puo' gestire un
sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della
Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni
contenute nella parte III.
7-bis. Fatte salve le riserve di attivita' previste
dalla legge, i gestori dei mercati regolamentati possono,
inoltre, previa notifica alla Consob, gestire sistemi
multilaterali di scambio di depositi monetari e svolgere
attivita' connesse o strumentali alla gestione di mercati
regolamentati, nonche' alle altre attivita' che e' loro
consentito svolgere ai sensi del presente decreto o di
altre disposizione di legge.".
"Art. 64-quater Autorizzazione dei mercati
regolamentati
1. La Consob rilascia l'autorizzazione a operare in
qualita' di mercato regolamentato ai sistemi che
ottemperano alle disposizioni del presente titolo.
2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un
elenco, curando l'adempimento delle disposizioni
dell'Unione europea in materia.
3. L'autorizzazione e' altresi' subordinata
all'accertamento che:
a) il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti
dal presente titolo;
b) il regolamento del mercato e' conforme alla
disciplina dell'Unione europea e idoneo ad assicurare la
trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori.
4. Il regolamento del mercato determina quantomeno:
a) le condizioni e le modalita' di ammissione alle
negoziazioni e di esclusione e sospensione dalle
negoziazioni degli operatori;
b) le condizioni e le modalita' di ammissione alla
quotazione e alle negoziazioni e di esclusione e
sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli
strumenti finanziari;
c) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento
delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
e degli emittenti;
d) le modalita' di accertamento, pubblicazione e
diffusione dei prezzi;
e) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni
nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi
minimi negoziabili;
f) le condizioni e le modalita' per la compensazione e
il regolamento delle operazioni concluse sui mercati;
g) le modalita' di emanazione delle disposizioni di
attuazione del regolamento da parte del gestore.
5. Il regolamento del mercato e' deliberato
dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza
del gestore del mercato regolamentato ovvero, ove cosi'
previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione.
Qualora le azioni del gestore del mercato regolamentato
siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento
del mercato e' deliberato dal consiglio di amministrazione
o dal consiglio di gestione della societa' medesima.
6. I gestori dei mercati regolamentati inviano alla
Consob i progetti di modifica del regolamento del mercato,
corredati dalla documentazione completa individuata dalla
Consob con regolamento, entro il termine ivi stabilito,
comunque non superiore a trenta giorni lavorativi prima
della data prevista per l'approvazione da parte dell'organo
competente.
6-bis. La Consob verifica che i progetti di modifica
del regolamento del mercato regolamentato siano conformi
alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni
europee direttamente applicabili in materia e siano in ogni
caso idonei ad assicurare la trasparenza del mercato,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
investitori. La Consob puo', entro il termine dalla stessa
stabilito con regolamento, richiedere al gestore del
mercato regolamentato di apportare le modifiche idonee a
eliminare le eventuali criticita' riscontrate.
6-ter. Le previsioni dei commi 6 e 6-bis si applicano
anche ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche
di attuazione, qualora siano connessi a una modifica del
regolamento del mercato regolamentato, nonche' nei casi da
quest'ultimo espressamente indicati.
6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, approva le modifiche
al regolamento del mercato regolamentato all'ingrosso dei
titoli di Stato.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3, la
Consob rifiuta l'autorizzazione anche se:
a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nel gestore del mercato non
rispettano i requisiti previsti dall'articolo 64-ter; o
b) esistano ragioni obiettive e dimostrabili per
ritenere che l'organo di amministrazione del gestore del
mercato puo' metterne a repentaglio la gestione efficace,
sana e prudente e l'integrita' del mercato.
8. Il gestore del mercato fornisce alla Consob tutte le
informazioni, fra cui un programma di attivita' che
illustri i tipi di attivita' previsti e la struttura
organizzativa, necessarie per accertare che il mercato
regolamentato abbia instaurato tutti i dispositivi
necessari per rispettare gli obblighi stabiliti dal
presente titolo.
9. La Consob pronuncia la decadenza dell'autorizzazione
rilasciata a un mercato regolamentato allorche' questo non
si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi.".
"Art. 65-bis Requisiti dei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione
1. Il gestore di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
dispone di
a) regole e procedure trasparenti che garantiscono un
processo di negoziazione corretto e ordinato nonche' di
criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente
degli ordini;
b) misure per garantire una gestione sana
dell'operativita' del sistema, compresi dispositivi di
emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione
del sistema;
c) misure atte ad individuare puntualmente e a gestire
le potenziali conseguenze negative per l'operativita' dei
sistemi da essi gestiti o per i loro membri o partecipanti
e clienti di eventuali conflitti tra gli interessi del
sistema multilaterale di negoziazione, del sistema
organizzato di negoziazione, dei loro proprietari, del
gestore del sistema multilaterale di negoziazione o del
sistema organizzato di negoziazione e il sano funzionamento
dei sistemi;
c-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti
in materia di qualita' dei dati di cui all'articolo 22-ter
del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014;
d) almeno tre membri o partecipanti o clienti
concretamente attivi, ciascuno dei quali con la
possibilita' di interagire con tutti gli altri per quanto
concerne la formazione dei prezzi.
2. Il gestore di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
adotta altresi' le misure necessarie per favorire il
regolamento efficiente delle operazioni concluse nel
sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato
di negoziazione e informa chiaramente i membri o
partecipanti o clienti delle rispettive responsabilita' per
quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate
nel sistema.
3. Il gestore di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
fornisce alla Consob:
a) una descrizione dettagliata del funzionamento del
sistema tra cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
65-quater, commi 2 e 3, gli eventuali legami o la
partecipazione di un mercato regolamentato, un sistema
multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di
negoziazione o un internalizzatore sistematico di
proprieta' dello stesso gestore;
b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti.
3-bis. Ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai
sistemi organizzati di negoziazione si applica l'articolo
64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter.".
"Art. 65-quater Requisiti specifici per i sistemi
organizzati di negoziazione
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 65-bis e
nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un
sistema organizzato di negoziazione l'esecuzione degli
ordini e' svolta su base discrezionale. Il gestore di un
sistema organizzato di negoziazione esercita la propria
discrezionalita' quando decide di:
a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema;
o
b) non abbinare lo specifico ordine di un cliente con
gli altri ordini disponibili nel sistema in un determinato
momento, purche' cio' avvenga nel rispetto delle specifiche
istruzioni ricevute dal cliente, nonche' degli obblighi
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b),
numero 2).
1-bis. (abrogato)
2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione
non puo' operare anche come internalizzatore sistematico.
3. La Consob disciplina con regolamento gli ulteriori
requisiti organizzativi e vincoli operativi, nonche' i
connessi obblighi informativi e di comunicazione, cui sono
soggetti i sistemi organizzati di negoziazione, in
conformita' alle pertinenti disposizioni europee in
materia.
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. Alle operazioni concluse in un sistema organizzato
di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.".
"Art. 66-ter Provvedimenti di ammissione, sospensione
ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e
dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di
negoziazione
1. Fatto salvo il potere della Consob di cui
all'articolo 66-quater, comma 1, di richiedere la
sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario
dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione
puo' sospendere o escludere dalle negoziazioni gli
strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole
del sistema, a meno che tale sospensione o esclusione non
rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli
investitori o al funzionamento ordinato del mercato.
2. Il gestore di una sede di negoziazione che sospende
o esclude dalle negoziazioni uno strumento finanziario,
sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati
di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi
o riferiti a detto strumento finanziario, qualora
necessario per sostenere le finalita' della sospensione o
dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante.
3. Il gestore di una sede di negoziazione rende
pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle
negoziazioni, nonche' di sospensione ed esclusione dalla
quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e
le comunica immediatamente alla Consob.
4.
5.
6. (abrogato).".
Art. 67-bis Ammissione, sospensione ed esclusione degli
operatori da un mercato regolamentato
1. Il gestore del mercato regolamentato comunica
immediatamente alla Consob le proprie decisioni di
ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle
negoziazioni.
2. (abrogato).".
"Art. 69 Mercati di crescita per le piccole e medie
imprese
1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema
multilaterale di negoziazione, registra un sistema come
mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono
soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.
2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del
presente decreto relativi alla gestione di un sistema
multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione
di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione
dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a
garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul
sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della
registrazione come mercato di crescita per le piccole e
medie imprese sia successivamente, con riferimento a
ciascun anno civile;
b) sono stabiliti criteri appropriati per l'ammissione
e la permanenza alla negoziazione degli strumenti
finanziari sul sistema;
c) al momento dell'ammissione alla negoziazione di uno
strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate
informazioni sufficienti per permettere agli investitori di
effettuare una scelta consapevole in merito
all'investimento. Tali informazioni possono consistere in
un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se
i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono
applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata
insieme all'ammissione alla negoziazione dello strumento
finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;
d) sul mercato esiste un'adeguata informativa
finanziaria periodica, messa a disposizione dall'emittente
o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la
relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione;
e) gli emittenti, le persone che esercitano
responsabilita' di direzione e le persone ad esse
strettamente legate, come individuati rispettivamente dai
punti 21), 25) e 26) dell'articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro
applicabili dettati dal citato regolamento;
f) le informazioni regolamentate riguardanti gli
emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente;
g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a
prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto
prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.
3. Il gestore di un mercato di crescita per le piccole
e medie imprese puo' prevedere requisiti aggiuntivi a
quelli previsti dal comma 2.
3-bis. Qualora il gestore del mercato abbia previsto,
conformemente al comma 3, una disciplina in materia di
obblighi di offerta pubblica di acquisto per le ipotesi di
trasferimento del controllo di emittenti azioni ammesse
alla negoziazione sul mercato, il gestore del mercato
stabilisce adeguati presidi per garantire l'effettivita'
degli obblighi medesimi.
4. La Consob puo' revocare la registrazione di un
sistema multilaterale di negoziazione come mercato di
crescita per le piccole e medie imprese su richiesta del
gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti
previsti dal comma 2.
5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso
alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole
e medie imprese puo' essere negoziato anche su un altro
mercato di crescita per le piccole e medie imprese solo se
l'emittente e' stato preventivamente informato e non ha
sollevato obiezioni alla negoziazione su un altro mercato.
In tal caso l'emittente non e' soggetto ad alcun obbligo
relativo al governo societario o all'informativa iniziale,
continuativa o ad hoc con riguardo a quest'ultimo mercato
di crescita per le piccole e medie imprese.".
"Art. 79-quinquies Individuazione delle autorita'
nazionali competenti sulle controparti centrali
1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita'
competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle
controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto
disposto dai commi seguenti, dall'articolo 79-sexies e
dall'articolo 79-novies.1.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al
comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello
scambio di informazioni con la Commissione europea,
l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri,
l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle
Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e
84 del regolamento di cui al comma 1.
3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di
autorita', previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE)
n. 648/2012, e lo gestisce e copresiede insieme a uno dei
membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di
cui all'articolo 24-bis, paragrafo 2, lettera b), del
medesimo regolamento.
4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento
di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il
riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi.
Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia.".
"Art. 79-sexies Autorizzazione e vigilanza delle
controparti centrali
1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei
servizi di compensazione in qualita' di controparte
centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel
territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e
secondo la procedura prevista dall'articolo 17 o
dall'articolo 17-bis del regolamento (UE) n. 648/2012. La
medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento
di servizi da parte di una controparte centrale quando
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo
regolamento. Si applica l'articolo 79-octiesdecies.
2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del
collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del
regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare la questione
dell'adozione di un parere comune negativo
sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM,
come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo
regolamento, interrompendo i termini del procedimento di
autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali e'
esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla
stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla
Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela
degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
nei confronti delle controparti centrali e dei
partecipanti:
a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le
modalita' e nei termini da esse stabiliti;
b) procedere ad audizione personale;
c) eseguire ispezioni;
d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento
degli atti ritenuti necessari.
Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma,
la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei
dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni
rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il
processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob
redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla
lettera c) del presente comma. Le modalita' di esercizio
dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con
regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la
Consob; con il medesimo regolamento possono essere
stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei
servizi di controparte centrale, in conformita' al
regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e nel
perseguimento delle finalita' previste nel presente comma,
possono imporre alle controparti centrali di adottare le
azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto
del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti
delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, nonche' del presente titolo.
4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia
adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i
provvedimenti necessari anche sostituendosi alle
controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca
d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob,
all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma 2,
alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche
centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi
dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze
specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49,
paragrafo 1, 49-bis, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del
regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la
Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli
31, paragrafi 1, 5 e 7, 35, paragrafo 1, e 45-bis,
paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del
regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la
Consob individuano e rendono pubblico l'elenco delle
informazioni necessarie per effettuare la valutazione
prevista dal medesimo articolo.
6-bis. In conformita' al regolamento di cui al comma 1
e alle relative disposizioni attuative, le controparti
centrali mantengono su base continuativa un'adeguata
autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi
di compensazione centralizzata da esse prestati.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i
requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella controparte centrale, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto
dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e'
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto
periodo.
9. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il
trasferimento di partecipazioni qualificate nelle
controparti centrali, non possono essere esercitati i
diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.
10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma
precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati
con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle
partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni
per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto
sono computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
11. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
11-bis. La Banca d'Italia puo' adottare, d'intesa con
la Consob, le disposizioni previste dall'articolo
4-undecies, comma 4.
12. Ove non diversamente specificato dal presente
decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al
comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali
sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob,
ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
13. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono,
mediante un protocollo di intesa, le modalita' della
cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze,
con particolare riferimento alle posizioni rappresentate
nell'ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni di
emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di
piani di risanamento e intervento precoce, e, piu' in
generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal
regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE)
2021/23, nonche' le modalita' del reciproco scambio di
informazioni rilevanti, anche con riferimento alle
irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto
dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli
operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita'
di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla
Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse
stabilite.".
"Art. 79-undecies Individuazione delle autorita'
nazionali competenti sui depositari centrali
1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorita'
nazionali competenti per l'autorizzazione e la vigilanza
dei depositari centrali stabiliti nel territorio della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai
capi I e II.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
la prestazione dei servizi in qualita' di depositario
centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite
nel territorio della Repubblica, nonche' l'estensione delle
attivita' o l'esternalizzazione a terzi dei servizi, ai
sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014 e
secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo
regolamento. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di
cui all'articolo 20 del regolamento di cui al comma 1.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
i depositari centrali stabiliti nel territorio della
Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori di
tipo bancario, nonche' a designare una o piu' banche o
depositari centrali italiani o UE e a estendere i
menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e
secondo la procedura prevista dall'articolo 55 del
regolamento di cui al comma 1. La Consob, d'intesa con la
Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i
presupposti di cui all'articolo 57 dell'indicato
regolamento.
4. La Consob comunica al soggetto richiedente l'esito
del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3.
5. La Consob e' l'autorita' responsabile della
cooperazione con le autorita' competenti e le autorita'
rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM e l'ABE. La
medesima autorita' e' il punto di contatto nello scambio di
informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti
di competenza di questa ultima.
6. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, i
provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18,
paragrafo 3, e 27-bis, paragrafi 1, 6 e 8, del regolamento
di cui al comma 1.
6-bis. Ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 4, del
regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca
d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco delle
informazioni necessarie per effettuare la valutazione
prevista dal medesimo articolo.
7. La Consob esercita, sentita la Banca d'Italia, le
competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui
al comma 1 in qualita' di autorita' competente dello Stato
membro d'origine e in qualita' di autorita' competente
dello Stato membro ospitante.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la
Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, collaborano con le autorita' dello Stato
membro d'origine o di quello ospitante e scambiano
informazioni, ai sensi dell'articolo 24, del regolamento di
cui al comma 1. Le predette autorita', nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal
paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare
ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorita' comunica
le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo'
chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria
competenza.
8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il
collegio di autorita' previsto dall'articolo 24-bis del
regolamento di cui al comma 1.
9. La Consob esercita le competenze indicate
dall'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui
al comma 1.
9-bis. La Consob puo' adottare, d'intesa con la Banca
d'Italia, le disposizioni previste dall'articolo
4-undecies, comma 4.
10. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia,
le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del
regolamento di cui al comma 1.".
"Art. 79-quaterdecies Finalita' e poteri di vigilanza
1. La vigilanza sui depositari centrali e' esercitata
dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza,
all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari
centrali, all'integrita' dei mercati e alla tutela degli
investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla
stabilita' e al contenimento del rischio sistemico.
2. Ove non diversamente specificato nel presente
decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n.
909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla
Consob e dalla Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle
rispettive attribuzioni.
3. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle
rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita'
previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari
centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti
all'applicazione del regolamento di cui al comma 2:
a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le
modalita' e nei termini da esse stabiliti;
b) procedere ad audizione personale;
c) eseguire ispezioni;
d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento
degli atti ritenuti necessari.
4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca
d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e
delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese
dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il
processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob
redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla
lettera c) del comma 3.
5. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle
rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita'
previste nel comma 1, possono imporre ai depositari
centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per
assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2,
dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente
titolo.
6. La Consob puo' esercitare gli ulteriori poteri
previsti dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c),
d) ed e-bis), e comma 6.
7. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia
adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i
provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari
centrali.
8. La Consob e la Banca d'Italia possono dettare
disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei
poteri di vigilanza.
8-bis. Si applica l'articolo 79-sexies, commi 7 e 8.
9. Al fine di coordinare l'esercizio delle attribuzioni
previste dal regolamento di cui al comma 2 e dal presente
titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono,
mediante un protocollo di intesa, le modalita' della
cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni
rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo
gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare
l'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il
protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Consob e dalla
Banca d'Italia con le modalita' da esse stabilite.".
"Art. 79-quinquiesdecies Regolamento dei servizi
1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i
servizi da essi prestati, le relative modalita' di
svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.
1-bis. I depositari centrali inviano alla Consob e alla
Banca d'Italia i progetti di modifica del regolamento dei
servizi di cui al comma 1, corredati dalla documentazione
completa individuata con regolamento adottato dalla Consob,
d'intesa con la Banca d'Italia, almeno trenta giorni
lavorativi prima della data prevista per l'approvazione da
parte dell'organo competente.
1-ter. La Consob verifica che i progetti di modifica
del regolamento dei servizi siano conformi alle
disposizioni del presente decreto e alle disposizioni
europee direttamente applicabili in materia e siano idonei
ad assicurare l'ordinata prestazione dei servizi del
depositario centrale. La Consob puo', entro venti giorni
lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1-bis,
richiedere al depositario centrale di apportare le
modifiche idonee a eliminare le eventuali criticita'
riscontrate.
1-quater. Le previsioni dei commi 1-bis e 1-ter si
applicano anche ai progetti di modifica delle disposizioni
tecniche di attuazione, qualora siano connessi a una
modifica del regolamento dei servizi, nonche' nei casi da
quest'ultimo espressamente indicati.
2. La Consob puo' richiedere di apportare modificazioni
al regolamento dei servizi di cui al comma 1 idonee a
eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.
2-bis. I depositari centrali assicurano su base
continuativa l'adeguatezza dei sistemi di governo
societario rispetto alla gestione dei rischi, in
conformita' al regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e alle
relative disposizioni attuative. In particolare, i
depositari centrali mantengono su base continuativa
l'autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi
di base di cui alla sezione A dell'allegato al citato
regolamento e ai servizi accessori di cui ai punti 1),
lettera c), e 2), lettera b), della sezione B del medesimo
allegato.".
"Art. 82 Attivita' e regolamento della gestione
accentrata
1. L'attivita' di gestione accentrata e' esercitata da
depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento
(UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla
Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo
regolamento e relativi servizi accessori.
2. Al fine di assicurare il perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare
con regolamento nel rispetto delle disposizioni del
regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e
delle relative disposizioni attuative:
a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del
servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi
accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B,
punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma
1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario,
accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2),
consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B
dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;
b) le categorie di intermediari che possono detenere
conti titoli presso il depositario centrale e le attivita',
previste dal presente capo, che gli intermediari sono
abilitati a svolgere;
c) le caratteristiche degli strumenti finanziari
indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini
dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della
sezione I del presente capo;
d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies,
comma 4, i modelli, le modalita', i termini e
l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca
delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la
rettifica delle comunicazioni;
e) i criteri e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;
f) i termini entro i quali gli intermediari e i
depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo
83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e
dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di
segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli
aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;
g) le modalita' e i termini di comunicazione, su
richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal
regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di
strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo
83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta
salva la possibilita' per i titolari degli strumenti
finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei
propri dati identificativi;
h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3
e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la
tenuta dei conti devono rispettare;
i) le altre modalita' operative per la gestione delle
operazioni societarie da parte degli intermediari, dei
depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto
nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le
finalita' indicate nella prima parte del presente comma;
i-bis) le modalita' di esclusione dal sistema di
gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di
apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di
liquidazione controllata o di liquidazione coatta
amministrativa a carico dell'emittente o in casi che
comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione
del titolare degli strumenti finanziari.
3. La Consob puo' stabilire che i corrispettivi per i
servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3),
dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai
depositari centrali, nonche' i corrispettivi richiesti
dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e
segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad
approvazione da parte della medesima autorita'.
4. Il regolamento previsto nel comma 2 puo' demandare
al regolamento previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies,
comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai
sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del
presente capo, alla potesta' regolamentare della Consob
esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.
4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) le attivita' che depositari centrali ed intermediari
sono tenuti a svolgere in conformita' con gli articoli
3-bis, 3-ter e 3-quater della direttiva 2007/36/CE;
b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione
degli azionisti di cui all'articolo 83-duodecies e le
relative modalita' operative;
c) le modalita' e i termini per la conservazione e il
trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli
emittenti ai sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1;
d) le modalita' operative per la trasmissione delle
informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti
degli azionisti;
e) le ulteriori disposizioni attuative della citata
direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina
dell'attivita' di gestione accentrata.
Art. 90-bis Individuazione delle autorita' nazionali
competenti in materia di accesso ai depositari centrali
stabiliti sul territorio della Repubblica
1. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere i
reclami ed esercitare, sentita la Banca d'Italia, le
competenze in materia di accesso ai depositari centrali
stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di:
a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4,
del medesimo regolamento;
c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52,
paragrafo 2, del medesimo regolamento.".
"Art. 90-bis Individuazione delle autorita' nazionali
competenti in materia di accesso ai depositari centrali
stabiliti sul territorio della Repubblica
1. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere i
reclami ed esercitare, sentita la Banca d'Italia, le
competenze in materia di accesso ai depositari centrali
stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di:
a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4,
del medesimo regolamento;
c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52,
paragrafo 2, del medesimo regolamento.".
"Art. 90-ter Individuazione delle autorita' nazionali
competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e
infrastrutture di post-trading
1. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e
depositari centrali:
a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i
reclami e a svolgere, sentita la Banca d'Italia, le
funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto
comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le
richieste sono presentate da sedi di negoziazione ai sensi
del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
b) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i
reclami e a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53,
paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n.
909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da
depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma,
del medesimo articolo.
2. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e
controparti centrali:
a) la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorita'
competente della sede di negoziazione dagli articoli 7,
paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
b) la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le
funzioni assegnate all'autorita' competente della
controparte centrale dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli
articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al
comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia
con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei
titoli di Stato.
4. In materia di accesso tra depositari centrali e
controparti centrali:
a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i
reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le
funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto
comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le
richieste sono presentate da controparti centrali ai sensi
del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
b) la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a
ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob, le
funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto
comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le
richieste di accesso sono presentate da depositari centrali
ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo
articolo.".