Art. 2 
 
Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi  per  il
  reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 690 e' inserito il seguente: 
      «Art. 690-bis (Ulteriori  modalita'  per  il  reclutamento  dei
sergenti). - 1. In relazione  alle  specifiche  esigenze  funzionali,
ciascuna Forza armata puo' bandire concorsi straordinari  per  titoli
ed esami per il reclutamento nel ruolo sergenti riservati, nel limite
massimo del 15 per cento dei posti  disponibili,  da  computarsi  nel
limite massimo del 60 per cento di cui  all'articolo  690,  comma  1,
lettera a), ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  e  ai
volontari in ferma prefissata triennale in servizio che, alla data di
scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  hanno
maturato almeno: 
        a) quarantadue  mesi  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
prefissata quadriennale; 
        b)  diciotto  mesi  in  qualita'  di  volontario   in   ferma
prefissata triennale. 
      2. I volontari in ferma prefissata di cui al comma 1, utilmente
collocati nella graduatoria di merito, frequentano il  corso  di  cui
all'articolo 773, al termine del quale,  qualora  dichiarati  idonei,
conseguono la nomina a sergente e sono iscritti in ruolo  nell'ordine
determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza  dalla
data di conclusione dello stesso.»; 
    b) all'articolo 773, comma 1, dopo le parole: «I volontari»  sono
inserite le  seguenti:  «in  ferma  prefissata  di  cui  all'articolo
690-bis e i volontari»; 
    c) all'articolo 774,  comma  1,  le  parole:  «dei  volontari  in
servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti:  «del  ruolo  di
provenienza all'atto dell'inizio  del  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 773». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 773  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                 «Art. 773 (Corso  di  formazione  basico).  -  1.  I
          volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 690-bis e
          i volontari  in  servizio  permanente  utilmente  collocati
          nella  graduatoria  di   merito   del   concorso   per   il
          reclutamento  del  personale   del   ruolo   dei   sergenti
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica   militare   frequentano   un   corso   di
          formazione basico di durata non superiore a tre mesi. 
                2. Coloro che al termine del  corso  sono  dichiarati
          idonei conseguono la nomina a sergente e sono  inseriti  in
          ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale  del
          corso, con  decorrenza  dalla  data  di  conclusione  dello
          stesso.». 
                «Art. 774 (Stato giuridico dei frequentatori). - Agli
          ammessi ai corsi per la nomina a sergente si  applicano  le
          disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza
          all'atto  dell'inizio  del  corso  di  formazione  di   cui
          all'articolo 773 e quelle contenute nel regolamento.».