Art. 9 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2364, primo comma, il numero  6),  e'  sostituito
dal seguente: «salvo diversa disposizione di leggi speciali,  approva
l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.»; 
    b) l'articolo 2380 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2380 (Sistemi di amministrazione e di  controllo).  -  Lo
statuto  adotta  per  l'amministrazione  e  per  il  controllo  della
societa' uno dei sistemi di cui ai successivi  paragrafi  2,  3  e  4
della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni  sono
attribuite a uno o piu' amministratori e a un collegio  sindacale,  a
un consiglio di gestione e a  un  consiglio  di  sorveglianza,  a  un
consiglio di amministrazione e a un comitato per il  controllo  sulla
gestione costituito al suo interno. 
      Salvo che la deliberazione disponga altrimenti,  la  variazione
di sistema ha effetto alla data della riunione dell'organo competente
convocato per  l'approvazione  del  bilancio  relativo  all'esercizio
successivo. 
      Salvo che  sia  diversamente  stabilito,  le  disposizioni  del
presente  paragrafo  che  fanno  riferimento  al  consiglio  o   agli
amministratori si applicano  a  seconda  dei  casi  al  consiglio  di
amministrazione  o  al  consiglio  di  gestione   o   ai   rispettivi
componenti.»; 
    c) al libro V, titolo V, capo V, sezione VI-bis, la  rubrica  del
paragrafo «§2 Degli amministratori» e' soppressa; 
    d) l'articolo 2380-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2380-bis (Amministrazione della societa'). - La  gestione
e   l'organizzazione   dell'impresa,   ivi   compresa   l'istituzione
dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile,  spettano
esclusivamente agli amministratori, i quali  compiono  le  operazioni
strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. 
      L'amministrazione della societa' puo' essere affidata  anche  a
non soci. 
      Quando affidata a piu' persone, l'amministrazione e' esercitata
collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio. 
      Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma
ne indica solamente un numero massimo  e  minimo,  la  determinazione
spetta all'organo competente a nominarli.»; 
    e) l'articolo 2381 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2381  (Presidente).  -  Salvo  diversa  previsione  dello
statuto,  gli  amministratori  scelgono   al   proprio   interno   il
presidente, se non designato dall'organo competente a nominarli. 
      Salvo diversa previsione dello statuto, il  presidente  convoca
il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.»; 
    f) dopo l'articolo 2381 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2381-bis (Comitato esecutivo e organi delegati). - Se  lo
statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di  amministrazione
puo' delegare proprie attribuzioni a un comitato  esecutivo  composto
da alcuni dei suoi componenti, o a uno o piu' dei suoi componenti. Se
lo statuto lo  consente,  il  consiglio  di  gestione  puo'  delegare
proprie attribuzioni solo a uno o piu' dei suoi componenti. 
      Il consiglio determina il contenuto, i limiti  e  le  eventuali
modalita' di esercizio della delega; puo' sempre impartire  direttive
agli organi delegati e avocare  a  se'  operazioni  rientranti  nella
delega. Sulla base delle informazioni ricevute  valuta  l'adeguatezza
dell'assetto  organizzativo,   amministrativo   e   contabile   della
societa'; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e
finanziari della societa'; valuta, sulla base della  relazione  degli
organi delegati, il generale andamento della gestione. 
      Non possono essere  delegate  le  attribuzioni  indicate  negli
articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e  2506-bis.  Non
possono altresi'  essere  delegate  le  decisioni  sull'accesso  allo
strumento di regolazione della  crisi  e  dell'insolvenza,  ai  sensi
dell'articolo  2086,  secondo  comma,   le   quali   comprendono   la
determinazione del contenuto  della  proposta  e  le  condizioni  del
piano. 
      Gli   organi   delegati   curano    l'assetto    organizzativo,
amministrativo e contabile e riferiscono al consiglio e all'organo di
controllo, con la periodicita' fissata dallo statuto e in  ogni  caso
almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione  e  sulla
sua prevedibile  evoluzione,  nonche'  sulle  operazioni  di  maggior
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,  effettuate  dalla
societa' e dalle sue controllate. 
      Art. 2381-ter (Informazione consiliare). -  Gli  amministratori
sono tenuti ad agire in modo informato. 
      Il presidente provvede affinche'  adeguate  informazioni  sulle
materie iscritte all'ordine del giorno  vengano  fornite  a  tutti  i
consiglieri. 
      Ciascun amministratore puo' chiedere agli organi  delegati  che
in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione  della
societa'. 
      Nell'assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui
il  consiglio  non  abbia   delegato   proprie   attribuzioni   fanno
ragionevole affidamento, anche  in  relazione  alle  loro  specifiche
competenze,  sulle  informazioni   ricevute   in   conformita'   alle
previsioni della legge e dello statuto. Resta fermo  quanto  previsto
dalle leggi speciali.» 
    g) all'articolo 2383: 
      1) al primo comma: 
        1.1) il primo periodo e' soppresso; 
        1.2) al secondo periodo, le parole: «la  nomina  e'  in  ogni
caso preceduta» sono  sostituite  dalle  seguenti  «la  nomina  degli
amministratori e' preceduta»; 
      2) al secondo comma, le parole: «dell'assemblea convocata» sono
sostituite dalle seguenti:  «della  riunione  dell'organo  competente
convocato»; 
      3) al terzo comma, le parole: «dall'assemblea» sono  soppresse,
e dopo le parole: «nell'atto costitutivo,» sono inserite le seguenti:
«dall'organo competente a nominarli,»; 
    h) l'articolo 2386 e' abrogato; 
    i) all'articolo 2388: 
      1) al primo comma,  primo  periodo,  e  al  secondo  comma,  le
parole: «del consiglio  di  amministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del consiglio»; 
      2) al quarto comma, primo periodo,  le  parole:  «dal  collegio
sindacale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dall'organo   di
controllo». 
    l) all'articolo 2389: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        «Salvo diversa disposizione dello statuto,  i  compensi  sono
stabiliti all'atto della nomina dall'organo per essa competente.» 
      2) al terzo comma, primo periodo, la parola: «rimunerazione» e'
sostituita dalla seguente: «remunerazione», le parole: «consiglio  di
amministrazione» sono sostituite dalla seguente:  «consiglio»,  e  le
parole: «del collegio  sindacale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'organo di controllo»; 
    m) all'articolo  2390,  primo  comma,  le  parole:  «o  direttori
generali    in    societa'    concorrenti,    salvo    autorizzazione
dell'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «, direttori generali
o dirigenti con responsabilita' strategiche in societa'  concorrenti,
salvo specifica autorizzazione dell'assemblea»; 
    n) dopo l'articolo 2390 e' inserito il seguente: 
      «Art.  2390-bis  (Utilizzazione  delle  informazioni).  -   Gli
amministratori non possono utilizzare a vantaggio proprio o di  terzi
dati, notizie o opportunita' di  affari  appresi  nell'esercizio  del
loro incarico. 
      Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore puo' essere
revocato e risponde dei danni.»; 
    o) l'articolo 2391 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2391 (Interessi degli amministratori). - L'amministratore
deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo
di ogni interesse che, per conto proprio o di  terzi,  abbia  in  una
determinata operazione della  societa',  precisandone  la  natura,  i
termini, l'origine e la  portata;  se  si  tratta  di  amministratore
delegato,  deve  altresi'  astenersi   dal   compiere   l'operazione,
investendo  della  stessa  l'organo  collegiale.  Se  si  tratta   di
amministratore unico, deve darne notizia anche alla  prima  assemblea
utile. 
      Nei casi previsti dal precedente  comma  la  deliberazione  del
consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per
la societa' dell'operazione. 
      Nei casi di inosservanza a quanto disposto  ai  due  precedenti
commi del presente articolo ovvero  nel  caso  di  deliberazioni  del
consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto  determinante
dell'amministratore interessato, le deliberazioni  medesime,  qualora
possano recare danno alla societa', possono  essere  impugnate  dagli
amministratori e dall'organo di controllo entro novanta giorni  dalla
loro  data;  l'impugnazione  non  puo'  essere  proposta  da  chi  ha
consentito con il proprio  voto  alla  deliberazione  se  sono  stati
adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo  comma.  In
ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi  in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 
      L'amministratore risponde  dei  danni  derivati  alla  societa'
dalla sua azione od omissione. 
      Lo statuto o  il  consiglio  con  proprio  regolamento  possono
stabilire condizioni, modalita' e limiti ulteriori in relazione  alla
partecipazione  all'adunanza  consiliare   per   il   caso   in   cui
l'amministratore sia portatore di un  interesse  in  una  determinata
operazione.»; 
    p) all'articolo  2391-bis,  terzo  comma,  lettera  b),  dopo  le
parole: «predette regole» sono inserite le seguenti: «.  In  aggiunta
agli altri casi di esenzione, la Consob prevede in ogni caso  che  le
procedure della societa' possano  escludere  dall'applicazione  delle
regole di cui al periodo precedente le operazioni con parti correlate
individuate dalla stessa Consob, in base alle soglie di rilevanza  di
cui  alla  lettera  a),  a  condizione  che  per  queste  operazioni,
realizzate  nel  corso  dell'esercizio,  siano  indicati  nella  nota
integrativa del bilancio d'esercizio e del bilancio  consolidato,  se
redatto, almeno  il  numero  di  operazioni  realizzate  e  l'importo
complessivo e medio delle stesse  per  tipologia  di  operazione  con
riferimento a ciascuna delle parti correlate con  cui  le  operazioni
sono state realizzate»; 
    q) all'articolo 2392: 
      1) al secondo comma, le parole: «dal comma terzo  dell'articolo
2381» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2381-bis  e  dal
quarto comma dell'articolo 2381-ter»; 
      2) al terzo comma, le parole:  «del  collegio  sindacale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo»; 
    r) l'articolo 2393 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2393 (Azione sociale di responsabilita'). -  L'azione  di
responsabilita' contro gli amministratori e' promossa  in  seguito  a
deliberazione  dell'assemblea,   anche   se   la   societa'   e'   in
liquidazione. 
      La   deliberazione   concernente   la   responsabilita'   degli
amministratori puo' essere presa in occasione della  discussione  del
bilancio, anche se non  e'  indicata  nell'elenco  delle  materie  da
trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio  cui
si riferisce il bilancio. 
      L'azione  puo'  essere  esercitata  entro  cinque  anni   dalla
cessazione dell'amministratore dalla carica. 
      La deliberazione  dell'azione  di  responsabilita'  importa  la
revoca dall'ufficio degli  amministratori  contro  cui  e'  proposta,
purche' sia presa con il voto favorevole  di  almeno  un  quinto  del
capitale  sociale.  In  questo  caso,   l'assemblea   provvede   alla
sostituzione degli amministratori. 
      La  societa'  puo'  rinunziare  all'esercizio  dell'azione   di
responsabilita'  e  puo'  transigere,  purche'  la  rinunzia   e   la
transazione    siano    approvate    con    espressa    deliberazione
dell'assemblea, e purche'  non  vi  sia  il  voto  contrario  di  una
minoranza di soci che  rappresenti  almeno  il  quinto  del  capitale
sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato  del  capitale
di rischio, almeno un  ventesimo  del  capitale  sociale,  ovvero  la
misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale  di
responsabilita' ai sensi dei  commi  primo  e  secondo  dell'articolo
2393-bis.» 
    s) all'articolo 2393-bis, terzo comma, le parole:  «del  collegio
sindacale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dell'organo   di
controllo»; 
    t)  all'articolo  2394-bis,  le  parole:  «di  fallimento»   sono
sostituite dalle seguenti: «di  liquidazione  giudiziale,  concordato
liquidatorio,»,  le  parole:  «al  curatore  del   fallimento»   sono
sostituite dalle seguenti: «al curatore, al liquidatore  giudiziale»,
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le azioni di  cui  al
primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di  due
anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla
sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.»; 
    u) dopo l'articolo 2396 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2396-bis (Divieto di concorrenza  e  utilizzazione  delle
informazioni per i direttori generali). - I  direttori  generali  non
possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili  in
societa' concorrenti, ne'  esercitare  un'attivita'  concorrente  per
conto proprio o di terzi,  ne'  essere  amministratori,  o  direttori
generali in  societa'  concorrenti,  salvo  specifica  autorizzazione
della societa' e non possono utilizzare  a  vantaggio  proprio  o  di
terzi dati, notizie o opportunita' di affari  appresi  nell'esercizio
del loro incarico. 
      I direttori  generali  rispondono  dei  danni  derivanti  dalla
violazione dei divieti di cui al primo comma. 
      Art. 2396-ter (Denunzia all'organo di controllo). - Ogni  socio
puo'  denunziare  i  fatti  che  ritiene  censurabili  all'organo  di
controllo, il quale deve  tener  conto  della  denunzia  e  riferirne
all'assemblea. 
      Se la denunzia e' fatta da  tanti  soci  che  rappresentino  un
ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle societa'  che
fanno ricorso  al  mercato  del  capitale  di  rischio,  l'organo  di
controllo  deve  indagare  senza  ritardo  sui  fatti  denunziati   e
presentare le sue conclusioni ed  eventuali  proposte  all'assemblea;
deve altresi' convocare l'assemblea qualora ravvisi fatti censurabili
di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di  provvedere.  Lo
statuto  puo'  prevedere  per  la  denunzia  percentuali  minori   di
partecipazione. 
      Art. 2396-quater (Denunzia al tribunale). - Se  vi  e'  fondato
sospetto che gli  amministratori,  in  violazione  dei  loro  doveri,
abbiano compiuto  gravi  irregolarita'  nella  gestione  che  possono
arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa'  controllate,  i
soci che rappresentano  il  decimo  del  capitale  sociale  o,  nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del  capitale  di  rischio,  il
ventesimo  del  capitale  sociale  possono  denunziare  i  fatti   al
tribunale con ricorso notificato anche alla societa'. Lo statuto puo'
prevedere percentuali minori di partecipazione. 
      Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori
e i componenti dell'organo di controllo,  puo'  ordinare  l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a  spese  dei  soci  richiedenti,
subordinandola, se del caso, alla prestazione  di  una  cauzione.  Il
provvedimento e' reclamabile. 
      Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per  un  periodo
determinato il procedimento se gli amministratori sono sostituiti con
soggetti di adeguata professionalita', che si attivano senza  indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in  caso  positivo,  per
eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le  attivita'
compiute.  Il  tribunale  puo'   subordinare   la   sospensione   del
procedimento anche alla sostituzione dei  componenti  dell'organo  di
controllo. 
      Se  le  violazioni  denunziate   sussistono   ovvero   se   gli
accertamenti e  le  attivita'  compiute  ai  sensi  del  terzo  comma
risultano insufficienti alla loro  eliminazione,  il  tribunale  puo'
disporre  gli  opportuni   provvedimenti   provvisori   e   convocare
l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi
puo' revocare gli amministratori ed eventualmente anche i  componenti
dell'organo di controllo e nominare  un  amministratore  giudiziario,
determinandone i poteri e la durata. 
      L'amministratore  giudiziario   puo'   proporre   l'azione   di
responsabilita' contro gli amministratori e i componenti  dell'organo
di controllo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393. 
      Prima  della  scadenza  del   suo   incarico   l'amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha  nominato;  convoca  e
presiede  l'assemblea  per  la  nomina  dei  nuovi  amministratori  e
componenti dell'organo di controllo o per proporre, se del  caso,  la
messa in liquidazione della societa'  o  la  sua  ammissione  ad  una
procedura concorsuale. 
      I provvedimenti previsti  da  questo  articolo  possono  essere
adottati anche su richiesta dell'organo di controllo  nonche',  nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale  di  rischio,  del
pubblico ministero; in questi casi le spese per  l'ispezione  sono  a
carico della societa'. 
      Art.  2396-quinquies  (Doveri  dell'organo  di  controllo).   -
L'organo di controllo vigila  sull'osservanza  della  legge  e  dello
statuto, sul  rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione,
nonche' sull'adeguatezza e sul  concreto  funzionamento  dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile  adottato  dalla  societa',
ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
e  il  coordinamento  delle  sue  funzioni.  E'  fatto  salvo  quanto
diversamente stabilito ai sensi delle leggi speciali. 
      L'organo di controllo  riferisce  sull'attivita'  di  vigilanza
svolta  e  sulle  omissioni  e   sui   fatti   censurabili   rilevati
all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di  esercizio
ovvero ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-bis. 
      Art. 2396-sexies (Poteri dell'organo di controllo). -  L'organo
di controllo puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione
e di controllo e, previa comunicazione al presidente  del  consiglio,
puo' altresi' convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo
incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante  gravita'  e  vi  sia
urgente necessita' di provvedere. 
      L'organo  di  controllo  puo'  chiedere   agli   amministratori
notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento
delle operazioni sociali  o  su  determinati  affari.  Puo'  altresi'
scambiare informazioni con i  corrispondenti  organi  delle  societa'
controllate in merito ai sistemi di amministrazione  e  controllo  ed
all'andamento generale dell'attivita' sociale. 
      Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal  libro  previsto
dall'articolo 2421, primo comma, numero 5). 
      Art. 2396-septies (Cause d'ineleggibilita' e di  decadenza).  -
Non possono essere eletti alla carica di  componente  dell'organo  di
controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio: 
        a)  coloro  che  si   trovano   nelle   condizioni   previste
dall'articolo 2382; 
        b) il coniuge, l'altra parte dell'unione  civile,  i  parenti
entro il quarto  grado,  gli  affini  entro  il  secondo  grado  e  i
conviventi degli amministratori della societa',  gli  amministratori,
il coniuge, l'altra parte dell'unione  civile,  i  parenti  entro  il
quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi  degli
amministratori delle societa' da questa controllate,  delle  societa'
che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 
        c) coloro che sono legati alla societa' o  alle  societa'  da
questa controllate o alle societa' che  la  controllano  o  a  quelle
sottoposte a comune controllo da  un  rapporto  di  lavoro  o  da  un
rapporto  continuativo  di  consulenza  o  di   prestazione   d'opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura  patrimoniale  che  ne
compromettano l'indipendenza, fermo restando che non  costituisce  di
per se' causa di ineleggibilita' e decadenza il  fatto  di  ricoprire
cariche in organi  di  controllo  delle  societa'  controllate  dalla
societa', delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte  a
comune controllo. 
      Art.  2396-octies  (Riunioni  dell'organo  di   controllo).   -
L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni  novanta  giorni.  La
riunione puo' svolgersi, se lo statuto  lo  consente  indicandone  le
modalita', anche con mezzi di telecomunicazione. 
      Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale,
che viene trascritto nel libro  previsto  dall'articolo  2421,  primo
comma, numero 5), e sottoscritto dagli intervenuti. 
      L'organo  di  controllo  e'  regolarmente  costituito  con   la
presenza  della  maggioranza  dei  propri  componenti  e  delibera  a
maggioranza assoluta dei  presenti.  Il  componente  dissenziente  ha
diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 
      Art. 2396-novies (Revisione legale dei conti). -  La  revisione
legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un  revisore  legale
dei  conti  o  da  una  societa'   di   revisione   legale   iscritti
nell'apposito registro. 
      §2 Del sistema con collegio sindacale 
      Art.  2396-decies  (Amministratori).  -  L'amministrazione   e'
affidata a uno o piu' amministratori, nominati dall'assemblea,  fatta
eccezione per i primi amministratori,  che  sono  nominati  nell'atto
costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449. 
      Art. 2396-undecies (Sostituzione degli  amministratori).  -  Se
nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con  deliberazione  approvata  dal
collegio sindacale, purche' la maggioranza sia sempre  costituita  da
amministratori  nominati  dall'assemblea.  Gli  amministratori  cosi'
nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. 
      Se viene meno  la  maggioranza  degli  amministratori  nominati
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea
perche' provveda alla sostituzione dei mancanti. 
      Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea,  gli
amministratori nominati ai sensi del secondo  comma  scadono  insieme
con quelli in carica all'atto della loro nomina. 
      Se particolari  disposizioni  dello  statuto  prevedono  che  a
seguito della cessazione  di  taluni  amministratori  cessi  l'intero
consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio e' convocata
d'urgenza dagli amministratori rimasti in  carica;  lo  statuto  puo'
tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto  nel
successivo comma. 
      Se  vengono  a  cessare  l'amministratore  unico  o  tutti  gli
amministratori,  l'assemblea  per  la  nomina  dell'amministratore  o
dell'intero consiglio deve essere convocata  d'urgenza  dal  collegio
sindacale, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione. 
      Art.  2396-duodecies  (Compensi  dei  componenti  del  comitato
esecutivo).  -  I  compensi  spettanti  ai  componenti  del  comitato
esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina, sentito il parere del
collegio sindacale, o dall'assemblea. 
      Art. 2396-terdecies  (Azione  sociale  di  responsabilita').  -
L'azione di responsabilita' puo' essere promossa anche a  seguito  di
deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza  dei
due terzi dei suoi componenti.»; 
    v) al libro V, titolo V, capo V, sezione VI-bis, la  rubrica  del
paragrafo: «§3 Del collegio sindacale» e' soppressa; 
    z) all'articolo 2397, la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:
«Collegio sindacale»; 
    aa) all'articolo 2399 il primo comma e' abrogato; 
    bb) l'articolo 2403 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2403  (Controllo  contabile).  -  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 2396-quinquies, il collegio sindacale esercita
il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis.»; 
    cc) l'articolo 2403-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2403-bis (Poteri del collegio  sindacale).  -  I  sindaci
possono in qualsiasi momento  procedere,  anche  individualmente,  ad
atti di ispezione e di controllo. 
      Nell'espletamento di specifiche operazioni di  ispezione  e  di
controllo i sindaci sotto la propria  responsabilita'  ed  a  proprie
spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non  si
trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2396-septies. 
      L'organo amministrativo puo'  rifiutare  agli  ausiliari  e  ai
dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.»; 
    dd) l'articolo 2404 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  2404  (Partecipazione   alle   riunioni   del   collegio
sindacale).  -  Il  sindaco  che,  senza  giustificato  motivo,   non
partecipa durante un esercizio sociale a due  riunioni  del  collegio
decade dall'ufficio.»; 
    ee) all'articolo 2406, il secondo comma e' abrogato; 
    ff) gli articoli 2408 e 2409 sono abrogati; 
    gg) al libro V, titolo V, capo V, sezione VI-bis, la rubrica  del
paragrafo «§4 Della revisione legale dei conti» e' soppressa; 
    hh) all'articolo 2409-bis il primo comma e' abrogato; 
    ii) al libro V, titolo V, capo V, sezione VI-bis, la rubrica  del
paragrafo «§ 5 Del sistema dualistico» e' sostituita dalla  seguente:
«§ 3 - Del sistema con consiglio di sorveglianza»; 
    ll) l'articolo 2409-octies e' abrogato; 
    mm) l'articolo 2409-novies e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2409-novies (Consiglio di gestione). -  Il  consiglio  di
gestione e' costituito da un numero di componenti,  anche  non  soci,
non inferiore a due. 
      Fatta eccezione per  i  primi  componenti,  che  sono  nominati
nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351  e
2449, la nomina dei componenti il consiglio  di  gestione  spetta  al
consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero  nei
limiti stabiliti dallo statuto. La durata della carica dei componenti
del consiglio di gestione non puo' superare quella del  consiglio  di
sorveglianza. 
      Se nel corso  dell'esercizio  vengono  a  mancare  uno  o  piu'
componenti del consiglio di gestione, il  consiglio  di  sorveglianza
provvede senza indugio alla loro sostituzione.»; 
    nn) l'articolo 2409-decies e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  2409-decies  (Azione  sociale  di  responsabilita').   -
L'azione sociale di responsabilita'  puo'  anche  essere  proposta  a
seguito  di  deliberazione  del   consiglio   di   sorveglianza.   La
deliberazione  e'  assunta  dalla  maggioranza  dei  componenti   del
consiglio di sorveglianza e, se e' presa a maggioranza dei due  terzi
dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio  dei  consiglieri
di gestione contro cui e' proposta, alla  cui  sostituzione  provvede
contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza. 
      Il consiglio  di  sorveglianza  puo'  rinunziare  all'esercizio
dell'azione  di  responsabilita'  e  puo'  transigerla,  purche'   la
rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza  assoluta
dei componenti del consiglio di sorveglianza e purche' non si opponga
la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393. 
      La rinuncia all'azione da parte della societa' o del  consiglio
di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli
articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.»; 
    oo) l'articolo 2409-undecies e' abrogato; 
    pp) l'articolo 2409-duodecies e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza). -  Salvo  che
lo  statuto  non  preveda  un  maggior  numero,   il   consiglio   di
sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche  non  soci,
non inferiore a tre. 
      Fatta eccezione  per  i  primi  componenti  che  sono  nominati
nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351  e
2449, la nomina dei componenti il consiglio  di  sorveglianza  spetta
all'assemblea, previa  determinazione  del  loro  numero  nei  limiti
stabiliti dallo statuto. 
      I componenti del consiglio di sorveglianza  restano  in  carica
per tre esercizi e  scadono  alla  data  della  successiva  assemblea
prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione  per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui  il  consiglio  di
sorveglianza e' stato ricostituito. 
      Almeno un componente effettivo del  consiglio  di  sorveglianza
deve essere scelto  tra  i  revisori  legali  iscritti  nell'apposito
registro. 
      I componenti del consiglio di sorveglianza  sono  rieleggibili,
salvo  diversa  disposizione  dello  statuto,   e   sono   revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata  con  la
maggioranza prevista dal quarto comma dell'articolo  2393,  anche  se
nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento  dei
danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 
      Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da  leggi  speciali  in
relazione all'esercizio di particolari  attivita',  puo'  subordinare
l'assunzione della carica al possesso  di  particolari  requisiti  di
onorabilita', professionalita' e indipendenza. 
      Se nel corso  dell'esercizio  vengono  a  mancare  uno  o  piu'
componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede  senza
indugio alla loro sostituzione. 
      Il  presidente  del  consiglio  di   sorveglianza   e'   eletto
dall'assemblea. 
      Lo statuto determina i poteri del presidente del  consiglio  di
sorveglianza. 
      L'articolo 2396-septies, lettere b) e c),  non  si  applica  ai
componenti del consiglio di sorveglianza. 
      Non  possono  essere  eletti  alla  carica  di  componente  del
consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio: 
        a) i componenti del consiglio di gestione; 
        b) coloro che sono legati alla societa' o  alle  societa'  da
questa controllate o a quelle sottoposte a  comune  controllo  da  un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza  o  di
prestazione d'opera retribuita che ne compromettono l'indipendenza. 
      Lo statuto puo' prevedere  altre  cause  di  ineleggibilita'  o
decadenza, nonche' cause di incompatibilita' e limiti e  criteri  per
il cumulo degli incarichi. 
      La nomina dei componenti del  consiglio  di  sorveglianza,  con
l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del  luogo
e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio
devono essere  iscritte,  a  cura  del  consiglio  di  gestione,  nel
registro delle imprese nel termine di trenta giorni. 
      Al   momento   della   nomina   e    prima    dell'accettazione
dell'incarico,  sono  resi  noti  all'assemblea  gli   incarichi   di
amministrazione e di controllo ricoperti dai componenti del consiglio
di sorveglianza presso altre societa'.»; 
    qq) dopo l'articolo 2409-duodecies e' inserito il seguente: 
      «Art.  2409-duodecies.1  (Retribuzione).  -   La   retribuzione
annuale dei componenti del  consiglio  di  sorveglianza,  se  non  e'
stabilita nello statuto,  deve  essere  determinata  dalla  assemblea
all'atto della  nomina  per  l'intero  periodo  di  durata  del  loro
ufficio.» 
    rr) all'articolo 2409-terdecies: 
      1) al primo comma: 
        1.1) all'alinea, le parole: «Il consiglio  di  sorveglianza:»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2396-quinquies, il consiglio di sorveglianza:»; 
        1.2) le lettere c) e) e f) sono abrogate; 
      2) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:  «In  caso  di
omissione o di ingiustificato ritardo da parte consiglio di gestione,
il consiglio di sorveglianza deve convocare l'assemblea  ed  eseguire
le pubblicazioni prescritte dalla legge.». 
    ss) dopo l'articolo 2409-terdecies e' inserito il seguente: 
      «Art.  2409-terdecies.1  (Validita'  delle  deliberazioni   del
consiglio di sorveglianza). - Per la  validita'  delle  deliberazioni
del  consiglio  di  sorveglianza  e'  necessaria  la  presenza  della
maggioranza dei componenti in carica, quando lo statuto non  richiede
un maggior numero di presenti.  Lo  statuto  puo'  prevedere  che  la
presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi  di
telecomunicazione. 
      Le deliberazioni del consiglio di  sorveglianza  sono  prese  a
maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa  disposizione  dello
statuto. 
      Il voto non puo' essere dato per rappresentanza. 
      Le deliberazioni del consiglio di  sorveglianza  che  non  sono
prese in conformita' della  legge  o  dello  statuto  possono  essere
impugnate dai componenti assenti o dissenzienti entro novanta  giorni
dalla data della deliberazione;  si  applica  in  quanto  compatibile
l'articolo 2378.  Possono  essere  altresi'  impugnate  dai  soci  le
deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal  caso,  in
quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378. 
      In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede  dai
terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.»; 
    tt) l'articolo 2409-quaterdecies e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2409-quaterdecies (Delibera di approvazione del  bilancio
di esercizio). - Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con
cui viene approvato il bilancio di esercizio  si  applica  l'articolo
2434-bis ed essa puo' venire impugnata anche dai soci ai sensi  degli
articoli 2377 e 2379.»; 
    uu) all'articolo 2409-quinquiesdecies, 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        «Il consiglio di sorveglianza e i soggetti  incaricati  della
revisione  legale  dei  conti   si   scambiano   tempestivamente   le
informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.»; 
      2) alla  rubrica,  dopo  le  parole:  «Revisione  legale»  sono
inserite le seguenti parole: «dei conti»; 
    vv) al libro V, titolo V, capo V, sezione VI-bis, la rubrica  del
paragrafo: «§6 Del sistema monistico» e' sostituita  dalla  seguente:
«§4 Del sistema con comitato per il controllo sulla gestione»; 
    zz) l'articolo 2409-sexiesdecies e' abrogato; 
    aaa) l'articolo 2409-septiesdecies e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2409-septiesdecies (Consiglio di amministrazione).  -  La
nomina  dei  componenti  del  consiglio  di  amministrazione   spetta
all'assemblea,  fatta  eccezione  per  i  primi,  che  sono  nominati
nell'atto costitutivo, e salvo il  disposto  degli  articoli  2351  e
2449. Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione
deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i
componenti dell'organo di controllo dall'articolo 2396-septies, e, se
lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti  da  codici  di
comportamento redatti da associazioni di categoria o da  societa'  di
gestione di mercati regolamentati. 
      Al  momento  della  nomina  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione e prima dell'accettazione  dell'incarico,  sono  resi
noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da
essi ricoperti presso altre societa'.»; 
    bbb) dopo l'articolo 2409-septiesdecies sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2409-septiesdecies.1 (Sostituzione degli amministratori).
-  Se  nel  corso  dell'esercizio  vengono  a  mancare  uno  o   piu'
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con  deliberazione
approvata anche dal comitato per il controllo sulla gestione, purche'
la maggioranza  sia  sempre  costituita  da  amministratori  nominati
dall'assemblea. Gli amministratori cosi' nominati restano  in  carica
fino alla prossima assemblea. 
      Se viene meno  la  maggioranza  degli  amministratori  nominati
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea
perche' provveda alla sostituzione dei mancanti. 
      Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea,  gli
amministratori nominati ai sensi del secondo  comma  scadono  insieme
con quelli in carica all'atto della loro nomina. 
      Se particolari  disposizioni  dello  statuto  prevedono  che  a
seguito della cessazione  di  taluni  amministratori  cessi  l'intero
consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio e' convocata
d'urgenza dagli amministratori rimasti in  carica;  lo  statuto  puo'
tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto  nel
successivo comma. 
      Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea  per
la nomina dell'intero consiglio e' convocata, su istanza  di  ciascun
socio, dal tribunale, che provvede con decreto nel quale  designa  la
persona che deve presiederla. 
      Art. 2409-septiesdecies.2 (Compensi dei componenti del comitato
esecutivo).  -  I  compensi  spettanti  ai  componenti  del  comitato
esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina, sentito il parere del
comitato per il controllo sulla gestione, o dall'assemblea.»; 
    ccc) l'articolo 2409-octiesdecies e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  2409-octiesdecies  (Comitato  per  il  controllo   sulla
gestione).  -  Salvo   diversa   disposizione   dello   statuto,   la
determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per
il controllo sulla gestione spettano al consiglio di amministrazione.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale  di  rischio
il numero dei componenti del comitato non  puo'  essere  inferiore  a
tre. 
      Il comitato e'  composto  da  amministratori  in  possesso  dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti dallo  statuto
e   dei   requisiti   di    indipendenza    di    cui    all'articolo
2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai
quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche  e  comunque
non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti  alla  gestione
dell'impresa sociale o di societa'  che  la  controllano  o  ne  sono
controllate. 
      Almeno uno dei componenti del comitato per il  controllo  sulla
gestione  deve  essere  scelto  fra  i   revisori   legali   iscritti
nell'apposito registro. 
      In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un  componente
del comitato  per  il  controllo  sulla  gestione,  il  consiglio  di
amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra
gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi
precedenti; se cio' non e' possibile, provvede senza indugio a  norma
dell'articolo  2386  scegliendo  persona   provvista   dei   suddetti
requisiti. 
      Il comitato per il  controllo  sulla  gestione  elegge  al  suo
interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente. 
      Fermo quanto previsto dall'articolo 2396-quinquies, il comitato
per  il  controllo  sulla  gestione  svolge  gli  ulteriori   compiti
affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo
ai rapporti con il soggetto incaricato  di  effettuare  la  revisione
legale dei conti. 
      I componenti del  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione
devono  assistere  alle  assemblee  e  alle  riunioni  del   comitato
esecutivo. 
      Qualora  le  irregolarita'  di  cui  all'articolo   2396-quater
attengano a materie di competenza  consiliare,  il  comitato  per  il
controllo sulla gestione puo' richiedere l'adozione dei provvedimenti
previsti  dal  settimo  comma  del  medesimo  articolo  solo  ove  la
maggioranza dei componenti del comitato abbia espresso voto contrario
alla determinazione consiliare.»; 
    ddd) l'articolo 2409-noviesdecies e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2409-noviesdecies (Revisione  legale  dei  conti).  -  La
revisione  legale  dei  conti  e'  svolta  ai   sensi   dell'articolo
2396-novies.». 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta il testo degli articoli  2364,  2383,  2388,
          2389, 2390, 2391-bis, 2392, 2393-bis, 2394-bis, 2397, 2399,
          2406, 2409-bis, 2409-terdecies e  2409-quinquiesdecies  del
          codice civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2364 Assemblea ordinaria nelle societa' prive  di
          consiglio di sorveglianza 
              Nelle societa'  prive  di  consiglio  di  sorveglianza,
          l'assemblea ordinaria: 
              1) approva il bilancio [c.c. 20, 2423, 2433]; 
              2) nomina  e  revoca  gli  amministratori  [c.c.  2350,
          2383]; nomina  i  sindaci  e  il  presidente  del  collegio
          sindacale [c.c. 2398, 2400] e, quando previsto, il soggetto
          incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 
              3) determina il  compenso  degli  amministratori  [c.c.
          2389] e dei sindaci [c.c. 2402], se non e' stabilito  dallo
          statuto; 
              4) delibera sulla responsabilita' degli  amministratori
          e dei sindaci; 
              5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla  legge
          alla    competenza    dell'assemblea,     nonche'     sulle
          autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
          compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
          la responsabilita' di questi per gli  atti  compiuti  [c.c.
          2393, 2393-bis, 2407, 2408, 2434]; 
              6)  salvo  diversa  disposizione  di  leggi   speciali,
          approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 
              L'assemblea ordinaria deve essere convocata [c.c. 2367,
          2386, 2401, 2409, 2446, 2447, 2485, 2486] almeno una  volta
          l'anno [c.c.  20,  2217,  2426,  2472],  entro  il  termine
          stabilito  dallo  statuto  e  comunque  non   superiore   a
          centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo
          statuto puo' prevedere un  maggior  termine,  comunque  non
          superiore a centottanta giorni, nel caso di societa' tenute
          alla redazione del bilancio consolidato  ovvero  quando  lo
          richiedono particolari esigenze relative alla struttura  ed
          all'oggetto   della   societa';   in   questi   casi    gli
          amministratori   segnalano   nella    relazione    prevista
          dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.". 
              "Art. 2383 - Nomina e revoca degli amministratori 
              La  nomina  degli  amministratori  e'  preceduta  dalla
          presentazione,   da   parte   dell'interessato,   di    una
          dichiarazione circa  l'inesistenza,  a  suo  carico,  delle
          cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382  e  di
          interdizioni dall'ufficio di  amministratore  adottate  nei
          suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. 
              Gli amministratori non possono essere nominati  per  un
          periodo superiore a tre esercizi  [c.c.  2385],  e  scadono
          alla data della riunione dell'organo  competente  convocato
          per  l'approvazione  del   bilancio   relativo   all'ultimo
          esercizio della loro carica. 
              Gli amministratori  sono  rieleggibili,  salvo  diversa
          disposizione dello statuto, e sono revocabili in  qualunque
          tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo  dall'organo
          competente    a     nominarli,     salvo     il     diritto
          dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca
          avviene senza giusta causa [c.c.  2386,  2456;  disp.  att.
          c.c. 213]. 
              Entro trenta giorni dalla  notizia  della  loro  nomina
          [c.c. 2457] gli amministratori devono chiederne [c.c. 2194]
          l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese   [c.c.   2188]
          indicando per ciascuno di essi il cognome  e  il  nome,  il
          luogo e la data di nascita, il domicilio e la  cittadinanza
          [c.c. 2626], nonche' a quali  tra  essi  e'  attribuita  la
          rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
          o congiuntamente. 
              Le cause di nullita' o di annullabilita'  della  nomina
          degli amministratori  che  hanno  la  rappresentanza  della
          societa' non sono opponibili ai  terzi  dopo  l'adempimento
          della pubblicita' di cui al  quarto  comma,  salvo  che  la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.". 
              "Art.  2388  -  Validita'   delle   deliberazioni   del
          consiglio 
              Per la  validita'  delle  deliberazioni  del  consiglio
          [c.c. 2380-bis, 2381, 2405] e' necessaria la presenza della
          maggioranza  degli  amministratori  in  carica,  quando  lo
          statuto non richiede un  maggior  numero  di  presenti.  Lo
          statuto puo' prevedere che la presenza  alle  riunioni  del
          consiglio    avvenga    anche     mediante     mezzi     di
          telecomunicazione. 
              Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza
          assoluta dei presenti,  salvo  diversa  disposizione  dello
          statuto [c.c. 2421, n. 4]. 
              Il voto non puo' essere dato per  rappresentanza  [c.c.
          2372]. 
              Le deliberazioni che  non  sono  prese  in  conformita'
          della legge o dello statuto possono essere  impugnate  solo
          dall'organo di controllo e dagli amministratori  assenti  o
          dissenzienti  entro  novanta  giorni   dalla   data   della
          deliberazione; si applica in quanto compatibile  l'articolo
          2378.  Possono  essere  altresi'  impugnate  dai  soci   le
          deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in  tal
          caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378. 
              In ogni caso sono salvi i diritti acquistati  in  buona
          fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle
          deliberazioni.". 
              "Art. 2389 - Compensi degli amministratori 
              Salvo diversa disposizione dello  statuto,  i  compensi
          sono stabiliti all'atto della nomina dall'organo  per  essa
          competente. 
              Essi possono essere costituiti in tutto o in  parte  da
          partecipazioni agli utili [c.c. 2431]  o  dall'attribuzione
          del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni
          di futura emissione. 
              La  remunerazione  degli  amministratori  investiti  di
          particolari  cariche  in  conformita'  dello   statuto   e'
          stabilita dal consiglio, sentito il parere  dell'organo  di
          controllo. Se  lo  statuto  lo  prevede,  l'assemblea  puo'
          determinare un importo complessivo per la remunerazione  di
          tutti  gli  amministratori,  inclusi  quelli  investiti  di
          particolari cariche.". 
              "Art. 2390 - Divieto di concorrenza 
              Gli amministratori non possono assumere la qualita'  di
          soci illimitatamente responsabili in societa'  concorrenti,
          ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o
          di terzi, ne' essere amministratori, direttori  generali  o
          dirigenti  con  responsabilita'  strategiche  in   societa'
          concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'assemblea. 
              Per l'inosservanza  di  tale  divieto  l'amministratore
          puo' essere revocato  dall'ufficio  e  risponde  dei  danni
          [c.c. 2301].". 
              "Art. 2391-bis - Operazioni con parti correlate 
              Gli organi di amministrazione delle societa' con azioni
          quotate in mercati regolamentati adottano, secondo principi
          generali indicati dalla Consob, regole  che  assicurano  la
          trasparenza e  la  correttezza  sostanziale  e  procedurale
          delle operazioni con parti  correlate  e  li  rendono  noti
          nella relazione sulla gestione; a tali fini  possono  farsi
          assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura,
          del valore o delle caratteristiche dell'operazione. 
              I principi e le regole  previsti  dal  primo  comma  si
          applicano alle operazioni realizzate direttamente o per  il
          tramite  di  societa'   controllate   e   disciplinano   le
          operazioni stesse in termini di competenza decisionale,  di
          motivazione e  di  documentazione.  L'organo  di  controllo
          vigila sull'osservanza delle regole adottate ai  sensi  del
          primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea. 
              La Consob, nel definire i principi indicati  nel  primo
          comma,  individua,  in  conformita'  all'articolo  9-quater
          della direttiva 2007/36/CE, almeno: 
              a) le soglie di rilevanza delle  operazioni  con  parti
          correlate tenendo conto di indici  quantitativi  legati  al
          controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o piu'
          parametri  dimensionali  della  societa'.  La  Consob  puo'
          individuare anche criteri di rilevanza  che  tengano  conto
          della natura dell'operazione e  della  tipologia  di  parte
          correlata; 
              b) regole procedurali e  di  trasparenza  proporzionate
          rispetto  alla  rilevanza  e  alle  caratteristiche   delle
          operazioni, alle  dimensioni  della  societa'  ovvero  alla
          tipologia  di  societa',  nonche'  i  casi   di   esenzione
          dall'applicazione, in tutto  o  in  parte,  delle  predette
          regole. In aggiunta agli altri casi di esenzione, la Consob
          prevede in  ogni  caso  che  le  procedure  della  societa'
          possano escludere dall'applicazione delle regole di cui  al
          periodo  precedente  le  operazioni  con  parti   correlate
          individuate dalla stessa Consob, in  base  alle  soglie  di
          rilevanza di cui alla lettera  a),  a  condizione  che  per
          queste operazioni,  realizzate  nel  corso  dell'esercizio,
          siano  indicati  nella  nota   integrativa   del   bilancio
          d'esercizio e del bilancio consolidato, se redatto,  almeno
          il numero di operazioni realizzate e l'importo  complessivo
          e medio  delle  stesse  per  tipologia  di  operazione  con
          riferimento a ciascuna delle parti  correlate  con  cui  le
          operazioni sono state realizzate; 
              c) i casi in cui  gli  amministratori,  fermo  restando
          quanto  previsto  dall'articolo  2391,  e   gli   azionisti
          coinvolti nell'operazione sono tenuti  ad  astenersi  dalla
          votazione sulla stessa  ovvero  misure  di  salvaguardia  a
          tutela dell'interesse  della  societa'  che  consentono  ai
          predetti  azionisti  di  prendere  parte   alla   votazione
          sull'operazione.". 
              "Art. 2392 - Responsabilita' verso la societa' 
              Gli amministratori devono adempiere i  doveri  ad  essi
          imposti dalla legge [c.c. 2423, 2435, 2485, 2486]  e  dallo
          statuto   con   la   diligenza   richiesta   dalla   natura
          dell'incarico e dalle loro specifiche competenze [c.c.  18,
          1176, 1710,  2507].  Essi  sono  solidalmente  responsabili
          [c.c.  1292]  verso  la  societa'   dei   danni   derivanti
          dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si  tratti  di
          attribuzioni proprie del comitato esecutivo o  di  funzioni
          in concreto attribuite ad uno o piu'  amministratori  [c.c.
          2381, 2449, 2455]. 
              In ogni caso gli amministratori, fermo quanto  disposto
          dall'articolo 2381-bis e  dal  quarto  comma  dell'articolo
          2381-ter, sono  solidalmente  responsabili  se,  essendo  a
          conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
          potevano  per  impedirne  il  compimento  o  eliminarne   o
          attenuarne le conseguenze dannose [c.c. 2377, 2409]. 
              La responsabilita' per gli atti o  le  omissioni  degli
          amministratori non  si  estende  a  quello  tra  essi  che,
          essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
          il  suo  dissenso  nel  libro  delle   adunanze   e   delle
          deliberazioni del consiglio  [c.c.  2421,  n.  1],  dandone
          immediata notizia per iscritto al presidente dell'organo di
          controllo [c.c. 18, 2260, 2941, n. 7].". 
              "Art. 2393-bis  -  Azione  sociale  di  responsabilita'
          esercitata dai soci 
              L'azione  sociale  di   responsabilita'   puo'   essere
          esercitata anche  dai  soci  che  rappresentino  almeno  un
          quinto del capitale sociale o la  diversa  misura  prevista
          nello statuto, comunque non superiore al terzo. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio, l'azione di cui  al  comma  precedente
          puo'  essere  esercitata  dai  soci  che  rappresentino  un
          quarantesimo  del  capitale  sociale  o  la  minore  misura
          prevista nello statuto 1. 
              La societa' deve essere chiamata in giudizio  e  l'atto
          di citazione e' ad essa notificato  anche  in  persona  del
          presidente dell'organo di controllo. 
              I soci che intendono promuovere  l'azione  nominano,  a
          maggioranza   del   capitale   posseduto,   uno   o    piu'
          rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per  il
          compimento degli atti conseguenti. 
              In caso di  accoglimento  della  domanda,  la  societa'
          rimborsa  agli  attori  le  spese  del  giudizio  e  quelle
          sopportate nell'accertamento dei fatti che il  giudice  non
          abbia  posto  a  carico  dei  soccombenti  o  che  non  sia
          possibile recuperare a seguito della loro escussione. 
              I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione  o
          transigerla;  ogni  corrispettivo   per   la   rinuncia   o
          transazione deve andare a vantaggio della societa'. 
              Si applica all'azione prevista  dal  presente  articolo
          l'ultimo comma dell'articolo precedente.". 
              "Art.  2394-bis  -  Azioni  di  responsabilita'   nelle
          procedure concorsuali 
              In  caso   di   liquidazione   giudiziale,   concordato
          liquidatorio,   liquidazione   coatta   amministrativa    e
          amministrazione straordinaria le azioni di  responsabilita'
          previste dai precedenti articoli spettano al  curatore,  al
          liquidatore giudiziale, al  commissario  liquidatore  e  al
          commissario  straordinario.  Le  azioni  di  cui  al  primo
          periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine  di
          due anni dalla  sentenza  di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale o  dalla  sentenza  che  dichiara  lo  stato  di
          insolvenza.". 
              "Art. 2397 Collegio sindacale 
              Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
          effettivi, soci o non soci [c.c. 2328, n. 10, 2335,  n.  4,
          2343, 2380-bis, 2488, 2519]. Devono inoltre essere nominati
          due sindaci [c.c. 2400, 2542] supplenti. 
              Almeno un membro  effettivo  ed  uno  supplente  devono
          essere scelti tra i revisori legali iscritti  nell'apposito
          registro. I  restanti  membri,  se  non  iscritti  in  tale
          registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli  albi
          professionali individuati con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, o fra i professori  universitari  di  ruolo,  in
          materie economiche o giuridiche.". 
              "Art. 2399 - Cause d'ineleggibilita' e di decadenza 
              (abrogato) 
              La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  dei
          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la
          perdita   dei   requisiti   previsti   dall'ultimo    comma
          dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio  di
          sindaco [c.c. 2231]. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi.". 
              "Art. 2406 - Omissioni degli amministratori 
              In caso di omissione o  di  ingiustificato  ritardo  da
          parte degli amministratori [c.c. 2363,  2366,  2367,  2386,
          2408,  2626],  il   collegio   sindacale   deve   convocare
          l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni  prescritte  dalla
          legge. 
              (abrogato).". 
              "Art. 2409-bis - Revisione legale dei conti 
              (abrogato) 
              Lo statuto delle societa' che  non  siano  tenute  alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  la
          revisione legale dei  conti  sia  esercitata  dal  collegio
          sindacale. In tal caso il collegio sindacale e'  costituito
          da revisori legali iscritti nell'apposito registro.". 
              "Art. 2409-terdecies  -  Competenza  del  consiglio  di
          sorveglianza 
              Fermo   restando    quanto    previsto    dall'articolo
          2396-quinquies, il consiglio di sorveglianza: 
              a) nomina  e  revoca  i  componenti  del  consiglio  di
          gestione; ne determina il compenso, salvo che  la  relativa
          competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; 
              b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto,  il
          bilancio consolidato; 
              c) (abrogata); 
              d) promuove l'esercizio dell'azione di  responsabilita'
          nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; 
              e) (abrogata); 
              f) (abrogata); 
              f-bis) se previsto dallo statuto,  delibera  in  ordine
          alle  operazioni  strategiche  e  ai  piani  industriali  e
          finanziari della  societa'  predisposti  dal  consiglio  di
          gestione, ferma in ogni caso la responsabilita'  di  questo
          per gli atti compiuti. 
              Lo statuto  puo'  prevedere  che  in  caso  di  mancata
          approvazione del bilancio o qualora lo richieda  almeno  un
          terzo dei  componenti  del  consiglio  di  gestione  o  del
          consiglio di sorveglianza la competenza per  l'approvazione
          del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea. 
              I  componenti  del  consiglio  di  sorveglianza  devono
          adempiere i loro doveri con la  diligenza  richiesta  dalla
          natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con  i
          componenti del consiglio di  gestione  per  i  fatti  o  le
          omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
          se avessero vigilato in conformita'  degli  obblighi  della
          loro carica. 
              I componenti  del  consiglio  di  sorveglianza  possono
          assistere alle adunanze del consiglio di gestione e  devono
          partecipare alle assemblee. 
              In caso di omissione o  di  ingiustificato  ritardo  da
          parte consiglio di gestione, il consiglio  di  sorveglianza
          deve convocare l'assemblea  ed  eseguire  le  pubblicazioni
          prescritte dalla legge.". 
              "Art. 2409-quinquiesdecies - Revisione legale dei conti 
              Il consiglio di sorveglianza e  i  soggetti  incaricati
          della   revisione   legale   dei   conti    si    scambiano
          tempestivamente    le    informazioni     rilevanti     per
          l'espletamento dei rispettivi compiti.".