Art. 7 
 
Modifiche alla parte V del testo unico delle disposizioni in  materia
  di intermediazione finanziaria, di cui al  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Alla parte V del testo unico delle disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 190: 
      1) al comma 1,  dopo  le  parole:  «7-ter;»  sono  inserite  le
seguenti: «8, comma  1-bis;»,  le  parole:  «35-bis,  comma  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «35-bis, commi 1-bis, 5-bis,  6,  6-bis  e
6-ter», dopo le  parole:  «35-novies;»  sono  inserite  le  seguenti:
«35-novies.1, commi 7 e 8;», dopo le parole: «37, commi 1,  2  e  3;»
sono inserite le seguenti: «,38, commi 3 e 5; 38-bis, commi 5  e  7»,
dopo la parola: «39;» sono inserite  le  seguenti:  «39-bis;  39-ter;
39-quater; 39-quinquies; 39-sexies; 39-septies; 39-octies; 39-novies;
39-decies; 39-undecies; dopo le parole: «41, commi 2,» sono  inserite
le seguenti: «2-bis; 
      2)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3.1.   Le
disposizioni contenute ai commi 1, 2-bis, lettera  b-bis)  e  2-bis.1
non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.»; 
    b) all'articolo 190-bis.3: 
      1) al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  «delle  societa'  di
gestione del  risparmio  (SGR),  delle  societa'  di  investimento  a
capitale variabile (SICAV), delle societa' di investimento a capitale
fisso (SICAF)» sono sostituite dalle  seguenti:  «delle  societa'  di
gestione del  risparmio  (Sgr),  delle  societa'  di  investimento  a
capitale variabile (Sicav), delle societa' di investimento a capitale
fisso (Sicaf), delle societa' di partenariato,»; 
      2) al comma 3, lettera  a),  le  parole:  «delle  SICAV,  delle
SICAF» sono sostituite dalle seguenti:  «delle  Sicav,  delle  Sicaf,
delle societa' di partenariato»; 
      3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis Le sanzioni previste  dal  presente  articolo  non  si
applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.»; 
    c) all'articolo 193: 
      1) al comma 2, le parole: «121, commi 1 e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «121, comma 1»; 
      2) al comma 3, lettera a), le parole: «dall'articolo 149, commi
1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero  omettono  le  comunicazioni
previste dall'articolo 149, comma 3» sono sostituite dalle  seguenti:
«dall'articolo  149,  comma  1,  ovvero  omettono  le   comunicazioni
previste dall'articolo 149, comma 2» 
      3) alla rubrica,  la  parola:  «sindaci»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «componenti dell'organo di controllo». 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo degli articoli 190, 190-bis.3 e 193
          del citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 190. Sanzioni amministrative pecuniarie  in  tema
          di disciplina degli intermediari 
              1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  ai  sensi
          dell'articolo 166, nei confronti  dei  soggetti  abilitati,
          delle holding di investimento come definite all'articolo 4,
          paragrafo 1, punto  23,  del  regolamento  (UE)  2019/2033,
          delle societa' di  partecipazione  finanziaria  mista  come
          definite  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  40,   del
          medesimo regolamento, dei  depositari  e  dei  soggetti  ai
          quali  sono   state   esternalizzate   funzioni   operative
          essenziali   o   importanti   si   applica   la    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro
          cinque  milioni,  ovvero  fino  al  dieci  per  cento   del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis, per la  mancata  osservanza
          degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
          e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter, 8 comma 1-bis;  9;  11-bis;
          12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e  4-bis;  24,
          commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1,  3  e  4;
          27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1;  29-ter,
          comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6  e
          7; 32, comma 2; 33, commi  4  e  4-bis;  34,  comma  2-bis;
          35-bis, commi 1-bis, 5-bis, 6, 6-bis  e  6-ter;  35-novies,
          35-novies.1, commi 7 e 8; 35-decies; 36, commi 2,  3  e  4;
          37, commi 1, 2 e 3, 38, commi 3 e 5; 38-bis, commi 5  e  7;
          39; 39-bis;  39-ter;  39-quater;  39-quinquies;  39-sexies;
          39-septies; 39-octies; 39-novies;  39-decies;  39-undecies;
          40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma  4;  41,
          commi 2, 2-bis; 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi
          1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2,
          3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera
          b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 46-bis, commi 1-bis, 1-ter,
          1-quater, 1-quinquies e 1-sexies,  primo  periodo;  46-ter,
          commi 2 e 3; 47; 48; 49, commi 3 e  4;  55-ter;  55-quater;
          55-quinquies;  ovvero   delle   disposizioni   generali   o
          particolari emanate in base ai medesimi articoli. 
              1-bis.  Nelle  materie  a   cui   si   riferiscono   le
          disposizioni  richiamate  al  comma  1,  le  sanzioni   ivi
          previste si applicano anche in caso di  inosservanza  delle
          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10  e  15
          del  regolamento  UE  n.  1095/2010,  ovvero  in  caso   di
          inosservanza   degli    atti    dell'AESFEM    direttamente
          applicabili ai  soggetti  vigilati  adottati  ai  sensi  di
          quest'ultimo regolamento. 
              1-bis.1 Chiunque  presti  servizi  di  crowdfunding  in
          assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo  12  del
          regolamento  (UE)  2020/1503  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
              a) alle banche  non  autorizzate  alla  prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
              b)   ai   soggetti   abilitati    alla    distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'articolo  25-ter,  commi  1  e  2,  e  quelle
          emanate in base ad esse; 
              c)  ai  depositari  centrali  che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica 
              a) ai gestori dei fondi europei per il venture  capital
          (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
          dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14
          e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle  relative
          disposizioni attuative; 
              b) ai gestori dei  fondi  europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,
          12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013  e
          delle relative disposizioni attuative 
              b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della  Commissione,  del  regolamento  (UE)  n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
              b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni
          attuative; 
              b-quater) ai gestori di OICVM e  di  FIA,  in  caso  di
          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni
          attuative; 
              b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in  caso  di
          violazione  delle   disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 
              2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis),  b-ter)  e
          b-quinquies), emanate dalla Commissione  europea  ai  sensi
          degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
              2-ter. 
              2-quater. La medesima sanzione prevista al comma  1  si
          applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2,  3
          e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
              a) Sim  e  banche  italiane  autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'articolo 20-ter; 
              b) soggetti stabiliti nel territorio  della  Repubblica
          che  beneficiano  dell'esenzione   prevista   dall'articolo
          4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter. 
              2-quinquies.  La  Consob  applica  nei  confronti   dei
          soggetti abilitati la sanzione prevista  dal  comma  1  per
          l'inosservanza dell'articolo 25-quater 
              2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma  1  si
          applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19  che
          soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4,  paragrafo
          1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3,
          svolgono  uno  dei   servizi   di   investimento   indicati
          nell'Allegato I, Sezione A, numeri  3)  e  6),  in  assenza
          dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1. 
              3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
              3.1. Le  disposizioni  contenute  ai  commi  1,  2-bis,
          lettera b-bis) e 2-bis.1 non si applicano  ai  GEFIA  sotto
          soglia registrati. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
              4.". 
              "Art. 190-bis.3. Sanzioni amministrative relative  alle
          violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
          2022/2554 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          dicembre  2022,  e  dalle  relative   norme   tecniche   di
          regolamentazione e attuazione 
              1. In caso di inosservanza delle  disposizioni  di  cui
          agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,  10,
          12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del
          regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 14 dicembre 2022,  e  delle  relative  norme
          tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero  in  caso
          di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito
          di un'indagine,  un'ispezione  o  una  richiesta  ai  sensi
          dell'articolo  8  del  decreto  legislativo   adottato   in
          attuazione dell'articolo 16 della legge 21  febbraio  2024,
          n. 15, si applica: 
              a) nei  confronti  delle  societa'  di  intermediazione
          mobiliare (SIM), delle societa' di gestione  del  risparmio
          (Sgr), delle societa' di investimento a capitale  variabile
          (Sicav), delle societa' di investimento  a  capitale  fisso
          (Sicaf), delle societa' di partenariato, delle  controparti
          centrali,  dei  gestori  di  mercati  regolamentati  e  dei
          relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo
          3, punto 19), del citato  regolamento  (UE)  2022/2554,  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  30.000  fino  a
          euro 5 milioni, ovvero fino al 10 per cento del  fatturato,
          quando tale importo e' superiore a  euro  5  milioni  e  il
          fatturato e' determinabile; 
              b) nei confronti dei depositari centrali  di  titoli  e
          dei  relativi  fornitori  terzi  di  servizi  TIC  di   cui
          all'articolo 3, punto  19),  del  citato  regolamento  (UE)
          2022/2554, la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino a euro 20 milioni, ovvero fino al 10 per  cento
          del fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  20
          milioni; 
              c)  nei  confronti  dei   fornitori   di   servizi   di
          crowd-funding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC
          di cui all'articolo 3, punto 19),  del  citato  regolamento
          (UE) 2022/2554, la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al  5  per  cento
          del fatturato, quando tale  importo  e'  superiore  a  euro
          500.000 e il fatturato e' determinabile; 
              d) nei confronti  degli  amministratori  di  indici  di
          riferimento critici  e  dei  relativi  fornitori  terzi  di
          servizi TIC di cui all'articolo 3, punto  19),  del  citato
          regolamento  (UE)  2022/2554,  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 10.000 fino a  euro  1  milione,  ovvero
          fino al 10 per cento del  fatturato  totale  annuo,  quando
          tale importo e' superiore a euro 1 milione e  il  fatturato
          e' determinabile. 
              2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  se   le
          violazioni indicate  dal  comma  1  sono  commesse  da  una
          persona fisica di cui al comma 5, si applica nei  confronti
          di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: 
              a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui
          alle lettere a) e b), del comma 1; 
              b) da euro 500 fino a euro 500.000,  nei  casi  di  cui
          alla lettera c) del comma 1; 
              c) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi  di  cui
          alla lettera d) del comma 1. 
              3. In caso di inosservanza delle  disposizioni  di  cui
          agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5,  6,  7,
          8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25,  26,  paragrafi
          1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7
          e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del
          regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme  tecniche
          di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di  omessa
          collaborazione  o  mancato  seguito  dato  nell'ambito   di
          un'indagine,  un'ispezione  o  una   richiesta   ai   sensi
          dell'articolo  8  del  decreto  legislativo   adottato   in
          attuazione dell'articolo 16 della legge 21  febbraio  2024,
          n. 15, si applica: 
              a) nei confronti delle SIM,  delle  SGR,  delle  Sicav,
          delle  Sicaf,  delle  societa'   di   partenariato,   delle
          controparti centrali, dei gestori di mercati  regolamentati
          e dei relativi  fornitori  terzi  di  servizi  TIC  di  cui
          all'articolo 3, punto  19),  del  citato  regolamento  (UE)
          2022/2554, la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero fino al 7 per  cento
          del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro  3,5
          milioni e il fatturato e' determinabile; 
              b) nei confronti dei depositari centrali  di  titoli  e
          dei  relativi  fornitori  terzi  di  servizi  TIC  di   cui
          all'articolo 3, punto  19),  del  citato  regolamento  (UE)
          2022/2554, la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino a euro 14 milioni, ovvero fino al 7  per  cento
          del fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  14
          milioni; 
              c)  nei  confronti  dei   fornitori   di   servizi   di
          crowd-funding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC
          di cui all'articolo 3, punto 19),  del  citato  regolamento
          (UE) 2022/2554, la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro 500 fino a euro 350.000, ovvero fino al 3,5 per  cento
          del fatturato, quando tale  importo  e'  superiore  a  euro
          350.000 e il fatturato e' determinabile; 
              d) nei confronti  degli  amministratori  di  indici  di
          riferimento critici  e  dei  relativi  fornitori  terzi  di
          servizi TIC di cui all'articolo 3, punto  19),  del  citato
          regolamento  (UE)  2022/2554,  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 700.000, ovvero  fino
          al 7 per cento del  fatturato  totale  annuo,  quando  tale
          importo e' superiore a  euro  700.000  e  il  fatturato  e'
          determinabile. 
              4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  se   le
          violazioni indicate  dal  comma  3  sono  commesse  da  una
          persona fisica di cui al comma 5, si applica nei  confronti
          di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: 
              a) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei  casi  di
          cui alle lettere a) e b), del comma 3; 
              b) da euro 500 fino a euro 350.000,  nei  casi  di  cui
          alla lettera c) del comma 3; 
              c) da euro 5.000 fino a euro 350.000, nei casi  di  cui
          alla lettera d) del comma 3. 
              5. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli
          enti nei confronti dei quali sono accertate le  violazioni,
          la sanzione di cui ai commi 2 e 4 si applica nei  confronti
          dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione o controllo e  del  personale  delle  societa'  e
          degli enti  nei  confronti  dei  quali  sono  accertate  le
          violazioni,  quando  l'inosservanza  e'  conseguenza  della
          violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
          la condotta ha inciso in modo rilevante  sulla  complessiva
          organizzazione o sui profili  di  rischio  aziendali  o  ha
          contribuito a determinare  la  mancata  ottemperanza  della
          societa' o dell'ente  a  provvedimenti  specifici  adottati
          dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le  rispettive
          competenze,  ai   sensi   dell'articolo   8   del   decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  16  della
          legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero  quando  la  condotta
          abbia contribuito a determinare l'inosservanza  dell'ordine
          di cui  all'articolo  50,  paragrafo  4,  lettera  a),  del
          regolamento  (UE)  2022/2554  da  parte  della  societa'  o
          dell'ente. 
              6.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2, 3 e 4,
          la sanzione amministrativa pecuniaria e'  elevata  fino  al
          doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'  tale
          ammontare sia determinabile. 
              7. Con il provvedimento di applicazione della  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui ai commi 2 e 4 in  ragione
          della gravita'  della  violazione  accertata,  puo'  essere
          applicata    la    sanzione    amministrativa    accessoria
          dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei  mesi
          e non superiore a tre anni, dallo svolgimento  di  funzioni
          di   amministrazione,   direzione   e   controllo    presso
          intermediari e imprese autorizzati ai  sensi  del  presente
          decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  del
          decreto legislativo 5 settembre  2024,  n.  129,  o  presso
          fondi pensione. 
              8. Le sanzioni  amministrative  previste  dal  presente
          articolo  sono  applicate  dalla  Banca  d'Italia  e  dalla
          Consob, secondo  le  rispettive  competenze  e  secondo  la
          procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195,  nei  casi
          di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al  comma  2,
          lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma  3,  lettere
          a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b)  e  c).  Alle
          violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo
          196-ter. 
              8-bis Le sanzioni previste dal presente articolo non si
          applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.". 
              "Art.  193.  Sanzioni   amministrative   in   tema   di
          informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo
          di controllo, dei  revisori  legali  e  delle  societa'  di
          revisione legale 
              1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei  confronti
          di societa', enti o associazioni  tenuti  a  effettuare  le
          comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e  9,
          114-bis,  115,   154-bis,   154-ter   e   154-quater,   per
          l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o
          delle relative disposizioni attuative, si applica una delle
          seguenti sanzioni amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              1.1. Se le comunicazioni  indicate  nel  comma  1  sono
          dovute  da  una  persona  fisica,  salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, in caso di violazione si  applicano  nei
          confronti di  quest'ultima,  una  delle  seguenti  sanzioni
          amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro due milioni. 
              1.2. Per  le  violazioni  indicate  nel  comma  1,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 1.1. 
              1-bis. 
              1-ter. 
              1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e
          1.2  si  applicano,   in   caso   di   inosservanza   delle
          disposizioni di attuazione emanate dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 113-ter,  comma  5,  lettere  b)  e  c),  nei
          confronti   dei   soggetti   autorizzati    dalla    Consob
          all'esercizio del servizio di diffusione  e  di  stoccaggio
          delle informazioni regolamentate. 
              1-quinquies. 
              1-sexies. Al  soggetto  di  cui  all'articolo  123-ter,
          comma  8-bis,   che   omette   di   verificare   l'avvenuta
          predisposizione della seconda sezione  della  relazione  si
          applica una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila ad euro centomila. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato,  nei  casi  di
          omissione   delle   comunicazioni   delle    partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
          1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti  dagli
          articoli 120, comma 5, 121, comma 1, e 122,  comma  4,  nei
          confronti di societa', enti o associazioni, si applica  una
          delle seguenti sanzioni amministrative: 
              a) una dichiarazione  pubblica  indicante  il  soggetto
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al  cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2.1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  ove  le
          comunicazioni indicate nel  comma  2  sono  dovute  da  una
          persona fisica, in caso di violazione si applica una  delle
          seguenti sanzioni amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
          questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
          e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
              2.2. Per  le  violazioni  indicate  nel  comma  2,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 2.1. 
              2.3. Nei casi di ritardo delle  comunicazioni  previste
          dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a  due
          mesi,   l'importo   minimo    edittale    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie indicate nei commi  2  e  2.1  e'
          pari a euro cinquemila. 
              2.4.  Se  il  vantaggio  ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi  1,
          1.1,  2  e  2.1,  del  presente   articolo,   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. 
              2-bis 
              3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila 
              a) ai componenti del collegio sindacale, del  consiglio
          di sorveglianza e  del  comitato  per  il  controllo  sulla
          gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento  dei
          doveri previsti dall'articolo 149, comma 1, ovvero omettono
          le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 2; 
              b) 
              3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico. 
              3-ter. 
              3-quater. Nel caso di violazione degli ordini  previsti
          dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis,  comma
          1-quater.".