Art. 4 
 
Modifiche alla parte  III  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di   cui   al   decreto
  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Alla parte III del testo unico delle disposizioni in materia  di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 62-quater: 
      1) al comma 2: 
        1.1) alla lettera a), le parole: «65-quater,  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «65-quater, comma 3;  65-quinquies,  comma
1»; 
        1.2) alla lettera b), le parole: «64-quater, commi 1, 6, 7  e
9» sono sostituite dalle seguenti: «64-quater, commi 1, 7 e 9»; 
        1.3)  alla  lettera  c),  le  parole:  «64,  comma  7»   sono
sostituite dalle seguenti: «64, commi 7 e  7-bis»,  dopo  le  parole:
«64-quinquies, commi 2,  4,  5  e  6;»  sono  inserite  le  seguenti:
«65-bis, comma 3-bis;»  e,  le  parole:  «e  67-bis,  comma  2»  sono
soppresse; 
      2) al comma 3, le parole: «64-quater, commi 1, 6, 7 e  9»  sono
sostituite dalle seguenti: «64-quater, commi 1, 6-bis, 7 e 9»,  e  le
parole:  «65-quater,  comma  5»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«65-quater, comma 3»; 
    b) l'articolo 62-sexies e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  62-sexies  (Vigilanza  sulle  sedi  di  negoziazione  di
strumenti finanziari sull'energia e il gas). - 1. Fatto salvo  quanto
previsto  ai  commi  2,  3  e  4,  la  Consob  vigila   sui   mercati
regolamentati per la negoziazione di  strumenti  finanziari  derivati
sull'energia elettrica e il gas e sulle societa'  che  organizzano  e
gestiscono tali mercati secondo le disposizioni del presente  titolo.
Restano  ferme  le  competenze  dell'Autorita'  di  regolazione   per
l'energia  reti  e  ambiente  (ARERA)  e  del  Gestore  dei   mercati
energetici (GME) in materia di organizzazione e gestione del  mercato
elettrico e del gas. 
      2. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, tenuto conto
delle rispettive competenze, l'ARERA segnala  alla  Consob  eventuali
criticita' relative ai mercati regolamentati per la  negoziazione  di
strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas. 
      3.  Nell'esercizio  delle  funzioni   previste   dal   presente
articolo, la Consob e l'ARERA  si  prestano  reciproca  assistenza  e
collaborano tra loro anche mediante scambio  di  informazioni,  senza
che sia opponibile il segreto d'ufficio.  A  tal  fine  la  Consob  e
l'ARERA stipulano appositi protocolli di intesa. 
      4. L'ARERA informa il Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy  sull'attivita'  di  vigilanza  svolta  e  sulle  irregolarita'
riscontrate relative ai mercati regolamentati per la negoziazione  di
strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica  e  il  gas  che
possono incidere sul funzionamento dei mercati  fisici  dei  prodotti
sottesi, nonche'  sulla  sicurezza  e  sull'efficiente  funzionamento
delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.»; 
    c) all'articolo 64: 
      1) al comma 3, dopo le parole: «anche qualora  l'esecuzione  di
funzioni operative essenziali sia affidata a terzi», sono inserite le
seguenti:   «,   mantenendo   su   base   continuativa    l'autonomia
organizzativa e decisionale rispetto alle funzioni di  cui  al  comma
2»; 
      2) al comma 4, la lettera a), e' abrogata; 
      3) dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «7-bis. Fatte salve le riserve di  attivita'  previste  dalla
legge, i gestori dei mercati regolamentati possono,  inoltre,  previa
notifica alla Consob, gestire sistemi  multilaterali  di  scambio  di
depositi monetari e svolgere attivita' connesse  o  strumentali  alla
gestione di mercati regolamentati, nonche' alle altre  attivita'  che
e' loro consentito svolgere ai sensi del presente decreto o di  altre
disposizione di legge.»; 
    d) all'articolo 64-quater: 
      1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. I gestori dei mercati regolamentati inviano alla Consob i
progetti di modifica del regolamento  del  mercato,  corredati  dalla
documentazione completa individuata  dalla  Consob  con  regolamento,
entro il termine ivi  stabilito,  comunque  non  superiore  a  trenta
giorni lavorativi prima della data  prevista  per  l'approvazione  da
parte dell'organo competente.»; 
      2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis. La Consob verifica che i  progetti  di  modifica  del
regolamento   del   mercato   regolamentato   siano   conformi   alle
disposizioni  del  presente  decreto  e  alle  disposizioni   europee
direttamente applicabili in materia e siano in ogni  caso  idonei  ad
assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato  svolgimento  delle
negoziazioni e la tutela degli investitori. La Consob puo', entro  il
termine dalla stessa stabilito con regolamento, richiedere al gestore
del  mercato  regolamentato  di  apportare  le  modifiche  idonee   a
eliminare le eventuali criticita' riscontrate. 
        6-ter. Le previsioni dei commi 6 e 6-bis si  applicano  anche
ai progetti di modifica delle disposizioni  tecniche  di  attuazione,
qualora siano connessi a una modifica  del  regolamento  del  mercato
regolamentato,  nonche'  nei  casi  da   quest'ultimo   espressamente
indicati. 
        6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, approva le  modifiche  al  regolamento
del mercato regolamentato all'ingrosso dei titoli di Stato.»; 
    e) all'articolo 65-bis: 
      1) al comma 3, lettera a), le parole: «dall'articolo 65-quater,
commi 2, 3  e  4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo
65-quater, commi 2 e 3»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «3-bis. Ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi
organizzati di negoziazione si applica l'articolo 64-quater, commi 6,
6-bis e 6-ter.»; 
    f) all'articolo 65-quater: 
      1) i commi 1-bis, 4 e 5 sono abrogati; 
      2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  La  Consob  disciplina  con  regolamento  gli  ulteriori
requisiti organizzativi  e  vincoli  operativi,  nonche'  i  connessi
obblighi informativi e di comunicazione, cui sono soggetti i  sistemi
organizzati  di  negoziazione,   in   conformita'   alle   pertinenti
disposizioni europee in materia.»; 
    g) l'articolo 65-quinquies e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  65-quinquies   (Negoziazione   "matched   principal"   e
operativita'  in  conto  proprio  del  gestore   di   una   sede   di
negoziazione). - 1. La Consob definisce con regolamento i vincoli cui
sono soggette le sedi di  negoziazione  in  materia  di  operativita'
"matched principal" e di negoziazione in  conto  proprio  all'interno
del sistema.»; 
    h) all'articolo 66-ter il comma 6 e' abrogato; 
    i) all'articolo 67-bis il comma 2 e' abrogato; 
    l) all'articolo 69, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Qualora  il  gestore  del  mercato   abbia   previsto,
conformemente al comma 3, una disciplina in materia  di  obblighi  di
offerta pubblica di acquisto per  le  ipotesi  di  trasferimento  del
controllo di emittenti azioni ammesse alla negoziazione sul  mercato,
il gestore del mercato  stabilisce  adeguati  presidi  per  garantire
l'effettivita' degli obblighi medesimi.»; 
    m) all'articolo 79-quinquies, comma 4, le parole: «, d'intesa con
la Consob» sono soppresse; 
    n) all'articolo  79-sexies,  dopo  il  comma  6  e'  inserito  il
seguente: 
      «6-bis. In conformita' al regolamento di cui al comma 1 e  alle
relative disposizioni attuative, le controparti  centrali  mantengono
su  base   continuativa   un'adeguata   autonomia   organizzativa   e
decisionale rispetto ai servizi  di  compensazione  centralizzata  da
esse prestati.»; 
    o) all'articolo 79-undecies: 
      1) al comma 7, le parole: «d'intesa con» sono sostituite  dalla
seguente: «sentita»; 
      2) al comma 9, le parole: «, d'intesa con la  Banca  d'Italia,»
sono soppresse; 
    p) all'articolo 79-quaterdecies: 
      1) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Si applica l'articolo 79-sexies, commi 7 e 8.»; 
      2) al comma 9, le parole: «Al fine  di  coordinare  l'esercizio
delle funzioni di  cui  al  presente  titolo»  sono  sostitute  dalle
seguenti: «Al  fine  di  coordinare  l'esercizio  delle  attribuzioni
previste dal regolamento di cui al comma 2 e dal presente titolo»; 
    q) all'articolo 79-quinquiesdecies: 
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. I depositari centrali  inviano  alla  Consob  e  alla
Banca d'Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi  di
cui al comma 1, corredati dalla documentazione  completa  individuata
con  regolamento  adottato  dalla  Consob,  d'intesa  con  la   Banca
d'Italia, almeno trenta giorni lavorativi prima della  data  prevista
per l'approvazione da parte dell'organo competente. 
        1-ter. La Consob verifica che  i  progetti  di  modifica  del
regolamento dei servizi siano conformi alle disposizioni del presente
decreto e  alle  disposizioni  europee  direttamente  applicabili  in
materia e siano  idonei  ad  assicurare  l'ordinata  prestazione  dei
servizi del depositario centrale. La Consob puo', entro venti  giorni
lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1-bis,  richiedere  al
depositario centrale di apportare le modifiche idonee a eliminare  le
eventuali criticita' riscontrate. 
        1-quater. Le previsioni dei commi 1-bis e 1-ter si  applicano
anche  ai  progetti  di  modifica  delle  disposizioni  tecniche   di
attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento dei
servizi, nonche' nei casi da quest'ultimo espressamente indicati.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La Consob puo' richiedere di apportare  modificazioni  al
regolamento dei servizi di cui al  comma  1  idonee  a  eliminare  le
disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.»; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. I depositari centrali assicurano su base continuativa
l'adeguatezza  dei  sistemi  di  governo  societario  rispetto   alla
gestione dei rischi, in conformita' al regolamento (UE) 909/2014  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  luglio  2014,  e  alle
relative  disposizioni  attuative.  In  particolare,   i   depositari
centrali mantengono su base continuativa l'autonomia organizzativa  e
decisionale rispetto ai  servizi  di  base  di  cui  alla  sezione  A
dell'allegato al citato regolamento e ai servizi accessori di cui  ai
punti 1), lettera c), e 2), lettera b), della sezione B del  medesimo
allegato.»; 
    r) all'articolo 82, comma 3,  le  parole:  «,  sentita  la  Banca
d'Italia,» sono soppresse; 
    s) all'articolo 90-bis, comma 1, alinea, le parole: «d'intesa con
la Banca d'Italia» sono sostituite dalla seguente: «sentita la  Banca
d'Italia»; 
    t) all'articolo 90-ter, comma 1, lettera a), le parole: «d'intesa
con la Banca d'Italia» sono sostituite dalla  seguente:  «sentita  la
Banca d'Italia». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta  il  testo  degli  articoli  62-quater,  64,
          64-quater,   65-bis,   65-quater,   66-ter,   67-bis,   69,
          79-quinquies,  79-sexies,   79-undecies,   79-quaterdecies,
          79-quinquiesdecies, 82, 90-bis e 90-ter del citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 62-quater Vigilanza regolamentare  e  informativa
          sulle sedi di negoziazione all'ingrosso 
              1.  La  Banca  d'Italia   con   proprio   provvedimento
          individua gli obblighi informativi e di  comunicazione  dei
          gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei  titoli
          di Stato nei propri confronti, indicando  anche  contenuto,
          termini e modalita' di comunicazione. 
              2. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso  di  titoli
          di Stato: 
              a) i poteri regolamentari previsti negli  articoli  64,
          comma 4; 64-bis, comma 6; 64-ter, comma  9;  65,  comma  2;
          65-quater, comma 3; 65-quinquies, comma 1; 65-sexies, comma
          7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob,
          d'intesa con la Banca d'Italia; 
              b) le attribuzioni della Consob di  cui  agli  articoli
          64, comma 5; 64-quater, commi 1,  7  e  9  e  64-quinquies,
          comma 1, sono  esercitate  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
              c) le attribuzioni della Consob di  cui  agli  articoli
          64, commi 7 e 7-bis; 64-bis, commi 5, 8 e 9; 64-ter,  comma
          7; 64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6;  65-bis,  comma  3-bis;
          65-sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11, spettano  alla  Banca
          d'Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai
          sensi dell'articolo 65-septies,  comma  2,  e'  attribuito,
          oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia; 
              d) le informazioni, le comunicazioni e le  segnalazioni
          previste dagli articoli 64-bis, commi 3 e 4; 64-ter,  comma
          8; 64-quater, comma 8; 65-bis, comma 3;  65-septies,  comma
          3;  e  66-ter,  comma  3,  sono  trasmesse   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia  e  alla
          Consob; 
              e) le informazioni e le  comunicazioni  previste  dalle
          disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla  Banca
          d'Italia  in  luogo  della  Consob,  ad   eccezione   delle
          comunicazioni previste dall'articolo 65-septies, commi 4  e
          5. 
              3. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso  di  titoli
          obbligazionari privati e pubblici,  diversi  da  titoli  di
          Stato, nonche' di strumenti  del  mercato  monetario  e  di
          strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su  tassi
          di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui
          agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6,  8  e
          9; 64-ter, commi 7 e 9; 64-quater, commi 1, 6-bis, 7  e  9;
          64-quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2;  65-quater,
          comma 3; 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla  Consob,
          sentita la Banca d'Italia. 
              4.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob   si   scambiano
          reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite
          con riguardo alle  sedi  di  negoziazione  all'ingrosso  di
          titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i  titoli
          di Stato, nonche' di strumenti di mercato  monetario  e  di
          strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su  tassi
          di interesse e su valute secondo le modalita' stabilite nel
          protocollo di intesa di cui all'articolo 62-ter, comma 4.". 
              "Art. 64 L'attivita' di organizzazione  e  gestione  di
          mercati regolamentati 
              1. L'attivita' di organizzazione e gestione di  mercati
          regolamentati di  strumenti  finanziari  e'  esercitata  da
          societa' per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del
          mercato regolamentato). 
              2. Il gestore del mercato regolamentato: 
              a) predispone le  strutture,  fornisce  i  servizi  del
          mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti; 
              b) assicura e verifica il rispetto  dei  requisiti  del
          mercato regolamentato previsti nel presente titolo; 
              c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la  sospensione
          degli  strumenti  finanziari  dalla  quotazione   e   dalle
          negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni; 
              d) adotta  tutti  gli  atti  necessari  per  l'ordinato
          funzionamento del mercato regolamentato; 
              e) adotta  le  disposizioni  e  gli  atti  necessari  a
          prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
          e manipolazioni del mercato; 
              f) provvede agli altri  compiti  a  esso  eventualmente
          affidati dalle autorita' competenti. 
              3. Il gestore  del  mercato  regolamentato  esercita  i
          diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha  la
          responsabilita'  di  garantire  che  il   mercato   gestito
          soddisfi,     al     momento     dell'autorizzazione      e
          continuativamente, i  requisiti  stabiliti  dalla  presente
          parte, anche qualora  l'esecuzione  di  funzioni  operative
          essenziali  sia  affidata  a  terzi,  mantenendo  su   base
          continuativa  l'autonomia   organizzativa   e   decisionale
          rispetto alle funzioni di cui al comma 2. 
              4. La Consob, con regolamento: 
              a) (abrogata); 
              b) stabilisce i requisiti  generali  di  organizzazione
          del gestore del mercato regolamentato; 
              c)  adotta  le  disposizioni  attuative   dell'articolo
          4-undecies. 
              5. La Consob verifica che le  modificazioni  statutarie
          dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i
          requisiti previsti dal presente  capo.  Non  si  puo'  dare
          corso al procedimento per l'iscrizione nel  registro  delle
          imprese se non consti tale verifica. 
              6. Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le
          disposizioni della parte IV, titolo III, capo  II,  sezione
          VI, a eccezione degli articoli 157 e 158. 
              7. Il gestore del mercato regolamentato puo' gestire un
          sistema  multilaterale  di  negoziazione   o   un   sistema
          organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della
          Consob  che  esso  rispetti  le   pertinenti   disposizioni
          contenute nella parte III. 
              7-bis. Fatte salve le  riserve  di  attivita'  previste
          dalla legge, i gestori dei mercati  regolamentati  possono,
          inoltre,  previa  notifica  alla  Consob,  gestire  sistemi
          multilaterali di scambio di depositi  monetari  e  svolgere
          attivita' connesse o strumentali alla gestione  di  mercati
          regolamentati, nonche' alle altre  attivita'  che  e'  loro
          consentito svolgere ai sensi  del  presente  decreto  o  di
          altre disposizione di legge.". 
              "Art.    64-quater    Autorizzazione    dei     mercati
          regolamentati 
              1. La Consob rilascia  l'autorizzazione  a  operare  in
          qualita'  di   mercato   regolamentato   ai   sistemi   che
          ottemperano alle disposizioni del presente titolo. 
              2. La Consob iscrive  i  mercati  regolamentati  in  un
          elenco,   curando    l'adempimento    delle    disposizioni
          dell'Unione europea in materia. 
              3.    L'autorizzazione    e'    altresi'    subordinata
          all'accertamento che: 
              a) il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti
          dal presente titolo; 
              b)  il  regolamento  del  mercato  e'   conforme   alla
          disciplina dell'Unione europea e idoneo  ad  assicurare  la
          trasparenza  del  mercato,  l'ordinato  svolgimento   delle
          negoziazioni e la tutela degli investitori. 
              4. Il regolamento del mercato determina quantomeno: 
              a) le condizioni e  le  modalita'  di  ammissione  alle
          negoziazioni  e   di   esclusione   e   sospensione   dalle
          negoziazioni degli operatori; 
              b) le condizioni e  le  modalita'  di  ammissione  alla
          quotazione  e  alle  negoziazioni   e   di   esclusione   e
          sospensione dalla quotazione  e  dalle  negoziazioni  degli
          strumenti finanziari; 
              c) le condizioni e  le  modalita'  per  lo  svolgimento
          delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
          e degli emittenti; 
              d)  le  modalita'  di  accertamento,  pubblicazione   e
          diffusione dei prezzi; 
              e)  i  tipi  di  contratti  ammessi  alle  negoziazioni
          nonche' i criteri per la  determinazione  dei  quantitativi
          minimi negoziabili; 
              f) le condizioni e le modalita' per la compensazione  e
          il regolamento delle operazioni concluse sui mercati; 
              g) le modalita' di  emanazione  delle  disposizioni  di
          attuazione del regolamento da parte del gestore. 
              5.   Il   regolamento   del   mercato   e'   deliberato
          dall'assemblea ordinaria o dal  consiglio  di  sorveglianza
          del gestore del mercato  regolamentato  ovvero,  ove  cosi'
          previsto dallo  statuto,  dall'organo  di  amministrazione.
          Qualora le azioni del  gestore  del  mercato  regolamentato
          siano quotate in un mercato regolamentato,  il  regolamento
          del mercato e' deliberato dal consiglio di  amministrazione
          o dal consiglio di gestione della societa' medesima. 
              6. I gestori dei  mercati  regolamentati  inviano  alla
          Consob i progetti di modifica del regolamento del  mercato,
          corredati dalla documentazione completa  individuata  dalla
          Consob con regolamento, entro  il  termine  ivi  stabilito,
          comunque non superiore a  trenta  giorni  lavorativi  prima
          della data prevista per l'approvazione da parte dell'organo
          competente. 
              6-bis. La Consob verifica che i  progetti  di  modifica
          del regolamento del mercato  regolamentato  siano  conformi
          alle disposizioni del presente decreto e alle  disposizioni
          europee direttamente applicabili in materia e siano in ogni
          caso idonei  ad  assicurare  la  trasparenza  del  mercato,
          l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
          investitori. La Consob puo', entro il termine dalla  stessa
          stabilito  con  regolamento,  richiedere  al  gestore   del
          mercato regolamentato di apportare le  modifiche  idonee  a
          eliminare le eventuali criticita' riscontrate. 
              6-ter. Le previsioni dei commi 6 e 6-bis  si  applicano
          anche ai progetti di modifica delle  disposizioni  tecniche
          di attuazione, qualora siano connessi a  una  modifica  del
          regolamento del mercato regolamentato, nonche' nei casi  da
          quest'ultimo espressamente indicati. 
              6-quater. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e la Consob, approva le modifiche
          al regolamento del mercato regolamentato  all'ingrosso  dei
          titoli di Stato. 
              7. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  3,  la
          Consob rifiuta l'autorizzazione anche se: 
              a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  nel  gestore   del   mercato   non
          rispettano i requisiti previsti dall'articolo 64-ter; o 
              b)  esistano  ragioni  obiettive  e  dimostrabili   per
          ritenere che l'organo di amministrazione  del  gestore  del
          mercato puo' metterne a repentaglio la  gestione  efficace,
          sana e prudente e l'integrita' del mercato. 
              8. Il gestore del mercato fornisce alla Consob tutte le
          informazioni,  fra  cui  un  programma  di  attivita'   che
          illustri i  tipi  di  attivita'  previsti  e  la  struttura
          organizzativa, necessarie  per  accertare  che  il  mercato
          regolamentato  abbia   instaurato   tutti   i   dispositivi
          necessari  per  rispettare  gli  obblighi   stabiliti   dal
          presente titolo. 
              9. La Consob pronuncia la decadenza dell'autorizzazione
          rilasciata a un mercato regolamentato allorche' questo  non
          si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi.". 
              "Art. 65-bis Requisiti  dei  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione 
              1.  Il  gestore  di   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          dispone di 
              a) regole e procedure trasparenti che  garantiscono  un
          processo di negoziazione corretto  e  ordinato  nonche'  di
          criteri obiettivi che  consentono  l'esecuzione  efficiente
          degli ordini; 
              b)   misure   per   garantire   una    gestione    sana
          dell'operativita'  del  sistema,  compresi  dispositivi  di
          emergenza efficaci per far fronte ai rischi di  disfunzione
          del sistema; 
              c) misure atte ad individuare puntualmente e a  gestire
          le potenziali conseguenze negative per  l'operativita'  dei
          sistemi da essi gestiti o per i loro membri o  partecipanti
          e clienti di eventuali  conflitti  tra  gli  interessi  del
          sistema  multilaterale   di   negoziazione,   del   sistema
          organizzato di  negoziazione,  dei  loro  proprietari,  del
          gestore del sistema multilaterale  di  negoziazione  o  del
          sistema organizzato di negoziazione e il sano funzionamento
          dei sistemi; 
              c-bis) misure per assicurare il rispetto dei  requisiti
          in materia di qualita' dei dati di cui all'articolo  22-ter
          del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 maggio 2014; 
              d)  almeno  tre  membri  o   partecipanti   o   clienti
          concretamente   attivi,   ciascuno   dei   quali   con   la
          possibilita' di interagire con tutti gli altri  per  quanto
          concerne la formazione dei prezzi. 
              2.  Il  gestore  di   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          adotta  altresi'  le  misure  necessarie  per  favorire  il
          regolamento  efficiente  delle  operazioni   concluse   nel
          sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato
          di  negoziazione  e  informa   chiaramente   i   membri   o
          partecipanti o clienti delle rispettive responsabilita' per
          quanto concerne il regolamento delle operazioni  effettuate
          nel sistema. 
              3.  Il  gestore  di   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          fornisce alla Consob: 
              a) una descrizione dettagliata  del  funzionamento  del
          sistema tra cui, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          65-quater,  commi  2  e  3,  gli  eventuali  legami  o   la
          partecipazione di  un  mercato  regolamentato,  un  sistema
          multilaterale di negoziazione, un  sistema  organizzato  di
          negoziazione   o   un   internalizzatore   sistematico   di
          proprieta' dello stesso gestore; 
              b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti. 
              3-bis. Ai sistemi multilaterali di  negoziazione  e  ai
          sistemi organizzati di negoziazione si  applica  l'articolo
          64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter.". 
              "Art.  65-quater  Requisiti  specifici  per  i  sistemi
          organizzati di negoziazione 
              1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  65-bis  e
          nel  rispetto   degli   obblighi   individuati   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 2, lettera  b),  numero  2),  in  un
          sistema  organizzato  di  negoziazione  l'esecuzione  degli
          ordini e' svolta su base discrezionale. Il  gestore  di  un
          sistema organizzato di  negoziazione  esercita  la  propria
          discrezionalita' quando decide di: 
              a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; 
              o 
              b) non abbinare lo specifico ordine di un  cliente  con
          gli altri ordini disponibili nel sistema in un  determinato
          momento, purche' cio' avvenga nel rispetto delle specifiche
          istruzioni ricevute dal  cliente,  nonche'  degli  obblighi
          individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera  b),
          numero 2). 
              1-bis. (abrogato) 
              2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione
          non puo' operare anche come internalizzatore sistematico. 
              3. La Consob disciplina con regolamento  gli  ulteriori
          requisiti organizzativi  e  vincoli  operativi,  nonche'  i
          connessi obblighi informativi e di comunicazione, cui  sono
          soggetti  i  sistemi  organizzati   di   negoziazione,   in
          conformita'  alle  pertinenti   disposizioni   europee   in
          materia. 
              4. (abrogato) 
              5. (abrogato) 
              6. Alle operazioni concluse in un  sistema  organizzato
          di  negoziazione  si  applicano   i   pertinenti   obblighi
          individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.". 
              "Art. 66-ter Provvedimenti di  ammissione,  sospensione
          ed esclusione di strumenti finanziari  dalla  quotazione  e
          dalle negoziazioni  adottati  dal  gestore  della  sede  di
          negoziazione 
              1.  Fatto  salvo  il  potere  della   Consob   di   cui
          all'articolo  66-quater,  comma   1,   di   richiedere   la
          sospensione o l'esclusione  di  uno  strumento  finanziario
          dalle negoziazioni, il gestore di una sede di  negoziazione
          puo'  sospendere  o  escludere   dalle   negoziazioni   gli
          strumenti finanziari che cessano di  rispettare  le  regole
          del sistema, a meno che tale sospensione o  esclusione  non
          rischi di causare un danno rilevante agli  interessi  degli
          investitori o al funzionamento ordinato del mercato. 
              2. Il gestore di una sede di negoziazione che  sospende
          o esclude dalle  negoziazioni  uno  strumento  finanziario,
          sospende o esclude anche gli strumenti finanziari  derivati
          di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi
          o  riferiti  a   detto   strumento   finanziario,   qualora
          necessario per sostenere le finalita' della  sospensione  o
          dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante. 
              3.  Il  gestore  di  una  sede  di  negoziazione  rende
          pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle
          negoziazioni, nonche' di sospensione  ed  esclusione  dalla
          quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari  e
          le comunica immediatamente alla Consob. 
              4. 
              5. 
              6. (abrogato).". 
              Art. 67-bis Ammissione, sospensione ed esclusione degli
          operatori da un mercato regolamentato 
              1.  Il  gestore  del  mercato  regolamentato   comunica
          immediatamente  alla  Consob  le   proprie   decisioni   di
          ammissione, esclusione e sospensione degli operatori  dalle
          negoziazioni. 
              2. (abrogato).". 
              "Art. 69 Mercati di crescita per  le  piccole  e  medie
          imprese 
              1. La Consob, su domanda  del  gestore  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione,  registra  un  sistema  come
          mercato di crescita per le piccole e medie imprese se  sono
          soddisfatti i requisiti di cui al comma 2. 
              2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi  del
          presente decreto  relativi  alla  gestione  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione, ai fini della  registrazione
          di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione
          dispone di regole, sistemi e  procedure  efficaci,  atti  a
          garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
              a) almeno  il  50  per  cento  degli  emittenti  i  cui
          strumenti finanziari sono  ammessi  alla  negoziazione  sul
          sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento  della
          registrazione come mercato di crescita  per  le  piccole  e
          medie  imprese  sia  successivamente,  con  riferimento   a
          ciascun anno civile; 
              b) sono stabiliti criteri appropriati per  l'ammissione
          e  la  permanenza   alla   negoziazione   degli   strumenti
          finanziari sul sistema; 
              c) al momento dell'ammissione alla negoziazione di  uno
          strumento finanziario sul  mercato  sono  state  pubblicate
          informazioni sufficienti per permettere agli investitori di
          effettuare    una    scelta    consapevole    in     merito
          all'investimento. Tali informazioni possono  consistere  in
          un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se
          i  requisiti  di  cui  al  regolamento  2017/1129/UE   sono
          applicabili con riguardo a un'offerta  pubblica  presentata
          insieme all'ammissione alla  negoziazione  dello  strumento
          finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione; 
              d)   sul   mercato   esiste   un'adeguata   informativa
          finanziaria periodica, messa a disposizione  dall'emittente
          o da altri per  suo  conto,  che  comprenda  quantomeno  la
          relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione; 
              e)   gli   emittenti,   le   persone   che   esercitano
          responsabilita'  di  direzione  e  le   persone   ad   esse
          strettamente legate, come individuati  rispettivamente  dai
          punti 21), 25) e 26)  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i  requisiti  loro
          applicabili dettati dal citato regolamento; 
              f)  le  informazioni  regolamentate   riguardanti   gli
          emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente; 
              g)  esistono  sistemi  e  controlli  efficaci  tesi   a
          prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto
          prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014. 
              3. Il gestore di un mercato di crescita per le  piccole
          e medie  imprese  puo'  prevedere  requisiti  aggiuntivi  a
          quelli previsti dal comma 2. 
              3-bis. Qualora il gestore del mercato  abbia  previsto,
          conformemente al comma 3,  una  disciplina  in  materia  di
          obblighi di offerta pubblica di acquisto per le ipotesi  di
          trasferimento del controllo  di  emittenti  azioni  ammesse
          alla negoziazione  sul  mercato,  il  gestore  del  mercato
          stabilisce adeguati presidi  per  garantire  l'effettivita'
          degli obblighi medesimi. 
              4. La Consob  puo'  revocare  la  registrazione  di  un
          sistema  multilaterale  di  negoziazione  come  mercato  di
          crescita per le piccole e medie imprese  su  richiesta  del
          gestore ovvero quando il sistema non rispetta  i  requisiti
          previsti dal comma 2. 
              5. Uno strumento finanziario di  un  emittente  ammesso
          alla negoziazione su un mercato di crescita per le  piccole
          e medie imprese puo' essere negoziato  anche  su  un  altro
          mercato di crescita per le piccole e medie imprese solo  se
          l'emittente e' stato preventivamente  informato  e  non  ha
          sollevato obiezioni alla negoziazione su un altro  mercato.
          In tal caso l'emittente non e' soggetto  ad  alcun  obbligo
          relativo al governo societario o all'informativa  iniziale,
          continuativa o ad hoc con riguardo a  quest'ultimo  mercato
          di crescita per le piccole e medie imprese.". 
              "Art.  79-quinquies  Individuazione   delle   autorita'
          nazionali competenti sulle controparti centrali 
              1. La Banca d'Italia e  la  Consob  sono  le  autorita'
          competenti  per  l'autorizzazione  e  la  vigilanza   delle
          controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22,  paragrafo
          1,  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  secondo   quanto
          disposto dai  commi  seguenti,  dall'articolo  79-sexies  e
          dall'articolo 79-novies.1. 
              2.  La  Consob  e'  l'autorita'  competente,  ai  sensi
          dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento  di  cui  al
          comma 1, per il coordinamento della  cooperazione  e  dello
          scambio  di  informazioni  con  la   Commissione   europea,
          l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri,
          l'ABE e i membri  interessati  del  Sistema  europeo  delle
          Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24,  83  e
          84 del regolamento di cui al comma 1. 
              3.  La  Banca  d'Italia  istituisce  il   collegio   di
          autorita', previsto dall'articolo 18 del  regolamento  (UE)
          n. 648/2012, e lo gestisce e copresiede insieme a  uno  dei
          membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP  di
          cui all'articolo  24-bis,  paragrafo  2,  lettera  b),  del
          medesimo regolamento. 
              4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi
          dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del  regolamento
          di cui al comma  1,  nell'ambito  della  procedura  per  il
          riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi  terzi.
          Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia.". 
              "Art.  79-sexies  Autorizzazione  e   vigilanza   delle
          controparti centrali 
              1. La  Banca  d'Italia  autorizza  lo  svolgimento  dei
          servizi  di  compensazione  in  qualita'   di   controparte
          centrale da  parte  di  persone  giuridiche  stabilite  nel
          territorio nazionale, ai sensi degli articoli  14  e  15  e
          secondo  la   procedura   prevista   dall'articolo   17   o
          dall'articolo 17-bis del regolamento (UE) n.  648/2012.  La
          medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento
          di servizi da parte  di  una  controparte  centrale  quando
          ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo
          regolamento. Si applica l'articolo 79-octiesdecies. 
              2. La Banca d'Italia, in  qualita'  di  presidente  del
          collegio  di  autorita'  previsto  dall'articolo   18   del
          regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare  la  questione
          dell'adozione    di    un    parere     comune     negativo
          sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM,
          come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4,  del  medesimo
          regolamento, interrompendo i termini  del  procedimento  di
          autorizzazione. 
              3.  La  vigilanza   sulle   controparti   centrali   e'
          esercitata  dalla  Banca  d'Italia,  avendo  riguardo  alla
          stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla
          Consob, avendo riguardo  alla  trasparenza  e  alla  tutela
          degli investitori. A tale  fine  la  Banca  d'Italia  e  la
          Consob, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  possono
          nei   confronti   delle   controparti   centrali   e    dei
          partecipanti: 
              a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati  e
          notizie e la trasmissione  di  atti  e  documenti,  con  le
          modalita' e nei termini da esse stabiliti; 
              b) procedere ad audizione personale; 
              c) eseguire ispezioni; 
              d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento
          degli atti ritenuti necessari. 
              Nel caso previsto alla lettera b) del  presente  comma,
          la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei
          dati, delle informazioni acquisite  e  delle  dichiarazioni
          rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare  il
          processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob
          redige il processo verbale anche nel  caso  previsto  dalla
          lettera c) del presente comma. Le  modalita'  di  esercizio
          dei poteri di vigilanza informativa sono  disciplinate  con
          regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con  la
          Consob;  con  il  medesimo   regolamento   possono   essere
          stabiliti requisiti supplementari per  lo  svolgimento  dei
          servizi  di  controparte  centrale,   in   conformita'   al
          regolamento di cui al comma  1.  La  Banca  d'Italia  e  la
          Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze  e  nel
          perseguimento delle finalita' previste nel presente  comma,
          possono imporre alle controparti centrali  di  adottare  le
          azioni e le misure necessarie per  assicurare  il  rispetto
          del regolamento di  cui  al  comma  1,  dei  relativi  atti
          delegati, delle norme tecniche  di  regolamentazione  e  di
          attuazione, nonche' del presente titolo. 
              4. In caso di necessita' e urgenza, la  Banca  d'Italia
          adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i
          provvedimenti   necessari    anche    sostituendosi    alle
          controparti centrali. Dei provvedimenti adottati  la  Banca
          d'Italia  da'   tempestiva   comunicazione   alla   Consob,
          all'AESFEM, al collegio di autorita' di  cui  al  comma  2,
          alle rilevanti autorita' del Sistema europeo  delle  Banche
          centrali e  alle  altre  autorita'  interessate,  ai  sensi
          dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1. 
              5.   La   Banca   d'Italia   esercita   le   competenze
          specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49,
          paragrafo 1, 49-bis, paragrafo 1, e 54,  paragrafo  1,  del
          regolamento di cui al comma 1 e  adotta,  d'intesa  con  la
          Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi  degli  articoli
          31, paragrafi  1,  5  e  7,  35,  paragrafo  1,  e  45-bis,
          paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. 
              6.  Ai  sensi  dell'articolo  32,  paragrafo   4,   del
          regolamento di cui al comma  1,  la  Banca  d'Italia  e  la
          Consob  individuano  e  rendono  pubblico  l'elenco   delle
          informazioni  necessarie  per  effettuare  la   valutazione
          prevista dal medesimo articolo. 
              6-bis. In conformita' al regolamento di cui al comma  1
          e alle  relative  disposizioni  attuative,  le  controparti
          centrali  mantengono  su  base   continuativa   un'adeguata
          autonomia organizzativa e decisionale rispetto  ai  servizi
          di compensazione centralizzata da esse prestati. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento  i
          requisiti di onorabilita', professionalita' e  indipendenza
          dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione  e  controllo  nella  controparte  centrale,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il  difetto
          dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa  e'
          dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal  consiglio
          di sorveglianza o dal consiglio di  gestione  entro  trenta
          giorni  dalla  nomina  o  dalla  conoscenza   del   difetto
          sopravvenuto.  In  caso  di  inerzia,   la   decadenza   e'
          pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 
              8. Il regolamento previsto dal comma  7  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica il  comma  7,  terzo  e  quarto
          periodo. 
              9. In caso di violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1  per  il
          trasferimento   di   partecipazioni    qualificate    nelle
          controparti  centrali,  non  possono  essere  esercitati  i
          diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. 
              10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma
          precedente, la deliberazione o il  diverso  atto,  adottati
          con il voto o, comunque, il contributo  determinanti  delle
          partecipazioni di cui al medesimo comma,  sono  impugnabili
          secondo le previsioni del codice civile. Le  partecipazioni
          per le quali non puo' essere esercitato il diritto di  voto
          sono computate ai fini della  regolare  costituzione  della
          relativa assemblea. 
              11. L'impugnazione puo'  essere  proposta  anche  dalla
          Banca d'Italia o  dalla  Consob  entro  centottanta  giorni
          dalla  data  della  deliberazione  ovvero,  se  questa   e'
          soggetta a iscrizione nel  registro  delle  imprese,  entro
          centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
          centottanta giorni dalla data di questo. 
              11-bis. La Banca d'Italia puo' adottare,  d'intesa  con
          la   Consob,   le   disposizioni   previste   dall'articolo
          4-undecies, comma 4. 
              12.  Ove  non  diversamente  specificato  dal  presente
          decreto, le competenze previste dal regolamento di  cui  al
          comma 1 in materia di vigilanza delle controparti  centrali
          sono  esercitate  dalla  Banca  d'Italia  e  dalla  Consob,
          ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 
              13.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob   stabiliscono,
          mediante  un  protocollo  di  intesa,  le  modalita'  della
          cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze,
          con particolare riferimento  alle  posizioni  rappresentate
          nell'ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni  di
          emergenza, all'adozione dei  provvedimenti  in  materia  di
          piani di risanamento  e  intervento  precoce,  e,  piu'  in
          generale, all'esercizio  delle  attribuzioni  previste  dal
          regolamento di cui  al  comma  1  e  dal  regolamento  (UE)
          2021/23, nonche' le  modalita'  del  reciproco  scambio  di
          informazioni  rilevanti,   anche   con   riferimento   alle
          irregolarita'   rilevate   e   ai   provvedimenti   assunti
          nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni,  tenuto  conto
          dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli
          operatori e dell'economicita' dell'azione  delle  autorita'
          di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla
          Banca d'Italia e dalla Consob  con  le  modalita'  da  esse
          stabilite.". 
              "Art.  79-undecies   Individuazione   delle   autorita'
          nazionali competenti sui depositari centrali 
              1. La Consob e la  Banca  d'Italia  sono  le  autorita'
          nazionali competenti per l'autorizzazione  e  la  vigilanza
          dei depositari  centrali  stabiliti  nel  territorio  della
          Repubblica, ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto  disposto  dai
          capi I e II. 
              2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
          la prestazione  dei  servizi  in  qualita'  di  depositario
          centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite
          nel territorio della Repubblica, nonche' l'estensione delle
          attivita' o l'esternalizzazione a  terzi  dei  servizi,  ai
          sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014  e
          secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo
          regolamento. La Consob, d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,
          revoca l'autorizzazione quando ricorrono i  presupposti  di
          cui all'articolo 20 del regolamento di cui al comma 1. 
              3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
          i  depositari  centrali  stabiliti  nel  territorio   della
          Repubblica a prestare in proprio  i  servizi  accessori  di
          tipo bancario, nonche' a designare  una  o  piu'  banche  o
          depositari  centrali  italiani  o  UE  e  a   estendere   i
          menzionati servizi, ai sensi  degli  articoli  54  e  56  e
          secondo  la  procedura  prevista   dall'articolo   55   del
          regolamento di cui al comma 1. La Consob, d'intesa  con  la
          Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono  i
          presupposti   di   cui   all'articolo   57    dell'indicato
          regolamento. 
              4. La Consob comunica al soggetto  richiedente  l'esito
          del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  La  Consob  e'   l'autorita'   responsabile   della
          cooperazione con le autorita'  competenti  e  le  autorita'
          rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM  e  l'ABE.  La
          medesima autorita' e' il punto di contatto nello scambio di
          informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli  aspetti
          di competenza di questa ultima. 
              6. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia,  i
          provvedimenti  richiesti  ai  sensi  degli   articoli   18,
          paragrafo 3, e 27-bis, paragrafi 1, 6 e 8, del  regolamento
          di cui al comma 1. 
              6-bis. Ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 4,  del
          regolamento di cui  al  comma  1,  la  Consob  e  la  Banca
          d'Italia individuano  e  rendono  pubblico  l'elenco  delle
          informazioni  necessarie  per  effettuare  la   valutazione
          prevista dal medesimo articolo. 
              7. La Consob esercita, sentita la  Banca  d'Italia,  le
          competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui
          al comma 1 in qualita' di autorita' competente dello  Stato
          membro d'origine e  in  qualita'  di  autorita'  competente
          dello Stato membro ospitante. 
              8. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  la
          Consob e la Banca d'Italia,  nell'ambito  delle  rispettive
          attribuzioni, collaborano  con  le  autorita'  dello  Stato
          membro  d'origine  o  di  quello  ospitante   e   scambiano
          informazioni, ai sensi dell'articolo 24, del regolamento di
          cui al comma 1. Le predette  autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive attribuzioni, adottano le  misure  previste  dal
          paragrafo 5 del  medesimo  articolo  e  possono  effettuare
          ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorita' comunica
          le ispezioni disposte all'altra autorita',  la  quale  puo'
          chiedere di svolgere accertamenti  su  aspetti  di  propria
          competenza. 
              8-bis. La Consob istituisce,  gestisce  e  presiede  il
          collegio di autorita'  previsto  dall'articolo  24-bis  del
          regolamento di cui al comma 1. 
              9.  La   Consob   esercita   le   competenze   indicate
          dall'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento  di  cui
          al comma 1. 
              9-bis. La Consob puo' adottare, d'intesa con  la  Banca
          d'Italia,   le    disposizioni    previste    dall'articolo
          4-undecies, comma 4. 
              10. La Consob adotta, d'intesa con la  Banca  d'Italia,
          le ulteriori misure previste dagli atti  delegati  e  dalle
          norme tecniche di  regolamentazione  e  di  attuazione  del
          regolamento di cui al comma 1.". 
              "Art. 79-quaterdecies Finalita' e poteri di vigilanza 
              1. La vigilanza sui depositari centrali  e'  esercitata
          dalla   Consob,   avendo   riguardo    alla    trasparenza,
          all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai  depositari
          centrali, all'integrita' dei mercati e  alla  tutela  degli
          investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo  riguardo  alla
          stabilita' e al contenimento del rischio sistemico. 
              2.  Ove  non  diversamente  specificato  nel   presente
          decreto, le competenze previste  dal  regolamento  (UE)  n.
          909/2014 in materia  di  vigilanza  sono  esercitate  dalla
          Consob e dalla Banca d'Italia, ciascuna  nell'ambito  delle
          rispettive attribuzioni. 
              3. La Consob e la  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze e nel perseguimento  delle  finalita'
          previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari
          centrali, degli intermediari e degli altri soggetti  tenuti
          all'applicazione del regolamento di cui al comma 2: 
              a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati  e
          notizie e la trasmissione  di  atti  e  documenti,  con  le
          modalita' e nei termini da esse stabiliti; 
              b) procedere ad audizione personale; 
              c) eseguire ispezioni; 
              d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento
          degli atti ritenuti necessari. 
              4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la  Banca
          d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei  dati  e
          delle informazioni acquisite  e  delle  dichiarazioni  rese
          dagli interessati, i  quali  sono  invitati  a  firmare  il
          processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob
          redige il processo verbale anche nel  caso  previsto  dalla
          lettera c) del comma 3. 
              5. La Consob e la  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze e nel perseguimento  delle  finalita'
          previste  nel  comma  1,  possono  imporre  ai   depositari
          centrali di adottare le azioni e le misure  necessarie  per
          assicurare il rispetto del regolamento di cui al  comma  2,
          dei  relativi  atti  delegati,  delle  norme  tecniche   di
          regolamentazione e  di  attuazione,  nonche'  del  presente
          titolo. 
              6. La  Consob  puo'  esercitare  gli  ulteriori  poteri
          previsti dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c),
          d) ed e-bis), e comma 6. 
              7. In caso di necessita' e urgenza, la  Banca  d'Italia
          adotta,  per  le  finalita'  indicate   al   comma   1,   i
          provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai  depositari
          centrali. 
              8. La  Consob  e  la  Banca  d'Italia  possono  dettare
          disposizioni  inerenti  alle  modalita'  di  esercizio  dei
          poteri di vigilanza. 
              8-bis. Si applica l'articolo 79-sexies, commi 7 e 8. 
              9. Al fine di coordinare l'esercizio delle attribuzioni
          previste dal regolamento di cui al comma 2 e  dal  presente
          titolo,  la  Consob  e  la  Banca  d'Italia   stabiliscono,
          mediante  un  protocollo  di  intesa,  le  modalita'  della
          cooperazione e del  reciproco  scambio  delle  informazioni
          rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al  minimo
          gli oneri gravanti sui soggetti vigilati  e  di  assicurare
          l'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il
          protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Consob  e  dalla
          Banca d'Italia con le modalita' da esse stabilite.". 
              "Art. 79-quinquiesdecies Regolamento dei servizi 
              1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i
          servizi  da  essi  prestati,  le  relative   modalita'   di
          svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti. 
              1-bis. I depositari centrali inviano alla Consob e alla
          Banca d'Italia i progetti di modifica del  regolamento  dei
          servizi di cui al comma 1, corredati  dalla  documentazione
          completa individuata con regolamento adottato dalla Consob,
          d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  almeno  trenta  giorni
          lavorativi prima della data prevista per l'approvazione  da
          parte dell'organo competente. 
              1-ter. La Consob verifica che i  progetti  di  modifica
          del   regolamento   dei   servizi   siano   conformi   alle
          disposizioni  del  presente  decreto  e  alle  disposizioni
          europee direttamente applicabili in materia e siano  idonei
          ad  assicurare  l'ordinata  prestazione  dei  servizi   del
          depositario centrale. La Consob puo',  entro  venti  giorni
          lavorativi dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  1-bis,
          richiedere  al  depositario  centrale   di   apportare   le
          modifiche  idonee  a  eliminare  le  eventuali   criticita'
          riscontrate. 
              1-quater. Le previsioni dei  commi  1-bis  e  1-ter  si
          applicano anche ai progetti di modifica delle  disposizioni
          tecniche  di  attuazione,  qualora  siano  connessi  a  una
          modifica del regolamento dei servizi, nonche' nei  casi  da
          quest'ultimo espressamente indicati. 
              2. La Consob puo' richiedere di apportare modificazioni
          al regolamento dei servizi di  cui  al  comma  1  idonee  a
          eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati. 
              2-bis.  I  depositari  centrali  assicurano   su   base
          continuativa   l'adeguatezza   dei   sistemi   di   governo
          societario  rispetto   alla   gestione   dei   rischi,   in
          conformita' al regolamento  (UE)  909/2014  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio  2014,  e  alle
          relative  disposizioni   attuative.   In   particolare,   i
          depositari  centrali  mantengono   su   base   continuativa
          l'autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi
          di base di cui  alla  sezione  A  dell'allegato  al  citato
          regolamento e ai servizi accessori  di  cui  ai  punti  1),
          lettera c), e 2), lettera b), della sezione B del  medesimo
          allegato.". 
              "Art.  82  Attivita'  e  regolamento   della   gestione
          accentrata 
              1. L'attivita' di gestione accentrata e' esercitata  da
          depositari centrali autorizzati ai  sensi  del  regolamento
          (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di  cui  alla
          Sezione  A,  punti  1)  e  2),  dell'Allegato  al  medesimo
          regolamento e relativi servizi accessori. 
              2.  Al  fine  di  assicurare  il  perseguimento   delle
          finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1,  la
          Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  puo'  individuare
          con  regolamento  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
          regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e
          delle relative disposizioni attuative: 
              a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del
          servizio di cui alla Sezione A, punto  1),  e  dei  servizi
          accessori di tipo non bancario elencati  nella  Sezione  B,
          punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma
          1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario,
          accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2),
          consentito ma non esplicitamente elencato nella  sezione  B
          dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1; 
              b) le categorie di intermediari  che  possono  detenere
          conti titoli presso il depositario centrale e le attivita',
          previste dal  presente  capo,  che  gli  intermediari  sono
          abilitati a svolgere; 
              c)  le  caratteristiche  degli   strumenti   finanziari
          indicati   all'articolo   83-bis,   comma   2,   ai    fini
          dell'assoggettamento dei medesimi alle  disposizioni  della
          sezione I del presente capo; 
              d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies,
          comma  4,  i   modelli,   le   modalita',   i   termini   e
          l'intermediario responsabile per il rilascio  e  la  revoca
          delle  certificazioni  nonche'  per  l'effettuazione  e  la
          rettifica delle comunicazioni; 
              e)  i   criteri   e   le   modalita'   di   svolgimento
          dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies; 
              f) i  termini  entro  i  quali  gli  intermediari  e  i
          depositari  centrali  adempiono,  ai  sensi   dell'articolo
          83-novies,  comma  1,  lettere  d),  e),   f)   e   g),   e
          dell'articolo  89,  rispettivamente,   agli   obblighi   di
          segnalazione agli emittenti dei dati  identificativi  degli
          aventi  diritti  sulle   azioni   e   delle   registrazioni
          effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies; 
              g) le  modalita'  e  i  termini  di  comunicazione,  su
          richiesta,  nei  casi  e  ai   soggetti   individuati   dal
          regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di
          strumenti finanziari diversi da quelli di cui  all'articolo
          83-duodecies e degli intermediari che li  detengono,  fatta
          salva  la  possibilita'  per  i  titolari  degli  strumenti
          finanziari di vietare espressamente  la  comunicazione  dei
          propri dati identificativi; 
              h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma  3
          e i  corrispettivi  richiesti  dagli  intermediari  per  la
          tenuta dei conti devono rispettare; 
              i) le altre modalita' operative per la  gestione  delle
          operazioni societarie  da  parte  degli  intermediari,  dei
          depositari  centrali  e  degli  emittenti  e  le  ulteriori
          disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto
          nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le
          finalita' indicate nella prima parte del presente comma; 
              i-bis)  le  modalita'  di  esclusione  dal  sistema  di
          gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso  di
          apertura di una procedura di  liquidazione  giudiziale,  di
          liquidazione   controllata   o   di   liquidazione   coatta
          amministrativa  a  carico  dell'emittente  o  in  casi  che
          comportano analoghi effetti,  salvaguardando  la  posizione
          del titolare degli strumenti finanziari. 
              3. La Consob puo' stabilire che i corrispettivi  per  i
          servizi  di  cui  alla  Sezione  A,  punti  1),  2)  e  3),
          dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti  dai
          depositari  centrali,  nonche'  i  corrispettivi  richiesti
          dagli intermediari per le certificazioni,  comunicazioni  e
          segnalazioni previste dal presente capo siano  soggetti  ad
          approvazione da parte della medesima autorita'. 
              4. Il regolamento previsto nel comma 2  puo'  demandare
          al regolamento previsto  dall'articolo  79-quinquiesdecies,
          comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai
          sensi del  medesimo  comma  o  di  altre  disposizioni  del
          presente capo, alla  potesta'  regolamentare  della  Consob
          esercitata d'intesa con la Banca d'Italia. 
              4-bis. La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento: 
              a) le attivita' che depositari centrali ed intermediari
          sono tenuti a svolgere  in  conformita'  con  gli  articoli
          3-bis, 3-ter e 3-quater della direttiva 2007/36/CE; 
              b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione
          degli azionisti  di  cui  all'articolo  83-duodecies  e  le
          relative modalita' operative; 
              c) le modalita' e i termini per la conservazione  e  il
          trattamento  dei  dati  identificativi,   acquisiti   dagli
          emittenti ai sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1; 
              d) le modalita' operative  per  la  trasmissione  delle
          informazioni e l'agevolazione  dell'esercizio  dei  diritti
          degli azionisti; 
              e) le ulteriori  disposizioni  attuative  della  citata
          direttiva  per  gli  aspetti   connessi   alla   disciplina
          dell'attivita' di gestione accentrata. 
              Art. 90-bis Individuazione  delle  autorita'  nazionali
          competenti in materia di  accesso  ai  depositari  centrali
          stabiliti sul territorio della Repubblica 
              1. La Consob e' l'autorita'  competente  a  ricevere  i
          reclami  ed  esercitare,  sentita  la  Banca  d'Italia,  le
          competenze in materia di  accesso  ai  depositari  centrali
          stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: 
              a) partecipanti, ai sensi dell'articolo  33,  paragrafo
          3, del regolamento (UE) n. 909/2014; 
              b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49,  paragrafo  4,
          del medesimo regolamento; 
              c) depositari  centrali,  ai  sensi  dell'articolo  52,
          paragrafo 2, del medesimo regolamento.". 
              "Art. 90-bis Individuazione delle  autorita'  nazionali
          competenti in materia di  accesso  ai  depositari  centrali
          stabiliti sul territorio della Repubblica 
              1. La Consob e' l'autorita'  competente  a  ricevere  i
          reclami  ed  esercitare,  sentita  la  Banca  d'Italia,  le
          competenze in materia di  accesso  ai  depositari  centrali
          stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: 
              a) partecipanti, ai sensi dell'articolo  33,  paragrafo
          3, del regolamento (UE) n. 909/2014; 
              b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49,  paragrafo  4,
          del medesimo regolamento; 
              c) depositari  centrali,  ai  sensi  dell'articolo  52,
          paragrafo 2, del medesimo regolamento.". 
              "Art. 90-ter Individuazione delle  autorita'  nazionali
          competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e
          infrastrutture di post-trading 
              1. In materia di accesso tra  sedi  di  negoziazione  e
          depositari centrali: 
              a) la Consob e' l'autorita'  competente  a  ricevere  i
          reclami  e  a  svolgere,  sentita  la  Banca  d'Italia,  le
          funzioni indicate  all'articolo  53,  paragrafo  3,  quinto
          comma,  del  regolamento  (UE)  n.  909/2014,   quando   le
          richieste sono presentate da sedi di negoziazione ai  sensi
          del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo; 
              b) la Consob e' l'autorita'  competente  a  ricevere  i
          reclami e a svolgere le funzioni indicate all'articolo  53,
          paragrafo  3,  quinto  comma,  del  regolamento   (UE)   n.
          909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da
          depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo  comma,
          del medesimo articolo. 
              2. In materia di accesso tra  sedi  di  negoziazione  e
          controparti centrali: 
              a) la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorita'
          competente della sede di  negoziazione  dagli  articoli  7,
          paragrafo 4, e 8, paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36,  paragrafo
          4, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 15 maggio 2014; 
              b) la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le
          funzioni   assegnate   all'autorita'    competente    della
          controparte centrale dagli articoli 7, paragrafo  4,  e  8,
          paragrafo 4, del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  e  dagli
          articoli  35,  paragrafo  4,  e  36,   paragrafo   4,   del
          regolamento (UE) n. 600/2014. 
              3. Le competenze di cui al comma 1, lettera  b),  e  al
          comma 2, lettera a), sono esercitate dalla  Banca  d'Italia
          con riguardo alle sedi  di  negoziazione  all'ingrosso  dei
          titoli di Stato. 
              4. In materia di  accesso  tra  depositari  centrali  e
          controparti centrali: 
              a) la Consob e' l'autorita'  competente  a  ricevere  i
          reclami e a svolgere, d'intesa con la  Banca  d'Italia,  le
          funzioni indicate  all'articolo  53,  paragrafo  3,  quinto
          comma,  del  regolamento  (UE)  n.  909/2014,   quando   le
          richieste sono presentate da controparti centrali ai  sensi
          del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo; 
              b)  la  Banca  d'Italia  e'  l'autorita'  competente  a
          ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob, le
          funzioni indicate  all'articolo  53,  paragrafo  3,  quinto
          comma,  del  regolamento  (UE)  n.  909/2014,   quando   le
          richieste di accesso sono presentate da depositari centrali
          ai  sensi  del  paragrafo  1,  primo  comma,  del  medesimo
          articolo.".