Art. 2
Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il
reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 690 e' inserito il seguente:
«Art. 690-bis (Ulteriori modalita' per il reclutamento dei
sergenti). - 1. In relazione alle specifiche esigenze funzionali,
ciascuna Forza armata puo' bandire concorsi straordinari per titoli
ed esami per il reclutamento nel ruolo sergenti riservati, nel limite
massimo del 15 per cento dei posti disponibili, da computarsi nel
limite massimo del 60 per cento di cui all'articolo 690, comma 1,
lettera a), ai volontari in ferma prefissata quadriennale e ai
volontari in ferma prefissata triennale in servizio che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno
maturato almeno:
a) quarantadue mesi in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale;
b) diciotto mesi in qualita' di volontario in ferma
prefissata triennale.
2. I volontari in ferma prefissata di cui al comma 1, utilmente
collocati nella graduatoria di merito, frequentano il corso di cui
all'articolo 773, al termine del quale, qualora dichiarati idonei,
conseguono la nomina a sergente e sono iscritti in ruolo nell'ordine
determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla
data di conclusione dello stesso.»;
b) all'articolo 773, comma 1, dopo le parole: «I volontari» sono
inserite le seguenti: «in ferma prefissata di cui all'articolo
690-bis e i volontari»;
c) all'articolo 774, comma 1, le parole: «dei volontari in
servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo di
provenienza all'atto dell'inizio del corso di formazione di cui
all'articolo 773».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 773 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 773 (Corso di formazione basico). - 1. I
volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 690-bis e
i volontari in servizio permanente utilmente collocati
nella graduatoria di merito del concorso per il
reclutamento del personale del ruolo dei sergenti
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare frequentano un corso di
formazione basico di durata non superiore a tre mesi.
2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati
idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in
ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del
corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello
stesso.».
«Art. 774 (Stato giuridico dei frequentatori). - Agli
ammessi ai corsi per la nomina a sergente si applicano le
disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza
all'atto dell'inizio del corso di formazione di cui
all'articolo 773 e quelle contenute nel regolamento.».