Art. 5
Modifiche al titolo II della parte IV del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al titolo II della parte IV del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 100-bis e' abrogato;
b) all'articolo 101-bis:
1) al comma 1, le parole: «Stato comunitario» sono sostituite
dalle seguenti: «Stato dell'Unione europea»;
2) al comma 4, le parole: «acquisire, mantenere o rafforzare»
sono sostituite dalle seguenti: «acquisire o rafforzare»;
3) al comma 4-bis, alinea, le parole: «Sono, in ogni caso,
persone che agiscono di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «I
soggetti di seguito indicati si presumono persone che agiscono di
concerto, ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono
le condizioni di cui al medesimo comma 4»;
4) al comma 4-ter:
4.1) all'alinea, le parole: «Fermo restando il comma 4-bis,
la» sono sostituite dalla seguente: «La»;
4.2) alla lettera a), le parole: «i casi» sono sostituite
dalle seguenti: «gli ulteriori casi»;
5) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente:
«4-quater. Sono "parti interessate" l'offerente, l'emittente,
i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le societa'
sottoposte a comune controllo con essi, le societa' ad essi
collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e
controllo, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti a uno dei
patti oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 122 nonche'
coloro che operano di concerto con l'offerente o l'emittente.»;
c) all'articolo 101-ter:
1) le parole: «comunitari» e «comunitario», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
2) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «deroghe a tale
obbligo» sono inserite le seguenti: «, all'obbligo di acquisto, al
diritto di acquisto»;
d) all'articolo 102:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il documento d'offerta e' redatto in un formato
leggibile in via automatizzata, in italiano o in una lingua
comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a
scelta dell'offerente. Se il documento e' redatto in una lingua
diversa dall'italiano, e' predisposta una nota di sintesi in
italiano.»;
2) al comma 4:
2.1) al primo periodo, le parole: «fondato giudizio» sono
sostituite dalle seguenti: «giudizio con cognizione di causa»;
2.2) al quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora
sussistano gravi carenze informative, la Consob puo' sospendere tali
termini, per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni
mancanti.»;
2.3) al sesto periodo, dopo le parole: «autorizzazioni di
altre autorita'» sono inserite le seguenti: «ai sensi della
disciplina applicabile», e le parole: «cinque giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci giorni»;
3) al comma 8:
3.1) le parole: «In presenza di indiscrezioni comunque
diffuse» sono sostituite dalle seguenti: «In presenza di notizie o
indiscrezioni diffuse», e le parole: «e di irregolarita'
nell'andamento del mercato dei titoli interessati» sono soppresse;
3.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«La Consob puo' stabilire un termine entro il quale il
potenziale offerente deve rendere nota al mercato la decisione di
promuovere un'offerta. In caso di silenzio o diniego, l'offerente non
puo' promuovere un'offerta avente a oggetto titoli del medesimo
emittente nei successivi dodici mesi.»;
e) all'articolo 103:
1) al comma 2, le parole: «agli emittenti, agli offerenti, alle
persone che agiscono di concerto con essi,» sono sostituite dalle
seguenti: «alle parti interessate»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «modello dualistico»
sono sostituite dalle seguenti: «sistema con consiglio di
sorveglianza»;
3) al comma 4:
3.1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) la procedura di approvazione del documento di
esenzione previsto dall'articolo 1, paragrafo 6-bis, del regolamento
prospetto, qualora i titoli siano offerti come corrispettivo
nell'ambito di un'offerta pubblica di scambio;»;
3.2) alla lettera e), la parola: «comunitari» e' sostituita
dalle seguenti: «dell'Unione europea».
f) all'articolo 106:
1) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «dodici mesi», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
2.2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora
il superamento della soglia indicata nel comma 1 sia avvenuto a
seguito dell'acquisto di azioni di cui all'articolo 127-sexies
l'offerta su tutte le categorie di titoli e' promossa al medesimo
prezzo pagato per l'acquisto delle predette azioni.»;
3) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola: «comunitario» e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
4) al comma 3,
4.1) alla lettera a), le parole: «nei commi 1, 1-bis e 1-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;
4.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti ovvero a
maggiorazione dei diritti di voto superiori al 10 per cento del
numero complessivo dei diritti di voto da parte di coloro che gia'
detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza detenere la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;»;
5) al comma 3-bis, le parole: «la partecipazione indicata nei
commi 1, 1-bis e 1-ter.» sono sostituite dalle seguenti: «la
partecipazione indicata nel comma 1.»;
6) al comma 4, le parole: «nei commi 1, 1-bis e 1-ter,» sono
sostituite dalle seguenti: «nel comma 1», la parola «quotati» e'
sostituita dalle seguenti: «ammessi alla negoziazione», e la parola
«contanti» e' sostituita dalla seguente: «denaro»;
7) al comma 5:
7.1) all'alinea, le parole: «della partecipazione indicata
nei commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «della
partecipazione indicata nel comma 1»;
7.2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) operazioni di fusione, di scissione o di conferimento
in natura;»;
8) al comma 6, le parole: «della partecipazione indicata nei
commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «della
partecipazione indicata nel comma 1»;
g) all'articolo 107:
1) al comma 1, alinea, le parole: «sessanta per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«La Consob stabilisce con regolamento le modalita' di
approvazione dell'offerta, prevedendo l'uso di comunicazioni
elettroniche da parte degli intermediari depositari delle azioni,
salva diversa volonta' dei titolari dei conti indicati nell'articolo
83-quater, comma 3. Tali comunicazioni consentono ai titolari di
esprimere il proprio giudizio sull'offerta in via telematica. Possono
esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1,
lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.».
3) al comma 3:
3.1) all'alinea, le parole: «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti «sei mesi»;
3.2) alla lettera b), dopo le parole: «di fusione o di
scissione» sono inserite le seguenti: «da cui consegua la revoca
dalla quotazione».
h) all'articolo 108, comma 5, le parole: «di quello dell'offerta,
ma» sono sostituite dalle seguenti: «di quello dell'offerta. Nel caso
in cui in tale offerta siano offerti strumenti finanziari diversi da
titoli ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato
dell'Unione europea,», e le parole: «in contanti» sono sostituite
dalle seguenti: «in denaro»;
i) all'articolo 109, comma 2, le parole: «, anche nullo, di cui
all'articolo 122» sono sostituite dalle seguenti: «rilevante ai sensi
dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera a)»;
l) all'articolo 111:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «offerta pubblica
totalitaria» sono inserite le seguenti: «o di acquisto ai sensi
dell'articolo 108, comma 2,», le parole: «novantacinque per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento», e dopo le parole:
«per l'accettazione dell'offerta» sono inserite le seguenti: «ovvero
dall'acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «novantacinque per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui
l'offerente, a seguito di offerta pubblica di acquisto totalitaria
avente a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli, venga a
detenere una percentuale almeno pari al 90 per cento di tali
strumenti finanziari.».
m) l'articolo 112 e' abrogato;
n) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:
«Art. 112-bis (Acquisto totalitario su autorizzazione dei
soci). - 1. Le societa' italiane quotate possono decidere, con
deliberazione dell'assemblea straordinaria, di far acquistare a un
soggetto individuato dall'organo amministrativo la totalita' delle
azioni della societa' stessa secondo la procedura prevista dal
presente articolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, il corrispettivo, esclusivamente
in denaro, non puo' essere inferiore alla media ponderata dei prezzi
di chiusura delle azioni nei sei mesi che precedono la comunicazione
di cui al comma 3 o all'eventuale maggiore prezzo pagato
dall'acquirente o da persone che agiscono di concerto con il medesimo
per acquisti intervenuti nel medesimo periodo.
3. L'organo amministrativo, valutato l'interesse della societa'
su conforme parere di un comitato di amministratori indipendenti,
individua il potenziale acquirente sulla base di una proposta di
acquisto vincolante e irrevocabile e a parita' di condizioni per
tutti i possessori dei medesimi titoli, dandone senza indugio
comunicazione alla Consob e al pubblico.
4. L'organo amministrativo redige una relazione illustrativa
contenente ogni dato utile per l'apprezzamento della proposta di
acquisto, le proprie valutazioni e il parere motivato degli
amministratori indipendenti sulla proposta e sulla congruita' del
corrispettivo. La relazione illustrativa e' notificata, entro venti
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, alla Consob, che ne
verifica la conformita' a quanto stabilito dal regolamento di cui al
comma 7, lettera a). Decorso il termine di quindici giorni dalla
notifica, la relazione e' messa a disposizione del pubblico con le
modalita' previste nel regolamento di cui al comma 7. Tra la data
della pubblicazione della relazione illustrativa e l'assemblea
straordinaria non possono decorrere meno di trenta giorni. In ogni
caso, nell'ipotesi in cui, per l'acquisto totalitario, la normativa
di settore richieda autorizzazioni delle autorita' competenti,
l'assemblea straordinaria non puo' adottare la deliberazione di cui
al comma 5 se non constino le predette autorizzazioni.
5. L'assemblea straordinaria delibera la cessione di cui al
comma 1 con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale
sociale rappresentato in assemblea. La deliberazione richiede,
altresi', il voto favorevole della maggioranza dei soci
dell'emittente, presenti in assemblea, diversi:
a) dal socio che abbia presentato la proposta e dalle persone
che agiscono di concerto con il medesimo, se gia' azionisti della
societa';
b) dal socio o dai soci che detengano, anche di concerto tra
loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purche'
superiore a un decimo del capitale sociale.
6. Le limitazioni al diritto di voto previste nei patti
parasociali non hanno effetto nelle assemblee chiamate a deliberare
ai sensi del comma 5. La deliberazione deve risultare da verbale
redatto da un notaio ed e' depositata e iscritta a norma
dell'articolo 2436 del codice civile. Il trasferimento delle azioni
ha effetto con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese o alla diversa data stabilita nella deliberazione stessa,
previa comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto
presso una banca alla societa' emittente, che provvede alle
conseguenti annotazioni nel libro dei soci. Le limitazioni al
trasferimento delle azioni previste nello statuto e nei patti
parasociali non hanno effetto nei confronti dell'acquirente.
7. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione
del presente articolo. In particolare, la Consob disciplina con
regolamento:
a) il contenuto della comunicazione e del parere degli
amministratori indipendenti di cui al comma 3, il contenuto della
relazione illustrativa di cui al comma 4 e le relative modalita' di
pubblicazione;
b) le garanzie di esatto adempimento che devono essere
fornite dall'acquirente;
c) le ipotesi in cui tra la data della comunicazione di cui
al comma 3 e il giorno antecedente l'assemblea straordinaria sia
promossa un'offerta pubblica di acquisto sulle medesime azioni della
societa';
d) i presidi di correttezza e di trasparenza delle operazioni
sulle azioni oggetto di cessione;
e) gli effetti sul corrispettivo della proposta degli
acquisti di azioni che ne sono oggetto, effettuati dall'acquirente o
dalle persone che agiscono di concerto con esso dalla comunicazione
di cui al comma 3.
8. In pendenza della procedura di vendita totalitaria la Consob
puo':
a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme
regolamentari;
b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni,
nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali
da non consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio
informato sulla proposta;
c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione
delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).
9. La Consob puo' imporre che l'acquisto avvenga a un prezzo
superiore a quello determinato nella proposta anche se formulata ai
sensi del comma 2, quando vi sia stata collusione tra il potenziale
acquirente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e
uno o piu' soci della societa' le cui azioni formano oggetto
dell'acquisto, oppure nei casi in cui vi sia il fondato sospetto che
i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.
10. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza
sul rispetto delle disposizioni del presente articolo, la Consob
esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e
b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente
articolo o delle norme regolamentari si applica l'articolo
187-octies.
11. In presenza di notizie o indiscrezioni diffuse tra il
pubblico in merito a una possibile procedura di vendita totalitaria e
di irregolarita' nell'andamento del mercato dei titoli interessati,
ai potenziali acquirenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6. In
particolare, la Consob puo' stabilire un termine entro il quale il
potenziale acquirente deve rendere nota la decisione di formulare una
proposta di acquisto. In caso di silenzio o di diniego, il potenziale
acquirente non puo' presentare una proposta avente oggetto titoli del
medesimo emittente nei successivi sei mesi.
12. Fermo restando quanto previsto dal titolo III, capo I, agli
emittenti, agli acquirenti, alle persone che agiscono di concerto con
essi, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data
della comunicazione prevista dal comma 3, e fino a sei mesi dal
trasferimento delle azioni.».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo degli articoli 101-bis, 101-ter,
102, 103, 106, 107, 108, 109 e 111 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 101-bis Definizioni e ambito applicativo
1. Ai fini del presente capo si intendono per «societa'
italiane quotate» le societa' con sede legale nel
territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato di uno Stato dell'Unione
europea.
2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis,
per «titoli» si intendono gli strumenti finanziari che
attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a
specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o
straordinaria.
3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma
3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che
pone a carico dell'offerente o della societa' emittente
specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti
o dei loro rappresentanti, nonche' gli articoli 104,
104-bis e 104-ter, non si applicano alle:
a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad
oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;
b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non
hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di
voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;
c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse
da chi detiene individualmente, direttamente o
indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa';
d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto
azioni proprie.
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob
puo' individuare con regolamento le offerte pubbliche di
acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti
finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni
della presente Sezione non si applicano in tutto o in
parte, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate
all'articolo 91.
4. Per «persone che agiscono di concerto» si intendono
i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un
accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorche'
invalido o inefficace, volto ad acquisire o rafforzare il
controllo della societa' emittente o a contrastare il
conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio.
4-bis. I soggetti di seguito indicati si presumono
persone che agiscono di concerto, ai sensi del comma 4,
salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al
medesimo comma 4:
a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto
dall'articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a), b), c) e
d);
b) un soggetto, il suo controllante, e le societa' da
esso controllate;
c) le societa' sottoposte a comune controllo;
d) una societa' e i suoi amministratori, componenti del
consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori
generali.
4-ter. La Consob individua con regolamento:
a) gli ulteriori casi per i quali si presume che i
soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto
ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono
le condizioni di cui al medesimo comma;
b) i casi nei quali la cooperazione tra piu' soggetti
non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.
4-quater. Sono "parti interessate" l'offerente,
l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di
controllo, le societa' sottoposte a comune controllo con
essi, le societa' ad essi collegate, i componenti dei
relativi organi di amministrazione e controllo, i soci
dell'offerente o dell'emittente aderenti a uno dei patti
oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 122 nonche'
coloro che operano di concerto con l'offerente o
l'emittente.".
"Art. 101-ter Autorita' di vigilanza e diritto
applicabile
1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto
o di scambio in conformita' alle disposizioni del presente
capo.
2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e
le autorita' degli altri Stati dell'Unione europea con
riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio,
aventi ad oggetto titoli di societa' regolate dal diritto
di uno Stato dell'Unione europea, e strumentali o
successive all'acquisizione del controllo secondo il
diritto nazionale della societa' emittente, si osservano le
disposizioni seguenti.
3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte
pubbliche:
a) aventi a oggetto titoli emessi da una societa' la
cui sede legale e' situata nel territorio italiano e
ammessi alla negoziazione su uno o piu' mercati
regolamentati italiani;
b) aventi ad oggetto titoli emessi da una societa' la
cui sede legale e' situata in uno Stato dell'Unione europea
diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione
esclusivamente su mercati regolamentati italiani;
c) aventi ad oggetto titoli emessi da una societa' la
cui sede legale e' situata in uno Stato dell'Unione europea
diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e di altri Stati dell'Unione europea
diversi da quello dove la societa' ha la propria sede
legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla
negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero,
qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta
alla negoziazione contemporaneamente sui mercati
regolamentati italiani e di altri Stati dell'Unione
europea, nel caso in cui la societa' emittente scelga la
Consob quale autorita' di vigilanza, informandone i
suddetti mercati e le loro autorita' di vigilanza il primo
giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con
regolamento le modalita' e i termini per la comunicazione
al pubblico della decisione della societa' emittente
relativa alla scelta dell'autorita' competente per la
vigilanza sull'offerta.
4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorita' di
vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c),
sono disciplinate dal diritto italiano le questioni
inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con
particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla
decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al
contenuto del documento di offerta e alla divulgazione
dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione
che deve essere fornita ai dipendenti della societa'
emittente, per le questioni di diritto societario con
particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui
superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di
acquisto, alle deroghe a tale obbligo, all'obbligo di
acquisto, al diritto di acquisto e alle condizioni in
presenza delle quali l'organo di amministrazione della
societa' emittente puo' compiere atti od operazioni che
possano contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta, le norme applicabili e l'autorita' competente
sono quelle dello Stato membro in cui la societa' emittente
ha la propria sede legale.
5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli
emessi da societa' la cui sede legale e' situata nel
territorio italiano e ammessi alla negoziazione
esclusivamente su uno o piu' mercati regolamentati di altri
Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le
materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorita'
competente in relazione ad esse e' la Consob.".
"Art. 102 Obblighi degli offerenti e poteri
interdittivi
1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di
promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente
resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i
contenuti e le modalita' di pubblicazione della
comunicazione.
2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il
consiglio di amministrazione o di gestione della societa'
emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi
rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di
rappresentanti, i lavoratori stessi.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2,
l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque
non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato
alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine
il documento d'offerta e' dichiarato irricevibile e
l'offerente non puo' promuovere un'ulteriore offerta avente
a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei
successivi dodici mesi.
3-bis. Il documento d'offerta e' redatto in un formato
leggibile in via automatizzata, in italiano o in una lingua
comunemente utilizzata nel mondo della finanza
internazionale a scelta dell'offerente. Se il documento e'
redatto in una lingua diversa dall'italiano, e' predisposta
una nota di sintesi in italiano.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione del
documento d'offerta, la Consob lo approva se esso e' idoneo
a consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio con
cognizione di causa sull'offerta. Con l'approvazione la
Consob puo' indicare all'offerente informazioni integrative
da fornire, specifiche modalita' di pubblicazione del
documento d'offerta nonche' particolari garanzie da
prestare. Il termine e' di trenta giorni per le offerte
aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non
quotati o negoziati in sistemi multilaterali di
negoziazione. Qualora sussistano gravi carenze informative,
la Consob puo' sospendere tali termini, per una sola volta,
fino alla ricezione delle informazioni mancanti. Tali
informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla
Consob, comunque non superiore a quindici giorni.
Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la
normativa di settore richieda autorizzazioni di altre
autorita' ai sensi della disciplina applicabile, la Consob
approva il documento d'offerta entro dieci giorni dalla
comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i
termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si
considera approvato.
4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio
che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di
debito, l'offerente puo' richiedere alla Consob che
l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni
del presente capo, alla disciplina delle offerte al
pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I
del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla
presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove
cio' non contrasti con le finalita' indicate nell'articolo
91.
5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il
consiglio di amministrazione o di gestione della societa'
emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi
rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di
rappresentanti, ai lavoratori stessi.
6. In pendenza dell'offerta la Consob puo':
a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo
o delle norme regolamentari;
b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta
giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti
in precedenza tali da non consentire ai destinatari di
pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;
c) dichiararla decaduta, in caso di accertata
violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella
lettera a).
7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di
vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente
capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo
115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque
appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni del presente capo o delle
norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.
8. In presenza di notizie o indiscrezioni diffuse tra
il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di
acquisto o scambio, ai potenziali offerenti si applica
l'articolo 114, commi 5 e 6. La Consob puo' stabilire un
termine entro il quale il potenziale offerente deve rendere
nota al mercato la decisione di promuovere un'offerta. In
caso di silenzio o diniego, l'offerente non puo' promuovere
un'offerta avente a oggetto titoli del medesimo emittente
nei successivi dodici mesi.".
"Art. 103 Svolgimento dell'offerta
1. L'offerta e' irrevocabile. Ogni clausola contraria
e' nulla. L'offerta e' rivolta a parita' di condizioni a
tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano
oggetto.
2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, alle
parti interessate nonche' agli intermediari incaricati di
raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114,
commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista
dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla
chiusura dell'offerta.
3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente
diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per
l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla
medesima. Per le societa' organizzate secondo il sistema
con consiglio di sorveglianza il comunicato, eventualmente
congiunto, e' approvato dal consiglio di gestione e dal
consiglio di sorveglianza.
3-bis. Il comunicato contiene altresi' una valutazione
degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avra'
sugli interessi dell'impresa, nonche' sull'occupazione e la
localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla
sua diffusione, il comunicato e' trasmesso ai
rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro
mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo
utile, al comunicato e' allegato il parere dei
rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni
sull'occupazione.
4. La Consob detta con regolamento disposizioni di
attuazione della presente sezione e, in particolare,
disciplina:
a) il contenuto del documento d'offerta, nonche' le
modalita' per la pubblicazione del documento e per lo
svolgimento dell'offerta;
a-bis) la procedura di approvazione del documento di
esenzione previsto dall'articolo 1, paragrafo 6-bis, del
regolamento prospetto, qualora i titoli siano offerti come
corrispettivo nell'ambito di un'offerta pubblica di
scambio;
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui
prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli
acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto,
effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di
concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo
102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi
successivi alla chiusura di questa;
d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e
quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci,
effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;
e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati
da autorita' di vigilanza di altri Stati dell'Unione
europea o da autorita' di vigilanza di Stati
extracomunitari con le quali vi siano accordi di
cooperazione;
f) le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti da
essa adottati ai sensi della presente sezione.
5.".
"Art. 106 Offerta pubblica di acquisto totalitaria
1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di
maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una
partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento
ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al
trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica
di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato in loro possesso.
1-bis. (abrogato)
1-ter. (abrogato)
2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e'
promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a
quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che
agiscono di concerto con il medesimo, nei sei mesi
anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma
1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora
il superamento della soglia indicata nel comma 1 sia
avvenuto a seguito dell'acquisto di azioni di cui
all'articolo 127-sexies l'offerta su tutte le categorie di
titoli e' promossa al medesimo prezzo pagato per l'acquisto
delle predette azioni. Qualora non siano stati effettuati
acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima
categoria nel periodo indicato, l'offerta e' promossa per
tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a
quello medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi o
del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si
applica, in mancanza di acquisti a un prezzo piu' elevato,
in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di
voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo
127-quinquies.
2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere
costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano
ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
uno Stato dell'Unione europea ovvero l'offerente o le
persone che agiscono di concerto con questi, abbia
acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di
cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli
che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di
voto esercitabili nell'assemblea della societa' i cui
titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre
ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al
corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:
a) la partecipazione indicata nel comma 1 e' acquisita
mediante l'acquisto di partecipazioni o la maggiorazione
dei diritti di voto, in societa' il cui patrimonio e'
prevalentemente costituito da titoli emessi da altra
societa' di cui all'articolo 105, comma 1;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti ovvero a
maggiorazione dei diritti di voto superiori al 10 per cento
del numero complessivo dei diritti di voto da parte di
coloro che gia' detengono la partecipazione indicata nel
comma 1 senza detenere la maggioranza dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu'
elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale
prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da
eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano
stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle
persone che agiscono di concerto con il medesimo nel
periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di
compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a
condizioni di mercato e nell'ambito della gestione
ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero
beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
d) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu'
elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela
degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti
circostanze:
1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto
con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un
prezzo piu' elevato di quello pagato per l'acquisto di
titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone
che agiscono di concerto con il medesimo e uno o piu'
venditori;
3) ;
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato
siano stati oggetto di manipolazione.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con
regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di
titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto
sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale
da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a
quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma
1.
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del
comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel
regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).
3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3,
lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che cio'
sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto
esercizio successivo alla quotazione.
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la
partecipazione indicata nel comma 1 e' detenuta a seguito
di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a
tutti i possessori di titoli per la totalita' dei titoli in
loro possesso, purche', nel caso di offerta pubblica di
scambio, siano offerti titoli ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia
offerto come alternativa un corrispettivo in denaro.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui
il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o
nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta
ove sia realizzato in presenza di uno o piu' soci che
detengono il controllo o sia determinato da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in
crisi;
b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105
tra soggetti legati da rilevanti rapporti di
partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
d) operazioni ovvero superamenti della soglia di
carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione, di scissione o di
conferimento in natura;
f) acquisti a titolo gratuito.
5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie
sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti
di voto conseguente a un'operazione di fusione,
trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale
realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023,
n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una
modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto,
sulla societa' risultante da dette operazioni.
6. La Consob puo', con provvedimento motivato, disporre
che il superamento della partecipazione indicata nel comma
1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di
offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di
cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel
regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.".
"Art. 107 Offerta pubblica di acquisto preventiva
1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi
4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo
articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione
viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il cinquanta
per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto
con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura
superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a
termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti
la comunicazione alla CONSOB prevista dall'articolo 102,
comma 1, ne' durante l'offerta;
b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata
all'approvazione di tanti possessori di titoli che
possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal
computo i titoli detenuti, in conformita' dei criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b),
dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa,
se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento,
e dalle persone che agiscono di concerto con lui;
c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della
sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e
b).
2. La Consob stabilisce con regolamento le modalita' di
approvazione dell'offerta, prevedendo l'uso di
comunicazioni elettroniche da parte degli intermediari
depositari delle azioni, salva diversa volonta' dei
titolari dei conti indicati nell'articolo 83-quater, comma
3. Tali comunicazioni consentono ai titolari di esprimere
il proprio giudizio sull'offerta in via telematica. Possono
esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del
comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.
Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi
del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi
aderiscono.
3. L'offerente e' tenuto a promuovere l'offerta
pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei sei mesi
successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:
a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di
concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di
partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche
mediante contratti a termine con scadenza successiva;
b) la societa' emittente abbia deliberato operazioni di
fusione o di scissione da cui consegua la revoca dalla
quotazione.".
"Art. 108 Obbligo di acquisto
1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di
un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno
pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato
da titoli in una societa' italiana quotata ha l'obbligo di
acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo
sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia
stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a
detenere una partecipazione superiore al novanta per cento
del capitale rappresentato da titoli ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di
acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non
ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo
sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per
le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per
cento.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di
cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta
pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di
offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito
dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del
novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso
nell'offerta.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il
corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto
anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o
del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio
dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma
1, o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014,
ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere
dell'obbligo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di
cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di
quello dell'offerta. Nel caso in cui in tale offerta siano
offerti strumenti finanziari diversi da titoli ammessi alla
negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione
europea, il possessore dei titoli puo' sempre esigere che
gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in
denaro, determinato in base a criteri generali definiti
dalla Consob con regolamento.
6. Se il corrispettivo offerto e' pari a quello
proposto nell'offerta precedente l'obbligo puo' essere
adempiuto attraverso una riapertura dei termini della
stessa.
7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione
del presente articolo riguardanti in particolare:
a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del
presente articolo;
b) i termini entro i quali i possessori dei titoli
residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
c) la procedura da seguire per la determinazione del
prezzo.".
"Art. 109 Acquisto di concerto
1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti
dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di
concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti
effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione
complessiva superiore alle percentuali indicate nei
predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a
coloro che agiscono di concerto, a seguito di
maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei
diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti
di voto in misura superiore alle percentuali indicate
nell'articolo 106.
2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la
detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle
percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce
effetto della stipula di un patto rilevante ai sensi
dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera a), salvo che
gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione
complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici
mesi precedenti la stipulazione del patto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
fattispecie di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis,
assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai
soggetti che detengono partecipazioni.".
"Art. 111 Diritto di acquisto
1. L'offerente che venga a detenere a seguito di
offerta pubblica o di acquisto ai sensi dell'articolo 108,
comma 2, totalitaria una partecipazione almeno pari al 90
per cento del capitale rappresentato da titoli in una
societa' italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli
residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per
l'accettazione dell'offerta ovvero dall'acquisto ai sensi
dell'articolo 108, comma 2, se ha dichiarato nel documento
d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, il diritto
di acquisto puo' essere esercitato soltanto per le
categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la
soglia del 90 per cento.
1-bis. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui
l'offerente, a seguito di offerta pubblica di acquisto
totalitaria avente a oggetto strumenti finanziari diversi
dai titoli, venga a detenere una percentuale almeno pari al
90 per cento di tali strumenti finanziari.
2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere
sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e
5.
3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della
comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto
presso una banca alla societa' emittente, che provvede alle
conseguenti annotazioni nel libro dei soci.".