Art. 2 
 
Modifiche alla parte I, titolo I, e alla parte  II,  titolo  II,  del
  codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
  n. 206 
 
  1. Alla parte I, titolo I,  del  codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, all'articolo 3, lettera
d), le  parole:  «nell'articolo  103,  comma  1,  lettera  d),»  sono
soppresse. 
  2. Alla parte II, titolo II, del codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  6,  lettera  b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' il loro indirizzo postale ed  elettronico
e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto  unico  di
contatto al quale possono essere contattati»; 
    b)  all'articolo  12,  comma  1,  le  parole:  «titolo  II»  sono
sostituite dalle seguenti: «titoli I e II». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli  3,  6  e  12  del
          citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  come
          modificati dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice ove non diversamente previsto, si intende per: 
                  a) consumatore o  utente:  la  persona  fisica  che
          agisce per scopi  estranei  all'attivita'  imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                  b) associazioni dei consumatori e degli utenti:  le
          formazioni  sociali  che  abbiano  per   scopo   statutario
          esclusivo la tutela  dei  diritti  e  degli  interessi  dei
          consumatori o degli utenti; 
                  c) professionista: la persona  fisica  o  giuridica
          che   agisce   nell'esercizio   della   propria   attivita'
          imprenditoriale ,commerciale, artigianale o  professionale,
          ovvero un suo intermediario; produttore: fatto salvo quanto
          stabilito nell'articolo 115, comma  2-bis  e  nell'articolo
          128, comma 2, lettera d), il  fabbricante  del  bene  o  il
          fornitore del servizio, o  un  suo  intermediario,  nonche'
          l'importatore  del  bene  o  del  servizio  nel  territorio
          dell'Unione europea o  qualsiasi  altra  persona  fisica  o
          giuridica che si presenta come produttore identificando  il
          bene o il servizio con il proprio  nome,  marchio  o  altro
          segno distintivo; 
                  d) produttore:  fatto  salvo  quanto  stabilito  il
          fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un  suo
          intermediario,  nonche'  l'importatore  del  bene   o   del
          servizio nel territorio  dell'Unione  europea  o  qualsiasi
          altra persona fisica  o  giuridica  che  si  presenta  come
          produttore identificando il  bene  o  il  servizio  con  il
          proprio nome, marchio o altro segno distintivo; 
                  e)   prodotto:   fatto   salvo   quanto   stabilito
          nell'articolo 18, comma 1,  lettera  c),  e)  nell'articolo
          115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al  consumatore,
          anche  nel  quadro  di  una  prestazione  di   servizi,   o
          suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di
          essere utilizzato dal  consumatore,  anche  se  non  a  lui
          destinato, fornito o reso disponibile a  titolo  oneroso  o
          gratuito   nell'ambito   di    un'attivita'    commerciale,
          indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o  rimesso
          a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati,
          forniti come  pezzi  d'antiquariato,  o  come  prodotti  da
          riparare o da rimettere a nuovo  prima  dell'utilizzazione,
          purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui
          fornisce il prodotto; 
                  f)  codice:  il  presente  decreto  legislativo  di
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela
          dei consumatori.». 
                «Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). - 1. I
          prodotti  o  le  confezioni  dei  prodotti   destinati   al
          consumatore,  commercializzati  sul  territorio  nazionale,
          riportano, chiaramente  visibili  e  leggibili,  almeno  le
          indicazioni relative: 
                  a) alla denominazione  legale  o  merceologica  del
          prodotto; 
                  b) al nome o ragione sociale o marchio e alla  sede
          legale  del  produttore  o  di  un  importatore   stabilito
          nell'Unione europea, nonche' il loro indirizzo  postale  ed
          elettronico  e,   se   diverso,   l'indirizzo   postale   o
          elettronico del punto unico di contatto  al  quale  possono
          essere contattati; 
                  c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione
          europea; 
                  d) all'eventuale presenza di materiali  o  sostanze
          che  possono  arrecare  danno   all'uomo,   alle   cose   o
          all'ambiente; 
                  e)  ai  materiali  impiegati  ed   ai   metodi   di
          lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o
          le caratteristiche merceologiche del prodotto; 
                  f) alle istruzioni, alle  eventuali  precauzioni  e
          alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di  fruizione  e
          sicurezza del prodotto.». 
                «Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
          nella parte IV, titoli  I  e  II,  e  salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, per quanto attiene alle  responsabilita'
          del  produttore,  ai  contravventori  al  divieto  di   cui
          all'articolo 11 si applica una sanzione  amministrativa  da
          516 euro  a  25.823  euro.  La  misura  della  sanzione  e'
          determinata, in ogni singolo caso, facendo  riferimento  al
          prezzo di listino di ciascun prodotto ed  al  numero  delle
          unita' poste in vendita. 
                Le sanzioni sono applicate ai sensi  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. Fermo restando  quanto  previsto  in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13   della
          predetta legge 24 novembre 1981, n.  689,  all'accertamento
          delle violazioni provvedono d'ufficio o  su  denunzia,  gli
          organi di  polizia  amministrativa.  Il  rapporto  previsto
          dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e'
          presentato   all'ufficio   della   camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui
          vi e' la residenza o la sede legale del professionista.».