Art. 7
Modifiche alla parte V del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 190:
1) al comma 1, dopo le parole: «7-ter;» sono inserite le
seguenti: «8, comma 1-bis;», le parole: «35-bis, comma 6» sono
sostituite dalle seguenti: «35-bis, commi 1-bis, 5-bis, 6, 6-bis e
6-ter», dopo le parole: «35-novies;» sono inserite le seguenti:
«35-novies.1, commi 7 e 8;», dopo le parole: «37, commi 1, 2 e 3;»
sono inserite le seguenti: «,38, commi 3 e 5; 38-bis, commi 5 e 7»,
dopo la parola: «39;» sono inserite le seguenti: «39-bis; 39-ter;
39-quater; 39-quinquies; 39-sexies; 39-septies; 39-octies; 39-novies;
39-decies; 39-undecies; dopo le parole: «41, commi 2,» sono inserite
le seguenti: «2-bis;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. Le
disposizioni contenute ai commi 1, 2-bis, lettera b-bis) e 2-bis.1
non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.»;
b) all'articolo 190-bis.3:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «delle societa' di
gestione del risparmio (SGR), delle societa' di investimento a
capitale variabile (SICAV), delle societa' di investimento a capitale
fisso (SICAF)» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' di
gestione del risparmio (Sgr), delle societa' di investimento a
capitale variabile (Sicav), delle societa' di investimento a capitale
fisso (Sicaf), delle societa' di partenariato,»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «delle SICAV, delle
SICAF» sono sostituite dalle seguenti: «delle Sicav, delle Sicaf,
delle societa' di partenariato»;
3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis Le sanzioni previste dal presente articolo non si
applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.»;
c) all'articolo 193:
1) al comma 2, le parole: «121, commi 1 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «121, comma 1»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «dall'articolo 149, commi
1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni
previste dall'articolo 149, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 149, comma 1, ovvero omettono le comunicazioni
previste dall'articolo 149, comma 2»
3) alla rubrica, la parola: «sindaci» e' sostituita dalle
seguenti: «componenti dell'organo di controllo».
Note all'art. 7:
Si riporta il testo degli articoli 190, 190-bis.3 e 193
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 190. Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari
1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi
dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati,
delle holding di investimento come definite all'articolo 4,
paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033,
delle societa' di partecipazione finanziaria mista come
definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del
medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni operative
essenziali o importanti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza
degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter, 8 comma 1-bis; 9; 11-bis;
12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24,
commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4;
27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter,
comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e
7; 32, comma 2; 33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis;
35-bis, commi 1-bis, 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter; 35-novies,
35-novies.1, commi 7 e 8; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4;
37, commi 1, 2 e 3, 38, commi 3 e 5; 38-bis, commi 5 e 7;
39; 39-bis; 39-ter; 39-quater; 39-quinquies; 39-sexies;
39-septies; 39-octies; 39-novies; 39-decies; 39-undecies;
40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41,
commi 2, 2-bis; 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi
1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2,
3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera
b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 46-bis, commi 1-bis, 1-ter,
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, primo periodo; 46-ter,
commi 2 e 3; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater;
55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate in base ai medesimi articoli.
1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le
disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi
previste si applicano anche in caso di inosservanza delle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate
dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15
del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di
quest'ultimo regolamento.
1-bis.1 Chiunque presti servizi di crowdfunding in
assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del
regolamento (UE) 2020/1503 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle
emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital
(EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e
delle relative disposizioni attuative
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni
attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni
attuative;
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e
b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi
degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3
e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica
che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo
4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter.
2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei
soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per
l'inosservanza dell'articolo 25-quater
2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che
soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo
1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3,
svolgono uno dei servizi di investimento indicati
nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3.1. Le disposizioni contenute ai commi 1, 2-bis,
lettera b-bis) e 2-bis.1 non si applicano ai GEFIA sotto
soglia registrati.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4.".
"Art. 190-bis.3. Sanzioni amministrative relative alle
violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2022, e dalle relative norme tecniche di
regolamentazione e attuazione
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10,
12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del
regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme
tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso
di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito
di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, si applica:
a) nei confronti delle societa' di intermediazione
mobiliare (SIM), delle societa' di gestione del risparmio
(Sgr), delle societa' di investimento a capitale variabile
(Sicav), delle societa' di investimento a capitale fisso
(Sicaf), delle societa' di partenariato, delle controparti
centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei
relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo
3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a
euro 5 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato,
quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il
fatturato e' determinabile;
b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e
dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui
all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE)
2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino a euro 20 milioni, ovvero fino al 10 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 20
milioni;
c) nei confronti dei fornitori di servizi di
crowd-funding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC
di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento
(UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro
500.000 e il fatturato e' determinabile;
d) nei confronti degli amministratori di indici di
riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di
servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 1 milione, ovvero
fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, quando
tale importo e' superiore a euro 1 milione e il fatturato
e' determinabile.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le
violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una
persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti
di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui
alle lettere a) e b), del comma 1;
b) da euro 500 fino a euro 500.000, nei casi di cui
alla lettera c) del comma 1;
c) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui
alla lettera d) del comma 1.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del
regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche
di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa
collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di
un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, si applica:
a) nei confronti delle SIM, delle SGR, delle Sicav,
delle Sicaf, delle societa' di partenariato, delle
controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati
e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui
all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE)
2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero fino al 7 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 3,5
milioni e il fatturato e' determinabile;
b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e
dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui
all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE)
2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino a euro 14 milioni, ovvero fino al 7 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 14
milioni;
c) nei confronti dei fornitori di servizi di
crowd-funding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC
di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento
(UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500 fino a euro 350.000, ovvero fino al 3,5 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro
350.000 e il fatturato e' determinabile;
d) nei confronti degli amministratori di indici di
riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di
servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 700.000, ovvero fino
al 7 per cento del fatturato totale annuo, quando tale
importo e' superiore a euro 700.000 e il fatturato e'
determinabile.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, se le
violazioni indicate dal comma 3 sono commesse da una
persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti
di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di
cui alle lettere a) e b), del comma 3;
b) da euro 500 fino a euro 350.000, nei casi di cui
alla lettera c) del comma 3;
c) da euro 5.000 fino a euro 350.000, nei casi di cui
alla lettera d) del comma 3.
5. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli
enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni,
la sanzione di cui ai commi 2 e 4 si applica nei confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo e del personale delle societa' e
degli enti nei confronti dei quali sono accertate le
violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha
contribuito a determinare la mancata ottemperanza della
societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati
dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive
competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta
abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine
di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del
regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa' o
dell'ente.
6. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2, 3 e 4,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
7. Con il provvedimento di applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui ai commi 2 e 4 in ragione
della gravita' della violazione accertata, puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso
intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente
decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del
decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso
fondi pensione.
8. Le sanzioni amministrative previste dal presente
articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla
Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la
procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi
di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2,
lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma 3, lettere
a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b) e c). Alle
violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo
196-ter.
8-bis Le sanzioni previste dal presente articolo non si
applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.".
"Art. 193. Sanzioni amministrative in tema di
informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo
di controllo, dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti
di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9,
114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per
l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o
delle relative disposizioni attuative, si applica una delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono
dovute da una persona fisica, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei
confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 1.1.
1-bis.
1-ter.
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e
1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle
disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei
confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob
all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio
delle informazioni regolamentate.
1-quinquies.
1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter,
comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta
predisposizione della seconda sezione della relazione si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro centomila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, comma 1, e 122, comma 4, nei
confronti di societa', enti o associazioni, si applica una
delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione si applica una delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due
mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e'
pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1,
1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
2-bis
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio
di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla
gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei
doveri previsti dall'articolo 149, comma 1, ovvero omettono
le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 2;
b)
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.
3-ter.
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti
dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma
1-quater.".