Art. 6 
 
Modifiche al  titolo  III  della  parte  IV  del  testo  unico  delle
  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui  al
  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al titolo III della parte IV del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria  di  cui   al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 113-bis, comma 3, secondo periodo, le parole:  «,
con il regolamento previsto dal  comma  2,  la  pubblicazione  di  un
documento per la quotazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla
societa' di gestione del  mercato  informazioni  sugli  OICR  aperti,
anche in forma continuativa, prima della data stabilita per  l'inizio
delle negoziazioni»; 
    b) all'articolo 113-ter, comma 5: 
      1) alla lettera a), dopo le parole: «comma 2» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, tenendo conto della necessita'  di  minimizzare
gli oneri legati all'adempimento  del  deposito  e  verificando,  nel
contesto della revisione periodica prevista  dall'articolo  23  della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, la disponibilita' di  tecnologie  che
riducano tali oneri anche in considerazione dell'accessibilita' delle
informazioni per il tramite del punto di accesso unico europeo (ESAP)
previsto dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2023»; 
      2) alla lettera d), dopo le parole: «devono essere  comunicate»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo  conto  della  lingua
comunemente utilizzata nel mondo della finanza  internazionale  anche
al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alla comunicazione»; 
    c) l'articolo 117-ter e' abrogato; 
    d) all'articolo 120: 
      1)  al  comma  2-bis,  le  parole:   «La   CONSOB   puo',   con
provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «In casi  eccezionali,
la Consob puo', con provvedimento di carattere generale»; 
      2) al comma 4-bis, la parola:  «CONSOB»,  ovunque  ricorre,  e'
sostituita dalla seguente: «Consob»  e,  all'alinea,  le  parole:  «,
salvo  quanto  previsto  dall'articolo  106,   comma   1-bis,»   sono
soppresse; 
    e) all'articolo 121: 
      1) il comma 3 e' abrogato; 
      2) al comma 5, le parole: «1, 2  e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1 e 2»; 
      3) al comma 6, le parole: «dai commi 1 e  3,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal comma 1»; 
    f) all'articolo 123-bis: 
      1) al comma 2, dopo la lettera d-bis) sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti: 
        «d-ter) ove adottate, una descrizione delle  politiche  della
societa' in  materia  di  utilizzo  e  di  monitoraggio  delle  nuove
tecnologie e, in particolare, dei sistemi di intelligenza artificiale
negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili; 
        d-quater) ove adottate, una descrizione  delle  politiche  di
gestione e di monitoraggio dei rischi informatici, inclusi  i  rischi
di sicurezza cibernetica e i rischi  derivanti  dall'integrazione  di
nuove  tecnologie  negli  assetti  amministrativi,  organizzativi   e
contabili.»; 
      2) al comma 4, le parole:  «comma  2,  lettere  a),  c),  d)  e
d-bis),» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2,  lettere  a),  c),
d), d-bis), d-ter) e d-quater),»; 
    g) all'articolo 123-ter: 
      1) al comma 2,  secondo  periodo,  la  parola  «dualistico»  e'
sostituita dalle seguenti: «con consiglio di sorveglianza»; 
      2) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) la politica della societa' in  materia  di  remunerazione
con riferimento almeno all'esercizio successivo: 
          1) dei componenti degli organi di amministrazione; 
          2) dei direttori generali; 
          3) ove lo statuto non disponga diversamente, dei  dirigenti
con responsabilita' strategiche con riferimento almeno  all'esercizio
successivo; 
          4) fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2402  del
codice civile, dei componenti degli organi di controllo;»; 
      3) al comma 3-bis, terzo periodo, dopo le  parole:  «da  ultimo
approvata dai soci» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero  sottoposto
alla loro votazione»; 
      4) al comma 3-ter: 
        4.1) al primo periodo, le parole: «La deliberazione  prevista
dal comma 3-bis e'  vincolante.  Qualora  l'assemblea  dei  soci  non
approvi» sono sostituite dalle seguenti: «La  deliberazione  prevista
dal comma 3-bis  e'  vincolante,  qualora  lo  statuto  non  disponga
diversamente. In caso la deliberazione sia vincolante, se l'assemblea
dei soci non approva»; 
        4.2) al terzo periodo, le  parole:  «La  societa'  sottopone»
sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata approvazione,  la
societa' sottopone»; 
      5) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
        «3-quater. Ove  lo  statuto  disponga  che  la  deliberazione
prevista dal comma 3-bis non e' vincolante, l'esito  della  votazione
e'  messo  a  disposizione  del  pubblico  ai   sensi   dell'articolo
125-quater, comma 2. Nel caso in  cui  l'esito  della  votazione  sia
contrario, la societa' sottopone al voto dei soci una nuova  politica
di  remunerazione  al  piu'  tardi  in  occasione  della   successiva
assemblea prevista dall'articolo  2364,  secondo  comma,  del  codice
civile o  dell'assemblea  prevista  dall'articolo  2364-bis,  secondo
comma, del medesimo codice civile.»; 
      6) al comma 4: 
        6.1)  all'alinea,  le  parole:  «salvo  quanto  previsto  dal
regolamento emanato ai sensi  del  comma  8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «laddove la politica di cui al comma  3  ne  disciplini  la
remunerazione»; 
        6.2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «o   collegate»   sono
soppresse; 
      7) al comma 8, il secondo periodo, e' sostituito dal  seguente:
«La  Consob  puo'  differenziare  il  livello  di   dettaglio   delle
informazioni in funzione della dimensione della societa' nonche'  del
sistema di amministrazione e controllo adottato.»; 
    h) all'articolo 124-quater, al comma 1, lettera  a),  le  parole:
«le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri  patrimoni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le  Sicav  in  gestione  interna
autorizzate, le Sicaf in gestione interna autorizzate, le societa' di
partenariato in gestione interna autorizzate»; 
    i) all'articolo 125-bis, comma 4, lettera d-bis), dopo le parole:
«delle liste» sono inserite le seguenti: «o delle candidature»; 
    l) dopo l'articolo 125-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 125-bis.1 (Modalita' di svolgimento dell'assemblea). - 1.
Lo statuto puo' prevedere la modalita' esclusiva con cui  l'assemblea
puo' essere svolta, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 7. 
      2. Ove lo statuto non preveda la modalita'  esclusiva  con  cui
l'assemblea puo' essere svolta ai sensi  del  comma  1,  l'organo  di
amministrazione,  avuto  riguardo   a   criteri   di   efficienza   e
trasparenza, delibera le  modalita'  di  svolgimento  dell'assemblea.
L'organo di amministrazione puo' prevedere, con  il  voto  favorevole
della   maggioranza   degli   amministratori   indipendenti   o   con
l'approvazione del consiglio  di  sorveglianza,  che  l'assemblea  si
svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero  che
l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano
esclusivamente per il  tramite  del  rappresentante  designato  dalla
societa' ai sensi  dell'articolo  135-undecies,  cui  possono  essere
conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in
deroga all'articolo 135-undecies, comma  4.  Puo',  altresi',  essere
prevista  l'espressione  del  voto  per  corrispondenza  o   in   via
elettronica ai sensi dell'articolo 2370,  quarto  comma,  del  codice
civile. 
      3. Al fine di avvalersi della  facolta'  di  cui  al  comma  2,
secondo periodo, l'organo di amministrazione  approva,  con  il  voto
favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o  con
l'approvazione del  consiglio  di  sorveglianza,  un  regolamento  da
pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso
di convocazione di cui all'articolo 125-bis, con cui  si  determinano
condizioni e modalita' della partecipazione del socio alle  assemblee
di cui al comma 2,  idonee  in  ogni  caso  ad  assicurare  tutele  e
garanzie adeguate all'esercizio ordinato e  trasparente  dei  diritti
degli azionisti previsti dalla legge. 
      4. Lo statuto o in alternativa il regolamento di cui al comma 3
possono, altresi', stabilire, in caso di adunanza in luogo  fisico  o
di  intervento  mediante  mezzi  di  telecomunicazione,  una   soglia
individuale di possesso azionario comunque, non  superiore  allo  0,5
per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute  al
termine della giornata indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, cui
subordinare la partecipazione alla discussione  in  assemblea.  Resta
fermo il diritto di presentare proposte  di  deliberazione  ai  sensi
dell'articolo 126-bis e di  porre  domande  prima  dell'assemblea  ai
sensi dell'articolo 127-ter. Dell'applicazione della soglia di cui al
primo  periodo  e'  data   evidenza   nell'avviso   di   convocazione
dell'assemblea. 
      5.  Ove  lo  statuto  o   la   deliberazione   dell'organo   di
amministrazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga
esclusivamente mediante mezzi  di  telecomunicazione  o  mediante  il
rappresentante designato dalla societa', i  soci  che  rappresentano,
anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale  con  diritto
di voto per le  materie  all'ordine  del  giorno,  ovvero  la  misura
inferiore prevista dallo statuto, possono, in  ogni  caso,  chiedere,
nel termine di  cinque  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  di
convocazione  dell'assemblea,  che  l'assemblea  si  svolga  mediante
adunanza  in  luogo  fisico,  senza  ricorso  in  via  esclusiva   al
rappresentante designato  o  ai  mezzi  di  telecomunicazione,  fermo
restando quanto previsto dal comma 4. Dell'esercizio  della  facolta'
di cui al primo periodo e' data notizia  entro  tre  giorni  mediante
integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis. 
      6. I commi 1, 2, 3 e 5 si applicano anche alle societa' le  cui
azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale  di
negoziazione. 
      7. Alle societa' cooperative, incluse quelle le cui azioni sono
ammesse  alla   negoziazione   su   un   sistema   multilaterale   di
negoziazione, si applicano i commi 1, 2  e  3,  ferma  l'applicazione
degli articoli 135 e 135-bis. Ove lo statuto della societa' ovvero la
deliberazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea  si  svolga
esclusivamente mediante mezzi  di  telecomunicazione  o  mediante  il
rappresentante designato dalla societa', i soci, in un numero  almeno
pari a un quarantesimo dei soci nelle societa' cooperative  con  meno
di tremila soci, ovvero al minore numero  tra  un  cinquantesimo  dei
soci e trecento soci nelle societa' cooperative con piu'  di  tremila
soci, possono in ogni caso chiedere,  nel  termine  di  sette  giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione  dell'assemblea,  che
l'assemblea si  svolga  mediante  adunanza  in  luogo  fisico,  senza
ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o  ai  mezzi  di
telecomunicazione. Lo  statuto  puo'  prevedere  un  numero  di  soci
inferiore. Dell'esercizio di tale facolta' e' data notizia entro  tre
giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis.
Al rappresentante designato in via esclusiva dalla  societa'  non  si
applicano gli  articoli  2539,  primo  comma,  del  codice  civile  e
150-bis, comma 2-bis, del T.U. bancario.»; 
    m) all'articolo 126-bis: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al primo periodo, le parole: «entro dieci  giorni  dalla
pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione  dell'assemblea,  ovvero
entro cinque giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  tre
giorni    dalla    pubblicazione    dell'avviso    di    convocazione
dell'assemblea, ovvero  entro  due  giorni»,  e  le  parole:  «ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie gia'  all'ordine  del
giorno» sono soppresse; 
        1.2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
        1.3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: 
          «Delle integrazioni all'ordine del giorno e' data  notizia,
nelle stesse forme prescritte per  la  pubblicazione  dell'avviso  di
convocazione, entro gli otto  giorni  successivi  alla  pubblicazione
dell'avviso stesso, ovvero entro  i  cinque  giorni  successivi  alla
pubblicazione del medesimo avviso prima dell'assemblea  nel  caso  di
convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo
104, comma 2.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «Delle   integrazioni
all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte  di
deliberazione su materie gia' all'ordine del  giorno,  ai  sensi  del
comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «I  soli  soci  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono, altresi', presentare proposte  di  deliberazione  su
materie gia' all'ordine del giorno, come eventualmente  integrato  ai
sensi del comma 1, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso
di convocazione  dell'assemblea,  ovvero  entro  sette  giorni  dalla
pubblicazione  dell'avviso  nel  caso  di   convocazione   ai   sensi
dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2,  ovvero
entro  il  termine  del   ventesimo   giorno   precedente   la   data
dell'assemblea  in  caso  di  convocazione  ai  sensi   dell'articolo
125-bis, comma 2. Per le societa' cooperative la misura del  capitale
e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.  Della
presentazione di tali proposte»; 
        2.2) al secondo periodo, dopo le  parole:  «su  materie  gia'
all'ordine  del  giorno»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   come
eventualmente integrato ai sensi del comma 1,»; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis.  Le  richieste  di  integrazione  dell'elenco   delle
materie da trattare e le proposte di deliberazione  su  materie  gia'
all'ordine  del  giorno  sono  presentate  per  iscritto,  anche  per
corrispondenza  ovvero  in  via  elettronica,  nel   rispetto   degli
eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione  dei
richiedenti  indicati   dalla   societa',   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e sono messe a disposizione  del
pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1.»; 
      4) al comma 4: 
        4.1) al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1»
sono inserite le seguenti:  «e  quelli  che  presentano  proposte  di
deliberazione su materie gia' all'ordine  del  giorno  ai  sensi  del
comma 2»; 
        4.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
          «La relazione e' trasmessa  all'organo  di  amministrazione
entro il termine ultimo rispettivamente previsto dai commi 1 e 2.»; 
      5) al comma 5, primo periodo, le parole: «ai sensi del comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 2»; 
    n) all'articolo 127-ter: 
      1) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 1-bis, terzo periodo, le parole: «apposita  sezione
del sito internet della societa' e la  titolarita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «apposita sezione del sito internet  della  societa'.
La societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. La titolarita'»; 
      3) al comma 2, dopo le parole: «della  societa'  indicata  nel»
sono inserite le seguenti: «quarto periodo del»; 
      4) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «3-bis. Qualora l'intervento in assemblea e  l'esercizio  del
diritto  di  voto  avvengano  esclusivamente  per  il   tramite   del
rappresentante  designato  dalla  societa'  ai  sensi   dell'articolo
125-bis.1, il diritto di porre domande e' esercitato unicamente prima
dell'assemblea. L'avviso  di  convocazione  indica  il  termine,  non
anteriore alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2,  entro
il quale le domande  devono  pervenire  alla  societa'.  La  societa'
fornisce almeno tre giorni  prima  dell'assemblea  le  risposte  alle
domande pervenute.»; 
    o) all'articolo 127-quinquies, dopo il comma 10  e'  inserito  il
seguente: 
      «10-bis. In ogni caso, il diritto di voto maggiorato di cui  ai
commi 1 e 2 non ha effetto e le azioni attribuiscono un solo voto  ai
fini dell'assunzione delle delibere assembleari aventi ad oggetto: 
        a) operazioni di  fusione  che  comportino  l'esclusione  dei
titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano; 
        b) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
        c) l'acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi
dell'articolo 112-bis; 
        d)  le   operazioni   che   comportano   l'esclusione   dalle
negoziazioni delle azioni  sul  mercato  regolamentato  italiano,  ai
sensi dell'articolo 133, comma 1; 
        e) il trasferimento delle negoziazioni  delle  azioni  su  un
sistema multilaterale di negoziazione, ai  sensi  dell'articolo  133,
comma 1-bis.»; 
    p) all'articolo 127-sexies, dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il
seguente: «3-bis. Le azioni a voto plurimo attribuiscono un  voto  ai
fini dell'approvazione delle delibere  di  competenza  dell'assemblea
indicate nell'articolo 127-quinquies, comma 10-bis.»; 
    q) all'articolo 133, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Le societa' italiane con  azioni  quotate  nei  mercati
regolamentati italiani  possono  richiedere  il  trasferimento  delle
negoziazioni  dei  propri  strumenti  finanziari  su  di  un  sistema
multilaterale di negoziazione italiano o di altro  Paese  dell'Unione
europea a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: 
        a) il  gestore  del  mercato  regolamentato  accerti  che  il
sistema multilaterale di destinazione preveda regole  che  assicurano
un livello di tutela equivalente a quello di cui al  titolo  II  capo
II, sezione II in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio,
secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento; 
        b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 2437-quinquies
del codice civile, l'assemblea  straordinaria  della  societa'  abbia
approvato,  almeno  due  mesi  prima  che  esso   abbia   luogo,   il
trasferimento delle negoziazioni con le  maggioranze  previste  dalla
Consob con regolamento; 
        c) la societa' abbia assicurato, almeno due mesi prima  della
data prevista per il trasferimento,  la  diffusione  di  informazioni
circa le ragioni dell'operazione e le relative  conseguenze  per  gli
investitori,  con   le   modalita'   stabilite   dalla   Consob   con
regolamento.»; 
    r) all'articolo 135-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Alle societa' cooperative non si applicano  gli  articoli
125-bis, commi 2 e 4, lettera c), 127-bis e 127-quater»; 
      2) al comma 3, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo periodo»; 
    s) all'articolo 135-undecies: 
      1) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis.  Lo  statuto  delle  societa'  le  cui  azioni   sono
negoziate  su  un  sistema  multilaterale  di  negoziazione  e  delle
societa' cooperative, in deroga all'articolo  150-bis,  comma  2-bis,
del T.U. bancario  e  all'articolo  2539,  primo  comma,  del  codice
civile, puo' prevedere che l'intervento  in  assemblea,  ordinaria  e
straordinaria,  possa  avvenire  anche  mediante  il   rappresentante
designato ai sensi del presente articolo, con esclusione del comma  5
limitatamente alle societa' cooperative. Si  applicano  gli  articoli
125-bis, 126-bis e 127-ter, in quanto compatibili e, per le  societa'
cooperative, gli articoli 135 e 135-bis.»; 
      2) alla rubrica le parole: «con azioni quotate» sono soppresse; 
    t) gli articoli 135-undecies.1 e 135-duodecies sono abrogati; 
    u) al capo II, sezione IV-bis, all'articolo 147-ter e'  anteposto
il seguente: 
      «Art. 147-bis.1 (Principi sulla composizione degli  organi).  -
1. Gli  organi  di  amministrazione  e  controllo  sono  eletti,  nel
rispetto delle specifiche  prescrizioni  applicabili,  secondo  norme
previste   dallo   statuto   che   promuovono   e   favoriscono    la
professionalita', rappresentativita' e diversita'  della  complessiva
composizione del collegio.»; 
    v) all'articolo 147-ter: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:  «delle  societa'
quotate» sono inserite le seguenti: «; per le societa' cooperative la
misura e' stabilita dagli statuti anche in deroga  all'articolo  135»
e, le parole: «; per le societa' cooperative la misura  e'  stabilita
dagli statuti anche in deroga all'articolo 135» sono soppresse; 
      2) al comma 1-bis, ultimo  periodo,  le  parole:  «La  relativa
comunicazione puo' essere prodotta» sono sostituite  dalle  seguenti:
«La comunicazione ai sensi  dell'articolo  83-quinquies  puo'  essere
trasmessa»; 
      3) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso; 
      4) al comma 3, secondo  periodo,  le  parole:  «Nelle  societa'
organizzate secondo  il  sistema  monistico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Nelle societa' che adottano il sistema con comitato per il
controllo sulla gestione» e, le parole: «ai sensi dell'articolo  148,
commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi  dell'articolo
148, commi 2 e 3»; 
      5) al comma 4: 
        5.1) al primo periodo, le parole: «i sindaci»  e'  sostituita
dalle seguenti: «i componenti dell'organo di controllo», e le parole:
«dall'articolo  148,  comma  3»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 148, comma 2»; 
        5.2) al secondo periodo, le parole: «organizzate  secondo  il
sistema monistico» sono sostituite dalle seguenti: «che  adottano  il
sistema con comitato per il controllo sulla  gestione»  e  le  parole
«dell'articolo 2409-septiesdecies,  secondo  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 2409-septiesdecies, primo comma»; 
        5.3) l'ultimo periodo e' soppresso; 
      6) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. L'amministratore  indipendente  che  dopo  la  nomina
perde i requisiti di indipendenza e' dichiarato decaduto dalla carica
se il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo  non  e'
sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di  legge  e
di   statuto.   La   decadenza   e'   pronunciata   dall'organo    di
amministrazione.»; 
      7) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Elezione  degli
amministratori con il voto di lista»; 
    z) all'articolo 147-quater il comma 1 e' abrogato; 
    aa) all'articolo 147-quinquies: 
      1)  al  comma  1,  la  parola:  «membri»  e'  sostituita  dalla
seguente: «componenti», e le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  148,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 148,
comma 3. Se dopo la nomina i soggetti di cui al primo periodo perdono
i requisiti di onorabilita', sono dichiarati decaduti dalla carica.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La Consob stabilisce  con  regolamento  le  modalita'  di
applicazione  dei  requisiti  di  onorabilita',  professionalita'   e
indipendenza nonche'  delle  quote  di  genere  di  cui  all'articolo
147-ter, comma  1-ter,  nel  caso  di  amministratore  diverso  dalla
persona fisica.»; 
      3) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Requisiti  dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione»; 
    bb) dopo l'articolo 147-quinquies, e' inserito il seguente: 
      «Art. 147-sexies (Sistema di controllo interno  e  di  gestione
dei rischi). - 1. Gli organi delegati curano il buon funzionamento  e
l'efficacia del sistema  di  controllo  interno  e  di  gestione  dei
rischi. 
      2.  Il  consiglio  di  amministrazione  assicura  e  valuta  il
coordinamento delle  funzioni  coinvolte  nel  sistema  di  controllo
interno e  di  gestione  dei  rischi  al  fine  di  disporre  di  una
rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica dei rischi. 
      3.  Nei  limiti  delle  competenze  ad   essi   rispettivamente
assegnate, il  comitato  preposto  al  controllo  dei  rischi  ovvero
l'amministratore incaricato del sistema di  controllo  interno  e  di
gestione dei  rischi,  ove  previsti,  tenuto  conto  di  criteri  di
materialita'   determinati   dalla   natura   e   dalle    dimensioni
dell'impresa, assicurano la rappresentazione unitaria dei  rischi  ai
quali e' esposta la societa' sulla base delle informazioni rivenienti
dalle funzioni coinvolte nel sistema di  controllo  interno  e  nella
gestione  dei  rischi  nonche'  di  idonei   indicatori   anche   non
finanziari. Di tale rappresentazione e' dato conto nella relazione di
cui all'articolo 123-bis.»; 
    cc) l'articolo 148 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 148 (Composizione dell'organo  di  controllo).  -  1.  Lo
statuto della societa'  stabilisce  che  il  riparto  dei  componenti
dell'organo di controllo sia effettuato in modo che  il  genere  meno
rappresentato ottenga almeno due  quinti  dei  componenti  ovvero  un
terzo nel caso di organo composto da tre persone.  Tale  criterio  di
riparto  si  applica  per  sei  mandati   consecutivi.   Qualora   la
composizione dell'organo di controllo  risultante  dall'elezione  non
rispetti il criterio di  riparto  previsto  dal  presente  comma,  la
Consob diffida la societa' interessata affinche'  si  adegui  a  tale
criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla  diffida.  In
caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000  e  fissa  un
nuovo termine  di  tre  mesi  ad  adempiere.  In  caso  di  ulteriore
inottemperanza rispetto a tale nuova  diffida,  i  componenti  eletti
decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione,
all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota
di genere,  anche  con  riferimento  alla  fase  istruttoria  e  alle
procedure da adottare, in base  a  proprio  regolamento  da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
recate dal presente comma. 
      2.  Non  possono  essere  eletti  componenti   dell'organo   di
controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio: 
        a)  coloro  che  si   trovano   nelle   condizioni   previste
dall'articolo 2382 del codice civile; 
        b) il coniuge, l'altra parte dell'unione  civile,  i  parenti
entro il quarto  grado,  gli  affini  entro  il  secondo  grado  e  i
conviventi degli amministratori della societa',  gli  amministratori,
il coniuge, l'altra parte dell'unione  civile,  i  parenti  entro  il
quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi  degli
amministratori delle societa' da questa controllate,  delle  societa'
che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 
        c) coloro che sono legati alla societa' o  alle  societa'  da
questa controllate o alle societa' che  la  controllano  o  a  quelle
sottoposte  a  comune  controllo  ovvero  agli  amministratori  della
societa' e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti  di  lavoro
autonomo  o  subordinato  ovvero  da   altri   rapporti   di   natura
patrimoniale o professionale  che  ne  compromettano  l'indipendenza,
fermo  restando  che  non  costituisce  causa  di  ineleggibilita'  e
decadenza il fatto di per se'  di  ricoprire  cariche  in  organi  di
controllo delle societa' controllate dalla societa',  delle  societa'
che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. 
      3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  la
Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono precisati  i  requisiti  di
indipendenza di cui al comma  2  e  sono  stabiliti  i  requisiti  di
onorabilita' e di  professionalita'  dei  componenti  dell'organo  di
controllo. Il difetto dei  requisiti  determina  la  decadenza  dalla
carica. 
      4. Nei casi previsti dal presente articolo,  la  decadenza  dei
componenti  dell'organo  di  controllo  e'   dichiarata   dall'organo
competente a nominarli entro novanta  giorni  dalla  nomina  o  dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi  provvede
la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato  o  qualora
abbia  avuto  comunque  notizia   dell'esistenza   della   causa   di
decadenza.»; 
    dd) dopo l'articolo 148 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 148.1 (Composizione del  collegio  sindacale).  -  1.  Lo
statuto stabilisce per il collegio sindacale: 
        a) il numero, non inferiore a tre, dei componenti effettivi; 
        b) il numero, non inferiore a due, dei componenti supplenti. 
      2. La quota di genere di cui  all'articolo  148,  comma  1,  e'
riferita ai componenti effettivi del collegio sindacale. 
      3. La  Consob  stabilisce  con  regolamento  le  modalita'  per
l'elezione, con  voto  di  lista,  di  un  componente  effettivo  del
collegio sindacale da parte dei  soci  di  minoranza  che  non  siano
collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato  o
votato la lista risultata  prima  per  numero  di  voti.  Si  applica
l'articolo 147-ter, comma 1-bis. 
      4.  Il  presidente   del   collegio   sindacale   e'   nominato
dall'assemblea tra i sindaci eletti dai soci di minoranza. 
      Art. 148.2 (Composizione del consiglio di sorveglianza).  -  1.
La Consob stabilisce con regolamento le modalita' per l'elezione, con
voto di lista, di un componente  del  consiglio  di  sorveglianza  da
parte  dei  soci  di  minoranza  che  non  siano  collegati,  neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato  o  votato  la  lista
risultata prima per numero di voti. Si  applica  l'articolo  147-ter,
comma 1-bis. 
      Art. 148.3 (Nomina e presidenza del comitato per  il  controllo
sulla gestione). - 1. Salvo diversa disposizione  dello  statuto,  la
determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per
il controllo sulla gestione spettano al consiglio di amministrazione. 
      2. Il presidente del comitato per il controllo  sulla  gestione
e' nominato dall'assemblea  tra  i  componenti  eletti  dai  soci  di
minoranza ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.»; 
    ee) l'articolo 149 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 149 (Doveri dell'organo di controllo). - 1.  L'organo  di
controllo, salvo quanto diversamente  stabilito  dalla  normativa  di
settore, vigila: 
        a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; 
        b) sul corretto funzionamento dell'organo amministrativo e in
particolare sulla  diligente  osservanza  delle  regole  istruttorie,
procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi; 
        c) sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile  adottato  dalla  societa',
ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e
il coordinamento delle sue funzioni; 
        d) sulle modalita' di concreta  attuazione  delle  regole  di
governo societario previste da codici  di  comportamento  redatti  da
societa' di gestione di mercati regolamentati o  da  associazioni  di
categoria,  cui  la  societa',  mediante  informativa  al   pubblico,
dichiara di attenersi; 
        e)  sull'adeguatezza  delle  disposizioni   impartite   dalla
societa' alle societa' controllate ai sensi dell'articolo 114,  comma
2. 
      2. L'organo di controllo comunica  senza  indugio  alla  Consob
tutti gli atti o fatti  accertati  nell'attivita'  di  vigilanza  che
possano costituire una irregolarita' nella  gestione  dell'impresa  o
una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo  i  relativi
verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile
documentazione. 
      3. Il comma 2 non si applica alle societa' con  azioni  quotate
solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.»; 
    ff) dopo l'articolo 149 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 149-bis (Doveri del  consiglio  di  sorveglianza).  -  1.
Almeno un componente del consiglio  di  sorveglianza  partecipa  alle
riunioni del consiglio di gestione. 
      Art.  149-ter  (Sistemi  di   monitoraggio   e   strumenti   di
controllo). - 1. Qualora ai fini del controllo interno siano adottati
sistemi di monitoraggio continuo e strumenti di controllo  automatici
e predittivi, essi devono essere adeguati e proporzionati alla natura
e  alle  dimensioni  dell'impresa  e  ai  rischi  ai  quali  essa  e'
esposta.»; 
    gg) all'articolo 150: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «al  collegio  sindacale»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'organo di controllo»; 
      2) al  comma  2,  le  parole:  «nel  sistema  dualistico»  sono
sostituite dalle seguenti: «nelle societa' che  adottano  il  sistema
con consiglio di sorveglianza» e, le parole:  «in  quello  monistico»
sono sostituite dalle  seguenti:  «nelle  societa'  che  adottano  il
sistema con comitato per il controllo sulla gestione»; 
      3)  al  comma  3,  le  parole:  «Il  collegio  sindacale»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'organo di controllo»; 
      4)  al  comma  4,  le  parole:  «al  collegio  sindacale»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'organo di controllo»,  e  la  parola:
«sindaci» e' sostituita dalla seguente: «componenti»; 
      5) il comma 5 e' abrogato; 
    hh) l'articolo 151 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 151 (Poteri dell'organo di controllo). - 1.  L'organo  di
controllo puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione  e
di controllo e, previa comunicazione, secondo i casi,  al  presidente
del consiglio di amministrazione o del consiglio  di  gestione,  puo'
altresi' convocare  l'assemblea  qualora  nell'espletamento  del  suo
incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante  gravita'  e  vi  sia
urgente necessita' di provvedere. 
      2.  I  componenti  dell'organo  di  controllo  possono,   anche
individualmente, chiedere  agli  amministratori  notizie,  anche  con
riferimento a societa' controllate, sull'andamento  delle  operazioni
sociali  o  su  determinati  affari,  ovvero  rivolgere  le  medesime
richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione
e di controllo delle societa' controllate. Possono  altresi',  previa
comunicazione,  secondo  i  casi,  al   presidente   dell'organo   di
amministrazione,  avvalersi  di   dipendenti   della   societa'   per
l'espletamento delle proprie  funzioni.  Le  notizie  richieste  agli
amministratori sono  fornite  senza  indugio  a  tutti  i  componenti
dell'organo di controllo. 
      3. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal  libro  delle
adunanze e delle deliberazioni dell'organo da  tenersi,  a  cura  del
collegio, nella sede della societa'.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.»; 
    ii) dopo l'articolo 151 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 151.1 (Poteri del collegio sindacale). - 1.  Il  collegio
sindacale puo', previa comunicazione al presidente del  consiglio  di
amministrazione, convocare l'assemblea  dei  soci,  il  consiglio  di
amministrazione od il comitato esecutivo. Il potere  di  convocazione
puo' essere esercitato anche individualmente  da  ciascun  componente
del collegio, ad eccezione del potere di  convocare  l'assemblea  dei
soci, che puo' essere esercitato da almeno due componenti. 
      2. Il collegio sindacale puo' fare  proposte  all'assemblea  in
ordine al bilancio e alla sua approvazione nonche'  alle  materie  di
propria competenza. 
      3.  I  componenti  del  collegio   sindacale   possono,   anche
individualmente, chiedere al presidente la convocazione  dell'organo,
indicando  gli  argomenti  da  trattare.  La  riunione  deve   essere
convocata senza indugio, salvo che vi ostino ragioni  tempestivamente
comunicate al richiedente ed illustrate all'organo di controllo  alla
prima riunione successiva. 
      4. I componenti del collegio  sindacale  possono  in  qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione  e  di
controllo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2403-bis,  commi
2 e 3, del codice civile. 
      Art.  151.2  (Responsabilita'  dei  componenti   del   collegio
sindacale).  -  1.  I  componenti   del   collegio   sindacale   sono
responsabili solidalmente con gli amministratori per  i  fatti  o  le
omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se  essi
avessero vigilato in conformita' ai doveri inerenti al loro incarico.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche  alle
societa' italiane con azioni ammesse alla  negoziazione  nei  sistemi
multilaterali  di  negoziazione,  in   luogo   di   quanto   previsto
dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.»; 
    ll) l'articolo 151-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 151-bis (Poteri del consiglio di sorveglianza). -  1.  Il
consiglio di sorveglianza puo', previa  comunicazione  al  presidente
del consiglio di  gestione,  convocare  l'assemblea  dei  soci  e  il
consiglio  di  gestione.  Il  potere  di  convocazione  puo'   essere
esercitato anche individualmente da ciascun componente del consiglio,
a eccezione del potere di convocare l'assemblea dei  soci,  che  puo'
essere esercitato da almeno due componenti. 
      2. Un componente del  consiglio  di  sorveglianza  puo'  essere
appositamente delegato a  procedere  in  qualsiasi  momento  ad  atti
d'ispezione e di controllo nonche' a  scambiare  informazioni  con  i
corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi
di   amministrazione   e   controllo   e    all'andamento    generale
dell'attivita' sociale. 
      3. I componenti del consiglio di  sorveglianza  possono,  anche
individualmente, chiedere al presidente la convocazione  dell'organo,
indicando  gli  argomenti  da  trattare.  La  riunione  deve   essere
convocata senza indugio, salvo che vi ostino ragioni  tempestivamente
comunicate al richiedente e illustrate all'organo di  controllo  alla
prima riunione successiva.»; 
    mm) l'articolo 151-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 151-ter (Poteri  del  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione). - 1. Il comitato per il  controllo  sulla  gestione  puo',
previa comunicazione al presidente del consiglio di  amministrazione,
convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo. 
      2. Un componente del comitato per il controllo  sulla  gestione
puo' essere appositamente delegato a procedere in  qualsiasi  momento
ad atti d'ispezione e di controllo nonche' a  scambiare  informazioni
con i corrispondenti organi delle societa' controllate in  merito  ai
sistemi di  amministrazione  e  controllo  e  all'andamento  generale
dell'attivita' sociale.» 
    nn) l'articolo 152 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 152 (Denunzia al tribunale). - 1. Il collegio sindacale o
il consiglio di sorveglianza o il comitato  per  il  controllo  sulla
gestione, se  hanno  fondato  sospetto  che  gli  amministratori,  in
violazione dei loro  doveri,  abbiano  compiuto  gravi  irregolarita'
nella gestione che possono recare danno alla societa' o a una o  piu'
societa' controllate, possono denunziare  i  fatti  al  tribunale  ai
sensi dell'articolo 2396-quater, settimo comma, del codice civile. In
tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della societa'  e
il tribunale puo' revocare anche i soli  amministratori.  Si  applica
l'articolo 2409-octiesdecies, settimo comma, del codice civile. 
      2. La Consob, se ha fondato  sospetto  di  gravi  irregolarita'
nell'adempimento dei doveri di vigilanza  dell'organo  di  controllo,
puo'  denunziare  i  fatti  al  tribunale  ai   sensi   dell'articolo
2396-quater del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico
della societa'. 
      3. Il comma 2 non si applica alle societa' con  azioni  quotate
solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea. 
      4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma  7,  del
T.U. bancario.»; 
    oo) all'articolo 153: 
      1) al comma 1, le parole: «Il collegio sindacale, il  consiglio
di sorveglianza ed  il  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione
riferiscono» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo  di  controllo
riferisce»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    pp) all'articolo 154: 
      1) al comma 1, le parole: «gli articoli 2397»  sono  sostituite
dalle   seguenti:   «gli   articoli   2396-quinquies,    2396-sexies,
2396-septies, 2397», e le parole: «2403-bis,  2405»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2403-bis, primo comma, 2407, secondo comma,»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «gli   articoli   2409-septies,
2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies,  primo  comma,  lettere
c),  e)  ed  f)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli   articoli
2396-quinquies, 2396-septies, 2409-septies»; 
      3) al comma 3, le parole: «gli articoli 2399,  primo  comma,  e
2409-septies»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «2396-quinquies,
2396-sexies, 2396-septies, 2409-septies  e  2409-octiesdecies,  primo
comma, primo periodo, e secondo e quarto comma,»; 
    qq) al capo II, dopo la sezione V e' inserita la seguente: 
      «Sezione V.1. - Emittenti di nuova quotazione 
      Art. 154.1 (Definizione). - 1. Ai fini della  presente  sezione
sono "emittenti di nuova quotazione" quelli che abbiano deliberato la
richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione in un  mercato
regolamentato italiano. 
      Art. 154.2 (Ambito di applicazione).  -  1.  Gli  emittenti  di
nuova quotazione che intendano avvalersi  della  disciplina  prevista
dalle disposizioni di cui alla presente sezione modificano lo statuto
in  conformita'  alle  medesime   disposizioni   anteriormente   alla
presentazione al gestore del mercato della  richiesta  di  ammissione
delle  azioni  alla  negoziazione.  Ai  soci   che   non   concorrono
all'approvazione della deliberazione spetta il diritto di recesso: si
applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e  2437-quater  del  codice
civile. Le deliberazioni assembleari adottate ai sensi  del  presente
articolo producono effetto a partire dal primo giorno  di  ammissione
delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano. 
      2.  Gli  emittenti  di  nuova  quotazione  possono   modificare
ulteriormente lo statuto  in  conformita'  alla  disciplina  prevista
dalla presente sezione  anche  successivamente  all'ammissione  delle
azioni alla negoziazione.  Salvo  che  l'emittente  abbia  esercitato
l'opzione prevista dall'articolo 154.4, comma  2,  ai  soci  che  non
concorrono all'approvazione di tali deliberazioni spetta  il  diritto
di  recesso  ai  sensi  dell'articolo  2437  del  codice  civile.  Si
applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e  2437-quater  del  codice
civile. 
      3. La Consob pubblica e aggiorna  tempestivamente,  tramite  il
proprio sito internet, l'elenco degli emittenti di cui al comma 1. 
      4. Gli emittenti di nuova  quotazione  che  abbiano  esercitato
l'opzione di cui al comma 1 e  abbiano  successivamente  richiesto  e
ottenuto il trasferimento delle negoziazioni delle proprie azioni  su
un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo  133,
comma 1-bis, possono conservare le modifiche statutarie  adottate  in
conformita'  alla  disciplina  di  cui  alla  presente  sezione,   se
compatibili con le regole del sistema multilaterale di  destinazione,
a  eccezione  di  quelle  di  cui  all'articolo  154.4,  comma  2,  a
condizione che le loro  azioni  siano  state  negoziate  sul  mercato
regolamentato per un periodo continuativo non inferiore a tre anni. 
      Art. 154.3 (Elezione  del  consiglio  di  amministrazione,  del
collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza). - 1. Lo  statuto
degli emittenti di nuova quotazione, puo' determinare le modalita' di
elezione degli amministratori  in  deroga  agli  articoli  147-ter  e
147-ter.1, potendo prevedere anche la votazione  di  ciascun  singolo
amministratore da parte  dell'assemblea.  In  tal  caso,  lo  statuto
prevede che almeno due quinti degli  amministratori  appartengano  al
genere meno rappresentato e disciplina le modalita' di elezione  e  i
casi di sostituzione in corso di mandato  al  fine  di  garantire  il
rispetto di tale criterio. 
      2. Se lo  statuto  prevede  la  votazione  di  ciascun  singolo
amministratore da parte  dell'assemblea,  ove  non  sia  diversamente
previsto, ogni azione attribuisce un numero di voti pari al numero di
amministratori da eleggere e ciascun socio puo' cumulare solo su  uno
o   piu'   candidati   i   voti   complessivamente   spettanti   alla
partecipazione  sociale.  Risultano  eletti  i  candidati  che  hanno
ottenuto il maggior numero di voti. 
      3. Le candidature possono essere presentate  dal  consiglio  di
amministrazione e  dai  soci  che  detengono,  anche  congiuntamente,
almeno l'uno per cento del capitale sociale rappresentato  da  azioni
con diritto di  voto.  Lo  statuto  puo'  prevedere  una  percentuale
inferiore. 
      4. Lo statuto, tenuto  conto  del  sistema  di  elezione  degli
amministratori adottato, determina le condizioni e le  modalita'  per
consentire, se prevista,  l'elezione  di  almeno  uno  dei  candidati
proposti  da  soci  che  non  esercitano,  anche  congiuntamente,  il
controllo e che non sono soggetti a essi correlati. 
      5. Qualora la societa' abbia emesso azioni a voto plurimo o sia
prevista la maggiorazione del diritto di voto, ovvero la societa' sia
controllata da un socio pubblico e, in ogni caso, qualora lo  statuto
non  preveda  che  il  consiglio  sia  composto  in  maggioranza   da
amministratori in possesso dei  requisiti  di  indipendenza  previsti
dall'articolo 148, comma 2, lo statuto dispone che sia eletto  almeno
uno  dei  candidati  proposti  da  soci  che  non  esercitano,  anche
congiuntamente,  il  controllo  e  che  non  sono  soggetti  a   essi
correlati. 
      6. Lo statuto puo', altresi', prevedere la votazione di ciascun
singolo candidato anche per i componenti del collegio sindacale e del
consiglio di sorveglianza. Il presidente del collegio sindacale e  un
componente del consiglio di sorveglianza sono nominati dall'assemblea
tra  i  candidati  proposti  da  soci  che  non   esercitano,   anche
congiuntamente,  il  controllo  e  che  non  sono  soggetti  a   essi
correlati. 
      7. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, 5 e 6 si  considerano
correlati ai soci che  esercitano  il  controllo,  anche  ove  questi
ultimi siano persone fisiche, i soci che  si  trovino  in  una  delle
condizioni rilevanti ai fini della definizione di parte correlata  di
cui  ai  principi  contabili  internazionali  adottati   secondo   la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento  (CE)  1606/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 
      Art. 154.4 (Modifiche dello statuto e diritto di recesso). - 1.
Ferme restando le disposizioni del codice civile  con  riguardo  alla
regolare costituzione dell'assemblea straordinaria, lo  statuto  puo'
prevedere che le deliberazioni che importano modifiche dello  statuto
siano assunte, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di
almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea,  salvo
il caso in cui sono state emesse azioni a  voto  plurimo  ovvero  sia
prevista la maggiorazione del diritto di voto. 
      2. Lo statuto puo' escludere  l'applicazione  del  primo  comma
dell'articolo 2437 del codice civile, salvo il diritto di recesso dei
soci che non hanno concorso a deliberazioni riguardanti  la  modifica
della clausola dell'oggetto sociale quando altera in  modo  rilevante
il rischio d'impresa. 
      3. Il diritto di recesso puo' essere  escluso  anche  nel  caso
previsto  dal  comma  2  qualora  la  deliberazione   sia   approvata
dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza
dei soci, presenti in assemblea, diversi dal  socio  o  da  soci  che
detengono, anche congiuntamente, la  partecipazione  di  maggioranza,
anche relativa, purche' superiore al  dieci  per  cento,  individuati
secondo  i  criteri  applicativi   determinati   dalla   Consob   con
regolamento. 
      Art. 154.5 (Operazioni con parti correlate). -  1.  Lo  statuto
puo' escludere in tutto o in parte l'applicazione delle procedure  di
cui all'articolo 2391-bis, terzo comma, lettera b), del codice civile
anche in relazione a fattispecie di operazioni con  parti  correlate,
definite sulla base delle soglie di  rilevanza  di  cui  all'articolo
2391, terzo comma, lettera a), del codice civile, ulteriori  rispetto
a quelle individuate dalla Consob  ai  sensi  del  medesimo  articolo
2391-bis, terzo  comma,  lettera  b),  ultimo  periodo.  Deve  essere
garantita  in  ogni  caso  l'applicazione  di  tali  procedure   alle
operazioni  per  le  quali  almeno  uno  degli  indici   quantitativi
stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 2391-bis, terzo  comma,
lettera a), del codice  civile,  risulti  superiore  alla  soglia  di
rilevanza del 10 per cento. 
      2. Fermi restando gli obblighi informativi di cui  all'articolo
2391-bis, terzo comma, lettera b), del codice civile delle operazioni
con parti correlate escluse ai sensi del comma 1, gli organi delegati
danno informazione al consiglio di amministrazione con cadenza almeno
semestrale.»; 
    rr) all'articolo 154-ter: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole:  «all'articolo
154-bis, comma 5» sono inserite le seguenti:  «all'articolo  154-bis,
commi 5 e 5-ter»; 
      2) al comma 7,  dopo  le  parole:  «corretta  informazione  del
mercato» sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «ovvero  di  apportare
una  correzione   nella   futura   relazione   finanziaria   con   la
rielaborazione dei dati comparativi, se del caso». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo degli  articoli  113-bis,  113-ter,
          120, 121, 123-bis, 123-ter, 124-quater,  125-bis,  126-bis,
          127-ter,   127-quinquies,   127-sexies,    133,    135-bis,
          135-undecies, 147-ter, 147-quater, 147-quinquies, 150, 153,
          154 e 154-ter del citato decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 113-bis Ammissione alle negoziazioni di  quote  o
          azioni di OICR aperti 
              1.  Prima  della  data  stabilita  per  l'inizio  delle
          negoziazioni delle quote o azioni  di  OICR  aperti  in  un
          mercato regolamentato  l'emittente  pubblica  un  prospetto
          contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter. 
              2. La Consob: 
              a) determina con regolamento i contenuti del  prospetto
          e le relative modalita' di pubblicazione ferma restando  la
          necessita' di pubblicazione tramite mezzi  di  informazione
          su giornali quotidiani nazionali, e  di  aggiornamento  del
          prospetto dettando specifiche disposizioni per  i  casi  in
          cui   l'ammissione   alla   quotazione   in   un    mercato
          regolamentato  avvenga  simultaneamente  ad  un'offerta  al
          pubblico; 
              b) puo' indicare all'emittente informazioni integrative
          da  inserire  nel  prospetto  e  specifiche  modalita'   di
          pubblicazione; 
              c) detta disposizioni per coordinare le funzioni  della
          societa' di gestione del mercato con quelle proprie  e,  su
          richiesta di questa, puo'  affidarle  compiti  inerenti  al
          controllo  del   prospetto   tenuto   anche   conto   delle
          caratteristiche dei singoli mercati. 
              3. Il prospetto approvato dall'autorita' competente  di
          un altro Stato membro dell'Unione europea  e'  riconosciuto
          dalla Consob, con le modalita' e alle condizioni  stabilite
          nel regolamento previsto dal comma 2, quale  prospetto  per
          l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
          La Consob puo' richiedere alla  societa'  di  gestione  del
          mercato informazioni sugli  OICR  aperti,  anche  in  forma
          continuativa, prima della data stabilita per l'inizio delle
          negoziazioni. 
              4. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di  quote
          o azioni di OICR aperti alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato si applica l'articolo 101.". 
              "Art.  113-ter  Disposizioni  generali  in  materia  di
          informazioni regolamentate 
              1. Per informazioni regolamentate si  intendono  quelle
          che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle
          disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento  (UE)  n.
          596/2014, nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I,
          I-bis e V-bis, e nei  relativi  regolamenti  di  attuazione
          ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari
          ritenute equivalenti dalla Consob. 
              2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso
          la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente
          ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla  negoziazione
          dei propri valori mobiliari o quote  di  fondi  chiusi,  al
          fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite  a
          detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo  I-bis,  del
          presente decreto. 
              3.  La  Consob,  nell'esercizio  dei  poteri  ad   essa
          attribuiti dal  presente  Titolo,  stabilisce  modalita'  e
          termini  di  diffusione  al  pubblico  delle   informazioni
          regolamentate,   ferma   restando    la    necessita'    di
          pubblicazione tramite mezzi  di  informazione  su  giornali
          quotidiani nazionali, tenuto conto  della  natura  di  tali
          informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
          discriminatorio  e  ragionevolmente  idoneo  a   garantirne
          l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea. 
              4. La Consob: 
              a)  autorizza  soggetti  terzi  rispetto  all'emittente
          all'esercizio dei servizi di diffusione delle  informazioni
          regolamentate; 
              b) autorizza il servizio  di  stoccaggio  centralizzato
          delle informazioni regolamentate; 
              c) organizza  e  gestisce  il  servizio  di  stoccaggio
          centralizzato delle informazioni  in  assenza  di  soggetti
          autorizzati ai sensi della lettera b). 
              5.  La   Consob,   in   relazione   alle   informazioni
          regolamentate, stabilisce con regolamento: 
              a) modalita' e termini per il deposito di cui al  comma
          2, tenendo conto della necessita' di minimizzare gli  oneri
          legati all'adempimento  del  deposito  e  verificando,  nel
          contesto della revisione periodica  prevista  dall'articolo
          23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la  disponibilita'
          di  tecnologie   che   riducano   tali   oneri   anche   in
          considerazione dell'accessibilita' delle  informazioni  per
          il tramite  del  punto  di  accesso  unico  europeo  (ESAP)
          previsto dal  regolamento  (UE)  2023/2859  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023; 
              b)   requisiti   e   condizioni   per    il    rilascio
          dell'autorizzazione   all'esercizio   del    servizio    di
          diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
          attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui  al  comma
          3; 
              c)   requisiti   e   condizioni   per    il    rilascio
          dell'autorizzazione   all'esercizio   del    servizio    di
          stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
          attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle  fonti
          d'informazione, registrazione dell'ora e della  data  della
          ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso
          per gli  utenti  finali,  procedure  allineate  con  quelle
          previste per il deposito presso la Consob; 
              d) la lingua in cui devono essere  comunicate,  tenendo
          conto della lingua comunemente utilizzata nel  mondo  della
          finanza internazionale anche al fine di ridurre  al  minimo
          gli oneri connessi alla comunicazione; 
              e) eventuali  esenzioni  dagli  obblighi  di  deposito,
          diffusione e  stoccaggio  in  conformita'  alla  disciplina
          comunitaria. 
              6.  Se  un  soggetto  ha  chiesto,  senza  il  consenso
          dell'emittente,  l'ammissione  alla  negoziazione   in   un
          mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di  fondi
          chiusi, gli obblighi di  comunicazione  delle  informazioni
          regolamentate sono osservati da  tale  soggetto,  salvo  il
          caso in cui l'emittente  comunica  al  pubblico,  ai  sensi
          delle  disposizioni  del  proprio  Stato  di  origine,   le
          informazioni  regolamentate   richieste   dalla   normativa
          comunitaria. 
              7. I soggetti tenuti  alla  comunicazione  al  pubblico
          delle  informazioni  regolamentate  non   possono   esigere
          corrispettivi per tale comunicazione. 
              8. La Consob puo'  rendere  pubblico  il  fatto  che  i
          soggetti  tenuti  alla  comunicazione  delle   informazioni
          regolamentate non ottemperano ai loro obblighi. 
              9.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo
          66-quater, comma 1, la Consob puo': 
              a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato
          interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o
          quote di fondi chiusi per un massimo di  dieci  giorni  per
          volta, se  ha  motivi  ragionevoli  di  sospettare  che  le
          disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano
          state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente
          articolo,    alla    comunicazione    delle    informazioni
          regolamentate; 
              b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato
          se accerta che le disposizioni  indicate  alla  lettera  a)
          sono state violate.". 
              "Art.   120    Obblighi    di    comunicazione    delle
          partecipazioni rilevanti 
              1. Ai fini della  presente  sezione,  per  capitale  di
          societa' per azioni  si  intende  quello  rappresentato  da
          azioni con diritto di voto. Nelle societa'  i  cui  statuti
          consentono la maggiorazione del diritto  di  voto  o  hanno
          previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale
          si intende il numero complessivo dei diritti di voto. 
              2.  Coloro  che  partecipano  in  un  emittente  azioni
          quotate avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  in
          misura superiore al tre per cento  del  capitale  ne  danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.  Nel
          caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
          cinque per cento. 
              2-bis.  In  casi  eccezionali,  la  Consob  puo',   con
          provvedimento di carattere generale motivato da esigenze di
          tutela  degli   investitori   nonche'   di   efficienza   e
          trasparenza del mercato  del  controllo  societario  e  del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma  2  per
          societa' ad azionariato particolarmente diffuso. 
              3. 
              4. La CONSOB, tenuto anche conto delle  caratteristiche
          degli investitori, stabilisce con regolamento: 
              a) le  variazioni  delle  partecipazioni  indicate  nel
          comma 2 che comportano obbligo di comunicazione; 
              b) i  criteri  per  il  calcolo  delle  partecipazioni,
          avendo riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente
          detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto  spetta  o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
          di maggiorazione dei diritti di voto; 
              c) il contenuto e le modalita'  delle  comunicazioni  e
          dell'informazione  del  pubblico,  nonche'   le   eventuali
          deroghe per quest'ultima; 
              d) i termini per la comunicazione e per  l'informazione
          del pubblico; 
              d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono  dovute  dai
          possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti
          previsti  dall'articolo  2351,  ultimo  comma,  del  codice
          civile; 
              d-ter)  i  casi  in  cui  la  detenzione  di  strumenti
          finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; 
              d-quater) le  ipotesi  di  esenzione  dall'applicazione
          delle presenti disposizioni. 
              4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione
          in emittenti quotati pari o superiore alle  soglie  del  10
          per cento, 20  per  cento  e  25  per  cento  del  relativo
          capitale il soggetto che effettua le comunicazioni  di  cui
          ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare
          gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei
          sei mesi  successivi.  Nella  dichiarazione  sono  indicati
          sotto la responsabilita' del dichiarante: 
              a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; 
              b) se agisce solo o in concerto; 
              c) se intende fermare i  suoi  acquisti  o  proseguirli
          nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente  o
          comunque  esercitare  un'influenza  sulla  gestione   della
          societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare
          e le operazioni per metterla in opera; 
              d) le sue  intenzioni  per  quanto  riguarda  eventuali
          accordi e patti parasociali di cui e' parte; 
              e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli
          organi amministrativi o di controllo dell'emittente. 
              La Consob puo' individuare con  proprio  regolamento  i
          casi in  cui  la  suddetta  dichiarazione  non  e'  dovuta,
          tenendo  conto  delle  caratteristiche  del  soggetto   che
          effettua la dichiarazione o  della  societa'  di  cui  sono
          state acquistate le azioni. 
              La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono
          state acquistate  le  azioni  e  alla  Consob,  nonche'  e'
          oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e
          i termini stabiliti con il regolamento della Consob emanato
          in attuazione del comma 4, lettere c) e d). 
              Fermo restando quanto previsto ai  sensi  dell'articolo
          185, se nel termine di sei mesi dalla  comunicazione  della
          dichiarazione  intervengono  cambiamenti  delle  intenzioni
          sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova
          dichiarazione   motivata   deve   essere   senza    ritardo
          indirizzata alla societa' e  alla  Consob  e  portata  alla
          conoscenza del pubblico secondo le medesime  modalita'.  La
          nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il  termine  di
          sei mesi citato nel primo periodo del  presente  comma.  La
          Consob puo', con  provvedimento  motivato  da  esigenze  di
          tutela  degli   investitori   nonche'   di   efficienza   e
          trasparenza del mercato  del  controllo  societario  e  del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel  primo  periodo
          del presente comma una soglia del 5 per cento per  societa'
          ad azionariato particolarmente diffuso. 
              5. Il diritto di voto inerente alle azioni  quotate  od
          agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse  le
          comunicazioni previste  dal  comma  2  o  la  dichiarazione
          prevista dal comma 4-bis non  puo'  essere  esercitato.  In
          caso di inosservanza, si applica l'articolo  14,  comma  6.
          L'impugnazione puo'  essere  proposta  anche  dalla  Consob
          entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7. 
              6. Il  comma  2  non  si  applica  alle  partecipazioni
          detenute, per  il  tramite  di  societa'  controllate,  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   I   relativi
          obblighi di comunicazione  sono  adempiuti  dalle  societa'
          controllate.". 
              "Art. 121 Disciplina delle partecipazioni reciproche 
              1. Fuori dai casi previsti dall'articolo  2359-bis  del
          codice  civile,  in  caso  di   partecipazioni   reciproche
          eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la
          societa' che ha superato il limite successivamente non puo'
          esercitare  il  diritto  di  voto  inerente   alle   azioni
          eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data  in
          cui ha superato il limite. In caso di  mancata  alienazione
          entro il termine previsto la  sospensione  del  diritto  di
          voto  si  estende  all'intera  partecipazione.  Se  non  e'
          possibile accertare quale delle due societa' ha superato il
          limite successivamente, la sospensione del diritto di  voto
          e l'obbligo di alienazione di applicano a  entrambe,  salvo
          loro diverso accordo. 
              2. Il limite richiamato  nel  comma  1  e'  elevato  al
          cinque per cento, ovvero, nei casi  previsti  dall'articolo
          120, comma 2,  secondo  periodo,  al  dieci  per  cento,  a
          condizione che il superamento  della  soglia  da  parte  di
          entrambe le societa' abbia luogo a seguito  di  un  accordo
          preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria  delle
          societa' interessate. 
              3. (abrogato). 
              4. Per il calcolo delle partecipazioni si  applicano  i
          criteri stabiliti ai  sensi  dell'articolo  120,  comma  4,
          lettera b). 
              5. I commi 1 e 2 non si applicano quando i  limiti  ivi
          indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica  di
          acquisto o  di  scambio  diretta  a  conseguire  almeno  il
          sessanta per cento delle azioni ordinarie. 
              6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del
          voto previsti dal comma 1, si applica l'articolo 14,  comma
          6. L'impugnazione puo' essere proposta anche  dalla  CONSOB
          entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7.". 
              "Art. 123-bis Relazione sul governo  societario  e  gli
          assetti proprietari 
              1. La relazione sulla gestione delle societa' emittenti
          valori  mobiliari  ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati   contiene   in   una   specifica    sezione,
          denominata: "Relazione sul governo societario e gli assetti
          proprietari", informazioni dettagliate riguardanti: 
              a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli
          che non sono negoziati su un mercato regolamentato  di  uno
          Stato comunitario, con l'indicazione delle varie  categorie
          di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e  gli
          obblighi connessi,  nonche'  la  percentuale  del  capitale
          sociale che esse rappresentano; 
              b) qualsiasi restrizione al  trasferimento  di  titoli,
          quali  ad  esempio  limiti  al  possesso  di  titoli  o  la
          necessita'  di  ottenere  il  gradimento  da  parte   della
          societa' o di altri possessori di titoli; 
              c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette  o
          indirette, ad esempio tramite  strutture  piramidali  o  di
          partecipazione incrociata,  secondo  quanto  risulta  dalle
          comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120; 
              d) se noti, i possessori di ogni titolo che  conferisce
          diritti speciali di controllo e una descrizione  di  questi
          diritti; 
              e) il meccanismo  di  esercizio  dei  diritti  di  voto
          previsto  in  un  eventuale   sistema   di   partecipazione
          azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non  e'
          esercitato direttamente da questi ultimi; 
              f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio
          limitazioni  dei  diritti  di  voto  ad   una   determinata
          percentuale o ad un certo numero di voti,  termini  imposti
          per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in  cui,  con
          la  cooperazione  della  societa',  i  diritti   finanziari
          connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli; 
              g) gli accordi che sono noti  alla  societa'  ai  sensi
          dell'articolo 122; 
              h) gli accordi significativi dei quali  la  societa'  o
          sue controllate siano parti  e  che  acquistano  efficacia,
          sono modificati o si estinguono in caso di  cambiamento  di
          controllo della societa', e i loro effetti,  tranne  quando
          sono  di  natura  tale  per  cui   la   loro   divulgazione
          arrecherebbe grave pregiudizio alla societa';  tale  deroga
          non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di
          divulgare   tali   informazioni   sulla   base   di   altre
          disposizioni di legge; 
              i) gli accordi tra la societa' e gli amministratori,  i
          componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che
          prevedono indennita' in caso di dimissioni o  licenziamento
          senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa  a
          seguito di un'offerta pubblica di acquisto; 
              l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione
          degli amministratori e  dei  componenti  del  consiglio  di
          gestione e di sorveglianza,  nonche'  alla  modifica  dello
          statuto, se diverse da quelle legislative  e  regolamentari
          applicabili in via suppletiva; 
              m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti  di  capitale
          ai sensi dell'articolo 2443 del codice  civile  ovvero  del
          potere in capo agli  amministratori  o  ai  componenti  del
          consiglio di  gestione  di  emettere  strumenti  finanziari
          partecipativi nonche'  di  autorizzazioni  all'acquisto  di
          azioni proprie. 
              2.  Nella  medesima  sezione  della   relazione   sulla
          gestione di cui al comma 1 sono riportate  le  informazioni
          riguardanti: 
              a) l'adesione ad un codice di comportamento in  materia
          di governo societario promosso da societa' di  gestione  di
          mercati  regolamentati  o  da  associazioni  di  categoria,
          motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una
          o  piu'  disposizioni,  nonche'  le  pratiche  di   governo
          societario effettivamente applicate dalla  societa'  al  di
          la' degli  obblighi  previsti  dalle  norme  legislative  o
          regolamentari. La societa' indica altresi' dove  il  codice
          di comportamento in materia di governo societario al  quale
          aderisce e' accessibile al pubblico; 
              b)  le  principali  caratteristiche  dei   sistemi   di
          gestione dei rischi e di  controllo  interno  esistenti  in
          relazione al processo  di  informativa  finanziaria,  anche
          consolidata, ove applicabile; 
              c) i meccanismi di funzionamento  dell'assemblea  degli
          azionisti,  i  suoi  principali  poteri,  i  diritti  degli
          azionisti e le modalita' del loro esercizio, se diversi  da
          quelli   previsti   dalle   disposizioni   legislative    e
          regolamentari applicabili in via suppletiva; 
              d) la composizione e il funzionamento degli  organi  di
          amministrazione e controllo e dei loro comitati; 
              d-bis) una descrizione delle politiche  in  materia  di
          diversita' applicate in relazione alla  composizione  degli
          organi di  amministrazione  e  controllo  relativamente  ad
          aspetti  quali  l'eta',  la  composizione  di  genere,   le
          disabilita'  o  il  percorso  formativo  e   professionale,
          nonche' una descrizione degli obiettivi, delle modalita' di
          attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel  caso  in
          cui nessuna politica sia applicata, la societa'  motiva  in
          maniera chiara e articolata le ragioni di tale  scelta.  Se
          tali informazioni sono  incluse  nella  rendicontazione  di
          sostenibilita' di cui agli  articoli  3  e  4  del  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  13  della
          legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli  obblighi  di  cui  alla
          presente lettera si considerano assolti a condizione che un
          riferimento  a  tale  rendicontazione  sia  inserito  nella
          relazione sul governo societario. 
              d-ter) ove adottate, una  descrizione  delle  politiche
          della societa' in materia di  utilizzo  e  di  monitoraggio
          delle nuove tecnologie e, in particolare,  dei  sistemi  di
          intelligenza  artificiale  negli  assetti   amministrativi,
          organizzativi e contabili; 
              d-quater) ove adottate, una descrizione delle politiche
          di gestione  e  di  monitoraggio  dei  rischi  informatici,
          inclusi i  rischi  di  sicurezza  cibernetica  e  i  rischi
          derivanti  dall'integrazione  di  nuove  tecnologie   negli
          assetti amministrativi, organizzativi e contabili. 
              3. Le informazioni di  cui  ai  commi  1  e  2  possono
          figurare in una relazione distinta  dalla  relazione  sulla
          gestione,  approvata  dall'organo  di  amministrazione,   e
          pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In
          alternativa, la relazione sulla gestione puo'  indicare  la
          sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato
          tale documento. 
              4. Il revisore o la societa' di  revisione  esprime  il
          giudizio e rilascia la dichiarazione  di  cui  all'articolo
          14, comma 2, lettere e),  e-bis)  ed  e-ter),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle  informazioni  di
          cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma  2,
          lettera  b),  e  verifica  che  siano  state   fornite   le
          informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d), d-bis),
          d-ter) e d-quater),del presente articolo. 
              5. Le societa' che non  emettono  azioni  ammesse  alle
          negoziazioni  in  mercati  regolamentati   o   in   sistemi
          multilaterali   di   negoziazione   possono   omettere   la
          pubblicazione delle informazioni di cui ai  commi  1  e  2,
          salvo quelle di cui al comma 2, lettera b). 
              5-bis.  Possono   omettere   la   pubblicazione   delle
          informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le societa'
          che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non
          superino almeno due dei seguenti parametri: 
              a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 
              b) totale  dei  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle
          prestazioni: 40.000.000 di euro; 
              c)  numero  medio  di  dipendenti  durante  l'esercizio
          finanziario pari a duecentocinquanta.". 
              "Art. 123-ter Relazione sulla politica  in  materia  di
          remunerazione e sui compensi corrisposti 
              1.   Almeno   ventuno   giorni   prima    della    data
          dell'assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo  comma,
          o dell'assemblea prevista dall'articolo  2364-bis,  secondo
          comma, del codice civile, le societa'  con  azioni  quotate
          mettono a disposizione del  pubblico  una  relazione  sulla
          politica  di  remunerazione  e  sui  compensi  corrisposti,
          presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con  le
          altre modalita' stabilite dalla CONSOB con regolamento. 
              2.  La  relazione  e'  articolata  nelle  due   sezioni
          previste ai commi 3 e 4 ed e' approvata  dal  consiglio  di
          amministrazione. Nelle societa' che adottano il sistema con
          consiglio di sorveglianza la  relazione  e'  approvata  dal
          consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente  alla
          sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio  di
          gestione. 
              3. La prima sezione della relazione  illustra  in  modo
          chiaro e comprensibile: 
              a)  la  politica   della   societa'   in   materia   di
          remunerazione   con   riferimento   almeno    all'esercizio
          successivo: 
              1) dei componenti degli organi di amministrazione; 
              2) dei direttori generali; 
              3)  ove  lo  statuto  non  disponga  diversamente,  dei
          dirigenti con responsabilita' strategiche  con  riferimento
          almeno all'esercizio successivo; 
              4) fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  2402
          del  codice  civile,  dei  componenti   degli   organi   di
          controllo; 
              b)   le   procedure   utilizzate   per   l'adozione   e
          l'attuazione di tale politica. 
              3-bis. La politica di remunerazione  contribuisce  alla
          strategia aziendale, al  perseguimento  degli  interessi  a
          lungo  termine  e  alla  sostenibilita'  della  societa'  e
          illustra il modo in cui  fornisce  tale  contributo.  Fermo
          quanto previsto dal comma 3-ter, le  societa'  sottopongono
          al voto dei soci la politica di  remunerazione  di  cui  al
          comma  3  con  la  cadenza  richiesta  dalla  durata  della
          politica definita ai sensi  del  comma  3,  lettera  a),  e
          comunque almeno ogni tre anni o in occasione  di  modifiche
          della politica medesima. Le societa' attribuiscono compensi
          solo in conformita' con la  politica  di  remunerazione  da
          ultimo approvata  dai  soci  ovvero  sottoposto  alla  loro
          votazione.  In  presenza  di  circostanze  eccezionali   le
          societa' possono derogare temporaneamente alla politica  di
          remunerazione, purche'  la  stessa  preveda  le  condizioni
          procedurali in  base  alle  quali  la  deroga  puo'  essere
          applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si
          puo' derogare. Per  circostanze  eccezionali  si  intendono
          solamente situazioni in cui  la  deroga  alla  politica  di
          remunerazione e' necessaria ai fini del perseguimento degli
          interessi a lungo  termine  e  della  sostenibilita'  della
          societa' nel suo complesso o per assicurarne  la  capacita'
          di stare sul mercato. 
              3-ter. La deliberazione prevista  dal  comma  3-bis  e'
          vincolante, qualora lo statuto non  disponga  diversamente.
          In caso la deliberazione sia vincolante, se l'assemblea dei
          soci non approva la politica di remunerazione sottoposta al
          voto ai sensi  del  comma  3-bis  la  societa'  continua  a
          corrispondere  remunerazioni  conformi  alla  piu'  recente
          politica di remunerazione approvata  dall'assemblea  o,  in
          mancanza, puo'  continuare  a  corrispondere  remunerazioni
          conformi  alle  prassi  vigenti.   In   caso   di   mancata
          approvazione, la societa' sottopone al voto  dei  soci  una
          nuova politica di remunerazione al piu' tardi in  occasione
          della successiva  assemblea  prevista  dall'articolo  2364,
          secondo  comma,  o  dell'assemblea  prevista  dall'articolo
          2364-bis, secondo comma, del codice civile. 
              3-quater. Ove lo statuto disponga che la  deliberazione
          prevista dal comma 3-bis non e' vincolante,  l'esito  della
          votazione e' messo a disposizione  del  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo 125-quater, comma 2. Nel caso in cui  l'esito
          della votazione sia contrario,  la  societa'  sottopone  al
          voto dei soci una nuova politica di remunerazione  al  piu'
          tardi in  occasione  della  successiva  assemblea  prevista
          dall'articolo 2364, secondo  comma,  del  codice  civile  o
          dell'assemblea  prevista  dall'articolo  2364-bis,  secondo
          comma, del medesimo codice civile. 
              4. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e
          comprensibile e, nominativamente  per  i  componenti  degli
          organi di  amministrazione  e  di  controllo,  i  direttori
          generali e in forma aggregata, laddove la politica  di  cui
          al comma 3 ne disciplini la remunerazione, per i  dirigenti
          con responsabilita' strategiche: 
              a) fornisce un'adeguata  rappresentazione  di  ciascuna
          delle voci che  compongono  la  remunerazione,  compresi  i
          trattamenti previsti in caso di cessazione dalla  carica  o
          di risoluzione del rapporto di  lavoro,  evidenziandone  la
          coerenza con la  politica  della  societa'  in  materia  di
          remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; 
              b)  illustra  analiticamente  i  compensi   corrisposti
          nell'esercizio di  riferimento  a  qualsiasi  titolo  e  in
          qualsiasi forma dalla societa' e da  societa'  controllate,
          segnalando le eventuali componenti  dei  suddetti  compensi
          che  sono  riferibili  ad  attivita'  svolte  in   esercizi
          precedenti  a  quello  di  riferimento   ed   evidenziando,
          altresi',  i  compensi  da  corrispondere  in  uno  o  piu'
          esercizi  successivi   a   fronte   dell'attivita'   svolta
          nell'esercizio di riferimento, eventualmente  indicando  un
          valore  di  stima  per  le  componenti  non  oggettivamente
          quantificabili nell'esercizio di riferimento; 
              b-bis) illustra come la societa' ha  tenuto  conto  del
          voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della
          relazione. 
              5. Alla relazione sono allegati  i  piani  di  compensi
          previsti dall'articolo 114-bis  ovvero  e'  indicata  nella
          relazione la sezione del sito Internet della societa'  dove
          tali documenti sono reperibili. 
              6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e
          2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile,
          e dall'articolo 114-bis,  l'assemblea  convocata  ai  sensi
          dell'articolo 2364,  secondo  comma,  ovvero  dell'articolo
          2364-bis, secondo comma, del  codice  civile,  delibera  in
          senso favorevole o contrario sulla  seconda  sezione  della
          relazione prevista dal comma 4.  La  deliberazione  non  e'
          vincolante. L'esito della votazione e' posto a disposizione
          del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2. 
              7. La Consob con regolamento,  adottato  sentite  Banca
          d'Italia  e  Ivass   per   quanto   concerne   i   soggetti
          rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto  previsto
          dalla normativa europea di settore, indica le  informazioni
          da includere nella  prima  sezione  della  relazione  e  le
          caratteristiche  di  tale  politica  in   conformita'   con
          l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel  rispetto
          di quanto previsto dal paragrafo  3  della  raccomandazione
          2004/913/CE  e  dal  paragrafo  5   della   raccomandazione
          2009/385/CE. 
              8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi  del
          comma 7, indica altresi' le informazioni da includere nella
          seconda sezione della relazione,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 9-ter della direttiva 2007/36/CE. La
          Consob puo' differenziare il  livello  di  dettaglio  delle
          informazioni in funzione della  dimensione  della  societa'
          nonche'  del  sistema  di   amministrazione   e   controllo
          adottato. 
              8-bis.  Il  soggetto  incaricato   di   effettuare   la
          revisione   legale   del   bilancio   verifica   l'avvenuta
          predisposizione da parte degli amministratori della seconda
          sezione della relazione. 
              8-ter. Rimangono  ferme  le  disposizioni  previste  in
          materia di remunerazioni da normative di settore.". 
              "Art. 124-quater Definizioni e ambito applicativo 
              1. Nella presente sezione si intendono per: 
              a) "gestore di attivi": le Sgr, le  Sicav  in  gestione
          interna  autorizzate,  le   Sicaf   in   gestione   interna
          autorizzate,  le  societa'  di  partenariato  in   gestione
          interna autorizzate, e i soggetti autorizzati in  Italia  a
          prestare il  servizio  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,
          lettera d); 
              b)  "investitore  istituzionale":  1)   un'impresa   di
          assicurazione  o  di  riassicurazione  come  definite  alle
          lettere u) e cc) del comma 1 dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  incluse  le  sedi
          secondarie in Italia di imprese aventi sede legale  in  uno
          Stato  terzo,  autorizzate  ad  esercitare   attivita'   di
          assicurazione o di riassicurazione nei rami vita  ai  sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo  decreto;  2)  i
          fondi pensione con almeno  cento  aderenti,  che  risultino
          iscritti all'albo tenuto dalla COVIP e  che  rientrino  tra
          quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e  12  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  ovvero  tra  quelli
          dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi  soggettivita'
          giuridica; 
              c) "consulente in materia di  voto":  un  soggetto  che
          analizza,  a  titolo  professionale   e   commerciale,   le
          informazioni diffuse dalle societa' e, se del  caso,  altre
          informazioni  riguardanti  societa'  europee   con   azioni
          quotate nei  mercati  regolamentati  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione   europea   nell'ottica   di   informare    gli
          investitori in relazione alle decisioni  di  voto  fornendo
          ricerche,  consigli  o  raccomandazioni  di  voto  connessi
          all'esercizio dei diritti di voto. 
              2. Le disposizioni previste nella presente  sezione  si
          applicano agli investitori istituzionali e  ai  gestori  di
          attivi che investono in societa' con  azioni  ammesse  alla
          negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  un
          altro Stato membro dell'Unione europea. 
              3. Le disposizioni previste nella presente sezione  per
          i consulenti in materia di voto si applicano ai soggetti: 
              a) aventi la sede legale in Italia; 
              b)  aventi  una  sede,  anche  secondaria,  in  Italia,
          qualora non abbiano la sede legale o la sede principale  in
          un altro Stato membro dell'Unione europea.". 
              "Art. 125-bis Avviso di convocazione dell'assemblea 
              1. L'assemblea e' convocata mediante avviso  pubblicato
          sul sito Internet della societa' entro il trentesimo giorno
          precedente la data dell'assemblea,  nonche'  con  le  altre
          modalita' ed entro i  termini  previsti  dalla  Consob  con
          regolamento emanato ai sensi dell'articolo  113-ter,  comma
          3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto  sui  giornali
          quotidiani. 
              2. Nel  caso  di  assemblea  convocata  per  l'elezione
          mediante voto di  lista  dei  componenti  degli  organi  di
          amministrazione   e   controllo,   il   termine   per    la
          pubblicazione dell'avviso di convocazione e' anticipato  al
          quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea. 
              3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446,  2447
          e 2487 del codice civile, il termine indicato nel  comma  1
          e' posticipato al ventunesimo  giorno  precedente  la  data
          dell'assemblea. 
              4. L'avviso di convocazione reca: 
              a) l'indicazione  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo
          dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare; 
              b) una descrizione chiara e precisa delle procedure  da
          rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi
          comprese le informazioni riguardanti: 
              1) i termini  per  l'esercizio  del  diritto  di  porre
          domande prima dell'assemblea e  del  diritto  di  integrare
          l'ordine del giorno o di presentare ulteriori  proposte  su
          materie gia' all'ordine del giorno, nonche', anche mediante
          riferimento al sito Internet della societa',  le  eventuali
          ulteriori modalita' per l'esercizio di tali diritti; 
              2) la procedura per l'esercizio del voto per delega  e,
          in particolare, le modalita' per il reperimento dei  moduli
          utilizzabili in via facoltativa  per  il  voto  per  delega
          nonche'  le  modalita'  per  l'eventuale  notifica,   anche
          elettronica, delle deleghe di voto; 
              3) la procedura per il conferimento  delle  deleghe  al
          soggetto eventualmente designato dalla  societa'  ai  sensi
          dell'articolo 135-undecies,  con  la  precisazione  che  la
          delega non ha effetto con riguardo  alle  proposte  per  le
          quali non siano state conferite istruzioni di voto; 
              4) le procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
          elettronici, se previsto dallo statuto; 
              c) la data indicata nell'articolo 83-sexies,  comma  2,
          con la precisazione che coloro  che  diventeranno  titolari
          delle azioni solo successivamente a tale data  non  avranno
          il diritto di intervenire e votare in assemblea; 
              d) le modalita' e i termini di reperibilita' del  testo
          integrale delle proposte di deliberazione, unitamente  alle
          relazioni  illustrative,  e  dei  documenti   che   saranno
          sottoposti all'assemblea; 
              d-bis) le modalita' e i termini di presentazione  delle
          liste o delle candidature per l'elezione dei componenti del
          consiglio di amministrazione e del componente di  minoranza
          del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza; 
              e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo
          125-quater; 
              f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso
          di convocazione e' richiesta da altre disposizioni.". 
              "Art.  126-bis  Integrazione  dell'ordine  del   giorno
          dell'assemblea  e  presentazione  di  nuove   proposte   di
          delibera 
              1. I  soci  che,  anche  congiuntamente,  rappresentino
          almeno  un  quarantesimo  del  capitale   sociale   possono
          chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione  dell'avviso
          di convocazione dell'assemblea, ovvero entro due giorni nel
          caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis,  comma
          3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco
          delle materie da  trattare,  indicando  nella  domanda  gli
          ulteriori argomenti  da  essi  proposti.  Per  le  societa'
          cooperative la misura del  capitale  e'  determinata  dagli
          statuti   anche   in   deroga   all'articolo   135.   Delle
          integrazioni all'ordine del giorno e' data  notizia,  nelle
          stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di
          convocazione,  entro  gli  otto  giorni   successivi   alla
          pubblicazione dell'avviso stesso,  ovvero  entro  i  cinque
          giorni successivi alla pubblicazione  del  medesimo  avviso
          prima dell'assemblea nel  caso  di  convocazione  ai  sensi
          dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104,  comma
          2. 
              2. I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino
          almeno  un  quarantesimo  del  capitale  sociale   possono,
          altresi', presentare proposte di deliberazione  su  materie
          gia' all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai
          sensi del comma 1, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          dell'avviso di convocazione  dell'assemblea,  ovvero  entro
          sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso  nel  caso  di
          convocazione ai sensi dell'articolo  125-bis,  comma  3,  o
          dell'articolo 104, comma 2, ovvero  entro  il  termine  del
          ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea in  caso
          di convocazione ai sensi dell'articolo  125-bis,  comma  2.
          Per le societa'  cooperative  la  misura  del  capitale  e'
          determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
          Della presentazione di tali proposte e' data notizia, nelle
          stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di
          convocazione,  almeno  quindici  giorni  prima  di   quello
          fissato  per  l'assemblea.   Le   ulteriori   proposte   di
          deliberazione su materie gia' all'ordine del  giorno,  come
          eventualmente integrato ai sensi del comma 1, sono messe  a
          disposizione  del  pubblico  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo  125-ter,  comma   1,   contestualmente   alla
          pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine
          e' ridotto a sette giorni nel caso di  assemblea  convocata
          ai sensi dell'articolo 104, comma 2,  ovvero  nel  caso  di
          assemblea convocata ai sensi dell'articolo  125-bis,  comma
          3. 
              2-bis. Le richieste di integrazione  dell'elenco  delle
          materie da trattare  e  le  proposte  di  deliberazione  su
          materie gia' all'ordine  del  giorno  sono  presentate  per
          iscritto,  anche   per   corrispondenza   ovvero   in   via
          elettronica,  nel  rispetto   degli   eventuali   requisiti
          strettamente   necessari    per    l'identificazione    dei
          richiedenti indicati dalla societa', fermo quanto  previsto
          dall'articolo  83-quinquies,  comma  3,  e  sono  messe   a
          disposizione  del  pubblico  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 125-ter, comma 1. 
              3. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa
          per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera,  a  norma
          di legge, su  proposta  dell'organo  di  amministrazione  o
          sulla base di un  progetto  o  di  una  relazione  da  essi
          predisposta,  diversa  da  quelle   indicate   all'articolo
          125-ter, comma 1. 
              4. I soci che richiedono l'integrazione  ai  sensi  del
          comma 1 e quelli che presentano proposte  di  deliberazione
          su materie gia' all'ordine del giorno ai sensi del comma  2
          predispongono una  relazione  che  riporti  la  motivazione
          delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di  cui
          essi  propongono  la  trattazione  ovvero  la   motivazione
          relativa   alle   ulteriori   proposte   di   deliberazione
          presentate  su  materie  gia'  all'ordine  del  giorno.  La
          relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione  entro
          il termine ultimo rispettivamente previsto dai commi 1 e 2.
          L'organo  di  amministrazione  mette  a  disposizione   del
          pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali
          valutazioni,  contestualmente  alla   pubblicazione   della
          notizia dell'integrazione o  della  presentazione,  con  le
          modalita' indicate all'articolo 125-ter, comma 1. 
              5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in  caso  di
          inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di
          sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione,
          non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno  con
          le nuove materie o proposte presentate ai sensi dei commi 1
          e 2, il tribunale, sentiti i  componenti  degli  organi  di
          amministrazione  e  di  controllo,  ove   il   rifiuto   di
          provvedere  risulti  ingiustificato,  ordina  con   decreto
          l'integrazione. Il decreto e' pubblicato con  le  modalita'
          previste dall'articolo 125-ter, comma 1.". 
              "Art.  127-ter   Diritto   di   porre   domande   prima
          dell'assemblea 
              1. Coloro ai quali spetta il diritto  di  voto  possono
          porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno  anche
          prima  dell'assemblea.   Alle   domande   pervenute   prima
          dell'assemblea e' data risposta al piu'  tardi  durante  la
          stessa. 
              1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro
          il quale  le  domande  poste  prima  dell'assemblea  devono
          pervenire  alla  societa'.  Il  termine  non  puo'   essere
          anteriore a cinque giorni di mercato aperto  precedenti  la
          data dell'assemblea in prima o unica  convocazione,  ovvero
          alla  data  indicata  nell'articolo  83-sexies,  comma   2,
          qualora l'avviso di convocazione preveda  che  la  societa'
          fornisca, prima dell'assemblea, una risposta  alle  domande
          pervenute. In tale ultimo caso  le  risposte  sono  fornite
          almeno  due  giorni  prima  dell'assemblea  anche  mediante
          pubblicazione in una apposita  sezione  del  sito  internet
          della societa'.  La  societa'  puo'  fornire  una  risposta
          unitaria  alle  domande  aventi  lo  stesso  contenuto.  La
          titolarita' del diritto di voto puo' essere attestata anche
          successivamente all'invio delle domande  purche'  entro  il
          terzo giorno successivo alla  data  indicata  nell'articolo
          83-sexies, comma 2. 
              2. Non e' dovuta una risposta,  neppure  in  assemblea,
          alle  domande  poste  prima   della   stessa,   quando   le
          informazioni richieste siano gia'  disponibili  in  formato
          "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet  della
          societa' indicata nel quarto periodo del comma 1-bis ovvero
          quando la  risposta  sia  stata  pubblicata  ai  sensi  del
          medesimo comma. 
              3. Si considera fornita in  assemblea  la  risposta  in
          formato   cartaceo   messa   a   disposizione,   all'inizio
          dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. 
              3-bis. Qualora l'intervento in assemblea e  l'esercizio
          del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite
          del  rappresentante  designato  dalla  societa'  ai   sensi
          dell'articolo 125-bis.1, il diritto  di  porre  domande  e'
          esercitato unicamente  prima  dell'assemblea.  L'avviso  di
          convocazione indica il termine,  non  anteriore  alla  data
          indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, entro  il  quale
          le domande devono  pervenire  alla  societa'.  La  societa'
          fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte
          alle domande pervenute.". 
              "Art. 127-quinquies Maggiorazione del voto 
              1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto
          maggiorato, fino a un massimo di  due  voti,  per  ciascuna
          azione appartenuta al  medesimo  soggetto  per  un  periodo
          continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a  decorrere
          dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. 
              2. Gli statuti possono altresi' disporre l'attribuzione
          di un voto ulteriore  alla  scadenza  di  ogni  periodo  di
          dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui
          al comma 1, in cui l'azione  sia  appartenuta  al  medesimo
          soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino  a
          un massimo complessivo di dieci voti per  azione.  Per  gli
          azionisti che hanno maturato la  maggiorazione  di  cui  al
          comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal  comma
          4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare  che
          modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo
          di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data. 
              3. Gli statuti possono altresi' prevedere che colui  al
          quale spetta il  diritto  di  voto  possa  irrevocabilmente
          rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di  cui
          al comma 1 o al comma 2. 
              4.  Gli   statuti   stabiliscono   le   modalita'   per
          l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2
          e per l'accertamento dei relativi  presupposti,  prevedendo
          in ogni caso un apposito elenco. La Consob  stabilisce  con
          proprio  regolamento  le  disposizioni  di  attuazione  del
          presente articolo al  fine  di  assicurare  la  trasparenza
          degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni
          del titolo II, capo II, sezione II, della  presente  parte.
          Restano fermi gli obblighi  di  comunicazione  previsti  in
          capo ai titolari di partecipazioni rilevanti. 
              5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o  gratuito
          ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di
          controllo in societa' o enti che detengono  azioni  a  voto
          maggiorato previsto dai commi 1 e  2  in  misura  superiore
          alla soglia prevista dall'articolo 120, comma  2,  comporta
          la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto  non
          dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: 
              a) e' conservato in caso di successione  per  causa  di
          morte nonche' in caso di fusione e scissione  del  titolare
          delle azioni; 
              b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di
          aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del  codice
          civile. 
              6. Il  progetto  di  fusione  o  di  scissione  di  una
          societa' il cui statuto prevede la maggiorazione  del  voto
          di cui ai commi 1 e 2 puo' prevedere che il diritto di voto
          maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio  di
          quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Tale previsione
          trova applicazione  anche  nel  caso  di  un'operazione  di
          fusione, scissione  o  trasformazione  transfrontaliera  ai
          sensi del decreto legislativo  2  marzo  2023,  n.  19.  Lo
          statuto puo' prevedere che la  maggiorazione  del  voto  si
          estenda proporzionalmente alle azioni emesse in  esecuzione
          di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. 
              7. Le azioni cui si applica il beneficio  previsto  dai
          commi 1 e 2 non costituiscono  una  categoria  speciale  di
          azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile. 
              8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma  1  non
          attribuisce il diritto di recesso, mentre la  maggiorazione
          del voto ai sensi del comma 2  attribuisce  il  diritto  di
          recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. 
              9. Qualora le deliberazioni di modifica  dello  statuto
          di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento
          di quotazione in un mercato regolamentato delle  azioni  di
          una societa' non risultante da una  fusione  che  coinvolga
          una societa' con azioni quotate, la relativa clausola  puo'
          prevedere che ai fini del  possesso  continuativo  previsto
          dai commi 1 e 2 sia computato anche il  possesso  anteriore
          alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. 
              10.  Se  lo  statuto  non  dispone   diversamente,   la
          maggiorazione del diritto di voto si computa anche  per  la
          determinazione dei quorum costitutivi  e  deliberativi  che
          fanno riferimento ad  aliquote  del  capitale  sociale.  La
          maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto,
          spettanti in forza del possesso di determinate aliquote  di
          capitale. 
              10-bis. In ogni caso, il diritto di voto maggiorato  di
          cui ai commi 1 e 2 non ha effetto e le azioni attribuiscono
          un  solo  voto  ai  fini  dell'assunzione  delle   delibere
          assembleari aventi ad oggetto: 
              a) operazioni di fusione  che  comportino  l'esclusione
          dei titoli dalle  negoziazioni  sul  mercato  regolamentato
          italiano; 
              b) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
              c) l'acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai
          sensi dell'articolo 112-bis; 
              d) le  operazioni  che  comportano  l'esclusione  dalle
          negoziazioni  delle  azioni   sul   mercato   regolamentato
          italiano, ai sensi dell'articolo 133, comma 1; 
              e) il trasferimento delle negoziazioni delle azioni  su
          un  sistema  multilaterale  di   negoziazione,   ai   sensi
          dell'articolo 133, comma 1-bis. 
              11. Nei casi di  fusione,  scissione  o  trasformazione
          transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo  2  marzo
          2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25,  comma  3,  della
          legge 31 maggio 1995, n. 218, se la societa' risultante  da
          dette operazioni e' una societa' con azioni  quotate  o  in
          corso di quotazione, lo statuto puo' prevedere che, ai fini
          del computo del periodo continuativo previsto al  comma  1,
          rilevi anche il periodo di titolarita'  ininterrotta  prima
          dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di  azioni
          con diritto di voto della societa'  incorporata,  scissa  o
          soggetta  a  trasformazione  comprovato   dall'attestazione
          rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri
          mezzi idonei ai  sensi  dell'ordinamento  dello  Stato  che
          disciplina la societa' incorporata,  scissa  o  soggetta  a
          trasformazione.". 
              "Art. 127-sexies Azioni a voto plurimo 
              1. In  deroga  all'articolo  2351,  quarto  comma,  del
          codice  civile,   gli   statuti   non   possono   prevedere
          l'emissione di azioni a voto plurimo. 
              2.  Le  azioni  a  voto  plurimo  emesse  anteriormente
          all'inizio delle negoziazioni in un  mercato  regolamentato
          mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto
          non dispone diversamente, al fine di  mantenere  inalterato
          il rapporto tra le varie categorie di azioni,  le  societa'
          che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero  le  societa'
          risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societa'
          possono procedere all'emissione di azioni  a  voto  plurimo
          con le medesime caratteristiche e diritti  di  quelle  gia'
          emesse limitatamente ai casi di: 
              a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442  del
          codice civile  ovvero  mediante  nuovi  conferimenti  senza
          esclusione o limitazione del diritto d'opzione; 
              b) fusione o scissione. 
              3. Nel caso  previsto  dal  comma  2  gli  statuti  non
          possono prevedere ulteriori maggiorazioni  del  diritto  di
          voto a favore di singole categorie di azioni ne'  ai  sensi
          dell'articolo 127-quinquies. 
              3-bis. Le azioni a voto plurimo attribuiscono  un  voto
          ai fini  dell'approvazione  delle  delibere  di  competenza
          dell'assemblea indicate nell'articolo 127-quinquies,  comma
          10-bis. 
              4. Ove la societa' non si  avvalga  della  facolta'  di
          emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma  2,
          secondo periodo, e' esclusa in ogni caso la  necessita'  di
          approvazione delle deliberazioni,  ai  sensi  dell'articolo
          2376 del codice civile, da  parte  dell'assemblea  speciale
          degli appartenenti  alla  categoria  delle  azioni  a  voto
          plurimo.". 
              "Art. 133 Esclusione su richiesta dalle negoziazioni 
              1. Le societa' italiane con azioni quotate nei  mercati
          regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea
          straordinaria,  possono   richiedere   l'esclusione   dalle
          negoziazioni  dei  propri  strumenti  finanziari,   secondo
          quanto previsto dal regolamento del mercato,  se  ottengono
          l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano  o  di
          altro paese dell'Unione Europea, purche' sia garantita  una
          tutela equivalente degli  investitori,  secondo  i  criteri
          stabiliti dalla CONSOB con regolamento. 
              1-bis. Le societa'  italiane  con  azioni  quotate  nei
          mercati  regolamentati  italiani  possono   richiedere   il
          trasferimento  delle  negoziazioni  dei  propri   strumenti
          finanziari su di un sistema multilaterale  di  negoziazione
          italiano o di altro Paese dell'Unione europea a  condizione
          che siano rispettate le seguenti condizioni: 
              a) il gestore del mercato regolamentato accerti che  il
          sistema multilaterale di destinazione  preveda  regole  che
          assicurano un livello di tutela equivalente a quello di cui
          al titolo II capo II, sezione  II  in  materia  di  offerte
          pubbliche  di  acquisto  e  scambio,  secondo   i   criteri
          stabiliti dalla Consob con regolamento; 
              b)   ferma   restando   l'applicazione    dell'articolo
          2437-quinquies del codice civile, l'assemblea straordinaria
          della societa' abbia approvato, almeno due mesi  prima  che
          esso abbia luogo, il trasferimento delle  negoziazioni  con
          le maggioranze previste dalla Consob con regolamento; 
              c) la societa' abbia assicurato, almeno due mesi  prima
          della data prevista per il trasferimento, la diffusione  di
          informazioni circa le ragioni dell'operazione e le relative
          conseguenze per gli investitori, con le modalita' stabilite
          dalla Consob con regolamento.". 
              "Art. 135-bis Disciplina delle societa' cooperative 
              1. Alle  societa'  cooperative  non  si  applicano  gli
          articoli 125-bis, commi  2  e  4,  lettera  c),  127-bis  e
          127-quater. 
              2. Restano  ferme  le  altre  esclusioni  espressamente
          previste dal presente decreto. 
              3. Il termine previsto dall'articolo 126-bis, comma  2,
          secondo periodo, e' ridotto a dieci giorni.". 
              "Art.  135-undecies  Rappresentante   designato   dalla
          societa' 
              1. Salvo  che  lo  statuto  disponga  diversamente,  le
          societa'  con  azioni  quotate   designano   per   ciascuna
          assemblea un soggetto al quale i  soci  possono  conferire,
          entro  la  fine  del  secondo  giorno  di  mercato   aperto
          precedente  la  data  fissata  per  l'assemblea,  anche  in
          convocazione  successiva  alla  prima,   una   delega   con
          istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle  proposte
          all'ordine del giorno. La delega ha  effetto  per  le  sole
          proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni
          di voto. 
              2. La delega e' conferita mediante la sottoscrizione di
          un modulo di delega il cui contenuto e' disciplinato  dalla
          Consob con regolamento. Il conferimento  della  delega  non
          comporta spese per il socio. La delega e le  istruzioni  di
          voto sono sempre revocabili entro il termine  indicato  nel
          comma 1. 
              3. Le azioni per le quali e' stata conferita la delega,
          anche parziale,  sono  computate  ai  fini  della  regolare
          costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per
          le quali non siano state conferite istruzioni di  voto,  le
          azioni  non  sono  computate  ai  fini  del  calcolo  della
          maggioranza  e  della  quota  di  capitale  richiesta   per
          l'approvazione delle delibere. 
              4. Il soggetto designato come rappresentante e'  tenuto
          a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di
          terzi abbia rispetto alle proposte di  delibera  all'ordine
          del giorno. Mantiene altresi' la riservatezza sul contenuto
          delle istruzioni di voto  ricevute  fino  all'inizio  dello
          scrutinio,  salva  la  possibilita'  di   comunicare   tali
          informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono
          soggetti al medesimo dovere di  riservatezza.  Al  soggetto
          designato come rappresentante non possono essere  conferite
          deleghe se non nel rispetto del presente articolo. 
              5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob puo'
          stabilire i casi in cui il rappresentante che non si  trovi
          in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies
          puo' esprimere un voto difforme da  quello  indicato  nelle
          istruzioni. 
              5-bis. Lo statuto delle societa'  le  cui  azioni  sono
          negoziate su un sistema  multilaterale  di  negoziazione  e
          delle societa' cooperative, in deroga all'articolo 150-bis,
          comma 2-bis, del T.U. bancario e all'articolo  2539,  primo
          comma, del codice civile, puo' prevedere  che  l'intervento
          in assemblea, ordinaria  e  straordinaria,  possa  avvenire
          anche mediante il rappresentante  designato  ai  sensi  del
          presente articolo, con esclusione del comma 5 limitatamente
          alle  societa'  cooperative.  Si  applicano  gli   articoli
          125-bis, 126-bis e 127-ter, in quanto compatibili e, per le
          societa' cooperative, gli articoli 135 e 135-bis.". 
              "Art. 147-ter Elezione degli amministratori con il voto
          di lista 
              1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di
          amministrazione  siano  eletti  sulla  base  di  liste   di
          candidati e determina la  quota  minima  di  partecipazione
          richiesta per la  presentazione  di  esse,  in  misura  non
          superiore a un quarantesimo del  capitale  sociale  o  alla
          diversa  misura  stabilita  dalla  Consob  con  regolamento
          tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli
          assetti proprietari delle societa' quotate; per le societa'
          cooperative la misura e' stabilita dagli statuti  anche  in
          deroga all'articolo 135. Le liste indicano quali  sono  gli
          amministratori in possesso dei  requisiti  di  indipendenza
          stabiliti dalla legge e  dallo  statuto.  Lo  statuto  puo'
          prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori  da
          eleggere, non si tenga conto  delle  liste  che  non  hanno
          conseguito una percentuale di voti almeno pari  alla  meta'
          di quella richiesta  dallo  statuto  per  la  presentazione
          delle stesse. 
              1-bis. Le liste  sono  depositate  presso  l'emittente,
          anche tramite un mezzo di  comunicazione  a  distanza,  nel
          rispetto degli eventuali requisiti  strettamente  necessari
          per  l'identificazione  dei  richiedenti   indicati   dalla
          societa', entro il  venticinquesimo  giorno  precedente  la
          data dell'assemblea convocata per deliberare  sulla  nomina
          dei componenti del consiglio di amministrazione e  messe  a
          disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul  sito
          Internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con
          regolamento  almeno  ventuno  giorni   prima   della   data
          dell'assemblea.  La  titolarita'  della  quota  minima   di
          partecipazione prevista dal comma 1 e'  determinata  avendo
          riguardo alle azioni che risultano registrate a favore  del
          socio nel giorno in cui le  liste  sono  depositate  presso
          l'emittente.  La  comunicazione  ai   sensi   dell'articolo
          83-quinquies puo' essere trasmessa anche successivamente al
          deposito  purche'  entro  il  termine   previsto   per   la
          pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. 
              1-ter. Lo statuto  prevede,  inoltre,  che  il  riparto
          degli amministratori da eleggere sia effettuato in  base  a
          un criterio che assicuri  l'equilibrio  tra  i  generi.  Il
          genere meno rappresentato deve ottenere almeno  due  quinti
          degli amministratori eletti. Tale criterio  di  riparto  si
          applica   per   sei   mandati   consecutivi.   Qualora   la
          composizione del consiglio  di  amministrazione  risultante
          dall'elezione non rispetti il criterio di riparto  previsto
          dal  presente  comma,  la  Consob   diffida   la   societa'
          interessata affinche' si adegui a tale  criterio  entro  il
          termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In  caso  di
          inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000,
          secondo  criteri  e   modalita'   stabiliti   con   proprio
          regolamento e  fissa  un  nuovo  termine  di  tre  mesi  ad
          adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza  rispetto  a
          tale nuova diffida,  i  componenti  eletti  decadono  dalla
          carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita'  di
          formazione delle liste ed i casi di sostituzione  in  corso
          di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di
          riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in
          ordine alla violazione,  all'applicazione  ed  al  rispetto
          delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
          riferimento alla  fase  istruttoria  e  alle  procedure  da
          adottare, in base a proprio regolamento da  adottare  entro
          sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
          recate dal presente comma. 
              2. 
              3.     Salvo     quanto     previsto      dall'articolo
          2409-septiesdecies  del  codice  civile,  almeno  uno   dei
          componenti del consiglio  di  amministrazione  e'  espresso
          dalla lista di minoranza  che  abbia  ottenuto  il  maggior
          numero di voti e non sia collegata in alcun  modo,  neppure
          indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
          lista risultata prima per numero di  voti.  Nelle  societa'
          che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla
          gestione, il componente espresso dalla lista  di  minoranza
          deve essere in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita',
          professionalita'  e  indipendenza  determinati   ai   sensi
          dell'articolo 148, commi 2 e 3. Il  difetto  dei  requisiti
          determina la decadenza dalla carica. 
              4. In aggiunta a quanto disposto dal  comma  3,  almeno
          uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero
          due se il consiglio di amministrazione sia composto da piu'
          di  sette  componenti,  devono  possedere  i  requisiti  di
          indipendenza stabiliti  per  i  componenti  dell'organo  di
          controllo  dall'articolo  148,  comma  2,  nonche',  se  lo
          statuto lo prevede, gli  ulteriori  requisiti  previsti  da
          codici di comportamento redatti da societa' di gestione  di
          mercati regolamentati o da associazioni  di  categoria.  Il
          presente   comma   non   si   applica   al   consiglio   di
          amministrazione delle societa' che adottano il sistema  con
          comitato per il controllo  sulla  gestione,  per  le  quali
          rimane fermo il disposto dell'articolo  2409-septiesdecies,
          primo comma, del codice civile. 
              4-bis. L'amministratore indipendente che dopo la nomina
          perde i requisiti di indipendenza  e'  dichiarato  decaduto
          dalla  carica  se  il   numero   residuo   di   consiglieri
          indipendenti nell'organo non e' sufficiente  ad  assicurare
          il rispetto delle disposizioni di legge e  di  statuto.  La
          decadenza e' pronunciata dall'organo di amministrazione.". 
              "Art. 147-quater Composizione del consiglio di gestione 
              1. (abrogato) 
              1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia  costituito
          da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso  si
          applicano  le  disposizioni  dell'articolo  147-ter,  comma
          1-ter.". 
              "Art. 147-quinquies Requisiti dei soggetti che svolgono
          funzioni di amministrazione e direzione 
              1. I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione
          e direzione devono possedere i  requisiti  di  onorabilita'
          stabiliti per i componenti degli organi di controllo con il
          regolamento emanato dal Ministro della giustizia  ai  sensi
          dell'articolo 148, comma 3. Se dopo la nomina i soggetti di
          cui al primo periodo perdono i requisiti  di  onorabilita',
          sono dichiarati decaduti dalla carica. 
              2. La Consob stabilisce con regolamento le modalita' di
          applicazione     dei     requisiti     di     onorabilita',
          professionalita' e  indipendenza  nonche'  delle  quote  di
          genere di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter,  nel  caso
          di amministratore diverso dalla persona fisica.". 
              "Art. 150 Informazione 
              1.  Gli  amministratori  riferiscono   tempestivamente,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dallo  statuto   e   con
          periodicita' almeno trimestrale,  all'organo  di  controllo
          sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
          economico, finanziario  e  patrimoniale,  effettuate  dalla
          societa' o  dalle  societa'  controllate;  in  particolare,
          riferiscono sulle operazioni nelle quali  essi  abbiano  un
          interesse, per conto  proprio  o  di  terzi,  o  che  siano
          influenzate  dal  soggetto  che  esercita  l'attivita'   di
          direzione e coordinamento. 
              2.  L'obbligo  previsto   dal   comma   precedente   e'
          adempiuto, nelle  societa'  che  adottano  il  sistema  con
          consiglio di sorveglianza, dal consiglio  di  gestione  nei
          confronti del consiglio di sorveglianza e,  nelle  societa'
          che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla
          gestione, dagli organi delegati nei confronti del  comitato
          per il controllo sulla gestione. 
              3. L'organo di controllo e  il  revisore  legale  o  la
          societa' di revisione legale si scambiano tempestivamente i
          dati e le informazioni  rilevanti  per  l'espletamento  dei
          rispettivi compiti. 
              4.  Coloro  che  sono  preposti  al  controllo  interno
          riferiscono  anche  all'organo  di  controllo  di   propria
          iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti. 
              5.(abrogato).". 
              "Art. 153 Obbligo di riferire all'assemblea 
              1. L'organo di controllo  riferisce  sull'attivita'  di
          vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti  censurabili
          rilevati all'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del
          bilancio  di  esercizio  ovvero  ai   sensi   dell'articolo
          2364-bis, comma 2, del codice civile. 
              2. (abrogato).". 
              "Art. 154 Disposizioni non applicabili 
              1. Al collegio  sindacale  delle  societa'  con  azioni
          quotate  non  si  applicano  gli  articoli  2396-quinquies,
          2396-sexies,  2396-septies,   2397,   2398,   2399,   2403,
          2403-bis, primo comma, 2407, secondo comma, 2426, numeri  5
          e 6, 2429, secondo comma e 2441, sesto  comma,  del  codice
          civile. 
              2. Al consiglio  di  sorveglianza  delle  societa'  con
          azioni   quotate   non   si    applicano    gli    articoli
          2396-quinquies,  2396-septies,  2409-septies,  del   codice
          civile. 
              3. Al comitato per il controllo  sulla  gestione  delle
          societa'   con   azioni   quotate    non    si    applicano
          2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-septies,  2409-septies  e
          2409-octiesdecies, primo comma, primo periodo, e secondo  e
          quarto comma, del codice civile.". 
              "Art. 154-ter Relazioni finanziarie 
              1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  2364,
          secondo  comma,  e  2364-bis,  secondo  comma,  del  codice
          civile, entro quattro mesi dalla  chiusura  dell'esercizio,
          gli emittenti quotati aventi  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine mettono a disposizione  del  pubblico  presso  la
          sede sociale, sul sito Internet e con  le  altre  modalita'
          previste  dalla  Consob  con  regolamento,   la   relazione
          finanziaria annuale, comprendente il progetto  di  bilancio
          di esercizio o, per le societa'  che  abbiano  adottato  il
          sistema  di  amministrazione  e  controllo  dualistico,  il
          bilancio di esercizio, nonche' il bilancio consolidato, ove
          redatto,  la  relazione  sulla  gestione  e  l'attestazione
          prevista  all'articolo  154-bis,   comma   5   all'articolo
          154-bis,  commi  5  e   5-ter.   Nelle   ipotesi   previste
          dall'articolo 2409-terdecies,  secondo  comma,  del  codice
          civile, in luogo del bilancio di esercizio, e'  pubblicato,
          ai sensi del presente comma, il  progetto  di  bilancio  di
          esercizio. La relazione di revisione redatta  dal  revisore
          legale o dalla societa'  di  revisione  legale  nonche'  la
          relazione   indicata   nell'articolo   153    sono    messe
          integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo
          termine. 
              1.1. Gli  amministratori  curano  l'applicazione  delle
          disposizioni del regolamento delegato (UE)  2019/815  della
          Commissione,  del  17   dicembre   2018,   alle   relazioni
          finanziarie  annuali  che  gli  emittenti  quotati   aventi
          l'Italia   come   Stato   membro    d'origine    pubblicano
          conformemente al comma 1. 
              1.2. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14
          del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  esprime
          altresi' un giudizio  sulla  conformita'  del  progetto  di
          bilancio d'esercizio e del bilancio  consolidato,  compresi
          nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni  del
          regolamento delegato di  cui  al  comma  1.1  del  presente
          articolo,  sulla  base  di  un   principio   di   revisione
          elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
          del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. 
              1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data
          dell'assemblea convocata  ai  sensi  degli  articoli  2364,
          secondo  comma,  e  2364-bis,  secondo  comma,  del  codice
          civile, intercorrono non meno di ventuno giorni. 
              1-ter. In deroga all'articolo 2429,  primo  comma,  del
          codice civile il  progetto  di  bilancio  di  esercizio  e'
          comunicato dagli amministratori al collegio  sindacale,  al
          revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la
          relazione sulla  gestione,  almeno  quindici  giorni  prima
          della pubblicazione di cui al comma 1. 
              1-quater. Gli emittenti quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine  che  non  siano  microimprese  come
          definite all'articolo 1, comma 1, lettera l),  del  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  13  della
          legge 21 febbraio 2024, n. 15,  includono,  in  un'apposita
          sezione come tale  contrassegnata,  nella  relazione  sulla
          gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli
          articoli  3  e  4  del  decreto  legislativo  adottato   in
          attuazione dell'articolo 13 della legge 21  febbraio  2024,
          n. 15, e le specifiche adottate a  norma  dell'articolo  8,
          paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la
          relazione   di   attestazione   della   conformita'   della
          rendicontazione di  sostenibilita'  prevista  dall'articolo
          14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'
          messa a disposizione  del  pubblico  entro  il  termine  di
          pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al
          comma 1. 
              2. Gli emittenti quotati  aventi  l'Italia  come  Stato
          membro  d'origine  pubblicano,  quanto  prima  possibile  e
          comunque entro tre mesi dalla chiusura del  primo  semestre
          dell'esercizio,  una   relazione   finanziaria   semestrale
          comprendente  il   bilancio   semestrale   abbreviato,   la
          relazione  intermedia  sulla  gestione   e   l'attestazione
          prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La  relazione  sul
          bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o  della
          societa' di revisione legale, ove  redatta,  e'  pubblicata
          integralmente entro il medesimo termine. 
              3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2,
          e'   redatto   in   conformita'   ai   principi   contabili
          internazionali  applicabili  riconosciuti  nella  Comunita'
          europea ai sensi del regolamento (CE)  n.  1606/2002.  Tale
          bilancio e' redatto in  forma  consolidata  se  l'emittente
          quotato avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  e'
          obbligato a redigere il bilancio consolidato. 
              4. La  relazione  intermedia  sulla  gestione  contiene
          almeno riferimenti  agli  eventi  importanti  che  si  sono
          verificati nei primi sei mesi dell'esercizio  e  alla  loro
          incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente  a
          una descrizione dei principali rischi e  incertezze  per  i
          sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti  azioni
          quotate aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene,  altresi',
          informazioni   sulle   operazioni   rilevanti   con   parti
          correlate. 
              5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob puo'
          disporre, nei confronti di emittenti aventi  l'Italia  come
          Stato  membro  d'origine,  inclusi  gli  enti   finanziari,
          l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
          aggiuntive consistenti  al  piu'  in:  a)  una  descrizione
          generale della  situazione  patrimoniale  e  dell'andamento
          economico dell'emittente e delle  sue  imprese  controllate
          nel periodo di  riferimento;  b)  una  illustrazione  degli
          eventi rilevanti e delle operazioni che hanno  avuto  luogo
          nel periodo  di  riferimento  e  la  loro  incidenza  sulla
          situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue  imprese
          controllate. 
              5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi
          di cui al comma 5, la Consob rende  pubblica  l'analisi  di
          impatto  effettuata  ai  sensi  dell'articolo   14,   comma
          24-quater,  della  legge  28   novembre   2005,   n.   246.
          Quest'ultima, in conformita' alla disciplina comunitaria di
          riferimento, esamina, anche in  chiave  comparatistica,  la
          sussistenza delle seguenti condizioni: 
              a) le informazioni  finanziarie  periodiche  aggiuntive
          non comportano oneri sproporzionati, in particolare  per  i
          piccoli e medi emittenti interessati; 
              b)  il   contenuto   delle   informazioni   finanziarie
          periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
          che contribuiscono alle decisioni di  investimento  assunte
          dagli investitori; 
              c) le informazioni  finanziarie  periodiche  aggiuntive
          richieste  non  favoriscono  un'attenzione   eccessiva   ai
          risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e
          non incidono negativamente sulle  possibilita'  di  accesso
          dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati. 
              6. La Consob, in conformita' alla  disciplina  europea,
          stabilisce con regolamento: 
              a) i  termini  e  le  modalita'  di  pubblicazione  dei
          documenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle  eventuali
          informazioni aggiuntive di cui  al  comma  5,  nonche'  del
          documento   di   registrazione    universale    ai    sensi
          dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto; 
              a-bis) le  eventuali  disposizioni  di  attuazione  del
          comma 1.1; 
              b) i casi di esenzione  dall'obbligo  di  pubblicazione
          delle relazioni finanziarie; 
              c) il contenuto  delle  informazioni  sulle  operazioni
          rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; 
              d) le modalita' di applicazione del  presente  articolo
          per gli emittenti quote di fondi chiusi. 
              7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo  157,
          comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato  che  i
          documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
          presente articolo non  sono  conformi  alle  norme  che  ne
          disciplinano la redazione, puo' chiedere  all'emittente  di
          rendere pubblica tale  circostanza  e  di  provvedere  alla
          pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
          ripristinare una corretta informazione del  mercato  ovvero
          di  apportare  una  correzione   nella   futura   relazione
          finanziaria con la rielaborazione dei dati comparativi,  se
          del caso. 
              7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia  accertato  che
          le informazioni di cui al comma 1-quater non sono  conformi
          alle  norme  che  ne  disciplinano   la   redazione,   puo'
          esercitare i poteri di cui al comma 7.".