Art. 5 
 
Modifiche  al  titolo  II  della  parte  IV  del  testo  unico  delle
  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui  al
  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al titolo II della parte IV del testo unico  delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria  di  cui   al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 100-bis e' abrogato; 
    b) all'articolo 101-bis: 
      1) al comma 1, le parole: «Stato comunitario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Stato dell'Unione europea»; 
      2) al comma 4, le parole: «acquisire, mantenere  o  rafforzare»
sono sostituite dalle seguenti: «acquisire o rafforzare»; 
      3) al comma 4-bis, alinea, le  parole:  «Sono,  in  ogni  caso,
persone che agiscono di concerto» sono sostituite dalle seguenti:  «I
soggetti di seguito indicati si presumono  persone  che  agiscono  di
concerto, ai sensi del comma 4, salvo che provino che  non  ricorrono
le condizioni di cui al medesimo comma 4»; 
      4) al comma 4-ter: 
        4.1) all'alinea, le parole: «Fermo restando il  comma  4-bis,
la» sono sostituite dalla seguente: «La»; 
        4.2) alla lettera a), le parole:  «i  casi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «gli ulteriori casi»; 
      5) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: 
        «4-quater. Sono "parti interessate" l'offerente, l'emittente,
i soggetti ad essi legati  da  rapporti  di  controllo,  le  societa'
sottoposte  a  comune  controllo  con  essi,  le  societa'  ad   essi
collegate, i componenti dei  relativi  organi  di  amministrazione  e
controllo, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti a uno  dei
patti oggetto di comunicazione ai  sensi  dell'articolo  122  nonche'
coloro che operano di concerto con l'offerente o l'emittente.»; 
    c) all'articolo 101-ter: 
      1) le parole: «comunitari» e «comunitario», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 
      2) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «deroghe a tale
obbligo» sono inserite le seguenti: «, all'obbligo  di  acquisto,  al
diritto di acquisto»; 
    d) all'articolo 102: 
      1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Il documento  d'offerta  e'  redatto  in  un  formato
leggibile  in  via  automatizzata,  in  italiano  o  in  una   lingua
comunemente utilizzata  nel  mondo  della  finanza  internazionale  a
scelta dell'offerente. Se il  documento  e'  redatto  in  una  lingua
diversa  dall'italiano,  e'  predisposta  una  nota  di  sintesi   in
italiano.»; 
      2) al comma 4: 
        2.1) al primo periodo, le  parole:  «fondato  giudizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «giudizio con cognizione di causa»; 
        2.2) al quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «Qualora
sussistano gravi carenze informative, la Consob puo' sospendere  tali
termini, per una sola volta, fino alla ricezione  delle  informazioni
mancanti.»; 
        2.3) al sesto periodo, dopo  le  parole:  «autorizzazioni  di
altre  autorita'»  sono  inserite  le  seguenti:  «ai   sensi   della
disciplina applicabile», e le parole: «cinque giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci giorni»; 
      3) al comma 8: 
        3.1)  le  parole:  «In  presenza  di  indiscrezioni  comunque
diffuse» sono sostituite dalle seguenti: «In presenza  di  notizie  o
indiscrezioni  diffuse»,   e   le   parole:   «e   di   irregolarita'
nell'andamento del mercato dei titoli interessati» sono soppresse; 
        3.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: 
          «La Consob puo' stabilire un  termine  entro  il  quale  il
potenziale offerente deve rendere nota al  mercato  la  decisione  di
promuovere un'offerta. In caso di silenzio o diniego, l'offerente non
puo' promuovere un'offerta  avente  a  oggetto  titoli  del  medesimo
emittente nei successivi dodici mesi.»; 
    e) all'articolo 103: 
      1) al comma 2, le parole: «agli emittenti, agli offerenti, alle
persone che agiscono di concerto con  essi,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle parti interessate»; 
      2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «modello dualistico»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «sistema   con   consiglio   di
sorveglianza»; 
      3) al comma 4: 
        3.1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) la  procedura  di  approvazione  del  documento  di
esenzione previsto dall'articolo 1, paragrafo 6-bis, del  regolamento
prospetto,  qualora  i  titoli  siano  offerti   come   corrispettivo
nell'ambito di un'offerta pubblica di scambio;»; 
        3.2) alla lettera e), la parola: «comunitari»  e'  sostituita
dalle seguenti: «dell'Unione europea». 
    f) all'articolo 106: 
      1) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 
      2) al comma 2: 
        2.1)  le  parole:  «dodici  mesi»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «sei mesi»; 
        2.2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Qualora
il superamento della soglia indicata  nel  comma  1  sia  avvenuto  a
seguito  dell'acquisto  di  azioni  di  cui  all'articolo  127-sexies
l'offerta su tutte le categorie di titoli  e'  promossa  al  medesimo
prezzo pagato per l'acquisto delle predette azioni.»; 
      3) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola: «comunitario» e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 
      4) al comma 3, 
        4.1) alla lettera a), le parole: «nei commi 1, 1-bis e 1-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»; 
        4.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) l'obbligo di offerta  consegue  ad  acquisti  ovvero  a
maggiorazione dei diritti di voto  superiori  al  10  per  cento  del
numero complessivo dei diritti di voto da parte di  coloro  che  gia'
detengono la partecipazione indicata nel comma 1  senza  detenere  la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;»; 
      5) al comma 3-bis, le parole: «la partecipazione  indicata  nei
commi  1,  1-bis  e  1-ter.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
partecipazione indicata nel comma 1.»; 
      6) al comma 4, le parole: «nei commi 1, 1-bis  e  1-ter,»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel comma  1»,  la  parola  «quotati»  e'
sostituita dalle seguenti: «ammessi alla negoziazione», e  la  parola
«contanti» e' sostituita dalla seguente: «denaro»; 
      7) al comma 5: 
        7.1) all'alinea, le parole:  «della  partecipazione  indicata
nei commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della
partecipazione indicata nel comma 1»; 
        7.2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
          «e) operazioni di fusione, di scissione o  di  conferimento
in natura;»; 
      8) al comma 6, le parole: «della  partecipazione  indicata  nei
commi 1, 1-bis  e  1-ter»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
partecipazione indicata nel comma 1»; 
    g) all'articolo 107: 
      1) al comma 1, alinea, le parole:  «sessanta  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»; 
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
        «La  Consob  stabilisce  con  regolamento  le  modalita'   di
approvazione  dell'offerta,   prevedendo   l'uso   di   comunicazioni
elettroniche da parte degli  intermediari  depositari  delle  azioni,
salva diversa volonta' dei titolari dei conti indicati  nell'articolo
83-quater, comma 3. Tali  comunicazioni  consentono  ai  titolari  di
esprimere il proprio giudizio sull'offerta in via telematica. Possono
esprimere il proprio giudizio sull'offerta  ai  sensi  del  comma  1,
lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.». 
      3) al comma 3: 
        3.1) all'alinea, le parole:  «dodici  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti «sei mesi»; 
        3.2) alla lettera b),  dopo  le  parole:  «di  fusione  o  di
scissione» sono inserite le seguenti:  «da  cui  consegua  la  revoca
dalla quotazione». 
    h) all'articolo 108, comma 5, le parole: «di quello dell'offerta,
ma» sono sostituite dalle seguenti: «di quello dell'offerta. Nel caso
in cui in tale offerta siano offerti strumenti finanziari diversi  da
titoli  ammessi  alla  negoziazione  su  un   mercato   regolamentato
dell'Unione europea,», e le parole:  «in  contanti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in denaro»; 
    i) all'articolo 109, comma 2, le parole: «, anche nullo,  di  cui
all'articolo 122» sono sostituite dalle seguenti: «rilevante ai sensi
dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera a)»; 
    l) all'articolo 111: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «offerta  pubblica
totalitaria» sono inserite le  seguenti:  «o  di  acquisto  ai  sensi
dell'articolo 108, comma 2,», le parole:  «novantacinque  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»,  e  dopo  le  parole:
«per l'accettazione dell'offerta» sono inserite le seguenti:  «ovvero
dall'acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2»; 
        1.2) al secondo periodo, le parole: «novantacinque per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Il  comma  1  si  applica  anche  nel  caso  in  cui
l'offerente, a seguito di offerta pubblica  di  acquisto  totalitaria
avente a oggetto strumenti finanziari diversi  dai  titoli,  venga  a
detenere una  percentuale  almeno  pari  al  90  per  cento  di  tali
strumenti finanziari.». 
    m) l'articolo 112 e' abrogato; 
    n) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 
      «Art.  112-bis  (Acquisto  totalitario  su  autorizzazione  dei
soci). - 1.  Le  societa'  italiane  quotate  possono  decidere,  con
deliberazione dell'assemblea straordinaria, di far  acquistare  a  un
soggetto individuato dall'organo amministrativo  la  totalita'  delle
azioni della  societa'  stessa  secondo  la  procedura  prevista  dal
presente articolo. 
      2. Nel caso di cui al comma 1, il corrispettivo, esclusivamente
in denaro, non puo' essere inferiore alla media ponderata dei  prezzi
di chiusura delle azioni nei sei mesi che precedono la  comunicazione
di  cui  al  comma  3  o   all'eventuale   maggiore   prezzo   pagato
dall'acquirente o da persone che agiscono di concerto con il medesimo
per acquisti intervenuti nel medesimo periodo. 
      3. L'organo amministrativo, valutato l'interesse della societa'
su conforme parere di un  comitato  di  amministratori  indipendenti,
individua il potenziale acquirente sulla  base  di  una  proposta  di
acquisto vincolante e irrevocabile e  a  parita'  di  condizioni  per
tutti  i  possessori  dei  medesimi  titoli,  dandone  senza  indugio
comunicazione alla Consob e al pubblico. 
      4. L'organo amministrativo redige  una  relazione  illustrativa
contenente ogni dato utile  per  l'apprezzamento  della  proposta  di
acquisto,  le  proprie  valutazioni  e  il  parere   motivato   degli
amministratori indipendenti sulla proposta  e  sulla  congruita'  del
corrispettivo. La relazione illustrativa e' notificata,  entro  venti
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,  alla  Consob,  che  ne
verifica la conformita' a quanto stabilito dal regolamento di cui  al
comma 7, lettera a). Decorso il  termine  di  quindici  giorni  dalla
notifica, la relazione e' messa a disposizione del  pubblico  con  le
modalita' previste nel regolamento di cui al comma  7.  Tra  la  data
della  pubblicazione  della  relazione  illustrativa  e   l'assemblea
straordinaria non possono decorrere meno di trenta  giorni.  In  ogni
caso, nell'ipotesi in cui, per l'acquisto totalitario,  la  normativa
di  settore  richieda  autorizzazioni  delle  autorita'   competenti,
l'assemblea straordinaria non puo' adottare la deliberazione  di  cui
al comma 5 se non constino le predette autorizzazioni. 
      5. L'assemblea straordinaria delibera la  cessione  di  cui  al
comma 1 con il voto favorevole di  almeno  tre  quarti  del  capitale
sociale  rappresentato  in  assemblea.  La  deliberazione   richiede,
altresi',   il   voto   favorevole   della   maggioranza   dei   soci
dell'emittente, presenti in assemblea, diversi: 
        a) dal socio che abbia presentato la proposta e dalle persone
che agiscono di concerto con il medesimo,  se  gia'  azionisti  della
societa'; 
        b) dal socio o dai soci che detengano, anche di concerto  tra
loro,  la  partecipazione  di  maggioranza  anche  relativa   purche'
superiore a un decimo del capitale sociale. 
      6. Le  limitazioni  al  diritto  di  voto  previste  nei  patti
parasociali non hanno effetto nelle assemblee chiamate  a  deliberare
ai sensi del comma 5. La  deliberazione  deve  risultare  da  verbale
redatto  da  un  notaio  ed  e'  depositata  e   iscritta   a   norma
dell'articolo 2436 del codice civile. Il trasferimento  delle  azioni
ha effetto con l'iscrizione della deliberazione  nel  registro  delle
imprese o alla diversa data  stabilita  nella  deliberazione  stessa,
previa comunicazione dell'avvenuto deposito del  prezzo  di  acquisto
presso  una  banca  alla  societa'  emittente,  che   provvede   alle
conseguenti  annotazioni  nel  libro  dei  soci.  Le  limitazioni  al
trasferimento  delle  azioni  previste  nello  statuto  e  nei  patti
parasociali non hanno effetto nei confronti dell'acquirente. 
      7. La Consob detta con regolamento disposizioni  di  attuazione
del presente articolo.  In  particolare,  la  Consob  disciplina  con
regolamento: 
        a) il  contenuto  della  comunicazione  e  del  parere  degli
amministratori indipendenti di cui al comma  3,  il  contenuto  della
relazione illustrativa di cui al comma 4 e le relative  modalita'  di
pubblicazione; 
        b) le  garanzie  di  esatto  adempimento  che  devono  essere
fornite dall'acquirente; 
        c) le ipotesi in cui tra la data della comunicazione  di  cui
al comma 3 e il  giorno  antecedente  l'assemblea  straordinaria  sia
promossa un'offerta pubblica di acquisto sulle medesime azioni  della
societa'; 
        d) i presidi di correttezza e di trasparenza delle operazioni
sulle azioni oggetto di cessione; 
        e)  gli  effetti  sul  corrispettivo  della  proposta   degli
acquisti di azioni che ne sono oggetto, effettuati dall'acquirente  o
dalle persone che agiscono di concerto con esso  dalla  comunicazione
di cui al comma 3. 
      8. In pendenza della procedura di vendita totalitaria la Consob
puo': 
        a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato  sospetto
di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle  norme
regolamentari; 
        b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni,
nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza  tali
da  non  consentire  ai  destinatari  di  pervenire  ad  un  giudizio
informato sulla proposta; 
        c) dichiararla decaduta,  in  caso  di  accertata  violazione
delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a). 
      9. La Consob puo' imporre che l'acquisto avvenga  a  un  prezzo
superiore a quello determinato nella proposta anche se  formulata  ai
sensi del comma 2, quando vi sia stata collusione tra  il  potenziale
acquirente o le persone che agiscono di concerto con  il  medesimo  e
uno o  piu'  soci  della  societa'  le  cui  azioni  formano  oggetto
dell'acquisto, oppure nei casi in cui vi sia il fondato sospetto  che
i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione. 
      10. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di  vigilanza
sul rispetto delle disposizioni  del  presente  articolo,  la  Consob
esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere  a)  e
b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso  di
fondato  sospetto  di  violazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo  o  delle  norme   regolamentari   si   applica   l'articolo
187-octies. 
      11. In presenza di  notizie  o  indiscrezioni  diffuse  tra  il
pubblico in merito a una possibile procedura di vendita totalitaria e
di irregolarita' nell'andamento del mercato dei  titoli  interessati,
ai potenziali acquirenti si applica l'articolo 114, commi 5 e  6.  In
particolare, la Consob puo' stabilire un termine entro  il  quale  il
potenziale acquirente deve rendere nota la decisione di formulare una
proposta di acquisto. In caso di silenzio o di diniego, il potenziale
acquirente non puo' presentare una proposta avente oggetto titoli del
medesimo emittente nei successivi sei mesi. 
      12. Fermo restando quanto previsto dal titolo III, capo I, agli
emittenti, agli acquirenti, alle persone che agiscono di concerto con
essi, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e  115  dalla  data
della comunicazione prevista dal comma 3,  e  fino  a  sei  mesi  dal
trasferimento delle azioni.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo degli  articoli  101-bis,  101-ter,
          102, 103, 106, 107, 108,  109  e  111  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 101-bis Definizioni e ambito applicativo 
              1. Ai fini del presente capo si intendono per «societa'
          italiane  quotate»  le  societa'  con   sede   legale   nel
          territorio italiano e con titoli ammessi alla  negoziazione
          in  un  mercato  regolamentato  di  uno  Stato  dell'Unione
          europea. 
              2. Ai fini del presente capo e  dell'articolo  123-bis,
          per «titoli» si  intendono  gli  strumenti  finanziari  che
          attribuiscono il diritto di  voto,  anche  limitatamente  a
          specifici    argomenti,    nell'assemblea    ordinaria    o
          straordinaria. 
              3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma
          3-bis, ogni altra disposizione  del  presente  decreto  che
          pone a carico dell'offerente  o  della  societa'  emittente
          specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti
          o  dei  loro  rappresentanti,  nonche'  gli  articoli  104,
          104-bis e 104-ter, non si applicano alle: 
              a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad
          oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli; 
              b) offerte pubbliche di  acquisto  o  scambio  che  non
          hanno ad oggetto titoli che  attribuiscono  il  diritto  di
          voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3; 
              c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio  promosse
          da   chi   detiene    individualmente,    direttamente    o
          indirettamente,  la  maggioranza  dei   diritti   di   voto
          esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa'; 
              d) offerte pubbliche  di  acquisto  aventi  ad  oggetto
          azioni proprie. 
              3-bis. Salvo quanto previsto dal  comma  3,  la  Consob
          puo' individuare con regolamento le  offerte  pubbliche  di
          acquisto  o  di  scambio,  aventi   ad   oggetto   prodotti
          finanziari diversi dai titoli, alle quali  le  disposizioni
          della presente Sezione non  si  applicano  in  tutto  o  in
          parte, ove cio' non contrasti  con  le  finalita'  indicate
          all'articolo 91. 
              4. Per «persone che agiscono di concerto» si  intendono
          i soggetti che cooperano tra  di  loro  sulla  base  di  un
          accordo, espresso o tacito, verbale  o  scritto,  ancorche'
          invalido o inefficace, volto ad acquisire o  rafforzare  il
          controllo della  societa'  emittente  o  a  contrastare  il
          conseguimento degli obiettivi  di  un'offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio. 
              4-bis. I soggetti  di  seguito  indicati  si  presumono
          persone che agiscono di concerto, ai  sensi  del  comma  4,
          salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al
          medesimo comma 4: 
              a) gli aderenti  a  un  patto,  anche  nullo,  previsto
          dall'articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a), b), c)  e
          d); 
              b) un soggetto, il suo controllante, e le  societa'  da
          esso controllate; 
              c) le societa' sottoposte a comune controllo; 
              d) una societa' e i suoi amministratori, componenti del
          consiglio  di  gestione,  o  di  sorveglianza  o  direttori
          generali. 
              4-ter. La Consob individua con regolamento: 
              a) gli ulteriori casi per i  quali  si  presume  che  i
          soggetti coinvolti siano persone che agiscono  di  concerto
          ai sensi del comma 4, salvo che provino che  non  ricorrono
          le condizioni di cui al medesimo comma; 
              b) i casi nei quali la cooperazione tra  piu'  soggetti
          non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4. 
              4-quater.   Sono   "parti   interessate"   l'offerente,
          l'emittente, i soggetti  ad  essi  legati  da  rapporti  di
          controllo, le societa' sottoposte a  comune  controllo  con
          essi, le societa'  ad  essi  collegate,  i  componenti  dei
          relativi organi di  amministrazione  e  controllo,  i  soci
          dell'offerente o dell'emittente aderenti a  uno  dei  patti
          oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 122 nonche'
          coloro  che  operano  di   concerto   con   l'offerente   o
          l'emittente.". 
              "Art.  101-ter  Autorita'  di   vigilanza   e   diritto
          applicabile 
              1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto
          o di scambio in conformita' alle disposizioni del  presente
          capo. 
              2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e
          le autorita' degli  altri  Stati  dell'Unione  europea  con
          riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o  di  scambio,
          aventi ad oggetto titoli di societa' regolate  dal  diritto
          di  uno  Stato  dell'Unione  europea,   e   strumentali   o
          successive  all'acquisizione  del  controllo   secondo   il
          diritto nazionale della societa' emittente, si osservano le
          disposizioni seguenti. 
              3. La Consob vigila  sullo  svolgimento  delle  offerte
          pubbliche: 
              a) aventi a oggetto titoli emessi da  una  societa'  la
          cui sede  legale  e'  situata  nel  territorio  italiano  e
          ammessi  alla  negoziazione   su   uno   o   piu'   mercati
          regolamentati italiani; 
              b) aventi ad oggetto titoli emessi da una  societa'  la
          cui sede legale e' situata in uno Stato dell'Unione europea
          diverso   dall'Italia   e   ammessi    alla    negoziazione
          esclusivamente su mercati regolamentati italiani; 
              c) aventi ad oggetto titoli emessi da una  societa'  la
          cui sede legale e' situata in uno Stato dell'Unione europea
          diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su  mercati
          regolamentati italiani e di altri Stati dell'Unione europea
          diversi da quello dove  la  societa'  ha  la  propria  sede
          legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla
          negoziazione su un mercato regolamentato  italiano  ovvero,
          qualora i titoli siano stati ammessi  per  la  prima  volta
          alla   negoziazione    contemporaneamente    sui    mercati
          regolamentati  italiani  e  di  altri   Stati   dell'Unione
          europea, nel caso in cui la societa'  emittente  scelga  la
          Consob  quale  autorita'  di  vigilanza,   informandone   i
          suddetti mercati e le loro autorita' di vigilanza il  primo
          giorno  della  negoziazione.  La  Consob   stabilisce   con
          regolamento le modalita' e i termini per  la  comunicazione
          al  pubblico  della  decisione  della  societa'   emittente
          relativa  alla  scelta  dell'autorita'  competente  per  la
          vigilanza sull'offerta. 
              4. Nei  casi  in  cui  la  Consob  sia  l'autorita'  di
          vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c),
          sono  disciplinate  dal  diritto  italiano   le   questioni
          inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con
          particolare riguardo agli obblighi  di  informazione  sulla
          decisione  dell'offerente  di  procedere  all'offerta,   al
          contenuto del documento  di  offerta  e  alla  divulgazione
          dell'offerta. Per le questioni  riguardanti  l'informazione
          che  deve  essere  fornita  ai  dipendenti  della  societa'
          emittente, per  le  questioni  di  diritto  societario  con
          particolare riguardo a quelle relative alla soglia  al  cui
          superamento  consegue  l'obbligo  di  offerta  pubblica  di
          acquisto, alle  deroghe  a  tale  obbligo,  all'obbligo  di
          acquisto, al diritto  di  acquisto  e  alle  condizioni  in
          presenza delle  quali  l'organo  di  amministrazione  della
          societa' emittente puo' compiere  atti  od  operazioni  che
          possano  contrastare  il  conseguimento   degli   obiettivi
          dell'offerta, le norme applicabili e l'autorita' competente
          sono quelle dello Stato membro in cui la societa' emittente
          ha la propria sede legale. 
              5. Nei casi in cui l'offerta abbia  ad  oggetto  titoli
          emessi da societa'  la  cui  sede  legale  e'  situata  nel
          territorio   italiano   e   ammessi    alla    negoziazione
          esclusivamente su uno o piu' mercati regolamentati di altri
          Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le
          materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorita'
          competente in relazione ad esse e' la Consob.". 
              "Art.   102   Obblighi   degli   offerenti   e   poteri
          interdittivi 
              1. La  decisione  ovvero  il  sorgere  dell'obbligo  di
          promuovere un'offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio
          sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente
          resi pubblici.  La  Consob  stabilisce  con  regolamento  i
          contenuti   e   le   modalita'   di   pubblicazione   della
          comunicazione. 
              2. Non appena l'offerta sia  stata  resa  pubblica,  il
          consiglio di amministrazione o di gestione  della  societa'
          emittente  e  dell'offerente  ne  informano  i   rispettivi
          rappresentanti   dei   lavoratori   o,   in   mancanza   di
          rappresentanti, i lavoratori stessi. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo  106,  comma  2,
          l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e  comunque
          non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al  comma
          1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato
          alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine
          il  documento  d'offerta  e'  dichiarato   irricevibile   e
          l'offerente non puo' promuovere un'ulteriore offerta avente
          a oggetto prodotti finanziari del  medesimo  emittente  nei
          successivi dodici mesi. 
              3-bis. Il documento d'offerta e' redatto in un  formato
          leggibile in via automatizzata, in italiano o in una lingua
          comunemente   utilizzata   nel    mondo    della    finanza
          internazionale a scelta dell'offerente. Se il documento  e'
          redatto in una lingua diversa dall'italiano, e' predisposta
          una nota di sintesi in italiano. 
              4.  Entro  quindici  giorni  dalla  presentazione   del
          documento d'offerta, la Consob lo approva se esso e' idoneo
          a consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio con
          cognizione di causa  sull'offerta.  Con  l'approvazione  la
          Consob puo' indicare all'offerente informazioni integrative
          da  fornire,  specifiche  modalita'  di  pubblicazione  del
          documento  d'offerta  nonche'   particolari   garanzie   da
          prestare. Il termine e' di trenta  giorni  per  le  offerte
          aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti  finanziari  non
          quotati   o   negoziati   in   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione. Qualora sussistano gravi carenze informative,
          la Consob puo' sospendere tali termini, per una sola volta,
          fino  alla  ricezione  delle  informazioni  mancanti.  Tali
          informazioni sono fornite entro il  termine  fissato  dalla
          Consob,  comunque  non   superiore   a   quindici   giorni.
          Nell'ipotesi in cui, per lo  svolgimento  dell'offerta,  la
          normativa  di  settore  richieda  autorizzazioni  di  altre
          autorita' ai sensi della disciplina applicabile, la  Consob
          approva il documento d'offerta  entro  dieci  giorni  dalla
          comunicazione  delle  autorizzazioni  stesse.   Decorsi   i
          termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si
          considera approvato. 
              4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di  scambio
          che abbiano ad  oggetto  obbligazioni  e  altri  titoli  di
          debito,  l'offerente  puo'  richiedere  alla   Consob   che
          l'offerta sia soggetta, anche in deroga  alle  disposizioni
          del  presente  capo,  alla  disciplina  delle  offerte   al
          pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al  capo  I
          del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla
          presentazione della richiesta, accoglie  la  medesima,  ove
          cio' non contrasti con le finalita' indicate  nell'articolo
          91. 
              5. Non appena il documento sia stato reso pubblico,  il
          consiglio di amministrazione o di gestione  della  societa'
          emittente e dell'offerente  lo  trasmettono  ai  rispettivi
          rappresentanti   dei   lavoratori   o,   in   mancanza   di
          rappresentanti, ai lavoratori stessi. 
              6. In pendenza dell'offerta la Consob puo': 
              a) sospenderla in via cautelare,  in  caso  di  fondato
          sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo
          o delle norme regolamentari; 
              b) sospenderla, per un termine non superiore  a  trenta
          giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non  resi  noti
          in precedenza tali da  non  consentire  ai  destinatari  di
          pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta; 
              c)  dichiararla  decaduta,   in   caso   di   accertata
          violazione delle disposizioni o delle norme indicate  nella
          lettera a). 
              7. Ai fini dell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
          vigilanza sul  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          capo, la Consob esercita i  poteri  previsti  dall'articolo
          115, comma 1, lettere a) e b), nei  confronti  di  chiunque
          appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto  di
          violazione delle disposizioni del  presente  capo  o  delle
          norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies. 
              8. In presenza di notizie o indiscrezioni  diffuse  tra
          il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica  di
          acquisto o scambio,  ai  potenziali  offerenti  si  applica
          l'articolo 114, commi 5 e 6. La Consob  puo'  stabilire  un
          termine entro il quale il potenziale offerente deve rendere
          nota al mercato la decisione di promuovere  un'offerta.  In
          caso di silenzio o diniego, l'offerente non puo' promuovere
          un'offerta avente a oggetto titoli del  medesimo  emittente
          nei successivi dodici mesi.". 
              "Art. 103 Svolgimento dell'offerta 
              1. L'offerta e' irrevocabile. Ogni  clausola  contraria
          e' nulla. L'offerta e' rivolta a parita'  di  condizioni  a
          tutti i titolari dei prodotti  finanziari  che  ne  formano
          oggetto. 
              2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo  I,  alle
          parti interessate nonche' agli intermediari  incaricati  di
          raccogliere le adesioni  si  applicano  gli  articoli  114,
          commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione  prevista
          dall'articolo 102,  comma  1,  e  fino  ad  un  anno  dalla
          chiusura dell'offerta. 
              3.  Il  consiglio  di  amministrazione   dell'emittente
          diffonde un  comunicato  contenente  ogni  dato  utile  per
          l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla
          medesima. Per le societa' organizzate  secondo  il  sistema
          con consiglio di sorveglianza il comunicato,  eventualmente
          congiunto, e' approvato dal consiglio  di  gestione  e  dal
          consiglio di sorveglianza. 
              3-bis. Il comunicato contiene altresi' una  valutazione
          degli effetti che l'eventuale successo  dell'offerta  avra'
          sugli interessi dell'impresa, nonche' sull'occupazione e la
          localizzazione dei siti  produttivi.  Contestualmente  alla
          sua   diffusione,   il   comunicato   e'    trasmesso    ai
          rappresentanti dei lavoratori della  societa'  o,  in  loro
          mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in  tempo
          utile,  al   comunicato   e'   allegato   il   parere   dei
          rappresentanti dei  lavoratori  quanto  alle  ripercussioni
          sull'occupazione. 
              4. La Consob  detta  con  regolamento  disposizioni  di
          attuazione  della  presente  sezione  e,  in   particolare,
          disciplina: 
              a) il contenuto del  documento  d'offerta,  nonche'  le
          modalita' per la  pubblicazione  del  documento  e  per  lo
          svolgimento dell'offerta; 
              a-bis) la procedura di approvazione  del  documento  di
          esenzione previsto dall'articolo 1,  paragrafo  6-bis,  del
          regolamento prospetto, qualora i titoli siano offerti  come
          corrispettivo  nell'ambito  di   un'offerta   pubblica   di
          scambio; 
              b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui
          prodotti finanziari oggetto dell'offerta; 
              c) gli effetti  sul  corrispettivo  dell'offerta  degli
          acquisti  di  prodotti  finanziari  che  ne  sono  oggetto,
          effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono  di
          concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo
          102, comma 1, in  pendenza  dell'offerta  o  nei  sei  mesi
          successivi alla chiusura di questa; 
              d) le modifiche all'offerta, le offerte  di  aumento  e
          quelle concorrenti, senza limitare il numero  dei  rilanci,
          effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo; 
              e) il riconoscimento dei documenti d'offerta  approvati
          da  autorita'  di  vigilanza  di  altri  Stati  dell'Unione
          europea   o   da   autorita'   di   vigilanza   di    Stati
          extracomunitari  con  le  quali   vi   siano   accordi   di
          cooperazione; 
              f) le modalita' di pubblicazione dei  provvedimenti  da
          essa adottati ai sensi della presente sezione. 
              5.". 
              "Art. 106 Offerta pubblica di acquisto totalitaria 
              1.  Chiunque,  a  seguito   di   acquisti   ovvero   di
          maggiorazione dei diritti di voto,  venga  a  detenere  una
          partecipazione superiore alla soglia del trenta  per  cento
          ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al
          trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta  pubblica
          di acquisto rivolta a tutti i possessori  di  titoli  sulla
          totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato in loro possesso. 
              1-bis. (abrogato) 
              1-ter. (abrogato) 
              2. Per  ciascuna  categoria  di  titoli,  l'offerta  e'
          promossa entro venti giorni a un  prezzo  non  inferiore  a
          quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone  che
          agiscono  di  concerto  con  il  medesimo,  nei  sei   mesi
          anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma
          1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora
          il superamento  della  soglia  indicata  nel  comma  1  sia
          avvenuto  a  seguito  dell'acquisto  di   azioni   di   cui
          all'articolo 127-sexies l'offerta su tutte le categorie  di
          titoli e' promossa al medesimo prezzo pagato per l'acquisto
          delle predette azioni. Qualora non siano  stati  effettuati
          acquisti  a  titolo  oneroso  di  titoli   della   medesima
          categoria nel periodo indicato, l'offerta e'  promossa  per
          tale categoria di titoli  ad  un  prezzo  non  inferiore  a
          quello medio ponderato di mercato degli ultimi sei  mesi  o
          del  minor  periodo  disponibile.  Il  medesimo  prezzo  si
          applica, in mancanza di acquisti a un prezzo piu'  elevato,
          in caso di superamento della soglia relativa ai diritti  di
          voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo
          127-quinquies. 
              2-bis.  Il  corrispettivo  dell'offerta   puo'   essere
          costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
          titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta  non  siano
          ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
          uno Stato  dell'Unione  europea  ovvero  l'offerente  o  le
          persone  che  agiscono  di  concerto  con   questi,   abbia
          acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di
          cui al comma 2 e fino alla  chiusura  dell'offerta,  titoli
          che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti  di
          voto  esercitabili  nell'assemblea  della  societa'  i  cui
          titoli sono oggetto di offerta, l'offerente  deve  proporre
          ai  destinatari  dell'offerta,  almeno  in  alternativa  al
          corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti. 
              3. La Consob disciplina con regolamento le  ipotesi  in
          cui: 
              a) la partecipazione indicata nel comma 1 e'  acquisita
          mediante l'acquisto di partecipazioni  o  la  maggiorazione
          dei diritti di voto,  in  societa'  il  cui  patrimonio  e'
          prevalentemente  costituito  da  titoli  emessi  da   altra
          societa' di cui all'articolo 105, comma 1; 
              b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti  ovvero  a
          maggiorazione dei diritti di voto superiori al 10 per cento
          del numero complessivo dei diritti  di  voto  da  parte  di
          coloro che gia' detengono la  partecipazione  indicata  nel
          comma 1 senza detenere la maggioranza dei diritti  di  voto
          nell'assemblea ordinaria; 
              c)  l'offerta,  previo  provvedimento  motivato   della
          Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore  a  quello  piu'
          elevato pagato, fissando i  criteri  per  determinare  tale
          prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze: 
              1) i prezzi  di  mercato  siano  stati  influenzati  da
          eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto  che  siano
          stati oggetto di manipolazione; 
              2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle
          persone che  agiscono  di  concerto  con  il  medesimo  nel
          periodo di cui al comma 2 sia il prezzo  di  operazioni  di
          compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate  a
          condizioni  di  mercato  e   nell'ambito   della   gestione
          ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
          il prezzo di  operazioni  di  compravendita  che  avrebbero
          beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5; 
              d)  l'offerta,  previo  provvedimento  motivato   della
          Consob, e' promossa ad un prezzo superiore  a  quello  piu'
          elevato pagato purche' cio' sia necessario  per  la  tutela
          degli investitori  e  ricorra  almeno  una  delle  seguenti
          circostanze: 
              1) l'offerente o le persone che  agiscono  di  concerto
          con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un
          prezzo piu' elevato di  quello  pagato  per  l'acquisto  di
          titoli della medesima categoria; 
              2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone
          che agiscono di concerto con  il  medesimo  e  uno  o  piu'
          venditori; 
              3) ; 
              4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi  di  mercato
          siano stati oggetto di manipolazione. 
              3-bis. La Consob, tenuto  conto  delle  caratteristiche
          degli  strumenti  finanziari  emessi,  puo'  stabilire  con
          regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
          ad acquisti che  determinino  la  detenzione  congiunta  di
          titoli e altri strumenti finanziari  con  diritto  di  voto
          sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura  tale
          da attribuire un potere complessivo di voto  equivalente  a
          quella di chi detenga la partecipazione indicata nel  comma
          1. 
              3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d)  del
          comma 3 sono resi pubblici con le  modalita'  indicate  nel
          regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f). 
              3-quater. L'obbligo di offerta previsto  dal  comma  3,
          lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che  cio'
          sia previsto dallo statuto, sino alla  data  dell'assemblea
          convocata per approvare  il  bilancio  relativo  al  quinto
          esercizio successivo alla quotazione. 
              4.  L'obbligo   di   offerta   non   sussiste   se   la
          partecipazione indicata nel comma 1 e' detenuta  a  seguito
          di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio  rivolta  a
          tutti i possessori di titoli per la totalita' dei titoli in
          loro possesso, purche', nel caso  di  offerta  pubblica  di
          scambio, siano offerti titoli ammessi alla negoziazione  in
          un mercato regolamentato di uno  Stato  comunitario  o  sia
          offerto come alternativa un corrispettivo in denaro. 
              5. La Consob stabilisce con regolamento i casi  in  cui
          il superamento della partecipazione indicata nel comma 1  o
          nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di  offerta
          ove sia realizzato in presenza  di  uno  o  piu'  soci  che
          detengono il controllo o sia determinato da: 
              a) operazioni dirette al  salvataggio  di  societa'  in
          crisi; 
              b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo  105
          tra   soggetti   legati   da    rilevanti    rapporti    di
          partecipazione; 
              c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente; 
              d)  operazioni  ovvero  superamenti  della  soglia   di
          carattere temporaneo; 
              e)  operazioni  di   fusione,   di   scissione   o   di
          conferimento in natura; 
              f) acquisti a titolo gratuito. 
              5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se  le  soglie
          sono superate per effetto della maggiorazione  dei  diritti
          di   voto   conseguente   a   un'operazione   di   fusione,
          trasformazione transfrontaliera o  scissione  proporzionale
          realizzata ai sensi del decreto legislativo 2  marzo  2023,
          n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una
          modifica del rapporto di controllo,  diretto  o  indiretto,
          sulla societa' risultante da dette operazioni. 
              6. La Consob puo', con provvedimento motivato, disporre
          che il superamento della partecipazione indicata nel  comma
          1 o nel comma  3,  lettera  b),  non  comporta  obbligo  di
          offerta con riguardo a casi riconducibili alle  ipotesi  di
          cui  al  comma  5,  ma  non  espressamente   previsti   nel
          regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.". 
              "Art. 107 Offerta pubblica di acquisto preventiva 
              1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi
          4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal  medesimo
          articolo, commi 1 e 3, non sussiste  se  la  partecipazione
          viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di
          acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il  cinquanta
          per cento dei titoli di ciascuna categoria,  ove  ricorrano
          congiuntamente le seguenti condizioni: 
              a) l'offerente e le persone che  agiscono  di  concerto
          con lui, non abbiano acquistato  partecipazioni  in  misura
          superiore all'uno per cento,  anche  mediante  contratti  a
          termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti
          la comunicazione alla CONSOB  prevista  dall'articolo  102,
          comma 1, ne' durante l'offerta; 
              b)  l'efficacia  dell'offerta  sia  stata  condizionata
          all'approvazione  di  tanti  possessori   di   titoli   che
          possiedano la maggioranza dei titoli  stessi,  escluse  dal
          computo i  titoli  detenuti,  in  conformita'  dei  criteri
          stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera  b),
          dall'offerente, dal socio di maggioranza,  anche  relativa,
          se la sua partecipazione sia superiore al dieci per  cento,
          e dalle persone che agiscono di concerto con lui; 
              c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della
          sussistenza delle condizioni indicate nelle  lettere  a)  e
          b). 
              2. La Consob stabilisce con regolamento le modalita' di
          approvazione    dell'offerta,    prevedendo    l'uso     di
          comunicazioni  elettroniche  da  parte  degli  intermediari
          depositari  delle  azioni,  salva  diversa   volonta'   dei
          titolari dei conti indicati nell'articolo 83-quater,  comma
          3. Tali comunicazioni consentono ai titolari  di  esprimere
          il proprio giudizio sull'offerta in via telematica. Possono
          esprimere il proprio giudizio  sull'offerta  ai  sensi  del
          comma 1, lettera b), anche i soci che  non  vi  aderiscono.
          Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi
          del  comma  1,  lettera  b),  anche  i  soci  che  non   vi
          aderiscono. 
              3.  L'offerente  e'  tenuto  a   promuovere   l'offerta
          pubblica  prevista  dall'articolo  106  se,  nei  sei  mesi
          successivi alla chiusura dell'offerta preventiva: 
              a) l'offerente  medesimo  o  persone  che  agiscono  di
          concerto  con  esso,   abbiano   effettuato   acquisti   di
          partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche
          mediante contratti a termine con scadenza successiva; 
              b) la societa' emittente abbia deliberato operazioni di
          fusione o di scissione da  cui  consegua  la  revoca  dalla
          quotazione.". 
              "Art. 108 Obbligo di acquisto 
              1. L'offerente che  venga  a  detenere,  a  seguito  di
          un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione  almeno
          pari al novantacinque per cento del capitale  rappresentato
          da titoli in una societa' italiana quotata ha l'obbligo  di
          acquistare i restanti titoli da chi  ne  faccia  richiesta.
          Qualora siano emesse piu' categorie  di  titoli,  l'obbligo
          sussiste solo per le categorie di titoli per le  quali  sia
          stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento. 
              2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque  venga  a
          detenere una partecipazione superiore al novanta per  cento
          del  capitale  rappresentato   da   titoli   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato, ha  l'obbligo  di
          acquistare i restanti titoli ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se  non
          ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad
          assicurare  il  regolare  andamento   delle   negoziazioni.
          Qualora siano emesse piu' categorie  di  titoli,  l'obbligo
          sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per
          le quali sia stata raggiunta  la  soglia  del  novanta  per
          cento. 
              3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi  di
          cui al comma 2 in cui la partecipazione  ivi  indicata  sia
          raggiunta esclusivamente  a  seguito  di  offerta  pubblica
          totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta
          pubblica totalitaria precedente, sempre  che,  in  caso  di
          offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a  seguito
          dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno  del
          novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso
          nell'offerta. 
              4. Al  di  fuori  dei  casi  di  cui  al  comma  3,  il
          corrispettivo e' determinato dalla  Consob,  tenendo  conto
          anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o
          del prezzo di mercato del semestre  anteriore  all'annuncio
          dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo  102,  comma
          1, o dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  n.  596/2014,
          ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere
          dell'obbligo. 
              5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi  di
          cui al comma 2 in cui la partecipazione  ivi  indicata  sia
          raggiunta esclusivamente  a  seguito  di  offerta  pubblica
          totalitaria, il corrispettivo assume  la  stessa  forma  di
          quello dell'offerta. Nel caso in cui in tale offerta  siano
          offerti strumenti finanziari diversi da titoli ammessi alla
          negoziazione  su  un  mercato   regolamentato   dell'Unione
          europea, il possessore dei titoli puo' sempre  esigere  che
          gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in
          denaro, determinato in base  a  criteri  generali  definiti
          dalla Consob con regolamento. 
              6.  Se  il  corrispettivo  offerto  e'  pari  a  quello
          proposto  nell'offerta  precedente  l'obbligo  puo'  essere
          adempiuto  attraverso  una  riapertura  dei  termini  della
          stessa. 
              7. La Consob detta con regolamento norme di  attuazione
          del presente articolo riguardanti in particolare: 
              a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del
          presente articolo; 
              b) i termini entro i  quali  i  possessori  dei  titoli
          residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli; 
              c) la procedura da seguire per  la  determinazione  del
          prezzo.". 
              "Art. 109 Acquisto di concerto 
              1. Sono  solidalmente  tenuti  agli  obblighi  previsti
          dagli articoli  106  e  108  le  persone  che  agiscono  di
          concerto quando vengano a detenere, a seguito  di  acquisti
          effettuati anche da uno solo di  essi,  una  partecipazione
          complessiva  superiore  alle   percentuali   indicate   nei
          predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a
          coloro   che   agiscono   di   concerto,   a   seguito   di
          maggiorazione, anche a favore di  uno  solo  di  essi,  dei
          diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti
          di voto  in  misura  superiore  alle  percentuali  indicate
          nell'articolo 106. 
              2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando  la
          detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle
          percentuali indicate agli articoli 106  e  108  costituisce
          effetto della  stipula  di  un  patto  rilevante  ai  sensi
          dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera a),  salvo  che
          gli aderenti siano venuti  a  detenere  una  partecipazione
          complessiva superiore alle predette percentuali nei  dodici
          mesi precedenti la stipulazione del patto. 
              3.  Ai  fini  dell'applicazione   del   comma   1,   le
          fattispecie  di  cui  all'articolo  101-bis,  comma  4-bis,
          assumono rilievo  anche  congiuntamente,  limitatamente  ai
          soggetti che detengono partecipazioni.". 
              "Art. 111 Diritto di acquisto 
              1. L'offerente  che  venga  a  detenere  a  seguito  di
          offerta pubblica o di acquisto ai sensi dell'articolo  108,
          comma 2, totalitaria una partecipazione almeno pari  al  90
          per cento del  capitale  rappresentato  da  titoli  in  una
          societa' italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli
          residui entro tre  mesi  dalla  scadenza  del  termine  per
          l'accettazione dell'offerta ovvero dall'acquisto  ai  sensi
          dell'articolo 108, comma 2, se ha dichiarato nel  documento
          d'offerta  l'intenzione  di  avvalersi  di  tale   diritto.
          Qualora siano emesse piu' categorie di titoli,  il  diritto
          di  acquisto  puo'  essere  esercitato  soltanto   per   le
          categorie di titoli per le quali  sia  stata  raggiunta  la
          soglia del 90 per cento. 
              1-bis. Il comma 1 si applica  anche  nel  caso  in  cui
          l'offerente, a seguito  di  offerta  pubblica  di  acquisto
          totalitaria avente a oggetto strumenti  finanziari  diversi
          dai titoli, venga a detenere una percentuale almeno pari al
          90 per cento di tali strumenti finanziari. 
              2. Il corrispettivo e la forma che esso  deve  assumere
          sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3,  4  e
          5. 
              3. Il trasferimento  ha  efficacia  dal  momento  della
          comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto
          presso una banca alla societa' emittente, che provvede alle
          conseguenti annotazioni nel libro dei soci.".