Art. 2
Modifiche alla parte I, titolo I, e alla parte II, titolo II, del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206
1. Alla parte I, titolo I, del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, all'articolo 3, lettera
d), le parole: «nell'articolo 103, comma 1, lettera d),» sono
soppresse.
2. Alla parte II, titolo II, del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' il loro indirizzo postale ed elettronico
e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di
contatto al quale possono essere contattati»;
b) all'articolo 12, comma 1, le parole: «titolo II» sono
sostituite dalle seguenti: «titoli I e II».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 6 e 12 del
citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le
formazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica
che agisce nell'esercizio della propria attivita'
imprenditoriale ,commerciale, artigianale o professionale,
ovvero un suo intermediario; produttore: fatto salvo quanto
stabilito nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo
128, comma 2, lettera d), il fabbricante del bene o il
fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche'
l'importatore del bene o del servizio nel territorio
dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o
giuridica che si presenta come produttore identificando il
bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro
segno distintivo;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito il
fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo
intermediario, nonche' l'importatore del bene o del
servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi
altra persona fisica o giuridica che si presenta come
produttore identificando il bene o il servizio con il
proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e) nell'articolo
115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore,
anche nel quadro di una prestazione di servizi, o
suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di
essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o
gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso
a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati,
forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da
riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione,
purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui
fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori.».
«Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). - 1. I
prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del
prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede
legale del produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea, nonche' il loro indirizzo postale ed
elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o
elettronico del punto unico di contatto al quale possono
essere contattati;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione
europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze
che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o
all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di
lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o
le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e
alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.».
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
nella parte IV, titoli I e II, e salvo che il fatto
costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilita'
del produttore, ai contravventori al divieto di cui
all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da
516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e'
determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al
prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle
unita' poste in vendita.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento
delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
presentato all'ufficio della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui
vi e' la residenza o la sede legale del professionista.».