Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti  svolgono  le  attivita'  previste
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.